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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/08/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 3/7/2025, nella causa avente n. 425/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
Giovanni ORTENZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palombara
Sabina (RM), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 71, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f/p.i ) con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1
Montegrappa n.5, Livorno, in persona del suo legale rappresentante e suo amministratore unico (c.f. ) residente in CP_2 C.F._2
Livorno Via Telemaco signorini 6 e nato a [...] il [...] Controparte_3
(c.f. ) residente in [...], Livorno (LI), entrambi CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Campo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Piazza Benamozegh 6, giusta procura in atti;
RESISTENTI
E
(P.I. , C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Marco Ulpio Traiano, 18,
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Benvenuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Livorno, Via Grande, 225, giusta procura in atti;
RESISTENTE E TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 14/2/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_5 la e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_3 conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Adito, contrariis rejectis: -
Riconoscere il signor quale conducente del veicolo Toyota Tg. ED Controparte_3
111CE, assicurato con la compagnia e di proprietà della Controparte_4
esclusivo responsabile del sinistro stradale occorso nel Controparte_1
Comune di Livorno il 01.08.2021 ai danni del signor , per le causali Parte_1 tutte esposte in premessa;
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti, fisici, morali e non patrimoniali in generale, direttamente ed indirettamente subiti dal ricorrente in conseguenza Parte_1 del sinistro dedotto, calcolati nell'importo complessivo residuo di € 57.008,00, al netto della somma di € 15.300,00 inviata da (€ 72.308,00 - € 15.300,00 = Controparte_6
€ 57.008,00), di cui: € 66.368,00 per danno biologico pari al 15% i.p. totale, incrementato per effetto dell'applicazione della percentuale massima di adeguamento/aumento prevista in ragione della notevole sofferenza soggettiva inevitabilmente patita dalla vittima e con personalizzazione massima del 44%, ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 138, comma 3, nuovo testo Codice delle
Ass.ni, oltre € 5.940,00 per danno biologico temporaneo, come specificato in premessa, da valutarsi sulla scorta delle risultanze documentali e processuali in atti. Oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U.; - Condannare altresì i medesimi convenuti al risarcimento in favore dell'attore-ricorrente del danno da procurata impotenza coeundi
e generandi, quale componente del danno non patrimoniale riportato dal signor Pt_1
in conseguenza del sinistro in questione, suscettibile di autonoma e distinta
[...] valutazione per le causale indicate in premesse, che si quantifica in € 150.000,00, oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U., sulla base della
2 documentazione versata in atti. Il tutto con gli interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo. Con condanna alla rifusione delle spese di procedimento, incluso compenso professionale, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali, giusta previsione normativa di cui agli artt.
1-11 del D.M. n. 147 del 13/08/2022 e con
Sentenza esecutiva come per legge. Salvis juribus”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- il giorno 01/08/2021, alle ore 23.30 circa in Livorno, il sig. si trovava Pt_1 alla guida del motociclo Brixton 125 Tg. ES 25089, di proprietà della madre
[...]
assicurato per la con la CP_7 CP_8 Controparte_9 allorquando, percorrendo la Via Dell'Ardenza, proveniente da Viale Nazario Sauro, con direzione Piazza Alfredo Sforzini, giunto all'altezza dell'intersezione con Via
Nicolo Machiavelli, veniva a collisione frontale con l'autovettura SUV Toyota Tg. ED
111CE, di proprietà della assicurata per la r.c.a. con Controparte_1
e condotta nell'occasione dal signor che Controparte_4 Controparte_3 proveniente da Piazza Sforzini, giunto in prossimità dell'intersezione con Via
Machiavelli effettuava una manovra di svolta a sinistra, in direzione Via dei Pensieri, invadendo la semi-carreggiata stradale nel contempo impegnata dal motociclo condotto dal ricorrente;
- per effetto dell'urto, il ricorrente impattava violentemente con la parte del basso ventre - altezza testicoli - contro il serbatoio del motociclo dal medesimo condotto, per poi terminare, con gli arti ed il ginocchio sinistro contro lo spigolo anteriore destro del veicolo investitore, cadendo successivamente a terra;
- sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Municipale del Comune di
Livorno che redigeva apposito verbale di accertamento sull'incidente stradale, da cui si evince la conferma della dinamica del sinistro sopra descritta, con rilevazione di infrazione a carico del convenuto-resistente per violazione Controparte_3 dell'art.145 comma 2 Codice della Strada, per omessa precedenza al veicolo proveniente da destra, con contestuale ritiro della patente di guida ex art. 223
C.d.s.;
- a seguito del sinistro, il ricorrente veniva soccorso e condotto a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienza USL Toscana Nord-Ovest, ove, all'esito di esami strumentali, veniva accertata la seguente diagnosi: “Contusioni multiple, escoriazioni multiple degli arti in sinistro stradale, trauma dei testicoli”, con prognosi di 10 giorni s.c. e veniva ricoverato presso l'Ospedale di Livorno con la diagnosi di “trauma testicolare”, ove era sottoposto ad ecografia testicolare, ecografia
3 completa addome, RX femore sinistro ed intervento chirurgico di drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per essere dimesso il successivo 07/08/2021;
- persistendo la sintomatologia dolorosa ed un evidente deficit funzionale il ricorrente si sottoponeva ad una serie di ulteriori visite specialistiche e trattamenti terapeutici, resi necessari per le dovute cure del caso;
- infine, il ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale presso il Dott. Per_1
Medico Chirurgo -Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale
[...] sulla base della documentazione medica e dell'esame clinico, riteneva che in conseguenza delle lesioni riportate nell'evento traumatico sinistro del 01/08/2021
“al signor sia residuata una invalidità permanente nella misura del Parte_1
15% (quindici per cento) della totale in riferimento al danno biologico), oltre giorni 30 per I.T.A. e giorni 60 per I.T.P. al 50%”.
- il ricorrente provvedeva ad inviare lettere a mezzo p.e.c. del 29 settembre 2022 sia alla che ad con cui formulava Controparte_4 Controparte_9 richiesta di risarcimento per i danni riportati in conseguenza del dedotto sinistro;
- la provvedeva ad inviare al ricorrente un'offerta liquidativa di € CP_6
15.300,00, che veniva formalmente rifiutata dall'interessato con missiva di risposta del 21/03/2023;
- il ricorrente provvedeva altresì ad inviare alle due Compagnie assicurative formale invito alla negoziazione assistita che è stata sostanzialmente declinata e disattesa dalle medesime destinatarie.
Alla luce di tali fatti, ritenendo accertata la responsabilità dell'incidente in capo al resistente-convenuto atteso che il medesimo l'ha espressamente Controparte_3 riconosciuta attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo di constatazione amichevole, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dichiarato di Controparte_5 non contestare la domanda di parte ricorrente sotto il profilo dell'an della responsabilità del veicolo assicurato nella determinazione del sinistro, ma di contestarla soltanto relativamente ai danni ad esso conseguenti, così come lamentati e richiesti dal ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni ““Piaccia, all'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, respingere la domanda di parte ricorrente così come proposta, in quanto infondata in fatto, in diritto e non provata, limitando il risarcimento in suo favore e a carico della concludente, quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura SUV Toyota targ. ED111CE, ai soli danni che il ricorrente avrà
4 dimostrato essere effettiva conseguenza del sinistro per cui è causa, con consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
Si sono, altresì, costituiti in giudizi i resistenti e Controparte_1 CP_3
i quali, in via preliminare, hanno eccepito la improcedibilità della domanda
[...] per non essere stato avviato nei loro confronti il procedimento di negoziazione assistita, l'inammissibilità del procedimento semplificato di cognizione alla luce delle richieste istruttorie formulate dalle parti e la prescrizione della domanda essendo decorso il termine di due anni previsto dalla legge dalla data del sinistro, e nel merito, hanno contestato la domanda solo nel quantum, svolgendo domanda di manleva nei confronti della per tutte le somme a cui Controparte_5 eventualmente verranno condannati nel presente giudizio. Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni “previa fissazione della data di nuova udienza per consentire ed autorizzare la comparente alla citazione, chiamata in garanzia in causa del terzo c.f. P.I. in Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Traiano
Marco Ulpio n.18, 00129 Milano (MI) p.e.c. come Email_1 preliminarmente dedotta – a) Accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ex art 281 decies c.p.c promossa dalla ricorrente nei confronti della comparente (doc.1
a,b); – b) Preliminarmente accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda promossa da parte attrice con in tesi rigetto della domanda ed in subordine la fissazione di termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita;
– c) preliminarmente ed in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto, azione e pretesa promossa da controparte in avverso ricorso nei confronti della comparente in relazione al presente giudizio e domande diritti e azioni nei suoi confronti dedotte e svolte (doc.1 a,b) con ogni consequenziale pronuncia di Giustizia e
Legge; – d) Disporre e pronunciare mutamento del rito da semplificato di cognizione in ordinario con conseguente fissazione dei termini di legge;
– e) Rigettare respingere e non accogliere ogni domanda, istanza, richiesta ed eccezione anche in via istruttoria formulata dalla ricorrente in ricorso (doc.1 a,b) nei confronti della comparente e nel procedimento di cui è causa;
– f) In denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande e formulate dal ricorrente (doc.1 a, b) nei confronti della Parte_1 comparente e nel procedimento di cui è causa dichiarare tenuta e condannare
c.f. P.I. in persona del Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Traiano Marco Ulpio
n.18, 00129 Milano (MI) p.e.c. a tenere indenne ristorare, Email_1 risarcire, manlevare e garantire la comparente Controparte_10
5 da ogni domanda ricevuta di cui è causa (doc.1 a, b ) e precisamente dalla CP_3 seguente domanda “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Adito, contrariis rejectis: -
Riconoscere il signor quale conducente del veicolo Toyota Tg. ED Controparte_3
111CE, assicurato con la compagnia e di proprietà della Controparte_4
esclusivo responsabile del sinistro stradale occorso nel Controparte_1
Comune di Livorno il 01.08.2021 ai danni del signor , per le causali Parte_1 tutte esposte in premessa;
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti, fisici, morali e non patrimoniali in generale, direttamente ed indirettamente subiti dal ricorrente in conseguenza Parte_1 del sinistro dedotto, calcolati nell'importo complessivo residuo di € 57.008,00, al netto della somma di € 15.300,00inviata da (€ 72.308,00 - € 15.300,00 = € Controparte_6
57.008,00), di cui: € 66.368,00 per danno biologico pari al 15% i.p. totale, incrementato per effetto dell'applicazione della percentuale massima di adeguamento/aumento prevista in ragione della notevole sofferenza soggettiva inevitabilmente patita dalla vittima e con personalizzazione massima del 44%, ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 138, comma 3, nuovo testo Codice delle
Ass.ni, oltre € 5.940,00 per danno biologico temporaneo, come specificato in premessa, da valutarsi sulla scorta delle risultanze documentali e processuali in atti. Oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U.; - Condannare altresì i medesimi convenuti al risarcimento in favore dell'attore-ricorrente del danno da procurata impotenza coeundi
e generandi, quale componente del danno non patrimoniale riportato dal signor Pt_1
in conseguenza del sinistro in questione, suscettibile di autonoma e distinta
[...] valutazione per le causale indicate in premesse, che si quantifica in € 150.000,00, oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U., sulla base della documentazione versata in atti. Il tutto con gli interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo. Con condanna alla rifusione delle spese di procedimento, incluso compenso professionale, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali, giusta previsione normativa di cui agli artt.
1-11 del D.M. n. 147 del 13/08/2022 e con
Sentenza esecutiva come per legge. Salvis juribus” e comunque di quanto la comparente sarà tenuta a dare, pagare, risarcire a parte attrice per i Parte_1 motivi tutti di cui è causa e derivante da ogni domanda nei suoi confronti promossa da parte attrice in tesi direttamente in favore di o in subordine in favore Parte_1 della comparente come meglio richiamato nel presente atto e/o come sarà accertato e determinato in sede di CTU e dall'Ill.mo Tribunale e per i motivi tutti di cui al presente
6 atto e nel presente giudizio. – g) condannare la terza chiamata e convenuta
[...]
c.f. P.I. in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore con sede legale in Via Traiano Marco Ulpio n.18, 00129
Milano (MI) p.e.c. al pagamento di tali somme in favore della Email_1 parte attrice ricorrente direttamente o in subordine in favore della Parte_1 comparente e e in ogni caso a risarcire, Controparte_1 Controparte_3 ristorare, tenere indenne manlevare e garantire la comparente Controparte_1
e da ogni pregiudizio e spesa e al risarcimento di ogni danno
[...] Controparte_3 come meglio richiamato nel presente atto e come sarà accertato e determinato in sede di CTU e nel presente giudizio.– Ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia e Legge in favore della comparente e ed avverso Controparte_1 Controparte_3 sia parte attrice che avverso la terza chiamata e convenuta Parte_1 [...] anche sulla base ed in applicazione di ogni altra norma ritenuta di CP_5
Giustizia e Legge”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e la CTU medica.
All'udienza del 3/7/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, in via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari formulate dai resistenti, e Controparte_1 Controparte_3
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita nei loro confronti, si osserva che il giudice ha ritenuto superfluo invitare le parti ad esperire tale procedimento, tenuto conto della domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti della Compagnia assicurativa, la quale era stata già regolarmente invitata al procedimento di negoziazione assistita, conclusosi negativamente.
Infondata, è inoltre l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che il ricorrente ha provveduto regolarmente ad interrompere il decorso del termine con lettera di diffida e messa in mora inviata alla compagna assicurativa convenuta, che vale come interruzione anche nei confronti di tutti i coobbligati in solido.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare va evidenziato come, nel presente giudizio, non sia contestato l'an della domanda risarcitoria.
Costituisce, dunque, circostanza pacifica e non contestata che nelle modalità di tempo e di luogo indicate in atti, il ricorrente , nel mentre si trovava Parte_1 alla guida del proprio motociclo, è andato ad impattare violentemente contro il
7 veicolo SUV Toyota Tg. ED 111CE, di proprietà della e Controparte_1 condotto nell'occasione dal sig. subendo gravi lesioni fisiche, in Controparte_3 conseguenza di un sinistro stradale avvenuto per esclusiva responsabilità e colpa del convenuto, sig. Controparte_3
Gli stessi resistenti, sia la Compagnia assicurativa che il proprietario e conducente del veicolo suddetto, convenuti nel presente giudizio, invero, non hanno mai contestato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore, che deve ritenersi, pertanto, accertata in via definitiva.
Alla luce di ciò, quanto al profilo dell'an della responsabilità dei convenuti, alcun ulteriore accertamento deve essere effettuato, residuando esclusivamente la necessità di accertare e quantificare i danni non patrimoniali subiti dall'attore.
Orbene, questo giudice ritiene di condividere in toto le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, dott. che - con Persona_2 argomentazioni logiche e prive di elementi di contraddittorietà, dunque pienamente esaustive, condivisibili e che si ritiene di far proprie alla luce della documentazione in atti – ha evidenziato che “Il P., in seguito ad una sollecitazione traumatica a valida energia, conseguente ad un sinistro stradale verificatosi in data 01/08/21, ebbe a riportare un traumatismo poli-distrettuale connotato da trauma della regione inguino- scrotale con ematoma organizzato del testicolo di sinistra e da traumatismo distorsivo non fratturativo del ginocchio sinistro” e ancora “Tenuto conto della documentazione medica esaminata, è da ammettersi che la durata globale del danno biologico temporaneo sia da configurarsi - in relazione alla valutazione prognostica ed alle prescrizioni terapeutiche attestate presso strutture sanitarie pubbliche di primo soccorso e tenuto debito conto delle peculiarità del caso (che ha necessitato di correzione chirurgica di varicocele in regione di degenza in DH del 14/03/23, quindi a distanza temporale dal fatto ma plausibilmente riconducibile allo stesso) - per un lasso cronologico da computare globalmente in tre mesi circa, di cui 20 (venti) giorni come assoluta ed in 20 (venti) a parziale al 75%, ulteriori 25 (venticinque) giorni al 50% e restanti 25 (venticinque) giorni al tasso medio del 25%. passando alla quantificazione medico-legale del danno fisico patito, occorre rapportarsi - nella procedura di traduzione in termini percentuali del danno biologico - a taluni parametri valutativi previsti nella: “Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (di cui al D.M. del 3 Luglio 2003), indicazioni percentuali previste nelle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (SIMLA, ed. Giuffrè, 2016, pp. 514-515) per la voce: “Perdita anatomica o funzionale di un testicolo con funzionalità normale del controlaterale”, che peraltro
8 assegna una maggiore importanza per le fasce di età giovanili ed alla perdita anatomica rispetto a quella funzionale, per cui occorre parametrarsi con ragionevole criterio (considerando che, nel caso di specie, l'epididimo, pur iposomico ed ipofunzionante, è comunque tuttora anatomicamente in situ, rapportato all'età del soggetto leso), rispetto ai valori medio-elevati del range di valutazione tabellarmente previsto. In definitiva, sottolineati tali elementi tecnici di maggior rilievo ai fini della più equa possibile valutazione del danno in relazione al caso concreto, ci pare legittimo ammettere la sussistenza di esiti permanenti che hanno determinato una compromissione della pre-esistente integrità psico-fisica, valutabile - sulla scorta anche delle contenute sequele permanenti a carico del ginocchio sinistro con interessamento traumatico parziale del comparto ligamentoso (LCA) - complessivamente nella misura di un 10 % (dieci per cento) di danno biologico permanente”.
Sulla base, dunque, delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, è stato accertato, in merito alla valutazione della riduzione permanente dell'integrità psico- fisica, che il sig. , in occasione dell'evento traumatico oggetto di valutazione, Pt_1 ha subìto una danno biologico che può essere quantificato complessivamente nella misura del 10% e che il danno biologico temporaneo può essere equamente articolato in giorni 20 (venti) di inabilità totale, giorni 20 (venti) di inabilità parziale al 75%, giorni 25 (venticinque) al 50% e giorni 25 (venticinque) al 25%.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, essendo inapplicabili le tabelle di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209 del 2005 (D.M. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micropermanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali gli indici idonei (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
In applicazione dei suindicati parametri, e considerata la percentuale di invalidità riconosciuta del 10% e l'età del danneggiato al momento del sinistro (19 anni), il danno biologico permanente deve essere liquidato € 29.773,00.
Tale importo può essere aumentato con la personalizzazione massima del danno biologico, tenuto conto del tipo di lesioni subite dal sig. e dell'incidenza Pt_1 concreta che le stesse hanno avuto e avranno sulle abitudini di vita dello stesso, soprattutto dal punto di vista relazionale/affettivo, come accertato anche dal CTU
(“Ciò che essenzialmente rileva sotto un profilo tecnico, nel caso di specie, è la
9 compromissione anatomo-funzionale a carico dell'epidimio sinistro, che risulta iposomico ed attendibilmente ipofunzionante, comunque anatomicamente tuttora in situ e soprattutto non determinante - come ben accertato in sede peritale - una apprezzabile ripercussione sulla fertilità del soggetto”).
Dunque, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente liquidato in €
41.603,00 a cui deve aggiungersi l'importo complessivamente quantificato in €
6.181,25 per il risarcimento del danno da invalidità temporanea, per un totale di €
47.784,25.
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi e ulteriori lamentati dall'attore (segnatamente il danno cd. morale) occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere in considerazione per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovandone il giusto punto di equilibrio: da un lato, il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno - conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse
(danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale e, dall'altro lato, il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno (vedi Cassazione n. 21716 del 23/09/2013, Cassazione n. 18641 del 12/09/2011). La Corte ha ulteriormente chiarito (n. 901/2018) che "la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata,
10 rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni" e con la sentenza n. 7513/2018 che "non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta
e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione". In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare "un'adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Tanto premesso, nel caso di specie, applicando i principi ora esposti va evidenziato che non v'è prova di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Nè può rilevare il mero fatto che le conseguenze dannose patite abbiano inciso su "aspetti dinamico-relazionali", poichè il grado percentuale di invalidità permanente tiene già di per sè conto dei pregiudizi
11 alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione subita, ricomprendendo anche il danno cd. dinamico relazionale.
Va, inoltre, osservato che dall'istruzione della causa non è emersa la prova della perdita, né anatomica né funzionale, del testicolo da parte del ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa, ma solo una sua compromissione, lo stesso CTU nella sua relazione peritale ha così concluso, anche a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente, “Il danno fisico del caso di specie è caratterizzato da una compromissione anatomo-funzionale a carico dell'epidimo sinistro, che risulta iposomico ed attendibilmente ipofunzionante, comunque anatomicamente tuttora in situ. La stima valutativa va rapportato sì all'età del soggetto leso ma anche contemperata alla effettiva compromissione anatomo- funzionale ed i valori massimi-elevati del range sono riservati alla perdita anatomica o funzionale completa di un testicolo, condizione che nella fattispecie fortunatamente non sussiste (né funzionale né tantomeno anatomica completa)”.
Per le medesime ragioni, non può essere riconosciuto l'ulteriore importo richiesto da parte ricorrente per il danno da procurata impotenza coeundi e generandi, in quanto, come accertato anche dal CTU non vi è stata perdita né anatomica né funzionale del testicolo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che all'attore debba essere riconosciuto a titolo di risarcimento per tutti danni, non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, la somma complessiva di € 47.784,25, da cui deve essere detratta la somma di € 15.300,00 già ricevuta dal sig. dalla propria Pt_1
Compagnia assicurativa nella procedura di indennizzo diretto, come del resto richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Conseguentemente, accertata la esclusiva responsabilità nel sinistro per cui è causa del conducente del veicolo, sig. i convenuti devono essere Controparte_3 condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo pari ad € 32.484,25 a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
Su tale somma debbono, inoltre, essere corrisposti gli interessi nella misura legale da calcolarsi annualmente su tale somma, previa devalutazione della stessa da oggi al 1/8/2021 (data del fatto per cui è causa), e poi via via rivalutate di anno in anno fino ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
12 4. In accoglimento della domanda di manleva formulata dai convenuti,
e la Compagnia assicurativa, convenuta e Controparte_1 Controparte_3 chiamata in causa, deve essere condannata a tenere Controparte_5 indenne i suddetti convenuti dal pagamento degli importi sopra liquidati a titolo di risarcimento del danno nonché da quanto verranno condannati a pagare a titolo di spese legali del presente giudizio, da ritenersi senz'altro ricomprese nella garanzia assicurativa (come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
"Nell'assicurazione per la responsabilità civile le spese processuali che il responsabile assicurato deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato dev'esserne tenuto indenne dall'assicuratore" (cfr.
Cass. n. 5063/87).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014 come da ultimo aggiornate. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità di in ordine alla Controparte_3 causazione del sinistro per cui è causa,
• CONDANNA i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di € 32.484,25 a titolo di risarcimento per tutti i danni
[...] non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva,
• CONDANNA i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nell'importo
[...] complessivo pari ad € 786,00 per esborsi ed € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro;
• Condanna la a tenere indenne i resistenti, Controparte_5
e dal pagamento di tutti i suddetti Controparte_1 Controparte_3 importi, liquidati a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali e CTU;
13 • Condanna la al rimborso in favore dei resistenti, Controparte_5
e delle spese del presente giudizio che Controparte_1 Controparte_3 si liquidano in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 6.164,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 01/08/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 3/7/2025, nella causa avente n. 425/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
Giovanni ORTENZI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palombara
Sabina (RM), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 71, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f/p.i ) con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1
Montegrappa n.5, Livorno, in persona del suo legale rappresentante e suo amministratore unico (c.f. ) residente in CP_2 C.F._2
Livorno Via Telemaco signorini 6 e nato a [...] il [...] Controparte_3
(c.f. ) residente in [...], Livorno (LI), entrambi CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Campo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno, Piazza Benamozegh 6, giusta procura in atti;
RESISTENTI
E
(P.I. , C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Marco Ulpio Traiano, 18,
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Benvenuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Livorno, Via Grande, 225, giusta procura in atti;
RESISTENTE E TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 14/2/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_5 la e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_3 conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Adito, contrariis rejectis: -
Riconoscere il signor quale conducente del veicolo Toyota Tg. ED Controparte_3
111CE, assicurato con la compagnia e di proprietà della Controparte_4
esclusivo responsabile del sinistro stradale occorso nel Controparte_1
Comune di Livorno il 01.08.2021 ai danni del signor , per le causali Parte_1 tutte esposte in premessa;
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti, fisici, morali e non patrimoniali in generale, direttamente ed indirettamente subiti dal ricorrente in conseguenza Parte_1 del sinistro dedotto, calcolati nell'importo complessivo residuo di € 57.008,00, al netto della somma di € 15.300,00 inviata da (€ 72.308,00 - € 15.300,00 = Controparte_6
€ 57.008,00), di cui: € 66.368,00 per danno biologico pari al 15% i.p. totale, incrementato per effetto dell'applicazione della percentuale massima di adeguamento/aumento prevista in ragione della notevole sofferenza soggettiva inevitabilmente patita dalla vittima e con personalizzazione massima del 44%, ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 138, comma 3, nuovo testo Codice delle
Ass.ni, oltre € 5.940,00 per danno biologico temporaneo, come specificato in premessa, da valutarsi sulla scorta delle risultanze documentali e processuali in atti. Oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U.; - Condannare altresì i medesimi convenuti al risarcimento in favore dell'attore-ricorrente del danno da procurata impotenza coeundi
e generandi, quale componente del danno non patrimoniale riportato dal signor Pt_1
in conseguenza del sinistro in questione, suscettibile di autonoma e distinta
[...] valutazione per le causale indicate in premesse, che si quantifica in € 150.000,00, oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U., sulla base della
2 documentazione versata in atti. Il tutto con gli interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo. Con condanna alla rifusione delle spese di procedimento, incluso compenso professionale, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali, giusta previsione normativa di cui agli artt.
1-11 del D.M. n. 147 del 13/08/2022 e con
Sentenza esecutiva come per legge. Salvis juribus”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- il giorno 01/08/2021, alle ore 23.30 circa in Livorno, il sig. si trovava Pt_1 alla guida del motociclo Brixton 125 Tg. ES 25089, di proprietà della madre
[...]
assicurato per la con la CP_7 CP_8 Controparte_9 allorquando, percorrendo la Via Dell'Ardenza, proveniente da Viale Nazario Sauro, con direzione Piazza Alfredo Sforzini, giunto all'altezza dell'intersezione con Via
Nicolo Machiavelli, veniva a collisione frontale con l'autovettura SUV Toyota Tg. ED
111CE, di proprietà della assicurata per la r.c.a. con Controparte_1
e condotta nell'occasione dal signor che Controparte_4 Controparte_3 proveniente da Piazza Sforzini, giunto in prossimità dell'intersezione con Via
Machiavelli effettuava una manovra di svolta a sinistra, in direzione Via dei Pensieri, invadendo la semi-carreggiata stradale nel contempo impegnata dal motociclo condotto dal ricorrente;
- per effetto dell'urto, il ricorrente impattava violentemente con la parte del basso ventre - altezza testicoli - contro il serbatoio del motociclo dal medesimo condotto, per poi terminare, con gli arti ed il ginocchio sinistro contro lo spigolo anteriore destro del veicolo investitore, cadendo successivamente a terra;
- sul luogo interveniva una pattuglia della Polizia Municipale del Comune di
Livorno che redigeva apposito verbale di accertamento sull'incidente stradale, da cui si evince la conferma della dinamica del sinistro sopra descritta, con rilevazione di infrazione a carico del convenuto-resistente per violazione Controparte_3 dell'art.145 comma 2 Codice della Strada, per omessa precedenza al veicolo proveniente da destra, con contestuale ritiro della patente di guida ex art. 223
C.d.s.;
- a seguito del sinistro, il ricorrente veniva soccorso e condotto a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienza USL Toscana Nord-Ovest, ove, all'esito di esami strumentali, veniva accertata la seguente diagnosi: “Contusioni multiple, escoriazioni multiple degli arti in sinistro stradale, trauma dei testicoli”, con prognosi di 10 giorni s.c. e veniva ricoverato presso l'Ospedale di Livorno con la diagnosi di “trauma testicolare”, ove era sottoposto ad ecografia testicolare, ecografia
3 completa addome, RX femore sinistro ed intervento chirurgico di drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per essere dimesso il successivo 07/08/2021;
- persistendo la sintomatologia dolorosa ed un evidente deficit funzionale il ricorrente si sottoponeva ad una serie di ulteriori visite specialistiche e trattamenti terapeutici, resi necessari per le dovute cure del caso;
- infine, il ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale presso il Dott. Per_1
Medico Chirurgo -Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale
[...] sulla base della documentazione medica e dell'esame clinico, riteneva che in conseguenza delle lesioni riportate nell'evento traumatico sinistro del 01/08/2021
“al signor sia residuata una invalidità permanente nella misura del Parte_1
15% (quindici per cento) della totale in riferimento al danno biologico), oltre giorni 30 per I.T.A. e giorni 60 per I.T.P. al 50%”.
- il ricorrente provvedeva ad inviare lettere a mezzo p.e.c. del 29 settembre 2022 sia alla che ad con cui formulava Controparte_4 Controparte_9 richiesta di risarcimento per i danni riportati in conseguenza del dedotto sinistro;
- la provvedeva ad inviare al ricorrente un'offerta liquidativa di € CP_6
15.300,00, che veniva formalmente rifiutata dall'interessato con missiva di risposta del 21/03/2023;
- il ricorrente provvedeva altresì ad inviare alle due Compagnie assicurative formale invito alla negoziazione assistita che è stata sostanzialmente declinata e disattesa dalle medesime destinatarie.
Alla luce di tali fatti, ritenendo accertata la responsabilità dell'incidente in capo al resistente-convenuto atteso che il medesimo l'ha espressamente Controparte_3 riconosciuta attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo di constatazione amichevole, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir Parte_1 accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dichiarato di Controparte_5 non contestare la domanda di parte ricorrente sotto il profilo dell'an della responsabilità del veicolo assicurato nella determinazione del sinistro, ma di contestarla soltanto relativamente ai danni ad esso conseguenti, così come lamentati e richiesti dal ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni ““Piaccia, all'Ill.mo Sig.
Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, respingere la domanda di parte ricorrente così come proposta, in quanto infondata in fatto, in diritto e non provata, limitando il risarcimento in suo favore e a carico della concludente, quale assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura SUV Toyota targ. ED111CE, ai soli danni che il ricorrente avrà
4 dimostrato essere effettiva conseguenza del sinistro per cui è causa, con consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
Si sono, altresì, costituiti in giudizi i resistenti e Controparte_1 CP_3
i quali, in via preliminare, hanno eccepito la improcedibilità della domanda
[...] per non essere stato avviato nei loro confronti il procedimento di negoziazione assistita, l'inammissibilità del procedimento semplificato di cognizione alla luce delle richieste istruttorie formulate dalle parti e la prescrizione della domanda essendo decorso il termine di due anni previsto dalla legge dalla data del sinistro, e nel merito, hanno contestato la domanda solo nel quantum, svolgendo domanda di manleva nei confronti della per tutte le somme a cui Controparte_5 eventualmente verranno condannati nel presente giudizio. Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni “previa fissazione della data di nuova udienza per consentire ed autorizzare la comparente alla citazione, chiamata in garanzia in causa del terzo c.f. P.I. in Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Traiano
Marco Ulpio n.18, 00129 Milano (MI) p.e.c. come Email_1 preliminarmente dedotta – a) Accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ex art 281 decies c.p.c promossa dalla ricorrente nei confronti della comparente (doc.1
a,b); – b) Preliminarmente accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda promossa da parte attrice con in tesi rigetto della domanda ed in subordine la fissazione di termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita;
– c) preliminarmente ed in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto, azione e pretesa promossa da controparte in avverso ricorso nei confronti della comparente in relazione al presente giudizio e domande diritti e azioni nei suoi confronti dedotte e svolte (doc.1 a,b) con ogni consequenziale pronuncia di Giustizia e
Legge; – d) Disporre e pronunciare mutamento del rito da semplificato di cognizione in ordinario con conseguente fissazione dei termini di legge;
– e) Rigettare respingere e non accogliere ogni domanda, istanza, richiesta ed eccezione anche in via istruttoria formulata dalla ricorrente in ricorso (doc.1 a,b) nei confronti della comparente e nel procedimento di cui è causa;
– f) In denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande e formulate dal ricorrente (doc.1 a, b) nei confronti della Parte_1 comparente e nel procedimento di cui è causa dichiarare tenuta e condannare
c.f. P.I. in persona del Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Traiano Marco Ulpio
n.18, 00129 Milano (MI) p.e.c. a tenere indenne ristorare, Email_1 risarcire, manlevare e garantire la comparente Controparte_10
5 da ogni domanda ricevuta di cui è causa (doc.1 a, b ) e precisamente dalla CP_3 seguente domanda “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale Adito, contrariis rejectis: -
Riconoscere il signor quale conducente del veicolo Toyota Tg. ED Controparte_3
111CE, assicurato con la compagnia e di proprietà della Controparte_4
esclusivo responsabile del sinistro stradale occorso nel Controparte_1
Comune di Livorno il 01.08.2021 ai danni del signor , per le causali Parte_1 tutte esposte in premessa;
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni tutti, fisici, morali e non patrimoniali in generale, direttamente ed indirettamente subiti dal ricorrente in conseguenza Parte_1 del sinistro dedotto, calcolati nell'importo complessivo residuo di € 57.008,00, al netto della somma di € 15.300,00inviata da (€ 72.308,00 - € 15.300,00 = € Controparte_6
57.008,00), di cui: € 66.368,00 per danno biologico pari al 15% i.p. totale, incrementato per effetto dell'applicazione della percentuale massima di adeguamento/aumento prevista in ragione della notevole sofferenza soggettiva inevitabilmente patita dalla vittima e con personalizzazione massima del 44%, ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 138, comma 3, nuovo testo Codice delle
Ass.ni, oltre € 5.940,00 per danno biologico temporaneo, come specificato in premessa, da valutarsi sulla scorta delle risultanze documentali e processuali in atti. Oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U.; - Condannare altresì i medesimi convenuti al risarcimento in favore dell'attore-ricorrente del danno da procurata impotenza coeundi
e generandi, quale componente del danno non patrimoniale riportato dal signor Pt_1
in conseguenza del sinistro in questione, suscettibile di autonoma e distinta
[...] valutazione per le causale indicate in premesse, che si quantifica in € 150.000,00, oppure nella diversa somma e/o misura che verrà ritenuta di Giustizia, da determinarsi in corso di causa, previa eventuale C.T.U., sulla base della documentazione versata in atti. Il tutto con gli interessi maturati e maturandi dall'evento al soddisfo. Con condanna alla rifusione delle spese di procedimento, incluso compenso professionale, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso spese generali, giusta previsione normativa di cui agli artt.
1-11 del D.M. n. 147 del 13/08/2022 e con
Sentenza esecutiva come per legge. Salvis juribus” e comunque di quanto la comparente sarà tenuta a dare, pagare, risarcire a parte attrice per i Parte_1 motivi tutti di cui è causa e derivante da ogni domanda nei suoi confronti promossa da parte attrice in tesi direttamente in favore di o in subordine in favore Parte_1 della comparente come meglio richiamato nel presente atto e/o come sarà accertato e determinato in sede di CTU e dall'Ill.mo Tribunale e per i motivi tutti di cui al presente
6 atto e nel presente giudizio. – g) condannare la terza chiamata e convenuta
[...]
c.f. P.I. in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore con sede legale in Via Traiano Marco Ulpio n.18, 00129
Milano (MI) p.e.c. al pagamento di tali somme in favore della Email_1 parte attrice ricorrente direttamente o in subordine in favore della Parte_1 comparente e e in ogni caso a risarcire, Controparte_1 Controparte_3 ristorare, tenere indenne manlevare e garantire la comparente Controparte_1
e da ogni pregiudizio e spesa e al risarcimento di ogni danno
[...] Controparte_3 come meglio richiamato nel presente atto e come sarà accertato e determinato in sede di CTU e nel presente giudizio.– Ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia e Legge in favore della comparente e ed avverso Controparte_1 Controparte_3 sia parte attrice che avverso la terza chiamata e convenuta Parte_1 [...] anche sulla base ed in applicazione di ogni altra norma ritenuta di CP_5
Giustizia e Legge”.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e la CTU medica.
All'udienza del 3/7/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, in via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari formulate dai resistenti, e Controparte_1 Controparte_3
Quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita nei loro confronti, si osserva che il giudice ha ritenuto superfluo invitare le parti ad esperire tale procedimento, tenuto conto della domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti della Compagnia assicurativa, la quale era stata già regolarmente invitata al procedimento di negoziazione assistita, conclusosi negativamente.
Infondata, è inoltre l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che il ricorrente ha provveduto regolarmente ad interrompere il decorso del termine con lettera di diffida e messa in mora inviata alla compagna assicurativa convenuta, che vale come interruzione anche nei confronti di tutti i coobbligati in solido.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare va evidenziato come, nel presente giudizio, non sia contestato l'an della domanda risarcitoria.
Costituisce, dunque, circostanza pacifica e non contestata che nelle modalità di tempo e di luogo indicate in atti, il ricorrente , nel mentre si trovava Parte_1 alla guida del proprio motociclo, è andato ad impattare violentemente contro il
7 veicolo SUV Toyota Tg. ED 111CE, di proprietà della e Controparte_1 condotto nell'occasione dal sig. subendo gravi lesioni fisiche, in Controparte_3 conseguenza di un sinistro stradale avvenuto per esclusiva responsabilità e colpa del convenuto, sig. Controparte_3
Gli stessi resistenti, sia la Compagnia assicurativa che il proprietario e conducente del veicolo suddetto, convenuti nel presente giudizio, invero, non hanno mai contestato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore, che deve ritenersi, pertanto, accertata in via definitiva.
Alla luce di ciò, quanto al profilo dell'an della responsabilità dei convenuti, alcun ulteriore accertamento deve essere effettuato, residuando esclusivamente la necessità di accertare e quantificare i danni non patrimoniali subiti dall'attore.
Orbene, questo giudice ritiene di condividere in toto le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, dott. che - con Persona_2 argomentazioni logiche e prive di elementi di contraddittorietà, dunque pienamente esaustive, condivisibili e che si ritiene di far proprie alla luce della documentazione in atti – ha evidenziato che “Il P., in seguito ad una sollecitazione traumatica a valida energia, conseguente ad un sinistro stradale verificatosi in data 01/08/21, ebbe a riportare un traumatismo poli-distrettuale connotato da trauma della regione inguino- scrotale con ematoma organizzato del testicolo di sinistra e da traumatismo distorsivo non fratturativo del ginocchio sinistro” e ancora “Tenuto conto della documentazione medica esaminata, è da ammettersi che la durata globale del danno biologico temporaneo sia da configurarsi - in relazione alla valutazione prognostica ed alle prescrizioni terapeutiche attestate presso strutture sanitarie pubbliche di primo soccorso e tenuto debito conto delle peculiarità del caso (che ha necessitato di correzione chirurgica di varicocele in regione di degenza in DH del 14/03/23, quindi a distanza temporale dal fatto ma plausibilmente riconducibile allo stesso) - per un lasso cronologico da computare globalmente in tre mesi circa, di cui 20 (venti) giorni come assoluta ed in 20 (venti) a parziale al 75%, ulteriori 25 (venticinque) giorni al 50% e restanti 25 (venticinque) giorni al tasso medio del 25%. passando alla quantificazione medico-legale del danno fisico patito, occorre rapportarsi - nella procedura di traduzione in termini percentuali del danno biologico - a taluni parametri valutativi previsti nella: “Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (di cui al D.M. del 3 Luglio 2003), indicazioni percentuali previste nelle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (SIMLA, ed. Giuffrè, 2016, pp. 514-515) per la voce: “Perdita anatomica o funzionale di un testicolo con funzionalità normale del controlaterale”, che peraltro
8 assegna una maggiore importanza per le fasce di età giovanili ed alla perdita anatomica rispetto a quella funzionale, per cui occorre parametrarsi con ragionevole criterio (considerando che, nel caso di specie, l'epididimo, pur iposomico ed ipofunzionante, è comunque tuttora anatomicamente in situ, rapportato all'età del soggetto leso), rispetto ai valori medio-elevati del range di valutazione tabellarmente previsto. In definitiva, sottolineati tali elementi tecnici di maggior rilievo ai fini della più equa possibile valutazione del danno in relazione al caso concreto, ci pare legittimo ammettere la sussistenza di esiti permanenti che hanno determinato una compromissione della pre-esistente integrità psico-fisica, valutabile - sulla scorta anche delle contenute sequele permanenti a carico del ginocchio sinistro con interessamento traumatico parziale del comparto ligamentoso (LCA) - complessivamente nella misura di un 10 % (dieci per cento) di danno biologico permanente”.
Sulla base, dunque, delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, è stato accertato, in merito alla valutazione della riduzione permanente dell'integrità psico- fisica, che il sig. , in occasione dell'evento traumatico oggetto di valutazione, Pt_1 ha subìto una danno biologico che può essere quantificato complessivamente nella misura del 10% e che il danno biologico temporaneo può essere equamente articolato in giorni 20 (venti) di inabilità totale, giorni 20 (venti) di inabilità parziale al 75%, giorni 25 (venticinque) al 50% e giorni 25 (venticinque) al 25%.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, essendo inapplicabili le tabelle di cui all'art. 139 D. Lgs. n. 209 del 2005 (D.M. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micropermanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile del Tribunale di Milano, stante la necessità che il criterio di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. non implichi l'assenza di qualsiasi uniformità sul territorio nazionale, ed essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali gli indici idonei (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
In applicazione dei suindicati parametri, e considerata la percentuale di invalidità riconosciuta del 10% e l'età del danneggiato al momento del sinistro (19 anni), il danno biologico permanente deve essere liquidato € 29.773,00.
Tale importo può essere aumentato con la personalizzazione massima del danno biologico, tenuto conto del tipo di lesioni subite dal sig. e dell'incidenza Pt_1 concreta che le stesse hanno avuto e avranno sulle abitudini di vita dello stesso, soprattutto dal punto di vista relazionale/affettivo, come accertato anche dal CTU
(“Ciò che essenzialmente rileva sotto un profilo tecnico, nel caso di specie, è la
9 compromissione anatomo-funzionale a carico dell'epidimio sinistro, che risulta iposomico ed attendibilmente ipofunzionante, comunque anatomicamente tuttora in situ e soprattutto non determinante - come ben accertato in sede peritale - una apprezzabile ripercussione sulla fertilità del soggetto”).
Dunque, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente liquidato in €
41.603,00 a cui deve aggiungersi l'importo complessivamente quantificato in €
6.181,25 per il risarcimento del danno da invalidità temporanea, per un totale di €
47.784,25.
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi e ulteriori lamentati dall'attore (segnatamente il danno cd. morale) occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere in considerazione per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovandone il giusto punto di equilibrio: da un lato, il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno - conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse
(danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale e, dall'altro lato, il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno (vedi Cassazione n. 21716 del 23/09/2013, Cassazione n. 18641 del 12/09/2011). La Corte ha ulteriormente chiarito (n. 901/2018) che "la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata,
10 rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni" e con la sentenza n. 7513/2018 che "non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta
e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione". In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare "un'adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Tanto premesso, nel caso di specie, applicando i principi ora esposti va evidenziato che non v'è prova di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Nè può rilevare il mero fatto che le conseguenze dannose patite abbiano inciso su "aspetti dinamico-relazionali", poichè il grado percentuale di invalidità permanente tiene già di per sè conto dei pregiudizi
11 alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione subita, ricomprendendo anche il danno cd. dinamico relazionale.
Va, inoltre, osservato che dall'istruzione della causa non è emersa la prova della perdita, né anatomica né funzionale, del testicolo da parte del ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa, ma solo una sua compromissione, lo stesso CTU nella sua relazione peritale ha così concluso, anche a seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente, “Il danno fisico del caso di specie è caratterizzato da una compromissione anatomo-funzionale a carico dell'epidimo sinistro, che risulta iposomico ed attendibilmente ipofunzionante, comunque anatomicamente tuttora in situ. La stima valutativa va rapportato sì all'età del soggetto leso ma anche contemperata alla effettiva compromissione anatomo- funzionale ed i valori massimi-elevati del range sono riservati alla perdita anatomica o funzionale completa di un testicolo, condizione che nella fattispecie fortunatamente non sussiste (né funzionale né tantomeno anatomica completa)”.
Per le medesime ragioni, non può essere riconosciuto l'ulteriore importo richiesto da parte ricorrente per il danno da procurata impotenza coeundi e generandi, in quanto, come accertato anche dal CTU non vi è stata perdita né anatomica né funzionale del testicolo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che all'attore debba essere riconosciuto a titolo di risarcimento per tutti danni, non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, la somma complessiva di € 47.784,25, da cui deve essere detratta la somma di € 15.300,00 già ricevuta dal sig. dalla propria Pt_1
Compagnia assicurativa nella procedura di indennizzo diretto, come del resto richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Conseguentemente, accertata la esclusiva responsabilità nel sinistro per cui è causa del conducente del veicolo, sig. i convenuti devono essere Controparte_3 condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo pari ad € 32.484,25 a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
Su tale somma debbono, inoltre, essere corrisposti gli interessi nella misura legale da calcolarsi annualmente su tale somma, previa devalutazione della stessa da oggi al 1/8/2021 (data del fatto per cui è causa), e poi via via rivalutate di anno in anno fino ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
12 4. In accoglimento della domanda di manleva formulata dai convenuti,
e la Compagnia assicurativa, convenuta e Controparte_1 Controparte_3 chiamata in causa, deve essere condannata a tenere Controparte_5 indenne i suddetti convenuti dal pagamento degli importi sopra liquidati a titolo di risarcimento del danno nonché da quanto verranno condannati a pagare a titolo di spese legali del presente giudizio, da ritenersi senz'altro ricomprese nella garanzia assicurativa (come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
"Nell'assicurazione per la responsabilità civile le spese processuali che il responsabile assicurato deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato dev'esserne tenuto indenne dall'assicuratore" (cfr.
Cass. n. 5063/87).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014 come da ultimo aggiornate. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, accertata la esclusiva responsabilità di in ordine alla Controparte_3 causazione del sinistro per cui è causa,
• CONDANNA i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di € 32.484,25 a titolo di risarcimento per tutti i danni
[...] non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva,
• CONDANNA i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nell'importo
[...] complessivo pari ad € 786,00 per esborsi ed € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro;
• Condanna la a tenere indenne i resistenti, Controparte_5
e dal pagamento di tutti i suddetti Controparte_1 Controparte_3 importi, liquidati a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali e CTU;
13 • Condanna la al rimborso in favore dei resistenti, Controparte_5
e delle spese del presente giudizio che Controparte_1 Controparte_3 si liquidano in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 6.164,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 01/08/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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