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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
La Corte composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 2680/2024, promossa in grado di appello in data 30.09.2024 da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1 delle lucciole n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pini, presso il cui studio, sito a Milano, via Cosimo del Fante n. 16, ha eletto domicilio
APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Fornesi, presso il cui studio, sito a
Milano, via Cerva n.22, ha eletto domicilio
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale, dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7557/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
05.06.2024 e pubblicata il 2.08.2024 a definizione del procedimento di divorzio RG n. 30833/2021.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma parziale della sentenza n. 7557/2024 pronunciata il 5 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici dott.ssa Susanna Terni, Fulvia
De Luca e Valentina Maderna, pubblicata il 2 agosto 2024 e notificata a mezzo PEC al difensore domiciliatario del Signor in pari data: Pt_1
A. In via pregiudiziale e cautelare sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in punto di contributo del Signor al mantenimento dei figli e e di spese di lite;
Pt_1 Per_1 Per_2
B. In via principale e nel merito per i motivi sopra dedotti, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 7557/2024 pronunciata il 5 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, sezione IX civile:
1. disporre, in punto di contributo paterno al mantenimento dei figli, che il Signor vi provveda Pt_1 versando alla Signora l'importo mensile di 600,00 euro (importo oggi rivalutato in 701,44 CP_1
euro), somma che sarà versata in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
2. condannare la sola Signora al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio”
PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. confermare integralmente la sentenza n.7557/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 2 agosto
2024, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
2. condannare alla rifusione dei confronti di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 primo e del secondo grado”.
PROCURATORE GENERALE nella persona della dottoressa Maria Vittoria Mazza:
“Chiede che la Corte d'Appello di Milano voglia confermare l'impugnata decisione”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 12 Dagli atti di primo grado risulta che e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in data 03.06.2009 a Milano e che dalla loro unione nascevano i figli Per_1
(28.06.2010) e (03.08.2013). Per_2
Le parti si separavano con sentenza del Tribunale di Milano n. 2869/2021 del 03.03.2021, pubblicata l'08.04.2021 e passata in giudicato sullo status, la quale disponeva altresì l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, delegava i Servizi sociali di avviare un percorso psicologico ed educativo per e Per_1 poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di €. 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale pronuncia veniva appellata e riformata da questa Corte in relazione all'affidamento dei figli minori che, come suggerito nella CTU disposta, venivano affidati ai Servizi sociali in ragione dell'elevata conflittualità tra i coniugi.
Con ricorso depositato il 13.7.2021, chiedeva al Tribunale di Milano la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con e la sostanziale conferma delle condizioni Controparte_1 di separazione quanto all'affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento prevalente presso la madre e agli aspetti economici relativi al loro mantenimento, domandando invece una diversa suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé esclusivamente durante il periodo estivo.
Con comparsa depositata il 30.11.2021, si costituiva in giudizio , la quale aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quella relativa all'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
chiedeva poi al Tribunale di assegnarle la casa coniugale, di aumentare il contributo per il mantenimento dei figli posto a carico dell' in sede di Pt_1 separazione ad €. 1.600,00 mensili - oltre all'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie – e di regolamentare i tempi di permanenza genitori-figli nei periodi di sospensione scolastica.
Con sentenza parziale sullo status n. 4458/2022 pubblicata il 19.05.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
A definizione del giudizio, il Tribunale di Milano, dando atto dell'attenuazione della conflittualità tra i genitori, con la sentenza definitiva n. 7557/2024 emessa in data 05.06.2024 e pubblicata il
2.08.2024, in questa sede impugnata, così statuiva: “1. , nato il [...] e Persona_3
, nata il [...] ad entrambi i genitori - con collocazione prevalente presso la madre in Per_2
Milano Via Dora Riparia n.6 anche ai fini della residenza anagrafica - con limitazione della responsabilità genitoriale con riguardo alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, che dispone come di seguito, con espresso incarico al Servizio Sociale di Milano di vigilare sul suo
pagina 3 di 12 rispetto e con facoltà di integrare o modificare il calendario predisposto qualora ritengano di doverlo rendere più rispondente alle reali esigenze dei minori, ai loro bisogni o ai loro desideri;
il padre terrà presso di sé i minori:
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandoli all'istituto scolastico frequentato o presso la loro stabile abitazione in caso di sospensione delle lezioni;
nei periodi di sospensione scolastica diversi dalle vacanze estive, secondo le seguenti modalità:
durante le vacanze natalizie: ad anni alterni il periodo dall'inizio della sospensione scolastica con prelievo al termine delle lezioni sino al 30 dicembre sera con riaccompagnamento presso la loro abituale abitazione ovvero dal 30 dicembre al mattino con prelievo presso l'abitazione sino alla ripresa scolastica con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato;
durante le vacanze pasquali: ad anni alterni l'intero periodo della sospensione scolastica con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche;
durante i ponti: l'intero periodo con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche, se la festività cade il giovedì antecedente al fine settimana di sua spettanza ovvero il martedì successivo,
durante le vacanze estive i minori staranno con i genitori secondo il seguente schema:
· negli anni pari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere, e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno (con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore 14.00) fino al 31 luglio (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00); con la madre dal 31 luglio sino al 16 agosto e con il padre dal 16 agosto con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore 14 fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00);
· negli anni dispari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno(con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore 14.00) fino al 16 agosto (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00); con la madre dal 16 agosto sino al 1 settembre e con il padre dal 1 settembre (con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore
14.00) fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00);
pagina 4 di 12
2. Assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva della resistente, sita in Milano Via Dora Riparia
n.6 a quale conseguenza del collocamento prevalente dei figli minori, assegnazione Controparte_1
che si estende ai mobili che la arredano ed alle pertinenze.
3. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per
i figli minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, e con decorrenza da Agosto 2024 la somma di
€. 1.000,00 (€. 500,00 per ciascun figlio) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione Agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità
(…)
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di ½ Parte_1 CP_2 che si liquidano per tale quota, in € 3.600,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge.
5. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di ½”.
Avverso tale sentenza, in data 30.09.2024, ha proposto appello , chiedendo, Parte_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in relazione al contributo paterno per il mantenimento dei figli e alle spese di lite e, nel merito, la rideterminazione dell'importo mensile dovuto dall' per il mantenimento dei figli nella somma di €. 600,00. Pt_1
A supporto delle sue domande, l' ha addotto due motivi di appello. Pt_1
A. Violazione dell'art. 2729 c.c. e del principio di proporzionalità di cui agli artt. 316bis c.c. e 337ter
c.c.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che la decisione di prime cure di aumentare il contributo paterno per il mantenimento dei figli nella misura di €. 1.000,00 mensili, oltre ad essere in contrasto con tutti i precedenti provvedimenti che avevano ritenuto equo porre a carico del padre la somma mensile di €. 600,00 per il suddetto mantenimento (in particolare, il provvedimento presidenziale nel giudizio di separazione;
l'ordinanza della Corte d'appello sul reclamo proposto dalla avverso il provvedimento presidenziale sopra menzionato;
la sentenza di separazione;
il CP_1 provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio;
la sentenza della Corte d'appello sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza di separazione), sarebbe altresì basata CP_1 su presunzioni infondate, in violazione dell'art. 2729 c.c.
A tal proposito, l'appellante ha contestato l'assunto del giudice di primo grado secondo cui egli avrebbe entrate economiche non dichiarate, presunzione che il Tribunale avrebbe inopinatamente fondato sul tipo di attività svolta dall'odierno appellante (libero professionista), sul documento 29
pagina 5 di 12 prodotto in primo grado dalla controparte (interrogazione all'Agenzia delle Entrate), nonché sull'acquisto, effettuato dallo stesso della propria abitazione ad Ardea. Pt_1
In particolare, in relazione al documento 29 prodotto dalla l'appellante ne ha sottolineato CP_1
l'inammissibilità - in quanto tale documento sarebbe stato prodotto oltre il termine ultimo per la produzione dei documenti – e l'inutilità, indicando esso rapporti finanziari e bancari in parte inattivi e inutilizzati, in parte aventi altri intestatari, in parte chiusi, e, in parte già dichiarati dall' nel Pt_1
proprio modello di disclosure.
Quanto all'acquisto dell'abitazione ad Ardea, che, secondo il Tribunale, denoterebbe un'elevata capacità economica dell' posto che per la suddetta compravendita non aveva avuto bisogno di Pt_1 vendere il proprio immobile di Padova, l'appellante ha spiegato che: il documento di rogito non è stato richiesto né dal G.I. né dal modello disclosure (egli ha comunque prodotto il suddetto documento nel presente grado di giudizio con il doc 5); egli non aveva venduto l'immobile di Padova in quanto, essendo privo di risparmi, necessitava dell'introito del canone di locazione del predetto immobile;
per il suddetto acquisto, l' aveva dovuto chiedere prestiti ai propri genitori, come dimostrerebbe il Pt_1
doc 6 prodotto nel presente giudizio.
A detta dell'appellante, la sentenza impugnata sarebbe altresì lesiva del principio di proporzionalità di cui agli artt. 316 bis c.c. e 337ter c.c., essendosi essa limitata a valutare la sola situazione economica dell' senza considerare le maggiori sostanze di cui gode la la quale, secondo Pt_1 CP_1
l'appellante: ha guadagnato €. 107.127,00 nell'anno 2021 e ha percepito stipendi netti mensili di €.
11.431,00 ad aprile 2021, €. 8.756,00 ad aprile 2020, €. 9.530,00 a novembre 2018, beneficiando di tredicesima e quattordicesima e di diversi benefit aziendali;
nel periodo 2018-2021 ha registrato un incremento del 30,6% dei propri redditi;
ha risparmi pari a oltre €. 110.000,00 e ha un fondo pensione in cui al 31.12.2021 aveva maturato €. 233.646,59.
Al contrario, l' guadagna €. 2.445,41 al mese e, contrariamente a quanto sostenuto dal Pt_1
Giudicante di primo grado, non ha incarichi in società di famiglia;
nel periodo 2018-2021, ha registrato una diminuzione del 23,3% dei propri redditi;
come documentalmente provato, sostiene spese per un totale di €. 2.474,11 al mese (mantenimento diretto dei figli e spese straordinarie, mutuo, spese abitative, manutenzione dell'auto, commercialista); per riuscire a far fronte anche al mantenimento dei figli, è stato costretto a chiedere il finanziamento Inarcassa con rata mensile di €. 111,11 (doc. 9 e doc.
C 5a fascicolo primo grado); dal novembre 2023, non percepisce più i canoni di locazione dell'immobile di Padova, essendosi risolto il contratto (doc. 4).
pagina 6 di 12 B. Violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la decisione di prime cure di porre la metà delle spese di lite a carico del solo ricorrente, evidenziando che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la maggiore soccombenza della la quale aveva chiesto di liquidare il contributo CP_1 paterno al mantenimento in €. 1.600,00 al mese, con un aumento di €.
1.000 rispetto a quanto disposto in sede di separazione, mentre la sentenza lo ha determinato in €. 1.000, con un aumento di €. 400,00.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante ha chiesto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sull'istanza di sospensiva.
A sostegno della propria istanza di sospensiva, l'appellante ha evidenziato il grave pregiudizio che deriverebbe allo stesso dall'esecuzione della sentenza impugnata, posto che egli, per riuscire a far fronte alle spese di lite e all'aumentato mantenimento dei figli, sarebbe costretto a stipulare un finanziamento con ulteriori costi e aggravi.
Con decreto presidenziale del 15.10.2024, rimesso l'esame della sospensiva unitamente al merito, è stata fissata l'odierna udienza, disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 22.10.2024, in accoglimento dell'istanza presentata il 21.10.2024 da , Parte_1
è stata disposta la trattazione orale della causa.
In data 03.01.2025 si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza di primo grado.
Sul primo motivo di appello.
L'appellata ha sostenuto la correttezza della ricostruzione della situazione economica delle parti operata dal Tribunale e la conseguente congruità dell'importo di €. 1.000,00 posto a carico dell' Pt_1
per il mantenimento dei figli, rappresentando che: come risulta provato dal doc. 29 prodotto dalla stessa in primo grado – documento che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, sarebbe CP_1
pienamente ammissibile essendo giunto in possesso dell'odierna appellata successivamente al provvedimento con cui il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie delle parti -, il sig.
è titolare di una serie di rapporti bancari e finanziari ulteriori rispetto a quelli da lui dichiarati Pt_1 nel modello disclosure; i redditi dell' se è vero che hanno subìto una riduzione nel periodo Pt_1
2017-2019, è altrettanto vero che, come risulta dalle dichiarazioni fiscali e dal modello di disclosure dello stesso, hanno avuto un incremento del 30% dal 2019 al 2022; gli affari della società Parte_2 di cui l' è Amministratore Delegato dal mese di luglio 2021, procedono con ottimi risultati, Pt_1
pagina 7 di 12 essendo stata aperta, oltre all' ufficio di Abu Dhabi, una nuova ulteriore sede lavorativa in Italia, a
Ostia Lido ( nelle vicinanze dell'attuale luogo di residenza dell' , nell'aprile 2023; nel mese di Pt_3 marzo 2021 l'appellante ha proceduto all'acquisto (in comproprietà con la compagna) di una prestigiosa villa sita ad Ardea - strutturata su tre piani e di ben 9 vani - senza aver dovuto smobilitare il proprio considerevole patrimonio immobiliare (costituito, oltre dalla Villa di Ardea, da un immobile ad uso ufficio sito a Cagliari che egli possiede con la sorella e che è concesso in comodato gratuito al proprio padre e da un immobile sito a Padova); l' è ancora titolare di una partecipazione pari al Pt_1
3% in ROMA DESIGN ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L., società partecipata per il 3%
Cont dalla . MED. S.R.L., la quale ha sede negli uffici del padre dell' Pt_1
Aggiunge l'appellata che nel giudizio di primo grado, erano emersi diversi elementi a favore della poca chiarezza dei rapporti economici tra l'odierno appellante e i familiari, come dimostrerebbe anche la circostanza che il prestito di €. 60.000,00 che l'appellante sostiene di aver chiesto ai propri genitori per l'acquisto della Villa di Ardea – e che egli ha documentato per la prima volta solo nel giudizio di appello - è stato concesso senza interessi e che non è stata documentata alcuna scrittura per regolare i rapporti tra le parti, nonostante l'entità della somma prestata.
Quanto poi, alla circostanza addotta da controparte secondo cui essa non percepirebbe più il canone di locazione dell'immobile di Padova, essendosi risolto il relativo contratto, parte appellata ha evidenziato che, posto che la risoluzione è intervenuta il 30 novembre 2023, quando ancora pendeva il procedimento divorzile, non si tratta di un fatto nuovo e sopravvenuto: trattasi, pertanto, di una circostanza che non può essere considerata nel presente giudizio di gravame.
In relazione alla propria posizione reddituale, l'appellata ha rappresentato di percepire, quale dipendente presso della un reddito mensile pari a circa € 4.500,00 netti, ad Controparte_4
eccezione del solo 2021, quando ella ha registrato eccezionalmente entrate reddituali più alte in conseguenza di un'indennità versata dalla propria azienda per festeggiare il centenario della fondazione della Compagnia Assicurativa.
Infine, parte appellata ha sottolineato che il contributo di €. 1.000,00 mensili posto a carico dell' Pt_1 dalla sentenza impugnata si rivela congruo tenendo altresì conto dell'età dei minori (oggi, rispettivamente, di 11 e di 14 anni) e dei conseguenti maggiori costi per la loro quotidianità, costi di cui, a parere dell'appellata, si farebbe carico prevalentemente la madre, atteso che l' per propria Pt_1
scelta personale, vive a oltre 600 km di distanza dalla residenza dei figli, che vede nei periodi ordinari per sole sei notti ogni mese.
pagina 8 di 12 Sul secondo motivo di appello.
L'appellata ha contestato anche il secondo motivo di appello formulato dall' evidenziando che, Pt_1
nella determinazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure ha operato un attento bilanciamento rispetto alla soccombenza delle parti;
la sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata anche in relazione alle spese di lite.
Sull'istanza di sospensiva
L'appellata ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva ex adverso proposta, atteso che l'esecuzione della sentenza impugnata non arrecherebbe alcun grave e irreparabile pregiudizio all'appellante, posto che egli è titolare di redditi per circa €. 3.900,00 mensili, oltre che di un ingente patrimonio immobiliare.
Con relazione depositata in data 30.01.2025, i Servizi sociali del Comune di Milano hanno riportato che dai colloqui avuti con la con la e l' è emerso che gli stessi sono CP_1 Pt_1
adeguatamente in grado di confrontarsi in ordine ai bisogni di crescita dei propri figli, risultando altresì disponibili ad accogliere positivamente le indicazioni degli operatori – con particolare riguardo ad
, avente delle difficoltà nello studio e nell'apprendimento –, garantendo, così, l'adozione delle Per_1
decisioni più opportune e condivise in relazione ai figli.
In data 3.02.2025, il Procuratore Generale, dott.ssa Maria Vittoria Mazza, ha presentato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.02.2025, svoltasi in presenza delle parti, nel tentativo di addivenire ad una conciliazione in ordine alle richieste di carattere economico oggetto di causa, l' ha offerto di Pt_1 versare €. 800,00 al mese per il mantenimento dei figli;
l'appellata non ha accettato tale proposta, dichiarando di essere disponibile esclusivamente a rinunciare alle spese legali del primo grado, non ancora corrisposte dall'odierno appellante.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
L'appello proposto non merita accoglimento;
la pronuncia impugnata, pertanto, deve essere confermata.
La decisione nel merito della vertenza in questa sede, rende superfluo l'esame dell'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante.
pagina 9 di 12 In primo luogo non può non condividersi l' argomentazione del Tribunale relativa all' aumentato delle esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione risalente al 2021: non solo sono passati quattro anni, ma altresì è ormai un adolescente e è una ragazzina di quasi dodici anni con Per_1 Per_2 esigente culturali, sociali e di svago certamente superiori all'epoca della separazione dei genitori;
e non ha valenza derimenti la circostanza che in sede di provvedimenti urgenti presidenziali nel giudizio di divorzio sia stato confermato il contributo economico stabilito nella sentenza di separazione, attesa la cognizione sommaria allo stato degli atti propria dei provvedimenti presidenziali.
In secondo luogo, correttamente il Tribunale ha valorizzato il maggior tempo che i figli trascorrono con la madre.
Per quanto riguarda poi la situazione economica è noto che per la determinazione del contributo da porsi a carico dell'obbligata non è necessaria una quantificazione precisa delle risorse economiche su cui la stessa può contare;
tale determinazione può avvenire anche attraverso un ragionamento presuntivo fondato su un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit (cfr. tra le molte
Cass. civ sent sez. III n.1163 del 21.01.2020). Giova richiamare al riguardo il diffuso arresto giurisprudenziale secondo il quale qualora il coniuge obbligato sia lavoratore autonomo (o comunque non lavoratore subordinato) le dichiarazioni fiscali non assumono valore probatorio vincolante per il
Giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (cfr. Cass. sent. Se.z I 15.1.2018 n. 769 conforme Cass. civ. Sez. VI
10.9.2021 n. 24460, e da ultimo Cass. sez. I 18.1.2024 n. 1897 che sottolinea come la valutazione delle prove sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice a norma degli artt. 115 e 116 c.p.c che può altresì ricorrere a presunzioni semplici se ricorrono i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. non configurandosi in tal caso un'indebita sostituzione dell'iniziativa della prova Cass. civ. sez. I 29
11.1986 n. 7061, e Cass. civ. sez. VI 15.2.2018 n.3709).
Correttamente il giudice di primo grado ha valorizzato, quali elementi di fatto fondanti la prova per presunzioni, l'opacità della situazione economica dell' che certamente non può fare Pt_1
esclusivamente conto sul reddito dal lavoro mensile dichiarato, reddito che, peraltro, nel 2024 ha superato l'importo di oltre €. 4.000,00.
La società di cui l' è Amministratore Unico ha aperto di recente un Ufficio a Dubai e un ufficio Pt_1 vicino alla sua attuale abitazione (circostanze queste non contestate dall'appellante); nel 2021 ha acquistato, con la compagna, un immobile di pregio per il quale paga un mutuo di €. 460,00 mensili;
tale acquisto è stato correttamente valorizzato dal Tribunale per affermare una capacità patrimoniale pagina 10 di 12 dell' maggiore di quella dichiarata atteso che per far fronte ad esso il predetto non ha dovuto Pt_1
dismettere neppure parzialmente il suo patrimonio immobiliare, limitandosi ad affermare di aver avuto in prestito del denaro dai familiari senza però indicare le modalità di restituzione. In relazione a tale immobile, all'odierna udienza l'appellante ha dichiarato che è stato intestato al 95% alla compagna (per usufruire di vantaggi fiscali) e che il prezzo di acquisto è stato di €. 225.000,00, prezzo suddiviso a metà con la compagna, affermazione priva di riscontri documentali.
Si aggiunga che, come dallo stesso dichiarato all'odierna udienza, è proprietario con la sorella di un immobile a Cagliari ad uso residenziale affittato ad una società d'ingegneria che però lo utilizza come ufficio. Può, inoltre, contare sul reddito derivante dalla locazione dell'immobile di Padova che ha dichiarato, all'odierna udienza, di aver locato da poco ad un canone mensile pari ad €. 750,00 mensili.
Deve poi evidenziarsi che dalla documentazione fiscale prodotta il reddito annuale dell'appellante è passato da €. 41.124,00 nel 2021, ad €. 61.503 nel 2024, crescita che, unitamente al reddito derivante dalla locazione degli immobili di Cagliari ve Pavia, giustifica l'aumento del suo obbligo contributivo disposto dal Tribunale.
A fronte di ciò non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale la madre dei minori può far conto su un reddito di gran lunga maggiore di quello del padre. In ogni caso è dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle sue possibilità: il precedente importo di €.
600,00 è senza dubbio sproporzionato in difetto rispetto alle attuali capacità economiche dell'obbligato.
Ciò anche tenendo conto delle spese che lo stesso deve affrontare per incontrare i figli.
Al riguardo si osserva che non è stata fornita prova in relazione al loro importo indicato nell'atto d'impugnazione e comunque – come affermato anche dal giudice di prime cure - la scelta di andare a vivere tanto lontano, dal luogo di residenza dei figli, non può ricadere su questi ultimi L'asserita mancanza di attività lavorative nelle giornate che trascorre con i figli è stata solo dedotta, è indimostrata e comunque poco credibile, essendo notorio che l'attività imprenditoriale può proseguire anche se l'amministratore delegato non si trova negli uffici.
A fronte di una condizione patrimoniale come quella descritta, in base ad un ragionamento presuntivo ampiamente fondato, tenuto conto dei limitati tempi di frequentazione padre-figli il contributo determinato dal Tribunale risulta congruo. Trattasi di un contributo superiore di quello precedente di soli €. 300,00 mensili (tenuto conto dell'importo attuale adeguato agli indici ISTAT, che supera gli €.
700,00 mensili), somma che potrà essere ricavata dal reddito locatizio dell'immobile di Padova, sopravvenuto nelle more della presente impugnazione.
pagina 11 di 12 Parimenti deve ritenersi infondata la doglianza relativa alle spese legali. Correttamente il Tribunale ha compensato tra le parti metà delle spese legali, condannando il ricorrente al pagamento delle restanti spese sostenute da controparte. Il Tribunale ha, infatti, dato conto che a fronte di una richiesta del ricorrente di un contributo di €. 600,00 è stato posto a suo carico un contributo di €. 1.000,00. Ha poi certamente tenuto conto anche del comportamento processuale dell' connotato da indubbia Pt_1
opacità con riferimento alle sue capacità patrimoniali.
Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellata che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13co. 1quater del
D.P.R. 115/2002, il pagamento del doppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 7557/2024, emessa dal Tribunale di Milano in Controparte_1
data 05.06.2024 a definizione del procedimento di divorzio n. 30833/2021 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
Rigetta l'appello pe per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellata che si liquidano in complessivi €. 3.966,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e oneri di legge.
Pone a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del DPR 115/2022 il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 05.2.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
La Corte composta dai magistrati:
Paola Tanara Presidente rel.
Lucio Marcantonio Consigliere
Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG. 2680/2024, promossa in grado di appello in data 30.09.2024 da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1 delle lucciole n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pini, presso il cui studio, sito a Milano, via Cosimo del Fante n. 16, ha eletto domicilio
APPELLANTE contro
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Fornesi, presso il cui studio, sito a
Milano, via Cerva n.22, ha eletto domicilio
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale, dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7557/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data
05.06.2024 e pubblicata il 2.08.2024 a definizione del procedimento di divorzio RG n. 30833/2021.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma parziale della sentenza n. 7557/2024 pronunciata il 5 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici dott.ssa Susanna Terni, Fulvia
De Luca e Valentina Maderna, pubblicata il 2 agosto 2024 e notificata a mezzo PEC al difensore domiciliatario del Signor in pari data: Pt_1
A. In via pregiudiziale e cautelare sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in punto di contributo del Signor al mantenimento dei figli e e di spese di lite;
Pt_1 Per_1 Per_2
B. In via principale e nel merito per i motivi sopra dedotti, accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 7557/2024 pronunciata il 5 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, sezione IX civile:
1. disporre, in punto di contributo paterno al mantenimento dei figli, che il Signor vi provveda Pt_1 versando alla Signora l'importo mensile di 600,00 euro (importo oggi rivalutato in 701,44 CP_1
euro), somma che sarà versata in via anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
2. condannare la sola Signora al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
CP_1
- con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio”
PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. confermare integralmente la sentenza n.7557/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 2 agosto
2024, per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa;
2. condannare alla rifusione dei confronti di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 primo e del secondo grado”.
PROCURATORE GENERALE nella persona della dottoressa Maria Vittoria Mazza:
“Chiede che la Corte d'Appello di Milano voglia confermare l'impugnata decisione”.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 12 Dagli atti di primo grado risulta che e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in data 03.06.2009 a Milano e che dalla loro unione nascevano i figli Per_1
(28.06.2010) e (03.08.2013). Per_2
Le parti si separavano con sentenza del Tribunale di Milano n. 2869/2021 del 03.03.2021, pubblicata l'08.04.2021 e passata in giudicato sullo status, la quale disponeva altresì l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, delegava i Servizi sociali di avviare un percorso psicologico ed educativo per e Per_1 poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di €. 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale pronuncia veniva appellata e riformata da questa Corte in relazione all'affidamento dei figli minori che, come suggerito nella CTU disposta, venivano affidati ai Servizi sociali in ragione dell'elevata conflittualità tra i coniugi.
Con ricorso depositato il 13.7.2021, chiedeva al Tribunale di Milano la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con e la sostanziale conferma delle condizioni Controparte_1 di separazione quanto all'affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento prevalente presso la madre e agli aspetti economici relativi al loro mantenimento, domandando invece una diversa suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso di sé esclusivamente durante il periodo estivo.
Con comparsa depositata il 30.11.2021, si costituiva in giudizio , la quale aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quella relativa all'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
chiedeva poi al Tribunale di assegnarle la casa coniugale, di aumentare il contributo per il mantenimento dei figli posto a carico dell' in sede di Pt_1 separazione ad €. 1.600,00 mensili - oltre all'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie – e di regolamentare i tempi di permanenza genitori-figli nei periodi di sospensione scolastica.
Con sentenza parziale sullo status n. 4458/2022 pubblicata il 19.05.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
A definizione del giudizio, il Tribunale di Milano, dando atto dell'attenuazione della conflittualità tra i genitori, con la sentenza definitiva n. 7557/2024 emessa in data 05.06.2024 e pubblicata il
2.08.2024, in questa sede impugnata, così statuiva: “1. , nato il [...] e Persona_3
, nata il [...] ad entrambi i genitori - con collocazione prevalente presso la madre in Per_2
Milano Via Dora Riparia n.6 anche ai fini della residenza anagrafica - con limitazione della responsabilità genitoriale con riguardo alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, che dispone come di seguito, con espresso incarico al Servizio Sociale di Milano di vigilare sul suo
pagina 3 di 12 rispetto e con facoltà di integrare o modificare il calendario predisposto qualora ritengano di doverlo rendere più rispondente alle reali esigenze dei minori, ai loro bisogni o ai loro desideri;
il padre terrà presso di sé i minori:
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina riaccompagnandoli all'istituto scolastico frequentato o presso la loro stabile abitazione in caso di sospensione delle lezioni;
nei periodi di sospensione scolastica diversi dalle vacanze estive, secondo le seguenti modalità:
durante le vacanze natalizie: ad anni alterni il periodo dall'inizio della sospensione scolastica con prelievo al termine delle lezioni sino al 30 dicembre sera con riaccompagnamento presso la loro abituale abitazione ovvero dal 30 dicembre al mattino con prelievo presso l'abitazione sino alla ripresa scolastica con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico frequentato;
durante le vacanze pasquali: ad anni alterni l'intero periodo della sospensione scolastica con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche;
durante i ponti: l'intero periodo con prelievo al termine delle lezioni e riaccompagnamento alla ripresa delle lezioni scolastiche, se la festività cade il giovedì antecedente al fine settimana di sua spettanza ovvero il martedì successivo,
durante le vacanze estive i minori staranno con i genitori secondo il seguente schema:
· negli anni pari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere, e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno (con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore 14.00) fino al 31 luglio (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00); con la madre dal 31 luglio sino al 16 agosto e con il padre dal 16 agosto con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore 14 fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00);
· negli anni dispari: con la madre dalla fine della scuola per i giorni rimanenti della settimana di fine scuola e per le due settimane successive intere e con il padre dall'ultima domenica del periodo materno(con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore 14.00) fino al 16 agosto (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00); con la madre dal 16 agosto sino al 1 settembre e con il padre dal 1 settembre (con prelievo da parte del padre dalla loro abitazione alle ore
14.00) fino al sabato precedente l'inizio della scuola (con riaccompagnamento presso la loro abitazione alle ore 14.00);
pagina 4 di 12
2. Assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva della resistente, sita in Milano Via Dora Riparia
n.6 a quale conseguenza del collocamento prevalente dei figli minori, assegnazione Controparte_1
che si estende ai mobili che la arredano ed alle pertinenze.
3. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per
i figli minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, e con decorrenza da Agosto 2024 la somma di
€. 1.000,00 (€. 500,00 per ciascun figlio) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(prima rivalutazione Agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità
(…)
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di ½ Parte_1 CP_2 che si liquidano per tale quota, in € 3.600,00, oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge.
5. Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di ½”.
Avverso tale sentenza, in data 30.09.2024, ha proposto appello , chiedendo, Parte_1 preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in relazione al contributo paterno per il mantenimento dei figli e alle spese di lite e, nel merito, la rideterminazione dell'importo mensile dovuto dall' per il mantenimento dei figli nella somma di €. 600,00. Pt_1
A supporto delle sue domande, l' ha addotto due motivi di appello. Pt_1
A. Violazione dell'art. 2729 c.c. e del principio di proporzionalità di cui agli artt. 316bis c.c. e 337ter
c.c.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che la decisione di prime cure di aumentare il contributo paterno per il mantenimento dei figli nella misura di €. 1.000,00 mensili, oltre ad essere in contrasto con tutti i precedenti provvedimenti che avevano ritenuto equo porre a carico del padre la somma mensile di €. 600,00 per il suddetto mantenimento (in particolare, il provvedimento presidenziale nel giudizio di separazione;
l'ordinanza della Corte d'appello sul reclamo proposto dalla avverso il provvedimento presidenziale sopra menzionato;
la sentenza di separazione;
il CP_1 provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio;
la sentenza della Corte d'appello sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza di separazione), sarebbe altresì basata CP_1 su presunzioni infondate, in violazione dell'art. 2729 c.c.
A tal proposito, l'appellante ha contestato l'assunto del giudice di primo grado secondo cui egli avrebbe entrate economiche non dichiarate, presunzione che il Tribunale avrebbe inopinatamente fondato sul tipo di attività svolta dall'odierno appellante (libero professionista), sul documento 29
pagina 5 di 12 prodotto in primo grado dalla controparte (interrogazione all'Agenzia delle Entrate), nonché sull'acquisto, effettuato dallo stesso della propria abitazione ad Ardea. Pt_1
In particolare, in relazione al documento 29 prodotto dalla l'appellante ne ha sottolineato CP_1
l'inammissibilità - in quanto tale documento sarebbe stato prodotto oltre il termine ultimo per la produzione dei documenti – e l'inutilità, indicando esso rapporti finanziari e bancari in parte inattivi e inutilizzati, in parte aventi altri intestatari, in parte chiusi, e, in parte già dichiarati dall' nel Pt_1
proprio modello di disclosure.
Quanto all'acquisto dell'abitazione ad Ardea, che, secondo il Tribunale, denoterebbe un'elevata capacità economica dell' posto che per la suddetta compravendita non aveva avuto bisogno di Pt_1 vendere il proprio immobile di Padova, l'appellante ha spiegato che: il documento di rogito non è stato richiesto né dal G.I. né dal modello disclosure (egli ha comunque prodotto il suddetto documento nel presente grado di giudizio con il doc 5); egli non aveva venduto l'immobile di Padova in quanto, essendo privo di risparmi, necessitava dell'introito del canone di locazione del predetto immobile;
per il suddetto acquisto, l' aveva dovuto chiedere prestiti ai propri genitori, come dimostrerebbe il Pt_1
doc 6 prodotto nel presente giudizio.
A detta dell'appellante, la sentenza impugnata sarebbe altresì lesiva del principio di proporzionalità di cui agli artt. 316 bis c.c. e 337ter c.c., essendosi essa limitata a valutare la sola situazione economica dell' senza considerare le maggiori sostanze di cui gode la la quale, secondo Pt_1 CP_1
l'appellante: ha guadagnato €. 107.127,00 nell'anno 2021 e ha percepito stipendi netti mensili di €.
11.431,00 ad aprile 2021, €. 8.756,00 ad aprile 2020, €. 9.530,00 a novembre 2018, beneficiando di tredicesima e quattordicesima e di diversi benefit aziendali;
nel periodo 2018-2021 ha registrato un incremento del 30,6% dei propri redditi;
ha risparmi pari a oltre €. 110.000,00 e ha un fondo pensione in cui al 31.12.2021 aveva maturato €. 233.646,59.
Al contrario, l' guadagna €. 2.445,41 al mese e, contrariamente a quanto sostenuto dal Pt_1
Giudicante di primo grado, non ha incarichi in società di famiglia;
nel periodo 2018-2021, ha registrato una diminuzione del 23,3% dei propri redditi;
come documentalmente provato, sostiene spese per un totale di €. 2.474,11 al mese (mantenimento diretto dei figli e spese straordinarie, mutuo, spese abitative, manutenzione dell'auto, commercialista); per riuscire a far fronte anche al mantenimento dei figli, è stato costretto a chiedere il finanziamento Inarcassa con rata mensile di €. 111,11 (doc. 9 e doc.
C 5a fascicolo primo grado); dal novembre 2023, non percepisce più i canoni di locazione dell'immobile di Padova, essendosi risolto il contratto (doc. 4).
pagina 6 di 12 B. Violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la decisione di prime cure di porre la metà delle spese di lite a carico del solo ricorrente, evidenziando che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la maggiore soccombenza della la quale aveva chiesto di liquidare il contributo CP_1 paterno al mantenimento in €. 1.600,00 al mese, con un aumento di €.
1.000 rispetto a quanto disposto in sede di separazione, mentre la sentenza lo ha determinato in €. 1.000, con un aumento di €. 400,00.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante ha chiesto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Sull'istanza di sospensiva.
A sostegno della propria istanza di sospensiva, l'appellante ha evidenziato il grave pregiudizio che deriverebbe allo stesso dall'esecuzione della sentenza impugnata, posto che egli, per riuscire a far fronte alle spese di lite e all'aumentato mantenimento dei figli, sarebbe costretto a stipulare un finanziamento con ulteriori costi e aggravi.
Con decreto presidenziale del 15.10.2024, rimesso l'esame della sospensiva unitamente al merito, è stata fissata l'odierna udienza, disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 22.10.2024, in accoglimento dell'istanza presentata il 21.10.2024 da , Parte_1
è stata disposta la trattazione orale della causa.
In data 03.01.2025 si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza di primo grado.
Sul primo motivo di appello.
L'appellata ha sostenuto la correttezza della ricostruzione della situazione economica delle parti operata dal Tribunale e la conseguente congruità dell'importo di €. 1.000,00 posto a carico dell' Pt_1
per il mantenimento dei figli, rappresentando che: come risulta provato dal doc. 29 prodotto dalla stessa in primo grado – documento che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, sarebbe CP_1
pienamente ammissibile essendo giunto in possesso dell'odierna appellata successivamente al provvedimento con cui il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie delle parti -, il sig.
è titolare di una serie di rapporti bancari e finanziari ulteriori rispetto a quelli da lui dichiarati Pt_1 nel modello disclosure; i redditi dell' se è vero che hanno subìto una riduzione nel periodo Pt_1
2017-2019, è altrettanto vero che, come risulta dalle dichiarazioni fiscali e dal modello di disclosure dello stesso, hanno avuto un incremento del 30% dal 2019 al 2022; gli affari della società Parte_2 di cui l' è Amministratore Delegato dal mese di luglio 2021, procedono con ottimi risultati, Pt_1
pagina 7 di 12 essendo stata aperta, oltre all' ufficio di Abu Dhabi, una nuova ulteriore sede lavorativa in Italia, a
Ostia Lido ( nelle vicinanze dell'attuale luogo di residenza dell' , nell'aprile 2023; nel mese di Pt_3 marzo 2021 l'appellante ha proceduto all'acquisto (in comproprietà con la compagna) di una prestigiosa villa sita ad Ardea - strutturata su tre piani e di ben 9 vani - senza aver dovuto smobilitare il proprio considerevole patrimonio immobiliare (costituito, oltre dalla Villa di Ardea, da un immobile ad uso ufficio sito a Cagliari che egli possiede con la sorella e che è concesso in comodato gratuito al proprio padre e da un immobile sito a Padova); l' è ancora titolare di una partecipazione pari al Pt_1
3% in ROMA DESIGN ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L., società partecipata per il 3%
Cont dalla . MED. S.R.L., la quale ha sede negli uffici del padre dell' Pt_1
Aggiunge l'appellata che nel giudizio di primo grado, erano emersi diversi elementi a favore della poca chiarezza dei rapporti economici tra l'odierno appellante e i familiari, come dimostrerebbe anche la circostanza che il prestito di €. 60.000,00 che l'appellante sostiene di aver chiesto ai propri genitori per l'acquisto della Villa di Ardea – e che egli ha documentato per la prima volta solo nel giudizio di appello - è stato concesso senza interessi e che non è stata documentata alcuna scrittura per regolare i rapporti tra le parti, nonostante l'entità della somma prestata.
Quanto poi, alla circostanza addotta da controparte secondo cui essa non percepirebbe più il canone di locazione dell'immobile di Padova, essendosi risolto il relativo contratto, parte appellata ha evidenziato che, posto che la risoluzione è intervenuta il 30 novembre 2023, quando ancora pendeva il procedimento divorzile, non si tratta di un fatto nuovo e sopravvenuto: trattasi, pertanto, di una circostanza che non può essere considerata nel presente giudizio di gravame.
In relazione alla propria posizione reddituale, l'appellata ha rappresentato di percepire, quale dipendente presso della un reddito mensile pari a circa € 4.500,00 netti, ad Controparte_4
eccezione del solo 2021, quando ella ha registrato eccezionalmente entrate reddituali più alte in conseguenza di un'indennità versata dalla propria azienda per festeggiare il centenario della fondazione della Compagnia Assicurativa.
Infine, parte appellata ha sottolineato che il contributo di €. 1.000,00 mensili posto a carico dell' Pt_1 dalla sentenza impugnata si rivela congruo tenendo altresì conto dell'età dei minori (oggi, rispettivamente, di 11 e di 14 anni) e dei conseguenti maggiori costi per la loro quotidianità, costi di cui, a parere dell'appellata, si farebbe carico prevalentemente la madre, atteso che l' per propria Pt_1
scelta personale, vive a oltre 600 km di distanza dalla residenza dei figli, che vede nei periodi ordinari per sole sei notti ogni mese.
pagina 8 di 12 Sul secondo motivo di appello.
L'appellata ha contestato anche il secondo motivo di appello formulato dall' evidenziando che, Pt_1
nella determinazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure ha operato un attento bilanciamento rispetto alla soccombenza delle parti;
la sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata anche in relazione alle spese di lite.
Sull'istanza di sospensiva
L'appellata ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva ex adverso proposta, atteso che l'esecuzione della sentenza impugnata non arrecherebbe alcun grave e irreparabile pregiudizio all'appellante, posto che egli è titolare di redditi per circa €. 3.900,00 mensili, oltre che di un ingente patrimonio immobiliare.
Con relazione depositata in data 30.01.2025, i Servizi sociali del Comune di Milano hanno riportato che dai colloqui avuti con la con la e l' è emerso che gli stessi sono CP_1 Pt_1
adeguatamente in grado di confrontarsi in ordine ai bisogni di crescita dei propri figli, risultando altresì disponibili ad accogliere positivamente le indicazioni degli operatori – con particolare riguardo ad
, avente delle difficoltà nello studio e nell'apprendimento –, garantendo, così, l'adozione delle Per_1
decisioni più opportune e condivise in relazione ai figli.
In data 3.02.2025, il Procuratore Generale, dott.ssa Maria Vittoria Mazza, ha presentato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.02.2025, svoltasi in presenza delle parti, nel tentativo di addivenire ad una conciliazione in ordine alle richieste di carattere economico oggetto di causa, l' ha offerto di Pt_1 versare €. 800,00 al mese per il mantenimento dei figli;
l'appellata non ha accettato tale proposta, dichiarando di essere disponibile esclusivamente a rinunciare alle spese legali del primo grado, non ancora corrisposte dall'odierno appellante.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
L'appello proposto non merita accoglimento;
la pronuncia impugnata, pertanto, deve essere confermata.
La decisione nel merito della vertenza in questa sede, rende superfluo l'esame dell'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante.
pagina 9 di 12 In primo luogo non può non condividersi l' argomentazione del Tribunale relativa all' aumentato delle esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione risalente al 2021: non solo sono passati quattro anni, ma altresì è ormai un adolescente e è una ragazzina di quasi dodici anni con Per_1 Per_2 esigente culturali, sociali e di svago certamente superiori all'epoca della separazione dei genitori;
e non ha valenza derimenti la circostanza che in sede di provvedimenti urgenti presidenziali nel giudizio di divorzio sia stato confermato il contributo economico stabilito nella sentenza di separazione, attesa la cognizione sommaria allo stato degli atti propria dei provvedimenti presidenziali.
In secondo luogo, correttamente il Tribunale ha valorizzato il maggior tempo che i figli trascorrono con la madre.
Per quanto riguarda poi la situazione economica è noto che per la determinazione del contributo da porsi a carico dell'obbligata non è necessaria una quantificazione precisa delle risorse economiche su cui la stessa può contare;
tale determinazione può avvenire anche attraverso un ragionamento presuntivo fondato su un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit (cfr. tra le molte
Cass. civ sent sez. III n.1163 del 21.01.2020). Giova richiamare al riguardo il diffuso arresto giurisprudenziale secondo il quale qualora il coniuge obbligato sia lavoratore autonomo (o comunque non lavoratore subordinato) le dichiarazioni fiscali non assumono valore probatorio vincolante per il
Giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (cfr. Cass. sent. Se.z I 15.1.2018 n. 769 conforme Cass. civ. Sez. VI
10.9.2021 n. 24460, e da ultimo Cass. sez. I 18.1.2024 n. 1897 che sottolinea come la valutazione delle prove sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice a norma degli artt. 115 e 116 c.p.c che può altresì ricorrere a presunzioni semplici se ricorrono i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. non configurandosi in tal caso un'indebita sostituzione dell'iniziativa della prova Cass. civ. sez. I 29
11.1986 n. 7061, e Cass. civ. sez. VI 15.2.2018 n.3709).
Correttamente il giudice di primo grado ha valorizzato, quali elementi di fatto fondanti la prova per presunzioni, l'opacità della situazione economica dell' che certamente non può fare Pt_1
esclusivamente conto sul reddito dal lavoro mensile dichiarato, reddito che, peraltro, nel 2024 ha superato l'importo di oltre €. 4.000,00.
La società di cui l' è Amministratore Unico ha aperto di recente un Ufficio a Dubai e un ufficio Pt_1 vicino alla sua attuale abitazione (circostanze queste non contestate dall'appellante); nel 2021 ha acquistato, con la compagna, un immobile di pregio per il quale paga un mutuo di €. 460,00 mensili;
tale acquisto è stato correttamente valorizzato dal Tribunale per affermare una capacità patrimoniale pagina 10 di 12 dell' maggiore di quella dichiarata atteso che per far fronte ad esso il predetto non ha dovuto Pt_1
dismettere neppure parzialmente il suo patrimonio immobiliare, limitandosi ad affermare di aver avuto in prestito del denaro dai familiari senza però indicare le modalità di restituzione. In relazione a tale immobile, all'odierna udienza l'appellante ha dichiarato che è stato intestato al 95% alla compagna (per usufruire di vantaggi fiscali) e che il prezzo di acquisto è stato di €. 225.000,00, prezzo suddiviso a metà con la compagna, affermazione priva di riscontri documentali.
Si aggiunga che, come dallo stesso dichiarato all'odierna udienza, è proprietario con la sorella di un immobile a Cagliari ad uso residenziale affittato ad una società d'ingegneria che però lo utilizza come ufficio. Può, inoltre, contare sul reddito derivante dalla locazione dell'immobile di Padova che ha dichiarato, all'odierna udienza, di aver locato da poco ad un canone mensile pari ad €. 750,00 mensili.
Deve poi evidenziarsi che dalla documentazione fiscale prodotta il reddito annuale dell'appellante è passato da €. 41.124,00 nel 2021, ad €. 61.503 nel 2024, crescita che, unitamente al reddito derivante dalla locazione degli immobili di Cagliari ve Pavia, giustifica l'aumento del suo obbligo contributivo disposto dal Tribunale.
A fronte di ciò non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale la madre dei minori può far conto su un reddito di gran lunga maggiore di quello del padre. In ogni caso è dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli in proporzione delle sue possibilità: il precedente importo di €.
600,00 è senza dubbio sproporzionato in difetto rispetto alle attuali capacità economiche dell'obbligato.
Ciò anche tenendo conto delle spese che lo stesso deve affrontare per incontrare i figli.
Al riguardo si osserva che non è stata fornita prova in relazione al loro importo indicato nell'atto d'impugnazione e comunque – come affermato anche dal giudice di prime cure - la scelta di andare a vivere tanto lontano, dal luogo di residenza dei figli, non può ricadere su questi ultimi L'asserita mancanza di attività lavorative nelle giornate che trascorre con i figli è stata solo dedotta, è indimostrata e comunque poco credibile, essendo notorio che l'attività imprenditoriale può proseguire anche se l'amministratore delegato non si trova negli uffici.
A fronte di una condizione patrimoniale come quella descritta, in base ad un ragionamento presuntivo ampiamente fondato, tenuto conto dei limitati tempi di frequentazione padre-figli il contributo determinato dal Tribunale risulta congruo. Trattasi di un contributo superiore di quello precedente di soli €. 300,00 mensili (tenuto conto dell'importo attuale adeguato agli indici ISTAT, che supera gli €.
700,00 mensili), somma che potrà essere ricavata dal reddito locatizio dell'immobile di Padova, sopravvenuto nelle more della presente impugnazione.
pagina 11 di 12 Parimenti deve ritenersi infondata la doglianza relativa alle spese legali. Correttamente il Tribunale ha compensato tra le parti metà delle spese legali, condannando il ricorrente al pagamento delle restanti spese sostenute da controparte. Il Tribunale ha, infatti, dato conto che a fronte di una richiesta del ricorrente di un contributo di €. 600,00 è stato posto a suo carico un contributo di €. 1.000,00. Ha poi certamente tenuto conto anche del comportamento processuale dell' connotato da indubbia Pt_1
opacità con riferimento alle sue capacità patrimoniali.
Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellata che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13co. 1quater del
D.P.R. 115/2002, il pagamento del doppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 7557/2024, emessa dal Tribunale di Milano in Controparte_1
data 05.06.2024 a definizione del procedimento di divorzio n. 30833/2021 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
Rigetta l'appello pe per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellata che si liquidano in complessivi €. 3.966,00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e oneri di legge.
Pone a carico dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del DPR 115/2022 il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 05.2.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
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