Ordinanza 12 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 12/09/2019, n. 22774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22774 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2019 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 25462-2015 proposto da: - '33> IT SA, deceduta e per lei IG MA oi r quale sua unica erede, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO
12, presso lo studio dell'avvocato (77/ GRAZIANO PUNGI', che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
IT IO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI
27, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4228/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia al giudizio di cassazione (ex art. 390 c.p.c.); udito l'Avvocato, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'estinzione del procedimento di cassazione con compensazione delle spese.
RILEVATO
Che AL TT propose ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4228 del 2015 che, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla stessa TT avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3387 del 13 febbraio 2008, aveva condannato l'appellato AT TT al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo di euro 8275,20 oltre ad interessi legali, a titolo di conguaglio a seguito di scioglimento di comunione ereditaria;
Che a detto ricorso resistette con controricorso AT TT;
Che, deceduta la ricorrente in data 23 luglio 2016, IA EN, figlia ed unica erede della stessa, si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte in data 25 febbraio 2019; Che nella imminenza della odierna adunanza camerale, la signora EN ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal suo procuratore speciale, avv. Graziano Pungi, ritualmente notificato alla controparte;
Che la rinuncia è stata accettata dal controricorrente, che ha sottoscritto il relativo atto unitamente al suo procuratore speciale, avv. Patrizia Ubaldi.
CONSIDERATO
Che
, a seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod.proc.civ.; Che, preso atto dell'accettazione della rinuncia della ricorrente da parte del controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
Che il tenore della pronuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato dovuto all'atto della proposizione dell'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass., 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. _ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 7 marzo 2019. Il Pre te (dott.(Fell NA) IL
CANCEL
Dott.ssa Gi ',
ARTE DI CASSAZIONE
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