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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 84 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Giovanni XXIII, n. 74, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nazzareno Rubino (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000868830000, preteso a titolo di contributi IVS Gestione IAP, dell'anno 2023, derivanti dall'iscrizione d'ufficio operata dall' CP_1 nel 2015, successivamente (in sede di appello) annullata, in ragione dell'insussistenza dell'obbligo di sua iscrizione alla gestione IAP. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa contributiva in ragione dell'insussistenza del presupposto fondante la richiesta di pagamento, per il mancato suo svolgimento dell'attività agricola per almeno il cinquanta percento del proprio tempo, con conseguente ricavo di almeno il cinquanta percento del reddito globale derivante da lavoro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: ““Che codesto Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previa fissazione della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 415 c.p.c. in accoglimento dei motivi di ricorso Voglia dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n.ro 43920240000868830000 notificato dall' il 19.12.2024. Con vittoria di spese e CP_1 competenze di lite da liquidare in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva la CP_1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha dichiarato e documentato di aver provveduto all'annullamento delle partite di credito.
3. Da ciò ne discende la cessazione della materia del contendere.
4. Stante l'intervenuto annullamento (operato dall' ) successivamente all'iscrizione a ruolo del CP_1 fascicolo, le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale vengono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Giovanni XXIII, n. 74, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nazzareno Rubino (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_2 Email_4 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000868830000, preteso a titolo di contributi IVS Gestione IAP, dell'anno 2023, derivanti dall'iscrizione d'ufficio operata dall' CP_1 nel 2015, successivamente (in sede di appello) annullata, in ragione dell'insussistenza dell'obbligo di sua iscrizione alla gestione IAP. Il ricorrente deduceva la non debenza della pretesa contributiva in ragione dell'insussistenza del presupposto fondante la richiesta di pagamento, per il mancato suo svolgimento dell'attività agricola per almeno il cinquanta percento del proprio tempo, con conseguente ricavo di almeno il cinquanta percento del reddito globale derivante da lavoro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: ““Che codesto Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previa fissazione della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 415 c.p.c. in accoglimento dei motivi di ricorso Voglia dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n.ro 43920240000868830000 notificato dall' il 19.12.2024. Con vittoria di spese e CP_1 competenze di lite da liquidare in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva la CP_1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha dichiarato e documentato di aver provveduto all'annullamento delle partite di credito.
3. Da ciò ne discende la cessazione della materia del contendere.
4. Stante l'intervenuto annullamento (operato dall' ) successivamente all'iscrizione a ruolo del CP_1 fascicolo, le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale vengono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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