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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/11/2024 da
1) - ricorrente Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. ti Roberto Lonati e Silvia Lombardo presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) - resistente Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Virginio Novelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo (MI) il 03.01.1972
Divorziati con sentenza n. 3359/2010 del 10.03.2010 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024 il IG. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 3359/2010 del 10.03.2010 del Tribunale di
Milano, così come modificata dall'accordo di negoziazione assistita del 20.03.2017.
In data 28.02.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra , la quale si è Controparte_1 opposta alle domande del ricorrente.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. il signor verserà a titolo di assegno divorzile alla OR la somma di € 300,00 Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal mese di aprile 2025, somma rivalutata annualmente secondo indici istat, importo che verrà versato fino al mese di marzo
2028 compreso;
il signor verserà alla OR la somma di € 100,00 entro il mese Parte_1 CP_1 di marzo 2025 a titolo di integrazione della mensilità di marzo 2025.
2. il signor entro il 20.3.2028 comunicherà alla OR se intenderà versare la Parte_1 CP_1 somma, sin da ora concordata ed accettata, assegno una tantum di € 50.000,00, importo che verrà versato alla OR in un'unica soluzione , in alternativa il signor dovrà versare CP_1 Parte_1 alla OR in un'unica soluzione gli arretrati maturati dal 20.3.2025 al 20.3.2028 CP_1 compreso, pari ad € 6.000,00, inoltre dovrà versare dal mese di aprile 2028 l'assegno divorzile mensile di € 380,00 importo che verrà versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici istat;
resta inteso che, se il Parte_1 dovesse versare alla OR prima delle date sopra indicate l'assegno una tantum, CP_1
l'assegno divorzile mensile cesserà in via automatica.”
Con ordinanza del 21.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3359/2010 del
10.03.2010 del Tribunale di Milano, così come modificata dall'accordo di negoziazione assistita del
20.03.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/11/2024 da
1) - ricorrente Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. ti Roberto Lonati e Silvia Lombardo presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) - resistente Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Virginio Novelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo (MI) il 03.01.1972
Divorziati con sentenza n. 3359/2010 del 10.03.2010 del Tribunale di Milano
FATTO
Con ricorso depositato in data 04.11.2024 il IG. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 3359/2010 del 10.03.2010 del Tribunale di
Milano, così come modificata dall'accordo di negoziazione assistita del 20.03.2017.
In data 28.02.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra , la quale si è Controparte_1 opposta alle domande del ricorrente.
All'udienza del 20.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. il signor verserà a titolo di assegno divorzile alla OR la somma di € 300,00 Parte_1 CP_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal mese di aprile 2025, somma rivalutata annualmente secondo indici istat, importo che verrà versato fino al mese di marzo
2028 compreso;
il signor verserà alla OR la somma di € 100,00 entro il mese Parte_1 CP_1 di marzo 2025 a titolo di integrazione della mensilità di marzo 2025.
2. il signor entro il 20.3.2028 comunicherà alla OR se intenderà versare la Parte_1 CP_1 somma, sin da ora concordata ed accettata, assegno una tantum di € 50.000,00, importo che verrà versato alla OR in un'unica soluzione , in alternativa il signor dovrà versare CP_1 Parte_1 alla OR in un'unica soluzione gli arretrati maturati dal 20.3.2025 al 20.3.2028 CP_1 compreso, pari ad € 6.000,00, inoltre dovrà versare dal mese di aprile 2028 l'assegno divorzile mensile di € 380,00 importo che verrà versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici istat;
resta inteso che, se il Parte_1 dovesse versare alla OR prima delle date sopra indicate l'assegno una tantum, CP_1
l'assegno divorzile mensile cesserà in via automatica.”
Con ordinanza del 21.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3359/2010 del
10.03.2010 del Tribunale di Milano, così come modificata dall'accordo di negoziazione assistita del
20.03.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai