Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 859/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Livia Esposito e l'Avv. Manlio Marino presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 17 settembre 1960 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena e Simonetta Ponta presso i quali ha eletto domicilio telematico
(anno 2002 atto n. 557 reg. 01 parte I)
In regime di comunione legale dei beni.
con il figlio: nato il [...], cittadino italiano. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio , maggiorenne non indipendente economicamente, continuerà a vivere nella casa Per_1
coniugale con la madre.
2) La casa familiare sita a Milano, in via Pergine n. 10 viene conseguentemente assegnata alla moglie.
2.1) Il signor lascerà la casa coniugale, prelevando i propri beni personali, per trasferirsi Pt_2
temporaneamente in un immobile in locazione, entro, al massimo, sessanta giorni dal versamento da parte della moglie in suo favore, che vi ha provveduto con accredito sul conto corrente personale allo stesso intestato pervenuto il 24 gennaio 2025, della somma di € 25.000,00, a titolo di acconto sul conguaglio derivante a suo favore dall'accordo di divisione, di cui al successivo punto 6 nonché dell'importo di € 3.917,25 in restituzione dell'importo pari al 50% della retta universitaria di Per_1 relativa al precedente anno accademico 2023/2024 di complessivi € 7.834,50, pagata con addebito sul conto corrente cointestato, anziché con i risparmi di cui al successivo punto 4.1 (concordando le parti che, della residua somma di € 24.740,23 proveniente dal riscatto della polizza Allianz n.
13704249, la signora imputerà a sé, allo stesso titolo e in pari data, pari importo di € Pt_1
3.917,25), e così per un totale di € 28.917,25.
2.2) La signora contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese per l'eventuale Pt_1
intermediazione immobiliare (provvigione) e il deposito cauzionale e la registrazione relative alla locazione dell'immobile in cui si trasferirà temporaneamente il marito, nonché, sempre nella misura del 50%, entro un tetto massimo di € 700,00 mensili, al pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, restando a carico del signor ogni maggior onere ulteriore. Tale contributo Pt_2
sarà versato dalla signora nei termini previsti dal relativo contratto di locazione al massimo Pt_1 sino al sesto mese successivo alla data dell'eventuale vendita a terzi dell'immobile di Chamois o, decorsi dodici mesi dal conferimento del mandato all'agenzia immobiliare (come precisato ai successivi punti 6.1, 6.2 e 6.3) senza che la vendita sia intervenuta, al massimo sino al sesto mese successivo alla cessione da parte della signora della propria quota di proprietà di tale Pt_1
immobile al marito.
Alla cessazione della locazione, la caparra e le eventuali altre voci rimborsabili, cui abbia contribuito la signora saranno ripartite al 50% tra i signori e Pt_1 Pt_2 Pt_1
2.3) Sino al momento dell'allontanamento dalla casa familiare, il marito concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese ordinarie dell'immobile e delle utenze, mentre da quel momento saranno integralmente a carico della signora tutte le utenze, l'assicurazione e tutte le spese Pt_1
condominiali ordinarie e le imposte tutte esso inerenti. Le rate di spese condominiali straordinarie saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna sino alla data della cessione da parte del signor della propria quota di proprietà della casa familiare alla signora Pt_2 Pt_1
3) Dal mese successivo a quello del suo allontanamento dalla casa familiare il signor erserà Pt_2
alla moglie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00, con bonifico bancario sul conto corrente che verrà dalla stessa indicato. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di dicembre 2024 (prima rivalutazione dicembre 2025),
e, come per legge, sarà riconsiderata nel suo ammontare al variare delle condizioni economiche delle parti, fatta eccezione per la variazione in peius delle condizioni economiche del padre che deriveranno dal suo futuro pensionamento: questa circostanza non dovrà né potrà essere considerata quale variazione delle sue condizioni economiche/patrimoniali.
4) Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese extra assegno relative al figlio (fatta eccezione per quelle relative alle rette universitarie e ai libri di testo, disciplinate al successivo punto
4.1) secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 adattate al caso di specie come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese universitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: i) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dall'istituto, ii) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese extrauniversitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingua;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (per esempio pittura, teatro, etc.) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4.1) Le spese universitarie tutte, ivi comprese le rette e i libri di testo, per il figlio - che, come Per_1
già sopra dedotto, è iscritto al secondo anno del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - saranno pagate dalla signora con l'importo di € 16.907,73 che al 10 gennaio 2025 residua (al netto del rimborso Pt_1
a ciascun genitore della somma di € 3.917,25 in restituzione dell'importo pari al 50% della retta universitaria di relativa al precedente anno accademico 2023/2024, pagata con addebito sul Per_1
conto corrente cointestato, nonché al netto del pagamento delle prime due rate del secondo anno versate per complessivi € 2.371,30) da quanto liquidatole da e accreditato sul suo CP_1
conto corrente personale n. 2594 in data 10/6/2024 a seguito del riscatto in data 5/6/2024 della
Polizza n. 13704249 stipulata dalla signora in data 14/11/2006, d'intesa con il coniuge, e Pt_1
alimentata con addebiti sul conto corrente cointestato ai coniugi. L'importo che dovesse residuare al completamento degli studi del figlio, sarà dalla madre allo stesso erogato, mentre, all'eventuale esaurimento dell'importo successivamente al triennio, i genitori concorderanno ogni necessaria decisione, come previsto dalle già richiamate Linee Guida, anche con riferimento a a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati, b) viaggi con pernottamento organizzati dall'università; c) lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia o all'estero; e) eventuale alloggio presso la sede universitaria. In caso di eventuale esaurimento del predetto importo, non richiederanno, invece, il preventivo accordo, ma saranno solo da documentare e saranno suddivise al 50% fra i genitori eventuali i) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
ii) libri di testo.
5) L'Assegno Unico Universale pari a € 28,50 verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
fino al termine naturale previsto con il compimento del 21° anno di età di . Per_1
6) I coniugi, dando atto che i reciproci trasferimenti economici e patrimoniali vengono effettuati in esecuzione dell'assetto economico-patrimoniale dei rapporti derivanti dalla separazione legale e dal conseguente scioglimento della comunione legale dei beni, hanno inoltre chiesto di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni tese a regolamentare i rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio, anche conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei beni.
6.1) I coniugi, entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, hanno dato mandato congiunto all'agenzia immobiliare per la Controparte_2 vendita dell'immobile sito in Chamois (AO), Frazione Crepin con espressa previsione che la gestione del rapporto con l'agenzia immobiliare, anche a livello decisionale, sarà a cura della signora che si impegna a informare puntualmente il signor sull'andamento del mandato e a Pt_1 Pt_2
comunicare tempestivamente il calendario delle visite in loco;
il signor si impegna a Pt_2 garantire la sua piena collaborazione alla signora e all'agenzia immobiliare. Tale mandato Pt_1
avrà durata di dodici mesi e prevederà che il prezzo di offerta in vendita sia:
• di € 200.000,00 trattabili per i primi sei mesi;
• di € 190.000,00, trattabili sino a un minimo di € 160.000,00, per i successivi sei mesi.
6.2) In caso di vendita di tale immobile entro il periodo del mandato all'agenzia immobiliare, quota parte del prezzo, nella misura di € 150.000,00, sarà versata dall'acquirente al signor Pt_2 obbligandosi sin d'ora la signora a manifestare nel relativo atto il proprio consenso a tal Pt_1 fine, mentre l'eventuale importo eccedente tale somma, dedotte le provvigioni dell'agenzia, sarà dalle parti destinato alle future esigenze del figlio, con le modalità che i genitori concorderanno (deposito o conto vincolato) con versamento diretto dell'eccedenza nel deposito o nel conto vincolato intestando al figlio.
6.3) Nell'ipotesi in cui, allo spirare del mandato all'agenzia immobiliare, rimanesse invenduto, la signora si obbliga a cedere e trasferire, entro i successivi trenta giorni, Parte_1
al signor che si obbliga ad acquistare, la propria quota di proprietà dell'immobile Parte_2 sito in Chamois (AO), Frazione Crepin, facente parte del fabbricato nominato “Lo Cry”:
- appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e balcone al piano terreno, due camere e due bagni al piano primo con annessa cantina in piano seminterrato - censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chamois come segue: foglio 6, particella 440, subalterno 9, frazione Crepin, piano
S1-T-1, categoria A/3, classe unica, vani 4,5, rendita catastale € 348,61 - e degli impianti e arredi che vi sono contenuti, previo asporto da parte della stessa dei propri beni ed effetti personali ivi ancora eventualmente presenti con una divisione dei libri e/o degli oggetti sulla base del legame personale e con l'accordo di procedere alla duplicazione delle fotografie digitali per la conservazione della memoria familiare per le parti e per il figlio . Ad ultimazione del trasloco Per_1
la signora consegnerà al signor il mazzo delle chiavi di casa in suo possesso. Pt_1 Pt_2
6.4) Sino a quando non verrà venduto o trasferito interamente al marito, l'immobile di Chamois continuerà ad essere utilizzato in regime di turnazione dai coniugi secondo una suddivisione e calendario da concordare previamente in maniera precisa nel rispetto del principio della parità della durata dei rispettivi soggiorni, i quali ne suddivideranno ogni relativo onere (quali utenze, spese condominiali, assicurazione, imposte) nella misura del 50% ciascuno.
6.5) Il signor contestualmente all'eventuale vendita a terzi dell'immobile di Chamois Parte_2
e comunque con il contestuale percepimento da parte sua della quota di prezzo pari a € 150.000,00
o, nell'ipotesi di cui al punto 6.3 che precede, contestualmente alla cessione della quota di Chamois in suo favore da parte della moglie, e in ogni caso a fronte del contestuale versamento da parte di quest'ultima in suo favore dell'ulteriore importo di € 25.000,00 a saldo del conguaglio che la stessa si obbliga a corrispondergli in ragione del maggior valore della casa familiare, con bonifico bancario o mediante assegni circolari non trasferibili per il predetto ammontare - cederà e trasferirà in favore della signora che si obbliga ad acquistare, la propria quota Parte_1
di proprietà del seguente immobile sito in comune di Milano, via Pergine n. 10, costituito da un appartamento sito al piano secondo, composto da tre locali e servizi, con annesso un vano di solaio nel sottotetto, distinto nel Catasto urbano di tale comune come segue: TA , Foglio 214, P.IVA_1
mappale 15, subalterno 19, zona censuaria 2, piano 2-5, categoria A/3, classe 5, vani 4,5, rendita catastale € 720,46, e degli impianti e arredi che vi sono contenuti, fatta eccezione per quelli di proprietà del signor ancora presenti nell'appartamento, di cui egli predisporrà il trasloco, Pt_2 con una divisione dei libri e/o degli oggetti sulla base del legame personale e con l'accordo di procedere alla duplicazione delle fotografie digitali per la conservazione della memoria familiare per le parti e per il figlio . Per_1
Ad ultimazione del trasloco il signor consegnerà alla signora il mazzo delle chiavi Pt_2 Pt_1
di casa in suo possesso.
6.6) Gli oneri notarili ed eventuali oneri tecnici e fiscali per i reciproci trasferimenti delle rispettive quote immobiliari saranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. 7) L'autovettura Ford Tourneo Courier targata FZ455PH, acquistata e mantenuta anche dalla signora ma già intestata al marito, rimarrà nell'esclusiva disponibilità e proprietà di Pt_1 quest'ultimo, con conseguente rinuncia della moglie, come la signora dichiara sin d'ora, a Pt_1
qualsivoglia pretesa sulla stessa a fronte del complessivo accordo raggiunto tra le parti in relazione alla divisione delle due proprietà immobiliari.
8) Il saldo attivo del conto corrente n. 4784171 accesso presso Intesa Sanpaolo – Filiale di via Silva
n. 36, Milano, cointestato ai coniugi, verrà suddiviso fra gli stessi nella misura del 50% entro i dieci giorni successivi al trasferimento del marito dalla casa coniugale, così come i titoli depositati sul
Dossier n. 001868/3100/05296560 appoggiato allo stesso conto corrente, ove i coniugi non vi abbiano già provveduto, mentre ciascuno rimarrà esclusivo titolare dei risparmi depositati sui rispettivi conti correnti personali, fatta eccezione per quanto residua dell'importo liquidato da
Allianz in favore della signora al netto dei due rimborsi di cui ai precedenti punti 2.1 e 4.1, Pt_1
che la signora si obbliga a destinare al pagamento delle spese universitarie di , come Pt_1 Per_1
già precisato al punto 4.1, fornendo al marito i relativi giustificativi di spesa.
9) Le spese legali vengono compensate fra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono il presente ricorso anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Milano il 22 marzo 2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG