TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1897/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/07/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. FERRUCCI GIUSEPPE, e da , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. INSERO AMEDEO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta in data 21/03/2009 dal quale sono nate le figlie (il 19.08.2009) e (il 17.07.2014); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio o dimora ovunque, con reciproca facoltà di ottenere il rilascio del passaporto;
2) la casa coniugale, in Piana di Monte Verna (Ce), alla via Anziani, di proprietà dei genitori della ricorrente , rimane assegnata a quest'ultima, nel mentre il sig. Parte_1
lascerà l'abitazione coniugale;
Parte_2
3) entrambe le figlie vengono congiuntamente affidate ad entrambi i genitori ma continueranno ad abitare con la mamma, nell'abitazione familiare;
.
1 4) Il padre avrà facoltà di tenere contatti con le figlie in qualsiasi momento. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre, i fine settimana alternati, dal sabato, dopo gli impegni scolastici di e , continuatamente, pernotto compreso, fino alle ore 20,00 della domenica, Per_1 Per_2
nelle stagioni autunnali ed invernali, e fino alle ore 21,00 in primavera ed estate;
potrà tenerle, inoltre, con sé ogni mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino a sera. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie per l'intera giornata del 25 e del 31 dicembre, od, alternativamente, del 26 dicembre e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di
Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno, con ciascuno dei genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) la sig.ra rinunzia a qualsiasi mantenimento, con specificazione che la Parte_1
stessa percepirà l'assegno unico per intero, di circa quattrocento euro;
inoltre, il sig.
corrisponderà alla sig.ra un contributo economico Parte_2 Parte_1
per il mantenimento delle figlie, complessivo, pari ad € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente, effettuando il relativo versamento mediante bonifico (Iban [...]);
6) l'autovettura Renault Clio intestata alla sig.ra , attualmente in possesso del Parte_1
sig. , verrà consegnata alla legittima proprietaria alla sottoscrizione del Parte_2
presente atto;
7) i coniugi dichiarano di avere concordemente diviso i loro beni e si danno reciprocamente atto di avere, in tal modo, regolato ogni aspetto della separazione, con reciproca soddisfazione per l'accordo raggiunto.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1
, nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2009);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3