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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai sigg.ri:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere
3) dr. Umberto RUBERA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione ex lege 89/2001 (e succ. mod. e int.) iscritto al n. 974/2024 del
Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PA (ME), Via N. Gatto Ceraolo n. 51, presso lo studio dell'Avv. Italo
Luigi Lionti (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso per procura in atti (PEC: C.F._2
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, c. f.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (con PEC indicata), presso i cui uffici, in Messina, via dei Mille, is. 221, è ope legis domiciliato,
RESISTENTE
******************
Oggetto: Opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 (e succ. mod.) avverso il decreto cronol.
N. 1024 emesso da questa Corte di Appello, in persona del Consigliere designato, in data 1 ottobre
2024 nel proc. n. 88/2024 R. V. G..
*************
Letti gli atti, sentito il Consigliere relatore, sciogliendo la riserva,
O S S E R V A
Con il decreto indicato in oggetto questa Corte d'Appello, in persona del Consigliere designato, ha ingiunto al di pagare senza dilazione a , in relazione Controparte_1 Parte_1
1 all'irragionevole durata della causa civile iscritta al N. 1623/2018 R.G. del Tribunale di PA, la somma di € 500,00 per ritardo di due anni nella definizione del processo, omettendo pronuncia in ordine agli interessi legali e non provvedendo alla liquidazione dei compensi in favore del difensore per abuso del diritto.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto due distinti motivi di doglianza, deducendo da un lato la erronea applicazione dell'art. 2 bis della Legge 24/03/2001 n. 89 in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, dall'altro la omessa pronuncia sulla liquidazione degli interessi legali, benché richiesta dal ricorrente.
Nulla l'opponente ha dedotto riguardo la mancata liquidazione dei compensi, evidenziando tuttavia che la duplicazione dei ricorsi è dipesa non da libera scelta del difensore, bensì dal tardivo conferimento dell'incarico.
Nell'odierno grado si è costituito il che ha chiesto il rigetto della opposizione Controparte_1
e la conferma del decreto impugnato.
All'udienza del 10 marzo 2025 – svoltasi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c. p. c. -, la Corte ha riservato la decisione.
**************
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Non sussistono ragioni plausibili per fissare in € 250,00 annui la misura dell'indennizzo dovuto, come disposto dal magistrato designato nel decreto impugnato.
Al riguardo la Corte ritiene congrua la misura di € 400,00 annui per un indennizzo totale di € 800,00 stante il ritardo ingiustificato di due anni.
Su tale somma spettano altresì gli interessi legali a decorrere dalla data del deposito del ricorso ex art. 3 Legge 24/03/2001, n. 89.
Quanto alle spese la relativa quantificazione - la cui statuizione è unica non potendosi distinguere tra fase monitoria e fase di opposizione, attesa l'unitarietà del procedimento (tra le tante, da ultimo Cass.
Civ. nn. 26851/2016; 18200/2015) - per la regola della soccombenza vanno poste a carico del resistente, nella misura da liquidare applicando ratione temporis le tariffe di cui al D. CP_1
M. n. 147/2022 (v. art. 6) riguardanti il contenzioso ordinario davanti alla Corte di Appello (essendo l'opposizione assimilabile ad una fase contenziosa;
cfr. sul punto Cass. Civ. n. 15493/2020), dovendosi esse determinare, avendo riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della somma complessivamente attribuita alla parte vincitrice (ex art. 5, comma 1, D. M. 55/2014) ed applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), stante la modesta attività professionale svolta-, in complessivi € 337,00 a titolo di onorario - di cui € 71,00 per la fase
2 di studio, € 71,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 105,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta) ed oltre € 27,00 per spese imponibili. Spese da distrarsi in favore del procuratore e difensore
Avv. Italo Luigi Lionti, che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Visto l'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 (e successive modifiche ed integrazioni), la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
[...]
, in persona del Ministro p.t., di pagare senza dilazione a Controparte_2 Parte_1
la somma di € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
- condanna il resistente, in persona del Ministro p. t., alla rifusione delle spese di lite CP_1
direttamente in favore del procuratore e difensore distrattario Avv. Italo Luigi Lionti, liquidate in complessivi € 337,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta) ed oltre € 27,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 20 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Umberto RUBERA) (dr. Augusto SABATINI)
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