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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/12/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 160/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Di Labbio (C.F.: ) C.F._2
Attore
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
Convenuto/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.02.2025, parte attrice in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la Sig.ra e, dopo aver Controparte_1
premesso di essere proprietario al 75% dell'immobile sito in Vasto al Corso Mazzini n. 159 (dentificato al NCEU al foglio 34, P.lla 42, Sub. 114, Cat. A/2, Classe 1 consistenza 7 vani, Sup. 151 mq , rendita € 542,28) e, sempre al 75%, del locale adibito ad autorimessa sito nel medesimo stabile (censito al NCEU al foglio 34, p.lla 42, Sub
121, Cat. C/6, classe 7 consistenza 18 mq, sup. catastale 19 mq, rendita € 61,36 mq) - per averli entrambi acquistati, per la quota del 50%, dalla Sig.ra Parte_2
, giusta atto pubblico del 19.02.1996, e, per la quota del 25%, dal Sig.
[...] [...]
, giusta atto pubblico del 21.11.1996 -, ove la residua quota del 25% Controparte_2
sia dell'appartamento che dell'autorimessa è rimasta di titolarità dell'odierna convenuta, nonché che quest'ultima se ne è sempre disinteressata, vivendo essa in
Francia da oltre 30 anni e mai contribuendo al pagamento delle relative spese, di talché
i predetti immobili sono stati dall'attore posseduti in maniera continuativa e ininterrotta per oltre 20 anni, avendovi parte attrice medesima fissato la propria residenza e costantemente provveduto da solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al pagamento degli oneri e spese condominiali e di ristrutturazione, anche per la quota di spettanza della comproprietaria, ha domandato accertarsi l'acquisto in capo a sé medesimo della proprietà della residua quota del 25% a titolo originario per intervenuta usucapione. ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] al C/so Mazzini n.159, meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, della residua quota del
25% dell'immobile sito nel Comune di Vasto (CH) al C/so Mazzini n.159, distinto al
Catasto Edilizio Urbano al foglio 34, P.lla 42, Sub. 114, Cat. A/2, Classe 1 consistenza
7 vani, Sup. 151 mq , rendita € 542,28 di cui è già proprietario per la quota del 75%; accertare e dichiarare che (C.F. ) nato a [...] C.F._1
TE (CB) il 21/07/1977 e residente in [...] al C/so Mazzini n.159, meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, della residua quota del 25% dell'autorimessa sita sempre in Vasto al Corso Mazzini
n.159 e censito al NCEU al foglio 34, p.lla 42, Sub 121, Cat. C/6, classe 7 consistenza
18 mq, sup. catastale 19 mq, rendita € 61,36 mq, di cui è già proprietario per la quota del 75%; conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, parte convenuta non si è costituita in giudizio, di talché, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 08.07.2025, ne è stata dichiara la contumacia.
La domanda è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per accertare intervenuta l'usucapione da parte dell'attore della quota di comproprietà del 25%, originariamente di titolarità della convenuta, degli immobili indicati in ricorso, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per accogliere la domanda di acquisto dell'intera proprietà di detti immobili.
Così delineato e circoscritto il thema decidendum del presente giudizio, deve anzitutto premettersi che, come è noto, l'art. 922 c.c. annovera l'usucapione tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario.
Più nello specifico, l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in forza del possesso continuato per venti anni: oggetto dell'usucapione, dunque, può essere tanto il diritto di proprietà quanto diritti reali di godimento minori.
Sempre in base ai principi generali, dalla citata disposizione si desume che presupposto principale dell'usucapione è il possesso del bene;
è necessario, altresì, che il possesso sia continuato e non interrotto (venendo meno tale condizione, ad esempio, a seguito della perdita della materiale disponibilità della res, oppure in conseguenza dell'esperimento di azioni giudiziarie da parte di terzi volte alla privazione del possesso ed alla restituzione del bene, come un'azione di spoglio o di manutenzione, o un'azione di rivendicazione); infine, occorre che maturi il tempo necessario ad usucapire previsto dalla legge.
Quanto agli oneri probatori ai fini dell'accertamento di tutti i suindicati presupposti per ritenere intervenuta l'usucapione, stanti i principi generali desumibili dall'art. 2697
c.c., spetta a chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dovendo questi dimostrare non solo il corpus – provando di essere nella disponibilità materiale del bene - ma anche l'animus possidendi – ossia la volontà di possedere uti dominus, attraverso comportamenti manifesti e inequivoci, quindi non relegato meramente alla sfera intima e psichica del possessore - per il tempo necessario ad usucapire (ex multis Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 17469/2023). In altri termini, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, nel senso che la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 8152/2001; Cass.
n. 19478/2007; Cass. n. 17462/2009; Cass. n. 4863/2010). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale, con la conseguenza che il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui, atteso che, pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà occorre una prova certa e rigorosa, non essendo a tal fine sufficiente l'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. n. 874/2014; Cass. n. 20539/2017).
I principi sopra esposti trovano una peculiare applicazione nel caso di specie, ove si discute dell'acquisto per usucapione non già di un bene in precedenza di titolarità di altro soggetto, bensì di quote di un bene in comproprietà.
Orbene, in ipotesi di tal fatta, atteso il regime di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 c.c., il richiedente assume la qualifica di “compossessore”, con la conseguenza che, ai fini dell'acquisto per usucapione della quota altrui, ciò che rileva è l'estensione del possesso, giustappunto da compossesso e possesso esclusivo.
Sulla questione va richiamato l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, secondo cui “In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché in materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. n.
11419/2003; Cass. n. 21068/2006; Cass. n. 19478/2007; Cass. n. 17462/2009; Cass. n.
10620/2020). E, affinché si possa configurare una estensione del possesso ad usucapionem, si è sostenuto, altresì, che “… non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. n. 14542/2020), In altri termini, lo strumento che il singolo comunista deve adoperare per usucapire le quote altrui e divenire così proprietario esclusivo del bene si concretizza nell'estensione del suo possesso, ovvero nella trasformazione della sua situazione di fatto da compossesso a possesso esclusivo.
Affinché ciò avvenga, non sono necessari atti di opposizione direzionati verso gli altri comunisti, ma sono sufficienti atti che precludono agli stessi il possesso promiscuo, ossia il pari uso e godimento della res, nel senso che il compossessore deve iniziare ad utilizzare il bene non più uti condominus, bensì uti dominus, in via esclusiva, disconoscendo la comproprietà altrui e impedendo con atti manifesti e non equivoci agli altri comunisti di possedere il bene, senza che ciò si traduca in una vera e propria forma di opposizione. Allo stesso modo, tuttavia, non sono sufficienti meri atti di godimento del bene nella sua interezza, posto che questa facoltà è parimenti consentita a tutti gli altri comunisti in virtù dell'estensione del loro diritto sull'intero bene che deriva già dall'ordinaria fisionomia della comproprietà: questi atti, infatti, ben potrebbero essere, come nella maggioranza dei casi accade, conseguenza della mera tolleranza degli altri comunisti dovuta a ragioni familiari o di cortesia, tolleranza che esclude l'acquisto del possesso a termini dell'art. 1144 c.c..
Dunque, il fatto che il singolo comunista abbia provveduto in proprio e in via esclusiva al pagamento delle spese necessarie per la conservazione, l'amministrazione e la gestione del bene comune non è idoneo a qualificare il suo compossesso alla stregua di un possesso esclusivo: tale situazione, infatti, lascia presumere che il comproprietario abbia agito nell'accondiscendenza degli altri o comunque nell'intento di soddisfare e tutelare anche i loro interessi quando essi non ne avevano la possibilità, purché in assenza di prohibitio domini, sì da configurare una ipotesi di gestione di affari altrui, senza che ciò manifesti un disconoscimento e una preclusione del pari possesso degli altri;
al contrario, atti idonei a manifestare la volontà inequivoca di precludere e disconoscere la pari situazione possessoria altrui possono rinvenirsi nella totale preclusione dell'accesso al bene, nell'impedimento espresso agli altri di partecipare alle decisioni inerenti alla cosa comune, nel mutamento di destinazione della res da parte del singolo comunista, in violazione dei limiti alla comproprietà sanciti dall'art. 1102 c.c.: in queste ipotesi specifiche, i comportamenti del comproprietario, pur non configurando espresse forme di opposizione, ben possono qualificarsi come atti manifesti e percepibili dagli altri comproprietari tali da estendere il possesso pro quota alle quote altrui, ovvero da mutare il compossesso in possesso esclusivo utile ai fini dell'usucapione delle quote degli altri comproprietari.
Applicando le su esposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, non risulta essere stata offerta sufficiente ed idonea prova da pare dell'attore in relazione alla domanda spiegata.
Invero, l'attore si è limitato a dedurre ed allegare – e ciò è stato oggetto della richiesta di prova testimoniale, per tale ragione non ammessa in quanto insufficiente e, quindi, irrilevante ai fini della prova del diritto invocato - che, sin dl 1996, si è occupato da solo di tutti i lavori di ristrutturazione interna dell'immobile; che, sin dall'anno 2001, ha abitato in via ininterrotta e continuativa l'immobile, nonché utilizzato l'autorimessa sito nel medesimo stabile.
Tuttavia, le suddette circostanze in fatto, sebbene da reputarsi pacifiche, non sono sufficienti a dimostrare un uso esclusivo del bene tale da precludere, in modo manifesto ed inequivoco, il pari uso al comproprietario e compossessore: invero, per le ragioni già esposte in punto di diritto, tali comportamenti (pagamento di oneri e utenze;
abitazione; pagamento di opere di ristrutturazione), ancorché tenuti in modo continuativo ed ininterrotto, non sono tali da vincere la presunzione della tolleranza del contitolare ai sensi dell'art. 1144 c.c., tenuto conto che, sempre per le ragioni già esposte, anche il non uso ed il disinteresse rispetto alla res da parte di quest'ultimo rientra tra le modalità di esercizio del diritto, non potendo, dunque, qualificarsi come atti manifesti ed inequivoci di estensione del compossesso in possesso esclusivo.
Peraltro, non milita in favore dell'attore nemmeno la circostanza di aver ottenuto dal
Tribunale di Vasto sentenza di condanna dell'odierna convenuta al pagamento di una somma a titolo di quota condominiale di pertinenza di quest'ultima per i lavori di ristrutturazione dello stabile (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice). Invero, si legge nella menzionata pronuncia che le somme cui l'odierna convenuta è stata condannata sono state qualificate a titolo di negotiorum gestio, ai sensi dell'art. 2028 c.c., ciò che, per l'appunto, presuppone la gestione di un affare nell'interesse di altro soggetto, in questo caso della comproprietaria, sì da obbligarla a corrispondere gli oneri economici di spettanza per un'attività asseritamente svolta, dunque, anche nel suo interesse: orbene, la proposizione dell'azione e la relativa sentenza conclusiva del giudizio manifestano la volontà dell'odierno attore di riconoscere la sussistenza del diritto della controparte, al punto da agire per vederla condannare al pagamento di quanto da essa dovuto proprio in ragione della contitolarità – riconosciuta – della res. E tale circostanza, dunque, smentisce la tesi prospettata dall'attore in ordine al possesso esclusivo dell'immobile in trattazione.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta delle anzidette considerazioni e valutazioni, come innanzi riassunte, non può dirsi raggiunta idonea e sufficiente prova dei fatti costitutivi a sostegno della domanda attorea.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, la domanda va rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non vi è luogo a provvedere sulle stesse, in ragione della contumacia del convenuto vittorioso, non avendo quest'ultimo spiegato attività difensiva, né sostenuto spese processuali (Cass. n. 24750/2013; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 7361/2023). Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 160/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. M. Di Labbio (C.F.: ) C.F._2
Attore
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
Convenuto/contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.02.2025, parte attrice in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la Sig.ra e, dopo aver Controparte_1
premesso di essere proprietario al 75% dell'immobile sito in Vasto al Corso Mazzini n. 159 (dentificato al NCEU al foglio 34, P.lla 42, Sub. 114, Cat. A/2, Classe 1 consistenza 7 vani, Sup. 151 mq , rendita € 542,28) e, sempre al 75%, del locale adibito ad autorimessa sito nel medesimo stabile (censito al NCEU al foglio 34, p.lla 42, Sub
121, Cat. C/6, classe 7 consistenza 18 mq, sup. catastale 19 mq, rendita € 61,36 mq) - per averli entrambi acquistati, per la quota del 50%, dalla Sig.ra Parte_2
, giusta atto pubblico del 19.02.1996, e, per la quota del 25%, dal Sig.
[...] [...]
, giusta atto pubblico del 21.11.1996 -, ove la residua quota del 25% Controparte_2
sia dell'appartamento che dell'autorimessa è rimasta di titolarità dell'odierna convenuta, nonché che quest'ultima se ne è sempre disinteressata, vivendo essa in
Francia da oltre 30 anni e mai contribuendo al pagamento delle relative spese, di talché
i predetti immobili sono stati dall'attore posseduti in maniera continuativa e ininterrotta per oltre 20 anni, avendovi parte attrice medesima fissato la propria residenza e costantemente provveduto da solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al pagamento degli oneri e spese condominiali e di ristrutturazione, anche per la quota di spettanza della comproprietaria, ha domandato accertarsi l'acquisto in capo a sé medesimo della proprietà della residua quota del 25% a titolo originario per intervenuta usucapione. ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] al C/so Mazzini n.159, meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, della residua quota del
25% dell'immobile sito nel Comune di Vasto (CH) al C/so Mazzini n.159, distinto al
Catasto Edilizio Urbano al foglio 34, P.lla 42, Sub. 114, Cat. A/2, Classe 1 consistenza
7 vani, Sup. 151 mq , rendita € 542,28 di cui è già proprietario per la quota del 75%; accertare e dichiarare che (C.F. ) nato a [...] C.F._1
TE (CB) il 21/07/1977 e residente in [...] al C/so Mazzini n.159, meglio in epigrafe qualificato, è proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, della residua quota del 25% dell'autorimessa sita sempre in Vasto al Corso Mazzini
n.159 e censito al NCEU al foglio 34, p.lla 42, Sub 121, Cat. C/6, classe 7 consistenza
18 mq, sup. catastale 19 mq, rendita € 61,36 mq, di cui è già proprietario per la quota del 75%; conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica della citazione, parte convenuta non si è costituita in giudizio, di talché, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 08.07.2025, ne è stata dichiara la contumacia.
La domanda è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per accertare intervenuta l'usucapione da parte dell'attore della quota di comproprietà del 25%, originariamente di titolarità della convenuta, degli immobili indicati in ricorso, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per accogliere la domanda di acquisto dell'intera proprietà di detti immobili.
Così delineato e circoscritto il thema decidendum del presente giudizio, deve anzitutto premettersi che, come è noto, l'art. 922 c.c. annovera l'usucapione tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario.
Più nello specifico, l'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in forza del possesso continuato per venti anni: oggetto dell'usucapione, dunque, può essere tanto il diritto di proprietà quanto diritti reali di godimento minori.
Sempre in base ai principi generali, dalla citata disposizione si desume che presupposto principale dell'usucapione è il possesso del bene;
è necessario, altresì, che il possesso sia continuato e non interrotto (venendo meno tale condizione, ad esempio, a seguito della perdita della materiale disponibilità della res, oppure in conseguenza dell'esperimento di azioni giudiziarie da parte di terzi volte alla privazione del possesso ed alla restituzione del bene, come un'azione di spoglio o di manutenzione, o un'azione di rivendicazione); infine, occorre che maturi il tempo necessario ad usucapire previsto dalla legge.
Quanto agli oneri probatori ai fini dell'accertamento di tutti i suindicati presupposti per ritenere intervenuta l'usucapione, stanti i principi generali desumibili dall'art. 2697
c.c., spetta a chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dovendo questi dimostrare non solo il corpus – provando di essere nella disponibilità materiale del bene - ma anche l'animus possidendi – ossia la volontà di possedere uti dominus, attraverso comportamenti manifesti e inequivoci, quindi non relegato meramente alla sfera intima e psichica del possessore - per il tempo necessario ad usucapire (ex multis Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 17469/2023). In altri termini, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, nel senso che la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 8152/2001; Cass.
n. 19478/2007; Cass. n. 17462/2009; Cass. n. 4863/2010). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale, con la conseguenza che il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui, atteso che, pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà occorre una prova certa e rigorosa, non essendo a tal fine sufficiente l'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Cass. n. 874/2014; Cass. n. 20539/2017).
I principi sopra esposti trovano una peculiare applicazione nel caso di specie, ove si discute dell'acquisto per usucapione non già di un bene in precedenza di titolarità di altro soggetto, bensì di quote di un bene in comproprietà.
Orbene, in ipotesi di tal fatta, atteso il regime di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 c.c., il richiedente assume la qualifica di “compossessore”, con la conseguenza che, ai fini dell'acquisto per usucapione della quota altrui, ciò che rileva è l'estensione del possesso, giustappunto da compossesso e possesso esclusivo.
Sulla questione va richiamato l'orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, secondo cui “In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché in materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. n.
11419/2003; Cass. n. 21068/2006; Cass. n. 19478/2007; Cass. n. 17462/2009; Cass. n.
10620/2020). E, affinché si possa configurare una estensione del possesso ad usucapionem, si è sostenuto, altresì, che “… non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formale, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. n. 14542/2020), In altri termini, lo strumento che il singolo comunista deve adoperare per usucapire le quote altrui e divenire così proprietario esclusivo del bene si concretizza nell'estensione del suo possesso, ovvero nella trasformazione della sua situazione di fatto da compossesso a possesso esclusivo.
Affinché ciò avvenga, non sono necessari atti di opposizione direzionati verso gli altri comunisti, ma sono sufficienti atti che precludono agli stessi il possesso promiscuo, ossia il pari uso e godimento della res, nel senso che il compossessore deve iniziare ad utilizzare il bene non più uti condominus, bensì uti dominus, in via esclusiva, disconoscendo la comproprietà altrui e impedendo con atti manifesti e non equivoci agli altri comunisti di possedere il bene, senza che ciò si traduca in una vera e propria forma di opposizione. Allo stesso modo, tuttavia, non sono sufficienti meri atti di godimento del bene nella sua interezza, posto che questa facoltà è parimenti consentita a tutti gli altri comunisti in virtù dell'estensione del loro diritto sull'intero bene che deriva già dall'ordinaria fisionomia della comproprietà: questi atti, infatti, ben potrebbero essere, come nella maggioranza dei casi accade, conseguenza della mera tolleranza degli altri comunisti dovuta a ragioni familiari o di cortesia, tolleranza che esclude l'acquisto del possesso a termini dell'art. 1144 c.c..
Dunque, il fatto che il singolo comunista abbia provveduto in proprio e in via esclusiva al pagamento delle spese necessarie per la conservazione, l'amministrazione e la gestione del bene comune non è idoneo a qualificare il suo compossesso alla stregua di un possesso esclusivo: tale situazione, infatti, lascia presumere che il comproprietario abbia agito nell'accondiscendenza degli altri o comunque nell'intento di soddisfare e tutelare anche i loro interessi quando essi non ne avevano la possibilità, purché in assenza di prohibitio domini, sì da configurare una ipotesi di gestione di affari altrui, senza che ciò manifesti un disconoscimento e una preclusione del pari possesso degli altri;
al contrario, atti idonei a manifestare la volontà inequivoca di precludere e disconoscere la pari situazione possessoria altrui possono rinvenirsi nella totale preclusione dell'accesso al bene, nell'impedimento espresso agli altri di partecipare alle decisioni inerenti alla cosa comune, nel mutamento di destinazione della res da parte del singolo comunista, in violazione dei limiti alla comproprietà sanciti dall'art. 1102 c.c.: in queste ipotesi specifiche, i comportamenti del comproprietario, pur non configurando espresse forme di opposizione, ben possono qualificarsi come atti manifesti e percepibili dagli altri comproprietari tali da estendere il possesso pro quota alle quote altrui, ovvero da mutare il compossesso in possesso esclusivo utile ai fini dell'usucapione delle quote degli altri comproprietari.
Applicando le su esposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, non risulta essere stata offerta sufficiente ed idonea prova da pare dell'attore in relazione alla domanda spiegata.
Invero, l'attore si è limitato a dedurre ed allegare – e ciò è stato oggetto della richiesta di prova testimoniale, per tale ragione non ammessa in quanto insufficiente e, quindi, irrilevante ai fini della prova del diritto invocato - che, sin dl 1996, si è occupato da solo di tutti i lavori di ristrutturazione interna dell'immobile; che, sin dall'anno 2001, ha abitato in via ininterrotta e continuativa l'immobile, nonché utilizzato l'autorimessa sito nel medesimo stabile.
Tuttavia, le suddette circostanze in fatto, sebbene da reputarsi pacifiche, non sono sufficienti a dimostrare un uso esclusivo del bene tale da precludere, in modo manifesto ed inequivoco, il pari uso al comproprietario e compossessore: invero, per le ragioni già esposte in punto di diritto, tali comportamenti (pagamento di oneri e utenze;
abitazione; pagamento di opere di ristrutturazione), ancorché tenuti in modo continuativo ed ininterrotto, non sono tali da vincere la presunzione della tolleranza del contitolare ai sensi dell'art. 1144 c.c., tenuto conto che, sempre per le ragioni già esposte, anche il non uso ed il disinteresse rispetto alla res da parte di quest'ultimo rientra tra le modalità di esercizio del diritto, non potendo, dunque, qualificarsi come atti manifesti ed inequivoci di estensione del compossesso in possesso esclusivo.
Peraltro, non milita in favore dell'attore nemmeno la circostanza di aver ottenuto dal
Tribunale di Vasto sentenza di condanna dell'odierna convenuta al pagamento di una somma a titolo di quota condominiale di pertinenza di quest'ultima per i lavori di ristrutturazione dello stabile (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice). Invero, si legge nella menzionata pronuncia che le somme cui l'odierna convenuta è stata condannata sono state qualificate a titolo di negotiorum gestio, ai sensi dell'art. 2028 c.c., ciò che, per l'appunto, presuppone la gestione di un affare nell'interesse di altro soggetto, in questo caso della comproprietaria, sì da obbligarla a corrispondere gli oneri economici di spettanza per un'attività asseritamente svolta, dunque, anche nel suo interesse: orbene, la proposizione dell'azione e la relativa sentenza conclusiva del giudizio manifestano la volontà dell'odierno attore di riconoscere la sussistenza del diritto della controparte, al punto da agire per vederla condannare al pagamento di quanto da essa dovuto proprio in ragione della contitolarità – riconosciuta – della res. E tale circostanza, dunque, smentisce la tesi prospettata dall'attore in ordine al possesso esclusivo dell'immobile in trattazione.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta delle anzidette considerazioni e valutazioni, come innanzi riassunte, non può dirsi raggiunta idonea e sufficiente prova dei fatti costitutivi a sostegno della domanda attorea.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, la domanda va rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non vi è luogo a provvedere sulle stesse, in ragione della contumacia del convenuto vittorioso, non avendo quest'ultimo spiegato attività difensiva, né sostenuto spese processuali (Cass. n. 24750/2013; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 7361/2023). Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca