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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1342/2023 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Mirko Fagiani del Foro di Perugia nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gubbio (PG) alla via del Bottagnone n. 20
parte opponente
e
AR
(società avente sede in Dubai – Emirati Arabi Uniti - licenza n. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenza Mel del Foro di Venezia e Lorenza Bergamo del Foro di Padova nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Lorenza Bergamo sito in Mestre Venezia alla piazza
Ferretto n. 55/a parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di vendita e fornitura di beni mobili;
inadempimento; risarcimento del danno;
pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, eccezioni e conclusioni, contrariis reiectis, In rito: a. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano in forza della clausola compromissoria arbitrale internazionale ex art. 4 del contratto di compravendita, per tutti i motivi di cui agli scritti di parte. b. accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria proposta in via monitoria da controparte ai sensi dell'art. 4 del contratto di compravendita, per tutti i motivi di cui agli scritti di parte. Nel merito: c. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e/o per l'impossibilità di adempiere la prestazione da parte dell'opponente per cause di forza maggiore, per tutti i motivi di cui agli scritti di parte. d. accertare e dichiarare illegittima, infondata e non dovuta la richiesta di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo n. 8944/2022 del Tribunale civile di Torino emesso nel giudizio R.G. n. 20941/2022 dall'intestata Autorità avanzata dalla
[...] nei confronti della AR AR
, per tutti i motivi di cui agli scritti di parte, e,
[...] per l'effetto e. revocare il decreto ingiuntivo opposto. f. in mero subordine, rideterminare l'eventuale importo del credito vantato dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente in quello minore che verrà accertato in corso di causa all'esito dell'istruttoria, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte opposta AR
“Nel merito:
- rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 8944/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 2.12.2022 e notificato in data 5.12.2022; In ogni caso:
- rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente e condannare AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] (C.F. ) al pagamento in favore di P.IVA_1 AR
della somma di € 712.467,43, o a quella diversa somma che
[...] sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi moratori ex lege 231/2002 dal giorno successivo alla data della fattura al saldo effettivo.
2 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento da liquidarsi secondo le tariffe di cui al DM 147/2022. In via istruttoria:
- nella denegata ipotesi in cui non si ritenga appieno provato il diritto della convenuta opposta, in via subordinata, in modifica dell'ordinanza del 6.3.2024, si chiede l'ammissione delle prove indicate nella 2° memoria ex art. 183 c.p.c. del 30.11.2023, e si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da controparte per le motivazioni indicate nella 3° memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.12.2023.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 8944/2022
(R.G. n. 20941/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente Parte_1 il pagamento della somma di € 712.467,43 oltre
[...] accessori e spese legali in favore della parte opposta
[...]
AR
La parte opposta ha dedotto AR nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente società AR avente con sede in Dubai, è un'impresa che svolge attività di commercializzazione a livello internazionale di acciaio e metalli non ferrosi;
3 2) in data 23.3.2022 essa ricorrente ha concluso con l'intimata società Parte_1 avente sede in Torino, l'ordine di vendita n. 1 - 23032022 avente ad oggetto n. 2.000 (+/- 5%) ton di vergelle di acciaio per il corrispettivo prezzo di USD 2,100,000.00 e consegna prevista a metà giugno 2022 presso il porto di
Ravenna;
3) la merce è stata regolarmente spedita via mare in data 14.6.2022 per una quantità di 2.042,98 ton e un prezzo complessivo di USD 2,145,129.00, come da fattura n.
22B/2022/DMV-EXP;
4) nonostante le diffide, la società convenuta non ha provveduto a corrispondere il corrispettivo prezzo dell'ordine, né a ritirare la merce che è rimasta stoccata presso il porto di Ravenna;
5) attesa la natura deteriorabile delle vergelle e i costi di stoccaggio delle stesse, essa ricorrente
[...]
in data 21.7.2022, ha venduto la merce AR
a terzi ricavando un prezzo di USD 1,430,086.00;
6) essa società ricorrente è AR pertanto creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di USD 715,043,00, pari ad €
[...]
712.467,43 a saldo della fattura n. 22B/2022/DMV-EXP del
14.6.2022 di USD 2,145,129.00, dedotto il prezzo realizzato dalla vendita della merce (USD 1,430,086.00);
7) il debitore intimato, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente Parte_1 ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) difetto di giurisdizione e improcedibilità dell'azione giudiziaria stante la clausola compromissoria arbitrale internazionale di cui all'art. 4 del contratto di
4 compravendita oggetto di causa (v. pagg. da 1 a 3 dell'atto di citazione in opposizione);
2) difetto di giurisdizione - legge applicabile (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
3) eccessiva onerosità sopravvenuta (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione);
4) forza maggiore (v. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione);
5) fatto colposo del creditore (v. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione e di improcedibilità dell'azione giudiziaria in ragione dell'invocata clausola arbitrale internazionale.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere disattesa.
L'invocato articolo 4 del contratto od ordine di vendita così recita:
Ebbene, l'eccezione di arbitrato o difetto di giurisdizione qui delibata deve essere rigettata a cagione della evidente nullità per indeterminatezza della relativa clausola compromissoria evocata in atti, atteso che la stessa non individua né il paese di eventuale devoluzione
5 né i criteri con cui procedere all'individuazione e nomina del collegio arbitrale.
Tali carenze evidenziano l'insussistenza dei requisiti minimi di validità della clausola che ne impediscono la concreta operatività.
E invero difettando l'individuazione del paese di devoluzione così come il numero e la tipologia di arbitri, nonché i criteri per la loro nomina e individuazione, la clausola compromissoria non è di fatto attivabile dalle parti, risolvendosi in una disposizione convenzionale indeterminata e impossibile da attuare.
Sussiste peraltro la giurisdizione del giudice italiano adito in ragione della previsione di legge di cui all'articolo 3 della legge n. 218/1995 avendo la società opponente sede in Torino.
Il cennato articolo 3, invero, stabilisce quanto segue:
“La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”.
Va inoltre osservato che non può condividersi l'argomentazione della Difesa opponente secondo cui in questo caso il giudice italiano non potrebbe neanche valutare e interpretare la clausola compromissoria in parola e ciò sulla base del principio di diritto affermato dal pronunciamento di cui all'ord. n. 15389/2024 delle
Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.
Sul punto è invero d'uopo osservare che nel caso trattato dalle Sezioni Unite le parti avevano stipulato una clausola di deroga convenzionale della giurisdizione in favore di un Tribunale estero ben individuato e determinato;
la clausola in questione così recitava: “in caso di controversia che non possa essere risolta in via
6 amichevole, il Tribunale di Dubai negli Emirati Arabi Uniti avrà giurisdizione per qualsiasi controversia relativa al presente contratto” (v. pag. 9 dell'ordinanza n. 15389/2024 delle Sezioni Unite).
Dunque, si tratta di clausola derogatoria della giurisdizione italiana con elezione di un foro giurisdizionale estero.
Nel caso in esame, invece, le parti - in primo luogo - non hanno affatto escluso l'applicazione né della legge italiana, né della giurisdizione italiana.
Nel contratto in questione (al contrario di quanto sostenuto dalla Difesa opponente) non si rintraccia invero alcuna norma di esclusione e deroga alla giurisdizione italiana, né alcuna norma che esclude l'applicabilità della legge italiana, così come l'individuazione di una determinata legge nazionale applicabile alla stipulanda convenzione contrattuale.
Le parti, nel contratto stipulato, hanno solo previsto una clausola compromissoria, la quale, però, è del tutto nulla in quanto – come detto – non individua con contezza e certezza né il paese di eventuale devoluzione né i criteri con cui procedere all'individuazione e nomina del collegio arbitrale.
A ciò si aggiunga che gli “Inco Terms 2020” menzionati in contratto non identificano affatto una convenzione internazionale ex art. 2 della legge n. 218/1995, bensì una mera classificazione del significato di termini commerciali raccolti dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) al fine della regolamentazione uniforme del commercio transnazionale.
Al giudice italiano qui adito spetta allora, certamente, la delibazione della validità della clausola in parola poiché, spettando a detto giudice la giurisdizione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 218 del
1995, ad esso compete sicuramente anche l'esame delle
7 asserite pattuizioni private che possono potenzialmente derogare alla cennata giurisdizione nazionale.
E' stato infatti chiarito che in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito
(v. Cass., Sez. 2, ord. n. 16071/20204).
Ancor più chiaramente la Corte Suprema di Cassazione ha specificato che in presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato estero, si pone una questione non di giurisdizione - posto che il “dictum” arbitrale é un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali - ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera (v.
Cass., Sez. Unite, sent. n. 22236/2009; cfr. anche Cass.,
Sez. Unite, sent. n. 35/2007).
8
5. Sulla domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio.
La parte opposta rivendica il pagamento dell'importo di € 712.467,43 a titolo di risarcimento del danno in relazione all'intervenuta vendita e fornitura di vergelle di acciaio (n. 2.042,98 ton):
(v. il doc. n. 11 del fascicolo di parte opposta).
E' pacifico che la merce è stata effettivamente spedita ed è arrivata nel porto di Ravenna.
Risulta per tabulas che la merce è stata regolarmente spedita via mare in data 14.6.2022 per una quantità di
2.042,98 ton ad un prezzo complessivo di USD 2,145,129.00 (
(v. i docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di parte opposta).
E' pacifico che nonostante le diffide ad essa rivolte,
l'opponente non ha provveduto a Parte_1 corrispondere il prezzo dell'ordine, né a ritirare la merce.
Stante la deteriorabilità delle vergelle e i costi di stoccaggio in porto, la società opposta _1
, al fine di limitare il danno, in data 21.7.2022,
[...] ha venduto la merce a terzi ricavando un prezzo di USD
1,430,086.00.
9 Sulla base di quanto sopra, ha AR quindi richiesto il risarcimento del danno subito per l'inadempimento della società opponente, quantificandolo nell'importo di € 712.467,43, quale differenza tra il prezzo previsto dal contratto del 23.3.2022 e quello realizzato dalla vendita.
Parte opponente si duole dei seguenti tre profili ritenuti ricorrenti nel caso in esame:
a) asserita eccessiva onerosità sopravvenuta (v. pagg.
4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione);
b) ricorrenza di un caso di forza maggiore (v. pagg. 5
e 6 dell'atto di citazione in opposizione);
c) fatto colposo del creditore (v. pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, parte opponente deduce – fra l'altro - quanto segue in atto di citazione in opposizione:
“(…) Le note vicende geopolitiche della guerra in Ucraina, con i connessi effetti economici sul prezzo delle materie prime e dei trasporti, hanno fatto crollare i prezzi della vergella, il cui costo di acquisto, se era conveniente alla data di sottoscrizione del contratto (23/03/2022, Doc. 4), non lo era più al momento in cui doveva essere imbarcata la merce (14/06/2022, Doc. 5). (…) L'eccessiva onerosità sopravvenuta, la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto, il fatto colposo del creditore hanno provocato il danno lamentato da controparte, e non la condotta – diligente - della
[...]
. Parte_1 L'onerosità sopravvenuta nell'esecuzione del contratto ha determinato una alterazione dell'originario assetto di interessi sotteso al medesimo, tale da rendere eccessivamente gravosi gli obblighi gravanti su uno dei due contraenti, ed è derivata da fattori eccezionali e imprevedibili di natura oggettiva (su tutte la guerra in Ucraina) che le parti non hanno avuto la possibilità di ponderare al momento dell'instaurazione del rapporto: ciò rileva in misura tanto maggiore allorquando il contratto era ad esecuzione differita, a fronte di una sottoscrizione avvenuta a Marzo 2022 e della spedizione successivamente effettuata il 18-19/06/2022 (la nave è arrivata a Ravenna il 21/06). Ne consegue la risoluzione del contratto a mente dell'art. 1467 c.c., anche per non avere la controparte
10 offerto di modificare equamente le condizioni economiche del medesimo (…). (…) La guerra in Ucraina, con i connessi aumenti dei prezzi (l'inflazione corrente ne è esempio concreto), e soprattutto dei costi per la produzione, l'approvvigionamento ed il trasporto delle materie prime (combustibili su tutti), costituisce di per sé causa di forza maggiore nel permettere l'esecuzione di una prestazione che era divenuta insostenibile per l'acquirente: la sussistenza del conflitto bellico era un dato pacifico, e non necessitava di alcuna attestazione da parte delle Autorità governative (come richiesto nel contratto), trattandosi di un dato oggettivo ed incontestabile. La comunicazione della causa di forza maggiore (lo squilibrio economico) è stata ripetutamente resa nota alla controparte con le innumerevoli e-mail inviate dal Dott. Cont
all'intermediario della circostanza per cui Per_1 anche sul punto la si è resa parte Parte_1 diligente ed ha agito con buona fede contrattuale (le medesime circostanze sono state riproposte alla controparte con p.e.c. dello scrivente procuratore del 14-15/07/2022). Cont (…) è stata la che ha voluto dar esecuzione in ogni caso al contratto, esponendosi al rischio di non ricevere il pagamento convenuto e di subire perdite conseguenti allo scarico del materiale nel porto italiano. Basti considerare che la aveva Parte_1 paventato la possibilità di ottenere un forte sconto sul prezzo del materiale, ottenendo il diniego della controparte: richiamando ancora una volta la buona fede Cont contrattuale, la , prima di vendere la merce ad un prezzo ribassato, ben poteva, per il tramite dei propri rappresentanti (intermediario e/o legali), comunicare che avrebbe provveduto alla vendita del materiale al prezzo di 700 USD, OFFRENDO LA MERCE IN PRIMIS ALL'ODIERNA OPPONENTE, a fronte di quello richiesto alla di Parte_1 1.050 USD”
Ebbene, i motivi di doglianza avanzati dalla parte opponente sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.
Non ricorre, in primo luogo, nel caso in esame, alcuna ipotesi di eccessiva onerosità.
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 del codice civile, la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza
11 sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico) nonché per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
27152/2023; nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di fornitura di mais stipulato il 7 agosto 2008, aveva escluso che il calo repentino del prezzo del prodotto in misura del
40% tra il mese di luglio e quello di agosto dello stesso anno potesse considerarsi evento straordinario ed imprevedibile).
Nel caso in esame va allora evidenziato che l'oscillazione dei prezzi dell'acciaio in considerazione delle perturbazioni geo – politiche citate in atti non è evento imprevedibile e straordinario per un operatore internazionale, bensì consueto e ordinario.
L'influenza che le vicende internazionali possono determinare sui prezzi di mercato, in tutto il loro spettro di possibilità (restrizioni politiche e commerciali, imposizioni tributarie, barriere alla libera circolazione, guerre e disordini, conflitti locali, imposizioni di dazi e tariffe all'ingresso), è invero questione ben nota ai singoli operatori internazionali di mercato che proprio in considerazione di ciò scelgono il tempo dell'acquisto al fine di “bloccare” il prezzo ad un determinato valore e spesso ricorrono a strumenti di tutela contro le oscillazioni imprevedibili.
12 E – d'altra parte – proprio la nota oscillazione dei prezzi delle materie prime più trattate a livello internazionale ha dato luogo all'ideazione di strumenti speculativi, o di garanzia e tutela, quali i c.d. contratti future (tipicamente utilizzati, ad esempio, nel settore del petrolio storicamente influenzato dalle vicende geopolitiche globali), che hanno ragion d'essere proprio in forza di tali ordinarie oscillazioni dei prezzi.
Nella fattispecie qui scrutinata – poi – appare dirimente osservare che il conflitto bellico evocato fra
Ucraina e Russia era già iniziato da oltre un mese rispetto al momento della stipula del contratto oggetto di causa.
L'invasione della Ucraina da parte della Federazione
Russa è iniziata - come è noto – il giorno 24 febbraio
2022, mentre il contratto fra le odierne parti contendenti si è perfezionato in data 23 marzo 2022.
La possibilità di aumento dei prezzi era pertanto del tutto prevedibile.
Va inoltre rilevato che nel caso in esame la fluttuazione concreta avutasi nel periodo si è collocata in una fascia di variazione compresa fra il 15% e il 40% e che tale fascia di oscillazione deve ritenersi rientrare ampiamente nell'ambito dell'ordinaria alea contrattuale.
Non sussiste altresì alcuna ipotesi di forza maggiore, atteso che l'oscillazione del prezzo nei termini sopra detti non può essere affatto sussunta nella nozione di forza maggiore, la quale, a ben vedere, presuppone piuttosto la ricorrenza di una situazione di impossibilità materiale all'azione dovuta, non già di difficoltà economica, e meno che mai di non convenienza economica.
Da ultimo, non ricorre altresì alcun concorso colposo del creditore per aver venduto a terzi la merce di cui trattasi senza previa offerta ad essa opponente
[...]
, atteso che è stata la stessa parte opponente a Parte_2 comunicare alla parte opposta di ritenere il contratto
13 risolto per eccessiva onerosità rinunciando così all'esecuzione del contratto e alla merce ordinata, ciò che ha determinato parte opposta alla vendita del bene.
A ciò si aggiunga che il contratto stipulato fra le odierne parti contendenti è un contratto ad effetti reali ai sensi dell'articolo 1376 del codice civile (la proprietà dei beni si è quindi trasferita a quel determinato prezzo con il mero effetto del consenso) e che esso una volta perfezionatosi è divenuto irretrattabile, salvo il ricorso agli strumenti e ai rimedi risolutori previsti dalla legge, dei quali, però, in ragione di quanto sopra argomentato, nella fattispecie qui delibata, non ricorrono i presupposti operativi.
Deve pertanto ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale di parte opponente la quale – a fronte dell'impegno assunto mediante la stipulazione del contratto in data 23 marzo 2022 – non ha provveduto al pagamento del prezzo pattuito, atto costituente l'obbligazione principale su di essa gravante.
La parte opposta ha dunque diritto al risarcimento del danno ex artt. 1218 e 1453 del codice civile.
E' noto peraltro che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 del codice civile, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (v., per tutte,
Cass., Sez. 3, ord. n. 22277/2023).
Il danno patito è certamente individuabile nell'utilità monetaria che essa opposta avrebbe conseguito ove la società opponente avesse dato corretta esecuzione al contratto.
14 Tale utilità può essere agevolmente individuata nel prezzo di vendita pattuito detratta la somma ricavata dalla parte opposta mediante vendita a terzi una volta ricevuta la comunicazione di parte opponente circa la propria intenzione di non versare il prezzo pattuito.
Non è infatti contestato che la merce in questione è merce deteriorabile (nonché soggetta ad elevati costo di stoccaggio) e che, pertanto, l'intervenuta vendita è stata effettuata al fine di limitare e ridurre il nocumento patito.
Alla luce di quanto sopra appare dunque corretto e conforme a legge l'importo oggetto della domanda risarcitoria qui delibata già oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione delle argomentazioni ora esposte,
l'opposizione qui trattata va dunque respinta con conseguente conferma del d.i. opposto e rigetto delle domande avanzate da parte opponente.
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto
15 rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 500.000,00 ad €
1.000.000,00), opportunamente modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 4.607,00
b) fase introduttiva → € 3.039,00
c) fase istruttoria → € 13.534,00
d) fase decisionale → € 8.013,00
- per un totale di € 29.193,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. n. 8944/2022 e lo dichiara esecutivo.
2) Rigetta le domande avanzate dalla parte opponente
Parte_1
3) Condanna la parte opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte opposta
[...] [...]
delle spese di lite che liquida in AR
€ 29.193,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 21 aprile 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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