TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1102/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 1102/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. LUCERNARI MARIA VITTORIA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. CRISTIANI VALERIO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate il 09.06.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_2 [...]
, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco Pt_1 rispetto;
- i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto genitoriale equilibrato e continuativo nel primario interesse dei figli minori e;
- Per_1 Per_2 ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo sostanzialmente equipollenti i propri redditi da lavoro dipendente;
la casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Clerici n. 4, rimarrà nella disponibilità e titolarità della Sig.ra
[...] , la quale continuerà a vivere all'interno dell'abitazione con i figli e Pt_2 Per_1 Per_2 ivi collocati prevalentemente;
- il Sig. , invece, in forza di comune Parte_1 accordo con la Sig.ra , si è già allontanato dall'abitazione coniugale per Parte_2 trasferirsi in Roma, alla Via Italo Carlo Falbo n. 11, ove ha trasferito anche la propria residenza anagrafica;
- i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affidamento condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi a mantenerli, curarli, assisterli moralmente ed educarli con affetto e continuità, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- ferma restando la collocazione dei minori presso l'abitazione familiare con la madre, i genitori, sempre salvo ogni diverso accordo e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori stessi, stabiliscono le seguenti modalità di frequentazione: - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a week- end alternati al mese, con prelievo presso la casa familiare dal sabato mattina alle ore
09.00 sino alla domenica sera, con pernotto, ed il Sig. provvederà ad Pt_1 accompagnare e direttamente a scuola il lunedì mattina;
- per quanto Per_1 Per_2 concerne le visite infrasettimanali, il padre avrà con sé i figli e tutti i Per_1 Per_2 mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto, accompagnando i minori a scuola il giovedì mattina;
- per la giornata del giovedì, inoltre, la Sig.ra preleverà da scuola Pt_2 Per_1 alle ore 14:00 e da scuola alle ore 11:00 e condurrà alla visita di Per_2 Per_2 logopedia alle ore 12:00, poiché per l'anno scolastico 2023/2024 il sig. è Pt_1 impegnato con il lavoro sino alle ore 15:00, con la precisazione che quando Per_2 terminerà la logopedia, il Sig. lo prenderà direttamente dall'uscita di scuola. Pt_1
Sempre per l'anno scolastico 2023/2024, il sig. entro le ore 15.30 preleverà i Pt_1 minori dalla casa coniugale e trascorrerà il pomeriggio con i minori, accompagnando alle ore 18.00 presso il centro sportivo per svolgere l'attività di basket, al termine Per_1 della quale (ore 19.30), entrambi i minori verranno riaccompagnati presso la madre entro le ore 20.00. Resta fermo che dall'anno scolastico 2024/2025 entrambi i figli trascorreranno il giovedì pomeriggio con il padre che li preleverà dall'uscita di scuola per poi riaccompagnarli presso la madre entro le ore 20.00; - entrambi i genitori avranno la facoltà di accordarsi al fine di recuperare i pernotti e/o gli incontri con i figli non fruiti per motivi di lavoro e/o malattia;
- per quanto concerne le festività, salvo diverso accordo tra i coniugi: - i figli minori e trascorreranno le festività natalizie ad anni Per_1 Per_2 alterni a decorrere dall'anno 2023 e, quindi, con un riparto alternato per ogni anno dal 24/12 dalle ore 10.00 circa sino al 30/12 entro le ore 13.00 con un genitore e dal 30/12
a partire dalle ore 13.00 al 6/01 sino alle ore 19.00/20.00 con l'altro genitore e le altre festività alternate;
- per l'anno 2024 i giorni dal 24/12 al 30/12 verranno trascorsi con il padre;
” e il procuratore ha concluso in conformità; i minori trascorreranno, altresì, ad anni alterni con la madre o con il padre la festività della Santa Pasqua ed il successivo lunedì dopo Pasqua (dell'Angelo) secondo gli stessi orari previsti per le festività natalizie
(dalle ore 10.00 circa sino alle ore 19.00/20.00), salvo diverso accordo;
- relativamente ai compleanni di (10/09/2012) e (11/01/2019), le parti concordano a Per_1 Per_2 trascorrerlo alla presenza del padre e della madre, garantendo comunque al minore la possibilità di festeggiare tale giorno con i propri compagni di scuola/di gioco;
- le altre festività nazionali (1/11 – 8/12 – 25/04 – 1/5 – 2/6), salvo diverso accordo e compatibilmente con impegni di lavoro dei genitori e di studio dei minori, verranno trascorse in maniera alternata con i genitori secondo gli stessi orari previsti per le festività natalizie (dalle ore 10.00 circa sino alle ore 19.00/20.00), salvo diverso accordo;
- per quanto concerne le vacanze nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, previo accordo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, nel mese di giugno, in considerazione della circostanza per cui la scuola termina approssimativamente nella prima settimana, i minori trascorreranno, dopo la chiusura della scuola, metà mese con un genitore e metà mese con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori, ed ulteriori 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, anche non consecutivi, con modalità alternata tra i genitori e secondo gli stessi orari previsti per le festività natalizie (dalle ore 10.00 circa sino alle ore 19.00/20.00), salvo diverso accordo;
- per il mese di settembre, stante la ripresa delle attività scolastiche, verranno adottate le modalità di esercizio del diritto di visita vigenti nel corso dell'anno; - i Sigg.ri e Pt_2
si impegnano ad indicare reciprocamente l'indirizzo e la località di vacanza, Pt_1 nonché le date di partenza e ritorno, allorquando porteranno con sé i figli;
- resta fermo e concordato che le turnazioni pattuite rappresenteranno la regola, la quale potrà essere sempre modificata d'intesa tra i ricorrenti laddove vi siano giustificazioni e/o esigenze particolari ed eccezionali;
- il Sig. , a decorrere dal mese di gennaio Parte_1
2024, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, dell'importo complessivo di € 550,00, il quale verrà versato in un'unica soluzione tramite bonifico alla madre, oltre adeguamento annuale
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare anche con riferimento alle modalità di concertazione delle spese;
- resta fermo che il Sig. provvederà Pt_1 all'occorrenza all'acquisto dei capi di abbigliamento e/o altri beni di necessità per le esigenze di e allorquando i figli staranno con lui;
- il padre sarà obbligato Per_1 Per_2
a corrispondere quanto sopra specificato nell'interesse dei figli fintanto vivranno con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
- i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere dall'altro;
- i Sigg.ri e prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del Pt_2 Pt_1 passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio dei minori”;
visti gli artt. 473-bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nato a [...] il Parte_1
24.08.1972, e , nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gaeta di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 15, Parte 2,
Serie A, Anno 2012);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 1102/2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. LUCERNARI MARIA VITTORIA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. CRISTIANI VALERIO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate il 09.06.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_2 [...]
, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco Pt_1 rispetto;
- i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto genitoriale equilibrato e continuativo nel primario interesse dei figli minori e;
- Per_1 Per_2 ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo sostanzialmente equipollenti i propri redditi da lavoro dipendente;
la casa coniugale sita in Roma, Via Enrico Clerici n. 4, rimarrà nella disponibilità e titolarità della Sig.ra
[...] , la quale continuerà a vivere all'interno dell'abitazione con i figli e Pt_2 Per_1 Per_2 ivi collocati prevalentemente;
- il Sig. , invece, in forza di comune Parte_1 accordo con la Sig.ra , si è già allontanato dall'abitazione coniugale per Parte_2 trasferirsi in Roma, alla Via Italo Carlo Falbo n. 11, ove ha trasferito anche la propria residenza anagrafica;
- i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affidamento condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi a mantenerli, curarli, assisterli moralmente ed educarli con affetto e continuità, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- ferma restando la collocazione dei minori presso l'abitazione familiare con la madre, i genitori, sempre salvo ogni diverso accordo e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori stessi, stabiliscono le seguenti modalità di frequentazione: - il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a week- end alternati al mese, con prelievo presso la casa familiare dal sabato mattina alle ore
09.00 sino alla domenica sera, con pernotto, ed il Sig. provvederà ad Pt_1 accompagnare e direttamente a scuola il lunedì mattina;
- per quanto Per_1 Per_2 concerne le visite infrasettimanali, il padre avrà con sé i figli e tutti i Per_1 Per_2 mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto, accompagnando i minori a scuola il giovedì mattina;
- per la giornata del giovedì, inoltre, la Sig.ra preleverà da scuola Pt_2 Per_1 alle ore 14:00 e da scuola alle ore 11:00 e condurrà alla visita di Per_2 Per_2 logopedia alle ore 12:00, poiché per l'anno scolastico 2023/2024 il sig. è Pt_1 impegnato con il lavoro sino alle ore 15:00, con la precisazione che quando Per_2 terminerà la logopedia, il Sig. lo prenderà direttamente dall'uscita di scuola. Pt_1
Sempre per l'anno scolastico 2023/2024, il sig. entro le ore 15.30 preleverà i Pt_1 minori dalla casa coniugale e trascorrerà il pomeriggio con i minori, accompagnando alle ore 18.00 presso il centro sportivo per svolgere l'attività di basket, al termine Per_1 della quale (ore 19.30), entrambi i minori verranno riaccompagnati presso la madre entro le ore 20.00. Resta fermo che dall'anno scolastico 2024/2025 entrambi i figli trascorreranno il giovedì pomeriggio con il padre che li preleverà dall'uscita di scuola per poi riaccompagnarli presso la madre entro le ore 20.00; - entrambi i genitori avranno la facoltà di accordarsi al fine di recuperare i pernotti e/o gli incontri con i figli non fruiti per motivi di lavoro e/o malattia;
- per quanto concerne le festività, salvo diverso accordo tra i coniugi: - i figli minori e trascorreranno le festività natalizie ad anni Per_1 Per_2 alterni a decorrere dall'anno 2023 e, quindi, con un riparto alternato per ogni anno dal 24/12 dalle ore 10.00 circa sino al 30/12 entro le ore 13.00 con un genitore e dal 30/12
a partire dalle ore 13.00 al 6/01 sino alle ore 19.00/20.00 con l'altro genitore e le altre festività alternate;
- per l'anno 2024 i giorni dal 24/12 al 30/12 verranno trascorsi con il padre;
” e il procuratore ha concluso in conformità; i minori trascorreranno, altresì, ad anni alterni con la madre o con il padre la festività della Santa Pasqua ed il successivo lunedì dopo Pasqua (dell'Angelo) secondo gli stessi orari previsti per le festività natalizie
(dalle ore 10.00 circa sino alle ore 19.00/20.00), salvo diverso accordo;
- relativamente ai compleanni di (10/09/2012) e (11/01/2019), le parti concordano a Per_1 Per_2 trascorrerlo alla presenza del padre e della madre, garantendo comunque al minore la possibilità di festeggiare tale giorno con i propri compagni di scuola/di gioco;
- le altre festività nazionali (1/11 – 8/12 – 25/04 – 1/5 – 2/6), salvo diverso accordo e compatibilmente con impegni di lavoro dei genitori e di studio dei minori, verranno trascorse in maniera alternata con i genitori secondo gli stessi orari previsti per le festività natalizie (dalle ore 10.00 circa sino alle ore 19.00/20.00), salvo diverso accordo;
- per quanto concerne le vacanze nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, previo accordo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, nel mese di giugno, in considerazione della circostanza per cui la scuola termina approssimativamente nella prima settimana, i minori trascorreranno, dopo la chiusura della scuola, metà mese con un genitore e metà mese con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori, ed ulteriori 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, anche non consecutivi, con modalità alternata tra i genitori e secondo gli stessi orari previsti per le festività natalizie (dalle ore 10.00 circa sino alle ore 19.00/20.00), salvo diverso accordo;
- per il mese di settembre, stante la ripresa delle attività scolastiche, verranno adottate le modalità di esercizio del diritto di visita vigenti nel corso dell'anno; - i Sigg.ri e Pt_2
si impegnano ad indicare reciprocamente l'indirizzo e la località di vacanza, Pt_1 nonché le date di partenza e ritorno, allorquando porteranno con sé i figli;
- resta fermo e concordato che le turnazioni pattuite rappresenteranno la regola, la quale potrà essere sempre modificata d'intesa tra i ricorrenti laddove vi siano giustificazioni e/o esigenze particolari ed eccezionali;
- il Sig. , a decorrere dal mese di gennaio Parte_1
2024, entro il giorno 5 di ogni mese, corrisponderà un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, dell'importo complessivo di € 550,00, il quale verrà versato in un'unica soluzione tramite bonifico alla madre, oltre adeguamento annuale
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare anche con riferimento alle modalità di concertazione delle spese;
- resta fermo che il Sig. provvederà Pt_1 all'occorrenza all'acquisto dei capi di abbigliamento e/o altri beni di necessità per le esigenze di e allorquando i figli staranno con lui;
- il padre sarà obbligato Per_1 Per_2
a corrispondere quanto sopra specificato nell'interesse dei figli fintanto vivranno con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
- i ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere dall'altro;
- i Sigg.ri e prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del Pt_2 Pt_1 passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio dei minori”;
visti gli artt. 473-bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nato a [...] il Parte_1
24.08.1972, e , nata a [...] il [...], alle condizioni come Parte_2 integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Gaeta di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 15, Parte 2,
Serie A, Anno 2012);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi