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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/07/2025, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05924/2025REG.PROV.COLL.
N. 00928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2025, proposto dalla Impresa Sociale Ascoltando Bambini e Ragazzi S.r.l. - Già Impresa Sociale Ascoltando i Bambini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone, Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 9642/2024, nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente alla liquidazione delle somme anticipate per le ore di sostegno effettuate per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, quanto alla Scuola dell’Infanzia, e per gli aa.ss. 2020/2021, quanto alla Scuola Primaria,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Riccardo Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2025 l’Impresa Sociale Ascoltando i Bambini e i Ragazzi ha agito per l’esecuzione della sentenza della VII Sezione del Consiglio di Stato in data 2 dicembre 2024, n. 9642.
2 - L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.
In data 22 aprile 2025 la difesa Erariale ha depositato la nota dell’USR Campania, Ufficio IV, in data 11 febbraio 2025, prot. U.0010937, nella quale si afferma, da un lato, che la ricorrente non ha mai fatto pervenire al documentazione richiesta ed ha, comunque, già percepito « specifici contributi, relativamente all’anno scolastico 2020/2021, segnatamente contributi per alunni con disabilità » e, dall’altro, si rappresenta che, con riferimento all’a.s. 2019/2020, la ricorrente avrebbe trasmesso piani educativi individualizzati totalmente generici e privi di qualsivoglia indicazione relativa alle ore di sostegno didattico eventualmente stabilite.
3 - La ricorrente ha depositato a propria volta la sua risposta alla predetta nota, con la quale ha chiarito che i contributi alla quale il Ministero ha fatto riferimento costituivano elargizioni una tantum effettuate nei confronti di tutti gli Istituti e, quindi, avevano natura del tutto diversa rispetto a quelli previsti dalle convenzioni stipulate con l’Amministrazione dell’Istruzione, ed inoltre che i piani trasmessi costituivano, negli anni di riferimento, l’unico documento in ragione del quale era possibile certificare l’esistenza degli alunni disabili nonché l’erogazione in loro favore di ore di sostegno individualizzate. Inoltre, l’attestazione della presenza di alunni disabili sarebbe stata presente nella sentenza e sul punto si sarebbe formato il giudicato.
4 - La ricorrente ha altresì riferito che in seguito alla sua risposta sono state avviate ulteriori interlocuzioni con l’Amministrazione, formulando istanza di rinvio di una precedente udienza pubblica. Questa Sezione ha dunque fissato l’ulteriore esame alla odierna udienza camerale, nella quale il ricorso è stato introitato dal Collegio per la decisione.
5 – In mancanza di ulteriori acquisizioni in atti provenienti dalle parti, il Collegio deve fare necessariamente riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9642 pubblicata in data 2 dicembre 2024, della cui ottemperanza si controverte, con la quale è stato sancito “ il conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi motivatamente, ora per allora, sulla domanda di integrazione delle ore di sostegno presentata dalla appellante secondo i criteri individuati in motivazione, provvedendo senza indugio agli eventuali conseguenti adempimenti ”. Dall’espresso tenore del dispositivo, si evince dunque che il giudicato e quindi l’ottemperanza non concerne la estensione della convenzione già stipulata, impropriamente richiesta in sede di ottemperanza e invece doverosa solo pro futuro in caso di comprovata presenza di bambini disabili e di regolare attività di sostegno, bensì solo il riconoscimento economico, ovvero l’integrazione degli importi già erogati per le attività di sostegno effettivamente svolte.
6 - A tal fine l’Amministrazione avrebbe dovuto, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, pronunciarsi motivatamente in ordine alla richiesta di cui al citato giudizio mentre, al contrario, risulta in atti solo lo scambio di note soprarichiamato, dal cui esame non appaiono chiari il nesso e la coerenza fra le affermazioni dell’Amministrazione circa la mancata allegazione della necessaria documentazione, l’inidoneità della stessa per la sua genericità e il già avvenuto pagamento di quanto dovuto, neppure rispondendo, la stessa Amministrazione, alle controdeduzioni formulate dall’impresa, di modo che l’appello deve essere accolto ai fini dell’accertamento e della conseguente corresponsione delle maggiori somme eventualmente dovute alla ricorrente, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., in ottemperanza alla predetta sentenza.
7 – In conclusione, il ricorso deve essere accolto ai sensi e nei limiti di quanto sopra considerato e, per l’effetto, deve essere ordinato all’amministrazione di provvedere a dare esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, decorso il quale è fin da ora nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di subdelega in favore di un componente del medesimo Ufficio del Governo, affinché, entro il successivo termine di 60 giorni provveda, in contraddittorio fra e parti, all’accertamento della presenza di alunni con disabilità e delle ore di sostegno conseguentemente erogate per ciascuno degli anni sopraindicati.
8 - L’accertamento dovrà essere compiuto, ed il corrispettivo conseguente dovrà essere calcolato, mediante le medesime modalità -eventualmente anche statistiche o induttive- osservate dagli Uffici regionali intimati per le altre scuole nei medesimi anni di riferimento. Dal compenso così calcolato dovrà poi essere detratto quanto già erogato al medesimo istituto per il medesimo periodo, se l’erogazione è stata espressamente compiuta a titolo di compenso per le medesime ore di sostegno.
La liquidazione degli importi dovrà comunque essere limitata al rimborso delle somme corrisposte per le attività di sostegno e validamente documentate alla stregua della vigente normativa fiscale, previdenziale e assistenziale.
9 - Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del difensore antistatario, mentre le eventuali spese riferite agli oneri del nominato commissario ad acta saranno liquidate con separato decreto all’esito della verifica circa la sussistenza di importi eventualmente dovuti ed ancora non corrisposti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere a dare esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, nominando fin da ora in caso di reiterato inadempimento commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di subdelega in favore di un componente del medesimo Ufficio del Governo, affinché, entro il successivo termine di 90 giorni operi, in contraddittorio fra le parti, l’accertamento della presenza di alunni con disabilità e delle ore di sostegno conseguentemente erogate per ciascuno degli anni indicati e provveda agli eventuali oneri conseguenti ai sensi di cui in motivazione.
Riservata ogni decisione sulle eventuali spese riferite al nominato commissario ad acta, condanna l’Amministrazione intimata alle spese della presente fase di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario nella somma di Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO