Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 10.2.2021 notificato in data 18.2.2021, relativamente alla istanza di accesso privato alla proprietà della ricorrente posta sulla S.S. -OMISSIS- km 964 + 310 lato sx ex artt. 22 C.d.S. e 45 Reg. att. C.d.S. nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche di data e contenuto sconosciuto, da qualunque ente emanati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, proprietaria di un fondo rustico della complessiva superficie di ha 4 are 23 ca 97, con annesso fabbricato residenziale e agricolo, individuato al Catasto Terreni del Comune di -OMISSIS- (LE), foglio 17, particelle 255, 256, 257, 258, 45, 48 e 142, sul quale si svolge l’attività di impresa agricola dedita alla produzione di olio d’oliva., ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue:
i) nel settembre 2012 si è vista contestare da Anas S.p.a. la violazione dell’art. 22, comma 11, C.d.S., relativamente all’accesso ab immemorabili ubicato al Km 964-310 lato sx della S.S. -OMISSIS- “-OMISSIS-”, tratto -OMISSIS-;
ii) in data 23.11.2012 la odierna ricorrente, evidenziando quanto detto sopra, proponeva formale istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione per la regolarizzazione del suddetto accesso (pagando le relative spese di istruttoria);
iii) con nota del 24.9.2013, Anas S.p.a. comunicava preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 deducendo che « è emerso che l'accesso in questione risulta pericoloso ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale» su un tratto di strada ad alto volume di traffico sul quale «è necessario, ove possibile, limitare il rilascio di licenze di accesso » e che « è stato accertato che codesto utente può accedere all'immobile di proprietà ad altra viabilità vicinale esistente, avendo constatato l'esistenza di un secondo accesso carrabile ». Per questa ragione, ai sensi dell’art. 22, comma 9, C.d.S. Anas S.p.a. esprimeva preavviso di diniego alla richiesta di regolarizzazione dell’accesso;
iv) Con nota del 3.10.2013 la ricorrente formulava controdeduzioni allegando anche perizia tecnica. Con le predette osservazioni, l’istante tornava a ribadire che:
- il fondo non ha altro accesso rispetto a quello esistente ab immemorabili sulla S.S. -OMISSIS-;
- l’accesso più a nord della S.S. -OMISSIS- è una fascia di terreno di proprietà di terzi, che non consente il passaggio di mezzi agricoli e ad uso del Consorzio -OMISSIS-i, finalizzata solo al raggiungimento degli impianti consortili posti sulle part.lle 52 e 62 per manutenzioni e riparazioni;
- il varco-cancello sul confine nord della proprietà -OMISSIS- non consente il passaggio di mezzi agricoli in quanto era funzionale solo al raggiungimento della presa delle acque irrigue consortili, ma soprattutto si affaccia su proprietà privata (part.lla 253) alla quale la ricorrente non ha diritto alcuno di accesso, passaggio e/o transito;
- qualunque altro accesso dalla S.S. -OMISSIS- diverso da quello oggetto di istanza richiede il transito su proprietà di terzi, diritti dei quali la ricorrente non dispone;
v) con il provvedimento gravato, prot. -OMISSIS- del 10.2.2021 notificato in data 18.2.2021, con provvedimento sovrapponibile al preavviso di rigetto del 24.9.2013, Anas S.p.a., Struttura Territoriale Puglia, esprimeva parere sfavorevole alla richiesta di regolarizzazione dell’accesso.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate:
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 COMMI 2 E 9 D.LGS. 285/1992, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 45 D.P.R. 495/1992; VIOLAZIONE ARTT. 2, 3 E 10 L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO E INADEGUATEZZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E INESATTA VALUTAZIONE DEI FATTI NONCHÉ CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITA DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COST. E 832 E SS. C.C..”
3.1. La ricorrente, in sostanza, lamenta la violazione di legge relativamente alla disciplina di settore, ritenendo sussistenti i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo, nonché l’eccesso di potere sotto i profili del difetto istruttorio e motivazionale, atteso che dagli atti catastali risulta che il fondo è intercluso, essendo l’accesso secondario collocato su un fondo privato appartenente al Consorzio di Bonifica, e pertanto precario.
4. Si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, A.N.A.S. S.p.A. - Compartimento Regionale Viabilità - Bari, eccependo l’infondatezza del ricorso con atto di mero stile, cui è successivamente seguito deposito di relazione ed atti allegati.
5. All’esito della camera di consiglio del 12/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è meritevole di accoglimento sotto i profili di seguito illustrati.
7. Osserva, preliminarmente il Collegio che, con riferimento all’autorizzazione all’utilizzo di accessi privati sulle strade extraurbane secondarie, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), che “ Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato ”, al comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che “ Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo” ed infine al comma 9 che “Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse ”.
Inoltre, l'art. 45 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, con riferimento alla possibilità di autorizzare accessi privati nelle strade extraurbane, al comma 6 (anche in caso di accessi preesistenti) precisa che l’Ente gestore della strada “ può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli -OMISSIS- e 18 del codice” .
8. È, dunque, evidente che il legislatore consente al privato di superare l’interclusione del proprio fondo e di aprire nuovi ulteriori accessi perché siano garantite le condizioni minime di sicurezza ivi contemplate.
8.1. Spetta quindi all'Ente gestore della strada (qui ANAS S.p.A.) valutare (discrezionalmente) in concreto le caratteristiche tecniche che, nel caso di specie, possono o meno consentire di operare in deroga al generale divieto di cui all'art. 22 Codice della Strada, ed il contesto nel quale le opere richieste verrebbero a collocarsi, ai fini di assicurarne la compatibilità con le esigenze di pubblico interesse (in primis, alla sicurezza della circolazione stradale) sottoposte alla sua cura.
9. Nel caso de quo, il diniego impugnato è motivato sul presupposto dell’esistenza di un altro accesso carrabile, ed al fine di evitare la proliferazione degli accessi sulla strada statale in quanto dall’esercizio dell’accesso può derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione.
Si tratta di valutazioni che hanno a monte un presupposto fattuale ed a valle una valutazione di eminente natura tecnico-discrezionale (oltre che amministrativa). Con particolare riferimento alla valutazione discrezionale il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo (e, di conseguenza, il relativo potere di annullamento dei provvedimenti così emanati) è, per regola generale, circoscritto alle ipotesi di palese travisamento del dato fattuale presupposto, ovvero di macroscopiche irrazionalità o incongruenze.
9.1. Nel caso di specie ritiene il Collegio che siano fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione sui presupposti fattuali della decisione.
9.2. A fronte della documentazione catastale (cfr nota prot -OMISSIS- del 3/10/13 del Comune di -OMISSIS-) presentata in sede di osservazioni ex art 10 bis l. 241/90 ed agli atti del presente giudizio, gli atti impugnati non contengono un’adeguata e coerente motivazione rispetto all’accertamento del secondo accesso.
Risulta infatti dagli atti che, seppur vero che sul confine nord della proprietà della ricorrente esiste un varco, tuttavia si tratta di un cancello che, secondo la prospettazione del ricorrente e la documentazione agli atti, non contestati in giudizio, non consente il passaggio di mezzi agricoli in quanto funzionale solo al raggiungimento degli impianti consortili per la presa dell’acqua e che, soprattutto, si affaccia sulla particella n. 253 detenuta in proprietà da un soggetto terzo, alla quale la ricorrente non ha diritto alcuno di accesso e sul quale non ha diritto alcuno di transito. Infatti, la stradina ricadente sulla part.lla 253, contrariamente a quanto afferma Anas, non è strada comunale o vicinale o pubblica ma terreno di proprietà privata il cui accesso non è consentito alla ricorrente: si tratta di un tratturo sterrato posto all’interno della proprietà di tale -OMISSIS- ed il transito sul quale è consentito solo per raggiungere gli impianti di condotta idrica del Consorzio -OMISSIS- posti sulle part.le 52 e 62 (per effettuare sugli stessi interventi di manutenzione e/o riparazione o comunque per consentire l’approvvigionamento idrico delle acque dagli impianti consortili). Consta inoltre che il predetto Consorzio di bonifica vanti una servitù di passaggio sulla predetta particella 253 proprio per raggiungere il proprio impianto o cisterna.
Rispetto a tali deduzioni ed alla documentazione fornita dal ricorrente l’amministrazione non ha svolto accertamenti a riscontro della natura vicinale o privata della stradella di cui si discute, né della sussistenza di un diritto personale o reale di passaggio, stabile o precario, limitandosi a respingere apoditticamente le deduzioni senza fornire elementi per addivenire ad una interpretazione differente dei titoli sulle particelle catastali di cui si tratta e quindi sulla possibile interclusione del fondo. Così come l’ente non ha svolto alcun accertamento né ha preso posizione circa le deduzioni effettuate dal ricorrente rispetto alla predisposizione della piazzola per l’innesto da parte di ANAS in sede di lavori per l’ampliamento della sede stradale.
10. Non possono invece trovare accoglimento le censure volte a contestare direttamente la valutazione della pericolosità dell’innesto, trattandosi di apprezzamento discrezionale rimesso all’amministrazione all’esito della rinnovata istruttoria sull’accesso al fondo ed all’eventuale progettazione dell’accesso secondo le modalità che ne garantiscano la sicurezza.
11. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, restando assorbita ogni altra doglianza.
12. Resta impregiudicata la discrezionalità dell’ente nella valutazione, nella riedizione del potere, dei profili di pericolosità per la viabilità e di eventuali prescrizioni al fine di garantirne la sicurezza.
13. Le spese possono essere compensate per ragioni di equità, atteso il carattere formale dei motivi accolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | ON PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.