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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7718 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3659 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 17.12.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Amelita Castriotti (C.F. ) per C.F._2
procura in atti – APPELLANTE –
E
L' Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Carrino ( ) e Deborah C.F._3
Cotogno (C.F.: , per procura in atti – APPELLATO – C.F._4
OGGETTO: alloggi Ater RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti: ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n°536/2019 Parte_1
con cui è stata respinta l'istanza di subentro e assegnazione, nonché locazione dell'alloggio, in via delle Galline Bianche n°68, scala C, interno 15. CP_1
Il ha chiesto di accertare il suo diritto al subentro nell'assegnazione Pt_1
dell'immobile, unitamente alla propria famiglia, in quanto figlio convivente con l'originaria assegnataria, la madre, con cui era tornato ad abitare, il 3 Persona_1
marzo 2015, dopo la separazione personale dal coniuge, anche per prestarle assistenza.
Ha allegato di avervi trasferito la residenza anagrafica il 26.1.2017 e che sua madre era deceduta il 1.2.2017. Tanto premesso in fatto, ha affermato che il rientro nel nucleo famigliare di un figlio, a seguito di separazione personale, era una delle ipotesi di ampliamento che la 12/1999 considerava quale presupposto per Parte_2
l'automatico subentro nell'assegnazione di un alloggio e.r.p. alla cessazione dell'assegnazione originaria.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione, con la condanna al rimborso delle spese processuali. Il rigetto si fonda sulla mancanza di una domanda di ampliamento del nucleo familiare, da parte dell'originaria assegnataria dell'immobile, e sull'inapplicabilità della normativa intervenuta solo successivamente.
ha impugnato la decisione. Parte_1
Occorre precisare che la disciplina, da applicare alla controversia, è costituita dal combinato disposto degli artt. 11 (requisiti soggettivi per beneficiare dell'assegnazione di immobile di edilizia e.r.p.), 12 (subentro nell'assegnazione ed all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario), 13 (cause di decadenza dall'assegnazione) della L. R.
n°12/1999, nella formulazione vigente al momento del decesso del titolare del contratto, avvenuto nell'anno 2017, in quanto in tale momento Persona_1
insorge il preteso diritto al subentro contrattuale. Si deve, dunque, applicare la legge regione Lazio n.12/99, fino alle modifiche introdotte dalla legge regionale 10 agosto, n. 12/2016, con esclusione delle leggi regionali successive, perché intervenute dopo il decesso.
La legge regionale costituisce, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, legge speciale, che prevale sulla disciplina in materia locatizia, e quella, applicabile “ratione temporis” non prevedeva il subentro automatico, al momento del decesso dell'originario assegnatario.
In questo ambito, non può assumere alcun rilievo giuridico il mero trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio, peraltro, intervenuto pochi giorni prima del decesso della titolare, né eventuali dichiarazioni raccolte, in sede di censimento, trattandosi di comunicazioni diverse da quella richiesta dalla legge ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare, che implica anche l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica. La ratio della norma è rappresentata dallo scopo di estendere il diritto al subentro a favore dei nuovi soggetti che siano entrati a far parte del nucleo familiare del titolare dell'assegnazione nel corso del rapporto, all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi, come già detto, la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge.
Nel caso di specie, dunque, non vi è stata alcuna istanza di ampliamento del nucleo familiare, che costituisce il presupposto necessario per il subentro, e l'appello va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Non si applica l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, essendo la parte soccombente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 18391/2020, del Tribunale Ordinario di Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 5000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 17.12.2025
Il Presidente relatore