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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20573/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. ALBERTI ELENA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. ALBERTI ELENA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 24/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. • Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi avendo gli stessi rinunciato a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco, stante la loro indipendenza economica. • Stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori , Per_1
Per_ e quantificato in euro 911,00 (già rivalutato ISTAT) fino a quando gli stessi non Per_2
1 saranno economicamente indipendenti. • Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura Per_ del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie ai figli , e , come da Linee Per_1 Per_2
Guida in uso al Tribunale di Brescia. • L'Assegno Unico Universale verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra e le detrazioni saranno al 50% • I coniugi prestano il reciproco consenso Parte_1 per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio dei figli , Per_1
Per_
”. Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/9/2006, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Nave (BS) (atto n. 30, parte II, serie A, anno 2006).
Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (n. 12/5/2009), n. 4/11/2012) e (n. 12/4/2017). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 27/3/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA NE EA HE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20573/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. ALBERTI ELENA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. ALBERTI ELENA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 24/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo. • Nulla disporre in punto di mantenimento dei coniugi avendo gli stessi rinunciato a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco, stante la loro indipendenza economica. • Stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori , Per_1
Per_ e quantificato in euro 911,00 (già rivalutato ISTAT) fino a quando gli stessi non Per_2
1 saranno economicamente indipendenti. • Corresponsione a carico di entrambi i genitori nella misura Per_ del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie ai figli , e , come da Linee Per_1 Per_2
Guida in uso al Tribunale di Brescia. • L'Assegno Unico Universale verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra e le detrazioni saranno al 50% • I coniugi prestano il reciproco consenso Parte_1 per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti ivi i documenti per l'espatrio dei figli , Per_1
Per_
”. Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/9/2006, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Nave (BS) (atto n. 30, parte II, serie A, anno 2006).
Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (n. 12/5/2009), n. 4/11/2012) e (n. 12/4/2017). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 27/3/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA NE EA HE
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