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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2024, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. 10336/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°10336/2024 R.G.
da
, con l'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. MACCARONE FRANCESCO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 12/09/2023 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con 2
ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5/11/2024:
1. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2. I figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori si impegnano a condividere
tutte le scelte che li riguardano e in particolare quelle più importanti riguardanti la salute,
l'istruzione e l'educazione, collaborando fattivamente nella loro cura ed educazione e
sostenendosi reciprocamente nella funzione di genitori;
3. La casa coniugale sita in Padova, Via Vettor Pisani, 17/C, viene definitivamente
assegnata alla signora il signor si impegna cambiare la CP_1 Parte_1
propria residenza entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ed a comunicare
il nuovo indirizzo di residenza;
I coniugi si impegnano a corrispondere in parti uguali i ratei
del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale attualmente cointestata tra gli stessi;
4. I figli vedranno e resteranno con il padre un giorno alla settimana, orientativamente
stabilito nel mercoledì o altro giorno concordato tra i genitori tenuto conto delle necessità dei
minori, dal termine del lavoro sino alla mattina del giorno successivo quando li
riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con
la madre, vedranno e resteranno con il padre per due giorni infrasettimanali sempre dal
termine del lavoro fino alla mattina seguente, quando i minori verranno riaccompagnati a
scuola dal padre;
I figli trascorreranno inoltre con i genitori fine settimana alternati, dal sabato mattina o,
comunque, dal ritiro dei bambini da scuola, al lunedì mattina quando il genitore, con il quale
hanno trascorso il fine settimana, li accompagnerà a scuola. I coniugi sono comunque liberi di
integrare o di modificare concordemente tali pattuizioni e ciò anche in considerazione delle
sopravvenute esigenze dei figli;
Durante le vacanze estive e trascorreranno con l'uno e con l'altro Per_1 Per_2
genitore due settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie estive di entrambi 3
i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno mediante scambio di e-mail tra i
genitori;
e trascorreranno la metà delle vacanze natalizie con la madre e l'altra Per_1 Per_2
metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
Durante le vacanze Pasquali (dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi) e
le vacanze di Carnevale, e trascorreranno una settimana con il padre e una Per_1 Per_2
con la madre, alternando di anno in anno l'assegnazione della settimana di Pasqua con quella
di Carnevale, salvo diverso accordo assunto dai genitori;
5. Il padre contribuirà al mantenimento di e mediante versamento nel Per_1 Per_2
conto corrente della signora entro il giorno 10 di ogni mese, della complessiva CP_1
somma mensile di €250,00, somma automaticamente rivalutabile annualmente in base agli
indici ISTAT;
6. Le spese straordinarie necessarie per i figli, indicate nel Protocollo d'intesa per le spese
straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di
figli nati fuori dal matrimonio del 17.01.2017, che qui si ha per integralmente richiamato, e le
spese per la mensa, per il corredo di inizio anno scolastico e per i centri estivi, verranno
ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
L'assegno unico per il nucleo familiare e gli eventuali arretrati verranno ripartiti al 50%
tra i coniugi;
7. I coniugi si scambiano reciproco consenso e autorizzazione a recarsi al l'estero e ad
ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio e ciò anche per i figli minori;
8. I coniugi dichiarano di essere ciascuno per sé autosufficiente e di non avere reciproche
pretese economiche salvo quanto sopra pattuito in relazione ai figli
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in Curtarolo (PD) in data 1 luglio 2016, atto presente nei Registri dello Stato 4
Civile del Comune di Curtarolo (PD) al n. 9, Parte II, Serie C, anno 2016, optando per il regime della separazione dei beni, ed avevano stabilito la propria dimora in
Padova, via Vettor Pisani, 17/C.
Dall'unione dei sigg. e sono nati i figli , in data Pt_1 CP_1 Per_1
14.05.2014, e in data 18.01.2018. Entrambi i figli convivono con la madre Per_2
e sono stati affidati ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affido condiviso.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente
del Tribunale di Padova, avvenuta in data 24/05/2022, la separazione consensuale veniva omologata con il Decreto n. 3825/2022 del 25/05/2022, alle condizioni indicate in ricorso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti alla Presidente del Tribunale, avvenuta il 24/05/2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse di entrambi i figli: pertanto, va preso atto delle stesse. Le
condizioni di cui ai numeri 3), limitatamente alla corresponsione in parti uguali delle rate del mutuo da parte dei coniugi, e 6), limitatamente al percepimento dell'assegno unico, delle rassegnate conclusioni, che, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti. 5
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , l'1/07/2016 nel Comune di Curtarolo (PD),
[...] CP_1
trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 9, Parte II, Serie C, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 19.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°10336/2024 R.G.
da
, con l'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. MACCARONE FRANCESCO CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 12/09/2023 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con 2
ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5/11/2024:
1. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2. I figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori si impegnano a condividere
tutte le scelte che li riguardano e in particolare quelle più importanti riguardanti la salute,
l'istruzione e l'educazione, collaborando fattivamente nella loro cura ed educazione e
sostenendosi reciprocamente nella funzione di genitori;
3. La casa coniugale sita in Padova, Via Vettor Pisani, 17/C, viene definitivamente
assegnata alla signora il signor si impegna cambiare la CP_1 Parte_1
propria residenza entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ed a comunicare
il nuovo indirizzo di residenza;
I coniugi si impegnano a corrispondere in parti uguali i ratei
del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale attualmente cointestata tra gli stessi;
4. I figli vedranno e resteranno con il padre un giorno alla settimana, orientativamente
stabilito nel mercoledì o altro giorno concordato tra i genitori tenuto conto delle necessità dei
minori, dal termine del lavoro sino alla mattina del giorno successivo quando li
riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui i bambini trascorreranno il fine settimana con
la madre, vedranno e resteranno con il padre per due giorni infrasettimanali sempre dal
termine del lavoro fino alla mattina seguente, quando i minori verranno riaccompagnati a
scuola dal padre;
I figli trascorreranno inoltre con i genitori fine settimana alternati, dal sabato mattina o,
comunque, dal ritiro dei bambini da scuola, al lunedì mattina quando il genitore, con il quale
hanno trascorso il fine settimana, li accompagnerà a scuola. I coniugi sono comunque liberi di
integrare o di modificare concordemente tali pattuizioni e ciò anche in considerazione delle
sopravvenute esigenze dei figli;
Durante le vacanze estive e trascorreranno con l'uno e con l'altro Per_1 Per_2
genitore due settimane, anche non consecutive, compatibilmente con le ferie estive di entrambi 3
i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno mediante scambio di e-mail tra i
genitori;
e trascorreranno la metà delle vacanze natalizie con la madre e l'altra Per_1 Per_2
metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
Durante le vacanze Pasquali (dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi) e
le vacanze di Carnevale, e trascorreranno una settimana con il padre e una Per_1 Per_2
con la madre, alternando di anno in anno l'assegnazione della settimana di Pasqua con quella
di Carnevale, salvo diverso accordo assunto dai genitori;
5. Il padre contribuirà al mantenimento di e mediante versamento nel Per_1 Per_2
conto corrente della signora entro il giorno 10 di ogni mese, della complessiva CP_1
somma mensile di €250,00, somma automaticamente rivalutabile annualmente in base agli
indici ISTAT;
6. Le spese straordinarie necessarie per i figli, indicate nel Protocollo d'intesa per le spese
straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di
figli nati fuori dal matrimonio del 17.01.2017, che qui si ha per integralmente richiamato, e le
spese per la mensa, per il corredo di inizio anno scolastico e per i centri estivi, verranno
ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
L'assegno unico per il nucleo familiare e gli eventuali arretrati verranno ripartiti al 50%
tra i coniugi;
7. I coniugi si scambiano reciproco consenso e autorizzazione a recarsi al l'estero e ad
ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio e ciò anche per i figli minori;
8. I coniugi dichiarano di essere ciascuno per sé autosufficiente e di non avere reciproche
pretese economiche salvo quanto sopra pattuito in relazione ai figli
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in Curtarolo (PD) in data 1 luglio 2016, atto presente nei Registri dello Stato 4
Civile del Comune di Curtarolo (PD) al n. 9, Parte II, Serie C, anno 2016, optando per il regime della separazione dei beni, ed avevano stabilito la propria dimora in
Padova, via Vettor Pisani, 17/C.
Dall'unione dei sigg. e sono nati i figli , in data Pt_1 CP_1 Per_1
14.05.2014, e in data 18.01.2018. Entrambi i figli convivono con la madre Per_2
e sono stati affidati ad entrambi i genitori secondo la formula dell'affido condiviso.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente
del Tribunale di Padova, avvenuta in data 24/05/2022, la separazione consensuale veniva omologata con il Decreto n. 3825/2022 del 25/05/2022, alle condizioni indicate in ricorso.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione personale dei coniugi avanti alla Presidente del Tribunale, avvenuta il 24/05/2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse di entrambi i figli: pertanto, va preso atto delle stesse. Le
condizioni di cui ai numeri 3), limitatamente alla corresponsione in parti uguali delle rate del mutuo da parte dei coniugi, e 6), limitatamente al percepimento dell'assegno unico, delle rassegnate conclusioni, che, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti. 5
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , l'1/07/2016 nel Comune di Curtarolo (PD),
[...] CP_1
trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 9, Parte II, Serie C, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 19.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato