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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15386/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15386/2021 promossa da:
Il i Via Guglielmo Marconi n°72 S. Giorgio a Parte_1
NO (cf. ), in persona del Suo Amministratore p.t., Avv. Antonio P.IVA_1
Volto (cf. ), elett.te domiciliato in Napoli alla via Tommaso C.F._1
Caravita n°10 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Volto (cf. - C.F._2
PEC: - fax 081.5512783) dal quale è rappr.to Email_1
e difeso
PARTE OPPONENTE
Contro
pagina 1 di 12
(NA) alla via A. Nobel n°265, in persona del suo legale rappr.te p.t. e presidente del
CdA, Dr. , elett.te domiciliata in Aversa, alla Via Tribunale n°8, Controparte_2
presso lo studio del suo procuratore e difensore costituito nella fase monitoria, Avv.
Francesco Andreozzi (cf. – P.E.C. , e C.F._3 Email_2
l'Avv. ANDREOZZI FRANCESCO (cf. , n.q. di procuratore C.F._3
anticipatario delle spese e compenso, liquidati nel D.I. opposto
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate il difensore di parte opponente si richiamava ai propri scritti difensivi e il Giudice, in data 10-2-2025, assegnava la causa a sentenza,
previa concessione alla parte del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 9-6-2021 il Parte_2
, San Giorgio a NO, proponeva opposizione avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n.3608/21, notificatogli il 4-5-2021, con il quale gli veniva intimato, su ricorso della ,, il pagamento della somma di Controparte_3
euro 18639,05, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per fornitura di gas metano.
pagina 2 di 12 La ricorrente assumeva di essere creditrice del predetto importo nei confronti dell'ente condominiale in virtù della documentazione versata in atti, ovvero: contratto di fornitura stipulato il 30-11-2017; fattura n.33836Z del 25-2-2020; fattura n.60900Z
del 21 marzo 2020; fattura n.69497Z del 22-4-2020; fattura n.104822Z del 21-5-
2020; fattura n.217636Z del 21-11-2020; registro IVA vidimato. L'istante deduceva che il resistente non aveva provveduto al pagamento delle suindicate fatture.
Avverso il provvedimento monitorio de quo spiegava opposizione il
[...]
eccependo l'inesistenza del credito rivendicato dalla controparte Parte_1
per intervenuto pagamento degli importi di cui alle fatture allegate nella fase monitoria.
In particolare, l'intimato deduceva essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo, firmato dal condominio in data 28-10-2020, che prevedeva un piano di rateizzazione del debito relativo alle fatture - n°33836Z di € 7.599,24 del 25.02.2020; -
n°60900Z di € 7.804,50 del 21.03.2020; - n°69497Z di € 6.777,12 del 22.04.2020; -
n°104822Z di € 3.614,22 del 21.05.2020, per cui è causa, mediante pagamento di n.8
rate mensili dell'importo di euro 3224,39 cadauna, a decorrere dal 15-11-2020 e a seguire.
Il eccepiva di avere proceduto al versamento integrale delle rate mensili Parte_1
concordate nel suindicato piano di rateizzo mediante n.8 bonifici bancari eseguiti nel rispetto delle scadenze stabilite.
pagina 3 di 12 Quanto, poi, alla fattura n. N°217636Z del 21.11.2020, deduceva che nulla era dovuto dal condominio neppure per tale fattura, poiché la stessa contabilizzava 0
consumi per il periodo da maggio ad ottobre 2020 ed inoltre contabilizzava l'importo di euro 1500,00, a titolo di deposito cauzionale, che, invece, era già stato versato dal precedente amministratore del condominio in data 1-12-2017.
Sulla base di tali premesse, il resistente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si costituiva in giudizio parte opposta, pur regolarmente citata.
Il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 nn.1, 2 e 3 cpc e all'esito, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, non avendo l'opponente articolato istanze istruttorie.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente con il presente giudizio ha eccepito di avere già provveduto al pagamento delle somme di cui alle fatture n°33836Z di € 7.599,24 del 25.02.2020; -
n°60900Z di € 7.804,50 del 21.03.2020; - n°69497Z di € 6.777,12 del 22.04.2020; -
n°104822Z di € 3.614,22 del 21.05.2020, poste a fondamento del ricorso monitorio, e sulla base di tale presupposto, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo de quo.
Il non ha, dunque, contestato il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, Parte_1
solo eccependo un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
pagina 4 di 12 Si rammenta che in base ai principi affermati dalla Suprema Corte, a Sez.Unite,
n.13533/2001, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, può dirsi acclarato il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (ossia il contratto di somministrazione del gas, intercorso tra l'Ente condominiale e l' sulla cui base quest'ultima ha Controparte_1
emesso le fatture per cui è causa), non avendo l'ingiunto contestato la sussistenza di tale rapporto contrattuale. Anzi, eccependo l'intervenuto pagamento degli importi di cui la opposta ha contestato la morosità, il ha implicitamente Parte_1
riconosciuto la sussistenza del contratto di fornitura del gas, oggetto di causa.
pagina 5 di 12 Sulla base delle risultanze istruttorie - di natura documentale - acquisite al giudizio,
deve, poi, ritenersi che il resistente abbia fornito prova del fatto Parte_1
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ed infatti, l'intimato ha depositato corrispondenza informativa intercorsa tra le parti
(v.doc 5) e atto transattivo firmato dal in data 28-10-2020, da cui si Parte_1
evince che le parti concordavano un piano di rateizzazione del debito mediante il pagamento di n.8 rate mensili dell'importo di euro 3224,39 ciascuna (v.doc.6)
Dalla corrispondenza informativa suindicata si ricava che il Condominio trasmetteva alla in data 29-10-2020, l'atto transattivo contenente il Controparte_1
piano di rateizzo timbrato e firmato dall'amministratore del condominio.
Dall'atto transattivo depositato dall'opponente sub doc.6 si evince, poi, in maniera inequivoca, che il detto piano di rateizzazione del debito si riferiva proprio alle fatture (fatture n°33836Z di € 7.599,24 del 25.02.2020; - n°60900Z di € 7.804,50 del
21.03.2020; - n°69497Z di € 6.777,12 del 22.04.2020; - n°104822Z di € 3.614,22 del
21.05.2020), poste a base del ricorso monitorio.
L'intimato ha, inoltre, fornito prova dell'intervenuto pagamento integrale degli importi di cui alle suddette fatture mediante la produzione documentale di n.8
bonifici bancari, corrispondenti al versamento delle 8 rate mensili concordate,
ciascuna dell'importo di euro 3224,39.
Il resistente ha, infatti, allegato:
pagina 6 di 12 1) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 09.11.2020 (Doc. 7) per il pagamento della
1a rata con scadenza 15.11.2020;
2) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 09.12.2020 (Doc. 8) per il pagamento della
2a rata con scadenza 15.12.2020;
3) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 11.01.2021 (Doc. 9) per il pagamento della
3a rata con scadenza 15.01.2021;
4) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 10.02.2021 (Doc. 10) per il pagamento della
4a rata con scadenza 15.02.2021;
5) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 12.03.2021 (Doc. 11) per il pagamento della
5a rata con scadenza 15.03.2021;
6) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 12.04.2021 (Doc. 12) per il pagamento della
6a rata con scadenza 15.04.2021;
7) Bonifico di € 3.224,39 effettuato in data 13.05.2021 (Doc. 13) per il pagamento della
7a rata con scadenza 15.05.2021;
8) Bonifico di € 3.224,35 effettuato in data 07.06.2021 (Doc. 14) per il pagamento della
8a ed ultima rata con scadenza 15.06.2021.
Dalla documentazione versata in atti risulta, dunque, che il ha interamente Parte_1
adempiuto all'obbligazione assunta con l'atto transattivo.
E avendo l'opposta notificato il decreto ingiuntivo de quo in data 4.5.2021, se ne ricava che la stessa ingiungeva all'ente condominiale il pagamento di somme, che pagina 7 di 12 aveva già in buona parte incassato, posto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo la aveva già riscosso ben 6 delle 8 rate concordate. Controparte_1
Inoltre, avendo il resistente mostrato puntualità nel versamento delle rate alle scadenze pattuite, la opposta non aveva alcun motivo neppure per chiedere, con il ricorso monitorio, il pagamento delle ultime due rate ancora a scadere.
Si evidenza, poi, che l'amministratore del condominio trasmetteva a mezzo pec all' la documentazione comprovante i pagamenti eseguiti ogni Controparte_1
qualvolta effettuava il versamento delle singole rate (v.pec con allegati bonifici sub docc.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La prima pec sub doc.15 conteneva in allegato anche l'atto transattivo).
Peraltro, dalla stessa pec del 24-12-2020, trasmessa dalla Controparte_1
all'Avv.Antonio Volto, con la quale la prima inviava al secondo l'estratto conto aggiornato, si evince che l'opposta confermava, a quell'epoca, l'incasso del bonifico di euro 3224,39 in data 11-12-2020.
Va, poi, osservato che ulteriori elementi di prova a sostegno del dedotto adempimento, da parte del , della transazione sottoscritta il 28-10-2020 Parte_1
si ricavano dalla pec del 14-12-2021 (allegata alla memoria ex art.183 comma 6
n.2 cpc di parte attrice), trasmessa dall'Avv.Francesco Andreozzi, difensore dell'opposta, all'Avv.Raffaele Volto, difensore del condominio, con la quale il primo espressamente affermava che in relazione al decreto ingiuntivo n. 3608/2021
“da una verifica contabile, è emerso che, la somma di € 18.639,05, di cui alla Sua pagina 8 di 12 opposizione, era stata oggetto di un piano di rateizzo, sottoscritto dal , da Parte_1
Lei rappresentato, e adempiuto regolarmente, alle scadenze stabilite. Tale circostanza
non era emersa, precedentemente, in quanto i dati contabili non erano disponibili,
poichè la ha acquisito, in questi mesi, un nuovo gestionale, e Controparte_1
i dati contabili, a tutt'oggi, sono ancora in fase di migrazione. In considerazione di
quanto detto, nulla è dovuto dal Condominio, per le causali di cui al D.I. n. 3608.2021
del Tribunale di Napoli, e pertanto con la presente, la intende Controparte_1
con la presente rinunciare al detto D.I.”.
Non può essere, poi, sottaciuto che l'originario fornitore ), Controparte_1
nonostante il già intervenuto pagamento, da parte del , delle rate mensili Parte_1
concordate (l'ultima delle quali veniva versata in data 7-6-2021), notificava istanza di indennizzo (corrispettivo per morosità) per l'importo di euro 14581,62 al CP_4
nuovo fornitore in data 21.6.2021 (v.pec del 5-1-2022 trasmessa Controparte_5
da all'Avv.Antonio Volto). Controparte_5
Orbene, risulta per tabulas che il difensore del'opposta, Avv.Andreozzi, con pec del
28-1-2022, in riscontro alla richiesta di restituzione del CMOR, comunicava al difensore del condominio, Avv.Raffaele Volto, “ Ti confermo che, il 27 gennaio u.s.. ,
la , ha richiesto l'annullamento del CMOR e il conseguente Controparte_1
riaccredito della somma corrisposta dal Condominio.” (v.pec del 28-1-2022 allegata alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 cpc di parte attrice-opponnete), dal che si desume che la stessa riconosceva, per il tramite del suo legale, Controparte_1
pagina 9 di 12 che nulla era dovuto dal Condominio e che, quindi, erroneamente era stato richiesto il CMOR al nuovo fornitore.
Si ricava, poi, dall'analisi della fattura N. 12001169 del 07/04/2022, emessa da nei confronti del che l'importo di Controparte_5 Parte_1
euro 14.581,62, corrisposto dal condominio a titolo di veniva compensato CP_4
con gli importi della detta fattura del 07/04/2022.
Per quanto attiene, poi, alla fattura n.217636Z del 21-11-2020 di euro 2.517,14, si rileva che dalla documentazione in atti risulta che la stessa contabilizzava il periodo da maggio ad ottobre 2020, per un totale di 0 consumo, ed euro 1500 di deposito cauzionale (v.pec del 28-12-2020 trasmessa dall' all'Avv.Antonio Controparte_1
Volto).
Parte opponente ha replicato sul punto che il aveva già provveduto al Parte_1
versamento del deposito cauzionale nella misura di euro 2500,00 mediante bonifico effettuato in data 1-12-2017.
Ebbene, si osserva che l'ingiunto ha fornito prova di avere già versato alla opposta il deposito cauzionale all'indomani della sottoscrizione del contratto di fornitura per cui è causa mediante produzione del bonifico di euro 2500,00 eseguito in data 1-12-
2027 (v.doc.27, in cui è espressamente indicata, quale causale, “per deposito
cauzionale ”). Parte_1
pagina 10 di 12 Inoltre, dalla stessa pec summenzionata del 28-12-2020 della si Controparte_1
ricava che la fattura in parola (fattura n.217636Z del 21-11-2020 di euro 2517,14)
contabilizzava il periodo da maggio ad ottobre 2020 per un totale di 0 consumo, ragion per cui nulla è dovuto dal Condominio all'opposta neppure per tale fattura.
Va, infine, accolta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc,
avanzata dall'opponente, posto che sulla base delle risultanze di causa non può
non ritenersi che vi sia stata mala fede o, quanto meno, colpa grave nel comportamento della . Risulta, infatti, dalla documentazione in Controparte_1
atti (v.pec con allegati bonifici sub docc.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) che quest'ultima era perfettamente a conoscenza dei pagamenti, che stava eseguendo il condominio in adempimento dell'atto transattivo con piano di rateizzo, sottoscritto in data 28-10-2020, e ciononostante, intraprendeva la procedura monitoria de qua.
Parte opposta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'opponente di una somma, ex art.96 cpc, che appare equo determinare nella misura percentuale di un quarto dei compensi professionali liquidati in favore della parte vincitrice.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorai nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art.183 comma 6 cpc (senza l'assunzione di prove costituende), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv.Raffaele Volto. pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nella sua interezza il decreto ingiuntivo opposto n.3608/2021 emesso dal Tribunale di Napoli;
-condanna l' al pagamento delle spese del presente Controparte_1
procedimento di opposizione, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 4237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv.Raffaele Volto;
-accoglie la domanda di condanna per lite temeraria, avanzata dall'opponente e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_1
di Via Guglielmo Marconi n°72 S. Giorgio a Parte_1
NO, della somma di euro 1059,25, ex art.96 cpc.
Napoli, 15-4-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 12 di 12