Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 17.1.2025 ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 191/2024 R.G. e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano ed Parte 1 c.f. C.F. 1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Potenza via Giovanni XXIII^n. 7, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio Persona 1 in Roma, come in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave.
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU dott. Per_2 nel procedimento per ATP, conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la propria pretesa al
Con memoria depositata il 22.1.2024 l'CP 1 si è costituito eccependo la decadenza dal ricorso e dichiarando di condividere le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso non può essere accolto.
Il CTU, all'esito di un esame completo e accurato della documentazione medica depositata e, altresì, visitata la ricorrente, ha concluso per la insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio preteso.
Le censure formulate da parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del consulente, ovvero, eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal CTU.
In altre parole, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi per rinnovare la perizia. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 dip.att. c.p.c.
P.Q.M.
,ogni altra Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza lì 17 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla