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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1339/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carla Santese Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 21/07/2021 al n. 1339/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), acquirente del portafoglio di Controparte_1 P.IVA_1
già Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROSSELLA MARIA PICCINNO LUISA, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. GIANCARLO LOMBARDI come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), (C.F.: CP_4 C.F._1 CP_5
), RG OB (C.F.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliate presso lo studio dell'Avv. CAMBRINI LUIGI che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE-
nonché
(C. F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_6 C.F._4 dell'avv. NICOLA BARSOTTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_7 CodiceFiscale_5 studio dell'avv. FRANCESCO P. LUISO e dell'avv. ANNAPAOLA NATALIZZI, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 765/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 28/05/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 18.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza n. 765/2021 resa dal Giudice Onorario del Tribunale di Pisa dott.ssa Rossana Ciccone a definizione del giudizio n. 3523/2013 RG, In via principale: accertare e dichiarare che non sussistono profili di responsabilità riferibili all'operato professionale del GE. in relazione ai fatti di cui è causa e, CP_6 comunque, che la sua responsabilità deve essere esclusa sotto il profilo dell'insussistenza del nesso di causalità tra gli inadempimenti alla stessa imputati e i danni derivati in capo ai signori e in conseguenza della risoluzione del CP_5 CP_4 contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva
e garanzia dallo stesso formulata nei confronti di e, comunque, di Controparte_2
, previo rigetto delle domande formulate nei confronti del Controparte_1 GE. in quanto infondate in fatto e in diritto;
In subordine: per l'ipotesi di CP_6 conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del GE. CP_6 accertare e dichiarare che la stessa è tenuta a manlevare i signori e sino CP_5 CP_4 alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, per i motivi dedotti nel presente atto;
Sempre in via subordinata: per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del GE. statuire la condanna di CP_6 [...]
a garantire e manlevare lo stesso GE. nei limiti delle Controparte_1 CP_6 condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, con particolare riferimento alla franchigia;
sempre in via subordinata: per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del GE. condannare la CP_6 stessa alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore dei signori e liquidate nell'ammontare di € 13.430,00 oltre a oneri e CP_5 CP_4 accessori. In ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento integrale o parziale dei suddetti motivi d'appello: ordinare ai signori e la restituzione totale o parziale in CP_5 CP_4 favore di degli importi dalla stessa eventualmente versati in Controparte_1 adempimento della sentenza. Spese e compensi del doppio grado di giudizio rifusi”; per la parte appellata + 2: “si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi ed CP_4 insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni di cui alla comparsa conclusionale (ndr: 'piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione, richiesta e conclusione, IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: accertare e dichiarare, per i motivi richiamati in comparsa di costituzione,
l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, relativamente al primo e secondo motivo, come proposti da e primo e secondo motivo della costituzione Controparte_1 adesiva delle parti convenute e Geometra avverso Controparte_2 Controparte_6 la Sentenza impugnata, in quanto assolutamente inammissibili e/o improponibili;
- IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare il primo e secondo motivo di appello proposto da e primo e secondo motivo della costituzione adesiva delle Controparte_1 parti convenute e Geometra avverso la Sentenza Controparte_2 CP_6 impugnata, in quanto infondati sia in fatto che in diritto, confermando la impugnata sentenza;
ANCORA NEL MERITO accogliere tutte le domande della parte appellata CP_5
e disattese dal Giudice di prime cure e riproposte nel presente giudizio ex art. CP_4
346 cpc che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte;
- ACCOGLIERE
l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza per tutti i motivi esposti e per
l'effetto disporne la correzione, sostituendo nel dispositivo della sentenza impugnata a pag. 9, al posto della locuzione: ”DICHIARA la Geom. tenuta a Controparte_6 manlevare indenne parte opponente in quanto responsabile della relazione relativa alla pratica urbanistico edilizia,”, con la formula: accertata la responsabilità professionale della Geometra la cui condotta negligente ha comportato quale Controparte_6 conseguenza, il preteso inadempimento contrattuale degli opponenti, non avendo la stessa ottemperato al mandato ricevuto in relazione alle pratiche urbanistiche e catastali relative all' immobile promesso in vendita e per l' effetto la si condanna al versamento in favore degli opponenti al risarcimento complessivo di € 251.000,00 oltre gli interessi legali dal momento del dovuto pagamento al saldo e/o con la formula condannatoria in danno della ritenuta più opportuna. Il tutto con vittoria delle spese e CP_6 competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione')”; per parte appellata “si riporta ai precedenti scritti difensivi ed alle CP_6 conclusioni già precisate (ndr: 'Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere nell'ordine e in via subordinata: il primo motivo di appello di Controparte_1
e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando le domande rivolte
[...] nei confronti della sig.ra dai sigg.ri i sigg.ri e dal fù sig. Controparte_6 CP_4 ; il secondo motivo di appello di e, per l'effetto, CP_8 Controparte_1 riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando chela sig.ra Controparte_6
è tenuta a manlevare i signori e solo sino alla concorrenza dell'importo CP_5 CP_4 di € 100.000,00, e che è a sua volta tenuta a manlevare per Controparte_1 tale somma la sig.ra ; il quarto motivo di appello di Controparte_6 Controparte_1
e, per l'effetto, rideterminere la condanna alla rifusione delle spese di lite relative
[...] al primo grado di giudizio in favore dei signori e in € 13.430,00 oltre a CP_5 CP_4 oneri e accessori. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio')”; per parte appellata “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e CP_7 insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta (ndr: 'Voglia la Corte di Appello adita, rigettare, per i motivi rassegnati, il quarto motivo di appello proposto dalla e, Controparte_1 pertanto, confermare la liquidazione dell'importo relativo alle spese di lite liquidato nella sentenza impugnata').
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi Controparte_1 anche ) impugnava davanti alla Corte di Appello di Firenze la sentenza CP_1
n° 765/2021 pubblicata il 28.05.2021, con la quale il Tribunale di Pisa aveva respinto l'opposizione proposta da e (quest'ultimo deceduto in corso CP_4 CP_8 di causa, con intervento in giudizio delle di lui eredi, e ) CP_5 Controparte_9 avverso il decreto ingiuntivo n° 826/2013, con il quale il Tribunale di Pisa, su istanza di
, aveva loro intimato l'immediato pagamento dell'importo di euro 200.000 CP_7 oltre interessi e spese, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata dall'ingiungente con la stipula del contratto preliminare di compravendita concluso in data 28.12.2012. A seguito del rigetto dell'opposizione, il primo giudice aveva confermato il suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando in particolare che il contratto preliminare inter partes risultava essere stato sottoposto a condizione risolutiva espressa, in quanto era stato previsto (punto 8) che, nell'ipotesi di mancata definizione della pratica di deruralizzazione entro il termine indicato per la stipula del contratto definitivo di compravendita (ovvero il 31.03.2013), la parte promittente venditrice avrebbe dovuto restituire nel doppio la somma di euro 100.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Il Tribunale affermava quindi che, non essendosi verificato l'evento dedotto quale condizione (la definizione della pratica di c.d. deruralizzazione) entro il termine previsto, il contratto preliminare si era automaticamente risolto ex art. 1353 c.c., con conseguente diritto del promissario acquirente, che aveva esercitato il diritto di recesso, di ottenere il pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. Il primo giudice respingeva altresì la domanda riconvenzionale proposta contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale i avevano richiesto il risarcimento dei danni, deducendo che non Parte_1 vi era alcuna prova in proposito, evidenziando che il veva restituito l'immobile, CP_7 nel cui possesso era stato immesso, non appena aveva esercitato il recesso. Con la medesima pronuncia il Tribunale aveva invece riconosciuto la responsabilità professionale della GE chiamata in causa dagli opponenti . CP_6 Parte_1
Il primo giudice aveva in tal senso affermato come, dalla documentazione in atti risultasse che la GEetra fosse stata incaricata dagli opponenti, quali CP_6 promittenti venditori, di occuparsi di tutte le pratiche relative alla regolarizzazione dell'immobile, sia dal punto di vista catastale, sia urbanistico, oltre che della c.d. deruralizzazione. Il Tribunale affermava quindi come, pur essendole stato conferito il relativo incarico con largo anticipo, la GE aveva omesso di avvisare i CP_6 committenti dei ritardi che la pratica urbanistica stava subendo, non mettendoli quindi nelle condizioni di 'porvi subito rimedio'. Il comportamento della GE era CP_6 dunque ritenuto dal Tribunale tale da aver causato il recesso dal contratto del promittente acquirente e la professionista era stata quindi dichiarata tenuta 'a manlevare indenne' i promittenti venditori da quanto questi erano stati condannati a corrispondere al promittente acquirente Con la sentenza impugnata, veniva CP_7 inoltre condannata la compagnia di assicurazione, chiamata in causa dalla GE
(il cui nominativo era oggetto di correzione di errore materiale con decreto CP_6 ex art. 287 c.p.c.), a tenere quest'ultima indenne da quanto era stata condannata a rifondere agli opponenti. Questi ultimi erano infine stati condannati a rifondere le spese di lite a parte opposta, mentre erano state interamente compensate le spese di lite tra la terza chiamata e la sua compagnia di assicurazione. CP_6
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nella parte in cui era stato affermato che la GE non aveva CP_6 esattamente adempiuto all'incarico assegnatole, indicando la sua condotta professionale quale causa del recesso dal contratto preliminare e condannandola conseguentemente a tenere indenne parte opponente, omettendo di valutare che la pratica di deruralizzazione non si era perfezionata per ritardi dell'ufficio tecnico comunale;
mancata valutazione anche della circostanza che il danno si sarebbe potuto evitare se gli opponenti avessero agito con ordinaria diligenza, concordando in contratto un termine congruo per permettere gli adempimenti amministrativi o, comunque, chiedendo al promittente acquirente una proroga in prossimità della scadenza;
omessa considerazione del fatto che, a prescindere dall'esito della pratica di deruralizzazione, che costituiva il solo oggetto dell'incarico affidato alla il contratto in CP_6 questione si sarebbe comunque risolto, essendo l'immobile gravato da trascrizioni pregiudizievoli non cancellate, oltre a difformità catastali ed urbanistiche non sanate;
errore nell'aver affermato che la GE aveva avuto l'incarico anche della CP_6 regolarizzazione catastale e urbanistica, nonché di sanare gli abusi edilizi presenti nell'immobile e cancellare le trascrizioni pregiudizievoli insistenti sullo stesso;
mancata considerazione del fatto che l'incarico alla GE era stato revocato CP_6
l'8.04.2013, quindi circa un mese prima dall'esercizio del diritto di recesso;
2)errore nella parte in cui la era stata condannata a tenere indenni gli CP_6 opponenti per l'intero importo di euro 200.000, che questi erano stati condannati a restituire al senza tenere conto che i avrebbero in tal caso CP_7 Parte_1 mantenuto la disponibilità dell'importo di euro 100.000 già percepito a titolo di caparra, così conseguendo un ingiusto arricchimento;
in subordine chiedeva dunque che la fosse condannata a tenere indenne i solo sino alla CP_6 Parte_1 concorrenza di euro 100.000;
3)errore nella parte in cui la compagnia di assicurazione era stata condannata a manlevare la GE da tutte le somme che questa era stata dichiarata tenuta CP_6
a corrispondere al senza considerare i limiti di operatività della garanzia CP_7 assicurativa ed in particolare senza tener conto della pattuita franchigia di euro
2.500,00;
4)erronea liquidazione delle spese di soccombenza, considerando quale valore della causa cui parametrare lo scaglione di riferimento, un importo non corrispondente al decisum e, comunque, liquidando importi non in linea con i dedotti valori medi.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la GE che dichiarava di Controparte_6 aderire al primo, secondo motivo di impugnazione, contestando invece il quarto (parte finale della costituzione, nel cui incipit dichiarava invece di aderire anche a tale motivo).
Si costituiva altresì in grado di appello la parte che preliminarmente Parte_1 reiterava le richieste istruttorie non accolte in primo grado ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione sia dell'art. 342 c.p.c., sia dell'art. 348bis c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. Riproponevano quindi in appello ex art. 346 c.p.c. tutte le domande disattese dal primo giudice, con particolare riferimento alla richiesta di accertamento dell'inadempimento della GE relativamente a CP_6 tutte le pratiche affidatele ovvero: frazionamento dei terreni oggetto della compravendita, deruralizzazione, attestazione di conformità tra lo stato di fatto e lo stato di diritto dell'immobile posto in vendita, avvio dell' accertamento in sanatoria;
conseguente sua condanna a risarcire agli opponenti tutti i danni da questi subiti pari ad euro 251.000, oltre alla condanna a rifondere le spese di lite. La medesima parte appellata avanzava inoltre a questa Corte contestuale istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado nei seguenti termini: 'sostituzione della locuzione '“CONDANNA già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare indenne
[...] la GE. al pagamento delle somme dovute a parte opposta, nonché Controparte_6 quelle poste a carico per la condanna alle spese del presente giudizio come sopra liquidate, Compensa le spese del presente giudizio tra e la Controparte_6 [...]
già con la locuzione Controparte_2 Controparte_3
'DICHIARA la Geom. in quanto responsabile della mancata definizione Controparte_6 della pratica urbanistico edilizia presso il Comune di Calci e conseguentemente responsabile del recesso dal contratto del e, per l'effetto, la CONDANNA CP_7 in solido con la già Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alle signore
[...]
, e il pagamento della somma di € 250,000.00 “o con CP_9 CP_5 CP_4 la formula condannatoria ritenuta più opportuna.
Si costituiva in secondo grado anche parte contestando in particolare il quarto CP_7 motivo di appello principale, rilevando la correttezza degli importi delle spese di lite che le controparti erano state condannate a rifondere in suo favore, in relazione al valore della causa.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza collegiale in data 15.12.2023 e quindi rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di Sezione del 19.12.2024 stante la prolungata assenza per malattia/aspettativa del consigliere nominato relatore:
La causa era quindi trattenuta nuovamente in decisione con altro relatore con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c. *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata Parte_1 ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie, l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis
c.p.c. – La parte appellata ha sollevato anche eccezione di Parte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., reiterata, mediante richiamo integrale al contenuto della comparsa di costituzione, anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis c.p.c.
3. I fatti di causa e il perimetro della decisione – Non è investita da alcun motivo di appello e deve dunque essere considerata coperta da giudicato la parte della sentenza impugnata in cui si è dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Calci (PI) stipulato in data 28.12.2012 tra la parte promittente venditrice ( ) e la parte promittente acquirente . Del pari Parte_1 CP_7 coperta da giudicato deve essere ritenuta la parte della sentenza impugnata in cui si è affermato che detta risoluzione contrattuale è avvenuta ex art. 1353 c.c., per intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte del promittente acquirente, conseguente al mancato avveramento dell'evento dedotto al punto 8 del contratto, qualificato come condizione risolutiva, ovvero il mancato completamento della pratica di c.d. deruralizzazione dell'immobile entro il termine previsto per la stipula del contratto definitivo (ovvero il 31.03.2013).
Sempre rilievo di giudicato deve essere attribuito all'affermazione del diritto del promittente acquirente ad ottenere il pagamento nel doppio dell'importo di euro
100.000, versato alla parte promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti dei per la complessiva somma di euro 200.000 oltre oneri e spese, in favore Parte_1 di . CP_7
La presente controversia si incentra quindi unicamente sulla responsabilità professionale della GE con riferimento all'incarico conferitole dalla parte promittente CP_6 venditrice in relazione all'immobile oggetto della promessa di vendita ed alla rilevanza della condotta posta in essere dalla professionista ai fini dell'intervenuta risoluzione contrattuale.
In proposito è oggetto di contestazione sia l'esatto contenuto del detto incarico professionale, sia la sua incidenza causale con riferimento al recesso dal contratto da parte del promittente acquirente, in considerazione della condotta tenuta dalla parte promittente venditrice, nonché dell'iter burocratico della pratica amministrativa affidata alla GEetra. La controversia si estende quindi anche al quantum della eventuale condanna della professionista, nonché ai termini della copertura assicurativa da quest'ultima invocata ed agli importi della condanna alla refusione delle spese di lite.
4.Il primo motivo di appello: oggetto dell'incarico e responsabilità della GE
– Con il primo, articolato motivo di appello ha contestato la CP_6 CP_1 responsabilità della Geom rispetto all'intervenuta risoluzione del contratto CP_6 preliminare, deducendo il corretto espletamento dell'unico incarico conferitole, inerente la pratica di c.d. deruralizzazione, comunque non avente efficacia causale rispetto alla intervenuta risoluzione del contratto.
La parte appellata costituendosi, ha dichiarato di aderire al relativo motivo CP_6 di appello proposto dalla sua assicurazione.
Si osserva in proposito come in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione, esperita esclusivamente dal terzo chiamato, avverso la sentenza che abbia accolto la domanda principale, di affermazione della responsabilità del soggetto convenuto (in senso sostanziale) e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass., Sez. un. n. 2470704/12/2015).
Ciò detto, il Tribunale ha in proposito così argomentato: “Passando ad esaminare la responsabilità del GE nei confronti di parte opponente, si rileva che agli CP_6 atti di causa risulta che il GE è stata incaricata di provvedere alla la pratica CP_6 di deruralizzazione.
Dalla documentazione versata agli atti la GE. risulta che la stessa era Controparte_6 stata incaricata dagli odierni opponenti già dal mese di Settembre 2013, quale tecnico di fiducia della compravendita degli immobili di cui più volte si è detto di occuparsi anche delle eventuali regolarizzazioni d'irregolarità catastali e/o urbanistiche che avesse riscontrato. Orbene poiché la ha depositato l'integrazione, per la definizione CP_6 della pratica di deruralizzazione nella data dello 06/12/2012, la stessa aveva avuto tutto il tempo di avvisare i coniugi e di eventuali ed ipotetici motivi di un CP_5 CP_4 eventuale ritardo che gli opponenti non potevano avere contezza perché se concretizzatisi, mai sono stati loro palesati.
Gli odierni opponenti non sono mai stati avvertiti dalla GEetra sulle reali cause insite all'arresto e/o ai significativi ritardi subiti dalla pratica edilizia-urbanistica istruita presso il Comune di Calci, pertanto gli stessi erano comunque ed in ogni caso impossibilitati a porvi subito rimedio.
Risulta che il mandato le era stato conferito già nel mese di Settembre 2012 ovvero tre mesi prima della stipula del preliminare. La stessa non contesta di essere CP_6 stata incaricata della pratica relativa al frazionamento. La solo in data Parte_2
26.03.2013, dopo molteplici solleciti, informava gli opponenti del conteggio dei c.d. oneri verdi da pagare al Comune informandoli che la pratica era in itinere, cioè a pochissimi giorni prima della scadenza. Né la né la Compagnia chiamata in CP_6 manleva ed intervenuta, hanno dimostrato che la Geometra, abbia esattamente adempiuto all'incarico complessivo conferitole e nei tempi stabiliti.
Il comportamento della ha portato al recesso dal contratto”. CP_6
Con il motivo di impugnazione in esame si contesta in primo luogo che alla GE fosse stato conferito incarico di curare aspetti inerenti la regolarizzazione CP_6 catastale e urbanistica dell'immobile, rilevandosi che la stessa si era occupata su incarico dei promittenti venditori unicamente di predisporre ed inoltrare presso i competenti Uffici comunali la pratica di c.d. deruralizzazione, rispetto alla quale aveva operato diligentemente, non essendo dipesi dalla sua condotta i ritardi nella definizione da parte del Se ne faceva quindi conseguire la mancanza di alcun nesso di CP_10 causalità tra la condotta posta in essere dalla professionista assicurata e l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare.
Giova rammentare che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quale è quello relativo al contratto d'opera anche intellettuale è onere dell'attore provare l'esistenza e l'efficacia del rapporto, il danno e il nesso di causalità fra quest'ultimo e l'allegato inadempimento del professionista, su cui, invece, incombe dimostrare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione assunta, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. sez. un. 30.10.2001 n.
13533; Cass. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21821, e Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010).
Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti risulta che in data 2.10.2012 - dunque circa due mesi prima della stipula del contratto preliminare di cui è causa - la GE depositava presso il Comune di Calci la documentazione progettuale CP_6 funzionale alla richiesta di deruralizzazione dell'immobile dei . Il Parte_1
9.10.1012 era quindi depositata presso il medesimo Comune la richiesta dei suddetti proprietari di provvedere alla 'monetizzazione della controprestazioni per il cambio di destinazione urbanistica da rurale a civile abitazione', cui in data 6.12.2012 seguiva il deposito della richiesta dichiarazione integrativa, in cui la GE attestava CP_6 che la parte dell'immobile di proprietà dei richiedenti e non oggetto di istanza di monetizzazione era già adibito a civile abitazione, contestualmente comunicando alcune rettifiche delle misure delle planimetrie dell'immobile per come verificate sul posto.
La testimone , che spiegava di lavorare per l'agenzia immobiliare San Tes_1
Lorenzo alle Corti, per il cui tramite era stato concluso il preliminare di compravendita di cui è causa, riferiva che 'ancor prima della stipula del preliminare, i tecnici del CP_7 vennero insieme alla GEetra a fare due sopralluoghi, di sabato, per CP_6 verificare lo stato dei luoghi e la regolarità amministrativa dell'immobile'; la stessa teste riferiva di essere stata presente ai detti sopralluoghi, specificando: 'ricordo che la GEetra fece delle misurazioni;
che c'era qualcosa che non andava bene in un ripostiglio destinato a bagno ma al stava bene così'. CP_7
, che in sede di testimonianza dichiarava di collaborare con la GEetra CP_11 che seguiva il quale tecnico incaricato in relazione all'acquisto CP_12 CP_7 dell'immobile per cui è causa, dopo aver negato di aver mai eseguito insieme alla sopralluoghi funzionali alla verifica dello stato di fatto e di diritto CP_6 dell'immobile, riferiva di essere andata a fare un sopralluogo nell'immobile al posto della collega in maternità e affermava che in tale occasione, che collocava nell'aprile del 2013, successivamente alla stipula del preliminare, non era stata presente la GE CP_6 La medesima teste continuava affermando: 'ricordo che ci raggiunsero sul posto l'ing. ed un suo collaboratore;
sia io che prendemmo le misure;
io mi Per_1 Per_1 allontanai e rimase il che nel pomeriggio andò in Comune a ritirare una Per_1 conformità urbanistica;
noi ricevemmo i grafici via mail il 17 aprile e solo a quel momento ci rendemmo conto che c'erano delle difformità urbanistiche “ enormi'.
, tecnico di fiducia del promittente acquirente, sentita come testimone, Testimone_2 spiegava di essere andata in maternità nel febbraio 2013 e che a lei era subentrata la GE spiegando: 'la è andata a fare un rilevo il 16 di aprile del 2013 e in CP_11 CP_11 quella occasione ha conosciuto l'ing. ovvero il professionista che ha sostituito Per_1 la GEetra io sono andata con sul posto due volte, una con la CP_6 CP_7 sicuramente sui terreni, ma non sulla casa, ma non mi sembra che si fecero CP_6 dei rilievi'. Precisava quindi che tali due occasioni in cui si era trovata presso l'immobile con la erano entrambe da collocare prima della stipula del preliminare, CP_6 aggiungendo che, quando era stata presente, mai si era parlato di difformità urbanistiche dell'immobile.
, che premetteva di essere un tecnico dell'ufficio edilizia del Comune di Calci Parte_3
e che, in tale qualità, aveva seguito i procedimenti relativi alle pratiche edilizie relative all'immobile oggetto di controversia, spiegava di aver fatto un primo sopralluogo sull'immobile unitamente alla Polizia Municipale di Calci riscontrando alcune difformità rispetto alla licenza edilizia degli anni '70.
In proposito risulta depositata in atti l'ordinanza con cui, in data 26.05.2014, il Comune di Calci, facendo riferimento all'istanza di accertamento di conformità ex art. 140 LR, depositata dai in data 14.10.2013 per il loro immobile in Calci, dopo aver Parte_1 premesso 'che a seguito dei sopralluoghi effettuati dagli Uffici Polizia Municipale e tecnico in data 15.10.2013 e 24.10.2013 è stato riscontrato lo stato difforme del fabbricato in loc Boldrino, di proprietà dei sigg.ri e , rispetto CP_8 CP_4 agli allegati alla licenza edilizia del 22.03.1974…' ordinava ai proprietari del compendio immobiliare di provvedere entro e non oltre 90 giorni a corrispondere una serie di sanzioni pecuniarie (specificamente euro 516,00 per la realizzazione del pavimento nel locale seminterrato, euro 258,00 per l'installazione dei condizionatori ed euro 28.402,00 per tutte le restanti opere difformi).
Con riferimento alla pratica di deruralizzazione dell'immobile, il teste riferiva invece Pt_3 che la stessa non si era in realtà ancora conclusa 'in quanto sono state corrisposte le somme dovute per la variazione d'uso da rurale a civile abitazione ma ancor oggi non è stato sottoscritto l'atto unilaterale di obbligo previsto dalla normativa regionale e non è stata presentata la SCIA relativa al cambio di destinazione di uso senza opere'. Il medesimo teste spiegava quindi: 'il procedimento si è arenato per la mancata presentazione ma non posso ricordare quando'. Con riferimento all'attività del tecnico della parte promittente venditrice riferiva: 'la documentazione per definire la pratica è stata sicuramente dall'ufficio edilizia richiesta al tecnico di parte che ho conosciuto giusto in occasione della pratica, ricordo che la integrazione è avvenuta in due fasi;
la prima volta i documenti non erano sufficienti, poi c'è stata altra integrazione a seguito della quale abbiamo definito le somme;
poi la pratica è rimasta lì; sui tempo non posso dire di più'.
Dalla documentazione in atti risulta che alla data del 26.03.2013, quanto il promittente acquirente aveva invitato i promittenti venditori a comparire davanti al notaio er Pt_4 la stipula del contratto definitivo di compravendita, la pratica di deruralizzazione non era stata completata, né ne era imminente la definizione nel termine ultimo pattuito
(31.03.2013), visto che il pagamento dei c.d. oneri verdi risulta essere stato corrisposto dai proprietari dell'immobile in data successiva, ovvero in data 8.04.2013. Nella medesima circostanza era stata constatata dal promittente acquirente anche la mancata effettuazione del frazionamento, nonché la mancata verifica della conformità urbanistica, tutte attività che i promittenti venditori, in sede di preliminare, si erano impegnati ad effettuare entro il termine previsto per il rogito.
Le suddette carenze erano state tutte oggetto di segnalazione ai promittenti venditori con raccomandata loro inviata dal in data 16.03.2013, dunque circa dieci giorni CP_7 prima della data fissata per la comparizione davanti al notaio per la stipula della compravendita. A tale missiva, con la quale parte invitava a valutare la CP_13 possibilità di individuare una soluzione transattiva, era seguita la raccomandata in data
27.03.2013 con la quale la medesima parte constatata la mancata definizione CP_13 della pratica di deruralizzazione e la mancata regolarizzazione dei beni dal punto di vista urbanistico, la omessa definizione della controversia relativa alla presenza di una servitù coattiva, tutte circostanze che non avrebbero permesso la stipula del rogito entro il
31.03.2013, richiamava l'applicazione della clausola di cui al punto 8 del preliminare in forza della quale la parte promittente venditrice avrebbe dovuto restituire la caparra confirmatoria nel doppio per il caso di mancato completamento della deruralizzazione nel termine. Tale missiva era riscontrata dai con raccomandata del Parte_1
3.04.2013, con la quale rispondevano che il ritardo non era da loro dipeso, bensì era stato determinato dalla negligente attività del tecnico preposto, evidenziando di aver nominato un nuovo ausiliario che avrebbe seguito le relative pratiche. In data 8.04.2013 i coniugi inviavano alla raccomandata con Parte_1 CP_6 la quale, premettendo di averle affidato l'incarico di 'richiedere ed ottenere la conformità urbanistica e soprattutto procedere per l'eventuale regolarizzazione, lì dove fossero emerse irregolarità catastali e/o urbanistiche, sui beni immobili di cui sopra, con particolare riferimento alla completa definizione della pratica di deruralizzazione del fabbricato', le contestavano l'inadempimento nel termine del 31.03.2013 e contestualmente le revocavano l'incarico; incarico che già qualche giorno prima
(precisamente con scrittura privata in data 28.03.2013) avevano conferito all'ing a cui era stato dato espresso mandato scritto di 'espletare ogni tipo Controparte_14 di attività prevista per ottenere la conformità catastale dell'immobile di cui sopra, con particolare riferimento alla completa definizione della pratica di deruralizzazione del fabbricato…' Il medesimo tecnico era stato altresì incaricato di trovare una soluzione alla controversia pendente relativamente alla costituzione di una servitù coattiva sul fondo promesso in vendita (con riferimento alla quale dalla documentazione in atti risultava pendente davanti al Tribunale il relativo giudizio, in cui, tra gli altri, erano stati convenuti anche i , rimasti contumaci). L'ing redigeva in Parte_1 Per_1 proposito una perizia tecnica (priva di data) con la quale dava atto che il fabbricato risultava non conforme alla relativa licenza edilizia, spiegando: 'la conclusione alla quale sono giunto dopo mesi di ricerche, rilievi, approfondimenti normativi sullo stato dei luoghi, è che può essere oggetto di sanatoria, con eventuali spese e lavori necessari a carico degli attuali proprietari', aggiungendo altresì che 'il valore della sanzione che dovrà corrispondersi per sanare l'immobile, potrebbe rivelarsi di gran lunga inferiore al costo di produzione, in quanto solitamente commisurato alla vetustà del manufatto'.
Infine, con raccomandata in data 14.05.2013 , constatato che la causa CP_7 civile che concerneva la costituzione di una servitù coattiva nel fondo promesso in vendita non risultava né conciliata, né definita, che le difformità dell'immobile erano tutt'altro che di immediata e semplice definizione, che la pratica di deruralizzazione non era conclusa e che neppure risultava effettuato il richiesto frazionamento dei terreni, dichiarava di esercitare il diritto di recesso dal preliminare inter partes, chiedendo la restituzione nel doppio della somma di euro 100.000 versata a titolo di caparra confirmatoria.
Tanto premesso in fatto, se il primo giudice ha accertato, con statuizione, come detto passata in giudicato, l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per mancato avveramento dell'evento dedotto al punto 8, ovvero il completamento della c.d. deruralizzazione del fabbricato (qualificato dal Tribunale quale condizione risolutiva), risulta chiaramente dagli atti come il promittente acquirente avesse formalizzato il proprio atto di recesso con riferimento non solo alla mancata deruralizzazione, ma anche in relazione a tutta una ulteriore serie di inadempimenti e gravi irregolarità dell'immobile, che avrebbero comunque impedito la stipula del contratto definitivo.
In detta prospettiva appare rilevante affrontare il primo aspetto del motivo di appello in esame con riferimento all'oggetto dell'incarico effettivamente conferito alla GE
al fine di valutarne l'efficacia causale rispetto al venir meno del titolo CP_6 contrattuale (considerato che al di là dell'operatività della condizione dedotta dal primo giudice, la previsione di una caparra confirmatoria nel preliminare implicava la possibilità della parte adempiente di esercitare il diritto di recesso per il caso di gravi inadempimenti della controparte, secondo la disciplina dell'art. 1385 co II c.c.).
In tal senso, dalle complessive risultanze istruttorie, per come sopra esposte, risulta provato il conferimento alla GE unicamente dell'incarico di procedere alla CP_6 pratica di deruralizzazione: tale attività oltre che ammessa dalla stessa professionista, risulta comprovata dalla documentazione in tal senso redatta dalla GEetra, nonché dalle interlocuzioni con la pubblica amministrazione e dai sopralluoghi effettuati in periodi in cui la relativa domanda era stata presentata.
Con riferimento a tutte le altre incombenze che i promittenti venditori si erano impegnati a porre in essere in sede di preliminare (verifica della conformità catastale e urbanistica, frazionamento dei terreni, soluzione della controversia inerente la costituzione di servitù coattiva nei terreni), non risultano elementi indiziari dotati di univocità, serietà e concordanza per poter ritenere che alla GE fossero CP_6 stati conferiti i relativi incarichi. In tal senso nessun rilievo può essere attribuito al fatto che nella missiva in cui i promittenti venditori revocavano l'incarico alla GEetra avessero fatto riferimento a tutti i suddetti ulteriori incombenti, visto che la suddetta comunicazione si inserisce in un contesto in cui era già venuta il rilievo la contestazione di inadempimento fatta dal promittente acquirente, cui i promittenti venditori avevano risposto addossando sul tecnico il ritardo nelle relative definizioni. Né alcun elemento in proposito è possibile ricavare dalle dichiarazioni testimoniali, da cui risultano sopralluoghi effettuati dalla GE solo nel periodo antecedente alla stipula CP_6 del preliminare (quanto le era stato per l'appunto conferito l'incarico relativo alla deruralizzazione). Anche il tecnico comunale che ha seguito tutte le pratiche amministrative relative all'immobile non forniva nessun elemento in base al quale poter ritenere che la GE fosse stata incaricata dai di eseguire CP_6 Parte_1 attività ulteriori rispetto alla pratica di deruralizzazione. Nella stessa ordinanza con cui il irrogava ai le sanzioni per le CP_10 Parte_1 riscontrate difformità edilizie si faceva riferimento unicamente ad una istanza di accertamento di conformità ex art. 140 LR depositata dai in data Parte_1
14.10.2013, dunque in epoca in cui la GEetra era già stata da tempo CP_6 sostituita.
Neppure si ritiene che le istanze istruttorie richieste dagli opponenti e non ammesse in primo grado contenessero capitoli ammissibili e funzionali a far ritenere raggiunta la prova dell'estensione dell'incarico dato alla GEetra anche alla regolarizzazione catastale e urbanistica, alla soluzione relativa alla controversia sulla servitù coattiva di passaggio ed al frazionamento. Quanto in particolare ai capitoli di prova testimoniale
16 e 17 con cui si chiede di confermare se, subito dopo la stipula del preliminare fosse stato conferito alla GEetra incarico di effettuare gli adempimenti relativi ai primi cinque punti del contratto entro e non oltre il 26.03.2012, gli stessi sono da ritenere assolutamente generici e come tali inammissibili. Oltre a non indicare come e quando tale incarico sarebbe stato conferito, il generico richiamo a tutti gli adempimenti di cui ai primi cinque punti del preliminare non chiarisce in alcun modo quale sarebbe dovuto essere l'esatto oggetto degli incombenti richiesti alla GEetra e di cui nella domanda si chiede conferma, visto che quelle richiamate sono le clausole che definiscono la maggior parte del contenuto delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti. Peraltro, dalla lettura del preliminare non emerge la presenza di alcuna specifica difformità dell'immobile cui rapportare l'incarico di verifica e sanatoria ad un tecnico, visto che al punto 5 è contenuta una ordinaria obbligazione della parte promittente venditrice di provvedere a garantire, al momento del contratto definitivo, la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, facendola risultare da apposita relazione tecnica, precisandosi che solo nel caso che fossero emerse difformità, la parte si sarebbe obbligata alla relativa regolarizzazione. In detti termini, quindi, il richiamo nel capitolo di prova a tre pagine di clausole contrattuali contenenti riferimento anche ad aspetti differenti rispetto alle attività che gli opponenti sostengono avrebbero dovuto essere poste in essere dalla non può essere ritenuto idoneo a individuare l'oggetto dell'incarico conferito CP_6 alla GEetra di cui con la domanda si vorrebbe chiedere la conferma, considerata peraltro la mancanza del benchè minimo riscontro documentale di cui si è detto. Né in tal senso appare elemento dotato di rilievo probatorio, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, la circostanza – non contestata tra le parti – che la GE fosse CP_6 stata presente alla stipula del contratto preliminare, come peraltro risulta lo fosse stato anche il tecnico della parte promittente acquirente, che ha infatti confermato in sede di testimonianza la partecipazione anche della CP_6
Per quanto detto, parte attrice opponente – attore in senso sostanziale con riferimento alla professionista chiamata in causa – non ha provato, come era suo onere, di aver conferito alla incarichi ulteriori rispetto a quello – non contestato – relativo CP_6 alla pratica di deruralizzazione.
E' dunque unicamente con riferimento a detto incarico che deve essere valutata la condotta della professionista.
A tale ultimo proposito non risulta che la GE abbia omesso e/o ritardato CP_6 alcun adempimento, né con riferimento alla presentazione della richiesta, effettuata poco dopo il conferimento del relativo incarico (ovvero il 9.10.2012, quanto non è controverso che l'incarico relativo alla pratica di deruralizzazione era stato conferito a settembre 2012), né relativamente alle richieste di integrazione documentale avanzate dal come risultante per tabulas dalla documentazione prodotta: gli uffici CP_10 comunali risultano aver esaminato la domanda solo nel marzo 2013 procedendo a richiedere una integrazione documentale che la risulta aver subito evaso. CP_6
Nessun elemento in tal senso emerge neppure dalle dichiarazioni testimoniali del tecnico comunale.
Del resto l'unica condotta negligente che il Tribunale ha attribuito alla GE CP_6
è stata quella di non aver avvisato i committenti 'sulle reali cause insite all'arresto e/o ai significativi ritardi subiti dalla pratica edilizia – urbanistica istruita presso il comune di Calci'.
La suddetta condotta non risulta avere alcuna efficienza causale rispetto all'intervenuta risoluzione del contratto preliminare.
Era infatti onere dei committenti, che si erano impegnati contrattualmente alla stipula del rogito entro il 31.03.2013, verificare tempestivamente, anche sentendo il proprio tecnico, che vi fossero tutti gli elementi per poter stipulare il contratto definitivo, anche al fine di richiedere alla parte promittente acquirente una proroga del termine. Risulta peraltro, come sopra specificato, che già 10 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto definitivo, il aveva rappresentato ai promittenti venditori tutte le CP_7 questioni irrisolte, tra cui la mancata deruralizzazione, per cui i erano Parte_1 assolutamente edotti della situazione delle pratiche relative all'immobile, avendo avuto tutto il tempo per trovare una soluzione con la parte promittente acquirente (che peraltro nella prima missiva faceva espresso riferimento alla possibilità di una transazione e attendeva circa due mesi dopo la scadenza del termine contrattualmente pattuito per formalizzare il proprio recesso).
A ciò deve aggiungersi che, a fronte della situazione dell'immobile in prossimità della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo (non conforme a livello urbanistico, con situazione contenziosa relativa alla richiesta costituzione di una servitù coattiva di passaggio non risolta), deve ritenersi che, anche indipendentemente dalla pratica di deruralizzazione, parte promittente venditrice aveva posto in essere una serie di inadempimenti gravi e tali da giustificare comunque il recesso della parte promittente acquirente.
Dunque, dal punto di vista causale, anche se la GEetra fosse riuscita ad ottenere dal la definizione della deruralizzazione nel termine del 31.03.2013, - CP_15 ragionando in termini controfattuali per verificare la sussistenza di un nesso causale tra evento e condotta omissiva oggetto di contestazione - tale condotta 'alternativa' rispetto a quanto nei fatti verificatosi, non sarebbe comunque stata sufficiente a rendere possibile la stipula del contratto definitivo e ad evitare il recesso.
Sulla base di tali elementi deve dunque essere ritenuta la fondatezza del primo motivo di appello e, per l'effetto, respinta la domanda avente ad oggetto il diritto degli opponenti di essere tenuti indenni dalla GE di quanto gli stessi sono stati CP_6 condannati a corrispondere al a titolo di restituzione nel doppio della caparra CP_7 confirmatoria.
Conseguentemente, deve essere respinta anche la ulteriore domanda di condanna dell'appellante a manlevare la con riferimento agli importi in CP_1 CP_6 relazione ai quali quest'ultima era stata dichiarata tenuta a manlevare i , Parte_1 sia con riferimento all'importo del capitale. sia alle spese di lite.
4.1. e le domande riproposte da parte ex art. 346 c.p.c. – Parte Parte_1 appellata ha in questa sede dichiarato di riproporre ex art. 346 c.p.c. Parte_1 tutte le domande disattese dal primo giudice. In primo grado i detti appellati avevano infatti avanzato nei confronti della domanda di essere tenuti indenni con CP_6 riferimento a quanto condannati a corrispondere al a seguito della risoluzione CP_7 del contratto preliminare, oltre ad una ulteriore domanda di risarcimento danni per complessive euro 251.000.
Il primo giudice che si è pronunciato, respingendola, sulla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dai nei confronti del nulla ha invece detto Parte_1 CP_7 relativamente alla domanda risarcitoria proposta dalla medesima parte opponente nei confronti della terza chiamata in causa CP_6 In proposito si osserva che anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta;
sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione (cfr. Cass. n° 20690/2018).
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria nei confronti della parte su CP_6 cui il primo giudice non si è pronunciato, oltre a risultare in questa sede comunque assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame, non avrebbe comunque potuto essere esaminata in mancanza di un appello incidentale, non essendo sufficiente, attesa la nuova configurazione dell'appello come "revisio prioris instantiae", la mera riproposizione della domanda non esaminata in prime cure (cfr. Cass. n° 10406/2018).
5.Il secondo motivo di appello: il quantum della manleva da parte della GE
– L'accoglimento del primo motivo di appello fa venir meno l'an del diritto CP_6 dei ad essere manlevati dalla GE essendo stata esclusa Parte_1 CP_6 una sua responsabilità professionale causalmente correlata all'intervenuta risoluzione del contratto preliminare inter partes. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame inerente il quantum della detta manleva.
6. L'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado –
Va quindi trattata l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dalla parte appellata che, costituendosi in secondo grado, ha chiesto alla Corte di Parte_1 provvedere, contestualmente alla decisione del gravame, anche alla correzione, ex art. 287 c.p.c., di quello che ha ritenuto essere un errore materiale della sentenza impugnata, nella parte in cui, nel dispositivo è stato disposto “CONDANNA
[...] già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore a manlevare indenne la GE. al Controparte_6 pagamento delle somme dovute a parte opposta, nonché quelle poste a carico per la condanna alle spese del presente giudizio come sopra liquidate, Compensa le spese del presente giudizio tra e la già Controparte_6 Controparte_2 [...]
”, anziché disporre, come richiesto dalla parte Controparte_3 Parte_1
“DICHIARA la Geom. in quanto responsabile della mancata definizione Controparte_6 della pratica urbanistico edilizia presso il Comune di Calci e conseguentemente responsabile del recesso dal contratto del e, per l'effetto, la CONDANNA CP_7 in solido con la già Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alle signore
[...]
, e il pagamento della somma di € 250,000.00”. CP_9 CP_5 CP_4
Sul punto va premesso come costituisce principio da tempo affermato dalla Cassazione quello secondo il quale, nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza
(cfr. Cass. n. 638/2022, conf. 10447, , conf., Cass. nn. 21/10/1998, 7706 / 2003,
12412004, 9284/ 2014).
Dall'esame delle richiamate pronunce della Suprema Corte è dato dunque inferire l'ammissibilità della correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello, in seno alla stessa decisione del gravame, visto che viene precisato come una tale istanza – sempre che si tratti ovviamente di un errore materiale qualificabile come tale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. – possa essere proposta anche al di fuori ed a prescindere dall'appello incidentale.
Il suddetto orientamento è stato chiarito da Cass. n°13629/2021, in cui è stato richiamato il principio secondo cui la speciale disciplina dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori;
il suddetto principio sarebbe invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per Cassazione che in quanto giudice di legittimità non potrebbe correggere alcun errore materiale contenuto nella sentenza del giudice di merito.
Ciò detto, nel merito la suddetta istanza deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del primo motivo di appello e dalla dichiarata inammissibilità delle questioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dalla parte appellata nei termini già sopra indicati. Parte_1
7.Il terzo motivo di appello: limiti di operatività della garanzia assicurativa con particolare riferimento alla franchigia – L'accoglimento del primo motivo di appello e la conseguente esclusione della responsabilità professionale della GE determina l'assorbimento anche del motivo di gravame inerente i limiti di CP_6 operatività della polizza ed in particolare l'applicazione della prevista franchigia.
8.Il quarto motivo di appello: il quantum delle spese di lite di primo grado –
Con il quarto motivo di appello ha contestato la sentenza impugnata CP_1
'Nella parte in cui il Giudice Onorario ha liquidato le spese di soccombenza nella misura di € 23.000,00 oltre a oneri e accessori, dichiarando di fare applicazione dei “valori medi dello scaglione corrispondente” e non attenendosi al c.d. “criterio del decisum”, in forza del quale le spese di soccombenza avrebbero dovuto essere liquidate nel minore ammontare di € 13.430,00 oltre a oneri e accessori'.
In proposito si osserva come il primo giudice, dopo aver disposto la condanna degli opponenti 'al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 23.000,00 per onorario (applicati i valori medi dello scaglione corrispondente), oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge' ha condannato (all'esito della disposta correzione ex art. 287 c.p.c.) già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 manlevare indenne la GE. al pagamento delle somme dovute a parte Controparte_6 opposta, nonché quelle poste a carico per la condanna alle spese del presente giudizio come sopra liquidate'.
Con l'accoglimento del primo motivo di appello e la conseguente esclusione della responsabilità della professionista assicurata, è venuta meno anche la manleva in favore dell'assicurata e dunque la condanna dell'assicurazione a tenere indenne la CP_6 sia con riferimento all'importo relativo al doppio della caparra confirmatoria, sia in relazione alla refusione delle spese processuali c.d. di soccombenza.
In tale prospettiva, dovendo il motivo di appello ritenersi riferito limitatamente alla statuizione pronunciata nei confronti dell'appellante (e quindi alla condanna alla manleva), un volta che questa sia venuta meno, anche tale motivo di gravame deve ritenersi assorbito, non potendo essere riferito alla statuizione di condanna della parte a rifondere le spese in favore di , mancando in tal senso Parte_1 Parte_5
l'appello delle parti interessate (la parte appellante ha infatti precisato che tale motivo
è stato proposto in via subordinata, ovvero per il solo caso di mancato accoglimento del primo motivo in punto di an di responsabilità dell'assicurata e manleva assicurativa).
9.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'Ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ovviamente la suddetta automatica caducazione della statuizione accessoria in punto di spese di lite riguarda unicamente le posizioni delle parti nei cui confronti sia intervenuta la riforma totale o parziale della sentenza impugnata.
In tale prospettiva, nel caso di specie, deve rilevarsi come non sia stata attinta da motivi di appello e non sia pertanto stata in alcun modo modificata la parte della sentenza concernente i rapporti tra la parte opponente e la parte opposta Parte_1 CP_7 con conseguente mancata caducazione della relativa statuizione sulle spese tra dette parti.
Devono essere dunque in questa sede oggetto di rideterminazione unicamente le spese di lite tra i , la (da liquidarsi dunque in questa Parte_1 CP_6 CP_1 sede per entrambi i gradi di giudizio).
In tal senso, considerato l'esito finale della lite tra detti soggetti ed in particolare l'accoglimento dell'appello della compagnia di assicurazione, con conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale della GEetra e il relativo onere della propria compagnia di assicurazione di tenerla indenne, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, la parte deve Parte_1 essere condannata a rifondere sia alla sia alla sua compagnia di CP_6 assicurazione le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. A tale ultimo CP_1 proposito si osserva infatti come, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia direttamente proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Si osserva inoltre come non sussistano gli estremi per accogliere la richiesta formalizzata da in sede di conclusioni ovvero: 'ordinare ai signori CP_1 CP_5
e la restituzione totale o parziale in favore di degli CP_4 Controparte_1 importi dalla stessa eventualmente versati in adempimento della sentenza'. La suddetta istanza di restituzione non può infatti trovare accoglimento per due ordini di motivi: il versamento del corrispettivo delle spese di cui alla sentenza di primo grado da parte di
è indicato solo come eventuale e non documentato in alcun modo;
CP_1
CP_ inoltre nel dispositivo della sentenza del Tribunale era stata condannata CP_1
a manlevare la con riferimento anche alla condanna alle spese, ma a tale CP_6 ultimo proposito la era stata solo dichiarata tenuta a tenere indenne parte CP_6 opponente, senza formalizzazione da parte del Tribunale di alcuna condanna nei suoi confronti.
Con riferimento a , nei cui confronti non è risultata mutata alcuna delle CP_7 statuizioni della sentenza impugnata, dovranno invece essere regolate unicamente le spese del secondo grado di giudizio;
a tale proposito si ritiene sussistano i presupposti per una compensazione delle spese di lite tra lo stesso e la parte appellante, che non ha spiegato nessuna domanda nei suoi confronti (nei termini già sopra specificati).
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del quantum appellatum
(ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (e dunque, quanto al primo grado: euro 2552,00 per fase di studio, euro
1628,00 per fase introduttiva, euro 5670,00 per fase istruttoria ed euro 4253,00 per fase decisoria, per un totale di euro 14.103,00; quanto al secondo grado: in euro
2977,00 per fase di studio, euro 1911,00 per fase introduttiva ed euro 5103,00 per fase decisoria, per un totale di euro 9.991,00).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1)accoglie l'appello e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza: esclude la manleva di nei confronti dei con riferimento a quanto Controparte_6 Parte_1 questi ultimi sono stati condannati a corrispondere in favore di;
esclude CP_7 conseguentemente anche la manleva di nei confronti della e CP_1 CP_6 respinge la condanna della compagnia di assicurazione a tenere indenne l'assicurata, sia con riferimento all'importo capitale sia alle spese di lite;
3) dichiara inammissibili le domande riproposte da parte appellata ex Parte_1 art. 346 c.p.c.;
4) dichiara assorbita l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata proposta da parte appellata;
Parte_1
5)condanna parte appellata a rifondere sia a parte appellata Parte_1 CP_6
, sia a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
[...] CP_1 che si liquidano (per ciascuna parte): quanto al primo grado in € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) dichiara interamente compensate le spese di lite del secondo grado relative alla parte
. CP_7
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.05.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Carla Santese Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 21/07/2021 al n. 1339/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), acquirente del portafoglio di Controparte_1 P.IVA_1
già Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROSSELLA MARIA PICCINNO LUISA, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. GIANCARLO LOMBARDI come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), (C.F.: CP_4 C.F._1 CP_5
), RG OB (C.F.: ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliate presso lo studio dell'Avv. CAMBRINI LUIGI che le rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE-
nonché
(C. F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_6 C.F._4 dell'avv. NICOLA BARSOTTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
e (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_7 CodiceFiscale_5 studio dell'avv. FRANCESCO P. LUISO e dell'avv. ANNAPAOLA NATALIZZI, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 765/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 28/05/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 18.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza n. 765/2021 resa dal Giudice Onorario del Tribunale di Pisa dott.ssa Rossana Ciccone a definizione del giudizio n. 3523/2013 RG, In via principale: accertare e dichiarare che non sussistono profili di responsabilità riferibili all'operato professionale del GE. in relazione ai fatti di cui è causa e, CP_6 comunque, che la sua responsabilità deve essere esclusa sotto il profilo dell'insussistenza del nesso di causalità tra gli inadempimenti alla stessa imputati e i danni derivati in capo ai signori e in conseguenza della risoluzione del CP_5 CP_4 contratto preliminare di compravendita e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva
e garanzia dallo stesso formulata nei confronti di e, comunque, di Controparte_2
, previo rigetto delle domande formulate nei confronti del Controparte_1 GE. in quanto infondate in fatto e in diritto;
In subordine: per l'ipotesi di CP_6 conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del GE. CP_6 accertare e dichiarare che la stessa è tenuta a manlevare i signori e sino CP_5 CP_4 alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, per i motivi dedotti nel presente atto;
Sempre in via subordinata: per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del GE. statuire la condanna di CP_6 [...]
a garantire e manlevare lo stesso GE. nei limiti delle Controparte_1 CP_6 condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, con particolare riferimento alla franchigia;
sempre in via subordinata: per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità del GE. condannare la CP_6 stessa alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore dei signori e liquidate nell'ammontare di € 13.430,00 oltre a oneri e CP_5 CP_4 accessori. In ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento integrale o parziale dei suddetti motivi d'appello: ordinare ai signori e la restituzione totale o parziale in CP_5 CP_4 favore di degli importi dalla stessa eventualmente versati in Controparte_1 adempimento della sentenza. Spese e compensi del doppio grado di giudizio rifusi”; per la parte appellata + 2: “si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi ed CP_4 insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni di cui alla comparsa conclusionale (ndr: 'piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione, richiesta e conclusione, IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO: accertare e dichiarare, per i motivi richiamati in comparsa di costituzione,
l'inammissibilità dell'avverso atto di appello, relativamente al primo e secondo motivo, come proposti da e primo e secondo motivo della costituzione Controparte_1 adesiva delle parti convenute e Geometra avverso Controparte_2 Controparte_6 la Sentenza impugnata, in quanto assolutamente inammissibili e/o improponibili;
- IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare il primo e secondo motivo di appello proposto da e primo e secondo motivo della costituzione adesiva delle Controparte_1 parti convenute e Geometra avverso la Sentenza Controparte_2 CP_6 impugnata, in quanto infondati sia in fatto che in diritto, confermando la impugnata sentenza;
ANCORA NEL MERITO accogliere tutte le domande della parte appellata CP_5
e disattese dal Giudice di prime cure e riproposte nel presente giudizio ex art. CP_4
346 cpc che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte;
- ACCOGLIERE
l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza per tutti i motivi esposti e per
l'effetto disporne la correzione, sostituendo nel dispositivo della sentenza impugnata a pag. 9, al posto della locuzione: ”DICHIARA la Geom. tenuta a Controparte_6 manlevare indenne parte opponente in quanto responsabile della relazione relativa alla pratica urbanistico edilizia,”, con la formula: accertata la responsabilità professionale della Geometra la cui condotta negligente ha comportato quale Controparte_6 conseguenza, il preteso inadempimento contrattuale degli opponenti, non avendo la stessa ottemperato al mandato ricevuto in relazione alle pratiche urbanistiche e catastali relative all' immobile promesso in vendita e per l' effetto la si condanna al versamento in favore degli opponenti al risarcimento complessivo di € 251.000,00 oltre gli interessi legali dal momento del dovuto pagamento al saldo e/o con la formula condannatoria in danno della ritenuta più opportuna. Il tutto con vittoria delle spese e CP_6 competenze del doppio grado di giudizio oltre rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione')”; per parte appellata “si riporta ai precedenti scritti difensivi ed alle CP_6 conclusioni già precisate (ndr: 'Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere nell'ordine e in via subordinata: il primo motivo di appello di Controparte_1
e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando le domande rivolte
[...] nei confronti della sig.ra dai sigg.ri i sigg.ri e dal fù sig. Controparte_6 CP_4 ; il secondo motivo di appello di e, per l'effetto, CP_8 Controparte_1 riformare la sentenza impugnata accertando e dichiarando chela sig.ra Controparte_6
è tenuta a manlevare i signori e solo sino alla concorrenza dell'importo CP_5 CP_4 di € 100.000,00, e che è a sua volta tenuta a manlevare per Controparte_1 tale somma la sig.ra ; il quarto motivo di appello di Controparte_6 Controparte_1
e, per l'effetto, rideterminere la condanna alla rifusione delle spese di lite relative
[...] al primo grado di giudizio in favore dei signori e in € 13.430,00 oltre a CP_5 CP_4 oneri e accessori. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio')”; per parte appellata “si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e CP_7 insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta (ndr: 'Voglia la Corte di Appello adita, rigettare, per i motivi rassegnati, il quarto motivo di appello proposto dalla e, Controparte_1 pertanto, confermare la liquidazione dell'importo relativo alle spese di lite liquidato nella sentenza impugnata').
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi Controparte_1 anche ) impugnava davanti alla Corte di Appello di Firenze la sentenza CP_1
n° 765/2021 pubblicata il 28.05.2021, con la quale il Tribunale di Pisa aveva respinto l'opposizione proposta da e (quest'ultimo deceduto in corso CP_4 CP_8 di causa, con intervento in giudizio delle di lui eredi, e ) CP_5 Controparte_9 avverso il decreto ingiuntivo n° 826/2013, con il quale il Tribunale di Pisa, su istanza di
, aveva loro intimato l'immediato pagamento dell'importo di euro 200.000 CP_7 oltre interessi e spese, corrispondente al doppio della caparra confirmatoria versata dall'ingiungente con la stipula del contratto preliminare di compravendita concluso in data 28.12.2012. A seguito del rigetto dell'opposizione, il primo giudice aveva confermato il suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando in particolare che il contratto preliminare inter partes risultava essere stato sottoposto a condizione risolutiva espressa, in quanto era stato previsto (punto 8) che, nell'ipotesi di mancata definizione della pratica di deruralizzazione entro il termine indicato per la stipula del contratto definitivo di compravendita (ovvero il 31.03.2013), la parte promittente venditrice avrebbe dovuto restituire nel doppio la somma di euro 100.000,00 ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Il Tribunale affermava quindi che, non essendosi verificato l'evento dedotto quale condizione (la definizione della pratica di c.d. deruralizzazione) entro il termine previsto, il contratto preliminare si era automaticamente risolto ex art. 1353 c.c., con conseguente diritto del promissario acquirente, che aveva esercitato il diritto di recesso, di ottenere il pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. Il primo giudice respingeva altresì la domanda riconvenzionale proposta contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale i avevano richiesto il risarcimento dei danni, deducendo che non Parte_1 vi era alcuna prova in proposito, evidenziando che il veva restituito l'immobile, CP_7 nel cui possesso era stato immesso, non appena aveva esercitato il recesso. Con la medesima pronuncia il Tribunale aveva invece riconosciuto la responsabilità professionale della GE chiamata in causa dagli opponenti . CP_6 Parte_1
Il primo giudice aveva in tal senso affermato come, dalla documentazione in atti risultasse che la GEetra fosse stata incaricata dagli opponenti, quali CP_6 promittenti venditori, di occuparsi di tutte le pratiche relative alla regolarizzazione dell'immobile, sia dal punto di vista catastale, sia urbanistico, oltre che della c.d. deruralizzazione. Il Tribunale affermava quindi come, pur essendole stato conferito il relativo incarico con largo anticipo, la GE aveva omesso di avvisare i CP_6 committenti dei ritardi che la pratica urbanistica stava subendo, non mettendoli quindi nelle condizioni di 'porvi subito rimedio'. Il comportamento della GE era CP_6 dunque ritenuto dal Tribunale tale da aver causato il recesso dal contratto del promittente acquirente e la professionista era stata quindi dichiarata tenuta 'a manlevare indenne' i promittenti venditori da quanto questi erano stati condannati a corrispondere al promittente acquirente Con la sentenza impugnata, veniva CP_7 inoltre condannata la compagnia di assicurazione, chiamata in causa dalla GE
(il cui nominativo era oggetto di correzione di errore materiale con decreto CP_6 ex art. 287 c.p.c.), a tenere quest'ultima indenne da quanto era stata condannata a rifondere agli opponenti. Questi ultimi erano infine stati condannati a rifondere le spese di lite a parte opposta, mentre erano state interamente compensate le spese di lite tra la terza chiamata e la sua compagnia di assicurazione. CP_6
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore nella parte in cui era stato affermato che la GE non aveva CP_6 esattamente adempiuto all'incarico assegnatole, indicando la sua condotta professionale quale causa del recesso dal contratto preliminare e condannandola conseguentemente a tenere indenne parte opponente, omettendo di valutare che la pratica di deruralizzazione non si era perfezionata per ritardi dell'ufficio tecnico comunale;
mancata valutazione anche della circostanza che il danno si sarebbe potuto evitare se gli opponenti avessero agito con ordinaria diligenza, concordando in contratto un termine congruo per permettere gli adempimenti amministrativi o, comunque, chiedendo al promittente acquirente una proroga in prossimità della scadenza;
omessa considerazione del fatto che, a prescindere dall'esito della pratica di deruralizzazione, che costituiva il solo oggetto dell'incarico affidato alla il contratto in CP_6 questione si sarebbe comunque risolto, essendo l'immobile gravato da trascrizioni pregiudizievoli non cancellate, oltre a difformità catastali ed urbanistiche non sanate;
errore nell'aver affermato che la GE aveva avuto l'incarico anche della CP_6 regolarizzazione catastale e urbanistica, nonché di sanare gli abusi edilizi presenti nell'immobile e cancellare le trascrizioni pregiudizievoli insistenti sullo stesso;
mancata considerazione del fatto che l'incarico alla GE era stato revocato CP_6
l'8.04.2013, quindi circa un mese prima dall'esercizio del diritto di recesso;
2)errore nella parte in cui la era stata condannata a tenere indenni gli CP_6 opponenti per l'intero importo di euro 200.000, che questi erano stati condannati a restituire al senza tenere conto che i avrebbero in tal caso CP_7 Parte_1 mantenuto la disponibilità dell'importo di euro 100.000 già percepito a titolo di caparra, così conseguendo un ingiusto arricchimento;
in subordine chiedeva dunque che la fosse condannata a tenere indenne i solo sino alla CP_6 Parte_1 concorrenza di euro 100.000;
3)errore nella parte in cui la compagnia di assicurazione era stata condannata a manlevare la GE da tutte le somme che questa era stata dichiarata tenuta CP_6
a corrispondere al senza considerare i limiti di operatività della garanzia CP_7 assicurativa ed in particolare senza tener conto della pattuita franchigia di euro
2.500,00;
4)erronea liquidazione delle spese di soccombenza, considerando quale valore della causa cui parametrare lo scaglione di riferimento, un importo non corrispondente al decisum e, comunque, liquidando importi non in linea con i dedotti valori medi.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la GE che dichiarava di Controparte_6 aderire al primo, secondo motivo di impugnazione, contestando invece il quarto (parte finale della costituzione, nel cui incipit dichiarava invece di aderire anche a tale motivo).
Si costituiva altresì in grado di appello la parte che preliminarmente Parte_1 reiterava le richieste istruttorie non accolte in primo grado ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione sia dell'art. 342 c.p.c., sia dell'art. 348bis c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. Riproponevano quindi in appello ex art. 346 c.p.c. tutte le domande disattese dal primo giudice, con particolare riferimento alla richiesta di accertamento dell'inadempimento della GE relativamente a CP_6 tutte le pratiche affidatele ovvero: frazionamento dei terreni oggetto della compravendita, deruralizzazione, attestazione di conformità tra lo stato di fatto e lo stato di diritto dell'immobile posto in vendita, avvio dell' accertamento in sanatoria;
conseguente sua condanna a risarcire agli opponenti tutti i danni da questi subiti pari ad euro 251.000, oltre alla condanna a rifondere le spese di lite. La medesima parte appellata avanzava inoltre a questa Corte contestuale istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado nei seguenti termini: 'sostituzione della locuzione '“CONDANNA già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare indenne
[...] la GE. al pagamento delle somme dovute a parte opposta, nonché Controparte_6 quelle poste a carico per la condanna alle spese del presente giudizio come sopra liquidate, Compensa le spese del presente giudizio tra e la Controparte_6 [...]
già con la locuzione Controparte_2 Controparte_3
'DICHIARA la Geom. in quanto responsabile della mancata definizione Controparte_6 della pratica urbanistico edilizia presso il Comune di Calci e conseguentemente responsabile del recesso dal contratto del e, per l'effetto, la CONDANNA CP_7 in solido con la già Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alle signore
[...]
, e il pagamento della somma di € 250,000.00 “o con CP_9 CP_5 CP_4 la formula condannatoria ritenuta più opportuna.
Si costituiva in secondo grado anche parte contestando in particolare il quarto CP_7 motivo di appello principale, rilevando la correttezza degli importi delle spese di lite che le controparti erano state condannate a rifondere in suo favore, in relazione al valore della causa.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza collegiale in data 15.12.2023 e quindi rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di Sezione del 19.12.2024 stante la prolungata assenza per malattia/aspettativa del consigliere nominato relatore:
La causa era quindi trattenuta nuovamente in decisione con altro relatore con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 25.02.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c. *****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
– Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata Parte_1 ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie, l'appellante ha sì riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348bis
c.p.c. – La parte appellata ha sollevato anche eccezione di Parte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., reiterata, mediante richiamo integrale al contenuto della comparsa di costituzione, anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis c.p.c.
3. I fatti di causa e il perimetro della decisione – Non è investita da alcun motivo di appello e deve dunque essere considerata coperta da giudicato la parte della sentenza impugnata in cui si è dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Calci (PI) stipulato in data 28.12.2012 tra la parte promittente venditrice ( ) e la parte promittente acquirente . Del pari Parte_1 CP_7 coperta da giudicato deve essere ritenuta la parte della sentenza impugnata in cui si è affermato che detta risoluzione contrattuale è avvenuta ex art. 1353 c.c., per intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte del promittente acquirente, conseguente al mancato avveramento dell'evento dedotto al punto 8 del contratto, qualificato come condizione risolutiva, ovvero il mancato completamento della pratica di c.d. deruralizzazione dell'immobile entro il termine previsto per la stipula del contratto definitivo (ovvero il 31.03.2013).
Sempre rilievo di giudicato deve essere attribuito all'affermazione del diritto del promittente acquirente ad ottenere il pagamento nel doppio dell'importo di euro
100.000, versato alla parte promittente venditrice a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti dei per la complessiva somma di euro 200.000 oltre oneri e spese, in favore Parte_1 di . CP_7
La presente controversia si incentra quindi unicamente sulla responsabilità professionale della GE con riferimento all'incarico conferitole dalla parte promittente CP_6 venditrice in relazione all'immobile oggetto della promessa di vendita ed alla rilevanza della condotta posta in essere dalla professionista ai fini dell'intervenuta risoluzione contrattuale.
In proposito è oggetto di contestazione sia l'esatto contenuto del detto incarico professionale, sia la sua incidenza causale con riferimento al recesso dal contratto da parte del promittente acquirente, in considerazione della condotta tenuta dalla parte promittente venditrice, nonché dell'iter burocratico della pratica amministrativa affidata alla GEetra. La controversia si estende quindi anche al quantum della eventuale condanna della professionista, nonché ai termini della copertura assicurativa da quest'ultima invocata ed agli importi della condanna alla refusione delle spese di lite.
4.Il primo motivo di appello: oggetto dell'incarico e responsabilità della GE
– Con il primo, articolato motivo di appello ha contestato la CP_6 CP_1 responsabilità della Geom rispetto all'intervenuta risoluzione del contratto CP_6 preliminare, deducendo il corretto espletamento dell'unico incarico conferitole, inerente la pratica di c.d. deruralizzazione, comunque non avente efficacia causale rispetto alla intervenuta risoluzione del contratto.
La parte appellata costituendosi, ha dichiarato di aderire al relativo motivo CP_6 di appello proposto dalla sua assicurazione.
Si osserva in proposito come in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione, esperita esclusivamente dal terzo chiamato, avverso la sentenza che abbia accolto la domanda principale, di affermazione della responsabilità del soggetto convenuto (in senso sostanziale) e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (cfr. Cass., Sez. un. n. 2470704/12/2015).
Ciò detto, il Tribunale ha in proposito così argomentato: “Passando ad esaminare la responsabilità del GE nei confronti di parte opponente, si rileva che agli CP_6 atti di causa risulta che il GE è stata incaricata di provvedere alla la pratica CP_6 di deruralizzazione.
Dalla documentazione versata agli atti la GE. risulta che la stessa era Controparte_6 stata incaricata dagli odierni opponenti già dal mese di Settembre 2013, quale tecnico di fiducia della compravendita degli immobili di cui più volte si è detto di occuparsi anche delle eventuali regolarizzazioni d'irregolarità catastali e/o urbanistiche che avesse riscontrato. Orbene poiché la ha depositato l'integrazione, per la definizione CP_6 della pratica di deruralizzazione nella data dello 06/12/2012, la stessa aveva avuto tutto il tempo di avvisare i coniugi e di eventuali ed ipotetici motivi di un CP_5 CP_4 eventuale ritardo che gli opponenti non potevano avere contezza perché se concretizzatisi, mai sono stati loro palesati.
Gli odierni opponenti non sono mai stati avvertiti dalla GEetra sulle reali cause insite all'arresto e/o ai significativi ritardi subiti dalla pratica edilizia-urbanistica istruita presso il Comune di Calci, pertanto gli stessi erano comunque ed in ogni caso impossibilitati a porvi subito rimedio.
Risulta che il mandato le era stato conferito già nel mese di Settembre 2012 ovvero tre mesi prima della stipula del preliminare. La stessa non contesta di essere CP_6 stata incaricata della pratica relativa al frazionamento. La solo in data Parte_2
26.03.2013, dopo molteplici solleciti, informava gli opponenti del conteggio dei c.d. oneri verdi da pagare al Comune informandoli che la pratica era in itinere, cioè a pochissimi giorni prima della scadenza. Né la né la Compagnia chiamata in CP_6 manleva ed intervenuta, hanno dimostrato che la Geometra, abbia esattamente adempiuto all'incarico complessivo conferitole e nei tempi stabiliti.
Il comportamento della ha portato al recesso dal contratto”. CP_6
Con il motivo di impugnazione in esame si contesta in primo luogo che alla GE fosse stato conferito incarico di curare aspetti inerenti la regolarizzazione CP_6 catastale e urbanistica dell'immobile, rilevandosi che la stessa si era occupata su incarico dei promittenti venditori unicamente di predisporre ed inoltrare presso i competenti Uffici comunali la pratica di c.d. deruralizzazione, rispetto alla quale aveva operato diligentemente, non essendo dipesi dalla sua condotta i ritardi nella definizione da parte del Se ne faceva quindi conseguire la mancanza di alcun nesso di CP_10 causalità tra la condotta posta in essere dalla professionista assicurata e l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare.
Giova rammentare che nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quale è quello relativo al contratto d'opera anche intellettuale è onere dell'attore provare l'esistenza e l'efficacia del rapporto, il danno e il nesso di causalità fra quest'ultimo e l'allegato inadempimento del professionista, su cui, invece, incombe dimostrare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione assunta, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. sez. un. 30.10.2001 n.
13533; Cass. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21821, e Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010).
Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti risulta che in data 2.10.2012 - dunque circa due mesi prima della stipula del contratto preliminare di cui è causa - la GE depositava presso il Comune di Calci la documentazione progettuale CP_6 funzionale alla richiesta di deruralizzazione dell'immobile dei . Il Parte_1
9.10.1012 era quindi depositata presso il medesimo Comune la richiesta dei suddetti proprietari di provvedere alla 'monetizzazione della controprestazioni per il cambio di destinazione urbanistica da rurale a civile abitazione', cui in data 6.12.2012 seguiva il deposito della richiesta dichiarazione integrativa, in cui la GE attestava CP_6 che la parte dell'immobile di proprietà dei richiedenti e non oggetto di istanza di monetizzazione era già adibito a civile abitazione, contestualmente comunicando alcune rettifiche delle misure delle planimetrie dell'immobile per come verificate sul posto.
La testimone , che spiegava di lavorare per l'agenzia immobiliare San Tes_1
Lorenzo alle Corti, per il cui tramite era stato concluso il preliminare di compravendita di cui è causa, riferiva che 'ancor prima della stipula del preliminare, i tecnici del CP_7 vennero insieme alla GEetra a fare due sopralluoghi, di sabato, per CP_6 verificare lo stato dei luoghi e la regolarità amministrativa dell'immobile'; la stessa teste riferiva di essere stata presente ai detti sopralluoghi, specificando: 'ricordo che la GEetra fece delle misurazioni;
che c'era qualcosa che non andava bene in un ripostiglio destinato a bagno ma al stava bene così'. CP_7
, che in sede di testimonianza dichiarava di collaborare con la GEetra CP_11 che seguiva il quale tecnico incaricato in relazione all'acquisto CP_12 CP_7 dell'immobile per cui è causa, dopo aver negato di aver mai eseguito insieme alla sopralluoghi funzionali alla verifica dello stato di fatto e di diritto CP_6 dell'immobile, riferiva di essere andata a fare un sopralluogo nell'immobile al posto della collega in maternità e affermava che in tale occasione, che collocava nell'aprile del 2013, successivamente alla stipula del preliminare, non era stata presente la GE CP_6 La medesima teste continuava affermando: 'ricordo che ci raggiunsero sul posto l'ing. ed un suo collaboratore;
sia io che prendemmo le misure;
io mi Per_1 Per_1 allontanai e rimase il che nel pomeriggio andò in Comune a ritirare una Per_1 conformità urbanistica;
noi ricevemmo i grafici via mail il 17 aprile e solo a quel momento ci rendemmo conto che c'erano delle difformità urbanistiche “ enormi'.
, tecnico di fiducia del promittente acquirente, sentita come testimone, Testimone_2 spiegava di essere andata in maternità nel febbraio 2013 e che a lei era subentrata la GE spiegando: 'la è andata a fare un rilevo il 16 di aprile del 2013 e in CP_11 CP_11 quella occasione ha conosciuto l'ing. ovvero il professionista che ha sostituito Per_1 la GEetra io sono andata con sul posto due volte, una con la CP_6 CP_7 sicuramente sui terreni, ma non sulla casa, ma non mi sembra che si fecero CP_6 dei rilievi'. Precisava quindi che tali due occasioni in cui si era trovata presso l'immobile con la erano entrambe da collocare prima della stipula del preliminare, CP_6 aggiungendo che, quando era stata presente, mai si era parlato di difformità urbanistiche dell'immobile.
, che premetteva di essere un tecnico dell'ufficio edilizia del Comune di Calci Parte_3
e che, in tale qualità, aveva seguito i procedimenti relativi alle pratiche edilizie relative all'immobile oggetto di controversia, spiegava di aver fatto un primo sopralluogo sull'immobile unitamente alla Polizia Municipale di Calci riscontrando alcune difformità rispetto alla licenza edilizia degli anni '70.
In proposito risulta depositata in atti l'ordinanza con cui, in data 26.05.2014, il Comune di Calci, facendo riferimento all'istanza di accertamento di conformità ex art. 140 LR, depositata dai in data 14.10.2013 per il loro immobile in Calci, dopo aver Parte_1 premesso 'che a seguito dei sopralluoghi effettuati dagli Uffici Polizia Municipale e tecnico in data 15.10.2013 e 24.10.2013 è stato riscontrato lo stato difforme del fabbricato in loc Boldrino, di proprietà dei sigg.ri e , rispetto CP_8 CP_4 agli allegati alla licenza edilizia del 22.03.1974…' ordinava ai proprietari del compendio immobiliare di provvedere entro e non oltre 90 giorni a corrispondere una serie di sanzioni pecuniarie (specificamente euro 516,00 per la realizzazione del pavimento nel locale seminterrato, euro 258,00 per l'installazione dei condizionatori ed euro 28.402,00 per tutte le restanti opere difformi).
Con riferimento alla pratica di deruralizzazione dell'immobile, il teste riferiva invece Pt_3 che la stessa non si era in realtà ancora conclusa 'in quanto sono state corrisposte le somme dovute per la variazione d'uso da rurale a civile abitazione ma ancor oggi non è stato sottoscritto l'atto unilaterale di obbligo previsto dalla normativa regionale e non è stata presentata la SCIA relativa al cambio di destinazione di uso senza opere'. Il medesimo teste spiegava quindi: 'il procedimento si è arenato per la mancata presentazione ma non posso ricordare quando'. Con riferimento all'attività del tecnico della parte promittente venditrice riferiva: 'la documentazione per definire la pratica è stata sicuramente dall'ufficio edilizia richiesta al tecnico di parte che ho conosciuto giusto in occasione della pratica, ricordo che la integrazione è avvenuta in due fasi;
la prima volta i documenti non erano sufficienti, poi c'è stata altra integrazione a seguito della quale abbiamo definito le somme;
poi la pratica è rimasta lì; sui tempo non posso dire di più'.
Dalla documentazione in atti risulta che alla data del 26.03.2013, quanto il promittente acquirente aveva invitato i promittenti venditori a comparire davanti al notaio er Pt_4 la stipula del contratto definitivo di compravendita, la pratica di deruralizzazione non era stata completata, né ne era imminente la definizione nel termine ultimo pattuito
(31.03.2013), visto che il pagamento dei c.d. oneri verdi risulta essere stato corrisposto dai proprietari dell'immobile in data successiva, ovvero in data 8.04.2013. Nella medesima circostanza era stata constatata dal promittente acquirente anche la mancata effettuazione del frazionamento, nonché la mancata verifica della conformità urbanistica, tutte attività che i promittenti venditori, in sede di preliminare, si erano impegnati ad effettuare entro il termine previsto per il rogito.
Le suddette carenze erano state tutte oggetto di segnalazione ai promittenti venditori con raccomandata loro inviata dal in data 16.03.2013, dunque circa dieci giorni CP_7 prima della data fissata per la comparizione davanti al notaio per la stipula della compravendita. A tale missiva, con la quale parte invitava a valutare la CP_13 possibilità di individuare una soluzione transattiva, era seguita la raccomandata in data
27.03.2013 con la quale la medesima parte constatata la mancata definizione CP_13 della pratica di deruralizzazione e la mancata regolarizzazione dei beni dal punto di vista urbanistico, la omessa definizione della controversia relativa alla presenza di una servitù coattiva, tutte circostanze che non avrebbero permesso la stipula del rogito entro il
31.03.2013, richiamava l'applicazione della clausola di cui al punto 8 del preliminare in forza della quale la parte promittente venditrice avrebbe dovuto restituire la caparra confirmatoria nel doppio per il caso di mancato completamento della deruralizzazione nel termine. Tale missiva era riscontrata dai con raccomandata del Parte_1
3.04.2013, con la quale rispondevano che il ritardo non era da loro dipeso, bensì era stato determinato dalla negligente attività del tecnico preposto, evidenziando di aver nominato un nuovo ausiliario che avrebbe seguito le relative pratiche. In data 8.04.2013 i coniugi inviavano alla raccomandata con Parte_1 CP_6 la quale, premettendo di averle affidato l'incarico di 'richiedere ed ottenere la conformità urbanistica e soprattutto procedere per l'eventuale regolarizzazione, lì dove fossero emerse irregolarità catastali e/o urbanistiche, sui beni immobili di cui sopra, con particolare riferimento alla completa definizione della pratica di deruralizzazione del fabbricato', le contestavano l'inadempimento nel termine del 31.03.2013 e contestualmente le revocavano l'incarico; incarico che già qualche giorno prima
(precisamente con scrittura privata in data 28.03.2013) avevano conferito all'ing a cui era stato dato espresso mandato scritto di 'espletare ogni tipo Controparte_14 di attività prevista per ottenere la conformità catastale dell'immobile di cui sopra, con particolare riferimento alla completa definizione della pratica di deruralizzazione del fabbricato…' Il medesimo tecnico era stato altresì incaricato di trovare una soluzione alla controversia pendente relativamente alla costituzione di una servitù coattiva sul fondo promesso in vendita (con riferimento alla quale dalla documentazione in atti risultava pendente davanti al Tribunale il relativo giudizio, in cui, tra gli altri, erano stati convenuti anche i , rimasti contumaci). L'ing redigeva in Parte_1 Per_1 proposito una perizia tecnica (priva di data) con la quale dava atto che il fabbricato risultava non conforme alla relativa licenza edilizia, spiegando: 'la conclusione alla quale sono giunto dopo mesi di ricerche, rilievi, approfondimenti normativi sullo stato dei luoghi, è che può essere oggetto di sanatoria, con eventuali spese e lavori necessari a carico degli attuali proprietari', aggiungendo altresì che 'il valore della sanzione che dovrà corrispondersi per sanare l'immobile, potrebbe rivelarsi di gran lunga inferiore al costo di produzione, in quanto solitamente commisurato alla vetustà del manufatto'.
Infine, con raccomandata in data 14.05.2013 , constatato che la causa CP_7 civile che concerneva la costituzione di una servitù coattiva nel fondo promesso in vendita non risultava né conciliata, né definita, che le difformità dell'immobile erano tutt'altro che di immediata e semplice definizione, che la pratica di deruralizzazione non era conclusa e che neppure risultava effettuato il richiesto frazionamento dei terreni, dichiarava di esercitare il diritto di recesso dal preliminare inter partes, chiedendo la restituzione nel doppio della somma di euro 100.000 versata a titolo di caparra confirmatoria.
Tanto premesso in fatto, se il primo giudice ha accertato, con statuizione, come detto passata in giudicato, l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per mancato avveramento dell'evento dedotto al punto 8, ovvero il completamento della c.d. deruralizzazione del fabbricato (qualificato dal Tribunale quale condizione risolutiva), risulta chiaramente dagli atti come il promittente acquirente avesse formalizzato il proprio atto di recesso con riferimento non solo alla mancata deruralizzazione, ma anche in relazione a tutta una ulteriore serie di inadempimenti e gravi irregolarità dell'immobile, che avrebbero comunque impedito la stipula del contratto definitivo.
In detta prospettiva appare rilevante affrontare il primo aspetto del motivo di appello in esame con riferimento all'oggetto dell'incarico effettivamente conferito alla GE
al fine di valutarne l'efficacia causale rispetto al venir meno del titolo CP_6 contrattuale (considerato che al di là dell'operatività della condizione dedotta dal primo giudice, la previsione di una caparra confirmatoria nel preliminare implicava la possibilità della parte adempiente di esercitare il diritto di recesso per il caso di gravi inadempimenti della controparte, secondo la disciplina dell'art. 1385 co II c.c.).
In tal senso, dalle complessive risultanze istruttorie, per come sopra esposte, risulta provato il conferimento alla GE unicamente dell'incarico di procedere alla CP_6 pratica di deruralizzazione: tale attività oltre che ammessa dalla stessa professionista, risulta comprovata dalla documentazione in tal senso redatta dalla GEetra, nonché dalle interlocuzioni con la pubblica amministrazione e dai sopralluoghi effettuati in periodi in cui la relativa domanda era stata presentata.
Con riferimento a tutte le altre incombenze che i promittenti venditori si erano impegnati a porre in essere in sede di preliminare (verifica della conformità catastale e urbanistica, frazionamento dei terreni, soluzione della controversia inerente la costituzione di servitù coattiva nei terreni), non risultano elementi indiziari dotati di univocità, serietà e concordanza per poter ritenere che alla GE fossero CP_6 stati conferiti i relativi incarichi. In tal senso nessun rilievo può essere attribuito al fatto che nella missiva in cui i promittenti venditori revocavano l'incarico alla GEetra avessero fatto riferimento a tutti i suddetti ulteriori incombenti, visto che la suddetta comunicazione si inserisce in un contesto in cui era già venuta il rilievo la contestazione di inadempimento fatta dal promittente acquirente, cui i promittenti venditori avevano risposto addossando sul tecnico il ritardo nelle relative definizioni. Né alcun elemento in proposito è possibile ricavare dalle dichiarazioni testimoniali, da cui risultano sopralluoghi effettuati dalla GE solo nel periodo antecedente alla stipula CP_6 del preliminare (quanto le era stato per l'appunto conferito l'incarico relativo alla deruralizzazione). Anche il tecnico comunale che ha seguito tutte le pratiche amministrative relative all'immobile non forniva nessun elemento in base al quale poter ritenere che la GE fosse stata incaricata dai di eseguire CP_6 Parte_1 attività ulteriori rispetto alla pratica di deruralizzazione. Nella stessa ordinanza con cui il irrogava ai le sanzioni per le CP_10 Parte_1 riscontrate difformità edilizie si faceva riferimento unicamente ad una istanza di accertamento di conformità ex art. 140 LR depositata dai in data Parte_1
14.10.2013, dunque in epoca in cui la GEetra era già stata da tempo CP_6 sostituita.
Neppure si ritiene che le istanze istruttorie richieste dagli opponenti e non ammesse in primo grado contenessero capitoli ammissibili e funzionali a far ritenere raggiunta la prova dell'estensione dell'incarico dato alla GEetra anche alla regolarizzazione catastale e urbanistica, alla soluzione relativa alla controversia sulla servitù coattiva di passaggio ed al frazionamento. Quanto in particolare ai capitoli di prova testimoniale
16 e 17 con cui si chiede di confermare se, subito dopo la stipula del preliminare fosse stato conferito alla GEetra incarico di effettuare gli adempimenti relativi ai primi cinque punti del contratto entro e non oltre il 26.03.2012, gli stessi sono da ritenere assolutamente generici e come tali inammissibili. Oltre a non indicare come e quando tale incarico sarebbe stato conferito, il generico richiamo a tutti gli adempimenti di cui ai primi cinque punti del preliminare non chiarisce in alcun modo quale sarebbe dovuto essere l'esatto oggetto degli incombenti richiesti alla GEetra e di cui nella domanda si chiede conferma, visto che quelle richiamate sono le clausole che definiscono la maggior parte del contenuto delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti. Peraltro, dalla lettura del preliminare non emerge la presenza di alcuna specifica difformità dell'immobile cui rapportare l'incarico di verifica e sanatoria ad un tecnico, visto che al punto 5 è contenuta una ordinaria obbligazione della parte promittente venditrice di provvedere a garantire, al momento del contratto definitivo, la conformità urbanistica e catastale dell'immobile, facendola risultare da apposita relazione tecnica, precisandosi che solo nel caso che fossero emerse difformità, la parte si sarebbe obbligata alla relativa regolarizzazione. In detti termini, quindi, il richiamo nel capitolo di prova a tre pagine di clausole contrattuali contenenti riferimento anche ad aspetti differenti rispetto alle attività che gli opponenti sostengono avrebbero dovuto essere poste in essere dalla non può essere ritenuto idoneo a individuare l'oggetto dell'incarico conferito CP_6 alla GEetra di cui con la domanda si vorrebbe chiedere la conferma, considerata peraltro la mancanza del benchè minimo riscontro documentale di cui si è detto. Né in tal senso appare elemento dotato di rilievo probatorio, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, la circostanza – non contestata tra le parti – che la GE fosse CP_6 stata presente alla stipula del contratto preliminare, come peraltro risulta lo fosse stato anche il tecnico della parte promittente acquirente, che ha infatti confermato in sede di testimonianza la partecipazione anche della CP_6
Per quanto detto, parte attrice opponente – attore in senso sostanziale con riferimento alla professionista chiamata in causa – non ha provato, come era suo onere, di aver conferito alla incarichi ulteriori rispetto a quello – non contestato – relativo CP_6 alla pratica di deruralizzazione.
E' dunque unicamente con riferimento a detto incarico che deve essere valutata la condotta della professionista.
A tale ultimo proposito non risulta che la GE abbia omesso e/o ritardato CP_6 alcun adempimento, né con riferimento alla presentazione della richiesta, effettuata poco dopo il conferimento del relativo incarico (ovvero il 9.10.2012, quanto non è controverso che l'incarico relativo alla pratica di deruralizzazione era stato conferito a settembre 2012), né relativamente alle richieste di integrazione documentale avanzate dal come risultante per tabulas dalla documentazione prodotta: gli uffici CP_10 comunali risultano aver esaminato la domanda solo nel marzo 2013 procedendo a richiedere una integrazione documentale che la risulta aver subito evaso. CP_6
Nessun elemento in tal senso emerge neppure dalle dichiarazioni testimoniali del tecnico comunale.
Del resto l'unica condotta negligente che il Tribunale ha attribuito alla GE CP_6
è stata quella di non aver avvisato i committenti 'sulle reali cause insite all'arresto e/o ai significativi ritardi subiti dalla pratica edilizia – urbanistica istruita presso il comune di Calci'.
La suddetta condotta non risulta avere alcuna efficienza causale rispetto all'intervenuta risoluzione del contratto preliminare.
Era infatti onere dei committenti, che si erano impegnati contrattualmente alla stipula del rogito entro il 31.03.2013, verificare tempestivamente, anche sentendo il proprio tecnico, che vi fossero tutti gli elementi per poter stipulare il contratto definitivo, anche al fine di richiedere alla parte promittente acquirente una proroga del termine. Risulta peraltro, come sopra specificato, che già 10 giorni prima della data fissata per la stipula del contratto definitivo, il aveva rappresentato ai promittenti venditori tutte le CP_7 questioni irrisolte, tra cui la mancata deruralizzazione, per cui i erano Parte_1 assolutamente edotti della situazione delle pratiche relative all'immobile, avendo avuto tutto il tempo per trovare una soluzione con la parte promittente acquirente (che peraltro nella prima missiva faceva espresso riferimento alla possibilità di una transazione e attendeva circa due mesi dopo la scadenza del termine contrattualmente pattuito per formalizzare il proprio recesso).
A ciò deve aggiungersi che, a fronte della situazione dell'immobile in prossimità della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo (non conforme a livello urbanistico, con situazione contenziosa relativa alla richiesta costituzione di una servitù coattiva di passaggio non risolta), deve ritenersi che, anche indipendentemente dalla pratica di deruralizzazione, parte promittente venditrice aveva posto in essere una serie di inadempimenti gravi e tali da giustificare comunque il recesso della parte promittente acquirente.
Dunque, dal punto di vista causale, anche se la GEetra fosse riuscita ad ottenere dal la definizione della deruralizzazione nel termine del 31.03.2013, - CP_15 ragionando in termini controfattuali per verificare la sussistenza di un nesso causale tra evento e condotta omissiva oggetto di contestazione - tale condotta 'alternativa' rispetto a quanto nei fatti verificatosi, non sarebbe comunque stata sufficiente a rendere possibile la stipula del contratto definitivo e ad evitare il recesso.
Sulla base di tali elementi deve dunque essere ritenuta la fondatezza del primo motivo di appello e, per l'effetto, respinta la domanda avente ad oggetto il diritto degli opponenti di essere tenuti indenni dalla GE di quanto gli stessi sono stati CP_6 condannati a corrispondere al a titolo di restituzione nel doppio della caparra CP_7 confirmatoria.
Conseguentemente, deve essere respinta anche la ulteriore domanda di condanna dell'appellante a manlevare la con riferimento agli importi in CP_1 CP_6 relazione ai quali quest'ultima era stata dichiarata tenuta a manlevare i , Parte_1 sia con riferimento all'importo del capitale. sia alle spese di lite.
4.1. e le domande riproposte da parte ex art. 346 c.p.c. – Parte Parte_1 appellata ha in questa sede dichiarato di riproporre ex art. 346 c.p.c. Parte_1 tutte le domande disattese dal primo giudice. In primo grado i detti appellati avevano infatti avanzato nei confronti della domanda di essere tenuti indenni con CP_6 riferimento a quanto condannati a corrispondere al a seguito della risoluzione CP_7 del contratto preliminare, oltre ad una ulteriore domanda di risarcimento danni per complessive euro 251.000.
Il primo giudice che si è pronunciato, respingendola, sulla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dai nei confronti del nulla ha invece detto Parte_1 CP_7 relativamente alla domanda risarcitoria proposta dalla medesima parte opponente nei confronti della terza chiamata in causa CP_6 In proposito si osserva che anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta;
sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione (cfr. Cass. n° 20690/2018).
Alla luce di quanto sopra, la domanda risarcitoria nei confronti della parte su CP_6 cui il primo giudice non si è pronunciato, oltre a risultare in questa sede comunque assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame, non avrebbe comunque potuto essere esaminata in mancanza di un appello incidentale, non essendo sufficiente, attesa la nuova configurazione dell'appello come "revisio prioris instantiae", la mera riproposizione della domanda non esaminata in prime cure (cfr. Cass. n° 10406/2018).
5.Il secondo motivo di appello: il quantum della manleva da parte della GE
– L'accoglimento del primo motivo di appello fa venir meno l'an del diritto CP_6 dei ad essere manlevati dalla GE essendo stata esclusa Parte_1 CP_6 una sua responsabilità professionale causalmente correlata all'intervenuta risoluzione del contratto preliminare inter partes. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame inerente il quantum della detta manleva.
6. L'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado –
Va quindi trattata l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dalla parte appellata che, costituendosi in secondo grado, ha chiesto alla Corte di Parte_1 provvedere, contestualmente alla decisione del gravame, anche alla correzione, ex art. 287 c.p.c., di quello che ha ritenuto essere un errore materiale della sentenza impugnata, nella parte in cui, nel dispositivo è stato disposto “CONDANNA
[...] già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore a manlevare indenne la GE. al Controparte_6 pagamento delle somme dovute a parte opposta, nonché quelle poste a carico per la condanna alle spese del presente giudizio come sopra liquidate, Compensa le spese del presente giudizio tra e la già Controparte_6 Controparte_2 [...]
”, anziché disporre, come richiesto dalla parte Controparte_3 Parte_1
“DICHIARA la Geom. in quanto responsabile della mancata definizione Controparte_6 della pratica urbanistico edilizia presso il Comune di Calci e conseguentemente responsabile del recesso dal contratto del e, per l'effetto, la CONDANNA CP_7 in solido con la già Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alle signore
[...]
, e il pagamento della somma di € 250,000.00”. CP_9 CP_5 CP_4
Sul punto va premesso come costituisce principio da tempo affermato dalla Cassazione quello secondo il quale, nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza
(cfr. Cass. n. 638/2022, conf. 10447, , conf., Cass. nn. 21/10/1998, 7706 / 2003,
12412004, 9284/ 2014).
Dall'esame delle richiamate pronunce della Suprema Corte è dato dunque inferire l'ammissibilità della correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello, in seno alla stessa decisione del gravame, visto che viene precisato come una tale istanza – sempre che si tratti ovviamente di un errore materiale qualificabile come tale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. – possa essere proposta anche al di fuori ed a prescindere dall'appello incidentale.
Il suddetto orientamento è stato chiarito da Cass. n°13629/2021, in cui è stato richiamato il principio secondo cui la speciale disciplina dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori;
il suddetto principio sarebbe invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per Cassazione che in quanto giudice di legittimità non potrebbe correggere alcun errore materiale contenuto nella sentenza del giudice di merito.
Ciò detto, nel merito la suddetta istanza deve ritenersi assorbita dall'accoglimento del primo motivo di appello e dalla dichiarata inammissibilità delle questioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dalla parte appellata nei termini già sopra indicati. Parte_1
7.Il terzo motivo di appello: limiti di operatività della garanzia assicurativa con particolare riferimento alla franchigia – L'accoglimento del primo motivo di appello e la conseguente esclusione della responsabilità professionale della GE determina l'assorbimento anche del motivo di gravame inerente i limiti di CP_6 operatività della polizza ed in particolare l'applicazione della prevista franchigia.
8.Il quarto motivo di appello: il quantum delle spese di lite di primo grado –
Con il quarto motivo di appello ha contestato la sentenza impugnata CP_1
'Nella parte in cui il Giudice Onorario ha liquidato le spese di soccombenza nella misura di € 23.000,00 oltre a oneri e accessori, dichiarando di fare applicazione dei “valori medi dello scaglione corrispondente” e non attenendosi al c.d. “criterio del decisum”, in forza del quale le spese di soccombenza avrebbero dovuto essere liquidate nel minore ammontare di € 13.430,00 oltre a oneri e accessori'.
In proposito si osserva come il primo giudice, dopo aver disposto la condanna degli opponenti 'al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 23.000,00 per onorario (applicati i valori medi dello scaglione corrispondente), oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge' ha condannato (all'esito della disposta correzione ex art. 287 c.p.c.) già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3 manlevare indenne la GE. al pagamento delle somme dovute a parte Controparte_6 opposta, nonché quelle poste a carico per la condanna alle spese del presente giudizio come sopra liquidate'.
Con l'accoglimento del primo motivo di appello e la conseguente esclusione della responsabilità della professionista assicurata, è venuta meno anche la manleva in favore dell'assicurata e dunque la condanna dell'assicurazione a tenere indenne la CP_6 sia con riferimento all'importo relativo al doppio della caparra confirmatoria, sia in relazione alla refusione delle spese processuali c.d. di soccombenza.
In tale prospettiva, dovendo il motivo di appello ritenersi riferito limitatamente alla statuizione pronunciata nei confronti dell'appellante (e quindi alla condanna alla manleva), un volta che questa sia venuta meno, anche tale motivo di gravame deve ritenersi assorbito, non potendo essere riferito alla statuizione di condanna della parte a rifondere le spese in favore di , mancando in tal senso Parte_1 Parte_5
l'appello delle parti interessate (la parte appellante ha infatti precisato che tale motivo
è stato proposto in via subordinata, ovvero per il solo caso di mancato accoglimento del primo motivo in punto di an di responsabilità dell'assicurata e manleva assicurativa).
9.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'Ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ovviamente la suddetta automatica caducazione della statuizione accessoria in punto di spese di lite riguarda unicamente le posizioni delle parti nei cui confronti sia intervenuta la riforma totale o parziale della sentenza impugnata.
In tale prospettiva, nel caso di specie, deve rilevarsi come non sia stata attinta da motivi di appello e non sia pertanto stata in alcun modo modificata la parte della sentenza concernente i rapporti tra la parte opponente e la parte opposta Parte_1 CP_7 con conseguente mancata caducazione della relativa statuizione sulle spese tra dette parti.
Devono essere dunque in questa sede oggetto di rideterminazione unicamente le spese di lite tra i , la (da liquidarsi dunque in questa Parte_1 CP_6 CP_1 sede per entrambi i gradi di giudizio).
In tal senso, considerato l'esito finale della lite tra detti soggetti ed in particolare l'accoglimento dell'appello della compagnia di assicurazione, con conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale della GEetra e il relativo onere della propria compagnia di assicurazione di tenerla indenne, in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, la parte deve Parte_1 essere condannata a rifondere sia alla sia alla sua compagnia di CP_6 assicurazione le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. A tale ultimo CP_1 proposito si osserva infatti come, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia direttamente proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Si osserva inoltre come non sussistano gli estremi per accogliere la richiesta formalizzata da in sede di conclusioni ovvero: 'ordinare ai signori CP_1 CP_5
e la restituzione totale o parziale in favore di degli CP_4 Controparte_1 importi dalla stessa eventualmente versati in adempimento della sentenza'. La suddetta istanza di restituzione non può infatti trovare accoglimento per due ordini di motivi: il versamento del corrispettivo delle spese di cui alla sentenza di primo grado da parte di
è indicato solo come eventuale e non documentato in alcun modo;
CP_1
CP_ inoltre nel dispositivo della sentenza del Tribunale era stata condannata CP_1
a manlevare la con riferimento anche alla condanna alle spese, ma a tale CP_6 ultimo proposito la era stata solo dichiarata tenuta a tenere indenne parte CP_6 opponente, senza formalizzazione da parte del Tribunale di alcuna condanna nei suoi confronti.
Con riferimento a , nei cui confronti non è risultata mutata alcuna delle CP_7 statuizioni della sentenza impugnata, dovranno invece essere regolate unicamente le spese del secondo grado di giudizio;
a tale proposito si ritiene sussistano i presupposti per una compensazione delle spese di lite tra lo stesso e la parte appellante, che non ha spiegato nessuna domanda nei suoi confronti (nei termini già sopra specificati).
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del quantum appellatum
(ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (e dunque, quanto al primo grado: euro 2552,00 per fase di studio, euro
1628,00 per fase introduttiva, euro 5670,00 per fase istruttoria ed euro 4253,00 per fase decisoria, per un totale di euro 14.103,00; quanto al secondo grado: in euro
2977,00 per fase di studio, euro 1911,00 per fase introduttiva ed euro 5103,00 per fase decisoria, per un totale di euro 9.991,00).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1)accoglie l'appello e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza: esclude la manleva di nei confronti dei con riferimento a quanto Controparte_6 Parte_1 questi ultimi sono stati condannati a corrispondere in favore di;
esclude CP_7 conseguentemente anche la manleva di nei confronti della e CP_1 CP_6 respinge la condanna della compagnia di assicurazione a tenere indenne l'assicurata, sia con riferimento all'importo capitale sia alle spese di lite;
3) dichiara inammissibili le domande riproposte da parte appellata ex Parte_1 art. 346 c.p.c.;
4) dichiara assorbita l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata proposta da parte appellata;
Parte_1
5)condanna parte appellata a rifondere sia a parte appellata Parte_1 CP_6
, sia a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
[...] CP_1 che si liquidano (per ciascuna parte): quanto al primo grado in € 14.103,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) dichiara interamente compensate le spese di lite del secondo grado relative alla parte
. CP_7
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.05.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni