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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 12:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_3 C.F._3
FRANCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 18.1.2024, il sig. - premesso di avere svolto, dal 1967 Parte_4 al 2019, attività lavorativa quale operaio carpentiere in ferro e tubista alle dipendenze delle diverse ditte meglio precisate in ricorso- ha allegato di essere affetto da Ipoacusia da esposizione a rumore cronico, Spondilodiscopatie del rachide lombosacrale, Epicondilite bilaterale e Tendinopatia della cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente, in relazione alle quali patologie intraprendeva distinti procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver CP_1 esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico del 12% per la Ipoacusia percettiva bilaterale, del 10% per la Spondilodiscopatie del rachide lombosacrale, del 25% per la bilaterale sindrome del Tunnel Carpale, del 5% per la bilaterale epicondilite, del 14% per la bilaterale tendinopatia della cuffia dei rotatori;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Il ricorso era riassunto in ragione dell'intervenuto decesso del sig. dagli eredi in data Parte_4
8.7.2024.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
pagina 2 di 6 In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che il teste sentito alla udienza del Testimone_1
9.7.2024, che aveva lavorato assieme al de cuius dal 2014 presso un'officina meccanica della SMS
Operations, confermava che l'ambiente di lavoro era rumoroso e pieno di polveri e confermava di aver visto il sig. utilizzare la mola, la mazza, la saldatrice per spiegare le mansioni alle giovani Pt_4 leve e agli operai.
Per contro, il teste intimato dall' , non era in grado di confermare o Testimone_2 CP_1 negare alcunché rispetto ai capitoli ammessi di cui al ricorso (cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024).
Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente motivato, affermando l'esistenza di un nesso di Persona_1 compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa. Dal 1967 al 2019 (pur se in pensionamento dal 2012) ha sempre lavorato presso vari stabilimenti fra cui lo stabilimento di Rosignano come dipendente di varie ditte con mansione carpentiere in ferro e tubista. Pt_5
Da elementi noti in relazione alla tipologia delle mansioni svolte ed all'ambiente di lavoro si può ritenere che sia stato sottoposto per tutto il periodo lavorativo ufficializzato (per circa 50 anni esxludendo il periodo del servizio militare) ai seguenti rischi: sovraccarico meccanico arti superiori, movimentazione manuale carichi, rumore, vibrazioni agli arti superiori, posture incongrue protratte, chimico. I rischi suddetti risultano di notevole rilievo nella discussione che segue ed in relazione alle tipologie di malattie professionali proposte dal ricorrente. Anamnesi patologica e documentazione medica in atti. Nega preesistenze di rilievo per gli scopi attuali. Riferisce che da alcuni anni accusa un complesso poliartralgico a carico del rachide e degli arti superiori. La difficoltà uditiva si è manifestata anch'essa da diversi anni con andamento ingravescente. Sono prodotti i seguenti esami clinici e strumentali: -Relazione di dimissione da U.O. di neurochirurgia dell'Ospedale di Pozzilli (IS) in data
15/03/2014: “… Diagnosi: listesi L3-L4 associata a stenosi L3-L5 … Da circa 1 anno il paziente riferisce comparsa di dolori diffusi agli AAII … associati a claudicatio neurogena … Una EMG-ENG AAII
29/04/2013 mostra danno neurogeno con segni di denervazione in atto sul m. tibiale anteriore dx,
pagina 3 di 6 rimaneggiamento neurogeno cronico si rileva anche m. tibiale anteriore sn. RM L/S 29/10/13 e TC L/S
29/10/13 mostrano retrolistesi L4, diffusi segni di artrosi somatica ed interapofisaria con ipertrofia artrosica …
L3-L5 stenosi del canale vertebrale … Esame obiettivo neurologico all'ingresso: claudicatio neurogena a circa 100 metri. Deambulazione con busto flesso anteriormente. Lasègue per alti gradi bilateralmente. Wassermann positivo bilateralmente. Ipoestesia prime tre dita della mano bilateralmente. ROT: tetraiperreflessia. Accenno di clono piede sn … Intervento chirurgico … … Staus alla dimissione: in miglioramento la sintomatologia algica … e la deambulazione … “ -RMN spalla destra e sinistra in data 27/04/2018: lesione completa del tendine del sopraspinato a destra, tendinosi e lesione parziale del sopraspinato a sinistra -Audiometria in data 08/04/2019: ipoacusia percettiva bilaterale sui toni medio-alti -Ecografia gomito destro e sinistro in data 09/01/2020: tendinopatie bilaterali degli estensori EMG arti superiori in data 13/01/2020: “Conclusioni: reperto di assenza della risposta motoria registrata dal muscolo opponente pollice ed inevocabilità dei potenziali sensitivi sul nervo mediano bilateralmente”. -Relazione valutativa dott. in data 26/05/2023 con indicazione del Persona_2 danno biologico complessivo nel 47% (con specificazione patologia vertebrale lombare 10%, epicondilite bilaterale
5%, tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale 14%, ipoacusia bilaterale 12%, sindrome del tunnel carpale bilaterale 25%). STATO ATTUALE. Il risulta deceduto in corso di causa. CONSIDERAZIONI Pt_4
CP_ MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI Il sig. ebbe a presentare all' in data Pt_4
06/03/2020, 10/03/2020 e 11/03/2020 domande di riconoscimento di malattie professionali “ipoacusia da esposizione a rumore cronica”, “STC bilaterale”, “Epicondilite ai gomiti bilateralmente”, “Tendinopatia della CP_ cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente”. I casi non furono accolti in ambito per insufficienza nella produzione documentale nonostante i pareri sostanzialmente favorevoli da parte degli specialisti di sede. Si dà atto che l'attore è deceduto in corso di causa per problematiche non inerenti alle patologie denunciate. Trattasi di lavoratore manuale (carpentiere in ferro e tubista) che per circa 50 anni (continuò a lavorare anche dopo il pensionamento del 2012) fu esposto professionalmente in termini significativi a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, vibrazioni al sistema mano/braccio, posture incongrue protratte, rumore, rischio chimico. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di circa cinquant'anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre quello dell'efficacia lesiva. Tali rischi sono pertanto causa o concausa determinante delle varie patologie articolari descritte e documentate da indagini strumentali e del quadro di perdita uditiva evidenziato da esami specialistici. Il parere degli specialisti CP_ della sede competente per territorio furono sostanzialmente favorevoli, o quantomeno non contrari, ed il respingimento fu motivato dalla mancata produzione di documentazione amministrativa (in particolare il DVR dei primi 20 anni circa di lavoro (quando ancora tale documento non era compilato ed allorquando i lavoratori non
pagina 4 di 6 venivano obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il tracciato audiometrico in atti dimostra una curva compatibile con esposizione cronica a rumore. Pertanto le patologie denunciate e per cui è causa possono ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente, a noxa lavorativa. l pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale desumibile dalle indagini strumentali in atti può farsi pari al 6%(sei per cento). Il danno di entrambe le spalle (prevalente quello della destra, avuto conto della presenza di lesione completa del tendine del sovraspinato da tale lato) con riferimento alle voci tabellari 224 e 227 può indicarsi nell'8%(otto per cento). Per quanto attiene all'epicondilite bilaterale (voce 232) 4%(quattro per cento). La sindrome del tunnel carpale con riferimento alla voce
163 prevede una valutazione massima del 7%(sette per cento). Nella relazione di parte si fa riferimento ad un quadro clinico ben più grave indicando una stima molto più elevata. Non essendo stato possibile effettuare una visita diretta tale da dimostrare un quadro clinico di tale gravità ed eventualmente riconducibile alla sindrome del tunnel carpale, non può che confermarsi, al più, la valutazione massima prevista dalla suddetta voce 163. Infine la perdita uditiva documentata (vove 212) può farsi pari al 12%(dodici per cento). Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al
32%(trentadue per cento) a decorrere dall'11/03/2020.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 32%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa (previdenziale) e ad attività svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
pagina 5 di 6 - dichiara il diritto del sig. all'indennizzo per malattia professionale nella misura Parte_4 complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 32%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore dei ricorrenti del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 12:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AURELI FRANCA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_3 C.F._3
FRANCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 18.1.2024, il sig. - premesso di avere svolto, dal 1967 Parte_4 al 2019, attività lavorativa quale operaio carpentiere in ferro e tubista alle dipendenze delle diverse ditte meglio precisate in ricorso- ha allegato di essere affetto da Ipoacusia da esposizione a rumore cronico, Spondilodiscopatie del rachide lombosacrale, Epicondilite bilaterale e Tendinopatia della cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente, in relazione alle quali patologie intraprendeva distinti procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver CP_1 esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico del 12% per la Ipoacusia percettiva bilaterale, del 10% per la Spondilodiscopatie del rachide lombosacrale, del 25% per la bilaterale sindrome del Tunnel Carpale, del 5% per la bilaterale epicondilite, del 14% per la bilaterale tendinopatia della cuffia dei rotatori;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Il ricorso era riassunto in ragione dell'intervenuto decesso del sig. dagli eredi in data Parte_4
8.7.2024.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
pagina 2 di 6 In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che il teste sentito alla udienza del Testimone_1
9.7.2024, che aveva lavorato assieme al de cuius dal 2014 presso un'officina meccanica della SMS
Operations, confermava che l'ambiente di lavoro era rumoroso e pieno di polveri e confermava di aver visto il sig. utilizzare la mola, la mazza, la saldatrice per spiegare le mansioni alle giovani Pt_4 leve e agli operai.
Per contro, il teste intimato dall' , non era in grado di confermare o Testimone_2 CP_1 negare alcunché rispetto ai capitoli ammessi di cui al ricorso (cfr. verbale di udienza dell'11.12.2024).
Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente motivato, affermando l'esistenza di un nesso di Persona_1 compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa. Dal 1967 al 2019 (pur se in pensionamento dal 2012) ha sempre lavorato presso vari stabilimenti fra cui lo stabilimento di Rosignano come dipendente di varie ditte con mansione carpentiere in ferro e tubista. Pt_5
Da elementi noti in relazione alla tipologia delle mansioni svolte ed all'ambiente di lavoro si può ritenere che sia stato sottoposto per tutto il periodo lavorativo ufficializzato (per circa 50 anni esxludendo il periodo del servizio militare) ai seguenti rischi: sovraccarico meccanico arti superiori, movimentazione manuale carichi, rumore, vibrazioni agli arti superiori, posture incongrue protratte, chimico. I rischi suddetti risultano di notevole rilievo nella discussione che segue ed in relazione alle tipologie di malattie professionali proposte dal ricorrente. Anamnesi patologica e documentazione medica in atti. Nega preesistenze di rilievo per gli scopi attuali. Riferisce che da alcuni anni accusa un complesso poliartralgico a carico del rachide e degli arti superiori. La difficoltà uditiva si è manifestata anch'essa da diversi anni con andamento ingravescente. Sono prodotti i seguenti esami clinici e strumentali: -Relazione di dimissione da U.O. di neurochirurgia dell'Ospedale di Pozzilli (IS) in data
15/03/2014: “… Diagnosi: listesi L3-L4 associata a stenosi L3-L5 … Da circa 1 anno il paziente riferisce comparsa di dolori diffusi agli AAII … associati a claudicatio neurogena … Una EMG-ENG AAII
29/04/2013 mostra danno neurogeno con segni di denervazione in atto sul m. tibiale anteriore dx,
pagina 3 di 6 rimaneggiamento neurogeno cronico si rileva anche m. tibiale anteriore sn. RM L/S 29/10/13 e TC L/S
29/10/13 mostrano retrolistesi L4, diffusi segni di artrosi somatica ed interapofisaria con ipertrofia artrosica …
L3-L5 stenosi del canale vertebrale … Esame obiettivo neurologico all'ingresso: claudicatio neurogena a circa 100 metri. Deambulazione con busto flesso anteriormente. Lasègue per alti gradi bilateralmente. Wassermann positivo bilateralmente. Ipoestesia prime tre dita della mano bilateralmente. ROT: tetraiperreflessia. Accenno di clono piede sn … Intervento chirurgico … … Staus alla dimissione: in miglioramento la sintomatologia algica … e la deambulazione … “ -RMN spalla destra e sinistra in data 27/04/2018: lesione completa del tendine del sopraspinato a destra, tendinosi e lesione parziale del sopraspinato a sinistra -Audiometria in data 08/04/2019: ipoacusia percettiva bilaterale sui toni medio-alti -Ecografia gomito destro e sinistro in data 09/01/2020: tendinopatie bilaterali degli estensori EMG arti superiori in data 13/01/2020: “Conclusioni: reperto di assenza della risposta motoria registrata dal muscolo opponente pollice ed inevocabilità dei potenziali sensitivi sul nervo mediano bilateralmente”. -Relazione valutativa dott. in data 26/05/2023 con indicazione del Persona_2 danno biologico complessivo nel 47% (con specificazione patologia vertebrale lombare 10%, epicondilite bilaterale
5%, tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale 14%, ipoacusia bilaterale 12%, sindrome del tunnel carpale bilaterale 25%). STATO ATTUALE. Il risulta deceduto in corso di causa. CONSIDERAZIONI Pt_4
CP_ MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI Il sig. ebbe a presentare all' in data Pt_4
06/03/2020, 10/03/2020 e 11/03/2020 domande di riconoscimento di malattie professionali “ipoacusia da esposizione a rumore cronica”, “STC bilaterale”, “Epicondilite ai gomiti bilateralmente”, “Tendinopatia della CP_ cuffia dei rotatori alle spalle bilateralmente”. I casi non furono accolti in ambito per insufficienza nella produzione documentale nonostante i pareri sostanzialmente favorevoli da parte degli specialisti di sede. Si dà atto che l'attore è deceduto in corso di causa per problematiche non inerenti alle patologie denunciate. Trattasi di lavoratore manuale (carpentiere in ferro e tubista) che per circa 50 anni (continuò a lavorare anche dopo il pensionamento del 2012) fu esposto professionalmente in termini significativi a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, vibrazioni al sistema mano/braccio, posture incongrue protratte, rumore, rischio chimico. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di circa cinquant'anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre quello dell'efficacia lesiva. Tali rischi sono pertanto causa o concausa determinante delle varie patologie articolari descritte e documentate da indagini strumentali e del quadro di perdita uditiva evidenziato da esami specialistici. Il parere degli specialisti CP_ della sede competente per territorio furono sostanzialmente favorevoli, o quantomeno non contrari, ed il respingimento fu motivato dalla mancata produzione di documentazione amministrativa (in particolare il DVR dei primi 20 anni circa di lavoro (quando ancora tale documento non era compilato ed allorquando i lavoratori non
pagina 4 di 6 venivano obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il tracciato audiometrico in atti dimostra una curva compatibile con esposizione cronica a rumore. Pertanto le patologie denunciate e per cui è causa possono ragionevolmente ascriversi, quantomeno a titolo concausale prevalente, a noxa lavorativa. l pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale desumibile dalle indagini strumentali in atti può farsi pari al 6%(sei per cento). Il danno di entrambe le spalle (prevalente quello della destra, avuto conto della presenza di lesione completa del tendine del sovraspinato da tale lato) con riferimento alle voci tabellari 224 e 227 può indicarsi nell'8%(otto per cento). Per quanto attiene all'epicondilite bilaterale (voce 232) 4%(quattro per cento). La sindrome del tunnel carpale con riferimento alla voce
163 prevede una valutazione massima del 7%(sette per cento). Nella relazione di parte si fa riferimento ad un quadro clinico ben più grave indicando una stima molto più elevata. Non essendo stato possibile effettuare una visita diretta tale da dimostrare un quadro clinico di tale gravità ed eventualmente riconducibile alla sindrome del tunnel carpale, non può che confermarsi, al più, la valutazione massima prevista dalla suddetta voce 163. Infine la perdita uditiva documentata (vove 212) può farsi pari al 12%(dodici per cento). Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al
32%(trentadue per cento) a decorrere dall'11/03/2020.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 32%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa (previdenziale) e ad attività svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
pagina 5 di 6 - dichiara il diritto del sig. all'indennizzo per malattia professionale nella misura Parte_4 complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 32%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore dei ricorrenti del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6