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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/10/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Catalano Andrea Salvatore Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in riforma della sentenza n. 422/2024 del 19 settembre 2024 del
Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro
- accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto dell'appellante alla progressione professionale economica prevista per il personale ATA dipendente di ruolo tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio e dichiara tenuto e pertanto condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a CP_1 ricostruire la carriera dello stesso appellante, tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera, in atti;
-per l'effetto dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il CP_1 convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere all'appellante le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, decorrenti dal momento dell'assunzione in ruolo, entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori al deposito del ricorso, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna il convenuto, in persona del Ministro pro CP_1 tempore, a versare all' la contribuzione previdenziale e CP_2 assistenziale dovuta sulle somme spettanti all'appellante, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna il appellato a rifondere a parte appellante le CP_1 spese afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro
5.431,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il primo grado, e in euro 6.079,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il presente grado;
- compensa le spese tra appellante e CP_2
Caltanissetta, 22.10.2025
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Catalano Andrea Salvatore Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CP_2
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in riforma della sentenza n. 422/2024 del 19 settembre 2024 del
Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro
- accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto dell'appellante alla progressione professionale economica prevista per il personale ATA dipendente di ruolo tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio e dichiara tenuto e pertanto condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a CP_1 ricostruire la carriera dello stesso appellante, tenendo conto di tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione della carriera, in atti;
-per l'effetto dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il CP_1 convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere all'appellante le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, decorrenti dal momento dell'assunzione in ruolo, entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori al deposito del ricorso, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna il convenuto, in persona del Ministro pro CP_1 tempore, a versare all' la contribuzione previdenziale e CP_2 assistenziale dovuta sulle somme spettanti all'appellante, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna il appellato a rifondere a parte appellante le CP_1 spese afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro
5.431,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il primo grado, e in euro 6.079,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il presente grado;
- compensa le spese tra appellante e CP_2
Caltanissetta, 22.10.2025
IL PRESIDENTE