Articolo 87 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 86Articolo 88
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9 ottobre 2010
Art. 87. Definizione 1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione , sono disciplinati dal codice e dal regolamento. 3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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