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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 3901/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 22/10/2025 seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.3901/2024, posta in deliberazione tra:
CP_1 elettivamente domiciliato in NO, Via Cesare Terranova n. 20, presso lo studio dell'Avv. Turriziani Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_2
[...]
ROSINONE
[...] in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- Resistenti contumaci
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
, l Controparte_2 Controparte_2
e l'
[...] Controparte_2
, e ha chiesto di accertare e dichiarare, previa
[...] disapplicazione del Decreto di definizione della Progressione della Carriera n. 83 del 07/04/2023, “il diritto del ricorrente affinché anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi;
• Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013;
• In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, alla data della prossima cessazione dal servizio;
• Condannare, pertanto, parte resistente al riconoscimento anche dell'anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le consequenziali differenze retributive, oltre accessori di legge, disponendo altresì che l'amministrazione competente proceda alla determinazione degli importi come riconosciuti entro prefissando termine, prevedendo, ove ritenuto opportuno, una penale giornaliera in caso di ritardo.
• Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere assistente tecnico di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, classe di concorso AR08 (Fisica) e AR01 (Meccanica), in servizio presso l'istituto di Istruzione CP_2
“ di NO;
Controparte_2
- di essere stato assunto in ruolo presso il predetto Istituto nell'a.s. 1993/94, con decorrenza giuridica dal 1/09/1993;
- che con il decreto di definizione della Progressione della Carriera n. 83 del 07/04/2023, emesso dal D.S. dell'I.I.S. “Norberto Turriziani” di NO, al ricorrente veniva comunicato l'esito della domanda di ricostruzione di carriera inoltrata in data 02/02/2023; 2 - che nel richiamato decreto non veniva riconosciuto il servizio prestato per l'anno 2013, né ai fini economici né ai fini giuridici;
- che dall'estratto contributivo risultano regolarmente versati i contributi previdenziali relativi all'annualità 2013, che tuttavia non sono stati conteggiati né ai fini dell'anzianità di servizio, né ai fini della ridetta progressione economica;
- che con il riconoscimento di tale annualità avrebbe raggiunto la fascia stipendiale 35 a fronte dell'attuale fascia 28;
- di avere interesse al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2023 ai fini pensionistici, oltre che economici.
Ciò premesso, parte ricorrente, previa disapplicazione del decreto di definizione della progressione di carriera n. 83 del 07/04/2023 ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della maturazione del diritto pensionistico, nonché ai fini economici, chiedendo la Contr condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Contr Il , pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza odierna e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi del giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, previa disapplicazione del decreto di definizione della progressione di carriera n. 83 del 07/04/2023, al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di
3 carriera, ai fini pensionistici e del corretto inquadramento pensionistico, nonché delle progressioni economiche derivanti, Contr con condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Parte ricorrente ha, in particolare, contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato assistente tecnico presso l'Istituto “N. Turriziani” di NO per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera di cui al decreto del 7/4/2023 incide negativamente sul corretto inquadramento pensionistico e sulla relativa fascia stipendiale.
Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
4 Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del 2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità
5 di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che “la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a
6 quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” -, ha dunque ritenuto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come assistente tecnico nell'annualità 2013 sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in funzione del corretto inquadramento pensionistico stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dal ricorrente nell'annualità 2013 presso l'Istituto
“ di NO può essere riconosciuto ai soli Controparte_2 fini giuridici, utili ai fini della maturazione del diritto
7 pensionistico, ma non anche ai fini economici, per le motivazioni sopra riportate.
Il ricorso, dunque, può trovare parziale accoglimento, nei limiti del riconoscimento dei soli effetti giuridici del servizio prestato nell'annualità 2013, essendo rigettato per la restante parte, quanto al riconoscimento ai fini economici.
Le spese di lite, tenuto conto della novità e complessità delle questioni giuridiche sottese, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del CP_1 [...]
, Controparte_2 [...]
Controparte_2
[...] di
[...]
FROSINONE, nella causa iscritta al n. 3901/2024 R.G.A.C, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto di al CP_1 riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 anche ai fini della maturazione del diritto pensionistico;
b) Rigetta il ricorso per la restante parte;
c) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
NO, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
8
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 22/10/2025 seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.3901/2024, posta in deliberazione tra:
CP_1 elettivamente domiciliato in NO, Via Cesare Terranova n. 20, presso lo studio dell'Avv. Turriziani Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_2
[...]
ROSINONE
[...] in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- Resistenti contumaci
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
, l Controparte_2 Controparte_2
e l'
[...] Controparte_2
, e ha chiesto di accertare e dichiarare, previa
[...] disapplicazione del Decreto di definizione della Progressione della Carriera n. 83 del 07/04/2023, “il diritto del ricorrente affinché anche l'anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi;
• Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l'anno 2013;
• In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all'anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto allo scaglione stipendiale successivo, alla data della prossima cessazione dal servizio;
• Condannare, pertanto, parte resistente al riconoscimento anche dell'anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le consequenziali differenze retributive, oltre accessori di legge, disponendo altresì che l'amministrazione competente proceda alla determinazione degli importi come riconosciuti entro prefissando termine, prevedendo, ove ritenuto opportuno, una penale giornaliera in caso di ritardo.
• Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue:
- di essere assistente tecnico di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, classe di concorso AR08 (Fisica) e AR01 (Meccanica), in servizio presso l'istituto di Istruzione CP_2
“ di NO;
Controparte_2
- di essere stato assunto in ruolo presso il predetto Istituto nell'a.s. 1993/94, con decorrenza giuridica dal 1/09/1993;
- che con il decreto di definizione della Progressione della Carriera n. 83 del 07/04/2023, emesso dal D.S. dell'I.I.S. “Norberto Turriziani” di NO, al ricorrente veniva comunicato l'esito della domanda di ricostruzione di carriera inoltrata in data 02/02/2023; 2 - che nel richiamato decreto non veniva riconosciuto il servizio prestato per l'anno 2013, né ai fini economici né ai fini giuridici;
- che dall'estratto contributivo risultano regolarmente versati i contributi previdenziali relativi all'annualità 2013, che tuttavia non sono stati conteggiati né ai fini dell'anzianità di servizio, né ai fini della ridetta progressione economica;
- che con il riconoscimento di tale annualità avrebbe raggiunto la fascia stipendiale 35 a fronte dell'attuale fascia 28;
- di avere interesse al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2023 ai fini pensionistici, oltre che economici.
Ciò premesso, parte ricorrente, previa disapplicazione del decreto di definizione della progressione di carriera n. 83 del 07/04/2023 ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini della maturazione del diritto pensionistico, nonché ai fini economici, chiedendo la Contr condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Contr Il , pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza odierna e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi del giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, previa disapplicazione del decreto di definizione della progressione di carriera n. 83 del 07/04/2023, al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di
3 carriera, ai fini pensionistici e del corretto inquadramento pensionistico, nonché delle progressioni economiche derivanti, Contr con condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Parte ricorrente ha, in particolare, contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato assistente tecnico presso l'Istituto “N. Turriziani” di NO per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera di cui al decreto del 7/4/2023 incide negativamente sul corretto inquadramento pensionistico e sulla relativa fascia stipendiale.
Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
4 Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del 2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità
5 di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che “la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a
6 quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” -, ha dunque ritenuto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come assistente tecnico nell'annualità 2013 sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in funzione del corretto inquadramento pensionistico stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dal ricorrente nell'annualità 2013 presso l'Istituto
“ di NO può essere riconosciuto ai soli Controparte_2 fini giuridici, utili ai fini della maturazione del diritto
7 pensionistico, ma non anche ai fini economici, per le motivazioni sopra riportate.
Il ricorso, dunque, può trovare parziale accoglimento, nei limiti del riconoscimento dei soli effetti giuridici del servizio prestato nell'annualità 2013, essendo rigettato per la restante parte, quanto al riconoscimento ai fini economici.
Le spese di lite, tenuto conto della novità e complessità delle questioni giuridiche sottese, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del CP_1 [...]
, Controparte_2 [...]
Controparte_2
[...] di
[...]
FROSINONE, nella causa iscritta al n. 3901/2024 R.G.A.C, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto di al CP_1 riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 anche ai fini della maturazione del diritto pensionistico;
b) Rigetta il ricorso per la restante parte;
c) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
NO, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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