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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n° 2826/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 2826/2023 R.G. promossa da: con sede in Roma, via Alberto Cadlolo n° 54, in persona del legale Parte_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Lopardi
PARTE RICORRENTE
C O N T R O con sede in Trento (TN), via Fersina n° 23, in Controparte_1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri Zanardelli e dall'avv. Marcello Russolo
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente così conclude:
“In via principale, a titolo di responsabilità contrattuale, in via subordinata, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., accertare e dichiarare il diritto della NAD. Pt_1 nella qualità di cessionaria del credito relativo ai corrispettivi versati, per la fornitura di energia elettrica per il biennio 2010-2011, a titolo di imposta “addizionale provinciale”, vantato dalla cedente , a sua volta, dalla originaria cedente Controparte_2
ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di CP_3
“addizionale provinciale sull'energia elettrica”, non dovuta per il periodo di fornitura 05.03.2010 - 02.12.2010, nonché per il periodo di fornitura 02.02.2011 - 03.01.2012 e, per l'effetto, condannare a restituire a l'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 32.837,38 indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per il biennio 2010-2011, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
il tutto, in ogni caso,
pagina 1 di 9 oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c.4 c.c. e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze professionali”
Parte convenuta così conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e il giudizio avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per i motivi sopra menzionati;
nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa e, in ogni caso, decurtare gli importi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010, nonché le somme erroneamente calcolate per tutti i motivi esposti al paragrafo A;
accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della
[...]
CP_1
in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, che la aveva stipulato contratto di fornitura di CP_3 energia elettrica per uso non domestico con la , poi , Controparte_4 Controparte_1
e che con missiva dd.
2.3.2020 aveva richiesto alla stessa il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta “addizionale provinciale” relativa a fatture del 2010 e del 2011, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la chiedeva di Parte_2 condannare a versarle l'importo di € 32.837,38 (oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione) “indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per il biennio 2010-2011”, rappresentando, a sostegno di tale domanda, in estrema sintesi, che: con contratto dd. 20.10.2021 la aveva ceduto il detto credito alla CP_3 Controparte_2
la quale, a sua volta lo aveva ceduto a essa ricorrente con contratto dd. 23.12.2022;
[...] entrambe le cessioni erano state regolarmente notificate alla;
Controparte_1 le addizionali provinciali e regionali sulle accise erano state introdotte dall'art. 6, 2° co., D.L. n° 511/1988, poi sostituito dall'art. 5, D.Lgs. n° 26/2007; sul piano comunitario la direttiva 2008/118/CE aveva previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti, tra i quali l'energia elettrica, subordinando l'applicazione delle accise alla duplice condizione che avessero una pagina 2 di 9 specifica finalità e fossero conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; in varie pronunce la Corte di Giustizia aveva indicato i presupposti occorrenti per ravvisare una specifica finalità delle accise, evidenziando, in particolare la necessità di un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità dell'imposizione in questione;
nel caso di specie tale presupposto non sussisteva, in quanto le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica erano finalizzate soltanto ad assicurare una fonte di finanziamento diretta a soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali che ne beneficiavano, ragion per cui erano state abrogate con decorrenza dall'1.1.2012 per le regioni a statuto ordinario;
nel biennio 2010-2011 la aveva versato alla , oggi CP_3 Controparte_4 CP_1
, somme a titolo di addizionale, la cui normativa interna di riferimento contrastava
[...] con la sopravvenuta normativa comunitaria;
la stessa Suprema Corte aveva più volte rilevato la non conformità dell'art. 6, 1° co., D.L. n° 511/1988 al diritto comunitario e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
nel caso di addebito al consumatore finale quest'ultimo poteva fondatamente esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1
[...
chiedeva di rigettare la domanda, anche per omessa dimostrazione dell'effettivo versamento degli importi richiesti in restituzione, e in ogni caso di “decurtare gli importi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010”, trattandosi di mensilità in relazione alle quali la normativa interna era compatibile con quella comunitaria, essendo all'epoca ancora vigente la direttiva 92/12/CE, nonché di correggere gli errori calcolo in cui era incorsa la controparte.
La domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per l'assorbente rilievo assunto dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 43 del 15-4-2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 26/2007.
Al riguardo appare preliminarmente opportuno riportare la sintetica esposizione della normativa e della giurisprudenza anteriori all'intervento del giudice delle leggi che si legge nella sentenza n° 488/2025 di quest'ufficio, pubblicata il 17.6.2025.
La direttiva n. 2003/96/CE del 27-10-2003 (art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”), che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE (art. 3: “
1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: — gli oli minerali, — l'alcol e le bevande alcoliche, — i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione pagina 3 di 9 delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”), è stata recepita in Italia con il d.lgs. 2-2-2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, con la previsione, inoltre, che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La successiva direttiva 2008/118/CE (art. 1: “
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (omissis).
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”), che ha sostituito la precedente n. 92/12, con termine per l'attuazione per gli Stati membri entro il 1° gennaio 2010 (art. 48: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010”), è stata recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29-3-2010 n. 48, senza, tuttavia, apportare modifiche all'art. 6 d.l. 511/1988, rimasto infatti in vigore, nella versione di cui al d.lgs. 26/2007, dall'1-6-2007 all'1-4-2012 e abrogato, quanto in specie alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dal 1° aprile 2012 dall'art. 10, comma 4, conv. in l. n. 44/2012 (per le Regioni a statuto ordinario cfr. l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011).
Con pronuncia del 5-3-2015, nel procedimento C-553/13, la Controparte_5
Corte di giustizia UE ha statuito che: “L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev'essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall'esistenza della predetta imposta, ha l'obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l'attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un'imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa” (cfr. CGUE, 25-7-2018, C-103/17, : “(…)
2. Controparte_6
L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l'introduzione di un'altra imposta indiretta gravante sull'energia elettrica non è condizionata dall'attuazione di un'accisa armonizzata e che, atteso che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l'esistenza di altre imposte indirette aventi pagina 4 di 9 finalità specifiche (…)
4.Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un'imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest'ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”; si veda, inoltre, CGUE, 27-2-2014, C- 82/12, RA OR RA:
“L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle vendite al dettaglio di oli minerali, quale l'imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) in discussione nel procedimento principale, in quanto non si può considerare che un'imposta siffatta persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, allorché detta imposta, destinata a finanziare l'esercizio da parte delle collettività territoriali interessate delle rispettive competenze in materia di salute e di ambiente, non mira, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell'ambiente”).
La Corte di giustizia UE, con le sentenze del 5-3-2015 C-553/13, e CP_5
e del 25-7-2018, C-103/17, , ha, pertanto, affermato CP_5 Controparte_6
l'incompatibilità con il diritto UE delle norme statali istitutive di un'imposta addizionale priva di finalità specifica coerente con la direttiva 2008/112/CE (e già con la direttiva 92/12/CEE).
Con pronuncia n. 15198 del 4-6-2019, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, così precisando l'attuazione dei principi espressi dalla CGUE con riguardo all'ordinamento italiano, ha chiarito che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (v. anche Cass. Sez. 5, 23-10-2019, n. 27101; Sez. 5, 5-6-2020, n. 10691; Sez. 5, 5-10- 2020, n. 22343).
La giurisprudenza di merito successiva - chiamata a pronunciarsi in sede civilistica in ordine a contenzioso scaturente dalle domande proposte dal cessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica e volte alla ripetizione quale asserito indebito delle somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale sull'accisa per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine concesso per l'attuazione della direttiva (art.
1 - direttiva 2008/118/CE: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”) e la data di abrogazione dell'art. 6 cit. - ha visto il formarsi di due contrapposti orientamenti: l'uno contrario alla possibilità di disapplicare nell'ambito di controversia fra privati la disposizione nazionale seppur contraria a direttiva UE, pena, diversamente, un'efficacia diretta orizzontale della direttiva non trasposta;
l'altro, prevalente, nel senso, invece, del pagina 5 di 9 necessario accoglimento della domanda di ripetizione di indebito (cfr., anche per il riepilogo della giurisprudenza di merito, ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como del 28-4-2022; cfr. anche Cass. Sez. Un., 28-1-2011, n. 2064; si vedano, inoltre, nella giurisprudenza successiva, nel primo senso Trib. Milano, 6-9-2023, n. 6913; nel secondo senso App. Milano, 13-10-2023, n. 2909; Trib. Roma, 7-2-2024, n. 2321; Trib. Verona, 6-12-2023; Trib. Milano, 21-4-2023; Trib. Milano, 18-4-2023, n. 3118; Trib. Bologna, 27-2-2023, n. 400).
In siffatto contesto, in esito al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Como con ordinanza del 28-4-2022, la Corte di giustizia UE, con pronuncia C-316/22 dell'11-4-2024, ha avuto modo di precisare che “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Le pronunce successive alla sentenza della Corte di giustizia hanno rivelato la persistenza di due orientamenti contrapposti, l'uno, nel richiamarsi anche al principio di effettività così come ribadito dalla Corte di Lussemburgo, confermativo della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito nell'alveo di un contenzioso fra privati (App. Milano, 12-9-2024, n. 2434; App. Milano, 19-7-2024, n. 2151; Trib. Napoli, 19-3-2025, n. 2788), l'altro in senso, invece, contrario, ritenendo preclusa, in quanto non conforme al diritto UE, la disapplicazione con effetti “orizzontali” di una norma nazionale contraria a una direttiva non attuata (App. Firenze, 2-5-2025, n. 818; Trib. Milano, 10-9-2024, n. 7922; Trib. Asti, 11-7-2024, n. 514).
Sulla scorta dell'intervento della Corte di Giustizia, la Suprema Corte è peraltro giunta a riconoscere la legittimazione in capo al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dell'Erario con azione per indebito oggettivo (Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154: “In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce pagina 6 di 9 presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' Parte_3
).
[...]
Tutto quanto sopra premesso, la Corte costituzionale è da ultimo intervenuta con pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 cit., così come sostituito dal d.lgs. n. 26/2007, a ciò addivenendo sul presupposto della preclusa possibilità nel giudizio a quo di procedere a disapplicazione con effetti c.d. orizzontali della norma nazionale (C. Cost. n. 43/2025, pag. 8: “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”).
Nel merito, la Corte costituzionale, nel ribadire l'insussistenza in relazione alla addizionale provinciale de qua del requisito di finalità specifica prescritto dalla direttiva 92/12/CEE e, in seguito, dalla direttiva 2008/118/CE, così come altresì precisato e chiarito dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. C.Cost. n. 43/2025, pag. 11: “Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”), ha ritenuto, dunque, fondata la questione di illegittimità costituzionale.
Ne consegue il venir meno con effetti ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale per cui è causa (oggetto di rivalsa ex artt. 16, comma 3, e 53 - già art. 56
- T.U.A.).
Il che induce a concludere, quanto al rapporto pendente oggetto della presente controversia, per la fondatezza, in punto di an, della domanda di indebito, anche con riferimento alle mensilità anteriori al 1° aprile 2010, alla luce dell'ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale (“art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 … come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26”, quest'ultimo in attuazione appunto della direttiva 2003/96/CE), deponendo in tal senso anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione pagina 7 di 9 ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” (così Cass., n° 13740/2025; nello stesso senso v. Cass., n° 17643/2025 e Cass., n° 24928/2025) nella dichiarata, comprovata (v. gli atti di cessione tra e Pt_1 CP_3 [...]
e tra quest'ultima e la stessa ricorrente prodotti sub n° 71 e n° 73) e CP_2 comunque incontestata veste di cessionaria del credito nell'originaria titolarità della CP_3
[...
aziona, dunque, fondatamente il diritto alla ripetizione delle somme versate dall'originaria creditrice a titolo di addizionale provinciale sulle accise negli anni 2010- 2011.
La produzione documentale effettuata dalla ricorrente prova in termini sufficientemente chiari e univoci l'effettivo indebito versamento, da parte della CP_3 della complessiva somma di € 30.900,55 (inferiore a quella richiesta in ricorso) per la detta causale, ciò desumendosi dalle fatture menzionate nelle prime quattro pagine del ricorso introduttivo e versate in atti.
Al riguardo, appare, infatti, ascrivibile decisivo rilievo probatorio, con riguardo al quantum, agli importi fatturati per addizionali provinciali, il cui totale risulta pari, come detto, alla somma di € 30.900,55, dovendosi ritenere in relazione agli importi oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che: appaiono esattamente indicate in ricorso le somme indebitamente versate in relazione alle fatture n° 23117/10 e n° 46936/10 (v. doc. n° 9 e n° 24), pari, rispettivamente, a € 101,97 e € 115,20 (=€ 46,54 + 68,66); lo stesso dicasi per la somma di € 1.124,46 riportato nella fattura n° 14030/10 (doc. n° 3 di parte ricorrente), non riguardando questa la mensilità di gennaio, a cui, invece, si riferisce l'obiezione svolta da parte convenuta;
sono fondate le eccezioni di quest'ultima in ordine alle somme richieste relativamente alle fatture n° 23116/10 e n° 38691/11 (v. doc. n° 7 e n° 53 di parte ricorrente), essendo ivi compresi gli importi di € 235,52 e di € 329,34 già richiesti in restituzione con riguardo, rispettivamente, alla fattura n° 23115/10 (v. doc. n° 8) e alla fattura n° 38690/11 (v. doc. n° 54); pertanto, sono dovute la somma di € 1.013,77 per la fattura n° 23116/10 e la somma di € 1.166,83 per la fattura n° 38691/11; analogo rilievo può essere svolto con riguardo a) alla fattura n° 42015/10 (doc. n° 19 di parte ricorrente), in quanto uno dei due importi ivi indicato, quello di € 1.166,06 risulta già contabilizzato con riferimento alla fattura n° 38691/11; di talché il credito per la fattura n° 42015/10 va quantificato nella somma di € 1.003,20 riconosciuta da parte convenuta;
b) alla fattura n° 42014/10 (doc. n° 20), in quanto l'importo ivi indicato di € 330,33 relativo al mese di luglio 2010, risulta già parzialmente computato in riferimento alla fattura n° 38730/10, di talché in ordine alla detta fattura n° 42014/10 è dovuto l'importo di € 252,63.
Devesi poi considerare che in tutte le fatture figura la dicitura “tutti i pagamenti risultano essere in regola”, che, costituendo un espresso riconoscimento del pregresso adempimento delle obbligazioni pecuniarie maturate sino alla data di ogni singola fattura a carico della a seguito delle forniture, è senz'altro in grado di provare l'effettivo CP_3
pagina 8 di 9 incasso delle somme oggetto di causa da parte della società fornitrice. Per tutto quanto esposto, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento in relazione alla somma di € 30.900,55, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda, sì come richiesto in ricorso.
La controvertibilità delle questioni esaminate, la sussistenza di contrastanti orientamenti interpretativi e l'accoglimento della domanda in forza di intervento della Corte costituzionale sopravvenuto nel corso del giudizio giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede legale in Roma, via Alberto Cadlolo n° 54, in Parte_1 persona del legale rappresentante, nei confronti della con sede Controparte_1 legale in Trento (TN), via Fersina n° 23, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede condanna a pagare a la somma di € 30.900,55, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trento in data 5.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 2826/2023 R.G. promossa da: con sede in Roma, via Alberto Cadlolo n° 54, in persona del legale Parte_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Lopardi
PARTE RICORRENTE
C O N T R O con sede in Trento (TN), via Fersina n° 23, in Controparte_1 persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri Zanardelli e dall'avv. Marcello Russolo
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente così conclude:
“In via principale, a titolo di responsabilità contrattuale, in via subordinata, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., accertare e dichiarare il diritto della NAD. Pt_1 nella qualità di cessionaria del credito relativo ai corrispettivi versati, per la fornitura di energia elettrica per il biennio 2010-2011, a titolo di imposta “addizionale provinciale”, vantato dalla cedente , a sua volta, dalla originaria cedente Controparte_2
ad ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata a titolo di CP_3
“addizionale provinciale sull'energia elettrica”, non dovuta per il periodo di fornitura 05.03.2010 - 02.12.2010, nonché per il periodo di fornitura 02.02.2011 - 03.01.2012 e, per l'effetto, condannare a restituire a l'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 32.837,38 indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per il biennio 2010-2011, o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
il tutto, in ogni caso,
pagina 1 di 9 oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c.4 c.c. e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze professionali”
Parte convenuta così conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e il giudizio avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per i motivi sopra menzionati;
nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa e, in ogni caso, decurtare gli importi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010, nonché le somme erroneamente calcolate per tutti i motivi esposti al paragrafo A;
accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della
[...]
CP_1
in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, che la aveva stipulato contratto di fornitura di CP_3 energia elettrica per uso non domestico con la , poi , Controparte_4 Controparte_1
e che con missiva dd.
2.3.2020 aveva richiesto alla stessa il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta “addizionale provinciale” relativa a fatture del 2010 e del 2011, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la chiedeva di Parte_2 condannare a versarle l'importo di € 32.837,38 (oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione) “indebitamente trattenuto a seguito della dichiarata illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica versate per il biennio 2010-2011”, rappresentando, a sostegno di tale domanda, in estrema sintesi, che: con contratto dd. 20.10.2021 la aveva ceduto il detto credito alla CP_3 Controparte_2
la quale, a sua volta lo aveva ceduto a essa ricorrente con contratto dd. 23.12.2022;
[...] entrambe le cessioni erano state regolarmente notificate alla;
Controparte_1 le addizionali provinciali e regionali sulle accise erano state introdotte dall'art. 6, 2° co., D.L. n° 511/1988, poi sostituito dall'art. 5, D.Lgs. n° 26/2007; sul piano comunitario la direttiva 2008/118/CE aveva previsto l'armonizzazione della disciplina in materia di accise su diversi prodotti, tra i quali l'energia elettrica, subordinando l'applicazione delle accise alla duplice condizione che avessero una pagina 2 di 9 specifica finalità e fossero conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; in varie pronunce la Corte di Giustizia aveva indicato i presupposti occorrenti per ravvisare una specifica finalità delle accise, evidenziando, in particolare la necessità di un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità dell'imposizione in questione;
nel caso di specie tale presupposto non sussisteva, in quanto le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica erano finalizzate soltanto ad assicurare una fonte di finanziamento diretta a soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali che ne beneficiavano, ragion per cui erano state abrogate con decorrenza dall'1.1.2012 per le regioni a statuto ordinario;
nel biennio 2010-2011 la aveva versato alla , oggi CP_3 Controparte_4 CP_1
, somme a titolo di addizionale, la cui normativa interna di riferimento contrastava
[...] con la sopravvenuta normativa comunitaria;
la stessa Suprema Corte aveva più volte rilevato la non conformità dell'art. 6, 1° co., D.L. n° 511/1988 al diritto comunitario e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
nel caso di addebito al consumatore finale quest'ultimo poteva fondatamente esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1
[...
chiedeva di rigettare la domanda, anche per omessa dimostrazione dell'effettivo versamento degli importi richiesti in restituzione, e in ogni caso di “decurtare gli importi relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2010”, trattandosi di mensilità in relazione alle quali la normativa interna era compatibile con quella comunitaria, essendo all'epoca ancora vigente la direttiva 92/12/CE, nonché di correggere gli errori calcolo in cui era incorsa la controparte.
La domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per l'assorbente rilievo assunto dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 43 del 15-4-2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 26/2007.
Al riguardo appare preliminarmente opportuno riportare la sintetica esposizione della normativa e della giurisprudenza anteriori all'intervento del giudice delle leggi che si legge nella sentenza n° 488/2025 di quest'ufficio, pubblicata il 17.6.2025.
La direttiva n. 2003/96/CE del 27-10-2003 (art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”), che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE (art. 3: “
1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: — gli oli minerali, — l'alcol e le bevande alcoliche, — i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione pagina 3 di 9 delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”), è stata recepita in Italia con il d.lgs. 2-2-2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, con la previsione, inoltre, che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La successiva direttiva 2008/118/CE (art. 1: “
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (omissis).
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”), che ha sostituito la precedente n. 92/12, con termine per l'attuazione per gli Stati membri entro il 1° gennaio 2010 (art. 48: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010”), è stata recepita dallo Stato italiano con d.lgs. 29-3-2010 n. 48, senza, tuttavia, apportare modifiche all'art. 6 d.l. 511/1988, rimasto infatti in vigore, nella versione di cui al d.lgs. 26/2007, dall'1-6-2007 all'1-4-2012 e abrogato, quanto in specie alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con decorrenza dal 1° aprile 2012 dall'art. 10, comma 4, conv. in l. n. 44/2012 (per le Regioni a statuto ordinario cfr. l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011).
Con pronuncia del 5-3-2015, nel procedimento C-553/13, la Controparte_5
Corte di giustizia UE ha statuito che: “L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev'essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall'esistenza della predetta imposta, ha l'obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l'attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un'imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa” (cfr. CGUE, 25-7-2018, C-103/17, : “(…)
2. Controparte_6
L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l'introduzione di un'altra imposta indiretta gravante sull'energia elettrica non è condizionata dall'attuazione di un'accisa armonizzata e che, atteso che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l'esistenza di altre imposte indirette aventi pagina 4 di 9 finalità specifiche (…)
4.Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un'imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest'ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”; si veda, inoltre, CGUE, 27-2-2014, C- 82/12, RA OR RA:
“L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulle vendite al dettaglio di oli minerali, quale l'imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) in discussione nel procedimento principale, in quanto non si può considerare che un'imposta siffatta persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, allorché detta imposta, destinata a finanziare l'esercizio da parte delle collettività territoriali interessate delle rispettive competenze in materia di salute e di ambiente, non mira, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell'ambiente”).
La Corte di giustizia UE, con le sentenze del 5-3-2015 C-553/13, e CP_5
e del 25-7-2018, C-103/17, , ha, pertanto, affermato CP_5 Controparte_6
l'incompatibilità con il diritto UE delle norme statali istitutive di un'imposta addizionale priva di finalità specifica coerente con la direttiva 2008/112/CE (e già con la direttiva 92/12/CEE).
Con pronuncia n. 15198 del 4-6-2019, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, così precisando l'attuazione dei principi espressi dalla CGUE con riguardo all'ordinamento italiano, ha chiarito che “in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (v. anche Cass. Sez. 5, 23-10-2019, n. 27101; Sez. 5, 5-6-2020, n. 10691; Sez. 5, 5-10- 2020, n. 22343).
La giurisprudenza di merito successiva - chiamata a pronunciarsi in sede civilistica in ordine a contenzioso scaturente dalle domande proposte dal cessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica e volte alla ripetizione quale asserito indebito delle somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale sull'accisa per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine concesso per l'attuazione della direttiva (art.
1 - direttiva 2008/118/CE: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”) e la data di abrogazione dell'art. 6 cit. - ha visto il formarsi di due contrapposti orientamenti: l'uno contrario alla possibilità di disapplicare nell'ambito di controversia fra privati la disposizione nazionale seppur contraria a direttiva UE, pena, diversamente, un'efficacia diretta orizzontale della direttiva non trasposta;
l'altro, prevalente, nel senso, invece, del pagina 5 di 9 necessario accoglimento della domanda di ripetizione di indebito (cfr., anche per il riepilogo della giurisprudenza di merito, ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como del 28-4-2022; cfr. anche Cass. Sez. Un., 28-1-2011, n. 2064; si vedano, inoltre, nella giurisprudenza successiva, nel primo senso Trib. Milano, 6-9-2023, n. 6913; nel secondo senso App. Milano, 13-10-2023, n. 2909; Trib. Roma, 7-2-2024, n. 2321; Trib. Verona, 6-12-2023; Trib. Milano, 21-4-2023; Trib. Milano, 18-4-2023, n. 3118; Trib. Bologna, 27-2-2023, n. 400).
In siffatto contesto, in esito al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Como con ordinanza del 28-4-2022, la Corte di giustizia UE, con pronuncia C-316/22 dell'11-4-2024, ha avuto modo di precisare che “1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.
Le pronunce successive alla sentenza della Corte di giustizia hanno rivelato la persistenza di due orientamenti contrapposti, l'uno, nel richiamarsi anche al principio di effettività così come ribadito dalla Corte di Lussemburgo, confermativo della fondatezza della domanda di ripetizione di indebito nell'alveo di un contenzioso fra privati (App. Milano, 12-9-2024, n. 2434; App. Milano, 19-7-2024, n. 2151; Trib. Napoli, 19-3-2025, n. 2788), l'altro in senso, invece, contrario, ritenendo preclusa, in quanto non conforme al diritto UE, la disapplicazione con effetti “orizzontali” di una norma nazionale contraria a una direttiva non attuata (App. Firenze, 2-5-2025, n. 818; Trib. Milano, 10-9-2024, n. 7922; Trib. Asti, 11-7-2024, n. 514).
Sulla scorta dell'intervento della Corte di Giustizia, la Suprema Corte è peraltro giunta a riconoscere la legittimazione in capo al consumatore finale di agire direttamente nei confronti dell'Erario con azione per indebito oggettivo (Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21154: “In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce pagina 6 di 9 presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' Parte_3
).
[...]
Tutto quanto sopra premesso, la Corte costituzionale è da ultimo intervenuta con pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 cit., così come sostituito dal d.lgs. n. 26/2007, a ciò addivenendo sul presupposto della preclusa possibilità nel giudizio a quo di procedere a disapplicazione con effetti c.d. orizzontali della norma nazionale (C. Cost. n. 43/2025, pag. 8: “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”).
Nel merito, la Corte costituzionale, nel ribadire l'insussistenza in relazione alla addizionale provinciale de qua del requisito di finalità specifica prescritto dalla direttiva 92/12/CEE e, in seguito, dalla direttiva 2008/118/CE, così come altresì precisato e chiarito dalla giurisprudenza della CGUE (cfr. C.Cost. n. 43/2025, pag. 11: “Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”), ha ritenuto, dunque, fondata la questione di illegittimità costituzionale.
Ne consegue il venir meno con effetti ex tunc della norma istitutiva dell'addizionale per cui è causa (oggetto di rivalsa ex artt. 16, comma 3, e 53 - già art. 56
- T.U.A.).
Il che induce a concludere, quanto al rapporto pendente oggetto della presente controversia, per la fondatezza, in punto di an, della domanda di indebito, anche con riferimento alle mensilità anteriori al 1° aprile 2010, alla luce dell'ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale (“art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511 … come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26”, quest'ultimo in attuazione appunto della direttiva 2003/96/CE), deponendo in tal senso anche la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione pagina 7 di 9 ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” (così Cass., n° 13740/2025; nello stesso senso v. Cass., n° 17643/2025 e Cass., n° 24928/2025) nella dichiarata, comprovata (v. gli atti di cessione tra e Pt_1 CP_3 [...]
e tra quest'ultima e la stessa ricorrente prodotti sub n° 71 e n° 73) e CP_2 comunque incontestata veste di cessionaria del credito nell'originaria titolarità della CP_3
[...
aziona, dunque, fondatamente il diritto alla ripetizione delle somme versate dall'originaria creditrice a titolo di addizionale provinciale sulle accise negli anni 2010- 2011.
La produzione documentale effettuata dalla ricorrente prova in termini sufficientemente chiari e univoci l'effettivo indebito versamento, da parte della CP_3 della complessiva somma di € 30.900,55 (inferiore a quella richiesta in ricorso) per la detta causale, ciò desumendosi dalle fatture menzionate nelle prime quattro pagine del ricorso introduttivo e versate in atti.
Al riguardo, appare, infatti, ascrivibile decisivo rilievo probatorio, con riguardo al quantum, agli importi fatturati per addizionali provinciali, il cui totale risulta pari, come detto, alla somma di € 30.900,55, dovendosi ritenere in relazione agli importi oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che: appaiono esattamente indicate in ricorso le somme indebitamente versate in relazione alle fatture n° 23117/10 e n° 46936/10 (v. doc. n° 9 e n° 24), pari, rispettivamente, a € 101,97 e € 115,20 (=€ 46,54 + 68,66); lo stesso dicasi per la somma di € 1.124,46 riportato nella fattura n° 14030/10 (doc. n° 3 di parte ricorrente), non riguardando questa la mensilità di gennaio, a cui, invece, si riferisce l'obiezione svolta da parte convenuta;
sono fondate le eccezioni di quest'ultima in ordine alle somme richieste relativamente alle fatture n° 23116/10 e n° 38691/11 (v. doc. n° 7 e n° 53 di parte ricorrente), essendo ivi compresi gli importi di € 235,52 e di € 329,34 già richiesti in restituzione con riguardo, rispettivamente, alla fattura n° 23115/10 (v. doc. n° 8) e alla fattura n° 38690/11 (v. doc. n° 54); pertanto, sono dovute la somma di € 1.013,77 per la fattura n° 23116/10 e la somma di € 1.166,83 per la fattura n° 38691/11; analogo rilievo può essere svolto con riguardo a) alla fattura n° 42015/10 (doc. n° 19 di parte ricorrente), in quanto uno dei due importi ivi indicato, quello di € 1.166,06 risulta già contabilizzato con riferimento alla fattura n° 38691/11; di talché il credito per la fattura n° 42015/10 va quantificato nella somma di € 1.003,20 riconosciuta da parte convenuta;
b) alla fattura n° 42014/10 (doc. n° 20), in quanto l'importo ivi indicato di € 330,33 relativo al mese di luglio 2010, risulta già parzialmente computato in riferimento alla fattura n° 38730/10, di talché in ordine alla detta fattura n° 42014/10 è dovuto l'importo di € 252,63.
Devesi poi considerare che in tutte le fatture figura la dicitura “tutti i pagamenti risultano essere in regola”, che, costituendo un espresso riconoscimento del pregresso adempimento delle obbligazioni pecuniarie maturate sino alla data di ogni singola fattura a carico della a seguito delle forniture, è senz'altro in grado di provare l'effettivo CP_3
pagina 8 di 9 incasso delle somme oggetto di causa da parte della società fornitrice. Per tutto quanto esposto, la domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento in relazione alla somma di € 30.900,55, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda, sì come richiesto in ricorso.
La controvertibilità delle questioni esaminate, la sussistenza di contrastanti orientamenti interpretativi e l'accoglimento della domanda in forza di intervento della Corte costituzionale sopravvenuto nel corso del giudizio giustificano ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede legale in Roma, via Alberto Cadlolo n° 54, in Parte_1 persona del legale rappresentante, nei confronti della con sede Controparte_1 legale in Trento (TN), via Fersina n° 23, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede condanna a pagare a la somma di € 30.900,55, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trento in data 5.12.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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