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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. AN S. IL Presidente Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello n. 987/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 22.10.2025 e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Franco Gabriele, giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in San salvo (CH), via Trignina n. 147; Appellante
Contro
in persona dell'avv. Carla Funes, giusta procura per notaio Controparte_1 Per_1
di Roma del 12.12.2017 repertorio n. 55629, raccolta n. 27976, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Cristina Onori, giusta mandato conferito in primo grado e allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore in Ascoli Piceno, piazza Roma n. 3; Appellata
avverso la sentenza n. 142/2024 pubblicata dal Tribunale di Vasto il 11.04.24 nel procedimento civile n. 1138/2022, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma della impugnata sentenza: - accogliere per i motivi sopra dedotti il proposto appello e come da conclusioni avanzate in primo grado, dichiarare, responsabile dei danni subiti dalla la e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1 la stessa al risarcimento dei danni nella misura di euro 66.863,57 o altra diversa e/o ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa oltre interessi di legge e sempre con vittoria di spese, competenze ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio.” Per parte appellata:
“Tutto quanto sopra premesso e considerato, come sopra rappresentata e Controparte_1 difesa, conclude affinché l'Ill, ma Corte di Appello di L'Aquila rigetti l'appello proposto da confermando per gli effetti integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di Parte_1 spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzabili: La ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti alle proprie attrezzature industriali a causa di asserite anomalie nella fornitura di corrente elettrica da essa distribuita, ciò ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2050 e 2051 c.c. Ha premesso di avere in essere con un contratto di fornitura di energia elettrica in CP_2 media tensione a servizio del proprio stabilimento industriale sito a Vasto (CH) ed assunto di avere subito nelle date del 26/2/2022, 26/5/2022 e 18-19/8/2022 danneggiamenti ai macchinari ivi operanti all'esito di tre episodi di interruzione e ripristino della fornitura di energia elettrica, imputabili ad quale società di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, Controparte_1 erogata con patologici squilibri di potenza tali da danneggiare i macchinari industriali da essa alimentati, con un danno patrimoniale complessivo quantificato in euro 66.863,57.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda e le circostanze Controparte_1 riferite dall'attrice con riferimento a ciascuno degli episodi di danneggiamento.
3. All'esito dell'istruttoria, per documenti e per testi, il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo insufficiente la prova fornita a riscontro del nesso causale tra gli eventi dannosi lamentati e l'esercizio dell'attività di fornitura di corrente elettrica, ciò pur riconducendo la fattispecie nell'alveo della responsabilità qualificata ai sensi dell'art. 2050 c.c. La sentenza è stata tempestivamente impugnata dalla la quale ne ha chiesto la Parte_1 riforma, reiterando la domanda e affidando l'appello a tre motivi.
5. Con comparsa di risposta del 05.02.25 si è costituita la la quale resiste Controparte_1 all'appello invocandone l'infondatezza.
6. Con ordinanza del 22.10.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Primo motivo: Omesso esame di prove documentali decisive per il giudizio, omessa motivazione, violazione artt. 115, 116, 132 e 245 c.p.c.
7.1 Il Tribunale, a conclusione di più ampia argomentazione, così ha deciso:
“pur essendo comprovati gli eventi di interruzione della fornitura di energia elettrica ma non anche le anomalie in fase di ripristino della stessa indicate quale causa diretta dei danni lamentati, la domanda deve essere integralmente rigettata”.
7.2 Il primo motivo di gravame, censurante solo questa parte della motivazione, è teso a contraddire il provvedimento impugnato per l'omesso esame della documentazione di parte versata in atti di causa, costituita dai report di intevento, allegati alle fatture delle riparazioni eseguite sui macchinari danneggiati, dai tecnici specializzati all'uopo chiamati dall'azienda appellante, i quali hanno annotato relazioni in ordine alle cause dei guasti. Più in dettaglio, l'appellante testualmente osserva che: 1)primo sinistro (26 febbraio 2022): a) per la causa e i danni all'impianto Laser Piano Platino 1530 Fiber P30 L , sono Controparte_3 state prodotte: le fatture, unitamente ai Report di Servizio;
più precisamente nel documento PDF (nome documento PDF in atti FATTURA PRIMA INDUSTRIE N.393 CON REPORT per LASER PLATINO 1530) Service Report (pag. 3 del documento PDF in atti) il Tecnico della
[...]
certifica che la causa dei danni “è stato un forte squilibrio tra le fasi di Controparte_4 alimentazione trifase del fornitore dei servizi elettrici”, e con il documento PDF (nome documento PDF in atti FATTURA PRIMA INDUSTRIE N.499 .CON REPORT per LASER PLATINO 1530) è stato provato l'ammontare del danno di euro 28.117,79 ovvero le spese sostenute per le sostituzioni/riparazione (pag. 1,2 e 3 del documento PDF) come effettuate dal Tecnico della
[...]
(pag. 4,5,6,7 e 8 del documento PDF). CP_4 Controparte_5
Mentre con la fattura (nome documento PDF in atti FATTURA PRIMA INDUSTRIE N.393 CON REPORT per LASER PLATINO 1530) sono state documentate le spese sostenute di euro 1.816,58 per l'attività di ricerca e diagnosi effettuate dal tecnico e documentate nel Controparte_4 Service Report già sopra nominato. Anche il tecnico della , intervenuto per il ripristino del solo stabilizzatore [dispositivo CP_6 impiegato per regolare la tensione elettrica, (volt) se diversa da quella attesa] individua la causa del danno nella anomalia dello “stabilizzatore scollegato con termico fase due aperto” nel suo report Cont Intervento Tecnico del 24.03.2022 (nome documento PDF in atti FATTURA RIELLO N. 103971 CON REPORT per LASER PLATINO 1530): ciò dimostrava indiscutibilmente che il ripristino della fornitura di energia elettrica effettuata in maniera anomala e non corretta delle fasi – come lamentato dalla e dimostrato in atti - era stato tale da bruciare anche il Parte_1 dispositivo preposto a garantire che l'alimentazione elettrica rimanesse costante e sicura per le apparecchiature e gli impianti ad esso collegato, cosi come l'ammontare dei danni per euro 902,80 fattura n. V1/2022/103971 del 13.04.2022 pag. 1 del (nome documento PDF in atti FATTURA RPS
. 103971 CON REPORT per LASER PLATINO 1530). Pt_2 b) anche per la causa e i danni all'impianto Laser Tubi LT 722D sono state prodotte le fatture con i Report di Servizio. A documentazione dei danni di euro 2.934,00 la fattura (nome documento PDF in atti FATT.573637 COHERENT CON REPORT per LASER LT722D), di quelli per euro 8.589,00 la fattura (nome documento PDF in atti FATT.574043 COHERENT CON REPORT per LASER LT722D), mentre quanto alla causa dei danni, più dettagliatamente , sempre nel documento PDF FATT.574043 COHERENT CON REPORT per LASER LT722D, il tecnico Simone Ficco certificava che il danno fosse stato causato da un buco di tensione e/o squilibrio tra le fasi: “Guasto riconducibile a uno buco di tensione e/o squilibro tra le fasi”. c) per la causa ed i danni alle saldatrici nel PDF in atti (nome documento PDF FATTURA OLIVIERI N.364 CON OFFERTA per SALDATRICI) della ditta sono Controparte_8 documentati l'ammontare del danno di euro 4.908,06 (pag. 1) e la causa (pag. 2 del documento PDF in atti), siccome il tecnico, dopo sopralluogo, certificava, come da foto prodotte nel giudizio di 1° grado, che i danni alle 3 saldatrici sono stati causati dallo stesso problema “ in base ai componenti rotti si evidenzia un superamento della tensione di 500 volt”. Per tali danni, sarebbe stata la stessa ad ammettere la propria responsabilità Controparte_1 dichiarando “di aver fornito energia elettrica con tensione irregolare”, salvo“...rialimentare con tensione regolare il tratto di rete alimentante il Cliente”, come da punto b), pagina 5, comparsa di costituzione di del 09 febbraio 2023. Controparte_1 2) secondo sinistro (26 maggio 2022) a) per la causa ed i danni al Laser Genius 2040 sono stati prodotti con lo stesso Controparte_4 File-PDF le Fatture unitamente ai Report di Servizio e più precisamente, a dimostrazione dei danni, la fattura n. n.VIT22-02-001856 del 31/05/2022 di euro 6.442,89 e la fattura n. VIT22-01-000940 del 17.06.2022 di euro 2.345,08. Nello stesso documento PDF (pag. 2 del documento PDF FATTURA 940 PRIMA - già in atti) vi è il Service Report del Controparte_9 27.05.2022 nel quale il Tecnico della certifica che i danni sono Controparte_4 Parte_3 stati causati da “Black out e sbalzi di tensione della linea elettrica generale”. 3) terzo sinistro (notte tra 18 e 19 agosto 2022)
- per la causa ed i danni al Laser Piano Platino 1530 è stata versata in atti a dimostrazione dell'ammontare dei danni la fattura di riparazione n. 512/v01 del 30.08.2022 di euro 10.397,45, nella quale sono descritte le parti danneggiate e sostituite, danno dovuto, per stessa ammissione della nella propria nota del 15 settembre 2022 (codice rintracciabilità Controparte_1
340030736 in atti)” all'apertura accidentale di una connessione della linea di media tensione”. Da tale compendio documentale si doveva evincere, secondo parte appellante, il nesso causale tra le parti danneggiate e la causa asserita, ovvero il forte squilibrio di potenza della corrente elettrica erogata dalla società erogatrice.
8. Secondo motivo: erronea valutazione ed interpretazione alla consulenza di parte.
8.1 Il Tribunale ha ritenuto quanto di seguito:
“…non sia neanche possibile evincerne autore, contesto e metodologia utilizzata nelle misurazioni dell'alimentazione trifasica ivi indicata come squilibrata e neppure il metodo di accertamento della ipotizzata sovratensione transitoria.” 8.2 Il secondo motivo d'appello è teso a rappresentare che, invece, la consulenza tecnica di parte prodotta in atti ha, in ciascuna sua pagina, chiaramente un'intestazione da cui si evince l'autore, ing.
l'oggetto e la data di redazione, con firma e timbro professionale del Controparte_10 professionista a chiusura nell'ultima pagina.
9. Terzo motivo: Illogicità della sentenza, difetto dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, violazione art. 132 n. 4) cpc.
9.1 Il Tribunale così ebbe ad osservare:
“In relazione all'invocata responsabilità ex art. 2050 c.c., pur condividendosi l'orientamento giurisprudenziale che colloca la produzione e fornitura di energia elettrica nell'ambito delle attività pericolose tipizzate e qualificate come tali dal t.u.l.p.s. o da altre leggi speciali in quanto attività di carattere squisitamente tecnico per l'esercizio della quale è previsto un cospicuo numero di cautele, deve osservarsi che, ai fini della affermazione di responsabilità, è pur sempre necessaria la prova della sussistenza dell'anomalia e del nesso causale con il danno lamentato;
prova che logicamente precede l'onerosa prova liberatoria posta a carico del soggetto ritenuto causalmente responsabile del danno.”
9.2 Con il terzo motivo di gravame si vuole ribadire che dalla documentazione in atti risulterebbe provato il nesso eziologico tra le interruzioni e ripristini anomali dell'energia elettrica e i danni realizzatisi.
10. I motivi di appello appaiono strettamente connessi sul piano logico, pertanto meritano trattazione congiunta, premettendosi che nessun argomento è stato svolto in appello per insistere sulla responsabilità dell'appellata ex artt. 1218, 2043 e 2051 cod. civ.
11. Va evidenziato che il rigetto è stato complessivamente motivato, quanto all'esclusione di responsabilità ex art. 2050 cc, con le seguenti argomentazioni dal Tribunale.
“Parte attrice assume a fondamento fattuale della domanda l'accadimento di tre eventi, cronologicamente distinti, nel corso dei quali, successivamente all'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, si sarebbe verificata una erronea e/o anomala rialimentazione della stessa: nel dettaglio, tali anomalie sarebbero consistite (in base a valutazioni rinvenibili in perizia di parte) in uno “squilibrio di fase” (in data 26/2/2022) e in una “sovratensione transitoria” (alle date del 26/5/2022 e 18-19/8/2022), potendosi, perciò, enucleare le cause dirette ed immediate degli eventi lesivi lamentati non nelle interruzioni di energia (non essendo stati allegati danni riferibili alla disalimentazione dei macchinari) ma nei momenti successivi del suo ripristino e, nello specifico, nelle anomalie indicate (“squilibrio di fase” e “sovratensione transitoria”). Parte convenuta, pur non contestando gli episodi di interruzione dell'erogazione di energia elettrica (dalla stessa pacificamente ammessi e, anzi, dettagliatamente descritti nella loro genesi e durata), ha fermamente contrastato l'esistenza delle dette anomalie nella rialimentazione, con ciò gravando parte attrice dell'onere di provare la sussistenza di tali anomalie, nonché il nesso causale con i danni asseritamente patiti. A tale riguardo, va rilevato che i presupposti di fatto della domanda attorea si riferiscono sostanzialmente alle conclusioni rinvenibili nella perizia di parte versata in atti cui, tuttavia, non può riconoscersi altro valore che quello di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (ex pluribus Cass. civ. Sez. 2, Sent. n. 1614 del 19/01/2022). Benché detto rilievo assuma carattere assorbente, giova evidenziare come da detta perizia – svolta in assenza di qualsiasi contraddittorio - non sia neanche possibile evincere autore, contesto e metodologia utilizzata nelle misurazioni dell'alimentazione trifasica ivi indicata come squilibrata e neppure il metodo di accertamento della ipotizzata sovratensione transitoria. La perizia perviene, quindi, alle conclusioni volute in funzione di un approccio ricostruttivo ispirato a metodologia logica quale quella del “post hoc ergo propter hoc”, del tutto inammissibile poiché desume dal fatto noto (danno) il fatto ignoto (anomalia) senza, tuttavia, valutare l'apporto causale (esclusivo o concorrente) di altri possibili cause (inadeguatezza dell'impianto alla normativa vigente, inesistenza di presidi di protezione, etc.) ……… In relazione all'invocata responsabilità ex art. 2050 c.c., pur condividendosi l'orientamento giurisprudenziale che colloca la produzione e fornitura di energia elettrica nell'ambito delle attività pericolose tipizzate e qualificate come tali dal t.u.l.p.s. o da altre leggi speciali in quanto attività di carattere squisitamente tecnico per l'esercizio della quale è previsto un cospicuo numero di cautele, deve osservarsi che, ai fini della affermazione di responsabilità, è pur sempre necessaria la prova della sussistenza dell'anomalia e del nesso causale con il danno lamentato;
prova che logicamente precede l'onerosa prova liberatoria posta a carico del soggetto ritenuto causalmente responsabile del danno. Mancando la prova della sussistenza dell'anomalia (allegata ma, per le ragioni sopra esposte, non accertata), la domanda si palesa infondata anche sotto il profilo in esame.” 12. In punto di diritto, questo Collegio condivide la decisione di sussumere la domanda sotto la disciplina prevista dall'art. 2050 c.c., in condivisione del principio secondo cui la gestione di attività finalizzata alla distribuzione ed alla fornitura in genere di energia elettrica sia da considerarsi
“attività pericolosa”: in tal senso, la Corte di legittimità è chiara: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione.” (Corte di cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019 - Rv. 656141 - 01). Ora, la fattispecie richiamata prevede una forma di responsabilità aggravata, dovendosi respingere la tesi, pure dibattuta in dottrina, della responsabilità oggettiva (vd. Relazione al codice civile: Sulla materia non si è creduto di adottare alcuna delle soluzioni estreme: né quella che ammetterebbe a tali attività una responsabilità oggettiva, né quella che vi ricollegherebbe l'ordinaria responsabilità per colpa. Si è adottata invece una soluzione intermedia per la quale, sempre mantenendo la colpa a base della responsabilità, non solo si è posta a carico del danneggiante la prova liberatoria, ma si è ampliato il contenuto del dovere di diligenza, che è posto a suo carico.). Essa prevede niente altro che un grado di diligenza più elevato, richiesto all'operatore di attività che, per loro natura, costituiscano un pericolo per i terzi. Di conseguenza, è pacifico che spetta al danneggiante la prova liberatoria di aver adoperato tutte le misure possibili per prevenire il danno, rimanendo insufficiente, pertanto, la mera dimostrazione di non aver violato i precetti imposti dalla legge o dalle regole di comune esperienza (In tal senso, Cass. sez. VI-3, ordinanza n. 16170/22). 13.Tuttavia, se pure, come osservato dal Tribunale, l'indagine sulla eventuale responsabilità aggravata del danneggiante deve essere preceduta sul piano logico dall'accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra detta attività pericolosa e il danno lamentato, si ha che in concreto la avesse ben assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo allegato a sostegno Parte_1 della propria istanza risarcitoria copiosa documentazione consistente nelle fatture rilasciate dai tecnici intervenuti per i lavori di ripristino dei macchinari di cui si lamentava il danneggiamento, nei report descrittivi delle cause e in una relazione tecnica di parte, a firma dell'ing. CP_10 14.Le considerazioni espresse dal Giudice di prossimità in ordine al valore probatorio della CTP presentata, non possono trovare condivisione: è ovvio che essa sia stata redatta in assenza di contraddittorio, ma non è vero che non fosse possibile evincerne autore, contesto e metodologia utilizzata nelle misurazioni dell'alimentazione trifasica, ivi indicata come squilibrata, e neppure il metodo di accertamento della ipotizzata sovratensione transitoria. Richiamato per un verso il principio di diritto, secondo cui alla perizia di parte non può che riconoscersi un valore probatorio autonomo, si ha che essa offriva sufficienti elementi di chiarezza, completezza e coerenza scientifica, in altri termini di attendibilità generale, che consentivano, non avendo il Tribunale inteso far svolgere CTU, di porla a base di ben diversa decisione. In tal senso, infatti, ha recentemente pronunciato la Corte di legittimità, sez. III, con ordinanza n. 5362/25: “…la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). La relazione del D'Ancona, nel dettaglio, prendeva in considerazione i tre episodi dannosi. Riguardo al primo, in essa si asserisce:
“In data 26-02-2022 alle ore 14.15 circa a seguito di interruzione e ripristino della fornitura di energia elettrica effettuata in maniera anomala e non corretta delle fasi, sono stati danneggiati vari impianti e macchinari (Laser Piano Platino 1530 Fiber, Laser Piano Platino 4020, Laser Tubi 722D, n. 3 saldatrici a filo) come specificatamente riportati nella documentazione allegata (file “resoconto danni sinistro del 26.02.2022”). Il danno è stato causato in maniera evidente da un ripristino errato delle fasi tanto che sono state rilevate le seguenti misure: • L1: 250 volt;
• L2: 555 volt;
• L3: 470 volt. Chiaramente, un tale squilibrio di tensione sulle fasi è sicuramente causa di danni, lo stesso tecnico della ditta
[...]
che ha eseguito i lavori di riparazione lo ha evidenziato nel proprio report di CP_4 intervento riportando la seguente dicitura: “la causa di tutto è stato un forte squilibrio tra le fasi di alimentazione trifase del fornitore servizi elettrici (Enel). L'entità totale di danno economico che la ha subito in seguito a tale evento è di € Parte_1 47.678,15 (Iva compresa):” In merito al secondo episodio nella relazione è scritto quanto segue: In data 26-05-2022 si è verificata una micro-interruzione della fornitura con sovratensione transitoria causando danni sul seguente macchinario (file “resoconto danni sinistro del 26.05.2022”): Laser Piano Genius Fibra 2040. L'entità totale di danno economico che la ha subito in seguito a tale evento è di € Parte_1 8.787,97 (Iva compresa).” Quanto al, terzo episodio, il tecnico di parte ha ritenuto:
“Nella notte tra 18 e 19 Agosto 2022 si è verificata una micro-interruzione della fornitura di energia elettrica durata di 5minuti e 11 secondi come certificato da causa ponticello aperto Controparte_1 (vedi documento del 15/09/2022) con sovratensione transitoria causando danni al Controparte_1 seguente macchinario (file “resoconto danni sinistro del 18.08.2022”): Laser Platino 1530. L'entità totale di danno economico che la ha subito in seguito a tale Parte_1 evento è di € 10.397,45 (Iva compresa).” Quanto alla metodologia utilizzata nelle misurazioni dell'alimentazione trifasica ivi indicata come squilibrata e al metodo di accertamento della ipotizzata sovratensione transitoria il tecnico, diversamente da quanto opinato dal Giudice del Circondario, ha evidenziato che “Per chiarire come le micro-interruzioni agiscono è necessario spiegare alcuni concetti. Sistema Trifase: questo circuito elettrico è basato su 3 conduttori, ovvero 3 cavi elettrici con medesima tensione sfasata di 120° dove le 3 fasi elettriche vengono classificate con lettere R, S, T o in alternativa L1, L2, L3. La configurazione di questi può essere collegata sia a stella (se tutti e 3 i generatori sono connessi dallo stesso terminale) oppure a triangolo dove è presente anche il cavo neutro N. La corrente nel nostro Paese corrisponde a 400 volt tra 2 fasi e 230V fra fase e neutro. Sovratensioni transitorie: per sovratensione si intende la condizione in cui un sistema elettrico si trovi a una tensione superiore a quella per il quale è stato progettato. Si tratta di una condizione spesso temporanea che potrebbe danneggiare il sistema stesso ed eventuali dispositivi ad esso connessi. Le sovratensioni di causa artificiale possono essere dovute ai picchi di tensione causati dalla variazione di corrente. Nelle linee in corrente alternata l'effetto di sovratensione si verifica se il carico viene scollegato nel momento in cui la corrente istantanea assorbita dal carico non è nulla. Solitamente, la sovratensione si verifica quando un apparecchio riceve una quantità di corrente eccessiva rispetto alle sue potenzialità. Sono disturbi caratterizzati da un valore di tensione di varie centinaia di volt e una durata di pochi microsecondi. È l'interferenza più insidiosa e una delle principali cause di guasti e disservizi per un PC o un'apparecchiatura elettronica. Aprendo questi circuiti sui contatti dell'interruttore si genera un arco elettrico, una scintilla (a volte si può vederla nell'interruttore quando si spegne una lampada fluorescente). Questo arco si innesca perché, se si interrompe la corrente che sta circolando in un carico induttivo, viene generata una tensione che può raggiungere alcune migliaia di volt ai capi dei contatti. L'evento è molto breve poiché si spegne al primo passaggio per lo zero della corrente alternata, ma non rimane localizzato ai capi dei contatti. Il disturbo da sovratensione si propaga poi lungo i conduttori elettrici, in funzione della capacità e induttanza distribuita dalla linea, e può raggiungere vari tipi di apparecchi utilizzatori. Squilibri di tensioni in un sistema trifase: in un sistema trifase equilibrato, le tensioni di fase devono essere uguali o pressoché uguali. Per squilibrio o sbilanciamento si intende la misura della diversità delle tensioni di fase. Lo squilibrio di tensione è la misura delle differenze di tensione tra le fasi di un sistema trifase. Esso degrada le prestazioni e riduce la durata dei motori trifase. Chiaramente l'incidente occorso in data 26/02/2022 è perfettamente riconducibile ad un forte squilibrio tra le fasi in seguito ad interruzione di fornitura, mentre gli episodi del 26/05/2022 e della notte tra il 18 il 19 agosto sono dovuti a fenomeni di sovratensioni transitorie riconducibili a interruzioni di fornitura.” 15. Il Tribunale, inoltre, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le relazioni a firma dei vari tecnici riparatori, via via intervenuti a seguito dei tre episodi, contenenti asserzioni riguardanti il fatto che:
- causa del primo episodio “è stato un forte squilibrio tra le fasi di alimentazione trifase del fornitore dei servizi elettrici……stabilizzatore scollegato con termico fase due aperto…. guasto riconducibile a uno buco di tensione e/o squilibro tra le fasi…. in base ai componenti rotti si evidenzia un superamento della tensione di 500 volt”;
- causa del secondo “Black out e sbalzi di tensione della linea elettrica generale”;
- causa del terzo “apertura accidentale di una connessione della linea di media tensione”. Detti report, valutati unitamente alla relazione di parte, offrivano elementi precisi e dirimenti in rapporto alle cause, poco rilevando che esse fossero dovute all'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, ovvero ad una erronea e/o anomala sua rialimentazione, dato che nella citazione in primo grado l'odierna appellante aveva indicato dette cause “nella interruzione e ripristino della fornitura di energia elettrica effettuata in maniera anomala e non corretta”, con ciò individuandole, sostanzialmente, sia nei black-out, pacificamente avvenuti, sia nei successivi sbalzi di tensione, squilibri tra le fasi e sovratensioni, comprovati tramite report della , della Prima CP_6 IS spa e della NT ( società di indubbia serietà) e tramite relazione tecnica di parte.
16.Assumere, quindi, che la avesse l'onere, non assolto, di dar prova delle anomalie Parte_1 nella rialimentazione ai fini della dimostrazione del nesso causale, è decisione che non può trovare condivisione.
17.Spettava, in realtà, ad ENEL di dimostrare la sua assenza di responsabilità nella causazione dei non controvertibili danni, documentati da controparte. Ed invero, la parte convenuta in giudizio sin dal primo momento ha ammesso l'interruzione dell'alimentazione elettrica nelle date indicate dalla ma ne ha ricondotto la causa Parte_1 ad eventi atmosferici straordinari versando in atti, rispettivamente per l'evento del 26 febbraio e per quello nella notte tra il 18 agosto (ma non per quello del 26 maggio), i bollettini della Protezione Civile, che allertavano sulle condizioni meteorologiche avverse previste per quei giorni. Va, però, evidenziato che dette difese, reiterate da parte appellata, tese ad invocare, in ogni caso, il caso fortuito determinato dalle condizioni atmosferiche ad esimente dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., non possono essere condivise affatto da questa Corte. Va osservato, infatti, che innanzitutto manca un bollettino meteo per l'evento del 26 maggio 2022, comunque inidoneo a causare danni in quanto, incontestatamente, “evento senza localizzazione, della durata inferiore al secondo, e quindi ex se non idoneo a comportare conseguenza alcuna sulla rete e sugli impianti”. Per gli altri due episodi, invece, nel bollettino del 25 febbraio (per il giorno successivo) si avvisa, per l'Abruzzo, l'arrivo di “venti da forti a burrasca”, circostanza da ritenere inidonea, essa sola, a causare il forte squilibrio tra le fasi di alimentazione trifase del fornitore servizi elettrici (Enel), quindi il caso fortuito. Riguardo, invece, al bollettino del 17 agosto (per il giorno successivo), esso venne emanato dalla Protezione Civile della Regione Marche e faceva riferimento esclusivamente alle previsioni (con allerta “gialla”, ossia per possibili temporali) che interessavano tale regione e non l'Abruzzo, men che meno la provincia di Chieti, ove ha sede la Parte_1 Orbene, appare evidente che tale documentazione non offriva alcuna prova, in concreto, sia dell'esistenza stessa di tali condizioni meteorologiche avverse nella zona interessata in questa causa, sia e soprattutto dell'entità effettiva con cui esse si sono manifestate, in considerazione del fatto che anche le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado erano concordi nel riferire di vento e precipitazioni di pioggia, ma da esse non si poteva evincere la loro reale portata, ossia se essa sia stata ordinaria o oggettivamente eccezionale. La questione non è di poco conto, poiché il gestore di attività pericolose è chiamato ad adoperare la massima diligenza, adottando tutte le misure idonee per evitare il danno, se è vero, come è vero, che: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.” (Cass., sez. VI-3, ord. n. 16170/22). Ora, i possibili temporali di febbraio ed agosto, ove anche estesi alla zona per cui è causa, non erano di certo elementi naturali imprevedibili ed eccezionali, per lo meno ciò non è dimostrato, sicchè è impossibile imputare ad essi i black- out e ciò che ne è conseguito.
, ancora in questa sede, assume, in aggiunta, che il sistema di registrazione AIRE di Controparte_1 ha correttamente rilevato i tre eventi, ma per nessuno di essi sono stati Controparte_1 registrati sbalzi o anomali innalzamenti di tensione che possano aver determinato danni;
che, per quanto riguarda il primo evento del 26 febbraio 2022 la causa è da attribuirsi a eventi atmosferici eccezionali che hanno comportato un primo evento interruttivo dovuto al guasto, e altri due eventi interruttivi posti in essere da per rialimentare la corrente (i tre eventi Controparte_1 interruttivi sono risultati contenuti in 30 secondi, 1 minuto e 54 secondi, 37 secondi) come da Piano di Lavoro n. 1177 (Doc. 5); che, per quanto riguarda l'evento del 26 maggio 2022 si è trattato di un evento senza localizzazione, della durata inferiore al secondo, e quindi ex se non idoneo a comportare conseguenza alcuna sulla rete e sugli impianti ad essa connessi;
che, per quanto riguarda l'evento del 18 agosto 2022, l'interruzione è stata determinata dall'apertura accidentale di collo morto su tratta compresa tra il nr. 288162 e il nr. 266115, le cui cause sono anche in questo caso da rinvenirsi nelle abbondanti ed eccezionali precipitazioni, oggetto di apposita allerta meteo. Questo Collegio, però, può solo rilevare che l'asserzione per la quale per nessuno degli episodi siano stati registrati sbalzi o anomali innalzamenti di tensione che possano aver determinato danni appare meramente di comodo e non suffragata da alcun riscontro, anzi smentita dalle stesse mail che l'appellata inviò alla da questa versate in atti, nelle quali è dato leggere che le Parte_1 interruzioni avvennero per “cause non accertate” e che, per quanto riguarda l'evento del 18 agosto 2022, la stessa appellata aggiungeva che l'interruzione era stata determinata “dall'apertura accidentale di collo morto su tratta compresa tra il nr. 288162 e il nr. 266115”, evento sicuramente a lei ascrivibile. L'appellata, quindi, non ha mai saputo indicare quali fossero le cause, ha solo invocato condizioni atmosferiche non connotate da eccezionalità ed ha anche, ad onor del vero, illazionato sull'esistenza di vizi e difetti della parte dell'impianto elettrico di competenza dell'utente, cioè della Parte_1 in quanto sprovvisto di misure di protezione degli apparecchi connessi alla rete, allegazione sfornita di prova e da confinare come tale nel campo delle supposizioni. Essa ha anche resistito col ripetere che “dal registro AIRE di - ove tutti gli Controparte_1 eventi interruttivi lamentati dalla controparte risultano essere stati regolarmente registrati - si evince che le cause delle tre interruzioni, sono state catalogate sotto la fattispecie “A” “Altre cause” ai sensi dell'art.
7.1 lett. c) della Deliberazione 566/2019/R/eel, “intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b) comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate” il che non significava affatto che nel corso di tali interruzioni, così come al momento del ripristino della fornitura, non si fosse verificato alcuno squilibrio di tensione, ma solo che parte appellata non ha mai saputo o potuto comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni, le cui cause per essa erano, semplicisticamente, non accertate e comunque, non ascrivibili ad ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, del tutto inconfigurabili.
18.Sussiste, quindi, una sua responsabilità ex art. 2050 cc in ordine ai tre episodi, sicchè per i danni in dette occasioni occorsi, comprovati da ben 10 fatture e contestati in maniera del tutto generica quanto alle prestazioni in esse attestate, compete all'appellante il relativo risarcimento nella richiesta misura di euro 66.863,57, pari alla sommatoria degli importi fatturati all'appellante, oltre interessi dalla domanda al saldo. Per quanto osservato, in conclusione, l'appello deve essere accolto.
19. Le spese del doppio grado, quindi, devono seguire la soccombenza di in base al Controparte_1 valore del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 142/2024 data dal Tribunale di Vasto, così decide: 1) accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza condanna parte appellata al risarcimento in favore di parte appellante nella misura di euro 66.863,57, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado, che si liquidano in euro 14.103,00 per il primo grado ed in euro 14.317,00 per l'appello, oltre spese generali e accessori di legge, cui aggiungere esborsi per rispettivi euro 786,00 e 1165,50. Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
AN S. IL