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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/10/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7082 dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Di Parte_1 Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 27.10.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.09.2024, la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto ad ottenere i benefici collegati allo status di persona con handicap in situazione di gravità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si precisano. Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”. Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
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Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992). La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o l'assenza di risposta alla CP_2 domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave. Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”). D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav. 2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento). Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione all'accertamento CP_1 dell'handicap. L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero
, il quale assumeva, quindi, la veste di litisconsorte necessario e Controparte_3 poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione CP_ di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. CP_ 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di
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competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, CP_ dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite”. Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto, a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che riceve le relative domande amministrative e le CP_1 Cont trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari necessari per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 a partire dalla data della domanda amministrativa del 30.05.2023 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificamente contestato). Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave in situazione di gravità a far data dalla domanda amministrativa del 30.05.2023. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.09.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 30.05.2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 6.166,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 27.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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