Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11750/2021 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ILARDO UMBERTO e , elettivamente domiciliato in , P.IVA_1
presso il difensore avv. ILARDO UMBERTO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Parte_2 P.IVA_2
VALGUARNERA MARCO e elettivamente domiciliato in VIA LIVORNO, 1 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. LOMBARDO VALGUARNERA MARCO
CONVENUTO
E nei confronti di
( codice fiscale n. ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_3
procura in atti dagli avvocati Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 51
( C.F.: e P.I.: ), Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Palermo, Via della Libertà n. 39, presso lo studio dell'Avv. Antonello
Grassadonio del Foro di Palermo, che la rappresenta e difende per procura in atti pagina 1 di 13
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Posta in decisione all'udienza del 3.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06.09.2021, la
[...]
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la società Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°2602/2021 (R.G. n. Parte_2
7402/2021) reso dal Tribunale civile di Catania in data 25.06.2021 e notificato in pari data, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 10.468,61 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fattura rimasta impagata emessa a seguito della fornitura/vendita di prodotti farmaceutici.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, ritenendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al creditore apparente ex art.1189 c.c., deducendo l'infondatezza integrale della pretesa creditoria avanzata da parte opposta.
Chiedeva pertanto: “ - in via preliminare: autorizzare l'odierna opponente, ai sensi degli artt. 106 e
269 c.p.c., alla chiamata in causa: - della P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_6
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Milano
3 – Basiglio (MI); - della , P.I. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a , Corso P.IVA_5 CP_2
Vittorio Emanuele n.171; e, per l'effetto, differire la prima udienza e fissare una nuova udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la citazione dei suddetti terzi nel rispetto dei termini di comparizione previsti dall'art. 163-bis c.p.c.; - nel merito: a) in via principale, ritenere e dichiarare che il pagamento effettuato in data 8 febbraio 2021 dalla Parte_1
è valido ed efficace ed esplica piena valenza liberatoria, dovendo al contempo
[...]
ritenersi il difetto di legittimazione passiva della e la responsabilità della Parte_1
a rifondere alla l'importo di che trattasi e, quindi, annullare CP_1 Parte_2
e/o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo oggi opposto e/o comunque caducarlo dei relativi effetti, con ogni opportuna e/o conseguente statuizione;
b) in via subordinata, ove si ritenesse
pagina 2 di 13 che il pagamento eseguito non abbia efficacia liberatoria, ritenere e dichiarare il diritto della
di essere integralmente manlevata Pt_1 Parte_1 Parte_1 dalla e dalla , di ogni somma che, a titolo di sorte CP_1 Controparte_4
capitale, rivalutazione, interessi e spese, la opponente MA dovesse essere condannata a versare alla Con vittoria di spese e compensi di difesa.” Parte_2
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva a questo G.I.:” I. in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.2602/2021, emesso dal Tribunale di Catania, Giudice Dott.ssa Marletta, il
25/06/2021, notificato il 25/06/2021), sussistendo i presupposti di cui all'art.648 c.p.c., per come sopra argomentato;
II. nel merito, rigettare integralmente le domande spiegate da
[...]
in seno al proprio atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo notificato il 6/09/2021, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.2602/2021, emesso dal Tribunale di
Catania, Giudice Dott.ssa Marletta, il 25/06/2021, notificato il 25/06/2021). Con vittoria di spese e compensi.”
Con ordinanza del 18.01.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e veniva autorizzata parte opponente alla chiesta chiamata in causa del terzo.
Si costituiva in giudizio la , contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed CP_1 eccepito e chiedendo al Giudice adito: “ in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della esponente;
- in via principale, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate per i motivi, di seguito, esposti in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto alla escludendo i danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando Pt_1 Parte_1
l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.).”
Si costituiva altresì la di che contestava CP_2 Controparte_2 CP_2 quanto addebitatole dall'opponente e chiedeva la Tribunale di: “ disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto le domande proposte dalla nell'atto di citazione Parte_1
per chiamata in causa di terzi datato 08/02/2022 per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per
l'effetto, rigettarle. Condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e del compenso di lite oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.”
pagina 3 di 13 All'udienza del 10.05.2022 le parti insistevano in atti e il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo- per come chiesta da parte opponente a seguito delle deduzioni svolte da Controparte_3 CP_1
[...]
Successivamente all'udienza del 15.02.2023 il G.I. rilevava la mancata costituzione della terza chiamata in causa e rinviava all'udienza del 27.03.2023.
In tale udienza, il G.I. , verificata la regolare citazione del terzo, assegnava alle parti sul loro richiesta, i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
Con ordinanza del 23.10.2023 il G.I. ammetteva le prove richieste.
Espletata la fase istruttoria la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 03.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 03.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio, Controparte_3
sebbene citata nelle forme di legge.
Ciò posto deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
pagina 4 di 13 Secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi
(onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto. Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò premesso nel caso in esame la ha richiesto l'emissione di un decreto Parte_2
ingiuntivo nei confronti di sulla scorta del mancato pagamento della fattura di Parte_1 vendita n° 7249/2021 per l'importo di euro 10.471,77.
Di contro parte opponente, ha eccepito la non debenza delle somme richieste perché già pagate alle coordinate bancarie indicate presumibilmente dall'opposta, non corrispondenti tuttavia al conto corrente della Parte_2
Ciò premesso, nei fatti, secondo la ricostruzione operata dall'opponente, è accaduto che la
[...]
ha intrattenuto per diversi anni, dei rapporti commerciali con la Parte_2 Parte_1
per la fornitura di prodotti farmaceutici e/o parafarmaceutici.
A dire dell'opponente, i pagamenti alla società fornitrice erano usualmente fatti a mezzo di assegni bancari e non con bonifici. Anche nella fattispecie in questione, la aveva Parte_1
richiesto di saldare con assegno bancario e non con bonifico. Ed infatti, alla richiesta di pagamento della fattura n.7242 dal rappresentante della il coamministratore della Parte_2
si dichiarava disponibile ad emettere un assegno bancario. Controparte_5
La tuttavia, preferiva ricevere un pagamento tramite bonifico e per questo la Parte_2
stessa mattina del 05.02.2021 aveva fatto pervenire una mail con i dati del c/c presso cui effettuare il bonifico, indicando le seguenti coordinate bancarie: “ Parte_2
[...]”.
In data 08.02.2021, il coamministratore della MA opponente, si recava presso la CP_4 di San Cataldo (CL), esibendo, ai fini del suddetto bonifico, la stampa della mail ricevuta con
[...]
il codice IBAN in essa fornito dalla Parte_2
pagina 5 di 13 Effettuato il pagamento, la obiettava che lo stesso non era andato a buon Parte_2
fine e, così si veniva a scoprire che il numero di IBAN indicato nella mail del 5 febbraio 2021 non corrispondeva a quello dell'opposta.
A seguito di accertamenti risultava che il testo della mail ricevuta dalla era Parte_1
diverso da quello che la fornitrice affermava aver inviato, in quanto recante un IBAN diverso.
Il n.q., per la richiedeva allora alla banca “ ” una ricevuta più Pt_1 Parte_1 CP_6
dettagliata del bonifico effettuato, dalla quale emergeva che il codice IBAN, presente nella e-mail del 5 febbraio 2021, era riconducibile, in realtà, ad un conto digitale avente codice ABI 36003, denominato
. CP_1
Preso atto di ciò, l'odierna opponente procedeva a sporgere denuncia alla Polizia Postale e delle
Comunicazioni di Caltanissetta.
Inoltre, raffigurando quanto accaduto all'opposta, la insisteva per l'efficacia Parte_1
liberatoria del pagamento effettuato ex art.1189 c.c. e riteneva che sia la avendo ricevuto il CP_1
pagamento indebito, nonché la per non aver verificato la corrispondenza tra CP_7
beneficiario e intestatario del conto IBAN sul quale aveva eseguito il bonifico, erano tenute a manlevare e tenere indenne da qualsiasi azione la Parte_1
In diritto, con riferimento a quanto eccepito dall'opponente occorre fare le seguenti considerazioni, trattando singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
A. In ordine ai rapporti tra e Parte_1 Parte_2
L'opponente ritiene illegittima ed infondata la pretesa monitoria azionata, poiché l'obbligazione sarebbe estinta ex art.1189 c.c. in base alla quale: “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”, prevedendo al comma 2 che “chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”.
Tale principio di apparenza del diritto ha portata generale nell'ordinamento giuridico e riveste la funzione di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati a fronte di situazioni che appaiono reali.
La ratio della norma è quella di facilitare la circolazione dei beni ed è perseguita attribuendo valore giuridico ad una situazione di apparenza: così l'adempimento, che non sarebbe legittimo,
è fatto salvo al ricorrere dei presupposti indicati.
Tuttavia, il legislatore tutela anche il reale creditore cui è consentito agire contro il creditore apparente per la restituzione dell'indebito ( ex articolo 2033 c.c.).
pagina 6 di 13 L'apparente legittimazione costituisce presupposto oggettivo di applicazione della norma.
Quest'ultima deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 1188 del c.c. e, pertanto, si applica anche agli altri soggetti legittimati a ricevere la prestazione secondo tale disposizione.
La liberazione comporta l'ulteriore effetto tipico di consentire al debitore di esigere la prestazione cui ha diritto.
La buona fede costituisce il presupposto soggettivo di applicazione della norma e si sostanzia nella convinzione incolpevole di adempiere a chi sia creditore e rappresenta la colonna portante dei meccanismi di apparenza che suscitano l'incolpevole fiducia delle operazioni negoziali tra i soggetti.
Centrale è quindi nel caso in esame accertare se il debitore- abbia agito Parte_1 in buona fede, al fine di ottenere l'effetto satisfattivo del pagamento effettuato ad altro soggetto diverso dal creditore reale.
Innanzitutto, si evidenzia che l'opponente non ha mai contestato il diritto di credito vantato dall'opposta, né, tantomeno, il rapporto negoziale sottostante (vendita di prodotti parafarmaceutici), che ha avuto regolare esecuzione con la consegna della merce ordinata dalla
Parte_1
La società odierna opposta, contrariamente a quanto ricostruito dall'opponente– eccepisce di aver sempre indicato ai propri clienti (farmacie, parafarmacie, sanitarie ed erboristerie), come condizione di pagamento delle proprie fatture di vendita, la ricevuta bancaria.
Tale regola non è stata derogata neanche per la che, oltre a pagare con Parte_1
ricevuta bancaria, ha usualmente fruito di una dilazione media di 60/90 giorni.
Difatti, la spesso non pagava alle scadenze convenute le ricevute Parte_1 bancarie, con la conseguenza che, generatosi l'insoluto, l'odierna opposta sollecitava, di volta in volta, la debitrice al pagamento della fattura scaduta mediante bonifico bancario, inviando a quest'ultima un'e-mail indicante la fattura impagata (col relativo importo) ed il codice IBAN del conto corrente (con indicazione della banca), intestato alla stessa Parte_2
su cui effettuare il bonifico.
La al fine di evitare il recupero forzoso del credito, era poi solita Pt_1 Parte_1
provvedere al pagamento delle fatture scadute eseguendo i bonifici bancari, così come richiesto dalla creditrice, come risulta dalle ricevute prodotte dall'opposta.
Anche per la fattura commerciale n.7249 del 4/12/2020, di €10.468,612, azionata in via monitoria, poiché era rimasta insoluta la ricevuta bancaria, ha Parte_2
pagina 7 di 13 sollecitato la al pagamento mediante bonifico bancario, giusta e-mail del Parte_1
5/02/2021.
Tale ricostruzione, operata dall'opposta, non è stata contestata dall'opponente, che ha solo ribadito di volere pagare la somma tramite assegno e nulla più.
L'opponente, avendo proceduto a fare il bonifico, alle indicazioni IBAN della mail, ha bonificato l'importo ad un soggetto diverso dalla Mazzoleni-la Flowe spa, ritenendo di averlo fatto in maniera incolpevole.
Tuttavia, l'opponente, tramite la documentazione depositata e l'istruttoria effettuata, non ha dato prova né di avere confidato senza colpa in una situazione di apparenza (cd. presupposto soggettivo), né che l'erroneo convincimento di pagare al vero creditore sarebbe stato determinato da circostanze univoche e concludenti (cd. presupposto oggettivo).
Con riferimento alla buona fede dell'opponente nell'aver eseguito il pagamento ad un creditore solo apparentemente corretto si osserva quanto segue.
Il pagamento dell'insoluto mediante bonifico bancario non è stato affatto un'“imposizione”, come sostenuto dall'opponente, ma una prassi aziendale usualmente adottata da Parte_2
nei confronti dei clienti, ogniqualvolta non andava a buon fine il pagamento
[...]
mediante la ricevuta bancaria, così come è stato anche confermato in sede istruttoria.
Il teste ha dichiarato che «è prassi dell'azienda, ogni volta che si verifica un Testimone_1
insoluto, inviare al debitore le coordinate bancarie ove effettuare il bonifico».
La in precedenti occasioni aveva pagato tramite bonifico bancario e, Parte_1 dunque, conosceva già perfettamente l'IBAN del creditore, ragion per cui avrebbe potuto avvedersi ancora meglio dell'errore commesso.
I pagamenti eseguiti dalla tramite assegni bancari, erano di solito autorizzati solo per Pt_1 importi di piccola entità, tra cui non può certo rientrare una fattura di €10.468,61. Ciò è stato confermato anche in sede istruttoria dal teste Testimone_1
Inoltre, a maggiore dimostrazione della mancanza di buona fede dell'opponente, questi aveva ricevuto lo stesso giorno 5/02/2021 l'IBAN corretto della tramite Parte_2
messaggio WhatsApp (non contestato), con il testo di accompagnamento «Dr NI, su questo
IBAN fai bonifico, grazie sempre»,proveniente dall'agente di zona che il Testimone_1
debitore ben conosceva, circostanza confermata dallo stesso teste.
L'opponente, senza effettuare alcun controllo, avendo a suo dire, ricevuto due IBAN differenti, avrebbe dovuto diligentemente chiedere spiegazioni all'agente di zona o direttamente alla pagina 8 di 13 Invece, il ha fatto tutt'altro, ritardando altri tre giorni prima di Parte_2 Pt_1
disporre il bonifico richiesto, procedendo ad eseguirlo ad un indirizzo IBAN non corretto.
Lo stesso opponente ha riconosciuto, nella pec inviata a il 15/02/2021 (doc. n.7 CP_1 allegato dall'opponente) di aver fatto «un bonifico sbagliato» e di esser pronto a sobbarcarsi
«gli oneri di cancelleria» per recuperare le somme erroneamente disposte in favore di altro destinatario.
La buona fede dell'odierno opponente non può quindi ritenersi provata.
L'errore della per avere fatto affidamento ad una situazione solo Parte_1
apparente non è pertanto imputabile alla che ha emesso e trasmesso Parte_2
regolare fattura con indicazione del codice iban corretto, uguale a quello indicato per tutti i precedenti pagamenti, senza attuare alcun comportamento idoneo ad ingenerare un erroneo convincimento nell'opponente.
L'errore nel pagamento è da imputare esclusivamente all'odierna debitrice, che non si è curata di verificare perché aveva ricevuto due IBAN diversi.
Il creditore, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ha usato la diligenza di cui disponeva al fine di recuperare il proprio credito, preoccupandosi di inviare anche una A/R prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie de qua non sussistono nè il presupposto soggettivo né oggettivo dell'“apparenza del diritto” ex art.1189 c.c., che – come puntualizza la giurisprudenza di legittimità – «non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile» (Cass. Civ., ordinanza, 4/07/2024, n.18345; Cass. Civ., 5/04/2016, n.6563).
La oltre ad aver ricevuto la mail dalla come detto prima, Parte_1 Parte_2 aveva ricevuto l'IBAN corretto per WhatsApp, sul quale già altre volte, in precedenza, lo stesso opponente, a seguito di insoluti, aveva pagato il medesimo fornitore mediante bonifici bancari.
Inoltre, come dimostrato dall'opposta, l'e-mail che l'opponente, ritiene aver ricevuto hackerata,
è stata correttamente ricevuta (cioè nel suo testo originale e non hackerato) da tutti gli altri destinatari indicati in copia conoscenza nella medesima e-mail.
Tes_ Ciò ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi e . Quest'ultimo ha anche Tes_1
confermato che il metodo di pagamento concordato prevedeva il pagamento tramite ricevuta bancaria a sessanta giorni e che il cliente è al corrente del mezzo di pagamento prescelto ben prima dell'emissione della fattura e segnatamente al momento dell'ordine.
pagina 9 di 13 In definitiva, alla luce di quanto sopra non si ravvisa nessuna violazione e/o falsa applicazione dell'art.1189 e nessuna efficacia liberatoria del pagamento effettuato dalla debitrice può ravvisarsi, quindi la domanda dell'opponente nei confronti dell'opposta risulta essere infondata e non provata.
B. In ordine ai rapporti tra la e . Parte_1 CP_8 Controparte_3
Parte opponente ritiene che la sarebbe obbligata a manlevare e tenere indenne la CP_8
nei confronti della per aver indebitamente Parte_1 Parte_2
ricevuto il pagamento di euro 10.471,77.
Nei fatti, l'opponente dopo aver appurato che il pagamento effettuato alla non era Parte_2 andato a buon fine, si recava nuovamente presso la banca ”, Parte_3 CP_6
richiedendo una ricevuta più dettagliata del bonifico effettuato, dalla quale emergeva che il codice IBAN, presente nella e-mail del 5 febbraio 2021, era riconducibile, in realtà, ad un conto digitale avente codice ABI 36003, denominato “ . A tal fine, prima con diffida e poi CP_1 in questa sede la società veniva chiamata in causa per tenere indenne l'opponente. CP_8
Orbene la terza costituitasi in giudizio e contestando quanto ex adverso, ha chiarito CP_8 che l'iban nei confronti del quale era stato volontariamente disposto dalla Parte_1 il bonifico bancario per cui è causa non era “riconducibile” a bensì ad una
[...] CP_1 persona fisica che ha “acceso” presso l'esponente un c.d. conto di pagamento decidendo di usufruire dei servizi di pagamento dalla stessa messi a disposizione dei propri utenti;
inoltre ricevuta la segnalazione da parte dell'opponente (solo in data 15.02.202, dopo 7 CP_8 giorni dall'effettuazione del bonifico) ha provveduto ad apporre un blocco cautelativo sul conto di pagamento del beneficiario- . Controparte_3
nel tentativo di contattare l'intestataria del conto beneficiario, ha evidenziato che la CP_8
somma di cui al bonifico fatto dalla era stata già addebitata dalla titolare Parte_1
del conto verso due conti correnti esteri. CP_1
In diritto, preliminarmente si ritiene che sia carente di legittimazione passiva CP_8
considerato che il rapporto obbligatorio da cui scaturisce il diritto di credito azionato è intercorso tra e la Parte_2 Parte_1
Se è pur vero che ai sensi dell'art. 1189 c.c., 2° comma: Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito, è altrettanto vero che nel caso di specie il bonifico è stato ricevuto dall'intestatario di un conto , oggi rimasta contumace. Controparte_9
pagina 10 di 13 chiamata in causa, non ha mai avuto la disponibilità della somma oggi reclamata e CP_1 anzi si è prontamente attivata per contattare l'intestataria del conto e porre un blocco cautelativo al conto di pagamento alla stessa intestato.
Ne deriva che la non è soggetto legittimato passivamente nel giudizio in esame e per CP_1 questo non può essere tenuta a manlevare l'opponente nei confronti della Parte_2
[...
ogni domanda nei suoi confronti va rigettata.
Unico soggetto legittimato a restituire la somma indebitamente percepita è semmai CP_3
intestataria del conto sul quale è confluita la somma inviata per errore dalla
[...] [...]
oggi rimasta contumace e nei cui confronti parte opponente avrebbe potuto Parte_1 eventualmente esperire apposita azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Azione invero non proposta nella specie.
C. In ordine ai rapporti tra e . Parte_1 CP_7
La ha chiamato in causa anche la poiché ritenuta Parte_1 CP_7
responsabile di non aver verificato la corrispondenza tra il beneficiario del bonifico e
( e l'intestatario del conto IBAN su cui il bonifico è stato eseguito. Parte_2
Tale istanza di chiamata in garanzia appare infondata e va rigettata per le seguenti motivazioni.
E' stato documentalmente provato nel presente giudizio che , quale PSP del CP_2 pagatore, ha eseguito in data 08/02/2021 l'operazione di pagamento autorizzata dalla cliente in conformità con l'identificativo unico (IBAN) fornito dalla stessa.
Inoltre, emerso l'errore, due giorni dopo aver effettuato il bonifico- il 10.02.2021- su richiesta del ha consegnato prontamente allo stesso la documentazione relativa Pt_1 CP_2 all'operazione di pagamento in questione per gli adempimenti conseguenti e ha proceduto al richiamo del bonifico sebbene senza esito.
Risulta che la ha operato secondo gli obblighi di condotta previsti tanto dalla CP_2 normativa speciale in materia di servizi di pagamento elettronici nell'area unica dei pagamenti
(SEPA) di cui agli artt. 24 e 25 del D. L.gs. n. 11/2010, come modificato dal D. lgs. n.
218/2017, quanto dalla normativa generale di diritto comune in tema di diligenza professionale e buona fede.
Gli istituti di credito non hanno alcun obbligo e/o dovere di controllo in ordine alla congruenza tra il nominativo del titolare del conto corrente individuato attraverso il c.d. “codice IBAN” e quello del beneficiario indicato nella disposizione di bonifico trasmessa dal cliente.
La regola dettata dall'art. 24 D.Lgs. n. 11/2010 dispone testualmente che “se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto (ossia il codice IBAN) il prestatore di servizi di
pagina 11 di 13 pagamento non è responsabile, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento”. La normativa ha la finalità di semplificare le procedure di esecuzione dei bonifici, riducendo gli adempimenti a carico dei prestatori di servizi di pagamento, con la conseguenza di esonerare tutti gli intermediari coinvolti nell'operazione
(quindi non solo la banca del disponente ma anche quella del beneficiario) dal verificare la corrispondenza tra codice IBAN e nominativo del soggetto che riceve il pagamento
Ciò risponde alla ratio di assicurare celerità ed uniformità nei tempi di esecuzione dei servizi di pagamento, riducendo allo stesso tempo i costi delle transazioni monetarie immediate. Appare quindi confermata la tesi secondo cui, in caso di errore dell'ordinante nel fornire l'esatto codice identificativo, non possono considerarsi responsabili gli istituti di credito coinvolti, non potendosi ipotizzare un'estensione di responsabilità nei confronti dell'istituto di credito del beneficiario.
Tale assunto è conforme all'orientamento giurisprudenziale in materia in base al quale la CP_2 ha l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario (Cass. civile, sez. I, 25/06/2024 n. 17415, sent. Tribunale di
Milano n.12952 del 21.12.2018), come avvenuto nel caso di specie.
Nessuna colpa, pertanto, può essere addebitata a per il mancato riscontro di CP_2 anomalie nelle istruzioni fornite dalla cliente, avendo eseguito l'operazione di trasferimento fondi conformemente all'IBAN indicatole mediante il sistema interamente automatizzato che, come già precisato, esclude il controllo di congruità.
Nessuna domanda di manleva proposta dall'opponente può essere accolta nei confronti della la quale, come risulta dimostrato nel presente giudizio, si è anche adoperata a CP_2
richiamare il bonifico.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/202, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.
11750/2021, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 12 di 13 1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2602/2021 del Tribunale di Catania emesso il 25.06.2021, che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta e delle terze chiamate in causa,
e di delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte CP_1 Controparte_7 CP_2
in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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