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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5852 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
13/02/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL OS (c.f. ) . C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3 [...]
(c.f. ); CP_1 C.F._3
APPELLATO
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
MO RC DR (c.f. ; C.F._4
APPELLATA
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._5
GA AM (c.f. ); C.F._6
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data
19/10/2021 nel proc. n. 36195/2015.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:1
• - in via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata ez artt.283 e 341 cpc;
• - nel merito riformare integralmente l'ordinanza decisoria del 19.10.2021 del
Tribunale Civile di Roma – Sezione 1^- Giudice Monocratico Dott.ssa Cristina Cambi, comunicata a mezzo pec in data 20.10.2021 per i quattro motivi di appello sopra illustrati e dedotti in via principale, subordinata o alternativa perché fondati e meritevoli di accoglimento.
• Condannare chi di dovere al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio oltre addizionali di legge e fiscali in favore dell'appellante Avv. ”. Parte_1
Conclusioni di : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Controparte_3 contrariis rejectis, per i titoli di cui in premessa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza del Tribunale Civile di Roma del 19.10.2021 pubblicata in data3 20.10.2021 resa nel corso del giudizio RG n. 36195/15 impugnata anche in via incidentale con il presente atto, Voler coì provvedere:
• a) Accogliere l'appello principale promosso dall'avv. per i Parte_1 motivi dallo stesso proposti.
• b) In ogni caso accogliere l'appello incidentale promosso dall'Avv. CP_3 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto respingere o dichiarare
[...] inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Avv. perché infondata,4 pretestuosa e sfornita di prova;
Controparte_3
• c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre addizionale forfettaria, Cpa ed Iva come per legge.”.
Conclusioni di “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, contrariis CP_1 rejectis, rigettare l'istanza di inibitoria proposta da e dichiarare Controparte_3 inammissibili e comunque rigettare gli appelli rispettivamente proposti da
[...]
e da Con vittoria delle spese di lite.”. Pt_1 Controparte_3
Conclusioni di “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis CP_2 reiectis,
r.g. n. 2 • A) nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv.
[...] avverso la ordinanza con decisorio emessa dal Tribunale Civile di Roma a Pt_1 definizione del giudizio recante R.G.n. 36195/2015 perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio.
• B) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dall'Av. accogliere le conclusioni precisate nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate:
◦ “CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta:
▪ a) nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti della per tutti i suesposti motivi e, Controparte_2 segnatamente, per la inoperatività delle garanzie di polizza e, comunque, perché infondata sia in fatto che in diritto, inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa
▪ b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, e nella altrettanto deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia proposta dagli Avv.ti ed Pt_1
e/o da uno solo dei due professionisti resistenti nei confronti della Controparte_3
, graduare le rispettive responsabilità come per legge Controparte_2
e, di conseguenza, limitare la liquidazione del risarcimento eventualmente dovuto dalla odierna concludente in base alle pattuizioni contrattuali e, quindi, alla sola quota parte direttamente e personalmente riconducibile all'operato del professionista che risulterà in denegata ipotesi assicurato, escluso quanto allo stesso riferibile in virtù di vincolo solidale con altri soggetti, nei limiti del massimale previsto dalla Polizza e detratta la franchigia fissa di € 1.000,00;
▪ Con ogni conseguenza in ordine alle spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Il contenzioso riguarda l'azione di risarcimento danni per presunta diffamazione promossa dall'Avv. nei confronti degli Avv. e CP_1 Parte_1 CP_3
r.g. n. 3 a causa di frasi contenute in atti giudiziari del 2013. Pt_1
1. Il Giudizio di Primo Grado e l'Ordinanza del Tribunale di Roma
L'Avv. ha presentato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale CP_1 di Roma per accertare che gli Avvocati e avessero posto in Pt_1 Controparte_3 essere condotte diffamatorie in scritti difensivi del 2013 (relativi a un giudizio arbitrale, un giudizio in Tribunale e uno in Corte d'Appello di Roma). lamentava la lesione CP_1 della sua reputazione, riservatezza, credibilità e dignità, e richiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di € 52.000,00.
Le espressioni incriminate, attribuite principalmente all'Avv. e Parte_1 fatte proprie dall'Avv. riguardavano il presunto coinvolgimento di Controparte_3 in gravi reati (peculato, falso ideologico, riciclaggio, simulazione di reato) a CP_1 seguito di un mandato di cattura del dicembre 2012. Negli scritti si sosteneva che il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma avesse automaticamente sospeso CP_1 dall'esercizio della professione forense, implicando che questi non possedesse le qualità morali e professionali convenute per presiedere il Collegio Arbitrale.
Gli Avv. e contestavano la fondatezza del ricorso, Pt_1 Controparte_3 invocando l'operatività della scriminante di cui all'art. 598 c.p.c. (offese in atti giudiziari), e l'Avv. chiamava in garanzia Parte_1 Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda per inoperatività della polizza, o, in
[...] subordine, la limitazione del danno.
Con ordinanza del 19.10.2021 Il Tribunale di Roma:
1. Rigettava l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dai poiché Pt_1
essendo arbitro e non parte in causa, era un soggetto terzo ai giudizi in cui erano CP_1 state rese le dichiarazioni.
2. Accertava la diffamazione, ritenendo che le affermazioni non fossero veritiere.
Il Tribunale accertava che non era stato sospeso dall'attività professionale, come CP_1 risultante dal verbale del Consiglio dell'Ordine del 28.3.2013. Le affermazioni non erano pertinenti all'oggetto dei giudizi.
3. Condannava e in solido, al risarcimento del danno non Pt_1 Controparte_3 patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 15.000,00, tenuto conto della notorietà di nell'ambiente giudiziario (applicando il criterio id quod plerumque accidit). CP_1
4. Rigettava la domanda di manleva di contro per il "rilievo Pt_1 CP_2 assorbente che i danni coperti dall'assicurazione sono solo quelli da perdita patrimoniale", e non i danni non patrimoniali oggetto della condanna.
r.g. n. 4 Avverso l'ordinanza del Tribunale, è stato proposto un appello principale dall'Avv. e un appello incidentale dall'Avv. Parte_1 Controparte_3
Con l'appello principale l'Avv. chiede la riforma integrale Parte_1 dell'ordinanza basandosi su quattro motivi principali:
1. Nullità dell'Ordinanza per Ritardo (error in procedendo): eccepisce la nullità del procedimento a causa del "enorme e pantagruelico ritardo" (oltre tre anni, 44 mesi, rispetto al termine di 30 giorni) nel deposito dell'ordinanza decisoria.
2. Insussistenza della diffamazione: sostiene che le espressioni si riferivano a fatti veri (il mandato di cattura del 2012, riportato dalla stampa) e che l'Avv. non Pt_1 poteva essere a conoscenza, nel 2013, della successiva archiviazione del 2014. La presunta sospensione automatica era stata ipotizzata in buona fede in base all'art. 43
R.D. n. 1578/1933 (che prevede la sospensione di diritto per l'avvocato colpito da mandato di cattura), una norma ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale.
3. Mancanza di prova dei danni: in subordine, contesta la liquidazione equitativa di € 15.000,00. Sottolinea che aveva rinunciato alla prova per testi volta a CP_1 dimostrare i danni non patrimoniali (come notti insonni e stato d'ansia). Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2008, secondo cui il danno esistenziale non provato non è risarcibile e la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno risarcibile.
4. Violazione dell'Art. 112 c.p.c. (ultra petita) sulla manleva: lamenta l'errore del
Tribunale nel rigettare la manleva contro per motivi non sollevati dalla CP_2
MP (ovvero che la polizza coprisse solo i danni patrimoniali). L'appellante sostiene che la polizza, basata su un modello CNF-ANIA, dovrebbe coprire anche i danni non patrimoniali.
Con l'appello incidentale l'Avv. aderisce all'appello principale e Controparte_3 chiede di essere sollevato dalla responsabilità solidale, sostenendo che:
• Non aveva mai utilizzato frasi offensive.
• La sua costituzione si era limitata ad "aderire in toto" alle difese processuali del suo cliente, intendendo tale adesione circoscritta alle sole ragioni di fatto e di diritto e non estesa alle eventuali espressioni diffamatorie usate dal co-resistente, l'Avv.
[...]
Pt_1
• Manca l'elemento soggettivo (dolo generico) necessario per la diffamazione in capo a lui.
--------------------------------------------------------------------------------
r.g. n. 5 3. Le Difese degli Appellati
L'Avv. chiede il rigetto di entrambi gli appelli, ritenendoli CP_1 infondati e, in parte, inammissibili:
• Sul Ritardo: replica che l'Avv. non può lamentarsi del CP_1 Parte_1 ritardo della decisione, poiché non ha mai sollecitato il Giudice, a differenza di CP_1 stesso e dell'assicurazione.
• Sulla Diffamazione: Smentisce i fatti temporali riportati da (la misura Pt_1 cautelare fu revocata a marzo 2013, non ad aprile 2014, mentre l'archiviazione è del
2014). Sostiene che l'appello è inammissibile perché non contesta la ratio decidendi dell'ordinanza: l'accertamento della falsità delle affermazioni (nessuna sospensione del
COA) e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei resistenti in merito alla verità dei fatti.
• Sui Danni: ribadisce di aver rinunciato alla prova per testi perché le CP_1 circostanze non erano state contestate da controparte;
il giudice ha correttamente utilizzato il criterio id quod plerumque accidit e il potere equitativo, che non sono stati impugnati nei passaggi motivazionali cruciali.
• Sull'Appello Incidentale ( : Lo ritiene contraddittorio (aderisce Controparte_3 all'appello principale ma chiede l'assoluzione solo per sé, riconoscendo implicitamente la diffamazione). Afferma che l'adesione "in toto" di include le Controparte_3 dichiarazioni diffamatorie, e che la diffamazione si consuma anche per adesione a dichiarazioni altrui. La pretesa di limitare l'adesione solo alle ragioni di fatto e di diritto costituisce un novum inammissibile in appello.
(Appellata) chiede il rigetto del quarto Controparte_2 CP_2 motivo dell'appello principale e reitera le proprie difese assorbite in primo grado:
• Sulla Violazione dell'Art. 112 c.p.c. (Ultra Petita): Contesta l'eccezione, chiarendo che l'inoperatività della polizza per la natura del danno (non patrimoniale) era una eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal Giudice, poiché i fatti (il contratto assicurativo) erano stati ritualmente allegati. Ribadisce che la polizza copre solo i danni patrimoniali.
• Difese Reiterate (ex art. 346 c.p.c.): Reiterando le difese non esaminate dal
Tribunale, sostiene che, in ogni caso, la polizza è inoperante perché: CP_2
1. Il sinistro deriva da responsabilità volontariamente assunte (la diffamazione è un atto doloso, escluso dalle garanzie).
2. In subordine, richiede che qualsiasi condanna alla manleva sia limitata alla r.g. n. 6 sola quota parte riconducibile all'operato dell'assicurato (escludendo il vincolo solidale)
e che venga detratta la franchigia fissa di € 1.000,00.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 14/03/2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale e quello incidentale non appaiono fondati.
Il ritardo nella definizione del procedimento non implica l'invalidità dell'ordinanza decisoria.
L'aver “ipotizzato” la sospensione dall'esercizio della professione dell'antagonista mettendone in dubbio le qualità morali e professionali, collegando l'affermazione a vicende penali malamente riportate, denota una scarsa considerazione del valore della reputazione altrui e l'appellante - viste le specifiche competenze di
Avvocato - non poteva ignorare che prima di attribuire fatti o qualità negative occorre essere certi della veridicità delle affermazioni. L'ordinanza impugnata, che si richiama, ha fatto corretta applicazione del principio ed è immune da censure.
Neppure ha pregio la censura che prende di mira la liquidazione del danno, giacché il tribunale ne ha ben motivato la determinazione equitativa ancorandola alla
“notorietà del soggetto danneggiato nell'ambiente lavorativo giudiziario nell'ambito del quale lo stesso svolgeva la sua professione di avvocato” ed ha comprensibilmente tenuto conto “della gravità del fatto nel contesto sociale evidenziato e dell'elemento soggettivo colposo oltre che la qualità del ricorrente e dei resistenti…”.
Non ha pregio il motivo che riguarda il rigetto della domanda di manleva perché
l'esame del titolo posto a suo fondamento (il contratto di assicurazione) era imposto e doveroso a prescindere da una specifica difesa o eccezione di CP_2
Anche l'appello incidentale dell'avv. deve essere respinto Controparte_3 perché l'”adesione in toto” all'atto redatto da non escludeva il richiamo Parte_1
(anche) delle argomentazioni (diffamatorie) volte ad illustrare il vizio del lodo discendente dall'ipotizzata incompatibilità del indicato come carente dei CP_1 fondamentali requisiti di un arbitro.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
r.g. n. 7 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna e , in solido tra loro, al rimborso, Parte_1 Controparte_3 in favore di e di , delle spese di lite del CP_1 Controparte_2 presente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna di dette controparti, in euro
4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e di di un ulteriore Parte_1 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 08/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8