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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 26/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
DI LI
[...] CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. PIERI TOMMASO in sostituzione dell'avv. URBINATI PAOLA per parte ricorrente, per l' l'avv. Renato Vestini, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense. CP_1
CP_ Le parti danno atto che è stato emesso il provvedimento di revoca in autotutela da parte dell' e, dunque, chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese di lite compensate.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 26/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URBINATI Parte_1 C.F._1 PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO N.75 47921 RIMINI presso il difensore avv. URBINATI PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS LI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Dando seguito alla concorde richiesta delle parti, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, posto che nelle more del giudizio, all'esito della sua instaurazione da parte del ricorrente, l'istituto ha pagina 2 di 3 provveduto all'annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo le parti concordemente chiesto la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 17/12/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 26/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
DI LI
[...] CP_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. PIERI TOMMASO in sostituzione dell'avv. URBINATI PAOLA per parte ricorrente, per l' l'avv. Renato Vestini, con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica forense. CP_1
CP_ Le parti danno atto che è stato emesso il provvedimento di revoca in autotutela da parte dell' e, dunque, chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese di lite compensate.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 26/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. URBINATI Parte_1 C.F._1 PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO N.75 47921 RIMINI presso il difensore avv. URBINATI PAOLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS LI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Dando seguito alla concorde richiesta delle parti, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, posto che nelle more del giudizio, all'esito della sua instaurazione da parte del ricorrente, l'istituto ha pagina 2 di 3 provveduto all'annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, avendo le parti concordemente chiesto la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 17/12/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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