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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/2019 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Parte_1 C.F._1
Sinigaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina Siniscalco in
Novara alla via G.B. Crespi n. 2/a
PARTE ATTRICE
contro
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rao ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano alla via Cerva n. 30
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Corica e Sandro Bussi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Novara alla via Giuseppe Ravizza n. 3
pagina 1 di 21 PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in
narrativa: In via principale e nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta
per tutti i motivi indicati in narrativa, condannare la predetta convenuta: - Controparte_1
al versamento all'attore dei costi necessari, nessuno escluso, necessari al ripristino e alla
eliminazione dei danni tutti, nessuno escluso, subiti dall'autovettura Golf Tg. FK965HL di
proprietà di nella misura non inferiore ad €. 10.249,26 ovvero nella somma Parte_1
maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa aumentata di IVA se dovuta e nella
misura di legge;
- al rimborso all'attore del costo per l'uso e/o il noleggio di una vettura sostitutiva
per tutto il periodo del fermo tecnico nella misura di €. 6.569,00 oltre iva ovvero nella somma
maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- al rimborso del costo per il deposito
dell'autovettura danneggiata presso il concessionario dal 26/12/2017 al 31/05/2019 pari a €.
16.800,00 ovvero nella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- al
rimborso della perdita di valore dell'automezzo stimato prudenzialmente nella somma di €. 4900,00
nonché del costo per il prolungamento della garanzia Volkswagen pari a €. 1186,00 ovvero nella
somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa ovvero verrà stabilito secondo
equità; Il tutto aumentato da interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e
CNA come per legge, sia della fase di merito che della medesima fase di ATP in relazione alla quale
si chiede anche il ristoro di quanto già versato al CTU. In via istruttoria: A) PROVA PER
pagina 2 di 21 fa offerta di prova per interpello e testi sulle circostanze di Parte_2
seguito capitolate: 1) “Vero che in data 23/12/2017 ad ore 14:22 circa il signor a bordo Pt_1
dell'autovettura Golf VW Tg. FK965HL di sua proprietà, si fermava a far rifornimento di
carburante presso la Stazione di servizio 18012 Bordighera, posta lungo l'Autostrada A10 Genova
– Ventimiglia?” 2) “Vero che il rifornimento era effettuato dall'addetto alla pompa di benzina in
modalità “servito”? 3) “Vero che, effettuato il rifornimento, il veicolo ripartiva, ma alle ore 16:00
circa il signor era costretto a chiamare il servizio di assistenza VW poiché il veicolo Pt_1
procedeva “a singhiozzo” e si arrestava sul ciglio della strada, nel Comune di Villeneuve Laubec a
circa 80 Km. dalla stazione di servizio, in attesa del soccorso stradale?” 4) “Vero che, a causa del
traffico stradale, il soccorso stradale raggiungeva il signor alle ore 19:00 allorché il carro Pt_1
attrezzi portava l'autovettura in deposito?” 5) “Vero che il giorno 26/12/2017 ad ore 14:00 circa il
veicolo Golf VW Tg. FK965HL era condotto presso un'officina autorizzata VW di Antibes
(Francia)?” Si indicano a testi i signori: residente in [...]
227D; residente in [...]. Testimone_2
Inoltre, il signor fa offerta di prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate: 6) “Vero Pt_1
che il giorno 27/12/2017 il signor , consigliere addetto al servizio post vendita del Persona_1
concessionario VW di Antibes, comunicava a mezzo mail alla signora che era stato Testimone_1
prelevato, come da ordine di riparazione, circa un litro di carburante dall'autovettura del signor
” 7) “Vero che il signor rappresentava che il carburante ad un Parte_1 Persona_1
primo esame presentava odore strano e colore fluo?” 8) “Vero che il signor Persona_1
comunicava a mezzo mail del 29/12/2017 alla signora che il giorno precedente Testimone_1
avevano iniziato lo svuotamento del serbatoio di carburante e che era presente terra o qualcosa di
simile?” 9) “Vero che lo stesso, nella medesima mail, consigliava di avvertire l'assicurazione in
quanto i danni al veicolo potevano essere finanziariamente importanti?” 10) “Vero che a quel punto
l'attore chiedeva alla concessionaria di Antibes di tenere in deposito l'autovettura, senza effettuare
pagina 3 di 21 interventi riparatori sul veicolo?” 11) “Vero che con lettera del 3/01/2018 il signor Pt_1
segnalava il sinistro ed avanzava domanda risarcitoria alla ?” 12) “Vero che, in CP_1
assenza di riscontro diretto, con lettera pec del 7/02/2018 a firma dell'avv. Fabrizia Sinigaglia si
inviava formale messa in mora?” 13) “Vero il signor con comunicazione pec del 31/05/2018 Pt_1
invitava formalmente a stipulare un accordo di negoziazione assistita per la CP_1
definizione stragiudiziale della controversia?” 14) “Vero che con ricorso dell'11/10/2018 l'attore
introduceva l'accertamento tecnico preventivo sul veicolo di sua proprietà per identificare natura
dei danni, cause ed entità dei predetti?” 15) “Vero che i costi per la riparazione del veicolo
dell'attore, ivi compresa la sostituzione del motore erano preventivati dalla Officina Autorizzata
VW Riviera EC in €. 10.249,26 come da preventivo redatto dalla stessa in data 8/03/2019 e che
si rammostra al teste quale doc. 8 del fascicolo di merito dell'attore?” 16) “Vero che i costi per il
deposito del veicolo dell'attore per il periodo dal 26/12/2017 al 5/07/2019, esposti dalla
[...]
erano pari a €. 16.800,00 come da preventivo redatto dalla stessa e che si Controparte_3
rammostra al teste quale doc. 7 del fascicolo di merito dell'attore?” 17) “Vero che i costi per il
noleggio di vettura sostitutiva sostenuti dal sig. per il periodo dal gennaio 2018 al Parte_1
maggio 2019 sono stati pari a €. 6569,00 come da preventivo della Itinerari s.r.l. che si rammostra
al teste quale doc. 10 del fascicolo di merito dell'attore?” Si indicano a testi: Testimone_1
residente in [...]; residente in [...]
Trento e Trieste, 34. c/o Riviera EC Antibes;
Responsabile e/o Titolare Persona_1
Itinerari s.r.l.. B) RINNOVAZIONE DELLA CTU DEPOSITATA IN ESITO AL
PROCEDIMENTO DI ATP Il signor insiste per una rinnovazione della CTU eseguita Pt_1
dall'Ing. (sub doc. 3 del fascicolo di merito) depositata in esito al procedimento Persona_2
di ATP che ha preceduto il presente giudizio di merito”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 4 di 21 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società e, per l'effetto, Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio;
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande
avanzate dall'attore nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1
comunque non provate;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea, accertare e dichiarare l'estraneità di da qualsiasi responsabilità, essendo Controparte_1
unica responsabile dei danni lamentati dall'attore; In via ulteriormente subordinata: CP_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree,
accertare e dichiarare l'esclusiva e/o solidale e/o concorrente responsabilità della società CP_2
nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, dichiararla tenuta a mallevare e
garantire, anche in via di regresso, la società da qualsiasi obbligo Controparte_4
risarcitorio in favore dell'attrice e condannarla, altresì, a restituire a utte Controparte_4
le somme che la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice per il titolo dedotto
nella presente causa. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare
mezzi istruttori ed indicare testi nei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.. In ogni caso: con
vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, incluso rimborso
spese forfettario 15%.”
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara
accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta ad in relazione ai CP_2
danni lamentati da e subiti dall'autovettura VW Golf targata FK965HL di sua Parte_1
proprietà, in mancanza di prova della presunta carente qualità del carburante fornito e/o della
presenza di terra o di altre sostanze nello stesso, e conseguentemente mandare assolta la società
pagina 5 di 21 terza chiamata da ogni avversaria pretesa, anche di garanzia e manleva, in quanto infondata in fatto
ed in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver effettuato in Parte_1
data 23.12.2017 un rifornimento di carburante della propria vettura Volkswagen Golf targata
FK965HL presso la stazione di servizio sita lungo l'autostrada A-10 Genova – Ventimiglia
(Bordighera Nord) di proprietà di e di essersi visto costretto, poche ore Controparte_1
dopo, a chiamare il servizio di mobilità della Volkswagen in quanto l'autovettura procedeva
“a singhiozzo”, ha convenuto in giudizio la suddetta chiedendo accertarsi Controparte_1
e dichiararsene la responsabilità in ordine ai danni occorsi al proprio veicolo, con conseguente condanna al relativo ristoro, posto che, all'esito di analisi, è emersa la non conformità del carburante presente nel serbatoio del veicolo, a causa della presenza di terra.
Con comparsa depositata in data 4.11.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il carburante era stato fornito da ed ha domandato, sempre in via preliminare, di CP_2
essere autorizzata a chiamare in causa la predetta per essere, in subordine, dalla CP_2
stessa manlevata. Nel merito, la convenuta ha contestato le pretese avversarie, concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esteso il contraddittorio nei confronti di quest'ultima si è costituita in giudizio, CP_2
contestando ogni addebito in relazione ai lamentati danni occorsi all'attore, in mancanza di prova della dedotta non conformità del carburante, con conseguente richiesta di rigetto di ogni pretesa avversaria.
pagina 6 di 21 La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'assunzione di prove orali.
2. La responsabilità contrattuale della convenuta
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, l'attore ha dedotto:
- di avere effettuato, alle ore 14:22 del 23/12/2017, un rifornimento di carburante della propria autovettura Volkswagen Golf targata FK965HL, presso la stazione di servizio, di proprietà
della convenuta, sita lungo l'autostrada A-10 Genova – Ventimiglia (Bordighera Nord),
chiedendo all'addetto alla pompa di effettuare il pieno e pagando l'importo di € 67,02 con carta di credito;
- che, alle ore 16.12, si vedeva costretto a chiamare il servizio mobilità della Volkswagen, in quanto l'autovettura procedeva “a singhiozzo”, come se non giungesse il carburante;
- che, soltanto alle ore 19:00, a causa dell'intenso traffico, interveniva il carro attrezzi che conduceva l'autovettura al deposito;
- di avere preso contatti, alle ore 22:00, con la stazione di servizio della convenuta, al fine di verificare la tipologia di carburante inserito, ricevendo rassicurazioni sul fatto che fosse stato inserito del gasolio;
- che, il giorno 26/12/2017, l'autovettura veniva trasportata al concessionario Volkswagen
Riviera Techinic di Antibes (Francia) ed il giorno seguente il responsabile del concessionario comunicava che il gasolio prelevato presentava uno strano odore e colore;
- che, da quanto comunicato dal concessionario dopo una prima analisi, sembrava fosse sufficiente ripulire il serbatoio, il circuito del carburante e sostituire il filtro per un costo preventivato di circa € 500,00;
- che, tuttavia, in data 29/12/2017, il concessionario informava a mezzo e-mail il sig. Pt_1
che nel serbatoio era presente terra o qualche cosa di simile, che rendeva impossibile la riparazione ed avvertiva che il danno era finanziariamente importante;
pagina 7 di 21 - che, a seguito di formale richiesta risarcitoria, trasmessa dapprima in data 3/01/2018, e successivamente reiterata a mezzo del difensore in data 7/02/2018,
[...]
compagnia assicuratrice di comunicava, in data Controparte_5 Controparte_1
15/02/2018, di aver provveduto ad aprire il sinistro e di aver incaricato il perito di CP_6
effettuare la valutazione del danno;
- che, nondimeno, il 19/02/2018, la medesima dichiarava di respingere la richiesta CP_5
risarcitoria;
- che anche l'invito alla negoziazione assistita del 29/05/2018 rimaneva privo di riscontro;
- di avere, quindi, depositato in data 12/10/2018 ricorso per accertamento tecnico preventivo
ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Novara nei confronti di Controparte_1
rubricato al n. 2671/2018 R.G.;
- che, nel corso del suddetto procedimento, la convenuta rimaneva contumace e all'udienza del 20/11/2018 il Giudice dava corso alla consulenza tecnica, incaricando l'ing.
[...]
che provvedeva al deposito della propria relazione il 13/05/2019; Per_2
- che detta perizia, condivisibile nella parte in cui ha riconosciuto un preciso nesso causale tra i danni ed il gasolio analizzato, è, invece, gravemente carente dal punto di vista tecnico,
giacché ha ritenuto sufficiente, per rendere il veicolo nuovamente efficiente e funzionante, la semplice riparazione dell'autovettura con costi pari a € 6.862,50 oltre iva;
- che, in realtà, come spiegato dal TP , è necessario sostituire il motore, con Persona_3
costo preventivato di € 10.249,26;
- che, inoltre, la perizia, pur riconoscendo i costi per la sostituzione dell'olio motore e del filtro olio pari a € 219,60, ha omesso di precisare tutti i costi, rilevati dal TP, per il deposito del veicolo, per il noleggio di un'auto sostitutiva, per il prolungamento della garanzia
Volkswagen e per la perdita presuntiva di valore dell'autovettura di cui, invero, il CTU
avrebbe dovuto e potuto stimare la pertinenza e la congruità;
pagina 8 di 21 - di avere, infatti, fino ad oggi sostenuto i seguenti costi per tutto il periodo di inutilizzo del mezzo: A) € 6.569,00 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva;
B) € 16.800,00 per il deposito del veicolo presso il carrozziere in Francia dal 26/12/2017 al 31/05/2019; C) € 1.186,00
per il prolungamento della garanzia non usufruita;
D) € 4.900,00 per la perdita presuntiva di valore dell'autovettura.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio la società CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni occorsi al proprio veicolo, così
[...]
come sopra quantificati, previo accertamento della sua responsabilità.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, deducendo che “delle circostanze ex adverso dedotte dovrà essere chiamata
Contr a risponderne - e non si vede come potrebbe essere altrimenti - la sola fornitrice del carburante
…), soggetto a cui doveva essere invero diretta la citazione ex adverso spiegata nei confronti
dell'esponente” (cfr. pagg. 5 e 6 comparsa), atteso che, secondo le deduzioni di parte
Cont convenuta, quest'ultima, in data 15 aprile 2016, aveva sottoscritto con un contratto di convenzionamento per l'approvvigionamento degli impianti di carburante e che il giorno stesso del rifornimento effettuato dal sig. così come anche il giorno precedente, la Pt_1
terza chiamata aveva consegnato e scaricato il carburante presso la stazione gestita dalla convenuta.
Il Tribunale reputa infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del Consumo), atteso che risulta rivestire la qualifica di Parte_1
consumatore, trattandosi di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta " (art. 3, lett. a del Codice del Consumo applicabile ratione
temporis); deve essere configurata quale professionista, inteso quale "persona CP_1
fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero
pagina 9 di 21 un suo intermediario" (art. 3, lett. c D.Lgs. n. 206 del 2005 applicabile ratione temporis); il bene oggetto della compravendita, segnatamente il carburante, presenta le caratteristiche di cui alla lett. e) del citato articolo, ovvero si configura quale "prodotto destinato al consumatore, anche nel
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo".
Nelle cosiddette vendite “a catena” di beni di consumo spettano all'acquirente due azioni:
quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, ai sensi dell'art. 114
d.lgs. n. 206/05, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa,
anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. n. 18610/17, n. 2115/15, n. 26514/09, n. 11612/05).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa, risulta chiaramente che l'attore ha introdotto una domanda di risarcimento da inesatto adempimento contrattuale, per fornitura di carburante non conforme, in quanto contaminato da terra, nei confronti di CP_1
diretta parte contraente.
[...]
Il rapporto contrattuale instauratosi tra attore e convenuta risulta documentalmente dimostrato dalla ricevuta di pagamento del carburante per la somma di € 67,02, datata
23.12.2017 ore 14.22 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo atp) e, in ogni caso, non è mai stato contestato.
L'azione proposta, quindi, è volta a far valere la responsabilità contrattuale della convenuta.
pagina 10 di 21 In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001,
n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
La sussunzione della fattispecie entro la figura del contratto tra professionista e consumatore comporta l'applicazione della disciplina del Codice del Consumo, per quanto attiene agli obblighi del venditore.
A tal proposito, l'art. 129 D.Lgs. n. 206 del 2005 stabilisce l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita;
pertanto, nel caso di erogazione di carburante, deve ritenersi che il bene oggetto materiale della compravendita,
dovendo presentare "le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene", deve essere privo di impurità e di corpi estranei.
In tema del riparto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie specifica del c.d. danno da carburante sporco, si è pronunciata la Suprema Corte, che, richiamando i principi enucleati dalle SS.UU. n. 13533/2001, ha affermato che "erroneamente il giudice di merito ha
ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che
pagina 11 di 21 l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di
carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva
acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei
due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante"
(cfr. Cass. n. 3373/2010).
La sentenza citata è chiara nell'affermare che l'attore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento di carburante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è
stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio, risultando dimostrato e non contestato che in data 23.12.2017 alle ore 14.22 il sig. ha effettuato Pt_1
rifornimento di carburante presso la stazione di servizio gestita dalla società convenuta (cfr.
doc. n. 1 fascicolo a.t.p.) e che il gasolio è stato immesso nel veicolo Volkswagen Golf targato
FK965HL. In particolare, l'attore ha dedotto che il pieno di carburante è stato effettuato dall'addetto alla pompa e la circostanza non risulta contestata.
Per contro, – che, come si è detto, non ha negato la vendita di gasolio Controparte_1
all'attore – non ha provato che tale prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse,
dunque, conforme, né si è offerta di dimostrare di avere preventivamente verificato lo stato e la qualità della merce e l'assenza di vizi.
Sul punto, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso, se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e la qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa,
giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale pagina 12 di 21 diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (cfr. Cass. n. 15824/2014).
A nulla rileva, infine, la circostanza che non fossero giunti, alla convenuta, reclami anche da parte di altri utenti, trattandosi di circostanza inidonea a costituire prova del corretto adempimento della prestazione nello specifico rapporto contrattuale instauratosi con l'attore.
3. I danni risarcibili
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.
Parte attrice ha chiesto risarcirsi € 10.249,26 per i costi necessari al ripristino e alla eliminazione dei danni;
€ 6.569,00 per il noleggio di una vettura sostitutiva per tutto il periodo del fermo tecnico;
€ 16.800,00 quale costo per il deposito dell'autovettura danneggiata presso il concessionario dal 26/12/2017 al 31/05/2019; € 4.900,00 per la perdita di valore dell'automezzo; € 1.186,00 per il prolungamento della garanzia Volkswagen, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In relazione ai costi necessari al ripristino ed all'eliminazione dei danni, quantificati dall'attore nella misura di € 10.249,26 (cfr. doc. n. 11 e doc. n. 12 di parte attrice), si osserva che nella relazione definitiva a firma del CTU, ing. nominato nel giudizio di ATP Per_2
ante causam (n. 2671/2018 R.G.), si legge che: “sono state effettuate specifiche prove diagnostiche e
analisi guasti sull'autoveicolo, che hanno consento di individuare elementi certi tali da attribuire al
carburante analizzato alla fornitura effettuata presso il distributore gestito dal resistente un nesso
causale con i danni riportati al sistema di alimentazione del veicolo del Sig. Pur nella Pt_1
consapevolezza che i danni occorsi al veicolo del sig. potrebbero non necessariamente essersi Pt_1
verificati a causa di un unico episodio di rifornimento di carburante o nel momento della fermata del
mezzo, ovvero non si può escludere che il carburante fosse già parzialmente contaminato al momento
pagina 13 di 21 del rifornimento avvenuto il 23.12.2017 dopo il quale l'autovettura ha lamentato i problemi tecnici, si
ritiene, alla luce dell'analisi degli atti e dei documenti versati in atti, unitamente ai risultati degli
accertamenti esperiti che sia confermabile un preciso nesso causale tra i danni riportati al sistema di
alimentazione carburante del veicolo del Sig. e il gasolio analizzato alla fornitura effettuata Pt_1
presso il distributore gestito dal resistente. I danni accertati sull'impianto di alimentazione gasolio
all'autovettura del sig. sono compatibili con l'impiego di gasolio non conforme e riguardano Pt_1
l'intero sistema di distribuzione del combustibile”.
Il CTU, dunque, ha concluso nel senso della sussistenza di un nesso causale tra i danni occorsi al sistema di alimentazione del veicolo di proprietà dell'attore e l'utilizzo di gasolio non conforme.
Tuttavia, in ordine alla quantificazione del danno subito, nella citata relazione si legge che “i
costi necessari per la riparazione dell'autovettura risultano complessivamente pari a 6.862,50 Euro
(IVA 22% inclusa). In relazione al prolungato fermo macchina, per la rimessa in moto del veicolo, si
rende altresì necessaria la sostituzione dell'olio motore e del filtro olio. Il costo di tale ulteriore
intervento si stima in circa 180 Euro + IVA corrispondente a 219,60 Euro (IVA 22% inclusa)”.
Il Tribunale reputa che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il quale ha già chiarito di non condividere la posizione del TP
circa la necessità di sostituire l'intero motore per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati,
posto che “attraverso la sola sostituzione di tutti gli elementi e i componenti del sistema di
distribuzione gasolio, il veicolo dovrebbe essere nella condizione di poter nuovamente essere efficiente e
funzionante. Circa l'anomalia rilevata dalla sonda lambda, appare plausibile che l'errore sia
riconducibile al fatto che a seguito dello sporcamente del sistema di alimentazione e degli iniettori si sia
verificato un anomalo rapporto tra aria e combustibile (probabilmente miscela magra) che di fatto ha
prodotto la segnalazione di malfunzionamento riportata in diagnostica. Gli ulteriori accertamenti
indicati dal TP in via subordinata alla mancata sostituzione del motore, quali misura della
pagina 14 di 21 compressione del motore e valutazione dello stato dei cilindri non si ritengono necessari in caso di esito
positivo del collaudo del veicolo dopo gli interventi di sostituzione del sistema di alimentazione e
distribuzione gasolio.”.
Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto al risarcimento nella misura indicata dal CTU, pari a € 6.862,50 (IVA 22% inclusa), oltre a € 219,60 (IVA 22% inclusa).
Per quanto concerne le ulteriori voci di danno domandate da e non oggetto di Parte_1
indagine peritale, si osserva quanto segue.
L'attore ha allegato di avere sostenuto, per tutto il periodo di inutilizzo del mezzo, tra gli altri, il costo di € 6.569,00 per il noleggio di una vettura sostitutiva, nonché il costo di €
16.800,00 per il deposito dell'autovettura danneggiata presso il concessionario, dal 26/12/2017
al 31/05/2019.
È incontestato che, nell'impossibilità di utilizzare il proprio veicolo in quanto gravemente danneggiato, l'attore si sia visto costretto dapprima a ricoverare lo stesso presso il concessionario Volkswagen più vicino e, successivamente, a procurarsi un'auto sostitutiva.
Entrambe le voci di danno costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta, ai sensi dell'art. 1223 del codice civile.
Per quanto concerne, in particolare, il danno da fermo tecnico, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, trattasi di danno che deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo per un certo tempo (cfr. sent. 23916/2006; sent. 12908/2004), ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. ex multis Cass., sez. VI,
28/02/2020, n. 5447; cfr. altresì Cass., n. 20620/15, n. 19294/16). Al fine del risarcimento, è
richiesta la prova specifica del danno, vale a dire che la diminuzione patrimoniale lamentata pagina 15 di 21 dal proprietario danneggiato sia direttamente collegata al fermo del veicolo, posto che nel nostro ordinamento non trovano ingresso i cosiddetti danni in re ipsa.
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto in giudizio una fattura di Itinerari S.r.l. per il noleggio di una vettura dal 5 gennaio 2018 al 31 maggio 2019, per la somma di € 6.569,00 (doc. n. 10 di parte attrice) della quale non ha documentato l'effettivo pagamento.
Analogamente, non risulta comprovato il pagamento della fattura relativa al deposito dell'autovettura danneggiata presso il carrozziere in Francia dal 26.12.2017 al 31.5.2019 (doc.
n. 7 di parte attrice).
La mancata produzione della prova dell'avvenuto effettivo pagamento, tuttavia, non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto risarcitorio. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che
“la 'perdita subita', con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere
considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente
intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del
danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una
persona è titolare” (cfr. Cass., n. 17670/2024; n. 9960/2024; n. 5159/2023; n. 27129/2021; n.
22826/2010; n. 4718/2016).
Ove anche, dunque, l'attore fosse rimasto inadempiente al proprio obbligo di pagamento nei confronti di Itinerari S.r.l. (doc. n. 10 cit.) e di Volkswagen (doc. 7 cit.), le somme su indicate rimarrebbero in ogni caso dovute alle predette società, le quali avrebbero titolo per ottenere anche coattivamente, se del caso, l'adempimento da parte del cliente.
Infondata deve ritenersi la contestazione sollevata dalla convenuta e dalla parte terza chiamata, secondo cui i costi di cui sopra non sarebbero dovuti, avendo l'attore atteso un anno e mezzo prima di riparare il veicolo, così quantomeno contribuendo alla causazione del danno.
pagina 16 di 21 Invero, dagli atti risulta che a seguito dell'evento del 23.12.2017, si sia Parte_1
prontamente attivato al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, trasmettendo una prima missiva in data 3.1.2018 (doc. n. 6 fascicolo atp) ed una successiva comunicazione a mezzo pec a firma del proprio difensore (doc. n. 7 atp).
Risulta poi che, con comunicazione del 15.2.2018 (doc. n. 8), abbia rappresentato CP_5
all'attore di avere conferito incarico al perito per la valutazione del danno, a cui CP_6
ha fatto seguito un'ulteriore missiva trasmessa dalla compagnia in data 19.5.2018, avente ad oggetto il rigetto della richiesta risarcitoria.
Preso atto di tale diniego, l'attore, fallito ogni tentativo di comporre la vicenda in sede stragiudiziale, anche mediante invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. n. 10 fascicolo atp),
ha introdotto, nell'ottobre del 2018, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 –
696 bis c.p.c., definito con il deposito della relazione a firma del nominato CTU nel maggio
2019, allorché, stando a quello che risulta dagli atti, l'auto sarebbe stata riparata presso la
Riviera EC (doc. n. 11 di parte attrice).
È di tutta evidenza, quindi, che il lasso di tempo trascorso tra il verificarsi del sinistro
(dicembre 2017) e la riparazione del mezzo (maggio 2019) sia giustificato dalle trattative espletate nella fase stragiudiziale e dalle necessarie tempistiche di espletamento della perizia nel giudizio ex art. artt. 696 – 696 bis c.p.c..
Alcunché può essere riconosciuto, invece, in relazione alla dedotta perdita presuntiva di valore dell'automezzo, non avendo parte attrice allegato in maniera specifica come detta perdita sarebbe stata quantificata e non avendo fornito prova che il veicolo danneggiato abbia subito una diminuzione di valore.
Alla medesima conclusione deve giungersi, in ultimo, anche con riguardo alla voce di danno relativa al prolungamento della garanzia Volkswagen, posto che il doc. n. 9 di parte attrice –
costituito unicamente da un tariffario redatto in lingua francese - non fornisce alcuna prova pagina 17 di 21 del fatto che, nel caso di specie, vi sia stata un'estensione di garanzia, né l'attore ha articolato capitoli di prova sul punto.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto di al risarcimento, a Parte_1
carico della convenuta, dei danni patiti in conseguenza dell'evento del 23.12.2017 nella misura complessiva di € 30.451,10 (di cui € 7.082,10 per i costi di ripristino, € 6.569,00 per il fermo tecnico ed € 16.800,00 per i costi di deposito).
La predetta somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data degli esborsi (ove comprovati) e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai,
nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. La domanda di manleva
La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di è fondata e CP_2
merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 131 Cod. Consumo, il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Nel caso di specie, non è contestato e risulta, altresì, dai documenti versati in atti che il gasolio immesso nel serbatoio del veicolo attoreo fosse stato fornito da (doc. 4 e 5 di parte CP_2
terza chiamata).
pagina 18 di 21 La terza chiamata, costituitasi in giudizio, ha confermato che “la Stazione di Servizio Agip di
Bordighera Nord – ben rappresentata dalle fotografie che si producono (doc.n.03) – aveva ricevuto in data 23/12/2017, la consegna di 5000 litri di benzina e di 31000 litri di gasolio, altri 31000 litri di
gasolio erano stati consegnati il giorno prima, ed altri 17000 sono stati consegnati il 27/12, come
emerge dal registro di carico e scarico che si produce e dai documenti di trasporto allegati (doc.n.04)”
Contr (pag. 4 comparsa doc. n. 4 parte terza chiamata).
Non vi è dubbio, quindi, che tra la convenuta e la terza chiamata sia intercorso un rapporto contrattuale di fornitura di carburante, in relazione al quale la prima ha dedotto il non esatto adempimento della seconda.
A fronte di tale allegazione, la terza chiamata in causa nulla ha comprovato in ordine alla esattezza del proprio adempimento e, dunque, in ordine alla consegna di carburante esente da qualunque impurità o imperfezione.
Ne consegue la condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta.
Con riguardo ai costi di ripristino pari a complessivi € 7.082,10, così come quantificati dal
CTU nel giudizio di ATP nel quale la terza chiamata non era parte in causa, si osserva che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo
(Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n. 8496).
Nel caso di specie, in difetto di contestazioni specifiche svolte dalla terza chiamata in ordine alle modalità di computo dei danni riscontrati, la consulenza depositata in sede di istruzione preventiva può essere posta a fondamento della decisione.
pagina 19 di 21
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
processuale svolta. Sono altresì regolate, con il medesimo criterio, le spese dell'accertamento tecnico preventivo e di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, la responsabilità di per inesatto adempimento contrattuale e, per l'effetto, la condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 30.451,10 a titolo risarcitorio, Parte_1
maggiorata di rivalutazione ed interessi da calcolarsi come in parte motiva;
2) accerta e dichiara, nei rapporti tra parte convenuta e parte terza chiamata, la responsabilità di per inesatto adempimento contrattuale;
CP_2
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_1
che si liquidano in € 7.616,00 per il merito e in € 3.056,00 per la fase di a.t.p., oltre i.v.a.,
c.p.a., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a esborsi documentati;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta;
5) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne la convenuta rispetto agli CP_2
esborsi di cui ai punti precedenti del dispositivo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si CP_2
liquidano in € € 7.616,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ed oltre a esborsi documentati.
pagina 20 di 21 Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/2019 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Parte_1 C.F._1
Sinigaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marina Siniscalco in
Novara alla via G.B. Crespi n. 2/a
PARTE ATTRICE
contro
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rao ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano alla via Cerva n. 30
PARTE CONVENUTA
nonché contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Corica e Sandro Bussi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Novara alla via Giuseppe Ravizza n. 3
pagina 1 di 21 PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in
narrativa: In via principale e nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta
per tutti i motivi indicati in narrativa, condannare la predetta convenuta: - Controparte_1
al versamento all'attore dei costi necessari, nessuno escluso, necessari al ripristino e alla
eliminazione dei danni tutti, nessuno escluso, subiti dall'autovettura Golf Tg. FK965HL di
proprietà di nella misura non inferiore ad €. 10.249,26 ovvero nella somma Parte_1
maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa aumentata di IVA se dovuta e nella
misura di legge;
- al rimborso all'attore del costo per l'uso e/o il noleggio di una vettura sostitutiva
per tutto il periodo del fermo tecnico nella misura di €. 6.569,00 oltre iva ovvero nella somma
maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- al rimborso del costo per il deposito
dell'autovettura danneggiata presso il concessionario dal 26/12/2017 al 31/05/2019 pari a €.
16.800,00 ovvero nella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- al
rimborso della perdita di valore dell'automezzo stimato prudenzialmente nella somma di €. 4900,00
nonché del costo per il prolungamento della garanzia Volkswagen pari a €. 1186,00 ovvero nella
somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa ovvero verrà stabilito secondo
equità; Il tutto aumentato da interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e
CNA come per legge, sia della fase di merito che della medesima fase di ATP in relazione alla quale
si chiede anche il ristoro di quanto già versato al CTU. In via istruttoria: A) PROVA PER
pagina 2 di 21 fa offerta di prova per interpello e testi sulle circostanze di Parte_2
seguito capitolate: 1) “Vero che in data 23/12/2017 ad ore 14:22 circa il signor a bordo Pt_1
dell'autovettura Golf VW Tg. FK965HL di sua proprietà, si fermava a far rifornimento di
carburante presso la Stazione di servizio 18012 Bordighera, posta lungo l'Autostrada A10 Genova
– Ventimiglia?” 2) “Vero che il rifornimento era effettuato dall'addetto alla pompa di benzina in
modalità “servito”? 3) “Vero che, effettuato il rifornimento, il veicolo ripartiva, ma alle ore 16:00
circa il signor era costretto a chiamare il servizio di assistenza VW poiché il veicolo Pt_1
procedeva “a singhiozzo” e si arrestava sul ciglio della strada, nel Comune di Villeneuve Laubec a
circa 80 Km. dalla stazione di servizio, in attesa del soccorso stradale?” 4) “Vero che, a causa del
traffico stradale, il soccorso stradale raggiungeva il signor alle ore 19:00 allorché il carro Pt_1
attrezzi portava l'autovettura in deposito?” 5) “Vero che il giorno 26/12/2017 ad ore 14:00 circa il
veicolo Golf VW Tg. FK965HL era condotto presso un'officina autorizzata VW di Antibes
(Francia)?” Si indicano a testi i signori: residente in [...]
227D; residente in [...]. Testimone_2
Inoltre, il signor fa offerta di prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate: 6) “Vero Pt_1
che il giorno 27/12/2017 il signor , consigliere addetto al servizio post vendita del Persona_1
concessionario VW di Antibes, comunicava a mezzo mail alla signora che era stato Testimone_1
prelevato, come da ordine di riparazione, circa un litro di carburante dall'autovettura del signor
” 7) “Vero che il signor rappresentava che il carburante ad un Parte_1 Persona_1
primo esame presentava odore strano e colore fluo?” 8) “Vero che il signor Persona_1
comunicava a mezzo mail del 29/12/2017 alla signora che il giorno precedente Testimone_1
avevano iniziato lo svuotamento del serbatoio di carburante e che era presente terra o qualcosa di
simile?” 9) “Vero che lo stesso, nella medesima mail, consigliava di avvertire l'assicurazione in
quanto i danni al veicolo potevano essere finanziariamente importanti?” 10) “Vero che a quel punto
l'attore chiedeva alla concessionaria di Antibes di tenere in deposito l'autovettura, senza effettuare
pagina 3 di 21 interventi riparatori sul veicolo?” 11) “Vero che con lettera del 3/01/2018 il signor Pt_1
segnalava il sinistro ed avanzava domanda risarcitoria alla ?” 12) “Vero che, in CP_1
assenza di riscontro diretto, con lettera pec del 7/02/2018 a firma dell'avv. Fabrizia Sinigaglia si
inviava formale messa in mora?” 13) “Vero il signor con comunicazione pec del 31/05/2018 Pt_1
invitava formalmente a stipulare un accordo di negoziazione assistita per la CP_1
definizione stragiudiziale della controversia?” 14) “Vero che con ricorso dell'11/10/2018 l'attore
introduceva l'accertamento tecnico preventivo sul veicolo di sua proprietà per identificare natura
dei danni, cause ed entità dei predetti?” 15) “Vero che i costi per la riparazione del veicolo
dell'attore, ivi compresa la sostituzione del motore erano preventivati dalla Officina Autorizzata
VW Riviera EC in €. 10.249,26 come da preventivo redatto dalla stessa in data 8/03/2019 e che
si rammostra al teste quale doc. 8 del fascicolo di merito dell'attore?” 16) “Vero che i costi per il
deposito del veicolo dell'attore per il periodo dal 26/12/2017 al 5/07/2019, esposti dalla
[...]
erano pari a €. 16.800,00 come da preventivo redatto dalla stessa e che si Controparte_3
rammostra al teste quale doc. 7 del fascicolo di merito dell'attore?” 17) “Vero che i costi per il
noleggio di vettura sostitutiva sostenuti dal sig. per il periodo dal gennaio 2018 al Parte_1
maggio 2019 sono stati pari a €. 6569,00 come da preventivo della Itinerari s.r.l. che si rammostra
al teste quale doc. 10 del fascicolo di merito dell'attore?” Si indicano a testi: Testimone_1
residente in [...]; residente in [...]
Trento e Trieste, 34. c/o Riviera EC Antibes;
Responsabile e/o Titolare Persona_1
Itinerari s.r.l.. B) RINNOVAZIONE DELLA CTU DEPOSITATA IN ESITO AL
PROCEDIMENTO DI ATP Il signor insiste per una rinnovazione della CTU eseguita Pt_1
dall'Ing. (sub doc. 3 del fascicolo di merito) depositata in esito al procedimento Persona_2
di ATP che ha preceduto il presente giudizio di merito”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 4 di 21 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società e, per l'effetto, Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio;
In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande
avanzate dall'attore nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1
comunque non provate;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
attorea, accertare e dichiarare l'estraneità di da qualsiasi responsabilità, essendo Controparte_1
unica responsabile dei danni lamentati dall'attore; In via ulteriormente subordinata: CP_2
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree,
accertare e dichiarare l'esclusiva e/o solidale e/o concorrente responsabilità della società CP_2
nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, dichiararla tenuta a mallevare e
garantire, anche in via di regresso, la società da qualsiasi obbligo Controparte_4
risarcitorio in favore dell'attrice e condannarla, altresì, a restituire a utte Controparte_4
le somme che la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice per il titolo dedotto
nella presente causa. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare
mezzi istruttori ed indicare testi nei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.. In ogni caso: con
vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, incluso rimborso
spese forfettario 15%.”
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Giudice del Tribunale di Novara
accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta ad in relazione ai CP_2
danni lamentati da e subiti dall'autovettura VW Golf targata FK965HL di sua Parte_1
proprietà, in mancanza di prova della presunta carente qualità del carburante fornito e/o della
presenza di terra o di altre sostanze nello stesso, e conseguentemente mandare assolta la società
pagina 5 di 21 terza chiamata da ogni avversaria pretesa, anche di garanzia e manleva, in quanto infondata in fatto
ed in diritto. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver effettuato in Parte_1
data 23.12.2017 un rifornimento di carburante della propria vettura Volkswagen Golf targata
FK965HL presso la stazione di servizio sita lungo l'autostrada A-10 Genova – Ventimiglia
(Bordighera Nord) di proprietà di e di essersi visto costretto, poche ore Controparte_1
dopo, a chiamare il servizio di mobilità della Volkswagen in quanto l'autovettura procedeva
“a singhiozzo”, ha convenuto in giudizio la suddetta chiedendo accertarsi Controparte_1
e dichiararsene la responsabilità in ordine ai danni occorsi al proprio veicolo, con conseguente condanna al relativo ristoro, posto che, all'esito di analisi, è emersa la non conformità del carburante presente nel serbatoio del veicolo, a causa della presenza di terra.
Con comparsa depositata in data 4.11.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il carburante era stato fornito da ed ha domandato, sempre in via preliminare, di CP_2
essere autorizzata a chiamare in causa la predetta per essere, in subordine, dalla CP_2
stessa manlevata. Nel merito, la convenuta ha contestato le pretese avversarie, concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esteso il contraddittorio nei confronti di quest'ultima si è costituita in giudizio, CP_2
contestando ogni addebito in relazione ai lamentati danni occorsi all'attore, in mancanza di prova della dedotta non conformità del carburante, con conseguente richiesta di rigetto di ogni pretesa avversaria.
pagina 6 di 21 La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, attraverso l'assunzione di prove orali.
2. La responsabilità contrattuale della convenuta
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, l'attore ha dedotto:
- di avere effettuato, alle ore 14:22 del 23/12/2017, un rifornimento di carburante della propria autovettura Volkswagen Golf targata FK965HL, presso la stazione di servizio, di proprietà
della convenuta, sita lungo l'autostrada A-10 Genova – Ventimiglia (Bordighera Nord),
chiedendo all'addetto alla pompa di effettuare il pieno e pagando l'importo di € 67,02 con carta di credito;
- che, alle ore 16.12, si vedeva costretto a chiamare il servizio mobilità della Volkswagen, in quanto l'autovettura procedeva “a singhiozzo”, come se non giungesse il carburante;
- che, soltanto alle ore 19:00, a causa dell'intenso traffico, interveniva il carro attrezzi che conduceva l'autovettura al deposito;
- di avere preso contatti, alle ore 22:00, con la stazione di servizio della convenuta, al fine di verificare la tipologia di carburante inserito, ricevendo rassicurazioni sul fatto che fosse stato inserito del gasolio;
- che, il giorno 26/12/2017, l'autovettura veniva trasportata al concessionario Volkswagen
Riviera Techinic di Antibes (Francia) ed il giorno seguente il responsabile del concessionario comunicava che il gasolio prelevato presentava uno strano odore e colore;
- che, da quanto comunicato dal concessionario dopo una prima analisi, sembrava fosse sufficiente ripulire il serbatoio, il circuito del carburante e sostituire il filtro per un costo preventivato di circa € 500,00;
- che, tuttavia, in data 29/12/2017, il concessionario informava a mezzo e-mail il sig. Pt_1
che nel serbatoio era presente terra o qualche cosa di simile, che rendeva impossibile la riparazione ed avvertiva che il danno era finanziariamente importante;
pagina 7 di 21 - che, a seguito di formale richiesta risarcitoria, trasmessa dapprima in data 3/01/2018, e successivamente reiterata a mezzo del difensore in data 7/02/2018,
[...]
compagnia assicuratrice di comunicava, in data Controparte_5 Controparte_1
15/02/2018, di aver provveduto ad aprire il sinistro e di aver incaricato il perito di CP_6
effettuare la valutazione del danno;
- che, nondimeno, il 19/02/2018, la medesima dichiarava di respingere la richiesta CP_5
risarcitoria;
- che anche l'invito alla negoziazione assistita del 29/05/2018 rimaneva privo di riscontro;
- di avere, quindi, depositato in data 12/10/2018 ricorso per accertamento tecnico preventivo
ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Novara nei confronti di Controparte_1
rubricato al n. 2671/2018 R.G.;
- che, nel corso del suddetto procedimento, la convenuta rimaneva contumace e all'udienza del 20/11/2018 il Giudice dava corso alla consulenza tecnica, incaricando l'ing.
[...]
che provvedeva al deposito della propria relazione il 13/05/2019; Per_2
- che detta perizia, condivisibile nella parte in cui ha riconosciuto un preciso nesso causale tra i danni ed il gasolio analizzato, è, invece, gravemente carente dal punto di vista tecnico,
giacché ha ritenuto sufficiente, per rendere il veicolo nuovamente efficiente e funzionante, la semplice riparazione dell'autovettura con costi pari a € 6.862,50 oltre iva;
- che, in realtà, come spiegato dal TP , è necessario sostituire il motore, con Persona_3
costo preventivato di € 10.249,26;
- che, inoltre, la perizia, pur riconoscendo i costi per la sostituzione dell'olio motore e del filtro olio pari a € 219,60, ha omesso di precisare tutti i costi, rilevati dal TP, per il deposito del veicolo, per il noleggio di un'auto sostitutiva, per il prolungamento della garanzia
Volkswagen e per la perdita presuntiva di valore dell'autovettura di cui, invero, il CTU
avrebbe dovuto e potuto stimare la pertinenza e la congruità;
pagina 8 di 21 - di avere, infatti, fino ad oggi sostenuto i seguenti costi per tutto il periodo di inutilizzo del mezzo: A) € 6.569,00 per il noleggio di un'autovettura sostitutiva;
B) € 16.800,00 per il deposito del veicolo presso il carrozziere in Francia dal 26/12/2017 al 31/05/2019; C) € 1.186,00
per il prolungamento della garanzia non usufruita;
D) € 4.900,00 per la perdita presuntiva di valore dell'autovettura.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio la società CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni occorsi al proprio veicolo, così
[...]
come sopra quantificati, previo accertamento della sua responsabilità.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, deducendo che “delle circostanze ex adverso dedotte dovrà essere chiamata
Contr a risponderne - e non si vede come potrebbe essere altrimenti - la sola fornitrice del carburante
…), soggetto a cui doveva essere invero diretta la citazione ex adverso spiegata nei confronti
dell'esponente” (cfr. pagg. 5 e 6 comparsa), atteso che, secondo le deduzioni di parte
Cont convenuta, quest'ultima, in data 15 aprile 2016, aveva sottoscritto con un contratto di convenzionamento per l'approvvigionamento degli impianti di carburante e che il giorno stesso del rifornimento effettuato dal sig. così come anche il giorno precedente, la Pt_1
terza chiamata aveva consegnato e scaricato il carburante presso la stazione gestita dalla convenuta.
Il Tribunale reputa infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie, trova applicazione la disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del Consumo), atteso che risulta rivestire la qualifica di Parte_1
consumatore, trattandosi di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta " (art. 3, lett. a del Codice del Consumo applicabile ratione
temporis); deve essere configurata quale professionista, inteso quale "persona CP_1
fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero
pagina 9 di 21 un suo intermediario" (art. 3, lett. c D.Lgs. n. 206 del 2005 applicabile ratione temporis); il bene oggetto della compravendita, segnatamente il carburante, presenta le caratteristiche di cui alla lett. e) del citato articolo, ovvero si configura quale "prodotto destinato al consumatore, anche nel
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo".
Nelle cosiddette vendite “a catena” di beni di consumo spettano all'acquirente due azioni:
quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, ai sensi dell'art. 114
d.lgs. n. 206/05, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa,
anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. n. 18610/17, n. 2115/15, n. 26514/09, n. 11612/05).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti di causa, risulta chiaramente che l'attore ha introdotto una domanda di risarcimento da inesatto adempimento contrattuale, per fornitura di carburante non conforme, in quanto contaminato da terra, nei confronti di CP_1
diretta parte contraente.
[...]
Il rapporto contrattuale instauratosi tra attore e convenuta risulta documentalmente dimostrato dalla ricevuta di pagamento del carburante per la somma di € 67,02, datata
23.12.2017 ore 14.22 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo atp) e, in ogni caso, non è mai stato contestato.
L'azione proposta, quindi, è volta a far valere la responsabilità contrattuale della convenuta.
pagina 10 di 21 In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001,
n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326).
La sussunzione della fattispecie entro la figura del contratto tra professionista e consumatore comporta l'applicazione della disciplina del Codice del Consumo, per quanto attiene agli obblighi del venditore.
A tal proposito, l'art. 129 D.Lgs. n. 206 del 2005 stabilisce l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita;
pertanto, nel caso di erogazione di carburante, deve ritenersi che il bene oggetto materiale della compravendita,
dovendo presentare "le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene", deve essere privo di impurità e di corpi estranei.
In tema del riparto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie specifica del c.d. danno da carburante sporco, si è pronunciata la Suprema Corte, che, richiamando i principi enucleati dalle SS.UU. n. 13533/2001, ha affermato che "erroneamente il giudice di merito ha
ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che
pagina 11 di 21 l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di
carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva
acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei
due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante"
(cfr. Cass. n. 3373/2010).
La sentenza citata è chiara nell'affermare che l'attore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento di carburante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è
stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio, risultando dimostrato e non contestato che in data 23.12.2017 alle ore 14.22 il sig. ha effettuato Pt_1
rifornimento di carburante presso la stazione di servizio gestita dalla società convenuta (cfr.
doc. n. 1 fascicolo a.t.p.) e che il gasolio è stato immesso nel veicolo Volkswagen Golf targato
FK965HL. In particolare, l'attore ha dedotto che il pieno di carburante è stato effettuato dall'addetto alla pompa e la circostanza non risulta contestata.
Per contro, – che, come si è detto, non ha negato la vendita di gasolio Controparte_1
all'attore – non ha provato che tale prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse,
dunque, conforme, né si è offerta di dimostrare di avere preventivamente verificato lo stato e la qualità della merce e l'assenza di vizi.
Sul punto, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso, se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e la qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa,
giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale pagina 12 di 21 diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (cfr. Cass. n. 15824/2014).
A nulla rileva, infine, la circostanza che non fossero giunti, alla convenuta, reclami anche da parte di altri utenti, trattandosi di circostanza inidonea a costituire prova del corretto adempimento della prestazione nello specifico rapporto contrattuale instauratosi con l'attore.
3. I danni risarcibili
Esaurita la fase di accertamento della responsabilità, occorre procedere alla disamina dei danni risarcibili.
Parte attrice ha chiesto risarcirsi € 10.249,26 per i costi necessari al ripristino e alla eliminazione dei danni;
€ 6.569,00 per il noleggio di una vettura sostitutiva per tutto il periodo del fermo tecnico;
€ 16.800,00 quale costo per il deposito dell'autovettura danneggiata presso il concessionario dal 26/12/2017 al 31/05/2019; € 4.900,00 per la perdita di valore dell'automezzo; € 1.186,00 per il prolungamento della garanzia Volkswagen, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In relazione ai costi necessari al ripristino ed all'eliminazione dei danni, quantificati dall'attore nella misura di € 10.249,26 (cfr. doc. n. 11 e doc. n. 12 di parte attrice), si osserva che nella relazione definitiva a firma del CTU, ing. nominato nel giudizio di ATP Per_2
ante causam (n. 2671/2018 R.G.), si legge che: “sono state effettuate specifiche prove diagnostiche e
analisi guasti sull'autoveicolo, che hanno consento di individuare elementi certi tali da attribuire al
carburante analizzato alla fornitura effettuata presso il distributore gestito dal resistente un nesso
causale con i danni riportati al sistema di alimentazione del veicolo del Sig. Pur nella Pt_1
consapevolezza che i danni occorsi al veicolo del sig. potrebbero non necessariamente essersi Pt_1
verificati a causa di un unico episodio di rifornimento di carburante o nel momento della fermata del
mezzo, ovvero non si può escludere che il carburante fosse già parzialmente contaminato al momento
pagina 13 di 21 del rifornimento avvenuto il 23.12.2017 dopo il quale l'autovettura ha lamentato i problemi tecnici, si
ritiene, alla luce dell'analisi degli atti e dei documenti versati in atti, unitamente ai risultati degli
accertamenti esperiti che sia confermabile un preciso nesso causale tra i danni riportati al sistema di
alimentazione carburante del veicolo del Sig. e il gasolio analizzato alla fornitura effettuata Pt_1
presso il distributore gestito dal resistente. I danni accertati sull'impianto di alimentazione gasolio
all'autovettura del sig. sono compatibili con l'impiego di gasolio non conforme e riguardano Pt_1
l'intero sistema di distribuzione del combustibile”.
Il CTU, dunque, ha concluso nel senso della sussistenza di un nesso causale tra i danni occorsi al sistema di alimentazione del veicolo di proprietà dell'attore e l'utilizzo di gasolio non conforme.
Tuttavia, in ordine alla quantificazione del danno subito, nella citata relazione si legge che “i
costi necessari per la riparazione dell'autovettura risultano complessivamente pari a 6.862,50 Euro
(IVA 22% inclusa). In relazione al prolungato fermo macchina, per la rimessa in moto del veicolo, si
rende altresì necessaria la sostituzione dell'olio motore e del filtro olio. Il costo di tale ulteriore
intervento si stima in circa 180 Euro + IVA corrispondente a 219,60 Euro (IVA 22% inclusa)”.
Il Tribunale reputa che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il quale ha già chiarito di non condividere la posizione del TP
circa la necessità di sostituire l'intero motore per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati,
posto che “attraverso la sola sostituzione di tutti gli elementi e i componenti del sistema di
distribuzione gasolio, il veicolo dovrebbe essere nella condizione di poter nuovamente essere efficiente e
funzionante. Circa l'anomalia rilevata dalla sonda lambda, appare plausibile che l'errore sia
riconducibile al fatto che a seguito dello sporcamente del sistema di alimentazione e degli iniettori si sia
verificato un anomalo rapporto tra aria e combustibile (probabilmente miscela magra) che di fatto ha
prodotto la segnalazione di malfunzionamento riportata in diagnostica. Gli ulteriori accertamenti
indicati dal TP in via subordinata alla mancata sostituzione del motore, quali misura della
pagina 14 di 21 compressione del motore e valutazione dello stato dei cilindri non si ritengono necessari in caso di esito
positivo del collaudo del veicolo dopo gli interventi di sostituzione del sistema di alimentazione e
distribuzione gasolio.”.
Deve, quindi, essere riconosciuto il diritto al risarcimento nella misura indicata dal CTU, pari a € 6.862,50 (IVA 22% inclusa), oltre a € 219,60 (IVA 22% inclusa).
Per quanto concerne le ulteriori voci di danno domandate da e non oggetto di Parte_1
indagine peritale, si osserva quanto segue.
L'attore ha allegato di avere sostenuto, per tutto il periodo di inutilizzo del mezzo, tra gli altri, il costo di € 6.569,00 per il noleggio di una vettura sostitutiva, nonché il costo di €
16.800,00 per il deposito dell'autovettura danneggiata presso il concessionario, dal 26/12/2017
al 31/05/2019.
È incontestato che, nell'impossibilità di utilizzare il proprio veicolo in quanto gravemente danneggiato, l'attore si sia visto costretto dapprima a ricoverare lo stesso presso il concessionario Volkswagen più vicino e, successivamente, a procurarsi un'auto sostitutiva.
Entrambe le voci di danno costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta, ai sensi dell'art. 1223 del codice civile.
Per quanto concerne, in particolare, il danno da fermo tecnico, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, trattasi di danno che deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo per un certo tempo (cfr. sent. 23916/2006; sent. 12908/2004), ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. ex multis Cass., sez. VI,
28/02/2020, n. 5447; cfr. altresì Cass., n. 20620/15, n. 19294/16). Al fine del risarcimento, è
richiesta la prova specifica del danno, vale a dire che la diminuzione patrimoniale lamentata pagina 15 di 21 dal proprietario danneggiato sia direttamente collegata al fermo del veicolo, posto che nel nostro ordinamento non trovano ingresso i cosiddetti danni in re ipsa.
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto in giudizio una fattura di Itinerari S.r.l. per il noleggio di una vettura dal 5 gennaio 2018 al 31 maggio 2019, per la somma di € 6.569,00 (doc. n. 10 di parte attrice) della quale non ha documentato l'effettivo pagamento.
Analogamente, non risulta comprovato il pagamento della fattura relativa al deposito dell'autovettura danneggiata presso il carrozziere in Francia dal 26.12.2017 al 31.5.2019 (doc.
n. 7 di parte attrice).
La mancata produzione della prova dell'avvenuto effettivo pagamento, tuttavia, non è di per sé ostativa al riconoscimento del diritto risarcitorio. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che
“la 'perdita subita', con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere
considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente
intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel
quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del
danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una
persona è titolare” (cfr. Cass., n. 17670/2024; n. 9960/2024; n. 5159/2023; n. 27129/2021; n.
22826/2010; n. 4718/2016).
Ove anche, dunque, l'attore fosse rimasto inadempiente al proprio obbligo di pagamento nei confronti di Itinerari S.r.l. (doc. n. 10 cit.) e di Volkswagen (doc. 7 cit.), le somme su indicate rimarrebbero in ogni caso dovute alle predette società, le quali avrebbero titolo per ottenere anche coattivamente, se del caso, l'adempimento da parte del cliente.
Infondata deve ritenersi la contestazione sollevata dalla convenuta e dalla parte terza chiamata, secondo cui i costi di cui sopra non sarebbero dovuti, avendo l'attore atteso un anno e mezzo prima di riparare il veicolo, così quantomeno contribuendo alla causazione del danno.
pagina 16 di 21 Invero, dagli atti risulta che a seguito dell'evento del 23.12.2017, si sia Parte_1
prontamente attivato al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, trasmettendo una prima missiva in data 3.1.2018 (doc. n. 6 fascicolo atp) ed una successiva comunicazione a mezzo pec a firma del proprio difensore (doc. n. 7 atp).
Risulta poi che, con comunicazione del 15.2.2018 (doc. n. 8), abbia rappresentato CP_5
all'attore di avere conferito incarico al perito per la valutazione del danno, a cui CP_6
ha fatto seguito un'ulteriore missiva trasmessa dalla compagnia in data 19.5.2018, avente ad oggetto il rigetto della richiesta risarcitoria.
Preso atto di tale diniego, l'attore, fallito ogni tentativo di comporre la vicenda in sede stragiudiziale, anche mediante invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. n. 10 fascicolo atp),
ha introdotto, nell'ottobre del 2018, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 –
696 bis c.p.c., definito con il deposito della relazione a firma del nominato CTU nel maggio
2019, allorché, stando a quello che risulta dagli atti, l'auto sarebbe stata riparata presso la
Riviera EC (doc. n. 11 di parte attrice).
È di tutta evidenza, quindi, che il lasso di tempo trascorso tra il verificarsi del sinistro
(dicembre 2017) e la riparazione del mezzo (maggio 2019) sia giustificato dalle trattative espletate nella fase stragiudiziale e dalle necessarie tempistiche di espletamento della perizia nel giudizio ex art. artt. 696 – 696 bis c.p.c..
Alcunché può essere riconosciuto, invece, in relazione alla dedotta perdita presuntiva di valore dell'automezzo, non avendo parte attrice allegato in maniera specifica come detta perdita sarebbe stata quantificata e non avendo fornito prova che il veicolo danneggiato abbia subito una diminuzione di valore.
Alla medesima conclusione deve giungersi, in ultimo, anche con riguardo alla voce di danno relativa al prolungamento della garanzia Volkswagen, posto che il doc. n. 9 di parte attrice –
costituito unicamente da un tariffario redatto in lingua francese - non fornisce alcuna prova pagina 17 di 21 del fatto che, nel caso di specie, vi sia stata un'estensione di garanzia, né l'attore ha articolato capitoli di prova sul punto.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto di al risarcimento, a Parte_1
carico della convenuta, dei danni patiti in conseguenza dell'evento del 23.12.2017 nella misura complessiva di € 30.451,10 (di cui € 7.082,10 per i costi di ripristino, € 6.569,00 per il fermo tecnico ed € 16.800,00 per i costi di deposito).
La predetta somma è espressione di un debito di valore;
pertanto, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1712/1995, deve essere devalutata alla data degli esborsi (ove comprovati) e poi incrementata per effetto della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai,
nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza. Decorrono poi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
4. La domanda di manleva
La domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di è fondata e CP_2
merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 131 Cod. Consumo, il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Nel caso di specie, non è contestato e risulta, altresì, dai documenti versati in atti che il gasolio immesso nel serbatoio del veicolo attoreo fosse stato fornito da (doc. 4 e 5 di parte CP_2
terza chiamata).
pagina 18 di 21 La terza chiamata, costituitasi in giudizio, ha confermato che “la Stazione di Servizio Agip di
Bordighera Nord – ben rappresentata dalle fotografie che si producono (doc.n.03) – aveva ricevuto in data 23/12/2017, la consegna di 5000 litri di benzina e di 31000 litri di gasolio, altri 31000 litri di
gasolio erano stati consegnati il giorno prima, ed altri 17000 sono stati consegnati il 27/12, come
emerge dal registro di carico e scarico che si produce e dai documenti di trasporto allegati (doc.n.04)”
Contr (pag. 4 comparsa doc. n. 4 parte terza chiamata).
Non vi è dubbio, quindi, che tra la convenuta e la terza chiamata sia intercorso un rapporto contrattuale di fornitura di carburante, in relazione al quale la prima ha dedotto il non esatto adempimento della seconda.
A fronte di tale allegazione, la terza chiamata in causa nulla ha comprovato in ordine alla esattezza del proprio adempimento e, dunque, in ordine alla consegna di carburante esente da qualunque impurità o imperfezione.
Ne consegue la condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta.
Con riguardo ai costi di ripristino pari a complessivi € 7.082,10, così come quantificati dal
CTU nel giudizio di ATP nel quale la terza chiamata non era parte in causa, si osserva che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo
(Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n. 8496).
Nel caso di specie, in difetto di contestazioni specifiche svolte dalla terza chiamata in ordine alle modalità di computo dei danni riscontrati, la consulenza depositata in sede di istruzione preventiva può essere posta a fondamento della decisione.
pagina 19 di 21
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
processuale svolta. Sono altresì regolate, con il medesimo criterio, le spese dell'accertamento tecnico preventivo e di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, la responsabilità di per inesatto adempimento contrattuale e, per l'effetto, la condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 30.451,10 a titolo risarcitorio, Parte_1
maggiorata di rivalutazione ed interessi da calcolarsi come in parte motiva;
2) accerta e dichiara, nei rapporti tra parte convenuta e parte terza chiamata, la responsabilità di per inesatto adempimento contrattuale;
CP_2
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, Controparte_1
che si liquidano in € 7.616,00 per il merito e in € 3.056,00 per la fase di a.t.p., oltre i.v.a.,
c.p.a., rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed oltre a esborsi documentati;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta;
5) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne la convenuta rispetto agli CP_2
esborsi di cui ai punti precedenti del dispositivo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si CP_2
liquidano in € € 7.616,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ed oltre a esborsi documentati.
pagina 20 di 21 Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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