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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 15538/2021 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 15538/2021 promossa da:
nato il [...], in [...], codice CUI 2EJ1I2, ID Vestanet CE0012954, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Danilo Alfieri, con studio in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio n. 19, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.6.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della del 9.4.2021, Controparte_2 notificato in data 28.5.2021 con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari. Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con Controparte_2 riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla base dell'espatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso che venga accertato e riconosciuto lo status di rifugiato in favore pagina 1 di 15 del ricorrente, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ancora subordinata un permesso per motivi umanitari. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e deve dichiararsi contumace. Il Collegio, alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 22.5.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_2
in lingua cinese, ha dichiarato: di essere cittadino cinese e di essere nato e
[...] cresciuto nella provincia di Fujian, nella città di Fuqing;
di essere sposato e di avere una figlia che risiede in Cina con la moglie;
di avere entrambi i genitori in vita e due fratelli maggiori, tutti residenti a [...]; di aver interrotto i rapporti con la moglie e i genitori;
di essere di fede cristiana;
di appartenere al gruppo etnico degli han;
di parlare anche l'italiano; di aver frequentato la scuola fino alla terza media;
di aver lavorato nel suo Paese in una fabbrica di scarpe. Ha dichiarato, in merito ai motivi dell'espatrio: che i propri genitori erano di fede cristiana, mentre altri familiari buddisti, e che spesso avvenivano dei contrasti con quest'ultimi; che il governo cinese non dava alcun aiuto alle persone di fede cristiana;
di aver avuto problemi di natura religiosa anche con amici, conoscenti e familiari buddisti dell'ex moglie;
Di aver lasciato la Cina, per la prima volta, nel 2001, per poi rientrarvi tra i1 2004 e il 2005 e tra il 2007 e il 2008. Ha espresso, quale timore in caso di rientro nel suo Paese, di essere maltrattato da persone di fede diversa dalla propria. La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione internazionale ritenendo le dichiarazioni del ricorrente: credibili circa l'età, la cittadinanza, la provenienza e l'etnia; non credibili relativamente alla fede religiosa. Le affermazioni de1 richiedente sarebbero risultate estremamente vaghe e lacunose, nonostante più volte invitato ne1 corso dell'audizione a dettagliare maggiormente tale punto. In un primo momento, inverosimilmente non sarebbe riuscito a specificare il ramo del cristianesimo al quale apparterebbe, affermando che "quando era in Cina i miei genitori erano cristiani. Dopo che sono arrivato in Italia ho avuto altre influenze ma sono sempre cristiano perché credo che tra cristiani e cattolici non esiste tanta distinzione" (cfr. pag. 4 del verbale). Inoltre, non sarebbe a conoscenza dell'organizzazione del cristianesimo in Cina ("Di preciso non conosco la struttura. Seguendo i miei genitori andavo in chiesa e sapevo che c'era il capo della chiesa"; cfr. pag. 9 del verbale). In più, non sarebbe riuscito a circostanziare le modalità attraverso le quali avrebbe esercitato la propria fede, le festività, i sacramenti e 1e preghiere previste dal cattolicesimo, tanto da non riuscire a descrivere la festività del Natale (cfr. pag. 9 del verbale). Allo stesso modo, scarsi sono i dettagli circa 1e abitudini religiose intraprese in Italia, dichiarando, in particolare, che
“adesso nella situazione in cui mi trovo ho solo il tempo per lavorare e guadagnarmi da pagina 2 di 15 vivere" (cfr, pag. 9 del verbale); non credibili relativamente alla vicenda posta alla base dell'espatrio. Anche su tale punto le dichiarazioni dell'istante sarebbero risultate estremamente vaghe e lacunose, nonostante più volte esortato nel corso del colloquio ad offrire maggiori dettagli a riguardo. In un primo momento avrebbe fatto riferimento a delle problematiche incontrate con il governo cinese circa la costruzione di una chiesa. In merito a ciò, inverosimilmente l'istante non sarebbe riuscito a riferire il nome dell'edificio, tanto da descrivere in maniera alquanto generica i momenti in cui sarebbe stato costruito (cfr. pag. 8 de1 verbale). Le stesse azioni di contrasto delle autorità cinesi sarebbero scarsamente circostanziate, affermando approssimativamente che "al governo non piaceva la chiesa e diede l'ordine di non riunirci tutti i giorni!', oppure che "ci furono anche dei litigi con gli operai che demolirono la chiesa" (cfr. pagg.
8-9 del verbale). Successivamente, avrebbe aggiunto che il fratello sarebbe stato arrestato a seguito di litigi con le autorità scaturiti dalla mancata fruizione di uno sconto sull'acquisto di un appartamento in quanto cristiano: in merito a ciò, i momenti dell'arresto sarebbero stati narrati sommariamente, tanto che il familiare fu immediatamente rilasciato il giorno seguente (cfr. pag. 10 del verbale). Gli stessi figli del fratello, anche questi cristiani, nonostante non sarebbero stati ammessi presso 1e scuole del loro quartiere per motivi religiosi, avrebbero avuto in seguito 1a possibilità di cercare una scuola in altre zone della città. E' lo stesso richiedente a dichiarare poi che "oggi il governo cinese non pone limiti al cristianesimo. Semplicemente non bisogna fare le manifestazioni eccessive" cfr. pag. 10 del verbale). Invece, per quanto riguarda problematiche di natura religiosa incontrate con i familiari, bisogna considerare, in primis, che, nonostante la madre provenisse da una famiglia di fede cristiana, mentre il padre da una di religione buddista, i genitori riuscirono a sposarsi senza alcuna rilevante difficoltà. In seguito, l'istante avrebbe riferito unicamente, in modo alquanto approssimativo, di essere stato maltrattato in occasione del1a cerimonia di sepoltura del nonno paterno, avvenuta con rito buddista (cfr. pag. l0 dei verbale). Infine, non ci sarebbero riferimenti a particolari episodi riguardanti conoscenti, amici e familiari buddisti della moglie, tanto da rientrare in due occasioni in Cina senza incontrare alcuna rilevante difficoltà (cfr. pag. 10 del verbale). La Commissione ha ritenuto che, alla luce dei fatti esposti, non siano emersi elementi sufficienti a far ritenere sussistente, secondo un criterio di ragionevole probabilità, un fondato timore di atti persecutori in caso di rientro nel Paese di origine e che non siano ricorsi nel caso in esame i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, né che vi siano elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lett. (a) e (b) del d. lgs. n. 251/2007 in quanto non sembrerebbe sussistere il rischio che il richiedente possa venire sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese e che non fosse ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine.
pagina 3 di 15 Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113. Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in pagina 4 di 15 privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo. Or, dunque, ritiene questo Collegio che le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione non diano luogo al sussistere dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto dalla narrazione non è emerso alcun fatto o circostanza specifica che evidenzi rischi di persecuzioni. Innanzitutto, come già correttamente rilevato dalla Commissione, il ricorrente, nel corso dell'audizione, ha dimostrato una conoscenza estremamente superficiale del cattolicesimo, ignorando anche elementi basilari della religione come il significato del Natale, l'elenco dei sacramenti e la struttura gerarchica della Chiesa cattolica in Cina. Ad ogni modo, a prescindere dalla valutazione di credibilità della sua appartenenza al credo cattolico, nel racconto non si è palesato alcun atto o fatto sufficientemente grave, per sua natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani pagina 5 di 15 fondamentali del ricorrente che, invece, si è limitato a descrivere una serie di difficoltà, lavorative e familiari, circoscritte nel tempo (“la religione cristiana non era vista molto bene in quel tempo in Cina”) finendo per ammettere che “oggi il governo cinese non pone limiti al cristianesimo. Semplicemente non bisogna fare le manifestazioni eccessive”. Ed in effetti, quest'ultima dichiarazione è compatibile con i risultati delle ricerche effettuate dal Collegio ex officio, dalle quali risulta che nell'ordinamento cinese la libertà di manifestazione della religione è caratterizzata da un forte controllo statale. Il potere esecutivo controlla capillarmente le attività di culto attraverso dei regolamenti1 al fine di garantire che l'attività religiosa non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità. La norma di riferimento in materia di libertà religiosa nell'ordinamento cinese è l'articolo 36 della Costituzione2: “I cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di credo religioso. Nessun organo statale, organizzazione pubblica o individuo può costringere i cittadini a credere, o non credere, in alcuna religione, né possono discriminare i cittadini che credono, o non credono, in alcuna religione”. Tuttavia, secondo il Dipartimento di stato americano, la legge non prevede un rimedio specifico avverso le violazioni di tale libertà.3
In merito alla libertà di manifestazione del pensiero religioso, il terzo comma dell'art. 36 Cost. limita la protezione dello Stato alle sole “attività religiose normali”, la cui definizione non viene fornita rendendo pertanto la disposizione suscettibile di molteplici interpretazioni, ma generalmente, sono definite religioni “normali” il buddismo, il taoismo, l'islam, il cattolicesimo e il protestantesimo.4 Nel complesso, dalle informazioni, emerge una parziale tolleranza del Governo cinese verso la libertà di espressione del proprio credo, in quanto subordinata al suo conformarsi all'ideologia del Partito Comunista Cinese.5 Tuttavia, non risultano atti di persecuzione o discriminazione nei confronti delle persone di religione cattolica. Il South China Morning Post ha riferito a dicembre che all'undicesima Conferenza nazionale cristiana cinese, dove sono stati eletti i nuovi leader del TSPM e del CCPA, ha affermato che i leader dei gruppi cristiani "dovrebbero aderire alla Persona_1 direzione della sinizzazione del cristianesimo" e "interpretare le dottrine conformi alle esigenze di sviluppo e progresso della Cina contemporanea, ai valori fondamentali del socialismo e all'eccellente cultura tradizionale cinese".6 Attualmente sussistono oltre una dozzina di gruppi religiosi o spirituali che sono banditi in Cina, ritenuti alla stregua di “culti malvagi”. Secondo la fonte consultata7 i culti maligni sono inclusi in una lista, inizialmente pubblicata nel 1995, per poi essere aggiornata successivamente. Tra essi figurano il , un movimento spirituale Per_2 che fonde aspetti del buddismo, del taoismo e del tradizionale esercizio di qigong, la Chiesa di Dio IP, la Vera Setta di Buddha, la Chiesa dell'Unificazione ed altri. Inoltre, secondo il report del Dipartimento di Stato americano, il governo cinese considera anche diversi gruppi di ispirazione cristiana quali “culti malvagi”, tra cui gli Shouters, la già menzionata Chiesa di Dio IP (nota anche come NE IE o The Church of Almighty God), la Società dei Discepoli (Mentu Hui o Society of Disciples) e altre.8 Or bene, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento circa una sua possibile adesione ad una delle sette sopra elencate. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene condivisibile quanto ritenuto dall'autorità amministrativa, ossia, che non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951, e che le motivazioni addotte non diano luogo ai presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di rifugiato. In relazione a quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non sia ravvisabile nemmeno l'ipotesi di “danno grave” prevista dall'articolo 14 lett. a) e b) del d. lgs. 251/07, non essendovi né pericolo di una condanna a morte né il timore per la ricorrente di subire, in caso di rientro nel proprio Paese, torture o altri trattamenti inumani o degradanti. Infine, il Collegio esclude che nella zona di provenienza del ricorrente vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave come qualificato dall'art. 14 lett. c d.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio in ordine alla situazione della Cina, versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Dall'analisi delle fonti consultate dall'Ufficio, infatti, emerge come la situazione di sicurezza interna nella Repubblica Popolare Cinese sia rimasta stabile nel corso degli ultimi anni. In particolare, sono state registrate varie manifestazioni nel corso del 2022, sia violente che non violente, causate dai blocchi e dalle restrizioni imposte in attuazione della politica “zero-Covid-19” voluta dal governo. Le manifestazioni si sono svolte in varie provincie del paese e in particolare a Shanghai e a Pechino, interessando spesso studenti universitari. Nel mese di aprile 2022, a causa di una presunta truffa bancaria è stato attuato il congelamento di alcuni conti bancari (cfr. Radio Free Asia, Police fire warning shots, beat Henan rural bank protesters amid withdrawal freeze, 11 luglio 2022 https://www.rfa.org/english/news/china/rural-bank- protesters07112022111152.html/ampRFA). Il 10 luglio, circa 3.000 depositanti bancari hanno partecipato a una manifestazione davanti alla banca centrale dello stato a Zhengzhou, chiedendo l'accesso ai propri risparmi. La polizia ha fatto ricorso a degli aggressori in borghese per picchiare i manifestanti e centinaia di persone sono state arrestate (cfr. Radio Free Asia, Police fire warning shots, beat Henan rural bank protesters amid withdrawal freeze, 11 luglio 2022 https://www.rfa.org/english/news/china/rural-bankprotesters- 07112022111152.html/ampRFA). A seguito delle manifestazioni, le autorità hanno accettato di rimborsare la maggior parte dei clienti (cfr. Bloomberg, China to Repay Bank Scam Victims After Protests Turn Violent, 12 luglio 2022 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/china-to-advance-repaymentsfor- customers-in-biggest-bankscam? . Email_1
Tra agosto e settembre 2022 la polizia ha arrestato decine di fedeli e chiuso due chiese nelle province di Shaanxi e Jilin, nell'ambito della repressione attuata contro le chiese protestanti che si sono rifiutate di aderire alla controllata Controparte_5 dallo stato (ACLED, Regional Overview: East Asia Pacific, 13 agosto-9 settembre 2022 https://acleddata.com/2022/09/15/regional-overview-east-asia-pacific13-august-9- september-2022/). Alcuni commentatori hanno collegato tali chiusure all'appello del presidente del dicembre 2021, con il quale si incitava ad agire contro i gruppi Per_3 religiosi definiti “non sinicizzati” e “illegali” (cfr. Bitter Winter, House Churches Attacked and Banned in Several Provinces, 24 agosto 2022 https://bitterwinter.org/house-churches-attacked-and-banned/). A novembre 2022, i lavoratori della fabbrica di iPhone di Foxconn, a Zhenghou, nella provincia di Henan, hanno manifestato contro le cattive condizioni di vita e le rigide politiche sul coronavirus che impongono al personale di vivere e lavorare in fabbrica. Durante la manifestazione, i lavoratori hanno danneggiato la proprietà della Foxconn e si sono scontrati con la polizia. Le forze statali hanno disperso la folla con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua mentre funzionari sanitari in tute ignifughe picchiavano i lavoratori che cercavano di lasciare il campus della fabbrica. Secondo le fonti, ci sono stati feriti da entrambe le parti e circa 40 persone sono state arrestate (cfr. ACLED, Regional Overview: East Asia Pacific, 19-25 novembre 2022 https://acleddata.com/2022/12/01/regional-overview-east-asia-pacific-19-25- november- 2022/). Poco dopo il violento scontro, la città di Zhengzhou ha imposto un blocco di cinque giorni (cfr. Radio Free Asia, Zhengzhou government orders 5-day COVID-19 lockdown in wake of Foxconn clashes, 25 novembre 2022 https://www.rfa.org/english/news/china/zhengzhou-lockdown11252022150125.html). Alla fine di maggio 2023 si sono verificati degli scontri tra centinaia di poliziotti armati e musulmani Hui, che cercavano di impedire la demolizione della storica moschea Najiaying, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan. Subito dopo, le autorità della città di Nagu, a maggioranza musulmana, hanno iniziato ad arrestare le persone per violazione dell'ordine pubblico (cfr. Radio Free Asia, Hui Muslims and police clash in China's Yunnan over mosque dome demolition, 30 maggio 2023 https://www.rfa.org/english/news/china/yunnan-mosque-05302023145532.html;
pagina 8 di 15 ACLED, Regional Overview, AsiaPacific, May 2023, 9 giugno 2023 https://acleddata.com/2023/06/09/regional-overview-asia-pacific-may-2023/). Secondo quanto riportato, l'operazione farebbe parte del processo di “sinizzazione” della religione voluto dal presidente , che nel 2017 ha avviato una repressione a Per_3 livello nazionale delle attività e dei luoghi religiosi musulmani, cristiani e buddisti BE (cfr. Radio Free Asia, Hui Muslims and police clash in China's Yunnan over mosque dome demolition, 30 maggio 2023 https://www.rfa.org/english/news/china/yunnan-mosque-05302023145532.html). A settembre 2023 sono stati registrati alcuni attacchi contro civili da parte della polizia e di altri attori non identificati. Questi eventi hanno colpito alcune persone firmatarie di denunce contro i burocrati locali, presso la National Controparte_6
, un dipartimento governativo incaricato di ascoltare le lamentele della
[...] popolazione locale. Le denunce derivano spesso dal fatto che i funzionari locali non riescono ad affrontare adeguatamente i problemi rappresentati dai firmatari (cfr. ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, September 2023, 5 ottobre 2023 https://acleddata.com/2023/10/05/regional-overview-asia-pacific-september2023/). Sebbene vi siano frequenti ritardi nella segnalazione di obiettivi civili in Cina, ACLED ha registrato almeno nove episodi di sparizioni forzate e attacchi contro persone firmatarie di denunce nel mese di settembre. Ciò è avvenuto in concomitanza con il lancio, da parte della Cina, dei Giochi asiatici il 23 settembre e prima della Giornata nazionale del 1° ottobre, che commemora la fondazione della Repubblica popolare cinese, nel 1949. Con più giornalisti stranieri presenti ai Giochi asiatici e persone a casa dal lavoro durante la settimana della Festa Nazionale, l'amministrazione centrale ha annunciato la propria intenzione di “mantenere la stabilità sociale” (cfr. ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, September 2023, 5 ottobre 2023 https://acleddata.com/2023/10/05/regional-overview-asia-pacific-september-2023/). Dall'analisi delle fonti non sono emersi ulteriori incidenti di rilevanza securitaria nel periodo in esame (le fonti consultate per giungere a questa informazione sono i Regional Overview di ACLED compresi tra gennaio 2024 e ottobre 2024 disponibili al link: https://acleddata.com/asia-pacific/regional-overviews/?sf paged=3). Quanto alla situazione della sicurezza esterna, si segnalano in particolare tensioni fra le truppe cinesi e indiane sulla Line of Actual Control (LAC) in riferimento all'area contesa dell Per_4
, che ha portato ad alcuni scontri, pur se non su larga scala, tra gli eserciti dei due
[...] paesi. Negli ultimi due anni si sono intensificati i colloqui militari-diplomatici finalizzati ad una risoluzione dei punti controversi, favoriti dalla parziale smobilitazione sul confine delle forze armate di entrambi i paesi. L'esercito cinese ha inoltre compiuto plurime violazioni dello spazio territoriale aereo di Taiwan, innalzando il livello di tensioni nella regione. Si segnala infine che nel periodo oggetto di analisi la Cina ha intensificato le proprie incursioni nel Mar Cinese Meridionale, alimentando le tensioni con gli Stati Uniti e con i paesi dell'Asean. Dai dati elaborati dall'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), fonte specializzata nel riportare eventi relativi alla sicurezza, nel periodo 01.01.2022 –
pagina 9 di 15 31.12.2022, in tutto il paese si sono verificati 202 incidenti di rilevanza securitaria che hanno portato alla morte di 4 persone (cfr. ACLED data, China, filtered period 1 January 2022-31 December 2022; Filtered to include the following types of events: battles, explosions/remote violnece, violence against civilians, protests and riots, https://acleddata .com/explorer/), così suddivisi: - 1 Protests, manifestazioni non violente;
- 190 Violence against civilians, episodi di violenze nei confronti dei civili;
10 Riots, manifestazioni violente;
- 1 Battles, ossia scontri tra gruppi armati. Nel periodo 01.01.2023 – 31.10.2023, la medesima fonte riporta in tutto il paese 147 incidenti di rilevanza securitaria che hanno portato alla morte di 9 persone (cfr. ACLED data, China, filtered period 1 January 2023-31 December 2023; Filtered to include the following types of events: battles, explosions/remote violnece, violence against civilians, protests and riots, https://acleddata .com/explorer/), così suddivisi: - 1 Protests, manifestazioni non violente;
- 143 Violence against civilians, episodi di violenze nei confronti dei civili;
- 3 Explosions/Remote violence, include l'uso di bombe, granate, ordigni esplosivi improvvisati (IED). Infine, nel periodo 01.01.2024 – 15.10.2024, ACLED fonte riporta in tutto il paese 147 incidenti di rilevanza securitaria che hanno portato alla morte di 7 persone (cfr. ACLED data, China, filtered period 1 January 2024-15 October 2024; Filtered to include the following types of events: battles, explosions/remote violnece, violence against civilians, protests and riots, https://acleddata .com/explorer/), così suddivisi: - 1 Protests, manifestazioni non violente;
- 142 Violence against civilians, episodi di violenze nei confronti dei civili;
- 2 Riots, manifestazioni violente;
2 Explosions/Remote violence, include l'uso di bombe, granate, ordigni esplosivi improvvisati (IED). Quanto riportato porta ad escludere la presenza di un conflitto armato perdurante in Cina e che non è ipotizzabile, per quanto sopra ampiamente argomentato, una situazione di rischio indifferenziato per qualsiasi cittadino che vi dimori ai sensi dell'art. 14 lett D.lvo n. 88/2007, essendo esclusa la ricorrenza di quegli indici specifici, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso alla popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, una situazione di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenza JI v.
del 17 febbraio 2009 e del 30 gennaio 2014; in ogni Controparte_7 Per_5 caso, come sopra già evidenziato, il richiedente asilo non ha neppure fornito elementi di
“individualizzazione del rischio”, cioè dati che facciano aumentare il suo rischio personale di esposizione alle criticità della situazione sociopolitica del suo paese, lo rendano sostanzialmente più vulnerabile di altri, con l'effetto di fare scendere il livello di violenza indiscriminata necessario per riconoscere il rischio di cui all'art. 14 c) D.lvo 251/07 (criterio della sliding scale); pertanto, né per la condizione personale del ricorrente, né per l'attuale situazione sociopolitica del contesto di provenienza sussistono i presupposti per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, proposta ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 251/2007 che deve, dunque, essere respinta. Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione speciale.
pagina 10 di 15 Con riguardo all'istanza di concessione della protezione umanitaria e della protezione speciale, occorre richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22111/2014, la quale ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr. Cass. n. 22111/2014). Attesa dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza. Nella fattispecie, trova invero applicazione il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 che, all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. La domanda della ricorrente deve, dunque, essere valutata con riferimento alla disciplina del d.l. n. 113/2018, conv. con Legge n. 132/2018, come novellato dal d.l. 130/2020. Ciò posto, in ordine alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, nel caso di specie vengono in rilievo quelle contenute nell'art. 1 lett. a) ed e) del d.l. 130/2020. La prima ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal d.l. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a) del d.l. 130/2020 è il seguente: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). La lettera e) ha, invece, interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora 11 ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. pagina 11 di 15 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il nuovo testo contiene, dunque, come evidenzia la relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 130/2020, “una complessiva riformulazione” diretta a dare piena attuazione agli artt. 3 ed 8 CEDU. Il decreto legge, convertito in legge 173/2020, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1bis TUI e dell'art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020. Come il permesso per protezione umanitaria, quindi, il permesso per protezione speciale contemplato Parte_ dall'art. 19, comma 1 e 1.1. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nelle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 non si ritrova, pertanto, alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 9 gennaio 2011,
c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al CP_8 secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
pagina 12 di 15 Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Sul piano oggettivo, in Cina ed in particolare nella provincia di
Fujian, da cui proviene il richiedente, dalle fonti consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge, invece, che l'economia della regione di Fujian è sviluppata, nonché l'ottava più grande del Paese, secondo l'Ufficio nazionale di statistica cinese, nel 2018.9 Situata sulla costa sud-orientale della Cina, il Fujian, ha compiuto grandi passi avanti nello sviluppo economico e commerciale.
Nell'ultimo decennio, il prodotto interno lordo (PIL) del Fujian è più che raddoppiato, raggiungendo i 5,4 trilioni di yuan (circa 747 miliardi di dollari) nel 2023, classificandosi all'ottavo posto tra tutte le regioni a livello provinciale.10
Dal punto di vista soggettivo, il ricorrente non ha allegato alcun elemento individualizzante che consenta di reputare concreto il rischio di essere esposto, in caso di rimpatrio, alle eterogenee problematiche, elencate in modo stereotipato nel ricorso ed affliggenti in Cina. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate (cfr., Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè 9 https://chinafolio.com/provinces/fujian-province/ 10 https://news.cgtn.com/news/2024-05-17/High-quality-growth-of-economy-witnessed-in-SE-China-s-Fujian-
1tFW6yDurNS/p.html pagina 13 di 15 essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”). Quanto all'esigenza di tutela della vita privata e familiare, il ricorrente non ha depositato una documentazione che provi sufficientemente la propria integrazione in Italia. L'indicata sistemazione alloggiativa è sostanzialmente precaria, in quanto rimessa all'ospitalità di un'altra persona. Per ciò che concerne l'integrazione lavorativa, l'attore ha depositato unicamente, il giorno prima dell'udienza, copia della comunicazione unilav relativa ad un contratto di lavoro che decorre dal 4.3.2025 e una sola busta paga di aprile 2025, come addetto all'imballaggio e al magazzino, che attesterebbe, al più, il mero avvio di un rapporto di lavoro, nonostante egli permanga sul territorio italiano dal 2001. Inoltre, non vi sono prove di un intenso radicamento culturale, né della costituzione di una reale, concreta rete sociale. A tal proposito, benché apprezzabile, non è apparsa sufficiente la dichiarazione del Mgr. al fine di provare la sua integrazione sociale in Italia. CP_9
Infine, sebbene il difensore del ricorrente abbia fatto riferimento a uno stato depressivo affrontato da quest'ultimo negli anni passati, non è stato documentato alcunché rispetto a tale patologia, così come non sono stati riportati gravi problemi di salute.
Circa le spese processuali, poiché il vittorioso si è costituito tramite il CP_1
Presidente della Commissione che ha emesso il provvedimento, non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla si provvede sulle spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29.5.2025 Il Presidente est Dott.ssa Marida Corso pagina 14 di 15 pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ping Xiong, Freedom of Religion in China Under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies, in BYU Law
Review, vol.13, gennaio 2014 pag. 610 https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2877&context=lawreview 2 China, Constitution of the People's Republic of China [China], 4 dicembre 1982 https://www.refworld.org/docid/4c31ea082.html 3 USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong
Kong, and Macau) - China, 10 giugno 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2031249.html 4 CFR (Council of Foreign Relation), Christianity in China, Albert E., 11 ottobre 2018 4 CFR (Council of Foreign Relation),
Christianity in China, 11 ottobre 2018 https://www.cfr.org/backgrounder/christianity-china ; CFR – Council on Foreign
Relations, Religion in China, aggiornato al 15 maggio 2024 https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china 5 March 2025 | USCIRF – US Commission on International Religious Freedom - Annual report on religious freedom CP_ (covering 2024) - https://www. et/en/file/local/2123741/China+2025+USCIRF+Annual+Report.pdf 6 USDOS – US Department of State (Author): “2023 Report on International Religious Freedom: China”, Document
#2111843 - https://www.ecoi.net/en/document/2111843.html pagina 6 di 15 7 7 , The Black-Lists: The Evolution of China's List of “Illegal and Evil Cults”, 18 Controparte_4 ottobre 2018 https://cesnur.net/wp-content/uploads/2018/02/tjoc_2_1_3_irons.pdf 8 USDOS – US Department of State: 2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong
Kong, and Macau) - China, 10 giugno 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2031249.html pagina 7 di 15
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 15538/2021 promossa da:
nato il [...], in [...], codice CUI 2EJ1I2, ID Vestanet CE0012954, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Danilo Alfieri, con studio in Sessa Aurunca (CE) alla via XXI Luglio n. 19, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.6.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della del 9.4.2021, Controparte_2 notificato in data 28.5.2021 con il quale veniva negata al richiedente la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari. Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con Controparte_2 riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Lamenta una superficiale valutazione della motivazione addotta alla base dell'espatrio. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso che venga accertato e riconosciuto lo status di rifugiato in favore pagina 1 di 15 del ricorrente, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ancora subordinata un permesso per motivi umanitari. L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e deve dichiararsi contumace. Il Collegio, alla luce della ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 22.5.2025, il Giudice riservava quindi la causa in decisione. Il ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Controparte_2
in lingua cinese, ha dichiarato: di essere cittadino cinese e di essere nato e
[...] cresciuto nella provincia di Fujian, nella città di Fuqing;
di essere sposato e di avere una figlia che risiede in Cina con la moglie;
di avere entrambi i genitori in vita e due fratelli maggiori, tutti residenti a [...]; di aver interrotto i rapporti con la moglie e i genitori;
di essere di fede cristiana;
di appartenere al gruppo etnico degli han;
di parlare anche l'italiano; di aver frequentato la scuola fino alla terza media;
di aver lavorato nel suo Paese in una fabbrica di scarpe. Ha dichiarato, in merito ai motivi dell'espatrio: che i propri genitori erano di fede cristiana, mentre altri familiari buddisti, e che spesso avvenivano dei contrasti con quest'ultimi; che il governo cinese non dava alcun aiuto alle persone di fede cristiana;
di aver avuto problemi di natura religiosa anche con amici, conoscenti e familiari buddisti dell'ex moglie;
Di aver lasciato la Cina, per la prima volta, nel 2001, per poi rientrarvi tra i1 2004 e il 2005 e tra il 2007 e il 2008. Ha espresso, quale timore in caso di rientro nel suo Paese, di essere maltrattato da persone di fede diversa dalla propria. La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione internazionale ritenendo le dichiarazioni del ricorrente: credibili circa l'età, la cittadinanza, la provenienza e l'etnia; non credibili relativamente alla fede religiosa. Le affermazioni de1 richiedente sarebbero risultate estremamente vaghe e lacunose, nonostante più volte invitato ne1 corso dell'audizione a dettagliare maggiormente tale punto. In un primo momento, inverosimilmente non sarebbe riuscito a specificare il ramo del cristianesimo al quale apparterebbe, affermando che "quando era in Cina i miei genitori erano cristiani. Dopo che sono arrivato in Italia ho avuto altre influenze ma sono sempre cristiano perché credo che tra cristiani e cattolici non esiste tanta distinzione" (cfr. pag. 4 del verbale). Inoltre, non sarebbe a conoscenza dell'organizzazione del cristianesimo in Cina ("Di preciso non conosco la struttura. Seguendo i miei genitori andavo in chiesa e sapevo che c'era il capo della chiesa"; cfr. pag. 9 del verbale). In più, non sarebbe riuscito a circostanziare le modalità attraverso le quali avrebbe esercitato la propria fede, le festività, i sacramenti e 1e preghiere previste dal cattolicesimo, tanto da non riuscire a descrivere la festività del Natale (cfr. pag. 9 del verbale). Allo stesso modo, scarsi sono i dettagli circa 1e abitudini religiose intraprese in Italia, dichiarando, in particolare, che
“adesso nella situazione in cui mi trovo ho solo il tempo per lavorare e guadagnarmi da pagina 2 di 15 vivere" (cfr, pag. 9 del verbale); non credibili relativamente alla vicenda posta alla base dell'espatrio. Anche su tale punto le dichiarazioni dell'istante sarebbero risultate estremamente vaghe e lacunose, nonostante più volte esortato nel corso del colloquio ad offrire maggiori dettagli a riguardo. In un primo momento avrebbe fatto riferimento a delle problematiche incontrate con il governo cinese circa la costruzione di una chiesa. In merito a ciò, inverosimilmente l'istante non sarebbe riuscito a riferire il nome dell'edificio, tanto da descrivere in maniera alquanto generica i momenti in cui sarebbe stato costruito (cfr. pag. 8 de1 verbale). Le stesse azioni di contrasto delle autorità cinesi sarebbero scarsamente circostanziate, affermando approssimativamente che "al governo non piaceva la chiesa e diede l'ordine di non riunirci tutti i giorni!', oppure che "ci furono anche dei litigi con gli operai che demolirono la chiesa" (cfr. pagg.
8-9 del verbale). Successivamente, avrebbe aggiunto che il fratello sarebbe stato arrestato a seguito di litigi con le autorità scaturiti dalla mancata fruizione di uno sconto sull'acquisto di un appartamento in quanto cristiano: in merito a ciò, i momenti dell'arresto sarebbero stati narrati sommariamente, tanto che il familiare fu immediatamente rilasciato il giorno seguente (cfr. pag. 10 del verbale). Gli stessi figli del fratello, anche questi cristiani, nonostante non sarebbero stati ammessi presso 1e scuole del loro quartiere per motivi religiosi, avrebbero avuto in seguito 1a possibilità di cercare una scuola in altre zone della città. E' lo stesso richiedente a dichiarare poi che "oggi il governo cinese non pone limiti al cristianesimo. Semplicemente non bisogna fare le manifestazioni eccessive" cfr. pag. 10 del verbale). Invece, per quanto riguarda problematiche di natura religiosa incontrate con i familiari, bisogna considerare, in primis, che, nonostante la madre provenisse da una famiglia di fede cristiana, mentre il padre da una di religione buddista, i genitori riuscirono a sposarsi senza alcuna rilevante difficoltà. In seguito, l'istante avrebbe riferito unicamente, in modo alquanto approssimativo, di essere stato maltrattato in occasione del1a cerimonia di sepoltura del nonno paterno, avvenuta con rito buddista (cfr. pag. l0 dei verbale). Infine, non ci sarebbero riferimenti a particolari episodi riguardanti conoscenti, amici e familiari buddisti della moglie, tanto da rientrare in due occasioni in Cina senza incontrare alcuna rilevante difficoltà (cfr. pag. 10 del verbale). La Commissione ha ritenuto che, alla luce dei fatti esposti, non siano emersi elementi sufficienti a far ritenere sussistente, secondo un criterio di ragionevole probabilità, un fondato timore di atti persecutori in caso di rientro nel Paese di origine e che non siano ricorsi nel caso in esame i requisiti normativamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalla Direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 e dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, né che vi siano elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lett. (a) e (b) del d. lgs. n. 251/2007 in quanto non sembrerebbe sussistere il rischio che il richiedente possa venire sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese e che non fosse ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine.
pagina 3 di 15 Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113. Il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in pagina 4 di 15 privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo. Or, dunque, ritiene questo Collegio che le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione non diano luogo al sussistere dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto dalla narrazione non è emerso alcun fatto o circostanza specifica che evidenzi rischi di persecuzioni. Innanzitutto, come già correttamente rilevato dalla Commissione, il ricorrente, nel corso dell'audizione, ha dimostrato una conoscenza estremamente superficiale del cattolicesimo, ignorando anche elementi basilari della religione come il significato del Natale, l'elenco dei sacramenti e la struttura gerarchica della Chiesa cattolica in Cina. Ad ogni modo, a prescindere dalla valutazione di credibilità della sua appartenenza al credo cattolico, nel racconto non si è palesato alcun atto o fatto sufficientemente grave, per sua natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani pagina 5 di 15 fondamentali del ricorrente che, invece, si è limitato a descrivere una serie di difficoltà, lavorative e familiari, circoscritte nel tempo (“la religione cristiana non era vista molto bene in quel tempo in Cina”) finendo per ammettere che “oggi il governo cinese non pone limiti al cristianesimo. Semplicemente non bisogna fare le manifestazioni eccessive”. Ed in effetti, quest'ultima dichiarazione è compatibile con i risultati delle ricerche effettuate dal Collegio ex officio, dalle quali risulta che nell'ordinamento cinese la libertà di manifestazione della religione è caratterizzata da un forte controllo statale. Il potere esecutivo controlla capillarmente le attività di culto attraverso dei regolamenti1 al fine di garantire che l'attività religiosa non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la stabilità. La norma di riferimento in materia di libertà religiosa nell'ordinamento cinese è l'articolo 36 della Costituzione2: “I cittadini della Repubblica popolare cinese godono della libertà di credo religioso. Nessun organo statale, organizzazione pubblica o individuo può costringere i cittadini a credere, o non credere, in alcuna religione, né possono discriminare i cittadini che credono, o non credono, in alcuna religione”. Tuttavia, secondo il Dipartimento di stato americano, la legge non prevede un rimedio specifico avverso le violazioni di tale libertà.3
In merito alla libertà di manifestazione del pensiero religioso, il terzo comma dell'art. 36 Cost. limita la protezione dello Stato alle sole “attività religiose normali”, la cui definizione non viene fornita rendendo pertanto la disposizione suscettibile di molteplici interpretazioni, ma generalmente, sono definite religioni “normali” il buddismo, il taoismo, l'islam, il cattolicesimo e il protestantesimo.4 Nel complesso, dalle informazioni, emerge una parziale tolleranza del Governo cinese verso la libertà di espressione del proprio credo, in quanto subordinata al suo conformarsi all'ideologia del Partito Comunista Cinese.5 Tuttavia, non risultano atti di persecuzione o discriminazione nei confronti delle persone di religione cattolica. Il South China Morning Post ha riferito a dicembre che all'undicesima Conferenza nazionale cristiana cinese, dove sono stati eletti i nuovi leader del TSPM e del CCPA, ha affermato che i leader dei gruppi cristiani "dovrebbero aderire alla Persona_1 direzione della sinizzazione del cristianesimo" e "interpretare le dottrine conformi alle esigenze di sviluppo e progresso della Cina contemporanea, ai valori fondamentali del socialismo e all'eccellente cultura tradizionale cinese".6 Attualmente sussistono oltre una dozzina di gruppi religiosi o spirituali che sono banditi in Cina, ritenuti alla stregua di “culti malvagi”. Secondo la fonte consultata7 i culti maligni sono inclusi in una lista, inizialmente pubblicata nel 1995, per poi essere aggiornata successivamente. Tra essi figurano il , un movimento spirituale Per_2 che fonde aspetti del buddismo, del taoismo e del tradizionale esercizio di qigong, la Chiesa di Dio IP, la Vera Setta di Buddha, la Chiesa dell'Unificazione ed altri. Inoltre, secondo il report del Dipartimento di Stato americano, il governo cinese considera anche diversi gruppi di ispirazione cristiana quali “culti malvagi”, tra cui gli Shouters, la già menzionata Chiesa di Dio IP (nota anche come NE IE o The Church of Almighty God), la Società dei Discepoli (Mentu Hui o Society of Disciples) e altre.8 Or bene, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento circa una sua possibile adesione ad una delle sette sopra elencate. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene condivisibile quanto ritenuto dall'autorità amministrativa, ossia, che non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951, e che le motivazioni addotte non diano luogo ai presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di rifugiato. In relazione a quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che non sia ravvisabile nemmeno l'ipotesi di “danno grave” prevista dall'articolo 14 lett. a) e b) del d. lgs. 251/07, non essendovi né pericolo di una condanna a morte né il timore per la ricorrente di subire, in caso di rientro nel proprio Paese, torture o altri trattamenti inumani o degradanti. Infine, il Collegio esclude che nella zona di provenienza del ricorrente vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave come qualificato dall'art. 14 lett. c d.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio in ordine alla situazione della Cina, versi in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Dall'analisi delle fonti consultate dall'Ufficio, infatti, emerge come la situazione di sicurezza interna nella Repubblica Popolare Cinese sia rimasta stabile nel corso degli ultimi anni. In particolare, sono state registrate varie manifestazioni nel corso del 2022, sia violente che non violente, causate dai blocchi e dalle restrizioni imposte in attuazione della politica “zero-Covid-19” voluta dal governo. Le manifestazioni si sono svolte in varie provincie del paese e in particolare a Shanghai e a Pechino, interessando spesso studenti universitari. Nel mese di aprile 2022, a causa di una presunta truffa bancaria è stato attuato il congelamento di alcuni conti bancari (cfr. Radio Free Asia, Police fire warning shots, beat Henan rural bank protesters amid withdrawal freeze, 11 luglio 2022 https://www.rfa.org/english/news/china/rural-bank- protesters07112022111152.html/ampRFA). Il 10 luglio, circa 3.000 depositanti bancari hanno partecipato a una manifestazione davanti alla banca centrale dello stato a Zhengzhou, chiedendo l'accesso ai propri risparmi. La polizia ha fatto ricorso a degli aggressori in borghese per picchiare i manifestanti e centinaia di persone sono state arrestate (cfr. Radio Free Asia, Police fire warning shots, beat Henan rural bank protesters amid withdrawal freeze, 11 luglio 2022 https://www.rfa.org/english/news/china/rural-bankprotesters- 07112022111152.html/ampRFA). A seguito delle manifestazioni, le autorità hanno accettato di rimborsare la maggior parte dei clienti (cfr. Bloomberg, China to Repay Bank Scam Victims After Protests Turn Violent, 12 luglio 2022 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-12/china-to-advance-repaymentsfor- customers-in-biggest-bankscam? . Email_1
Tra agosto e settembre 2022 la polizia ha arrestato decine di fedeli e chiuso due chiese nelle province di Shaanxi e Jilin, nell'ambito della repressione attuata contro le chiese protestanti che si sono rifiutate di aderire alla controllata Controparte_5 dallo stato (ACLED, Regional Overview: East Asia Pacific, 13 agosto-9 settembre 2022 https://acleddata.com/2022/09/15/regional-overview-east-asia-pacific13-august-9- september-2022/). Alcuni commentatori hanno collegato tali chiusure all'appello del presidente del dicembre 2021, con il quale si incitava ad agire contro i gruppi Per_3 religiosi definiti “non sinicizzati” e “illegali” (cfr. Bitter Winter, House Churches Attacked and Banned in Several Provinces, 24 agosto 2022 https://bitterwinter.org/house-churches-attacked-and-banned/). A novembre 2022, i lavoratori della fabbrica di iPhone di Foxconn, a Zhenghou, nella provincia di Henan, hanno manifestato contro le cattive condizioni di vita e le rigide politiche sul coronavirus che impongono al personale di vivere e lavorare in fabbrica. Durante la manifestazione, i lavoratori hanno danneggiato la proprietà della Foxconn e si sono scontrati con la polizia. Le forze statali hanno disperso la folla con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua mentre funzionari sanitari in tute ignifughe picchiavano i lavoratori che cercavano di lasciare il campus della fabbrica. Secondo le fonti, ci sono stati feriti da entrambe le parti e circa 40 persone sono state arrestate (cfr. ACLED, Regional Overview: East Asia Pacific, 19-25 novembre 2022 https://acleddata.com/2022/12/01/regional-overview-east-asia-pacific-19-25- november- 2022/). Poco dopo il violento scontro, la città di Zhengzhou ha imposto un blocco di cinque giorni (cfr. Radio Free Asia, Zhengzhou government orders 5-day COVID-19 lockdown in wake of Foxconn clashes, 25 novembre 2022 https://www.rfa.org/english/news/china/zhengzhou-lockdown11252022150125.html). Alla fine di maggio 2023 si sono verificati degli scontri tra centinaia di poliziotti armati e musulmani Hui, che cercavano di impedire la demolizione della storica moschea Najiaying, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan. Subito dopo, le autorità della città di Nagu, a maggioranza musulmana, hanno iniziato ad arrestare le persone per violazione dell'ordine pubblico (cfr. Radio Free Asia, Hui Muslims and police clash in China's Yunnan over mosque dome demolition, 30 maggio 2023 https://www.rfa.org/english/news/china/yunnan-mosque-05302023145532.html;
pagina 8 di 15 ACLED, Regional Overview, AsiaPacific, May 2023, 9 giugno 2023 https://acleddata.com/2023/06/09/regional-overview-asia-pacific-may-2023/). Secondo quanto riportato, l'operazione farebbe parte del processo di “sinizzazione” della religione voluto dal presidente , che nel 2017 ha avviato una repressione a Per_3 livello nazionale delle attività e dei luoghi religiosi musulmani, cristiani e buddisti BE (cfr. Radio Free Asia, Hui Muslims and police clash in China's Yunnan over mosque dome demolition, 30 maggio 2023 https://www.rfa.org/english/news/china/yunnan-mosque-05302023145532.html). A settembre 2023 sono stati registrati alcuni attacchi contro civili da parte della polizia e di altri attori non identificati. Questi eventi hanno colpito alcune persone firmatarie di denunce contro i burocrati locali, presso la National Controparte_6
, un dipartimento governativo incaricato di ascoltare le lamentele della
[...] popolazione locale. Le denunce derivano spesso dal fatto che i funzionari locali non riescono ad affrontare adeguatamente i problemi rappresentati dai firmatari (cfr. ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, September 2023, 5 ottobre 2023 https://acleddata.com/2023/10/05/regional-overview-asia-pacific-september2023/). Sebbene vi siano frequenti ritardi nella segnalazione di obiettivi civili in Cina, ACLED ha registrato almeno nove episodi di sparizioni forzate e attacchi contro persone firmatarie di denunce nel mese di settembre. Ciò è avvenuto in concomitanza con il lancio, da parte della Cina, dei Giochi asiatici il 23 settembre e prima della Giornata nazionale del 1° ottobre, che commemora la fondazione della Repubblica popolare cinese, nel 1949. Con più giornalisti stranieri presenti ai Giochi asiatici e persone a casa dal lavoro durante la settimana della Festa Nazionale, l'amministrazione centrale ha annunciato la propria intenzione di “mantenere la stabilità sociale” (cfr. ACLED, Regional Overview, Asia-Pacific, September 2023, 5 ottobre 2023 https://acleddata.com/2023/10/05/regional-overview-asia-pacific-september-2023/). Dall'analisi delle fonti non sono emersi ulteriori incidenti di rilevanza securitaria nel periodo in esame (le fonti consultate per giungere a questa informazione sono i Regional Overview di ACLED compresi tra gennaio 2024 e ottobre 2024 disponibili al link: https://acleddata.com/asia-pacific/regional-overviews/?sf paged=3). Quanto alla situazione della sicurezza esterna, si segnalano in particolare tensioni fra le truppe cinesi e indiane sulla Line of Actual Control (LAC) in riferimento all'area contesa dell Per_4
, che ha portato ad alcuni scontri, pur se non su larga scala, tra gli eserciti dei due
[...] paesi. Negli ultimi due anni si sono intensificati i colloqui militari-diplomatici finalizzati ad una risoluzione dei punti controversi, favoriti dalla parziale smobilitazione sul confine delle forze armate di entrambi i paesi. L'esercito cinese ha inoltre compiuto plurime violazioni dello spazio territoriale aereo di Taiwan, innalzando il livello di tensioni nella regione. Si segnala infine che nel periodo oggetto di analisi la Cina ha intensificato le proprie incursioni nel Mar Cinese Meridionale, alimentando le tensioni con gli Stati Uniti e con i paesi dell'Asean. Dai dati elaborati dall'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), fonte specializzata nel riportare eventi relativi alla sicurezza, nel periodo 01.01.2022 –
pagina 9 di 15 31.12.2022, in tutto il paese si sono verificati 202 incidenti di rilevanza securitaria che hanno portato alla morte di 4 persone (cfr. ACLED data, China, filtered period 1 January 2022-31 December 2022; Filtered to include the following types of events: battles, explosions/remote violnece, violence against civilians, protests and riots, https://acleddata .com/explorer/), così suddivisi: - 1 Protests, manifestazioni non violente;
- 190 Violence against civilians, episodi di violenze nei confronti dei civili;
10 Riots, manifestazioni violente;
- 1 Battles, ossia scontri tra gruppi armati. Nel periodo 01.01.2023 – 31.10.2023, la medesima fonte riporta in tutto il paese 147 incidenti di rilevanza securitaria che hanno portato alla morte di 9 persone (cfr. ACLED data, China, filtered period 1 January 2023-31 December 2023; Filtered to include the following types of events: battles, explosions/remote violnece, violence against civilians, protests and riots, https://acleddata .com/explorer/), così suddivisi: - 1 Protests, manifestazioni non violente;
- 143 Violence against civilians, episodi di violenze nei confronti dei civili;
- 3 Explosions/Remote violence, include l'uso di bombe, granate, ordigni esplosivi improvvisati (IED). Infine, nel periodo 01.01.2024 – 15.10.2024, ACLED fonte riporta in tutto il paese 147 incidenti di rilevanza securitaria che hanno portato alla morte di 7 persone (cfr. ACLED data, China, filtered period 1 January 2024-15 October 2024; Filtered to include the following types of events: battles, explosions/remote violnece, violence against civilians, protests and riots, https://acleddata .com/explorer/), così suddivisi: - 1 Protests, manifestazioni non violente;
- 142 Violence against civilians, episodi di violenze nei confronti dei civili;
- 2 Riots, manifestazioni violente;
2 Explosions/Remote violence, include l'uso di bombe, granate, ordigni esplosivi improvvisati (IED). Quanto riportato porta ad escludere la presenza di un conflitto armato perdurante in Cina e che non è ipotizzabile, per quanto sopra ampiamente argomentato, una situazione di rischio indifferenziato per qualsiasi cittadino che vi dimori ai sensi dell'art. 14 lett D.lvo n. 88/2007, essendo esclusa la ricorrenza di quegli indici specifici, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso alla popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, una situazione di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno” elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenza JI v.
del 17 febbraio 2009 e del 30 gennaio 2014; in ogni Controparte_7 Per_5 caso, come sopra già evidenziato, il richiedente asilo non ha neppure fornito elementi di
“individualizzazione del rischio”, cioè dati che facciano aumentare il suo rischio personale di esposizione alle criticità della situazione sociopolitica del suo paese, lo rendano sostanzialmente più vulnerabile di altri, con l'effetto di fare scendere il livello di violenza indiscriminata necessario per riconoscere il rischio di cui all'art. 14 c) D.lvo 251/07 (criterio della sliding scale); pertanto, né per la condizione personale del ricorrente, né per l'attuale situazione sociopolitica del contesto di provenienza sussistono i presupposti per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, proposta ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 251/2007 che deve, dunque, essere respinta. Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione speciale.
pagina 10 di 15 Con riguardo all'istanza di concessione della protezione umanitaria e della protezione speciale, occorre richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 22111/2014, la quale ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr. Cass. n. 22111/2014). Attesa dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza. Nella fattispecie, trova invero applicazione il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 che, all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. La domanda della ricorrente deve, dunque, essere valutata con riferimento alla disciplina del d.l. n. 113/2018, conv. con Legge n. 132/2018, come novellato dal d.l. 130/2020. Ciò posto, in ordine alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina, nel caso di specie vengono in rilievo quelle contenute nell'art. 1 lett. a) ed e) del d.l. 130/2020. La prima ha reintrodotto nell'art. 5 comma 6 del TUI il limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, rappresentato dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato Italiano, che era stato espunto dal d.l. 113/2018 (il testo della disposizione come modificato dall'art. 1 lett. a) del d.l. 130/2020 è il seguente: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”). La lettera e) ha, invece, interamente sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora 11 ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. pagina 11 di 15 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il nuovo testo contiene, dunque, come evidenzia la relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 130/2020, “una complessiva riformulazione” diretta a dare piena attuazione agli artt. 3 ed 8 CEDU. Il decreto legge, convertito in legge 173/2020, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1bis TUI e dell'art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020. Come il permesso per protezione umanitaria, quindi, il permesso per protezione speciale contemplato Parte_ dall'art. 19, comma 1 e 1.1. a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nelle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 non si ritrova, pertanto, alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 9 gennaio 2011,
c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al CP_8 secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
pagina 12 di 15 Nel caso in esame, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso. Sul piano oggettivo, in Cina ed in particolare nella provincia di
Fujian, da cui proviene il richiedente, dalle fonti consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge, invece, che l'economia della regione di Fujian è sviluppata, nonché l'ottava più grande del Paese, secondo l'Ufficio nazionale di statistica cinese, nel 2018.9 Situata sulla costa sud-orientale della Cina, il Fujian, ha compiuto grandi passi avanti nello sviluppo economico e commerciale.
Nell'ultimo decennio, il prodotto interno lordo (PIL) del Fujian è più che raddoppiato, raggiungendo i 5,4 trilioni di yuan (circa 747 miliardi di dollari) nel 2023, classificandosi all'ottavo posto tra tutte le regioni a livello provinciale.10
Dal punto di vista soggettivo, il ricorrente non ha allegato alcun elemento individualizzante che consenta di reputare concreto il rischio di essere esposto, in caso di rimpatrio, alle eterogenee problematiche, elencate in modo stereotipato nel ricorso ed affliggenti in Cina. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate (cfr., Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè 9 https://chinafolio.com/provinces/fujian-province/ 10 https://news.cgtn.com/news/2024-05-17/High-quality-growth-of-economy-witnessed-in-SE-China-s-Fujian-
1tFW6yDurNS/p.html pagina 13 di 15 essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”). Quanto all'esigenza di tutela della vita privata e familiare, il ricorrente non ha depositato una documentazione che provi sufficientemente la propria integrazione in Italia. L'indicata sistemazione alloggiativa è sostanzialmente precaria, in quanto rimessa all'ospitalità di un'altra persona. Per ciò che concerne l'integrazione lavorativa, l'attore ha depositato unicamente, il giorno prima dell'udienza, copia della comunicazione unilav relativa ad un contratto di lavoro che decorre dal 4.3.2025 e una sola busta paga di aprile 2025, come addetto all'imballaggio e al magazzino, che attesterebbe, al più, il mero avvio di un rapporto di lavoro, nonostante egli permanga sul territorio italiano dal 2001. Inoltre, non vi sono prove di un intenso radicamento culturale, né della costituzione di una reale, concreta rete sociale. A tal proposito, benché apprezzabile, non è apparsa sufficiente la dichiarazione del Mgr. al fine di provare la sua integrazione sociale in Italia. CP_9
Infine, sebbene il difensore del ricorrente abbia fatto riferimento a uno stato depressivo affrontato da quest'ultimo negli anni passati, non è stato documentato alcunché rispetto a tale patologia, così come non sono stati riportati gravi problemi di salute.
Circa le spese processuali, poiché il vittorioso si è costituito tramite il CP_1
Presidente della Commissione che ha emesso il provvedimento, non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Nulla si provvede sulle spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29.5.2025 Il Presidente est Dott.ssa Marida Corso pagina 14 di 15 pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ping Xiong, Freedom of Religion in China Under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies, in BYU Law
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