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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2871/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 06.11.2024;
promossa da
, Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Condorelli n. 23, C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Orazio Papale, giusta procura in atti allegati all'atto di citazione;
attore
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_2
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_3
Controparte_4
pagina 1 di 6 in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_4
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_5
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Gemma ed elettivamente domiciliate presso il domicilio telematico , giusta procura in atti;
Email_1
convenute
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023, l'Avv. conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi questo Tribunale , Controparte_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_3
e al fine di sentire dichiarare la nullità delle convenzioni stipulate Controparte_5
delle società convenute (aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza) e la condanna al risarcimento del danno. Chiedeva altresì che venisse accertato il diritto a conseguire gli interessi di mora in misura pari a quelli vigenti per i ritardi nelle transazioni commerciali.
In particolare, parte attrice deduceva l'antigiuridicità della condotta delle società convenute per avere quest'ultime imposto unilateralmente la riduzione e l'ammontare dei compensi e,
conseguentemente, la nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali che prevedevano compensi non conformi. Lamentava, quindi, la violazione del dovere di buona fede durante l'esecuzione del contratto e, conseguentemente, chiedeva il risarcimento del danno, anche sotto il profilo della perdita di chance e sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_3
eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio di questo Controparte_5
pagina 2 di 6 Tribunale in favore del Tribunale di Roma, la nullità della citazione e inammissibilità e/o improcedibilità della stessa per indeterminatezza delle allegazioni di parte attrice e, infine, l'intervenuta prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto di . Parte convenuta, Parte_1
poi, contestava nel merito la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordinata, chiedeva venisse accertato il concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di parte attrice.
Con provvedimento del 12.07.2024 questo Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 e ritenendo che la questione della competenza territoriale fosse suscettibile di definire il giudizio, rinviava la causa per le precisazioni e conclusioni in ordine alla prospettata questione all'udienza del 06.11.2024. A tale udienza, precisate le conclusioni sulla dedotta questione della competenza territoriale, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e per l'effetto deve essere accolta.
Parte convenuta, in particolare, deduceva che, avendo parte attrice agito in giudizio per la declaratoria della nullità delle convenzioni stipulate con le società del gruppo competente CP_2
territorialmente per la presente controversia era il Tribunale di Roma, nel cui circondario risiedevano tutte le società convenuta.
Invero, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. «Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta
una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il
giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a
stare in giudizio per l'oggetto della domanda».
La disposizione normativa in esame, nell'individuare il foro generale delle persone giuridiche,
attribuisce rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, al luogo in cui si trova la sede (legale o reale) della società (ovvero quello in cui si trova un rappresentante autorizzato), salvo la previsione di una specifica norma di legge che disponga diversamente. pagina 3 di 6 Nel caso di specie – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. (che, disciplinando l'onere probatorio, impone alla parte convenuta che intenda eccepire l'incompetenza territoriale dei giudice adito di dimostrare i fatti posti a fondamento della relativa eccezione, contestando l'applicabilità dei criteri fissati dagli artt. 18, 19 e 2020 c.p.c.) nonché il disposto di cui all'art. 38 c.p.c.
(in base al quale l'incompetenza per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata e deve contenere l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente) – competente per territorio risulta essere il Tribunale di Roma,
e non anche questo Tribunale, avendo le società convenute sede a Roma.
Gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono, infatti, di ravvisare alcun collegamento fra la domanda proposta da ed il foro di Catania, non potendosi in tal senso Parte_1
richiamare ed applicare l'art. 20 c.p.c.
Ed invero, l'art. 20 c.p.c. individua un criterio alternativo alla residenza o alla sede della parte convenuta, stabilendo che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
La fattispecie in esame, tuttavia, non può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 20
c.p.c., dal momento che la domanda proposta da ha ad oggetto, non Parte_1
l'inadempimento (e, dunque, il suo accertamento) delle obbligazioni assunte con le convenzioni di cui si discute, bensì la presunta nullità di tali convenzioni in ordine a specifiche clausole contrattuale di cui parte attrice invocava la nullità e la vessatorietà.
Pertanto, nel caso di specie, il giudice territorialmente competente deve essere individuato in base alla regola generale di cui all'art. 19 c.p.c. che, individuando quale criterio quello della sede della persona giuridica, impone di considerare quale Tribunale territorialmente competente per il presente giudizio il Tribunale di Roma.
A nulla rileva che non vi sia una convenzione (o più convenzioni) scritte – non essendo queste mai state prodotte (ed essendo la produzione di parte attrice del 5.11.2024 inammissibile, essendo stata pagina 4 di 6 versata in atti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla eccezione di incompetenza di cui di tratta). Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato,
secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Nessun dubbio – quindi – che in assenza di prova delle convenzioni (il cui onere comunque gravava sull'attore, atteso che questi chiede che siano dichiarate nulle talune clausole), i contratti si siano perfezionati in Roma a seguito di accettazione (anche per fatti concludenti) da parte dell'avvocato.
A nulla, peraltro, rileva la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie l'art. 637 c.p.c., ai sensi del quale «Gli avvocati o i notai possono
altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del
luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritto o il consiglio notarile dal quale
dipendono» (terzo comma).
Ciò in quanto, la disposizione normativa richiamata disciplina la competenza per territorio del solo procedimento monitorio, ove si sia in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile e non anche come nella specie in cui si verte in tema di nullità contrattuali.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di
Roma, sollevata da parte convenuta, merita di essere accolta, rimenando assorbite le questioni di merito.
pagina 5 di 6 In ordine al profilo della condanna alle spese, deve rilevarsi che, in ipotesi di sentenze di incompetenza territoriale, numerose sono le pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte che sanciscono l'applicabilità del principio della soccombenza, stante la natura decisoria della sentenza di incompetenza territoriale, seppur priva di valutazione nel merito della fattispecie oggetto del giudizio.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte «L'ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria
incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere tanto sulle spese del
processo che chiude davanti a sé quanto sull'istanza di condanna a titolo di responsabilità processuale
aggravata ex articolo 96, cod. proc. civ.» (Cassazione Civile ord. 25 ottobre 2022 n. 31446; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 1848/2022, Cass. Civ. n. 32003/2021).
Sicché, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro Parte_1 Controparte_2 CP_1 [...]
, e disattesa ogni ulteriore CP_4 Controparte_3 Controparte_5
istanza, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma;
2. assegna termine di gg 60 per la riassunzione innanzi il Tribunale competente;
3. condanna Lo Giudice al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte Parte_1
convenuta, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania addì 15.05.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2871/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 06.11.2024;
promossa da
, Parte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, Via Condorelli n. 23, C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Orazio Papale, giusta procura in atti allegati all'atto di citazione;
attore
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_1
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_2
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_3
Controparte_4
pagina 1 di 6 in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_4
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_5
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Gemma ed elettivamente domiciliate presso il domicilio telematico , giusta procura in atti;
Email_1
convenute
OGGETTO: PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023, l'Avv. conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi questo Tribunale , Controparte_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_3
e al fine di sentire dichiarare la nullità delle convenzioni stipulate Controparte_5
delle società convenute (aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza) e la condanna al risarcimento del danno. Chiedeva altresì che venisse accertato il diritto a conseguire gli interessi di mora in misura pari a quelli vigenti per i ritardi nelle transazioni commerciali.
In particolare, parte attrice deduceva l'antigiuridicità della condotta delle società convenute per avere quest'ultime imposto unilateralmente la riduzione e l'ammontare dei compensi e,
conseguentemente, la nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali che prevedevano compensi non conformi. Lamentava, quindi, la violazione del dovere di buona fede durante l'esecuzione del contratto e, conseguentemente, chiedeva il risarcimento del danno, anche sotto il profilo della perdita di chance e sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_3
eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio di questo Controparte_5
pagina 2 di 6 Tribunale in favore del Tribunale di Roma, la nullità della citazione e inammissibilità e/o improcedibilità della stessa per indeterminatezza delle allegazioni di parte attrice e, infine, l'intervenuta prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto di . Parte convenuta, Parte_1
poi, contestava nel merito la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ovvero, in subordinata, chiedeva venisse accertato il concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di parte attrice.
Con provvedimento del 12.07.2024 questo Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 e ritenendo che la questione della competenza territoriale fosse suscettibile di definire il giudizio, rinviava la causa per le precisazioni e conclusioni in ordine alla prospettata questione all'udienza del 06.11.2024. A tale udienza, precisate le conclusioni sulla dedotta questione della competenza territoriale, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e per l'effetto deve essere accolta.
Parte convenuta, in particolare, deduceva che, avendo parte attrice agito in giudizio per la declaratoria della nullità delle convenzioni stipulate con le società del gruppo competente CP_2
territorialmente per la presente controversia era il Tribunale di Roma, nel cui circondario risiedevano tutte le società convenuta.
Invero, ai sensi dell'art. 19 c.p.c. «Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta
una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il
giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a
stare in giudizio per l'oggetto della domanda».
La disposizione normativa in esame, nell'individuare il foro generale delle persone giuridiche,
attribuisce rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, al luogo in cui si trova la sede (legale o reale) della società (ovvero quello in cui si trova un rappresentante autorizzato), salvo la previsione di una specifica norma di legge che disponga diversamente. pagina 3 di 6 Nel caso di specie – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. (che, disciplinando l'onere probatorio, impone alla parte convenuta che intenda eccepire l'incompetenza territoriale dei giudice adito di dimostrare i fatti posti a fondamento della relativa eccezione, contestando l'applicabilità dei criteri fissati dagli artt. 18, 19 e 2020 c.p.c.) nonché il disposto di cui all'art. 38 c.p.c.
(in base al quale l'incompetenza per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata e deve contenere l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente) – competente per territorio risulta essere il Tribunale di Roma,
e non anche questo Tribunale, avendo le società convenute sede a Roma.
Gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono, infatti, di ravvisare alcun collegamento fra la domanda proposta da ed il foro di Catania, non potendosi in tal senso Parte_1
richiamare ed applicare l'art. 20 c.p.c.
Ed invero, l'art. 20 c.p.c. individua un criterio alternativo alla residenza o alla sede della parte convenuta, stabilendo che, per le cause relative ai diritti di obbligazione, è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
La fattispecie in esame, tuttavia, non può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 20
c.p.c., dal momento che la domanda proposta da ha ad oggetto, non Parte_1
l'inadempimento (e, dunque, il suo accertamento) delle obbligazioni assunte con le convenzioni di cui si discute, bensì la presunta nullità di tali convenzioni in ordine a specifiche clausole contrattuale di cui parte attrice invocava la nullità e la vessatorietà.
Pertanto, nel caso di specie, il giudice territorialmente competente deve essere individuato in base alla regola generale di cui all'art. 19 c.p.c. che, individuando quale criterio quello della sede della persona giuridica, impone di considerare quale Tribunale territorialmente competente per il presente giudizio il Tribunale di Roma.
A nulla rileva che non vi sia una convenzione (o più convenzioni) scritte – non essendo queste mai state prodotte (ed essendo la produzione di parte attrice del 5.11.2024 inammissibile, essendo stata pagina 4 di 6 versata in atti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla eccezione di incompetenza di cui di tratta). Pacifico che il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato,
secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
Nessun dubbio – quindi – che in assenza di prova delle convenzioni (il cui onere comunque gravava sull'attore, atteso che questi chiede che siano dichiarate nulle talune clausole), i contratti si siano perfezionati in Roma a seguito di accettazione (anche per fatti concludenti) da parte dell'avvocato.
A nulla, peraltro, rileva la circostanza dedotta da parte attrice secondo cui dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie l'art. 637 c.p.c., ai sensi del quale «Gli avvocati o i notai possono
altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del
luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritto o il consiglio notarile dal quale
dipendono» (terzo comma).
Ciò in quanto, la disposizione normativa richiamata disciplina la competenza per territorio del solo procedimento monitorio, ove si sia in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile e non anche come nella specie in cui si verte in tema di nullità contrattuali.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di
Roma, sollevata da parte convenuta, merita di essere accolta, rimenando assorbite le questioni di merito.
pagina 5 di 6 In ordine al profilo della condanna alle spese, deve rilevarsi che, in ipotesi di sentenze di incompetenza territoriale, numerose sono le pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte che sanciscono l'applicabilità del principio della soccombenza, stante la natura decisoria della sentenza di incompetenza territoriale, seppur priva di valutazione nel merito della fattispecie oggetto del giudizio.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte «L'ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria
incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere tanto sulle spese del
processo che chiude davanti a sé quanto sull'istanza di condanna a titolo di responsabilità processuale
aggravata ex articolo 96, cod. proc. civ.» (Cassazione Civile ord. 25 ottobre 2022 n. 31446; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 1848/2022, Cass. Civ. n. 32003/2021).
Sicché, le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro Parte_1 Controparte_2 CP_1 [...]
, e disattesa ogni ulteriore CP_4 Controparte_3 Controparte_5
istanza, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Roma;
2. assegna termine di gg 60 per la riassunzione innanzi il Tribunale competente;
3. condanna Lo Giudice al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte Parte_1
convenuta, liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania addì 15.05.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6