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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6831 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4172/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. ER TI Consigliere Relatore Dott. LI AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERRARO MARCO Avv. Peruzzi presente in sostituzione
Avv. EF GIOVE
LLOYD' Controparte_1
Avv. FERRARO MARCO Avv. Peruzzi presente in sostituzione
Avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
Controparte_2
Avv. LUCONI MASSIMO Avv. Monterossi presente in sostituzione
Appellato/i
Controparte_3
Avv.
DI UC EF
Avv. DI UC ILARIA Presente
CONTUMACE) Controparte_4
Avv.
OL ET
Avv. DE MARTINIS MASSIMO Avv. Di CC presente in sostituzione
Controparte_5
1 Avv. DE MARTINIS MASSIMO
(CONTUMACE) Controparte_3
Avv.
GAZZANTI Controparte_6
Avv. BALDI MASSIMO presente
(CONTUMACE) Controparte_7
Avv.
Sono presenti per la pratica forense la dott.ssa Angelica Luconi tessera nr P80278 ordine avvocati di Roma, la dott.ssa Martina Tegoni tessera nr P80413 ordine avvocati di Roma e la dott.ssa
NA RA tessera nr P79886 ordine avvocati di Roma.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
ER TI
ER d'AT
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER TI Presidente dott.ssa LI AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 4581 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma alla Via Controparte_2
Antonio Bosio n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. MO Luconi (C.F. ) C.F._1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
EF DI UC (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma in Via C.F._2
Premuda 18, presso lo studio legale dell'Avv. Ilaria Di CC (C.F. ), che C.F._3 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P.IVA , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio legale degli Avv.ti Marco Ferraro (C.F.
) e FA OV (C.F. , che la rappresentano e C.F._4 C.F._5 difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALE
E
3 , (C. F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti dagli Avv.ti Luisa De
TI ( ) e MO AL RG LL (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma alla Via C.F._8
Cicerone n.28
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
, (C.F. ) e OL ET (C.F. Controparte_5 C.F._9
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Panama n. 886, presso lo studio C.F._10 legale dell'Avv. MO De Martinis (C.F. che li rappresenta e difende C.F._11 giusta procura in atti;
APPELLATI
E
; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
E
(c.f. , che hanno assunto il rischio derivante dalla Parte_1 P.IVA_1 polizza n. 1771506, nonché per c.f. ), Controparte_9 P.IVA_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1771506, nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 1.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) del 25.11.2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei e (c.f. Pt_1 Controparte_8
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Ferraro C.F._12
(c.f. ) e IZ LI (c.f. ), con studio in C.F._4 C.F._13
Roma, viale Regina Margherita n. 278,
APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 § 1. — FA Di CC conveniva in giudizio la Controparte_10 [...]
, la Controparte_7 Controparte_8 Controparte_2 nonché ed TT IV, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di trascrivere l'odierna domanda giudiziale: - In via principale e nel merito: 1) Accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita a rogito Notaio in Roma, Controparte_8
n. rep. 62689, n. racc. 38082 del 10.3.2010, intervenuto tra il falso dott. FA Di CC
[...] ed il falso sig. ed avente per oggetto l'appartamento in Roma, Via Nomentana 1014 Controparte_5
(distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento), sub 45 (la cantina) e sub 110 (posto macchina); 2) Accertare e dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra e per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di ROMA 1 la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita eseguita in data 12.3.2010 al n. 14854 reg. part., n. 27805 reg. gen.; 3) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di credito fondiario del 10.3.2010, intervenuto tra i falsi sigg.ri / TT IV e la Controparte_5
a rogito Notaio in Roma, Controparte_2 Controparte_8 CP_8
n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della a far valere - in caso di mancato Controparte_2 rimborso delle rate di finanziamento da parte dei coniugi / IV, la garanzia ipotecaria CP_5 iscritta il 12.3.2010 al n. 6704 reg. part., n. 27806 reg. gen., per Euro 600.000,00 sull'appartamento in Comune di Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella
80, subalterno 8 (l'appartamento int.4), sub 45 (la cantina n. 1, al piano primo sottostrada della scala B) e sub 110 (posto macchina); 4) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di costituzione di ipoteca iscritta in favore della per Euro 600.000,00, avente Controparte_2 ad oggetto le unità immobiliari in Comune di Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 288, particella 80, sub. 8, sub. 45 e sub. 110) e per l'effetto, ordinare al
Conservatore dei RR.II. di ROMA 1 la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca eseguita il 12.3.2010 al n. 6704 reg. part. ed al n. 27806 reg. gen.; 5) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente intervenuto il 11.9.2009 tra il falso dott. FA Di CC e la Controparte_10
con ogni conseguenza di legge inclusa la nullità della relativa convenzione di assegni e per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della nei Controparte_10 confronti del vero dott. FA Di CC e che nulla è da quest'ultimo dovuto alla stessa CP_10 in ragione e conseguenza del predetto falso contratto di conto corrente;
6) Accertare e
[...] dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario intervenuto il 19.10.2009 tra il falso Di CC
FA e la a rogito Notaio n. rep. 120566, reg. Controparte_10 Controparte_7
5 gen. 13092 e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della
[...] nei confronti del vero dott. FA Di CC e che nulla è da quest'ultimo dovuto CP_10 alla stessa in ragione e conseguenza del predetto falso rapporto di mutuo fondiario, CP_10 confermando in sentenza la cancellazione dell'ipoteca volontaria già iscritta a garanzia del predetto mutuo fondiario il 20.10.2009 (reg. part. 39139, reg. gen. 137868); 7) Ordinare agli uffici competenti la cancellazione ed eliminazione retroattiva della segnalazione del nominativo del dott. FA Di
CC dagli archivi della Centrale dei Rischi della NC d'Italia, nonché dall'albo protesti e registro informatico dei protesti degli assegni, nonché dalle altre NC dati private (Experian,
CRIF); 8) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Controparte_10
e della in persona dei l.r. pro tempore, in solido con i Notai, Controparte_2 nei confronti del vero dott. FA Di CC, per la condotta colposa e/o dolosa loro riconducibile come dettagliatamente illustrata nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento, in favore del vero dott. FA Di CC, del danno patrimoniale subito in conseguenza della truffa e del furto d'identità descritto, a titolo di fruttificazione, indisponibilità del bene falsamente compravenduto e mancato guadagno derivante alla conseguente impossibilità di darlo in locazione a terzi in misura pari ad Euro 16.800,00 (ovvero ad un canone mensile di mercato pari ad euro 1.200,00 a decorrere dal maggio 2011 x n. 14 mesi, sino alla data di luglio 2012 di instaurazione del presente giudizio), oltre al mancato guadagno successivo a scadere e dunque, dalla data di luglio 2012 e sino alla effettiva reintegrazione del patrimonio dell'attore, sempre in misura di euro 1.200,00 mensili, o comunque del canone di locazione di mercato richiesto per la tipologia dei beni di cui è causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
9) Accertare e dichiarare il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza della vicenda di cui è causa per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in misura di euro
150.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio e di cui si chiede sin d'ora la quantificazione in via equitativa;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale delle domande sopra esposte, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle Banche in solido con i Notai nei confronti del vero dott.
FA di CC, per la condotta colposa e/o dolosa loro riconducibile come dettagliatamente illustrata nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento, in favore del vero dott. FA Di CC, del danno patrimoniale subito in conseguenza della truffa e del furto d'identità descritto, pari (i) al valore venale dei beni oggetto della falsa compravendita, nella misura che risulterà nel corso del presente giudizio, (ii) in subordine in misura non inferiore al prezzo della falsa compravendita, ovvero, (iii) in ulteriore subordine, in misura da valutarsi in via
6 equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. ed TT IV incardinavano altro giudizio con il quale convenivano in Controparte_5 giudizio la la Controparte_2 Controparte_3 [...]
e FA Di CC, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_11
“1) In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello promosso ad istanza del dott. FA Di CC con citazione notificato in data 1.8.2012, contraddistinto dal n.r.g.
52245\2012 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice Dott.ssa Grimaldi;
2) In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita a rogito notaio in Roma
di n. rep. 62689, n. racc. 38032 del 10.3.2010, intervenuto tra il Controparte_8 CP_11 falso dott. FA Di CC ed il falso sig. ed avente ad oggetto l'appartamento Controparte_5 in Roma, Via Nomentana n. 1014 (distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento), sub 45 (la cantina) e sub 110 (posto macchina); b) accertare e dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma 1 la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita eseguita in data 12.3.2010 al n. 14854 reg. part., n. 27805 reg. gen.; c) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 10.3.2010 intervenuto tra i falsi sigg. / Controparte_5
TT IV e la a rogito notaio in Roma Controparte_2 CP_8
Gazzanti di n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 e per l'effetto accertare e CP_8 CP_11 dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto della a richiedere Controparte_2 ai sigg. ed TT IV il rimborso delle singole rate ovvero dell'intero Controparte_5 importo del finanziamento e delle relative spese ed accessori;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 759800039 e/o degli ulteriori rapporti di conto corrente e/o di finanziamento eventualmente accertati all'esito dell'espletanda istruttoria intervenuti tra il falso sig.
e la con ogni conseguenza di legge, inclusa la Controparte_5 Controparte_3 nullità della relativa convenzione di assegni;
4) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della nei confronti del vero sig. Controparte_3 CP_5
e che nulla è da quest'ultimo dovuto alla stessa banca in ragione e in conseguenza del falso
[...] contratto di conto corrente;
5) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente pos. 2181769 e degli eventuali ulteriori rapporti di conto corrente eventualmente accertati all'esito dell'espletanda istruttoria intervenuti tra il falso sig. e la Controparte_5 [...] con ogni conseguenza di legge, inclusa la nullità della relativa Controparte_2 convenzione di assegni;
6) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della nei confronti del vero sig. e che nulla Controparte_2 Controparte_5
7 è da quest'ultimo dovuto alla predetta società in ragione e in conseguenza del falso contratto di conto corrente;
7) ordinare agli uffici competenti la cancellazione ed eliminazione retroattiva della segnalazione del nominativo dei sigg. ed TT IV dagli archivi della Controparte_5
Centrale Rischi della NC d'Italia, nonché dall'albo protesti e registro informatico dei protesti degli assegni nonché dalle altre NC private (Experian, Crif); 8) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della e della Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e del Notaio Controparte_3 [...]
nei confronti degli attori, per la condotta colposa e/o dolosa loro riconducibile Controparte_11 come dettagliatamente illustrata nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento, in favore dei sigg.ri ed TT IV del danno non Controparte_5 patrimoniale dagli stessi patito in conseguenza delle vicende di cui è causa nella misura di €
120.000,00 per il sig. e nella misura di € 140.000,00 per la sig.ra IV ovvero in quella CP_5 maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, da determinarsi anche in via equitativa;
In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi …>>.
Si costituiva in giudizio la la quale non si opponeva alla querela Controparte_12 di falso chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio la chiedendo che fosse accertata e Controparte_3 dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree con riferimento ai rapporti ed ai fatti intercorsi tra gli attori e le altre controparti, nonché il rigetto delle predette domande. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale delle domande attoree, che fosse accertata e dichiarata l'estraneità della IV al rapporto di conto corrente bancario intercorso tra la BNL e il accertando e dichiarando, anche ex art. 1227 c.c., le rispettive responsabilità CP_5 delle parti processuali e commisurando, quindi, il relativo risarcimento del danno subito.
Si costituiva in giudizio , chiedendo che fosse respinta la domanda attorea, poiché Controparte_7 infondata in fatto ed in diritto e, previo accertamento che la firma apposta da FA Di CC sull'atto della era vergata in modo naturale e spontaneo senza segni di artificiosità o CP_7 mistificazione, che fosse accertato e dichiarato che la stessa firma era uguale a quella apposta sui documenti di identità esibiti al Notaio CP_7
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 attoree, stante la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta. Chiedeva, inoltre, la condanna di a manlevare la banca delle somme a cui fosse condannata. Controparte_8
Nell'ipotesi, poi, di accoglimento della domanda di nullità del contratto di mutuo del 10.3.2010 e della relativa iscrizione ipotecaria, chiedeva che fosse accertata e dichiarata come non dovuta, ex art. 2033 c.c., l'erogazione della somma mutuata per euro 297.116,25, i bonifici per euro 118.899,35 e
8 per euro 171.111,65 disposti dai mutuatari in favore del falso FA Di CC. Chiedeva, inoltre, che fosse accertata la responsabilità di , con condanna dello stesso al Controparte_8 risarcimento dei danni subiti dalla per euro 297.116,25 oltre interessi al tasso legale dalla CP_2 domanda, ovvero in caso di accoglimento della domanda attorea, del minor importo per effetto della imputazione di quella somma che la verserà alla Controparte_10 Controparte_2
[...]
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva: in via pregiudiziale: Controparte_11
- accertare e dichiarare, che le sottoscrizioni apposte all'atto di compravendita del 10.3.2010, rep.
62689 e al pedissequo atto di mutuo, rep. 62290, entrambi rogati a ministero del Notaio
[...]
di non recavano correzioni o, comunque, segni evidenti di mistificazione;
Controparte_8 CP_8
In via preliminare: - accertare e dichiarare, la nullità degli atti di citazione notificati sia dal Dott. Di
CC che dai Sig.ri ed IV ex art. 164 co. IV° C. P. C.; - accertare e dichiarare, la CP_5 carenza di legittimazione attiva del Dott. FA Di CC e dei Sig.ri ed Controparte_5
TT IV nei confronti del Notaio in relazione al Controparte_8 petitum ed alla causa petendi delle rispettive domande giudiziali;
- accertare e dichiarare, la inammissibilità delle domande formulate sia dal che dagli altri convenuti Controparte_2 nei confronti del Notaio;
Nel merito: - in via principale, rigettare le Controparte_8 domande del Dott. FA Di CC e dei Sig.ri ed TT IV perché Controparte_5 infondate in fatto e diritto;
- in subordine, accertare e dichiarare, che il Notaio Controparte_8 aveva aderito alla Polizza – Convenzione n. 1771506 stipulata dal Consiglio Nazionale del
[...]
Notariato con i di Londra – AN Costa Insurance Broker S. p. A., in persona del Pt_1
Rappresentante Generale per l'Italia Dott. , con sede in Corso Garibaldi n. 86, 20121 CP_13
Milano, avente ad oggetto la Responsabilità Civile Professionale;
- accertare e dichiarare, che la anzidetta Società assicuratrice, era obbligata a tenere indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli, e/o emettere nei confronti della stessa ogni conseguente pronuncia di condanna.
Si costituivano in giudizio gli chiedendo che fossero respinte le domande Parte_1 proposte nei confronti del Notaio e, in subordine, nel caso di Controparte_8 accoglimento delle stesse, che l'indennizzo fosse limitato, ex art. 1227 c.c., e tenendo conto della franchigia di euro 5.000,00 nonché del massimale della polizza.
Nel corso del giudizio Di CC FA proponeva querela di falso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. in ordine ai seguenti atti:
a) atto di compravendita a rogito Notaio in Roma, n. rep. Controparte_8
62689, n. racc. 38082 del 10.3.2010, intervenuto tra il falso FA Di CC ed il falso CP_5
9 ed avente per oggetto l'appartamento in Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto CP_5
Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento), sub 45 (la cantina) e sub 110
(posto macchina);
b) contratto di mutuo di credito fondiario del 10.3.2010, intervenuto tra i falsi / Controparte_5
TT IV e la a rogito Notaio in Roma, Controparte_2 [...]
n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 e relativa garanzia ipotecaria Controparte_8 CP_8 iscritta il 12.3.2010 al n. 6704 reg. part., n. 27806 reg. gen., per Euro 600.000,00 sull'appartamento in Comune di Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento int.4), sub 45 (la cantina n. 1, al piano primo sottostrada della scala B)
e sub 110 (posto macchina);
c) atto di costituzione di ipoteca iscritta in favore della per Controparte_2
Euro 600.000,00, avente ad oggetto le unità immobiliari in Comune di Roma, Via Nomentana 1014
(distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, sub 8, sub 45 e sub 110);
d) contratto di mutuo fondiario intervenuto il 19.10.2009 tra il falso Di CC FA e la
[...]
a rogito Notaio n. rep. 120566, reg. gen. 13092 e relativa Controparte_10 Controparte_7 garanzia ipotecaria del 20.10.2009 (reg. part. 39139, reg. gen. 137868).
Quanto sopra in relazione, altresì, alla carta d'identità, ai certificati anagrafici, alla tessera di codice fiscale del sedicente FA Di CC, da questi esibita e/o prodotta alle Banche ed ai Notai, in sede di stipula del contratto di compravendita, del contratto di mutuo fondiario del 10.3.2010, del contratto di mutuo fondiario del 19.10.2009, all'atto dell'accensione del conto corrente bancario, documenti espressamente disconosciuti da FA CC perché falsificati, alterati e contraffatti e non riconducibili, anche nelle firme, alla sua persona.
Dichiarata l'interruzione del giudizio atteso che era stata posta in liquidazione CP_2 CP_10 coatta amministrativa, riassunto lo stesso dal Di CC, con sentenza n. 22523/2017 pubblicata il
1/12/2017 veniva dichiara la falsità dell'atto di compravendita per Notaio Controparte_8 del 10.03.2010, rep. 62689 racc. 38082, la falsità del contratto di mutuo del 10.03.2010 a CP_8 rogito Notaio di racc. 38083, rep. 62690 e la falsità del contratto del Controparte_8 CP_8
19.10.2009 a rogito Notaio rep. 120566 racc. 13092; ordinata, ex art. 537 c.p.p., la Controparte_7 cancellazione dei suddetti atti, mediante l'annotazione a margine di ciascuna pagina degli stessi che ciascun di loro non può avere alcun effetto giuridico.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 1785/2020, pubblicata il 28.1.2020, così statuiva:
“dichiara la nullità dell'atto di compravendita per Notaio di del Controparte_8 CP_8
10.03.2010, rep. 62689 racc. 38082, del contratto di mutuo del 10.03.2010 a rogito Notaio CP_8
di racc. 38083, rep. 62690, del contratto del 19.10.2009 a rogito Notaio
[...] CP_8 CP_7
10 rep. 120566 racc. 13092; dell'atto di costituzione di ipoteca iscritta a favore della CP_7 [...] per la somma di euro 600.000,00 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Controparte_2
Roma alla via Nomentana n. 1014 (al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma al foglio 288, particella 80, sub 8, sub 45, sub 110); ordina, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti dichiarati nulli;
rigetta le domande di parti attrici nei confronti di Controparte_14 Controparte_2
rigetta la domanda di nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
; condanna alla Controparte_8 Controparte_14 corresponsione in favore di della somma di euro 111.307,16 Controparte_2 oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo;
dichiara la nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente n. 2181769 tra CP_5
e del contratto di conto corrente n. 759800039 tra
[...] Controparte_2 CP_5
e del contratto di conto corrente n. 847 tra Di CC
[...] Controparte_3
FA e ordina la cancellazione dei nominativi di Di CC FA, Controparte_10
, dagli Archivi della Centrale Rischi della NC d'Italia e Controparte_5 Controparte_15 dall'Albo dei e registro informatico dei protesti degli assegni;
rigetta le domande nei confronti di
; compensa le spese in ragione dei 1/2 tra DI UC EF e Controparte_7 condannando quest'ultima alla refusione in favore del Di Controparte_14
CC della restante metà che liquida nella somma complessiva di € 6.719,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. condanna DI UC EF a rifondere a
[...] le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € Controparte_2
6.719,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. condanna DI UC
EF a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida nella Controparte_7 somma complessiva di € 6.719,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna a rifondere a Controparte_3 Controparte_5
OL ET le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di €
6.719,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa le spese in ragione dei 1/2 tra e OL ET e Controparte_5 Controparte_2
condannando quest'ultima alla refusione in favore dei primi della restante metà che liquida
[...] nella somma complessiva di € 6.719,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra e Controparte_2 Controparte_14
Dispone che la causa sia rimessa sul ruolo come da separata ordinanza”.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello il formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti
11 in narrativa ed in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza parziale non definitiva del Tribunale di Roma n. 1785/2020, pubblicata il 28/1/2020, accertando il diritto della ad ottenere dal Notaio il risarcimento del danno patrimoniale CP_2 Controparte_8 subito per effetto dell'erronea identificazione dei sedicenti Di CC FA, alienante, e CP_5
e IV TT, acquirenti-mutuatari, pari all'importo di € 185.809,09 (dato dalla
[...]
Contr differenza di € 297.116,25, pari alla somma erogata, ed € 111.307,16, incassata da per effetto dell'adempimento di alle statuizioni della sentenza impugnata), oltre interessi dalla CP_4 domanda al soddisfo e, per l'effetto, accogliere la seguente domanda formulata nei giudizi riuniti di primo grado R.G. n. 52245/2012 e n. 9983/2013: “accertare, ai sensi e per gli effetti artt. 1175, 1176,
1218, 1375, 1453, 2043 c.c., nonché dell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 28 e 47 della Legge
n. 89/1913, la responsabilità del Notaio , coevocato in giudizio Controparte_8 dall'attore, per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, per i danni patiendi dalla
[...] in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle domande attrici Controparte_2
e, per l'effetto, condannare il Notaio a risarcire detti danni Controparte_8 alla da liquidarsi in € 297.116,25, somma corrispondente a quanto erogato in data 1.4.2010 CP_2 per il mutuo dichiarato nullo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero, nel caso di accoglimento della domanda attrice, del minor importo per effetto della imputazione (a decurtazione da € 297.116,25 sopra determinati) di quella somma che la verserà alla Controparte_10 [...] per effetto dell'accoglimento della domanda che precede”. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi”.
FA Di CC nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza n. 1785/20, previa eventuale sospensione del giudizio ex artt. 295 e/o
337 c.p.c., ovvero previa sospensione dello stesso per le ragioni di opportunità che verranno ravvisate, in accoglimento dell'appello incidentale svolto per tutti i motivi esposti nel presente atto, così giudicare: - in via principale e nel merito: rigettare per quanto di ragione l'appello principale proposto dalla perché infondato in fatto e diritto per i motivi Controparte_2 esposti nel presente atto;
- in via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale svolto, fermo l'accertamento già compiuto dal Tribunale di Roma circa la sussistenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. del Notaio dott. nei confronti del dott. FA Di Controparte_8
CC per la condotta professionale negligente, colposa e/o dolosa a lui riconducibile, indicata in sentenza, accertare e dichiarare la nullità della sentenza non definitiva n. 1785/20 emessa dal
Tribunale di Roma il 28.1.2020 ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta dall'esponente in primo
12 grado e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza de qua, accertando la responsabilità del
Notaio nella causazione di detto danno e il diritto del dott. FA Di CC ad ottenere CP_8 dal Notaio il risarcimento del danno patrimoniale subito in Controparte_8 conseguenza dell'erronea identificazione dei sedicenti Di CC FA, alienante, e CP_5
e IV TT, acquirenti-mutuatari, in pari all'importo di euro 1.200,00 mensili per
[...]
86 mensilità (da maggio 2011 a giugno 2018, data di effettiva reintegrazione del patrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 22523/17 del 1.12.2017, ovvero in subordine in 80 mensilità da maggio 2011 alla data di pubblicazione della sentenza sul falso del 1.12.2017), o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo e quindi, accogliere le seguenti domande formulate dall'esponente nei giudizi riuniti di primo grado n.r.g. 52245/2012 e n.r.g. 9983/2013: (i) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Notaio dott. nei confronti Controparte_8 del vero dott. FA di CC, per la condotta colposa e/o dolosa a lui riconducibile come dettagliatamente illustrata in atti e per l'effetto, condannarlo al risarcimento, in favore del vero dott.
FA Di CC, del danno patrimoniale da lui subito in conseguenza della truffa e del furto d'identità descritto, a titolo di fruttificazione, indisponibilità del bene falsamente compravenduto e mancato guadagno derivante dalla conseguente impossibilità di darlo in locazione a terzi in misura pari ad Euro 16.800,00 (ovvero ad un canone mensile di mercato pari ad euro 1.200,00 a decorrere dal maggio 2011 x n. 14 mesi, sino alla data di luglio 2012 di instaurazione del primo grado di giudizio), oltre al mancato guadagno successivo a scadere e dunque, dalla data di luglio 2012 e sino alla effettiva reintegrazione del patrimonio dell'attore, sempre in misura di euro 1.200,00 mensili, o comunque del canone di locazione di mercato richiesto per la tipologia dei beni di cui è causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
(ii) ordinare agli uffici competenti la cancellazione ed eliminazione retroattiva della segnalazione del nominativo del dott. FA Di CC anche dagli archivi delle altre NC dati private (Experian,
CRIF); - in via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183,
VI comma c.p.c. nel primo grado di giudizio, non ammesse e qui espressamente reiterate;
in particolare, per il caso di contestazione, l'ammissione di Ctu atta a stabilire e quantificare il canone di locazione mensile di mercato per tipologia del bene compravenduto - appartamento di mq. 120 + mq. 28 di balcone - comprensivo di posto auto e cantina. Per scrupolo difensivo, sin d'ora l'esponente insiste nell'accoglimento integrale delle conclusioni ritualmente rassegnate in atti nel primo grado di giudizio (atto di citazione introduttivo del giudizio n.r.g. 52245/2012, comparsa di costituzione e risposta nel giudizio 9983/2013, atto di citazione in rinnovazione e ricorso in riassunzione ex art. 13 302 e ss. c.p.c. nel giudizio n.r.g. 52245/2012), come precisate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n.1, qui trascritte, nonché nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e in parte non ammesse, qui reiterate, richiamata ogni eccezione e deduzione svolta a verbale d'udienza, nonché nel giudizio di querela di falso, nonché rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e produzione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi in atti esposti. Con riserva delle più opportune difese nei confronti di ogni controparte all'esito della definitiva costituzione in giudizio, anche per il caso di proposizione di appelli incidentali. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”
Gli (che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506) nel Parte_1 costituirsi proponevano appello incidentale e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, - In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto infondato per le motivazioni esposte Controparte_2 in narrativa;
- In via incidentale: accogliere l'appello proposto dagli che Parte_1 hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1771506, con conseguente riforma della sentenza impugnata in punto di responsabilità del pubblico ufficiale per i fatti per cui è causa.- Con vittoria delle spese di lite”.
nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le Controparte_8 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare - accertare e dichiarare, la violazione del disposto di cui all'art. 342, I co., nn. 1) e 2), C. P. C. dell'atto di citazione in appello notificato dalla
- per l'effetto, dichiarare il gravame proposto dalla Parte_2 [...]
inammissibile; Nel merito In via principale - respingere l'appello Parte_2 proposto dalla nei confronti del Notaio Parte_2 Controparte_8
, per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, fondato l'appello incidentale
[...] proposto dal Notaio;
- per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni Controparte_8 preliminari sollevate nella precedente fase di giudizio, accertare e dichiarare: i) la nullità degli atti di citazione notificati dai Sig.ri FA Di CC, ed TT IV in Controparte_5 relazione all'art. 164 IV co. C. P. C., con ogni conseguenza di legge e, ii) il difetto di legittimazione attiva degli stessi in relazione al Notaio - per l'effetto, in parziale Controparte_8 CP_8 riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il Notaio Controparte_8 ha adempiuto ai propri obblighi avendo correttamente proceduto all'identificazione delle parti contrattuali con esonero, quindi, da qualsivoglia responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, sia nei confronti dei Sig.ri FA Di CC, ed TT Controparte_5
IV che della nonché di ogni altro soggetto;
In via Parte_2
14 subordinata - accertare e dichiarare, che alla non corretta identificazione delle parti contrattuali, per i motivi di cui narrativa, hanno causalmente concorso, con i propri rispettivi inadempimenti, anche la (già Parte_2 Controparte_17 [...]
e ed il Notaio Dott.ssa Controparte_18 Controparte_18 Controparte_7
- per l'effetto, graduare la responsabilità di ciascuno nell'occorso in base all'effettiva efficacia
[...] causale dei rispettivi inadempimenti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
e IV TT nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e disattesa, così giudicare: - in via principale e nel merito: rigettare per quanto di ragione l'appello principale proposto dalla perché infondato in fatto e diritto, per i motivi Controparte_2 esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 7286/2022 pubblicata l'11.5.2022, ha così statuito:
“1) condanna al pagamento, in favore di FA Di CC Controparte_8 ed a titolo di risarcimento danni, del complessivo importo di euro 83.058,50, oltre interessi in misura legale sull'importo di euro 76.919,49, rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 9.5.2011 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna al Controparte_8 pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento danni, del complessivo importo Controparte_5 di euro 52.376,50, oltre interessi in misura legale sull'importo di euro 45.152,16, rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 4.2.2011 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna
[...]
al pagamento, in favore di TT IV ed a titolo di risarcimento Controparte_8 danni, del complessivo importo di euro 52.376,50, oltre interessi in misura legale sull'importo di euro 45.152,16, rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 4.2.2011 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna al rimborso, in favore di FA Di Controparte_8
CC, delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.430,00 per compenso professionale ed euro
687,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
5) condanna al rimborso, in favore di e Controparte_8 Controparte_5
TT IV, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale ed euro 687,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge;
6) pone definitivamente a carico di le Controparte_8 spese di CTU, liquidate come da decreto del 30.6.2021; 7) condanna a tenere Parte_1
15 indenne , con esclusione del solo importo di euro 5.000,00 pari Controparte_8 alla franchigia pattuita, dal pagamento di quanto dovuto in forza dei capi che precedono;
8) condanna al rimborso, in favore di , Parte_1 Controparte_8 delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.015,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.”
Gli Assicuratori del la e Pt_1 Pt_1 Controparte_1 Controparte_8 proponevano appello avverso la sentenza definitiva, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'lll.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così statuire:
- in via preliminare: disporre la sospensione inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza per la sua trattazione, dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 7286/2022 dell'11.05.2022, sussistendo i relativi presupposti;
- in via ancora preliminare: disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello RG n. 4172/2020 pendente davanti alla VI sez. della Corte di Appello di Roma – dott.ssa Ferrara e che è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 27.06.2023;- in via principale: riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 7286/2022 dell'11.05.2022, respingendo tutte le domande proposte da FA Di CC, ed TT IV nei confronti del dott. , Controparte_5 Controparte_8 in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate, con conseguente condanna dei predetti
FA Di CC, ed TT IV alla restituzione delle somme che nel Controparte_5 frattempo gli appellanti dovessero corrispondere in suo adempimento, oltre interessi legali dalla data di pagamento;
- in ogni caso in via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU medico legale sulle persone di FA Di CC, ed TT IV al fine di valutare la Controparte_5 sussistenza delle lamentate lesioni di natura non patrimoniale e se le stesse siano eziologicamente collegabili alla condotta professionale tenuta dal dott. in Controparte_8 occasione dei fatti oggetto di causa. Con conseguente revisione anche in punto di spese di lite relative al primo grado di giudizio – spese di CTU e di CTP comprese - e con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio”.
FA Di CC nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, contrariis rejectis, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva (e della esecuzione) della sentenza di primo grado n. 7286/2022 pubblicata l'11.5.2022 per carenza assoluta di allegazione e prova in ordine ai presupposti di fatto e/o diritto di cui all'art. 283 c.p.c. legittimanti l'accoglimento di tale richiesta, sia sotto il profilo del fumus boni iuris, che del periculum in mora delle richieste avversarie, per le ragioni dedotte nel presente atto. Con espressa riserva di ulteriore costituzione nella fase di merito e di eventuale proposizione di appello incidentale, per l'udienza del 15.12.2022. Salvezza illimitata ed impregiudicata del contenuto di tutti gli atti
16 defensionali e dei relativi allegati presenti nel fascicolo di causa in favore del dott. FA Di CC da intendersi come qui di seguito integralmente riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in ossequio al principio generale di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti. Con vittoria di spese e compensi professionali ex art. 283, c. 2 c.p.c. all'esito della intestata fase e sub-procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c., ove ritenuto di giustizia.” ed TT IV nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e disattesa, così giudicare: - in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 7286/2022 del Tribunale Civile di Roma proposta dagli Parte_1 [...]
e dal Notaio in quanto priva di fondamento in Controparte_9 Controparte_8 fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge;
- in via principale e nel merito: a) rigettare l'appello proposto dagli e dal Notaio Parte_1 Controparte_9
, perché infondato in fatto e diritto, per i motivi esposti nel presente Controparte_8 atto;
b) rigettare l'istanza istruttoria avanzata dagli Parte_1 Controparte_9
e dal Notaio di avente ad oggetto la richiesta di
[...] Controparte_8 CP_8 rinnovazione della CTU medico-legale sulle persone dei sigg. ed TT IV Controparte_5 in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.”
Disposta la riunione dei due procedimenti, con ordinanza del 5.1.2022 è stata dichiarata la contumacia di e . Controparte_4 Controparte_3 Controparte_7
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU medico legale.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — In via preliminare va evidenziato come nell'appello proposto da Parte_1
da e da avverso la sentenza definitiva, gli
[...] Controparte_9 CP_8 Parte_1 hanno dedotto che è succeduta nei contratti sottoscritti da
[...] Controparte_9 di Londra, con la conseguente legittimazione unicamente di Parte_1 [...]
. Controparte_9
Rilevato che vi è stata una successione a titolo particolare nel processo (attenendo al trasferimento dei contratti), l'art. 111 c.p.c. statuisce che il processo prosegue tra le parti originarie. Ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”. Rilevato che nel caso di specie non vi è stato il consenso di tutte le parti all'estromissione dal giudizio di rimane questa quale originaria parte. L'atto proposto (anche) Parte_1
17 da va inteso quale atto di intervento. Controparte_9
§ 3. — La sentenza non definitiva è motivata come segue.
“I fatti posti a sostegno delle domande del Di CC, di e della IV, possono così, CP_5 sinteticamente, riassumersi: i predetti erano stati vittima di una serie di eventi, in conseguenza dei quali erano stati illecitamente spogliati della loro identità personale (in particolare, il Di CC, in data 31.10.2008, aveva subito, ad opera di ignoti, un furto presso la sua abitazione di Guidonia
EL (RM) Via Tito Livio n. 37/B, mediante effrazione della porta finestra ubicata al piano terreno, a seguito del quale risultavano asportati taluni beni, tra cui un computer portatile, una chiave di connessione internet ed una chiave conto on line della BNL. Nella circostanza, inoltre, veniva rubata l'autovettura Audi A3, di proprietà della madre dell'esponente, posteggiata sulla pubblica via, con quanto al suo interno - carta di circolazione, documenti assicurativi, materiale di lavoro e badge di entrata all'Istituto ISPRA, fotocopie della carta d'identità dell'attore nr.
[...]
, etc.); in data 10 marzo 2010, ignoti sostituitisi a dette parti attrici, avevano Nume_1 alienato/acquistato l'appartamento, la cantina ed il posto macchina, di proprietà del Di CC, siti in Roma alla Via Nomentana 1014, (atto di compravendita a rogito Notaio in Roma, Controparte_8
n. rep. 62689, n. racc. 38082), dietro versamento del prezzo di euro 395.000,00 Controparte_8
(di cui euro 105.000,00 mediante n. 4 assegni bancari BNL ed euro 290.000,00 mediante mutuo); la falsa parte venditrice si era assunta l'obbligo contrattuale di estinguere anticipatamente l'ipoteca, già iscritta a favore di in data 20.10.2009 (n. form. 39139) a garanzia del Controparte_10 mutuo fondiario all'epoca ancora in ammortamento, a rogito Notaio in Roma;
a garanzia del CP_7 mutuo di credito fondiario, n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 concesso dalla
[...]
a ed IV TT, coniugi in regime di separazione dei Controparte_2 Controparte_5 beni, era stata iscritta in data 12.3.2010, n. reg. gen. 27806, n. reg. part. 6704, ipoteca volontaria per la somma di euro 300.000,00 sul cespite di proprietà dell'attore; che le NC citate in giudizio nonché i notai dovevano ritenersi responsabili, in solido tra di loro, per gli eventi descritti, per non aver correttamente adempiuto agli obblighi di diligenza e di verifica della clientela impostigli (il tutto anche in relazione alla violazione degli obblighi di protezione impostigli e, quindi, per responsabilità da contatto sociale) sia ex art. 2043 c.c.; detta responsabilità derivava dagli omessi approfonditi controlli sui nuovi clienti, dal falso grossolano di cui era affetta la falsa carta di identità presentata dal falso Di CC (mancanza del timbro a secco di congiunzione della foto al documento), dall'assenza di ulteriori controlli rispetto alla carta di identità, dalla presenza sul certificato anagrafico del falso Di CC di un n. di repertorio difforme rispetto a quello presente sulla carta di identità, dall'errata indicazione del Municipio rilasciante la carta in questione, dall'illecito trattamento dei dati personali, dalla mancanza di fidefacenti volti a garantire l'identità del Di
18 CC.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, stante la sentenza emessa nel giudizio di querela di falso sopra citato, e attesa l'accertata falsità delle firme degli attori, deve essere dichiarata, per assoluta mancanza di accordo, la nullità dell'atto di compravendita per Notaio del 10.03.2010, rep. Controparte_8
62689 racc. 38082, del contratto di mutuo del 10.03.2010 a rogito Notaio di Controparte_8
racc. 38083, rep. 62690, e del contratto del 19.10.2009 a rogito Notaio rep. CP_8 Controparte_7
120566 racc. 13092.
Consegue alla predetta pronuncia la nullità dell'atto di costituzione di ipoteca iscritta a favore della per la somma di euro 600.000,00 avente ad oggetto l'unità Controparte_2 immobiliare sita in Roma alla via Nomentana n. 1014 (al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma al foglio 288, particella 80, sub 8, sub 45, sub 110), nonché, ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti dichiarati nulli.
Esaminando, poi, la posizione delle NC convenute nel presente giudizio e, nella fattispecie, valutando la sussistenza o meno nei loro confronti dei vari profili di responsabilità alle stesse imputate dagli attori, giova ricordare quanto segue. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997 e n. 12093 del 27.09.2001, ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela, e in generale, per la collettività. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario, il principio è connotato dal ruolo della banca che assume sul piano funzionale una posizione preminente innalzando, agli istituti di credito, un l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, diligenza, caratterizzata da condotte in parte tipizzate in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo
(v. Cass. 343/1993, 72/1997, 5562/1999). In altri termini è stato ritenuto che, per il carattere dell'attività svolta dalle NC, è richiesto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché
l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere;
infatti, “la c.d. diligenza del bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili”
19 (Cass. 5421/1992). In senso ancora più penetrante si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del 23.02.2000, per la quale “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità”.
Ciò posto, quindi, dagli obblighi di diligenza qualificata dell'accorto banchiere, da commisurare alle circostanze concrete dell'attività esercitata, viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omettendo (ex multis Cass. 4571/1992; Cass. 72/1997; Cass. 12093/2001; Cass. 1865/2006; Cass.
13777/2007; Cass. 3462/2007; Cass. 11123/2015). L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha, pertanto, evidenziato che l'istituto bancario deve uniformare la propria condotta sia al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, sia allo standard di diligenza qualificata dell'operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art.1176 c.c. Nella predetta direzione, quindi, dovendo la banca osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza (Cass. 11123/2015). Infatti, “l'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello “status” dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale”. (Cass. 13.01.1993 n. 343).
Premessa, quindi, la suddetta ricostruzione generale dei doveri e delle responsabilità degli istituti bancari e passando all'esame del caso concreto, deve rilevarsi che gli odierni attori hanno dedotto una responsabilità delle NC convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non aver provveduto ad una identificazione dei falsi Di CC, e IV omettendo il rispetto delle regole sopra CP_5 esposte.
Orbene, deve rilevarsi che tutte e tre le NC convenute hanno, incontestatamente, asserito di aver stipulato i contratti con i falsi Di CC, e IV, mediante l'esibizione da parte degli CP_5 stessi delle rispettive carte di identità. Ciò posto, la produzione in copia di detti documenti non consente la valutazione del dedotto falso grossolano sugli stessi visibile, ossia la mancanza del timbro a secco di congiunzione della foto con i documenti in questione e, pertanto, in assenza di ulteriori
20 dati, deve ritenersi che la presentazione di detti documenti sia stata ritenuta valida e priva di sospetti da parte delle NC. Relativamente, nello specifico, alle posizione della e del CP_4 [...]
, posizione maggiormente rilevanti in ragione della concessione dei mutui citati in CP_2 epigrafe, deve rilevarsi che entrambi i predetti istituti di credito, oltre a riportare, ai fini della identificazione dei rispettivi falsi clienti, l'acquisizione del documento di identità, specificavano di aver inviato il perito incaricato per le pratiche del mutuo presso l'immobile venduto e, quanto Contr all' di aver inoltrato all'indirizzo di via Nomentana n. 1014, copia degli estratti di conto corrente intestati al falso di CC e, quanto al di aver richiesto certificato di residenza e stato CP_2 di famiglia, modello unico e varia altra documentazione. Di talché, deve ritenersi che dette NC abbiano correttamente adempiuto alle obbligazioni di diligenza loro imposte, avendo svolto tutte le operazioni necessarie per l'identificazione dei clienti (non può, per altro, tralasciarsi, che l'accesso del perito incaricato per l'istruttoria del mutuo presso l'immobile compravenduto, determina una grado di affidabilità della identità personale del falso Di CC assai elevato, come pure l'inoltro a detto indirizzo di copia di tutti gli estratti conto periodici senza ricevere mai alcuna contestazione).
In conclusione, quindi, deve ritenersi infondata la domanda ex art. 2043 c.c. svolta dagli attori nei confronti degli istituti bancari.
Deve, poi, essere respinta la domanda svolta da e volta ad accertare, ai sensi Controparte_2
e per gli effetti artt.1175, 1176, 1218, 1375, 1453, 2043 c.c., nonché dell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001,
e degli artt. 28 e 47 della Legge n. 89/1913, la responsabilità del Notaio Controparte_8 di per i danni patiendi dalla in conseguenza CP_8 Controparte_2 dell'eventuale accoglimento delle domande attrici, con conseguente condanna dello stesso a risarcire detti danni alla da liquidarsi in € 297.116,25, somma corrispondente a quanto erogato in CP_2 data 1.4.2010 per il mutuo dichiarato nullo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero, nel caso di accoglimento della domanda attrice, del minor importo per effetto della imputazione (a decurtazione da € 297.116,25 sopra determinati) di quella somma che la verserà Controparte_10 alla per effetto dell'accoglimento della domanda proposta Controparte_2 nei confronti della stessa.
All'uopo, giova ricordare che “atteso in base all'id quod plerumque accidit la banca si determina ad accogliere la richiesta di mutuo all'esito dei istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto nella quale assume ruolo logicamente e necessariamente e indefettibilmente prodromica l'identificazione del soggetto mutuatario, si appalesa invero (quantomeno) contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175, 1375 c.c. il comportamento della medesima consistente nel predisporre la documentazione all'uopo necessaria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal
21 notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessi trasmessi ai fini del rogito sulla base dell'apparente regolarità della carte di identità” (v. Cass. 13362/2018). In detta prospettiva, infatti, deve rilevarsi che il Notaio , deduceva, sin dalla comparsa di costituzione e senza mai Controparte_8 alcuna contestazione della predetta banca, di aver stipulato i contratti in esame presso gli uffici dell'istituto di credito in Fiumicino e che le parti erano note a quest'ultimo in quanto avevano già ottenuto il finanziamento necessario per l'acquisto (v. pagina 10 comparsa).
Quanto, poi, alla domanda di Paschi di Siena volta, in caso di accoglimento della domanda CP_2 di nullità del contratto di mutuo rogato in data 10.3.2010 dal Notaio di Controparte_8 rep. n. 62690 e racc. n. 38083 e di nullità dell'iscrizione ipotecaria in data 12.3.2010 al n. CP_8
6704, ad accertare e dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 2033 c.c. sia l'erogazione dalla NC della somma mutuata pari a € 297.116,25, mediante accredito in data 1.4.2010 sul conto corrente n.
590.07, sia i successivi bonifici di € 118.899,35 e € 171.111,65 disposti dai mutuatari in favore del
“falso” FA Di CC sui rapporti a questo illegittimamente intestati presso la
[...]
per la quale la ha spiegato nel riunendo CP_10 Controparte_2 giudizio R.G. 52245/2012, domanda autonoma di accertamento che la Controparte_2 ha diritto al riconoscimento della somma di € 111.307,16, oltre interessi maturati,
[...] giacente presso la già Controparte_14 Controparte_12 già in quanto maturata sui rapporti accesi dal “falso” FA Di CC Controparte_10 per effetto degli accrediti dei bonifici conseguenti alla erogazione del mutuo della
[...]
così chiedendo in quel giudizio che venisse ordinato alla Controparte_2 [...] già già di Controparte_14 Controparte_12 Controparte_10 restituire alla ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. e Controparte_2 dell'art. 2041 c.c., la somma di € 111.307,16, oltre interessi nel frattempo maturati, ancora giacente presso quella banca per effetto dell'estinzione dei rapporti intestati a Di CC FA e da quell'Istituto tenuta «a disposizione dei soggetti che risulteranno avervi diritto in forza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria», deve osservarsi quanto segue.
Dall'esame della documentazione agli atti di causa (v. doc. 16 ), risulta che la Controparte_2 aveva chiuso il conto corrente n. 847 intestato al falso Di CC, residuando sullo CP_10 stesso la somma di euro 111.307,16. Ritiene, quindi, il che detta somma gli vada CP_2 restituita, ex artt. 2033 e 2041 c.c., in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo del 10.3.2010. Ciò posto, deve rilevarsi che l'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., ricorre tutte le volte in cui il soggetto che ha versato una somma non dovuta è legittimato a riavere quanto versato, oltre agli eventuali frutti e agli interessi maturati;
nello specifico, nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito
22 oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali.
Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede
(Cass. 2993/2019). Pertanto, deve disporsi la condanna di alla restituzione in favore di CP_4
della somma di euro € 111.307,16, oltre interessi decorrenti dalla data della Controparte_2 presente pronuncia e sino al saldo.
Quanto, poi, alla domanda attorea di nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente n. 2181769 tra e del contratto di conto corrente Controparte_5 Controparte_2
n. 759800039 tra e del contratto di conto Controparte_5 Controparte_3 corrente n. 847 tra Di CC FA e deve rilevarsi che i procuratori Controparte_10 delle parti attrici, sin dalla costituzione in giudizio, disconoscevano le firme apposte su dette contratti come appartenenti al e al Di CC. Nonostante detto disconoscimento le NC CP_5 convenute non producevano agli atti di causa gli originali di detti contratti, di talché i documenti in questione devono ritenersi come inutilizzabili nel presente giudizio. Consegue a ciò la mancanza della prova del consenso tra le parti nel perfezionamento dei contratti de quibus e, conseguentemente,
l'accoglimento delle domande di nullità proposte dagli attori.
Esaminando, quindi, le domande attoree di cancellazione dei nominativi di Di CC FA,
e IV TT dagli archivi della centrale Rischi della NC d'Italia, Controparte_5 dall'albo dei protesti e dai registri informatici dei protesti degli assegni, deve rilevarsi quanto segue.
Premesso che alcuna responsabilità può essere riscontrata in capo alle NC per le predette segnalazioni (le stesse, infatti, in ragione della ricorrenza delle circostanze previste dalla legge, hanno il dovere di procedere alle segnalazioni in questione), deve rilevarsi che l'esito del presente giudizio, con il quale sono state accertate e dichiarate le nullità sopra descritte (tra le quali, quelle dei contratti di conto corrente), impone la cancellazione dei nominativi dagli attori dai registri sopra indicati.
Passando, poi, all'esame della eventuale responsabilità dei Notaio, occorre osservare quanto segue.
Come noto, il notaio per un verso assume le vesti di Pubblico Ufficiale tenuto a garantire erga omnes la pubblica fede degli atti da lui rogati e, per altro verso, è considerato professionista legato da contratto di prestazione d'opera con i propri mandanti. Ne consegue, pertanto, un duplice profilo di responsabilità e, nella fattispecie, una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del cliente, qualora il danno sia la conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del proprio mandante e una responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui l'erroneo esercizio della sua funzione pubblica abbia causato danni a terzi estranei al rapporto di clientela.
23 In questo caso, la responsabilità extracontrattuale del Notaio, può essere configurata in seguito alle violazioni delle medesime regole di condotta professionale che riguardano il piano contrattuale, qualora tuttavia abbiano cagionato ripercussioni negative in capo a soggetti diversi dalle parti contrattuali.
La suddetta dicotomia, non assume rilievo esclusivamente a livello teorico e dottrinale, ma involge notevoli divergenze dal punto di vista della disciplina applicabile. In particolare, qualora emerga una responsabilità di tipo contrattuale, si applicherà la disciplina fondamentale delineata dagli artt.
1218 e 1176 c.c. Diversamente, in presenza di responsabilità aquiliana, la norma cardine andrà individuata nell'art. 2043 c.c. Ne consegue una disciplina del tutto diversa ad esempio in materia di prescrizione, di onere della prova, di quantificazione del danno risarcibile.
Applicando quanto esposto al caso di specie, emerge la riconducibilità della fattispecie concreta ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto, l'azione di responsabilità, è fatta valere da soggetti che in alcun modo aveva instaurato un rapporto contrattuale con i notai parte del presente giudizio.
Ciò stante, e passando alla verifica della dedotta sussistenza di responsabilità del notaio nello svolgimento della propria attività professionale, occorre rilevare quanto segue.
La principale doglianza mossa dagli attori, riguarda un profilo di negligenza relativamente all'accertamento dell'identità delle parti, le quali in seguito si sono rivelate false. Orbene, la disciplina applicabile al caso in esame va individuata nella legge notarile (legge n.89 del 1913), in specie nell'art. 49 in forza del quale “il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. La suddetta disposizione, nel corso degli anni, è stata oggetto di attenzione da parte di autorevoli pronunce della Corte di Cassazione, le quali hanno contribuito a delineare un quadro interpretativo definito nelle linee essenziali. In particolare, può richiamarsi, tra le tante, la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 28823 del
2017), la quale evidenzia la modifica dell'art. 49 legge notarile, avvenuta ad opera della legge 333 del 1976, che ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti ad opera del notaio.
In particolare, si legge nella suddetta pronuncia che il citato art. 49 deve essere interpretato nel senso che “il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass.
24 10 maggio 2005, n. 9757). E che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale … tra i fattori che possono concorrere a formare la certezza richiesta dalla norma, possono senz'altro ricomprendersi, oltre ai documenti di riconoscimento, il comportamento delle parti, la natura dell'affare e le indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoni informali e non di fidefacenti” (Cass. 10 agosto 2004, n. 15424).
Orbene, fatte tali dovute precisazioni e contestualizzando i principi della Cassazione, emerge come l'operato del notaio di nello svolgimento della funzione notarile, non Controparte_8 CP_8 risulti totalmente conforme ai principi di diligenza professionale come descritta dall'art. 1176, comma 2° Cod. Civ. Detta disposizione normativa da ultimo richiamata, nella fattispecie impone, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, di valutare la diligenza, richiesta nell'adempimento, con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Applicando tale principio allo svolgimento dell'attività notarile, si ricava uno standard particolarmente elevato di diligenza richiesta, stante la funzione “sociale” svolta dal suddetto
Pubblico Ufficiale.
In particolare, nel caso di specie, in relazione alla identificazione delle parti contrattuali ad opera del , non può essere tralasciata la difformità riscontrata tra il falso Controparte_8 documento di Di CC FA presentato al notaio all'atto del rogito e il certificato anagrafico dal predetto professionista richiesto in pari circostanza, certificato questo dal quale emerge la difformità del numero dell'atto di nascita rispetto a quello indicato nella carta di identità. Più nello specifico, dalla falsa carta di identità esibita al Notaio risultava atto n. 00045, p. 1, s. A 21, mentre dal certificato sopra citato risultava atto n. 00952, p. 1, s. A4
Detta difformità, nei termini del dovere di diligenza sopra descritto, avrebbe dovuto richiedere una attenzione suppletiva da parte del professionista incaricato alla redazione dell'atto, imponendogli, quanto meno, la richiesta di chiarimenti.
Emergono, pertanto, elementi di fatto che ragionevolmente inducono ad affermare l'assenza della necessaria certezza circa l'identità delle parti, in applicazione di regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. Nello specifico, il notaio di si è limitato ad una Controparte_8 CP_8 verifica meramente formale dei documenti dei soggetti coinvolti, facendo esclusivamente affidamento sulle dichiarazioni di questi ultimi.
Per contro, risulta correttamente svolta l'attività di identificazione svolta dal Notaio la quale CP_7 sulla base della carta di identità e del codice fiscale nonché della personale conoscenza del Di
25 CC da parte del personale della NC, ha provveduto a raggiungere certezza in ordine a detto soggetto.
In ordine al profilo della quantificazione del danno subito dalle parti attrici in ragione della condotta del Notaio di la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata Controparte_8 CP_8 ordinanza.
Le spese di lite tra gli attori e Controparte_2 Controparte_14
e seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi
[...] Controparte_3 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 260.000,00.
Partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati:
1. in favore di DI UC EF e a carico di stante Controparte_14 la compensazione in ragione della metà delle spese in ragione del rigetto della domanda ex art. 2043
c.c. e dell'accoglimento della domanda di nullità del contratto di c/c, compensi nella misura di €
1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
2. in favore di e a carico di DI UC EF, stante Controparte_2 la riduzione della metà in ragione della sola domanda ex art. 2043 c.c., compensi nella misura di €
1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
3. in favore di e carico di DI UC EF, stante la riduzione Controparte_7 della metà in ragione della sola domanda ex art. 2043 c.c., compensi nella misura di € 1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
4. in favore di e OL ET e carico di Controparte_5 [...] stante la riduzione della metà in ragione della sola domanda di nullità del c/c, Controparte_3 compensi nella misura di € 1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
5. in favore di e OL ET, e a carico di Controparte_5 Controparte_2
stante la compensazione in ragione della metà delle spese in ragione del rigetto
[...] della domanda ex art. 2043 c.c. e dell'accoglimento della domanda di nullità del contratto di c/c, compensi nella misura di € 1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
6. la compensazione delle spese tra e Controparte_2 Controparte_14
.
[...]
26 La sentenza definitiva è motivata come segue.
“Le domande di risarcimento danni proposte dagli attori vanno accolte per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
1. Richiamato integralmente il contenuto della sentenza già emessa nel corso del presente giudizio
(sentenza n. 1785/2020) e considerato il contenuto delle difese e delle conclusioni formulate dalle parti, va innanzitutto precisato che la predetta sentenza, oltre a pronunciarsi in via definitiva su ogni diversa domanda formulata dalle parti nelle due cause riunite, ha emesso pronuncia non definitiva sulle domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del convenuto Controparte_8
non rilevando, in senso contrario, che il dispositivo non contenga l'esplicitazione di ciò
[...]
(cfr. fra le molte Cass. 24600/2017, secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale).
Come infatti emerge dall'esame delle motivazioni della sentenza sopra richiamata, quest'ultima ha già accertato la responsabilità extracontrattuale del suddetto convenuto (v. pag. da 24 a 26 della motivazione), disponendo quindi la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, ai soli fini della quantificazione del danno subito dagli attori (“In ordine al profilo della quantificazione del danno subito dalle parti attrici in ragione della condotta del Notaio di la Controparte_8 CP_8 causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza”).
Il presente giudizio ha quindi unicamente ad oggetto l'accertamento dei danni derivanti dalla condotta colposa già accertata, oltre che, evidentemente (stante il carattere subordinato della stessa), la domanda proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità professionale.
2. Va poi esclusa la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, richiesta in ragione della pendenza, innanzi alla Corte di Appello di Roma, dell'ulteriore giudizio avente ad oggetto le impugnazioni proposte avverso la sentenza già emessa.
Per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., non è infatti sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma occorre l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (cfr. Cass. 12198/1998).
Inoltre, non sussiste obbligo del giudice di sospendere il processo, proseguito dopo la pronuncia di sentenza non definitiva, a causa della intervenuta impugnazione di quest'ultima, non essendo
27 configurabile il rapporto di pregiudizialità giuridica (tra il giudizio in fase di impugnazione e quello in fase di prosecuzione) richiesto dall'art. 295, sia perché tale norma prevede la sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra (e non dalla stessa) causa
(che prosegue sino alla sentenza definitiva), sia perché non può sussistere possibilità alcuna di conflitto tra i due giudicati, che costituisce, invece, la finalità della disposizione (cfr. Cass.
6491/2004).
In ogni caso, peraltro, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e non ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. 13823/2016, nonché da ultimo Cass. S.U. 21763/2021).
La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., tuttavia, è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti (cfr. Cass.
17623/2020).
Nella specie non ricorrono pertanto i presupposti per la sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295 c.p.c., difettando il requisito della pendenza di un diverso giudizio in rapporto di pregiudizialità giuridica e stante in ogni caso la pendenza in grado di appello dell'ulteriore giudizio.
Né d'altra parte ricorrono i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2,
c.p.c., come tale rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Non emergono infatti ragioni tali da far apparire altamente probabile la riforma della sentenza impugnata (in particolare per quanto destinato ad incidere sulla presente pronuncia) e dunque tali da giustificare, per ragioni di economia processuale, la sospensione.
Inoltre, considerando l'epoca molto risalente di introduzione del presente giudizio e non risultando imminente la decisione in sede di appello, la sospensione si presenta in contrasto con le esigenze di ragionevole durata del giudizio stesso.
3. Passando quindi all'esame del merito, le domande degli attori sono fondate nei limiti che seguono.
3.1. Sotto il profilo del danno non patrimoniale, devono essere richiamate le conclusioni cui è giunta la CTU disposta in corso di causa (v. relazione depositata in data 14.6.2021).
L'ausiliario del giudice – con motivazioni congrue, logiche, aderenti alle risultanze processuali ritualmente acquisite e fondate su idonee indagini specialistiche – ha infatti accertato quanto segue:
(i) per effetto dei fatti oggetto di controversia, il Di CC ha riportato un “Disturbo da Stress Post
28 Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
% per un anno a causa dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 20 % (venti per cento), in considerazione della rilevante incidenza degli eventi traumatici sul funzionamento psichico del sig. FA Di CC e sulle sue scelte di vita. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso un'ulteriore psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso. […] Il Sig. Di
CC ha reagito agli eventi fonte di stress attuando una strategia difensiva, che lo ha determinato nella scelta dell'opzione del part time a livello lavorativo”;
(ii) a causa dei medesimi eventi, la IV ha riportato un “Disturbo da Stress Post Traumatico
(309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30 % per un anno a causa dell'evento traumatico (cfr. Edizione 2014, ) e un Disturbo CP_19 CP_20 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici percento), in considerazione dell'aggravamento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”;
(iii) sempre in conseguenza dei fatti di causa, il ha riportato “un Disturbo da Stress Post CP_5
Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
% per un anno dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici per cento), tenuto anche conto del peggioramento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”.
In modo altrettanto adeguato, il CTU ha inoltre replicato alle osservazioni formulate dalle parti (sul punto si richiama integralmente la “risposta alle note critiche” allegata alla relazione).
Risulta pertanto adeguatamente accertato anche il nesso di causalità fra la condotta colposa del convenuto e pregiudizi non patrimoniali sopra descritti, avendo senz'altro avuto la condotta del convenuto un ruolo eziologico concorrente nella causazione del danno.
Né, in senso contrario rileva che la predetta condotta colposa abbia in particolare riguardato l'identificazione del soggetto qualificatosi come FA Di CC.
29 Al riguardo, va infatti osservato che, avendo la condotta riguardato la stipula dell'atto di compravendita, si deve ragionevolmente ritenere che, ove fosse stata accertata la falsa identità del sedicente Di CC e dunque impedita la stipulazione del predetto contratto, anche il contestuale contratto di mutuo fondiario (tramite il quale gli altrettanto sedicenti ed TT Controparte_5
IV hanno ottenuto la provvista necessaria al pagamento di parte del prezzo di acquisto) non sarebbe stato posto in essere.
Facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. 8508/2020) ed aggiornate all'anno 2021, devono pertanto essere liquidate – in via congiunta e ricomprendendo dunque, in mancanza di peculiarità del caso concreto che giustifichino una diversa quantificazione, la liquidazione: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione – le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
(i) in favore del Di CC (data dell'evento lesivo 9.5.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio convenuto;
età all'epoca dell'evento 39 anni;
invalidità temporanea parziale al 30% per un anno;
invalidità permanente della misura del 20%), complessivi euro 83.058,50 (di cui euro 10.840,50 per l'invalidità temporanea parziale ed euro 72.218,00 per l'invalidità permanente);
(ii) in favore della IV (data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio convenuto;
età all'epoca dell'evento 48 anni;
invalidità temporanea parziale al 30% per un anno;
invalidità permanente della misura del 15%), complessivi euro 52.376,50 (di cui euro 10.840,50 per l'invalidità temporanea parziale ed euro 41.536,00 per l'invalidità permanente)
(iii) in favore del (data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della CP_5 scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio convenuto;
età all'epoca dell'evento 48 anni;
invalidità temporanea parziale al 30% per un anno;
invalidità permanente della misura del 15%), complessivi euro 52.376,50 (di cui euro 10.840,50 per l'invalidità temporanea parziale ed euro 41.536,00 per l'invalidità permanente).
3.2. Quanto al danno di natura patrimoniale, sempre in base alle risultanze della già richiamata
CTU, va liquidato in favore del Di CC l'importo di euro 5.245,07 per spese mediche documentate.
3.3. Trattandosi di obbligazioni di valore, sugli importi liquidati ai due paragrafi che precedono devono essere calcolati gli interessi cd. compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulle somme
30 spettanti, di anno in anno rivalutate (v. Cass. S.U. 1712/1995), al fine di ristorare le parti danneggiate del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.
Tali interessi devono essere dunque calcolati sulle somme devalutate all'epoca dell'evento (e dunque: (i) per il Di CC, sull'importo di euro 76.919,49; (ii) per la IV sull'importo di euro
45.152,16; (iii) per il sull'importo di euro 45.152,16) e rivalutate di anno in anno, secondo CP_5 gli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI), sino alla presente sentenza.
3.4. Nulla va invece liquidato al Di CC a titolo di danno patrimoniale da perdita (parziale) della capacità lavorativa specifica.
Dall'esame dell'atto di citazione, così come della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., non emerge infatti l'allegazione specifica – di cui la parte era onerata – della voce di pregiudizio in questione, non essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo, peraltro finalizzato alla individuazione del danno non patrimoniale (v. atto di citazione, pag. 26), alla perizia di parte versata in atti (doc. 42 del fascicolo di parte attrice Di CC), la quale a sua volta, altrettanto genericamente, fa riferimento ad una parziale compromissione del “funzionamento lavorativo” (v. pag. 10).
3.5. La domanda del Di CC va inoltre rigettata nella parte in cui è diretta ad ottenere il risarcimento del lucro cessante derivante dalla dedotta impossibilità, a decorrere da maggio 2011 e
“sino alla affettiva reintegrazione del bene nel patrimonio dell'attore”, di locare a terzi l'immobile e trarne quindi i frutti civili.
Al riguardo, occorre infatti considerare che:
- in linea generale, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (cfr. Cass. 8411/2006, Cass. 9493/2007 e
Cass. 27021/2016);
- nella specie, l'attore ha sempre mantenuto (prima e fino alla risoluzione del precedente contratto di locazione) la detenzione del bene e poi il suo possesso (oltre che la proprietà, come poi accertato con la sentenza già emessa nel corso del presente giudizio);
- nessuna contestazione è stata infatti mai sollevata, dall'apparente proprietario in ordine CP_5 al possesso del bene, così come in ordine alla sua proprietà; motivo per cui, fra l'altro, il proprietario effettivo del bene, per rassicurare eventuali soggetti terzi interessati alla conduzione in locazione dell'immobile, avrebbe potuto agevolmente ottenere dal proprietario apparente un riconoscimento
31 formale del proprio diritto;
- la vendita poi dichiarata nulla non ha pertanto costituito, per il Di CC, impedimento insuperabile alla locazione del bene.
4. Quanto poi alla domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, non
è contestata l'operatività della copertura assicurativa, avendo la stessa terza chiamata eccepito unicamente l'esistenza di un massimale di euro 30.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo (ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto), nonché di una franchigia assoluta pari ad euro 5.000,00 (ai sensi dell'art. 4 lett. a) delle medesime condizioni).
Essendo ampiamente capiente il massimale, la terza chiamata va quindi condannata a tenere indenne il convenuto assicurato, con esclusione del solo importo pari alla predetta franchigia.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato in base all'ammontare del risarcimento effettivamente dovuto, con conseguente applicazione dello scaglione ricompreso fra
52.001,00 e 260.000,00; nei rapporti fra gli attori ed il convenuto, valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
nel rapporto fra convenuto e terza chiamata, valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione della semplicità e limitatezza delle questioni controverse).
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate come da decreto del 30.6.2021, vanno definitivamente poste a carico del convenuto”.
§ 4. — Appello principale della avverso la sentenza non Controparte_2 definitiva.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “error in procedendo: vizio di motivazione ex art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della sentenza e/o motivazione apparente”.
32 L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui – nonostante l'accoglimento delle domande di risarcimento da parte del Notaio in favore delle attrici – rigetta, in via del CP_8 tutto contraddittoria, la medesima domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_2 nei confronti del notaio. Secondo l'appellante è evidente la connessione tra i danni occorsi alle
[...] parti attrici a causa della condotta del notaio (derivanti dalla declaratoria di nullità del contratto di mutuo e della relativa garanzia ipotecaria) e quelli subiti dalla Contrariamente a quanto CP_2 ritenuto in primo grado, infatti, a nulla varrebbe la stipula dei contratti di compravendita e mutuo presso i locali e l'esecuzione dell'istruttoria sui mutuatari per rigettare la domanda proposta dall'appellante.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “erronea applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione agli elementi di fatto e di diritto acquisiti al giudizio, erronea applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223, 1375, 1453, 2043 c.c...”. Secondo l'appellante erroneamente non è stata riconosciuta la responsabilità del notaio nei confronti della Il giudice di prime cure CP_8 CP_2 avrebbe erroneamente applicato il principio di causalità e il criterio d'imputazione del danno previsto nell'ipotesi della responsabilità del professionista (c.d. colpa omissiva), incorrendo nella violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223, 1375, 1453, 2043 c.c.. Ed invero appare evidente l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice, il quale, sottostimando il ruolo di pubblico ufficiale rivestito dal notaio nonché l'autorevolezza degli accertamenti dallo stesso eseguiti, non ha qualificato l'attività di certificazione dell'identità delle parti quale “antecedente necessario dell'evento dannoso”. Qualora il notaio avesse svolto correttamente tale attività, l'atto di compravendita non sarebbe stato concluso e la banca non avrebbe eseguito il rogito del mutuo.
§ 5. — Appello incidentale proposto da FA Di CC avverso la sentenza non definitiva.
È articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata per “”nullità della sentenza n.
1785/20 ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. - error in procedendo - omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.”
Il Di CC ha rinunciato a tale motivo di appello (come da nota conclusiva), che pertanto non va esaminato.
§ 6. — Appello incidentale proposto da avverso la sentenza non Controparte_8 definitiva.
È articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata per aver ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale del notaio , omettendo l'esame delle Controparte_8 eccezioni preliminari avanzate in primo grado e valutando erroneamente le risultanze probatorie in atti. In particolare secondo l'appellante non si sono valutati fatti fondamentali che, qualora correttamente esaminati, avrebbero senza altro condotto ad una diversa conclusione. Si rileva che
33 l'attività di identificazione delle parti (posta alla base della condanna del notaio), era stata già effettuata sia dal notaio – ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità – sia dalla CP_7 CP_10 per l'erogazione del mutuo. Pertanto, appare evidente che il convincimento del notaio sulla
[...] bontà dell'identificazione delle parti, sia stato influenzato dalle verifiche operate dai soggetti summenzionati. In secondo luogo erronea è la ritenuta responsabilità in via esclusiva del notaio nei confronti del Di CC. Quest'ultimo, infatti, qualora avesse sollecitamente denunciato il furto del documento d'identità, si sarebbe potuto accorgere della truffa ben prima dell'instaurazione della vicenda del mutuo e della compravendita.
§ 7. — Appello incidentale proposto dagli avverso la sentenza non Parte_1 definitiva.
È articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata per non aver equiparato la condotta del Notaio nella identificazione delle parti a quella svolta dal Notaio nella medesima CP_8 CP_7 attività. Parimenti erronea appare l'assimilazione della identificazione di Di CC a quella di e IV. La prima è avvenuta in base a carta d'identità, codice fiscale e certificato CP_5 anagrafico. La seconda, invece, sulla base della sola carta d'identità e del codice fiscale. Il giudice prime cure, secondo tale prospettazione, inoltre avrebbe trascurato di considerare il fatto che il notaio ha maturato il convincimento sulla identificazione delle parti in base a: l'attività svolta dal CP_8 notaio (cui però non viene riconosciuta alcuna responsabilità); la pratica di concessione del CP_7 mutuo – con ulteriore conferma della verifica dell'identità dei mutuatari – gestita da persona nota al notaio;
il fatto che parte del mutuo venisse usato per estinguere un precedente mutuo ipotecario insistente su un immobile oggetto di compravendita con rogito del notaio CP_7
§ 8. — Appello incidentale promosso dagli da Parte_1 Controparte_9
e da avverso la sentenza definitiva.
[...] Controparte_8
Con il primo motivo la sentenza viene censurata “Sulla sospensione del presente giudizio in pendenza di appello in ordine all'an debeatur”. Gli appellanti incidentali censurano l'operato del giudice di prime cure per avere rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza del giudizio presso la Corte d'Appello avverso la sentenza non definitiva. Secondo tale prospettazione, sarebbe erronea la statuizione del giudice di primo grado circa la scarsa probabilità di successo della riforma della sentenza parziale, in ragione delle numerose contraddittorietà e lacune motivazionali che la stessa presenta.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “Sulla erroneità della sentenza in punto di accertamento del nesso eziologico, di quantificazione del danno e di condanna al suo risarcimento.”
Gli appellanti incidentali censurano l'operato del giudice di prime cure per aver aderito acriticamente alle risultanze della CTU medico- legale effettuate sulle parti stipulanti i contratti di cui è causa. Nello
34 specifico, viene contestata la quantificazione del danno da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, con contestuale richiesta di rinnovazione della Ctu (negata in primo grado). Contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la CTU non appare condivisibile per un duplice ordine di motivi: 1) il nesso di causa non è comprovato documentalmente a causa di ampie lacune temporali nelle perizie;
2) la diagnosi di disturbo post traumatico da stess non è supportata da documenti e i criteri del DSM
5 non appaiono soddisfatti né dopo un anno dall'evento né attualmente.
§ 9. — Per questioni di ordine logico vanno innanzitutto esaminati gli appelli incidentali proposti da e da diretti a censurare la ritenuta Controparte_8 Parte_1 responsabilità del notaio (e quindi la sentenza non definitiva).
Il ha innanzitutto riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in primo CP_8 grado e che sostiene non esaminata dal giudice di primo grado neanche incidentalmente.
Nella specie l'eccezione non esaminata è la seguente: “Era stato tempestivamente eccepito il “difetto di legittimazione attiva sia del Sig. Di CC che dei Sig.ri ed IV, in relazione alla CP_5 posizione del Notaio CP_8
Più esattamente, il Sig. Di CC ha richiesto il risarcimento dei danni al Notaio Controparte_8
"per la condotta colposa e/o dolosa posta in essere", ex pag. 21 dell'atto di citazione.
[...]
Inoltre, a pag. 24 dell'atto de quo, si afferma: "Ciò evidenziato, è palese l'inadempimento dei Notai agli specifici obblighi di diligenza impostigli dalla Legge Notarile e dall'art. 1176 c. c.".
Parimenti, i Sig.ri ed IV, a pag. 17 dell'atto introduttivo affermano: "E' di tutta CP_5 evidenza quindi che, in assenza dell'inadempimento del professionista agli obblighi imposti dall'art. 49 L. Notarile e dall'art. 1176 c.c., l'evento danno non si sarebbe prodotto."
Nella successiva pag. 18 dello stesso atto, si chiede "(...) in conseguenza della condotta colposa e/o dolosa dalla dal notaio di Parte_2 Controparte_8
e dalla (...)", il risarcimento dei danni non patrimoniali CP_11 Controparte_21 subiti.
Pertanto, date le rispettive richieste delle controparti, emerge senza tema di smentita la volontà delle stesse di agire nei confronti del Notaio a titolo di responsabilità contrattuale, quando invece tra le parti stesse (quelle autentiche) mai è intercorso alcun rapporto: v. sentenza n. 22523/2017.
Di qui, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva nei confronti del notaio.
Fermo restando ciò, nell'ambito delle eccezioni preliminari, il concludente notaio ha anche contestato la nullità degli atti di citazione ex adverso notificati, in quanto con gli stessi tutte le parti attrici pur avendo dedotto l'inadempienza del professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 C.
C., hanno reclamato il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale.
E, data l'innegabile confusione che siffatte richieste hanno ingenerato in capo al destinatario, con
35 sua pratica impossibilità di assumere specifica posizione, è stata sollevata eccezione ex art. 164 comma III C. P. C. (erroneamente indicato IV) con richiesta di adozione dei provvedimenti stabiliti dal comma IV (erroneamente indicato V)”.
Il giudice di primo grado ha espressamente qualificato la responsabilità del notaio in termini di responsabilità extracontrattuale, e sul punto parte appellante non formula alcuna censura (neanche quindi sotto il profilo di un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Ne consegue che del tutto correttamente il giudice di primo grado non ha esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, formulata in relazione alla responsabilità contrattuale (non essendo stata in tali termini qualificata la domanda). Pertanto la doglianza così come formulata non può essere accolta.
Va poi evidenziato come nell'atto di appello il ha chiesto “in via subordinata - accertare e CP_8 dichiarare, che alla non corretta identificazione delle parti contrattuali, per i motivi di cui narrativa, hanno causalmente concorso, con i propri rispettivi inadempimenti, anche la Parte_2
(già e
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
ed il Notaio Dott.ssa - per l'effetto, graduare la Controparte_18 Controparte_7 responsabilità di ciascuno nell'occorso in base all'effettiva efficacia causale dei rispettivi inadempimenti”.
Rilevato che il in primo grado non ha proposto alcuna domanda diretta ad accertare la CP_8
(co)responsabilità delle altre parti, tale domanda è inammissibile ex 345 c.p.c..
Venendo al merito, il giudice di primo grado ha ricondotto la responsabilità del notaio a quella extracontrattuale. Tale valutazione è condivisibile (e d'altronde sul punto non vi è alcuna censura), essendo il Di CC estraneo al contratto posto in essere dal notaio con il falso Di CC.
Per valutare la condotta del notaio correttamente il giudice di primo grado ha richiamato l'art. 49 della legge notarile (L. n. 89/2013). Va sul punto osservato come non pare discutibile – né è stata messa in discussione - l'applicazione di tali disposizioni anche nel caso di responsabilità extracontrattuale, stante la funzione pubblica svolta del notaio.
Ai sensi dell'art. 49 della legge notarile nel testo novellato con legge n. 333/ 1976 "il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento della attestazione valutando tutti gli elementi a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due sfide facente da lui conosciuti che possono anche essere testimoni".
Pertanto tale disposizione non contempla più la necessità dell'accertamento "oggettivo" da parte del notaio dell'identità degli stipulanti quale "risultato da ottenersi personalmente ed esclusivamente dal notaio", ma quale "stato soggettivo di certezza intorno ad un'identità attraverso regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare un tale convincimento" (cfr. Cass. N. 13362/18).
36 In particolare secondo la S.C. “la modificazione del testo normativo si deve alla L. n. 333 del 1976, art. 1 che ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti per il notaio tenuto alla loro identificazione. Infatti, nell'attuale versione non compare più l'avverbio "personalmente"
(collegato alla certezza in ordine all'identità delle parti); nel testo della disposizione vigente è inoltre precisato che la sicurezza circa l'identificazione possa conseguirsi anche al momento dell'attestazione: il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale della parte da parte del notaio;
infine, la norma novellata conferisce rilievo a "tutti gli elementi atti a formare il (...) convincimento" del professionista: con ciò chiarendo che l'acquisizione di una certezza sulla identità della parte non dipenda - o comunque possa non dipendere, in concreto - dalla conoscenza personale che il notaio abbia di quel soggetto (la quale può anche mancare) e che detta acquisizione sia anzi determinata da fatti o situazioni che non sono definibili in via astratta e generale, ma che è necessario accertare di volta in volta.
In tal senso, questa Corte è venuta affermando che il cit. art. 49 vada interpretato nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 10 maggio
2005, n. 9757; analogamente, nel senso che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale: Cass. 10 agosto 2004, n.
15424) (Cass. n. 28823/1017).
Ulteriormente, “ora, è principio di diritto che il notaio deve cercare di avere certezza della identità della parte, e che per averla non può limitarsi a verificare la carta di identità, quando l'esibizione di tale documento può non risultare sufficiente (Cass. 14409/ 2023). Occorre in tal caso che il notaio effettui ulteriori verifiche, e tra queste l'articolo 49 della legge notarile prevede la verifica della identità mediante ricorso a persone che hanno conoscenza diretta della parte, chiamati dalla predetta norma "fidefacenti"” (Cass. n. 765/2025).
Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del notaio attesa la “difformità riscontrata tra il falso documento di Di CC FA presentato al notaio all'atto del rogito e il certificato anagrafico dal predetto professionista richiesto in pari circostanza, certificato questo dal quale emerge la difformità del numero dell'atto di nascita rispetto a quello indicato nella carta di identità.
37 Più nello specifico, dalla falsa carta di identità esibita al Notaio risultava atto n. 00045, p. 1, s. A 21, mentre dal certificato sopra citato risultava atto n. 00952, p. 1, s. A4”, difformità che imponeva una attenzione supplettiva e quanto meno la richiesta di chiarimenti.
Gli appellanti non censurano la sussistenza di tale difformità, che d'altronde risulta dalla documentazione in atti.
Il censura la sentenza per non avere valutato ulteriori elementi da cui ha tratto il proprio CP_8 convincimento circa l'identità del Di CC: il fatto che in data 19.10.2009 il notaio aveva CP_7 rogato il contratto di mutuo fondiario intervenuto il 19.10.2009 tra il falso Di CC FA e la e che sul punto non è stata ritenuta alcuna responsabilità (pur essendo stato Controparte_10 il Di CC presumibilmente identificato con gli stessi atti); il fatto che dinanzi al le parti CP_8 hanno dichiarato di conoscersi, essendo quindi già state identificate sia dal notaio che dalla CP_7
; il fatto che prima di concedere il mutuo e erano stati identificati Controparte_10 CP_5 CP_15
Contr e valutati da che aveva anche provveduto a visionare l'immobile in proprietà del Di CC.
Inoltre contraddittoriamente è stata ritenuta la responsabilità esclusiva del solo del notaio e non anche Contr di pur avendo anche tale istituto richiesto lo stato di famiglia e quindi dovendo risultare la medesima discrasia. Anche gli censurano la sentenza per non avere Parte_1 considerato ulteriori elementi: il fatto che la pratica per la concessione del mutuo era stata gestita dalla Mutui Elite, in persona del noto al notaio;
il fatto che una parte del mutuo era impiegato Pt_3
Contr da per estingue il mutuo ipotecario contratto a rogito del notaio Inoltre censurano la CP_7 contraddittorietà della sentenza per avere, a fronte di identiche condotte, ritenuto la responsabilità del e non della Inoltre evidenziano come non è stata effettuata alcuna valutazione in CP_8 CP_7 ordine all'identificazione di e CP_5 CP_15
Le doglianze di entrambi gli appellanti (in gran parte sovrapponibili) non colgono nel segno.
Innanzitutto il fatto che è stata esclusa la responsabilità del e delle NC (con statuizione CP_7 passata in giudicato), non vale di per sé a ritenere l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado in relazione al atteso che siamo dinanzi a diverse condotte che in quanto tali sono CP_8 state valutate distintamente con la conseguenza che diverse sono le ragioni per cui è stata esclusa la loro responsabilità. L'assunto del secondo cui il Di CC è stato identificato dal CP_8 CP_7 sulla base degli stessi atti (certificato anagrafico e falsa carta di identità) posti a base della sua identificazione è sfornito di alcuna prova, non sussistendo quindi elementi per ritenere che anche dinanzi al risultasse la difformità tra i due atti. Al contrario peraltro il giudice di primo grado ha CP_7 ritenuto esente da responsabilità in quanto l'ha identificato sulla base della carta d'identità, del CP_7 codice fiscale e della personale conoscenza del Di CC da parte del personale della NC (non risultando quindi alcuna valutazione del certificato anagrafico). Pertanto risulta provato che solo
38 dinanzi al fosse emersa tale difformità. CP_8
Contr Per quanto attiene a precisato che la sentenza di primo grado ha dato conto “di aver richiesto certificato di residenza e stato di famiglia, modello unico e varia altra documentazione” da parte di Contr Contr
va innanzitutto osservato come ha contratto con e e non con Di CC, Parte_4 CP_15 concernendo la documentazione acquisita ai contraenti e non al Di CC, così come attenendo all'accertamento di queste parti la diligenza richiesta. D'altronde gli stessi appellanti rilevano Contr l'accertamento da parte di dell'identità di e e non del Di CC. Anche a Parte_4 CP_15
Contr ritenere che nella documentazione trasmessa dalla al vi fosse il certificato anagrafico CP_8
Contr del Di CC, essendo questo estraneo al rapporto attinente all'erogazione del mutuo, non era tenuta ad effettuare alcun accertamento del Di CC.
In ogni caso va osservato come il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la colpa delle NC atteso che a fronte della produzione delle carte di identità, “la produzione in copia di detti documenti non consente la valutazione del dedotto falso grossolano sugli stessi visibile, ossia la mancanza del timbro a secco di congiunzione della foto con i documenti in questione e, pertanto, in assenza di ulteriori dati, deve ritenersi che la presentazione di detti documenti sia stata ritenuta valida e priva di sospetti da parte delle NC”, rigettando quindi la domanda per difetto di prova. Inoltre il giudice di primo grado ha valutato come diverso lo standard di diligenza richiesto per le NC e per il notaio, operando solo per quest'ultimo, attesa la funzione pubblica svolta (come osservato dal giudice di primo grado), la disposizione di cui all'art. 49 legge notarile, che impone al notaio di avere certezza dell'identità della parte.
Tali considerazioni portano ad escludere qualsiasi contraddittorietà nella sentenza.
Peraltro va osservato come, in assenza di impugnazione dei capi relativo alle ulteriori responsabilità
(o meglio in presenza di una impugnazione inammissibile per quanto sopra rilevato), eventuali contraddittorietà tra capi non determina di per sé l'erroneità del capo oggetto di impugnazione, potendo in linea teorica essere errati anche i capi non impugnati.
Del pari sono anche infondate le censure attinenti all'omessa valutazione dei fatti che hanno concorso a formare il convincimento del notaio circa l'identità delle parti.
In primo luogo il fatto che le parti fossero già state in precedenza identificate - dal notaio e dalla CP_7
Contr
in relazione al mutuo del 2009 e poi in fase di preconcessione del mutuo da Controparte_10 con gestione da parte di un soggetto che il notaio conosceva - se certamente è un elemento per ritenere la loro identità, ciò non pare sufficiente per sostanziare quella verifica sull'identità richiesta dalla legge notarile, atteso che il notaio non può di per sé fare affidamento sulla diligenza di altri professionisti (come si verificherebbe nel caso di specie), ma deve direttamente effettuare accertamenti in ordine all'identità. Irrilevante appare poi al fine di tale verifica che le parti abbiano
39 dichiarato di conoscersi.
In ogni caso è da osservare come a fronte di tali elementi rimane fermo che dinanzi al notaio vi era un (evidente) elemento di incongruenza che imponeva di effettuare accertamenti o avere chiarimenti in modo da superarlo;
e non è contestato che nessuna condotta è stata posta in essere in tal senso. Il che vale di per sé e in modo assorbente a ritenere la sua responsabilità.
Gli censurano la sentenza per non aver nulla argomentato in ordine all'identità Parte_1 di e dell' per i quali non è stato acquisito il certificato anagrafico e quindi per i quali CP_5 CP_15 non sussiste alcuna incongruenza, sussistendo una diversità di posizioni non valutata dal giudice di primo grado.
Anche tale censura è infondata.
Infatti parte appellante non tiene conto del fatto che il contratto di mutuo stipulato da e Pt_5 era strettamente connesso al contratto di compravendita tra lo stesso e il Di CC CP_15 Pt_5
(nel contratto di compravendita si dà atto che parte del prezzo veniva pagato grazie al mutuo).
Trattandosi di una operazione complessivamente unitaria (presupponendo il mutuo la compravendita), una condotta diligente del notaio a fronte delle su indicate incongruenze relative alla parte venditrice avrebbe presumibilmente permesso di constatare la falsa identità del Di CC e quindi anche conseguentemente dei (falsi) e impedendo l'intera operazione. Ne Pt_5 CP_15 consegue pertanto la responsabilità del anche nei confronti del e dell' CP_8 Pt_5 CP_15 trattandosi di un fatto illecito unitario con pluralità di danneggiati.
Secondo il il giudice di primo grado non ha valutato la condotta del Di CC che ha CP_8 lasciato imprudentemente il proprio documento d'identità in una macchina parcheggiata su una pubblica via, denunciando lo smarrimento solo dopo la stipula dell'atto.
La deduzione dell'appellante, da ricondurre all'art. 1227, comma 1, c.c., è infondata.
Innanzitutto va evidenziato come parte appellante ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti, non una riduzione del danno per la responsabilità concorrente del Di CC. E sul punto lo stesso appellante deduce che il comportamento del Di CC ha solamente concorso a cagionare il danno, escludendo quindi lo stesso appellante che la condotta del Di CC abbia cagionato in via esclusiva il danno (con conseguente rigetto della domanda).
In ogni caso, a fronte di un furto perpetrato che ha riguardato non solo la carta di identità e della conseguente truffa, non può ritenersi colpevole la condotta del Di CC per avere lasciato dentro una macchina la propria carta d'identità e denunciato tardivamente il relativo furto. In primo luogo la condotta di dimenticanza della carta d'identità non pare colposa, essendo stata lasciata dentro una macchina chiusa, pur in una pubblica via, e in ogni caso non pare idonea di per sé a realizzare la truffa. Inoltre, quanto alla denuncia, non pare che una denuncia maggiormente tempestiva avrebbe
40 impedito la truffa.
In definitiva gli appelli incidentali sono infondati. Contr
§ 10. — Va quindi esaminato l'appello principale proposto da
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo diretti censurare il rigetto della domanda da questa proposta nei confronti del notaio CP_8
I motivi sono infondati con le precisazioni che seguono. Contr In linea di fatto la è parte del contratto di mutuo stipulato con e (rogato dal CP_5 CP_15
, e ha proposto domanda risarcitoria nei confronti del nel caso di declaratoria di CP_8 CP_8
Contr nullità del mutuo (dichiarata e non censurata). ha specificato, come dato conto da parte del giudice di primo grado, di aver inviato il proprio perito presso l'immobile venduto (come da perizia in atti). Inoltre nella fase istruttoria ha acquisito, oltre alla carta d'identità, certificato di residenza e stato di famiglia, per quanto sopra osservato relativamente al e alla Il giudice di CP_5 CP_15 primo grado ha inoltre ritenuto come non contestato (e sul punto non vi è alcuna censura) che i contratti in esame siano stati stipulati presso gli uffici dell'istituto di credito di Fiumicino e che “le parti erano note a quest'ultimo in quanto avevano già ottenuto il finanziamento necessario per l'acquisto”. In tal senso il teste ha confermato la stipulazione presso la filiale della banca. Tes_1
Contr Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da ritenendo la richiesta della banca contraria a buona fede ex art. 1175 e 1375 cc..
E' da premettere che il giudice di primo grado, inquadrate le domande proposte dall'attore nei Contr confronti di e del nell'alveo dell'art. 2043 c.c., ha da un lato rigettato la domanda nei CP_8
Contr confronti di in quanto non provata e dall'altro lato accolto la domanda nei confronti del risultando provata la violazione dell'art. 49 legge notarile (stante le difformità che CP_8 risultavano dai documenti prodotti, con riferimento alla difformità tra la carta d'identità e il certificato anagrafico).
Innanzitutto va evidenziato come il passaggio in giudicato del capo relativo al rigetto della domanda Contr proposta dagli attori nei confronti della non preclude una diversa valutazione della condotta della in relazione alla domanda da questa proposta nei confronti del notaio, trattandosi di capi CP_2 autonomi (e considerato che il notaio ha contestato la colpa della banca). Contr Il rapporto tra e il notaio è più propriamente inquadrabile nell'ambito del rapporto contrattuale d'opera professionale, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Nella valutazione delle rispettive condotte va tuttavia considerato che la banca rispetto al notaio non si presenta come un soggetto privato che può fare affidamento sugli accertamenti del notaio e su quanto questi tenuto in virtù della legge notarile, trattandosi di un soggetto qualificato che ha svolto l'attività istruttoria funzionale all'erogazione del mutuo e che quindi è tenuto ad uno standard di
41 diligenza qualificato. In tal senso d'altronde il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato sul punto come “la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997
e n. 12093 del 27.09.2001, ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela, e in generale, per la collettività. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario, il principio è connotato dal ruolo della banca che assume sul piano funzionale una posizione preminente innalzando, agli istituti di credito, un l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, diligenza, caratterizzata da condotte in parte tipizzate in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo (v. Cass. 343/1993, 72/1997, 5562/1999). In altri termini è stato ritenuto che, per il carattere dell'attività svolta dalle NC, è richiesto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere;
infatti, “la c.d. diligenza del bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” (Cass. 5421/1992). In senso ancora più penetrante si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del 23.02.2000, per la quale “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità”. Ciò posto, quindi, dagli obblighi di diligenza qualificata dell'accorto banchiere, da commisurare alle circostanze concrete dell'attività esercitata, viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omettendo (ex multis Cass. 4571/1992; Cass.
72/1997; Cass. 12093/2001; Cass. 1865/2006; Cass. 13777/2007; Cass. 3462/2007; Cass.
11123/2015). L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha, pertanto, evidenziato che l'istituto bancario deve uniformare la propria condotta sia al canone di correttezza e buona fede (art. 1175
42 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, sia allo standard di diligenza qualificata dell'operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. Nella predetta direzione, quindi, dovendo la banca osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza (Cass.
11123/2015). Infatti, “l'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello “status” dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale”. (Cass.
13.01.1993 n. 343)”.
In relazione ad una operazione complessivamente unitaria come nel caso di specie, risultando la vendita della casa e la concessione del mutuo ipotecario due contratti chiaramente collegati, sia il notaio e che la sono tenuti a svolgere in relazione ad entrambi gli atti la propria attività secondo CP_2 il rispettivo standard di diligenza (qualificato). D'altronde la banca svolge tutta l'attività istruttoria finalizzata all'erogazione del mutuo sulla casa oggetto di vendita e quindi di ipoteca, rispondendo anch'essa complessivamente dell'operazione (secondo lo standard di diligenza suo proprio): il mutuo ipotecario valido presuppone d'altronde un valido contratto di vendita. Pertanto il fatto che parte contrattuale della banca nel contratto di mutuo siano unicamente gli acquirenti non esime la banca stessa dagli accertamenti dovuti in ordine ad entrambi i negozi collegati e quindi anche in relazione all'atto di vendita presupposto del mutuo ipotecario.
E' quindi in tale prospettiva che si pone quell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal giudice di primo grado, secondo cui “in base all'id quod plerumque accidit la banca si determina ad accogliere la richiesta di mutuo all'esito di istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto nella quale assume ruolo logicamente e necessariamente e indefettibilmente prodromica l'identificazione del soggetto mutuatario, si appalesa invero (quantomeno) contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. il comportamento della medesima consistente nel predisporre la documentazione all'uopo necessaria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità” (Cass. n. 13362/2018; in tal senso anche recentemente Cass. n.
26463/2023). Nella sostanza, a fronte di un difetto di diligenza della banca attinente all'identificazione delle parti, la stessa non può poi dolersi della errata identificazione da parte del notaio.
Nel caso di specie per quanto osservato (con aspetto rilevante anche nei rapporti tra il notaio e la il notaio ha violato l'art. 49 della legge notarile in relazione all'identificazione del Di CC, CP_2
43 non essendosi avveduto dell'incongruenza tra la carta d'identità e la documentazione anagrafica prodotta.
E' da interrogarsi se sia ravvisabile la violazione dell'obbligo di diligenza (qualificata) anche da parte della banca. Contr Dalla documentazione in atti risulta che ha svolto una attività prodromica all'identificazione della propria parte contrattuale e quindi dei mutuatari ( e della , trasmettendo la CP_5 CP_15 relativa documentazione al notaio, da tale documentazione non emergevano elementi dai quali desumere la loro falsa identità. D'altronde nessuna censura è stata posta al notaio in ordine a tale identificazione. Né rileva al fine di una errata loro identificazione il fatto che questi erano conosciuti all'Istituto di credito in quanto avevano ottenuto il finanziamento per l'acquisto, attenendo la conoscenza alla stessa operazione in esame e quindi non ad una conoscenza diretta. Pertanto in relazione all'identificazione dei mutuatari non vi sono elementi per ritenere un difetto di diligenza.
Per quanto attiene all'identificazione del Di CC, in relazione alla quale è stata ritenuta la colpa del notaio, la banca risulta avere effettuato un accertamento “indiretto” tramite la perizia valutativa dell'immobile. Peraltro a fronte della produzione di tale perizia dal quale lo stesso giudice di primo grado ha desunto l'accesso del perito nell'immobile non vi sono elementi per ritenere che tale accesso non sia stato effettuato (potendo un accesso in assenza del vero Di CC essere stato architettato).
Punto centrale assume anche rispetto alla banca la valutazione della documentazione attinente alla identificazione del Di CC che presentava incongruenze (carta d'identità e certificato anagrafico).
Nel costituirsi in primo grado il notaio ha dedotto di avere chiesto alle parti le carte d'identità CP_8
e di avere chiesto e ottenuto le relative certificazioni degli atti di stato civile, non essendo quindi stata tale documentazione ottenuta tramite la banca (non rientrando quindi nell'attività istruttoria espletata dalla banca).
Va tuttavia considerato che pacificamente i contratti sono stati stipulati presso l'istituto bancario. Ne consegue che ivi è avvenuta l'identificazione delle parti, alla presenza quindi del personale dell'istituto di credito. Pertanto lo stesso personale era tenuto in quella sede ad effettuare l'identificazione delle parti e a constatare la difformità tra carta d'identità e certificato anagrafico, non potendo semplicemente fare affidamento sull'accertamento del notaio, essendo per quanto sopra osservato l'istituto di credito tenuto ad espletare tutta l'attività possibile (secondo il suo standard di diligenza) funzionale alla regolare e valida conclusione dell'affare complessivamente considerato (i due negozi collegati). In relazione alla violazione dell'obbligo di diligenza da parte della banca è poi da osservare come si trattava di una difformità evidente (essendo diversi i numeri dell'atto di nascita) che non richiedeva uno standard di diligenza particolare (richiedibile unicamente al notaio). Non avendo l'istituto constatato tale difformità lo stesso deve ritenersi in colpa.
44 Tali considerazioni portano pertanto a ritenere una condotta colposa della banca, risultando quindi la stipula dell'atto nullo di mutuo imputabile (anche) alla stessa. Pertanto essendo la stessa banca causa del danno, la richiesta di risarcimento del danno al notaio è contraria a buona fede, come ritenuto dal giudice di primo grado in conformità dell'orientamento della S.C. sul punto.
I motivi di appello vanno quindi rigettati, integrata la motivazione di primo grado.
§ 11. — Va quindi esaminato l'appello proposto da da Parte_1 [...]
e da avverso la sentenza definitiva. Controparte_9 CP_8
Con il primo motivo la sentenza è censurata in relazione al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio che ha portato alla sentenza definitiva in pendenza dell'appello avverso la sentenza definitiva.
La riunione dei due appelli (avverso la sentenza non definitiva e definitiva) assorbe qualsiasi questione.
E in ogni caso va evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279 c.p.c., comma 4, e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279 c.p.c., comma 4), né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della l. 26 novembre 1990,
n. 353, artt. 6 e 35” (Cass. n. 8664/2020).
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza in punto di accertamento del nesso di causalità e di quantificazione del danno. Gli appellanti chiedono la rinnovazione della CTU, rilevando come il nesso di causalità va sostenuto da adeguata documentazione non sussistente nel caso di specie.
La diagnostica di disturbo post traumatico da stress che riguarderebbe il primo anno per tutti i danneggiati non solo non è sostenuta da adeguata documentazione, ma la sintomatologia non soddisfa tutti i criteri diagnostici. Inoltre le risultanze dei test somministrati alla e al CP_15 CP_22 depongono per una messa in atto di tentativi volti ad esagerare la condizione psichica reale. Le somme riconosciute sono inoltre evidentemente eccessive.
Precisato che è stata disposta la rinnovazione della CTU, vanno esaminate distintamente le diverse posizioni.
A) Quanto al Di CC.
La sentenza di primo grado, sulla base della consulenza espletata, ha accertato come:
(i) per effetto dei fatti oggetto di controversia, il Di CC ha riportato un “Disturbo da Stress Post
Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
45 % per un anno a causa dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 20 % (venti per cento), in considerazione della rilevante incidenza degli eventi traumatici sul funzionamento psichico del sig. FA Di CC e sulle sue scelte di vita. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso un'ulteriore psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso. […] Il Sig. Di
CC ha reagito agli eventi fonte di stress attuando una strategia difensiva, che lo ha determinato nella scelta dell'opzione del part time a livello lavorativo”.
Anche la consulenza espletata nel presente grado ha accertato un “Disturbo dell'Adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al Disturbo post-traumatico da stress”. È stata inoltre esclusa
(attraverso la somministrazione di test) una simulazione psicopatologica.
Per quanto attiene alla lamentata carenza documentazione, la consulenza è pervenuta a tale diagnosi nonostante vi siano delle lacune documentali (risultando prodotti: una relazione medica psichiatrica dott.ssa , specialista in psichiatria, psicoterapeutica del 12.6.2012, recante diagnosi Persona_1 di: “Disturbo di ansia generalizzato”; ricevute per sedute di psicoterapia anni 2015-2016 a firma dott.
Ricevute di psicoterapia svolte negli anni 2016-2017 dal dott. ; Per_2 Persona_3 prescrizione farmacologica a firma dott. del 4.7.2016; visita psichiatrica dott.ssa Per_3 Per_4
del 12.12.2017 con prescrizione di terapia medica;
prescrizione farmacologica della dott.ssa
[...]
del 16.1.2028; scontrini di acquisto farmaci relativi al periodo 2018), tenuto conto della Per_4 raccolta anamnestica, dell'iter terapeutico documentato, dell'obiettività rilevata in sede di visita peritale e delle risultanze del test SIMS. Pertanto la valutazione è stata effettuata sulla base di una pluralità di elementi (anamnesi obiettività, test SIMS e documentazione prodotta) che convergono per ritenere tale diagnosi. Ne consegue che i rilievi relativi alla impossibilità di pervenire alla diagnosi effettuata in assenza di documentazione medica sono infondati, risultando comunque prodotta sufficiente documentazione (in particolare la relazione medica a firma della dott.ssa del Per_1
2012, recante diagnosi di disturbo di ansia generalizzato e una visita psichiatrica del 2017 con prescrizione di terapia, oltre che numerosi scontrini per l'acquisto di terapia medica specifica) che unitamente agli altri elementi (obiettività medica e test) porta a ritenere la sussistenza della indicata patologia e la sua riconducibilità ai fatti in esame.
La consulenza, a fronte delle critiche in ordine alla diagnosi, ha evidenziato come il disturbo post traumatico da stress (o Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) è definito dal Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) all'interno dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti. Come descritto nel DSM-5 i sintomi del PTSD sono variabili e molteplici, e insorgono sempre dopo l'evento traumatico, il PTSD si può manifestare a qualsiasi età, e i sintomi insorgono
46 generalmente nei primi 3 mesi dopo il trauma ma possono manifestarsi anche successivamente, a volte dopo mesi o anni, nel DSM-5 si parla in questi casi di “espressione ritardata”. La durata dei sintomi può variare nel tempo e, se in circa la metà degli adulti si verifica un recupero completo entro
3 mesi, altri continuano a mostrare sintomi per più di 12 mesi o anche per molti anni. Data la variabilità della sintomatologia del PTSD è importante non confonderlo con altri disturbi. Nello specifico il DSM-5 fa una diagnosi differenziale con:
- Disturbo dell'adattamento: anch'esso fa parte dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti ma ciò che lo contraddistingue principalmente dal PTSD riguarda l'evento all'origine del disturbo.
Nel disturbo dell'adattamento, infatti, l'evento stressante può essere di qualsiasi gravità o tipo, e non riguardare necessariamente un rischio di morte o incolumità fisica. Ne sono un esempio la chiusura di una relazione o un licenziamento che, nonostante non siano eventi che mettono a rischio l'incolumità fisica, sono spesso profondamente stressanti. Nello specifico, inoltre, il disturbo dell'adattamento riguarda una sofferenza che comprende sintomi ansiosi e/o depressivi con compromissione del funzionamento in ambito sociale o lavorativo.
- Disturbi di personalità: le difficoltà interpersonali possono essere un indicatore di PTSD piuttosto che di un disturbo di personalità, soprattutto se si manifestano dopo un evento traumatico e non sono preesistenti.
Nel caso in esame, vista la sintomatologia sopradescritta, esordita in modo acuto, risulta protratta e tuttora persistente.
In sede di risposta alle osservazioni critiche in ordine alla diagnosi la consulenza ha poi compiutamente evidenziato come “Il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) rappresenta una condizione psicopatologica complessa che può insorgere a seguito dell'esposizione a eventi traumatici, i quali comportano una minaccia reale o percepita alla vita o all'integrità fisica e psichica dell'individuo. Nel corso degli ultimi decenni, l'inquadramento teorico e diagnostico del
PTSD si è profondamente evoluto: da una concezione inizialmente rigida e centrata esclusivamente sull'evento traumatico, si è passati a una visione più articolata che tiene conto dell'interazione dinamica tra fattori biologici, psicologici e ambientali. La risposta al trauma è quindi considerata esito di una vulnerabilità individuale preesistente, delle esperienze pregresse e delle risorse personali e sociali disponibili al momento dell'evento. In ambito clinico, il DSM-5-TR colloca il PTSD all'interno della categoria dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti e lo definisce attraverso quattro cluster sintomatologici fondamentali: intrusioni (come ricordi involontari e flashback), evitamento persistente di stimoli associati al trauma, alterazioni negative della cognizione e dell'umore, e infine uno stato di iperattivazione fisiologica, che si manifesta con irritabilità, ipervigilanza o difficoltà del sonno.
47 L'ICD-11, adottando un approccio più essenziale, individua tre componenti cardine: ricordi intrusivi, evitamento e uno stato costante di allerta o minaccia percepita.
La diagnosi sindromica del PTSD, pertanto, si basa sulla coesistenza di un insieme di manifestazioni cliniche che devono avere una correlazione temporale con l'evento traumatico e comportare una compromissione significativa del funzionamento individuale.
I sintomi possono insorgere tipicamente entro tre mesi dal trauma, ma non è infrequente una loro espressione ritardata, anche a distanza di molti mesi o anni. La durata e la gravità del disturbo sono estremamente variabili: mentre alcuni soggetti riescono a ottenere un pieno recupero nel breve periodo, altri possono manifestare una sintomatologia cronica e resistente.
È fondamentale procedere a una diagnosi differenziale accurata, al fine di distinguere il PTSD da altri disturbi psicopatologici che condividono caratteristiche sintomatiche simili.
In particolare, va differenziato dal disturbo dell'adattamento, nel quale la reazione disfunzionale deriva da eventi stressanti di minore intensità e non necessariamente traumatici, e che si manifesta prevalentemente con ansia, umore depresso e compromissione della vita sociale o lavorativa. Inoltre, va distinta la sintomatologia post-traumatica dai disturbi di personalità, soprattutto quando le alterazioni comportamentali e relazionali emergono in seguito a un trauma e non costituiscono tratti stabili e preesistenti.
In questo contesto, si pone una riflessione importante in merito alla natura traumatica di eventi non fisicamente violenti ma comunque lesivi dell'identità personale.
Il furto di identità, previsto e sanzionato dall'art. 494 del Codice Penale, rappresenta un'ipotesi giuridicamente riconosciuta di lesione dell'integrità morale dell'individuo. Tale fattispecie delittuosa si configura quando un soggetto induce in errore terzi mediante la sostituzione della propria persona con quella di un altro, o attribuendosi un falso nome o una qualità giuridicamente rilevante, allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o arrecare un danno.
….
Alla luce di ciò, si può ipotizzare che il furto d'identità, pur non essendo sempre accompagnato da un'aggressione fisica, possa configurarsi come evento potenzialmente traumatico, tale da compromettere la percezione di sé, la fiducia interpersonale e la sicurezza individuale, innescando una risposta psicopatologica assimilabile al PTSD, specialmente nei casi in cui l'evento si inserisce in un contesto di fragilità psichica preesistente. In conclusione, il PTSD deve essere considerato una sindrome multifattoriale che richiede una valutazione clinico-giuridica approfondita, in grado di cogliere non solo la natura e l'intensità dell'evento scatenante, ma anche la complessità del vissuto soggettivo della vittima e l'impatto globale sulla sua identità e sul suo funzionamento sociale”.
Pertanto anche la consulenza espletata in grado di appello, con motivazione congrua e completa, ha
48 riconosciuto esiti conformi alla consulenza di primo grado.
Dal punto di vista medico legale, in considerazione di tutte le valutazioni poste in essere in merito al nesso causale, con riferimento ai criteri del DSM 5, i disturbi imputabili all'evento traumatico per il quale si procede sono valutabili secondo la CTU in termini di invalidità temporanea parziale al 25% per 1 anno (gg 365) e di invalidità permanente caratterizzata dal disturbo dell'adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al disturbo post-traumatico da stress nella misura del 15% (quindici), con postumi non emendabili.
La CTU ha inoltre precisato come tale valutazione è stata effettuata sulla base delle “buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e
100 punti di invalidità permanente –ed. 2025” relativamente alla fascia tabellare relativa al disturbo dell'adattamento complicato del 13-19%, indicando un valore tabellare medio nella misura del 15%
(quindici per cento) in quanto maggiormente aderente al caso in esame, non ritenendo conforme la valutazione del 20% (di cui alla CTU in primo grado).
Per quanto attiene alla percentuale di invalidità (temporanea e permanente) riconosciuta, evidenziato che la consulenza di primo grado (del 2021) aveva fatto riferimento quanto alla temporanea a un testo alquanto risalente (2014) mentre non ha indicato il parametro della valutazione della permanente
(comunque superiore al range previsto per il disturbo dell'adattamento), si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado, che tiene conto delle buone pratiche cliniche all'attualità. Ne consegue che al Di CC vada riconosciuta una temporanea per un anno al 25% e una permanente al 15%, dovendo pertanto essere rideterminato il danno.
Tenuto conto della data dell'evento lesivo 9.5.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio, l'età all'epoca dell'evento 39 anni
(in relazione a tali dati non vi è contestazione), applicando le tabelle di Milano all'attualità si perviene a:
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 365
Danno biologico risarcibile € 39.020,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.116,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.493,75
49 Totale: € 61.609,75.
B) Quanto alla CP_15
La sentenza, sulla base della CTU espletata, ha accertato come:
(ii) a causa dei medesimi eventi, la IV ha riportato un “Disturbo da Stress Post Traumatico
(309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30% per un anno a causa dell'evento traumatico (cfr. Edizione 2014, ) e un Disturbo CP_19 CP_20 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici percento), in considerazione dell'aggravamento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”;
Anche in questo caso la consulenza espletata in primo grado ha confermato la diagnosi accertata in primo grado.
Nonostante vi siano delle lacune documentali (risultando prodotti: Certificato medico del 4.12.2012,
a firma dott. dirigente psicologo attestante l'esecuzione di test MMPI/2 in Tes_2 Parte_6 data 3.12.2012, responso test riportato nella relazione clinica della dott.ssa del 24.8.2020; Per_5
Certificato medico dott.ssa del 9.5.2013: “…il quadro psicopatologico è
Persona_6 sostanzialmente invariato dall'ultima visita di 5 mesi fa circa. Si consiglia psicoterapia continua terapia farmacologica in atto”; Certificato medico dott.ssa del 5.12.2013: “…grave
Persona_6 stato depressivo con persistenza del disturbo del sonno e notevole ansia associata a DPTS. Rinnovo il consiglio della psicoterapia e modifico terapia farmacologica”; Prescrizione di terapia medica dott.ssa del 5.12.2013: “Dropaxin gtt. 20 gocce dopo pranzo per una settimana,
Persona_6 poi aumenta a 30 gocce per ulteriore 1 settimana poi aumenta a 40 gocce dopo pranzo… Tranquirit gtt 10 gocce tre volte al giorno..”; Ricevuta di visita dott.ssa controllo
Persona_6 farmacologico del 5.12.2013; Relazione clinica a firma dott.ssa del 24.8.2020
Persona_6 recante diagnosi di: “.. disturbo post-traumatico da stress cronico..”), secondo la CTU la raccolta anamnestica, l'iter terapeutico documentato, l'obiettività rilevata in sede di visita peritale e le risultanze del test SIMS, in accordo con la sintomatologia sopradescritta, esordita in modo acuto, risulta protratta e tuttora persistente e i dati anamnestici riferiti, configurano la diagnosi di: “Disturbo dell'Adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al Disturbo post-traumatico da stress”. Anche in questo caso i rilievi relativi alla impossibilità di pervenire alla diagnosi effettuata in assenza di documentazione medica sono infondati, risultando comunque prodotta sufficiente documentazione
(sin dal 2012) che unitamente agli altri elementi (obiettività medica e test) convergono per tale
50 accertamento.
Va inoltre evidenziato che, se i testi somministrati evidenziano una “simulazione psicopatologica”,
l'analisi del profilo permette di comprendere che l'eventuale simulazione si collocherebbe nell'ambito del malfunzionamento neuropsicologico conseguente a traumi cranici o similari situazioni traumatiche, dovendo escludersi che quindi si rientri nella simulazione di una sofferenza psichica che non c'è, essendo l'eventuale simulazione conseguenza del trauma stesso.
Quanto poi all'assunto della rilevanza di situazioni stressanti (tipo la disoccupazione dei figli), va osservato come vengono in considerazioni situazioni non patologiche.
Pertanto anche la consulenza espletata in grado di appello, con motivazione congrua e completa, ha riconosciuto esiti conformi alla consulenza di primo grado.
Richiamato quanto sopra osservato in via generale circa questa patologia (in relazione al Di CC), la consulenza ha valutato l'invalidità temporanea parziale al 25% per 1 anno (gg 365) e l'invalidità permanente caratterizzata dal disturbo dell'adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al disturbo post-traumatico da stress nella misura del 13%.
Per quanto attiene alla percentuale di invalidità (temporanea e permanente) riconosciuti, evidenziato che la consulenza di primo (del 2021) aveva fatto riferimento quanto alla temporanea a un testo al quanto risalente (2014) mentre non ha indicato il parametro della valutazione della temporanea
(comunque superiore al range previsto per il disturbo dell'adattamento), si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado, che tiene conto delle buone pratiche cliniche all'attualità. Ne consegue che alla vada riconosciuta una temporanea per un anno al 25% e CP_15 una permanente al 13%, dovendo pertanto essere rideterminato il danno.
Considerata la data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio, l'età all'epoca dell'evento 48 anni
(non risultando tali elementi contestati), applicando le tabelle di Milano si pervengono alle seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89
Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 365
Danno biologico risarcibile € 29.557,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 38.128,00
51 Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.493,75
Totale: € 48.621,75
c) Quanto al CP_5
Secondo la sentenza, alla luce della CTU espletata in primo grado:
(iii) sempre in conseguenza dei fatti di causa, il ha riportato “un Disturbo da Stress Post CP_5
Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
% per un anno dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici per cento), tenuto anche conto del peggioramento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”.
Nonostante vi siano delle lacune documentali (risultano prodotti: Certificato medico dott. Persona_7
specialista in cardiologia del 27.11.2012, U.O.C. Aurelia Hospital:”..ipertensione severa e
[...] intolleranza ai carboidrati. Stato di agitazione da stress emotivi esterni. Necessita di continuazione terapia medica prescritta e regime dietetico appropriato con dieta iposodica ipocalorica. Da evitarsi in modo assoluto stress emotivi che contribuiscono allo scarso controllo dei valori pressori e possono portare a deterioramento dello stato psichico…”; Certificato del 4.12.2012 a firma dott. Tes_2 attestante l'esecuzione di test MMPI/2 somministrato in data 3.12.2012, test riportato nella relazione clinica della dott.ssa del 27.12.2020; Certificato medico a firma dott.ssa Persona_6 Per_6
del 9.5.2013, recante diagnosi di:”.. stato depressivo associato a DPTS cronico con notevole
[...] quota di ansia che altera i valori pressori…si consiglia visita cardiologica, psicoterapia e continua terapia farmacologica in atto…”; Certificato di visita del 5.12.2013 dott.ssa ” …il Persona_6 quadro psicopatologico è sostanzialmente invariato dall'ultima visita….si modifica terapia…”;
Certificato con prescrizione medica del 5.12.2013 dott.ssa ” … Cipralex 10 mg Persona_6 cp ½ compressa per 3 giorni poi aumenta 1 compressa dopo colazione. Tranquirit gtt 5 gocce al mattino, 5 gocce a pranzo 10 gocce la sera…”; Ricevuta visita per controllo del 5.12.203 n.15 dott.ssa
Relazione clinica a firma dott.ssa , specialista in psichiatrica, Persona_6 Persona_6 psicoterapeuta del 27.12.2020, recante la seguente diagnosi al termine della sua osservazione clinica:
“…disturbo post-traumatico da stress cronico…reazione depressiva di lunga durata.. scompenso dell'ipertensione essenziale…. Si quantifica il danno biologico di natura psichica di moderata entità con un punteggio pari al 36%...”) secondo la consulenza la raccolta anamnestica, l'iter terapeutico documentato, l'obiettività rilevata in sede di visita peritale e le risultanze del test SIMS, in accordo
52 con la sintomatologia sopradescritta, esordita in modo acuto, risulta protratta e tuttora persistente e i dati anamnestici riferiti, configurano la diagnosi di: “Disturbo dell'Adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al Disturbo post-traumatico da stress”.
Anche in questo caso i rilievi relativi alla impossibilità di pervenire alla diagnosi in assenza di documentazione medica sono infondati, risultando comunque prodotta documentazione (sin dal
2012) che unitamente agli altri elementi (obiettività medica e test) convergono per tale accertamento.
Va inoltre evidenziato che se i testi somministrati evidenziano una “simulazione psicopatologica”,
l'analisi del profilo permette di comprendere come la maggior parte dei disturbi segnalati rientri nelle condizioni affettive (ansia, depressione, stress) che possono innalzarsi in presenza di problematiche attinenti l'area nevrotica, conseguenti a condizioni traumatiche psichiatricamente rilevanti, dovendo escludersi quindi si rientri nella simulazione di una sofferenza psichica che non c'è, essendo l'eventuale simulazione conseguenza del trauma stesso.
Quanto poi all'assunto della rilevanza lesiva del trapianto di osso (effettuato nel 2015) e della relativa infezione, va osservato come viene in considerazione un evento che non pare di per sé idoneo a incidente sul disturbo dell'adattamento accertato. D'altronde le deduzioni degli appellanti sono del tutto generiche e non tengono conto di come la documentazione prodotta diretta a dimostrare gli esiti conseguenti ai fatti di causa è anteriore a tale evento.
Pertanto anche la consulenza espletata in grado d'appello, con motivazione congrua e completa, ha riconosciuti esiti conformi alla consulenza di primo grado.
Richiamato quanto sopra osservato in via generale circa questa patologia (in relazione al Di CC), la consulenza ha valutato l'invalidità temporanea parziale al 25% per 1 anno (gg 365) e l'invalidità permanente caratterizzato dal disturbo dell'adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al disturbo post-traumatico da stress nella misura del 13%.
Per quanto attiene alla percentuale di invalidità (temporanea e permanente) riconosciuti, evidenziato che la consulenza di primo (del 2021) aveva fatto riferimento quanto alla temporanea a un testo al quanto risalente (2014) mentre non ha indicato il parametro della valutazione della temporanea
(comunque superiore al range previsto per il disturbo dell'adattamento), si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado, che tiene conto delle buone pratiche cliniche all'attualità. Ne consegue che al vada riconosciuta una temporanea per un anno al 25% e CP_22 una permanente al 13%, dovendo pertanto essere rideterminato il danno.
Tenuto conto della data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio, dell'età all'epoca dell'evento 48 anni (elementi non contestati), applicando le tabelle di Milano all'attualità si pervengono alle seguenti somme:
53 Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89
Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 365
Danno biologico risarcibile € 29.557,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 38.128,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.493,75
Totale € 48.621,75
In definitiva quindi in parziale accoglimento dell'appello vanno rideterminati i danni non patrimoniali subiti, da quantificare all'attualità in € 61.609,75 a favore del Di CC ed in € 48.621,75 a favore di e della CP_5 CP_15
Dato atto che il Di CC ha in esecuzione della sentenza di primo grado ottenuto il pagamento di €
38.265,64 in data 11.8.2023 e di € 5.000,00 in data 27.7.2023, dalla somma come sopra determinata vanno detratte tali somme.
Dato atto che nei confronti della e della è stata corrisposta la somma di € 46.650,16 CP_5 CP_15
(in data 19.8.2023), dalla somma come sopra determinata vanno detratte tali somme.
Tali somme sono già all'attualità e sulle stesse decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
54 creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice in primo grado non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Il fatto che il giudice di primo grado abbia riconosciuto gli interessi compensativi non è preclusivo di tale statuizione, considerato che viene in considerazione una mera modalità liquidatoria del danno con la conseguenza che la revisione della statuizione relativa al danno comporta una nuova valutazione sul punto (arg. a contrario da Cass. n. 2171/1987 secondo cui il debito di interessi qualora abbia natura accessoria può essere riconosciuto in secondo grado anche in assenza di domanda).
Rimangono inoltre ferme le spese mediche riconosciute al Di CC dalla sentenza di primo grado per € 5.245,07 (non sussistendo alcuna censura sul punto).
§ 12. — Spese. Contr La complessità della ricostruzione dei rapporti tra e il con colpe di entrambi, giustifica CP_8 la compensazione delle spese del grado nei loro rapporti.
Per quanto attiene ai rapporti tra e e gli attori in primo grado, il CP_8 Parte_1 riconoscimento di una somma inferiore a quella di primo grado comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi. L'esito complessivo, con il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione delle spese per un quarto, dovendo i rimanenti tre quarti essere posti a carico dei soccombenti e (quest'ultimo in CP_8 Parte_1 relazione al secondo grado). La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000, quanto al Di CC, tabelle II e
55 XII, scaglione VI, valori medi;
valore della causa sino ad € 52.000, quanto a e con CP_5 CP_15 aumento del 30% per il numero delle parti, tabelle II e XII, scaglione V, valori medi).
Le spese di CTU dei due gradi sono poste in via definitiva a carico di e CP_8 Parte_1
[...]
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Compensa le spese del grado tra le altre parti, essendo intervenuta Controparte_9 unicamente quale successore.
Poiché le impugnazioni della di Controparte_2 Controparte_11
e di avverso la sentenza non definitiva sono respinte, sussistono i
[...] Parte_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte_2
e sugli appelli incidentali proposti da
[...] Controparte_23 avverso la sentenza non definitiva n. 1785/2020 e la sentenza definitiva n.
[...]
7286/2022 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza Controparte_2 non definitiva;
rigetta l'appello incidentale proposto da e da Controparte_11 Parte_1 avverso la sentenza non definitiva;
[...] in parziale accoglimento dell'appello proposto Controparte_23
e in parziale riforma della sentenza definitiva, condanna di
[...] Controparte_8 al pagamento: a favore del Di CC di € 61.609,75 per danno non patrimoniale, oltre alle CP_11 spese mediche riconosciute in primo grado, detratte le somme ricevute;
a favore di e CP_5 CP_15 di € 48.621,75 per ciascuno quale danno non patrimoniale, detratte le somme ricevute;
il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
compensa le spese di primo grado per un quarto, condannando alla refusione a favore del Di CC dei Controparte_8 rimanenti tre quarti che liquida (già ridotte) in € 10.577,00 per compensi, oltre ¾ CU, spese generali,
IVA e CPA;
compensa le spese di primo grado per un quarto, condannando Controparte_8
alla refusione a favore di e dei rimanenti tre quarti che liquida (già ridotte)
[...] Pt_5 CP_15 in € 7.425,00 per compensi, oltre 3/4CU, spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di secondo grado per un quarto, condannando e Controparte_8
in via solidale, alla refusione a favore del Di CC dei rimanenti tre quarti Parte_1 che liquida (già ridotte) in € 10.737,75 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
56 compensa le spese di secondo grado per un quarto, condannando alla Controparte_8 refusione a favore di e dei rimanenti tre quarti che liquida (già ridotte) in € 9.741,22 Pt_5 CP_15 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di secondo grado tra e Controparte_11 [...]
Controparte_2 compensa le spese del grado tra le altre parti;
nulla nei confronti delle parti contumaci;
pone le spese di CTU dei due gradi in via definitiva a carico di e CP_8 Parte_1 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di di un Controparte_2 Controparte_11 Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva;
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI AR ER TI
57
Sezione VI civile
R.G. 4172/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. ER TI Consigliere Relatore Dott. LI AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERRARO MARCO Avv. Peruzzi presente in sostituzione
Avv. EF GIOVE
LLOYD' Controparte_1
Avv. FERRARO MARCO Avv. Peruzzi presente in sostituzione
Avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
Controparte_2
Avv. LUCONI MASSIMO Avv. Monterossi presente in sostituzione
Appellato/i
Controparte_3
Avv.
DI UC EF
Avv. DI UC ILARIA Presente
CONTUMACE) Controparte_4
Avv.
OL ET
Avv. DE MARTINIS MASSIMO Avv. Di CC presente in sostituzione
Controparte_5
1 Avv. DE MARTINIS MASSIMO
(CONTUMACE) Controparte_3
Avv.
GAZZANTI Controparte_6
Avv. BALDI MASSIMO presente
(CONTUMACE) Controparte_7
Avv.
Sono presenti per la pratica forense la dott.ssa Angelica Luconi tessera nr P80278 ordine avvocati di Roma, la dott.ssa Martina Tegoni tessera nr P80413 ordine avvocati di Roma e la dott.ssa
NA RA tessera nr P79886 ordine avvocati di Roma.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
ER TI
ER d'AT
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER TI Presidente dott.ssa LI AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, alla quale è stata riunita la causa iscritta al numero 4581 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma alla Via Controparte_2
Antonio Bosio n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. MO Luconi (C.F. ) C.F._1 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
EF DI UC (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma in Via C.F._2
Premuda 18, presso lo studio legale dell'Avv. Ilaria Di CC (C.F. ), che C.F._3 lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P.IVA , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio legale degli Avv.ti Marco Ferraro (C.F.
) e FA OV (C.F. , che la rappresentano e C.F._4 C.F._5 difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALE
E
3 , (C. F. ), Controparte_8 CodiceFiscale_6 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti dagli Avv.ti Luisa De
TI ( ) e MO AL RG LL (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma alla Via C.F._8
Cicerone n.28
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
E
, (C.F. ) e OL ET (C.F. Controparte_5 C.F._9
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Panama n. 886, presso lo studio C.F._10 legale dell'Avv. MO De Martinis (C.F. che li rappresenta e difende C.F._11 giusta procura in atti;
APPELLATI
E
; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
; Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
E
(c.f. , che hanno assunto il rischio derivante dalla Parte_1 P.IVA_1 polizza n. 1771506, nonché per c.f. ), Controparte_9 P.IVA_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1771506, nella qualità di successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dal 1.01.2021, e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) del 25.11.2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei e (c.f. Pt_1 Controparte_8
), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Ferraro C.F._12
(c.f. ) e IZ LI (c.f. ), con studio in C.F._4 C.F._13
Roma, viale Regina Margherita n. 278,
APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 § 1. — FA Di CC conveniva in giudizio la Controparte_10 [...]
, la Controparte_7 Controparte_8 Controparte_2 nonché ed TT IV, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riserva di trascrivere l'odierna domanda giudiziale: - In via principale e nel merito: 1) Accertare
e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita a rogito Notaio in Roma, Controparte_8
n. rep. 62689, n. racc. 38082 del 10.3.2010, intervenuto tra il falso dott. FA Di CC
[...] ed il falso sig. ed avente per oggetto l'appartamento in Roma, Via Nomentana 1014 Controparte_5
(distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento), sub 45 (la cantina) e sub 110 (posto macchina); 2) Accertare e dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra e per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di ROMA 1 la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita eseguita in data 12.3.2010 al n. 14854 reg. part., n. 27805 reg. gen.; 3) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di credito fondiario del 10.3.2010, intervenuto tra i falsi sigg.ri / TT IV e la Controparte_5
a rogito Notaio in Roma, Controparte_2 Controparte_8 CP_8
n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della a far valere - in caso di mancato Controparte_2 rimborso delle rate di finanziamento da parte dei coniugi / IV, la garanzia ipotecaria CP_5 iscritta il 12.3.2010 al n. 6704 reg. part., n. 27806 reg. gen., per Euro 600.000,00 sull'appartamento in Comune di Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella
80, subalterno 8 (l'appartamento int.4), sub 45 (la cantina n. 1, al piano primo sottostrada della scala B) e sub 110 (posto macchina); 4) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di costituzione di ipoteca iscritta in favore della per Euro 600.000,00, avente Controparte_2 ad oggetto le unità immobiliari in Comune di Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto
Fabbricati al foglio 288, particella 80, sub. 8, sub. 45 e sub. 110) e per l'effetto, ordinare al
Conservatore dei RR.II. di ROMA 1 la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca eseguita il 12.3.2010 al n. 6704 reg. part. ed al n. 27806 reg. gen.; 5) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente intervenuto il 11.9.2009 tra il falso dott. FA Di CC e la Controparte_10
con ogni conseguenza di legge inclusa la nullità della relativa convenzione di assegni e per
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della nei Controparte_10 confronti del vero dott. FA Di CC e che nulla è da quest'ultimo dovuto alla stessa CP_10 in ragione e conseguenza del predetto falso contratto di conto corrente;
6) Accertare e
[...] dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario intervenuto il 19.10.2009 tra il falso Di CC
FA e la a rogito Notaio n. rep. 120566, reg. Controparte_10 Controparte_7
5 gen. 13092 e per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della
[...] nei confronti del vero dott. FA Di CC e che nulla è da quest'ultimo dovuto CP_10 alla stessa in ragione e conseguenza del predetto falso rapporto di mutuo fondiario, CP_10 confermando in sentenza la cancellazione dell'ipoteca volontaria già iscritta a garanzia del predetto mutuo fondiario il 20.10.2009 (reg. part. 39139, reg. gen. 137868); 7) Ordinare agli uffici competenti la cancellazione ed eliminazione retroattiva della segnalazione del nominativo del dott. FA Di
CC dagli archivi della Centrale dei Rischi della NC d'Italia, nonché dall'albo protesti e registro informatico dei protesti degli assegni, nonché dalle altre NC dati private (Experian,
CRIF); 8) Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Controparte_10
e della in persona dei l.r. pro tempore, in solido con i Notai, Controparte_2 nei confronti del vero dott. FA Di CC, per la condotta colposa e/o dolosa loro riconducibile come dettagliatamente illustrata nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento, in favore del vero dott. FA Di CC, del danno patrimoniale subito in conseguenza della truffa e del furto d'identità descritto, a titolo di fruttificazione, indisponibilità del bene falsamente compravenduto e mancato guadagno derivante alla conseguente impossibilità di darlo in locazione a terzi in misura pari ad Euro 16.800,00 (ovvero ad un canone mensile di mercato pari ad euro 1.200,00 a decorrere dal maggio 2011 x n. 14 mesi, sino alla data di luglio 2012 di instaurazione del presente giudizio), oltre al mancato guadagno successivo a scadere e dunque, dalla data di luglio 2012 e sino alla effettiva reintegrazione del patrimonio dell'attore, sempre in misura di euro 1.200,00 mensili, o comunque del canone di locazione di mercato richiesto per la tipologia dei beni di cui è causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
9) Accertare e dichiarare il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza della vicenda di cui è causa per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in misura di euro
150.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio e di cui si chiede sin d'ora la quantificazione in via equitativa;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale delle domande sopra esposte, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. delle Banche in solido con i Notai nei confronti del vero dott.
FA di CC, per la condotta colposa e/o dolosa loro riconducibile come dettagliatamente illustrata nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento, in favore del vero dott. FA Di CC, del danno patrimoniale subito in conseguenza della truffa e del furto d'identità descritto, pari (i) al valore venale dei beni oggetto della falsa compravendita, nella misura che risulterà nel corso del presente giudizio, (ii) in subordine in misura non inferiore al prezzo della falsa compravendita, ovvero, (iii) in ulteriore subordine, in misura da valutarsi in via
6 equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. ed TT IV incardinavano altro giudizio con il quale convenivano in Controparte_5 giudizio la la Controparte_2 Controparte_3 [...]
e FA Di CC, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_11
“1) In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello promosso ad istanza del dott. FA Di CC con citazione notificato in data 1.8.2012, contraddistinto dal n.r.g.
52245\2012 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice Dott.ssa Grimaldi;
2) In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita a rogito notaio in Roma
di n. rep. 62689, n. racc. 38032 del 10.3.2010, intervenuto tra il Controparte_8 CP_11 falso dott. FA Di CC ed il falso sig. ed avente ad oggetto l'appartamento Controparte_5 in Roma, Via Nomentana n. 1014 (distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento), sub 45 (la cantina) e sub 110 (posto macchina); b) accertare e dichiarare la nullità della trascrizione dell'atto di compravendita di cui sopra e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma 1 la cancellazione della trascrizione dell'atto di compravendita eseguita in data 12.3.2010 al n. 14854 reg. part., n. 27805 reg. gen.; c) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 10.3.2010 intervenuto tra i falsi sigg. / Controparte_5
TT IV e la a rogito notaio in Roma Controparte_2 CP_8
Gazzanti di n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 e per l'effetto accertare e CP_8 CP_11 dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto della a richiedere Controparte_2 ai sigg. ed TT IV il rimborso delle singole rate ovvero dell'intero Controparte_5 importo del finanziamento e delle relative spese ed accessori;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 759800039 e/o degli ulteriori rapporti di conto corrente e/o di finanziamento eventualmente accertati all'esito dell'espletanda istruttoria intervenuti tra il falso sig.
e la con ogni conseguenza di legge, inclusa la Controparte_5 Controparte_3 nullità della relativa convenzione di assegni;
4) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della nei confronti del vero sig. Controparte_3 CP_5
e che nulla è da quest'ultimo dovuto alla stessa banca in ragione e in conseguenza del falso
[...] contratto di conto corrente;
5) accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente pos. 2181769 e degli eventuali ulteriori rapporti di conto corrente eventualmente accertati all'esito dell'espletanda istruttoria intervenuti tra il falso sig. e la Controparte_5 [...] con ogni conseguenza di legge, inclusa la nullità della relativa Controparte_2 convenzione di assegni;
6) per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto della nei confronti del vero sig. e che nulla Controparte_2 Controparte_5
7 è da quest'ultimo dovuto alla predetta società in ragione e in conseguenza del falso contratto di conto corrente;
7) ordinare agli uffici competenti la cancellazione ed eliminazione retroattiva della segnalazione del nominativo dei sigg. ed TT IV dagli archivi della Controparte_5
Centrale Rischi della NC d'Italia, nonché dall'albo protesti e registro informatico dei protesti degli assegni nonché dalle altre NC private (Experian, Crif); 8) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della e della Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e del Notaio Controparte_3 [...]
nei confronti degli attori, per la condotta colposa e/o dolosa loro riconducibile Controparte_11 come dettagliatamente illustrata nella parte narrativa del presente atto e per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento, in favore dei sigg.ri ed TT IV del danno non Controparte_5 patrimoniale dagli stessi patito in conseguenza delle vicende di cui è causa nella misura di €
120.000,00 per il sig. e nella misura di € 140.000,00 per la sig.ra IV ovvero in quella CP_5 maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, da determinarsi anche in via equitativa;
In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi …>>.
Si costituiva in giudizio la la quale non si opponeva alla querela Controparte_12 di falso chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio la chiedendo che fosse accertata e Controparte_3 dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree con riferimento ai rapporti ed ai fatti intercorsi tra gli attori e le altre controparti, nonché il rigetto delle predette domande. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento parziale delle domande attoree, che fosse accertata e dichiarata l'estraneità della IV al rapporto di conto corrente bancario intercorso tra la BNL e il accertando e dichiarando, anche ex art. 1227 c.c., le rispettive responsabilità CP_5 delle parti processuali e commisurando, quindi, il relativo risarcimento del danno subito.
Si costituiva in giudizio , chiedendo che fosse respinta la domanda attorea, poiché Controparte_7 infondata in fatto ed in diritto e, previo accertamento che la firma apposta da FA Di CC sull'atto della era vergata in modo naturale e spontaneo senza segni di artificiosità o CP_7 mistificazione, che fosse accertato e dichiarato che la stessa firma era uguale a quella apposta sui documenti di identità esibiti al Notaio CP_7
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 attoree, stante la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta. Chiedeva, inoltre, la condanna di a manlevare la banca delle somme a cui fosse condannata. Controparte_8
Nell'ipotesi, poi, di accoglimento della domanda di nullità del contratto di mutuo del 10.3.2010 e della relativa iscrizione ipotecaria, chiedeva che fosse accertata e dichiarata come non dovuta, ex art. 2033 c.c., l'erogazione della somma mutuata per euro 297.116,25, i bonifici per euro 118.899,35 e
8 per euro 171.111,65 disposti dai mutuatari in favore del falso FA Di CC. Chiedeva, inoltre, che fosse accertata la responsabilità di , con condanna dello stesso al Controparte_8 risarcimento dei danni subiti dalla per euro 297.116,25 oltre interessi al tasso legale dalla CP_2 domanda, ovvero in caso di accoglimento della domanda attorea, del minor importo per effetto della imputazione di quella somma che la verserà alla Controparte_10 Controparte_2
[...]
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva: in via pregiudiziale: Controparte_11
- accertare e dichiarare, che le sottoscrizioni apposte all'atto di compravendita del 10.3.2010, rep.
62689 e al pedissequo atto di mutuo, rep. 62290, entrambi rogati a ministero del Notaio
[...]
di non recavano correzioni o, comunque, segni evidenti di mistificazione;
Controparte_8 CP_8
In via preliminare: - accertare e dichiarare, la nullità degli atti di citazione notificati sia dal Dott. Di
CC che dai Sig.ri ed IV ex art. 164 co. IV° C. P. C.; - accertare e dichiarare, la CP_5 carenza di legittimazione attiva del Dott. FA Di CC e dei Sig.ri ed Controparte_5
TT IV nei confronti del Notaio in relazione al Controparte_8 petitum ed alla causa petendi delle rispettive domande giudiziali;
- accertare e dichiarare, la inammissibilità delle domande formulate sia dal che dagli altri convenuti Controparte_2 nei confronti del Notaio;
Nel merito: - in via principale, rigettare le Controparte_8 domande del Dott. FA Di CC e dei Sig.ri ed TT IV perché Controparte_5 infondate in fatto e diritto;
- in subordine, accertare e dichiarare, che il Notaio Controparte_8 aveva aderito alla Polizza – Convenzione n. 1771506 stipulata dal Consiglio Nazionale del
[...]
Notariato con i di Londra – AN Costa Insurance Broker S. p. A., in persona del Pt_1
Rappresentante Generale per l'Italia Dott. , con sede in Corso Garibaldi n. 86, 20121 CP_13
Milano, avente ad oggetto la Responsabilità Civile Professionale;
- accertare e dichiarare, che la anzidetta Società assicuratrice, era obbligata a tenere indenne il convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli, e/o emettere nei confronti della stessa ogni conseguente pronuncia di condanna.
Si costituivano in giudizio gli chiedendo che fossero respinte le domande Parte_1 proposte nei confronti del Notaio e, in subordine, nel caso di Controparte_8 accoglimento delle stesse, che l'indennizzo fosse limitato, ex art. 1227 c.c., e tenendo conto della franchigia di euro 5.000,00 nonché del massimale della polizza.
Nel corso del giudizio Di CC FA proponeva querela di falso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. in ordine ai seguenti atti:
a) atto di compravendita a rogito Notaio in Roma, n. rep. Controparte_8
62689, n. racc. 38082 del 10.3.2010, intervenuto tra il falso FA Di CC ed il falso CP_5
9 ed avente per oggetto l'appartamento in Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto CP_5
Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento), sub 45 (la cantina) e sub 110
(posto macchina);
b) contratto di mutuo di credito fondiario del 10.3.2010, intervenuto tra i falsi / Controparte_5
TT IV e la a rogito Notaio in Roma, Controparte_2 [...]
n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 e relativa garanzia ipotecaria Controparte_8 CP_8 iscritta il 12.3.2010 al n. 6704 reg. part., n. 27806 reg. gen., per Euro 600.000,00 sull'appartamento in Comune di Roma, Via Nomentana 1014 (distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, subalterno 8 (l'appartamento int.4), sub 45 (la cantina n. 1, al piano primo sottostrada della scala B)
e sub 110 (posto macchina);
c) atto di costituzione di ipoteca iscritta in favore della per Controparte_2
Euro 600.000,00, avente ad oggetto le unità immobiliari in Comune di Roma, Via Nomentana 1014
(distinto in Catasto Fabbricati al foglio 288, particella 80, sub 8, sub 45 e sub 110);
d) contratto di mutuo fondiario intervenuto il 19.10.2009 tra il falso Di CC FA e la
[...]
a rogito Notaio n. rep. 120566, reg. gen. 13092 e relativa Controparte_10 Controparte_7 garanzia ipotecaria del 20.10.2009 (reg. part. 39139, reg. gen. 137868).
Quanto sopra in relazione, altresì, alla carta d'identità, ai certificati anagrafici, alla tessera di codice fiscale del sedicente FA Di CC, da questi esibita e/o prodotta alle Banche ed ai Notai, in sede di stipula del contratto di compravendita, del contratto di mutuo fondiario del 10.3.2010, del contratto di mutuo fondiario del 19.10.2009, all'atto dell'accensione del conto corrente bancario, documenti espressamente disconosciuti da FA CC perché falsificati, alterati e contraffatti e non riconducibili, anche nelle firme, alla sua persona.
Dichiarata l'interruzione del giudizio atteso che era stata posta in liquidazione CP_2 CP_10 coatta amministrativa, riassunto lo stesso dal Di CC, con sentenza n. 22523/2017 pubblicata il
1/12/2017 veniva dichiara la falsità dell'atto di compravendita per Notaio Controparte_8 del 10.03.2010, rep. 62689 racc. 38082, la falsità del contratto di mutuo del 10.03.2010 a CP_8 rogito Notaio di racc. 38083, rep. 62690 e la falsità del contratto del Controparte_8 CP_8
19.10.2009 a rogito Notaio rep. 120566 racc. 13092; ordinata, ex art. 537 c.p.p., la Controparte_7 cancellazione dei suddetti atti, mediante l'annotazione a margine di ciascuna pagina degli stessi che ciascun di loro non può avere alcun effetto giuridico.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 1785/2020, pubblicata il 28.1.2020, così statuiva:
“dichiara la nullità dell'atto di compravendita per Notaio di del Controparte_8 CP_8
10.03.2010, rep. 62689 racc. 38082, del contratto di mutuo del 10.03.2010 a rogito Notaio CP_8
di racc. 38083, rep. 62690, del contratto del 19.10.2009 a rogito Notaio
[...] CP_8 CP_7
10 rep. 120566 racc. 13092; dell'atto di costituzione di ipoteca iscritta a favore della CP_7 [...] per la somma di euro 600.000,00 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Controparte_2
Roma alla via Nomentana n. 1014 (al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma al foglio 288, particella 80, sub 8, sub 45, sub 110); ordina, ai sensi dell'art. 2655 c.c., l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti dichiarati nulli;
rigetta le domande di parti attrici nei confronti di Controparte_14 Controparte_2
rigetta la domanda di nei confronti di
[...] Controparte_2 [...]
; condanna alla Controparte_8 Controparte_14 corresponsione in favore di della somma di euro 111.307,16 Controparte_2 oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo;
dichiara la nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente n. 2181769 tra CP_5
e del contratto di conto corrente n. 759800039 tra
[...] Controparte_2 CP_5
e del contratto di conto corrente n. 847 tra Di CC
[...] Controparte_3
FA e ordina la cancellazione dei nominativi di Di CC FA, Controparte_10
, dagli Archivi della Centrale Rischi della NC d'Italia e Controparte_5 Controparte_15 dall'Albo dei e registro informatico dei protesti degli assegni;
rigetta le domande nei confronti di
; compensa le spese in ragione dei 1/2 tra DI UC EF e Controparte_7 condannando quest'ultima alla refusione in favore del Di Controparte_14
CC della restante metà che liquida nella somma complessiva di € 6.719,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. condanna DI UC EF a rifondere a
[...] le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € Controparte_2
6.719,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. condanna DI UC
EF a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida nella Controparte_7 somma complessiva di € 6.719,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna a rifondere a Controparte_3 Controparte_5
OL ET le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di €
6.719,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa le spese in ragione dei 1/2 tra e OL ET e Controparte_5 Controparte_2
condannando quest'ultima alla refusione in favore dei primi della restante metà che liquida
[...] nella somma complessiva di € 6.719,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra e Controparte_2 Controparte_14
Dispone che la causa sia rimessa sul ruolo come da separata ordinanza”.
[...]
Avverso tale sentenza proponeva appello il formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti
11 in narrativa ed in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza parziale non definitiva del Tribunale di Roma n. 1785/2020, pubblicata il 28/1/2020, accertando il diritto della ad ottenere dal Notaio il risarcimento del danno patrimoniale CP_2 Controparte_8 subito per effetto dell'erronea identificazione dei sedicenti Di CC FA, alienante, e CP_5
e IV TT, acquirenti-mutuatari, pari all'importo di € 185.809,09 (dato dalla
[...]
Contr differenza di € 297.116,25, pari alla somma erogata, ed € 111.307,16, incassata da per effetto dell'adempimento di alle statuizioni della sentenza impugnata), oltre interessi dalla CP_4 domanda al soddisfo e, per l'effetto, accogliere la seguente domanda formulata nei giudizi riuniti di primo grado R.G. n. 52245/2012 e n. 9983/2013: “accertare, ai sensi e per gli effetti artt. 1175, 1176,
1218, 1375, 1453, 2043 c.c., nonché dell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 28 e 47 della Legge
n. 89/1913, la responsabilità del Notaio , coevocato in giudizio Controparte_8 dall'attore, per i motivi tutti di cui alla premessa del presente atto, per i danni patiendi dalla
[...] in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle domande attrici Controparte_2
e, per l'effetto, condannare il Notaio a risarcire detti danni Controparte_8 alla da liquidarsi in € 297.116,25, somma corrispondente a quanto erogato in data 1.4.2010 CP_2 per il mutuo dichiarato nullo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero, nel caso di accoglimento della domanda attrice, del minor importo per effetto della imputazione (a decurtazione da € 297.116,25 sopra determinati) di quella somma che la verserà alla Controparte_10 [...] per effetto dell'accoglimento della domanda che precede”. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi”.
FA Di CC nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della sentenza n. 1785/20, previa eventuale sospensione del giudizio ex artt. 295 e/o
337 c.p.c., ovvero previa sospensione dello stesso per le ragioni di opportunità che verranno ravvisate, in accoglimento dell'appello incidentale svolto per tutti i motivi esposti nel presente atto, così giudicare: - in via principale e nel merito: rigettare per quanto di ragione l'appello principale proposto dalla perché infondato in fatto e diritto per i motivi Controparte_2 esposti nel presente atto;
- in via incidentale: in accoglimento dell'appello incidentale svolto, fermo l'accertamento già compiuto dal Tribunale di Roma circa la sussistenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. del Notaio dott. nei confronti del dott. FA Di Controparte_8
CC per la condotta professionale negligente, colposa e/o dolosa a lui riconducibile, indicata in sentenza, accertare e dichiarare la nullità della sentenza non definitiva n. 1785/20 emessa dal
Tribunale di Roma il 28.1.2020 ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta dall'esponente in primo
12 grado e per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza de qua, accertando la responsabilità del
Notaio nella causazione di detto danno e il diritto del dott. FA Di CC ad ottenere CP_8 dal Notaio il risarcimento del danno patrimoniale subito in Controparte_8 conseguenza dell'erronea identificazione dei sedicenti Di CC FA, alienante, e CP_5
e IV TT, acquirenti-mutuatari, in pari all'importo di euro 1.200,00 mensili per
[...]
86 mensilità (da maggio 2011 a giugno 2018, data di effettiva reintegrazione del patrimonio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 22523/17 del 1.12.2017, ovvero in subordine in 80 mensilità da maggio 2011 alla data di pubblicazione della sentenza sul falso del 1.12.2017), o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo e quindi, accogliere le seguenti domande formulate dall'esponente nei giudizi riuniti di primo grado n.r.g. 52245/2012 e n.r.g. 9983/2013: (i) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Notaio dott. nei confronti Controparte_8 del vero dott. FA di CC, per la condotta colposa e/o dolosa a lui riconducibile come dettagliatamente illustrata in atti e per l'effetto, condannarlo al risarcimento, in favore del vero dott.
FA Di CC, del danno patrimoniale da lui subito in conseguenza della truffa e del furto d'identità descritto, a titolo di fruttificazione, indisponibilità del bene falsamente compravenduto e mancato guadagno derivante dalla conseguente impossibilità di darlo in locazione a terzi in misura pari ad Euro 16.800,00 (ovvero ad un canone mensile di mercato pari ad euro 1.200,00 a decorrere dal maggio 2011 x n. 14 mesi, sino alla data di luglio 2012 di instaurazione del primo grado di giudizio), oltre al mancato guadagno successivo a scadere e dunque, dalla data di luglio 2012 e sino alla effettiva reintegrazione del patrimonio dell'attore, sempre in misura di euro 1.200,00 mensili, o comunque del canone di locazione di mercato richiesto per la tipologia dei beni di cui è causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
(ii) ordinare agli uffici competenti la cancellazione ed eliminazione retroattiva della segnalazione del nominativo del dott. FA Di CC anche dagli archivi delle altre NC dati private (Experian,
CRIF); - in via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183,
VI comma c.p.c. nel primo grado di giudizio, non ammesse e qui espressamente reiterate;
in particolare, per il caso di contestazione, l'ammissione di Ctu atta a stabilire e quantificare il canone di locazione mensile di mercato per tipologia del bene compravenduto - appartamento di mq. 120 + mq. 28 di balcone - comprensivo di posto auto e cantina. Per scrupolo difensivo, sin d'ora l'esponente insiste nell'accoglimento integrale delle conclusioni ritualmente rassegnate in atti nel primo grado di giudizio (atto di citazione introduttivo del giudizio n.r.g. 52245/2012, comparsa di costituzione e risposta nel giudizio 9983/2013, atto di citazione in rinnovazione e ricorso in riassunzione ex art. 13 302 e ss. c.p.c. nel giudizio n.r.g. 52245/2012), come precisate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n.1, qui trascritte, nonché nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti e in parte non ammesse, qui reiterate, richiamata ogni eccezione e deduzione svolta a verbale d'udienza, nonché nel giudizio di querela di falso, nonché rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e produzione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi in atti esposti. Con riserva delle più opportune difese nei confronti di ogni controparte all'esito della definitiva costituzione in giudizio, anche per il caso di proposizione di appelli incidentali. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”
Gli (che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n. 1771506) nel Parte_1 costituirsi proponevano appello incidentale e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, - In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto infondato per le motivazioni esposte Controparte_2 in narrativa;
- In via incidentale: accogliere l'appello proposto dagli che Parte_1 hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 1771506, con conseguente riforma della sentenza impugnata in punto di responsabilità del pubblico ufficiale per i fatti per cui è causa.- Con vittoria delle spese di lite”.
nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le Controparte_8 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare - accertare e dichiarare, la violazione del disposto di cui all'art. 342, I co., nn. 1) e 2), C. P. C. dell'atto di citazione in appello notificato dalla
- per l'effetto, dichiarare il gravame proposto dalla Parte_2 [...]
inammissibile; Nel merito In via principale - respingere l'appello Parte_2 proposto dalla nei confronti del Notaio Parte_2 Controparte_8
, per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, fondato l'appello incidentale
[...] proposto dal Notaio;
- per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni Controparte_8 preliminari sollevate nella precedente fase di giudizio, accertare e dichiarare: i) la nullità degli atti di citazione notificati dai Sig.ri FA Di CC, ed TT IV in Controparte_5 relazione all'art. 164 IV co. C. P. C., con ogni conseguenza di legge e, ii) il difetto di legittimazione attiva degli stessi in relazione al Notaio - per l'effetto, in parziale Controparte_8 CP_8 riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il Notaio Controparte_8 ha adempiuto ai propri obblighi avendo correttamente proceduto all'identificazione delle parti contrattuali con esonero, quindi, da qualsivoglia responsabilità, contrattuale ovvero extracontrattuale, sia nei confronti dei Sig.ri FA Di CC, ed TT Controparte_5
IV che della nonché di ogni altro soggetto;
In via Parte_2
14 subordinata - accertare e dichiarare, che alla non corretta identificazione delle parti contrattuali, per i motivi di cui narrativa, hanno causalmente concorso, con i propri rispettivi inadempimenti, anche la (già Parte_2 Controparte_17 [...]
e ed il Notaio Dott.ssa Controparte_18 Controparte_18 Controparte_7
- per l'effetto, graduare la responsabilità di ciascuno nell'occorso in base all'effettiva efficacia
[...] causale dei rispettivi inadempimenti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
e IV TT nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e disattesa, così giudicare: - in via principale e nel merito: rigettare per quanto di ragione l'appello principale proposto dalla perché infondato in fatto e diritto, per i motivi Controparte_2 esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 7286/2022 pubblicata l'11.5.2022, ha così statuito:
“1) condanna al pagamento, in favore di FA Di CC Controparte_8 ed a titolo di risarcimento danni, del complessivo importo di euro 83.058,50, oltre interessi in misura legale sull'importo di euro 76.919,49, rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 9.5.2011 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna al Controparte_8 pagamento, in favore di ed a titolo di risarcimento danni, del complessivo importo Controparte_5 di euro 52.376,50, oltre interessi in misura legale sull'importo di euro 45.152,16, rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 4.2.2011 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
3) condanna
[...]
al pagamento, in favore di TT IV ed a titolo di risarcimento Controparte_8 danni, del complessivo importo di euro 52.376,50, oltre interessi in misura legale sull'importo di euro 45.152,16, rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dal 4.2.2011 fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
4) condanna al rimborso, in favore di FA Di Controparte_8
CC, delle spese di lite, che si liquidano in euro 13.430,00 per compenso professionale ed euro
687,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
5) condanna al rimborso, in favore di e Controparte_8 Controparte_5
TT IV, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 13.430,00 per compenso professionale ed euro 687,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge;
6) pone definitivamente a carico di le Controparte_8 spese di CTU, liquidate come da decreto del 30.6.2021; 7) condanna a tenere Parte_1
15 indenne , con esclusione del solo importo di euro 5.000,00 pari Controparte_8 alla franchigia pattuita, dal pagamento di quanto dovuto in forza dei capi che precedono;
8) condanna al rimborso, in favore di , Parte_1 Controparte_8 delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.015,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.”
Gli Assicuratori del la e Pt_1 Pt_1 Controparte_1 Controparte_8 proponevano appello avverso la sentenza definitiva, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'lll.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così statuire:
- in via preliminare: disporre la sospensione inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza per la sua trattazione, dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 7286/2022 dell'11.05.2022, sussistendo i relativi presupposti;
- in via ancora preliminare: disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello RG n. 4172/2020 pendente davanti alla VI sez. della Corte di Appello di Roma – dott.ssa Ferrara e che è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 27.06.2023;- in via principale: riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 7286/2022 dell'11.05.2022, respingendo tutte le domande proposte da FA Di CC, ed TT IV nei confronti del dott. , Controparte_5 Controparte_8 in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate, con conseguente condanna dei predetti
FA Di CC, ed TT IV alla restituzione delle somme che nel Controparte_5 frattempo gli appellanti dovessero corrispondere in suo adempimento, oltre interessi legali dalla data di pagamento;
- in ogni caso in via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU medico legale sulle persone di FA Di CC, ed TT IV al fine di valutare la Controparte_5 sussistenza delle lamentate lesioni di natura non patrimoniale e se le stesse siano eziologicamente collegabili alla condotta professionale tenuta dal dott. in Controparte_8 occasione dei fatti oggetto di causa. Con conseguente revisione anche in punto di spese di lite relative al primo grado di giudizio – spese di CTU e di CTP comprese - e con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio”.
FA Di CC nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, contrariis rejectis, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva (e della esecuzione) della sentenza di primo grado n. 7286/2022 pubblicata l'11.5.2022 per carenza assoluta di allegazione e prova in ordine ai presupposti di fatto e/o diritto di cui all'art. 283 c.p.c. legittimanti l'accoglimento di tale richiesta, sia sotto il profilo del fumus boni iuris, che del periculum in mora delle richieste avversarie, per le ragioni dedotte nel presente atto. Con espressa riserva di ulteriore costituzione nella fase di merito e di eventuale proposizione di appello incidentale, per l'udienza del 15.12.2022. Salvezza illimitata ed impregiudicata del contenuto di tutti gli atti
16 defensionali e dei relativi allegati presenti nel fascicolo di causa in favore del dott. FA Di CC da intendersi come qui di seguito integralmente riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in ossequio al principio generale di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti. Con vittoria di spese e compensi professionali ex art. 283, c. 2 c.p.c. all'esito della intestata fase e sub-procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c., ove ritenuto di giustizia.” ed TT IV nel costituirsi rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e disattesa, così giudicare: - in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 7286/2022 del Tribunale Civile di Roma proposta dagli Parte_1 [...]
e dal Notaio in quanto priva di fondamento in Controparte_9 Controparte_8 fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge;
- in via principale e nel merito: a) rigettare l'appello proposto dagli e dal Notaio Parte_1 Controparte_9
, perché infondato in fatto e diritto, per i motivi esposti nel presente Controparte_8 atto;
b) rigettare l'istanza istruttoria avanzata dagli Parte_1 Controparte_9
e dal Notaio di avente ad oggetto la richiesta di
[...] Controparte_8 CP_8 rinnovazione della CTU medico-legale sulle persone dei sigg. ed TT IV Controparte_5 in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.”
Disposta la riunione dei due procedimenti, con ordinanza del 5.1.2022 è stata dichiarata la contumacia di e . Controparte_4 Controparte_3 Controparte_7
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU medico legale.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — In via preliminare va evidenziato come nell'appello proposto da Parte_1
da e da avverso la sentenza definitiva, gli
[...] Controparte_9 CP_8 Parte_1 hanno dedotto che è succeduta nei contratti sottoscritti da
[...] Controparte_9 di Londra, con la conseguente legittimazione unicamente di Parte_1 [...]
. Controparte_9
Rilevato che vi è stata una successione a titolo particolare nel processo (attenendo al trasferimento dei contratti), l'art. 111 c.p.c. statuisce che il processo prosegue tra le parti originarie. Ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”. Rilevato che nel caso di specie non vi è stato il consenso di tutte le parti all'estromissione dal giudizio di rimane questa quale originaria parte. L'atto proposto (anche) Parte_1
17 da va inteso quale atto di intervento. Controparte_9
§ 3. — La sentenza non definitiva è motivata come segue.
“I fatti posti a sostegno delle domande del Di CC, di e della IV, possono così, CP_5 sinteticamente, riassumersi: i predetti erano stati vittima di una serie di eventi, in conseguenza dei quali erano stati illecitamente spogliati della loro identità personale (in particolare, il Di CC, in data 31.10.2008, aveva subito, ad opera di ignoti, un furto presso la sua abitazione di Guidonia
EL (RM) Via Tito Livio n. 37/B, mediante effrazione della porta finestra ubicata al piano terreno, a seguito del quale risultavano asportati taluni beni, tra cui un computer portatile, una chiave di connessione internet ed una chiave conto on line della BNL. Nella circostanza, inoltre, veniva rubata l'autovettura Audi A3, di proprietà della madre dell'esponente, posteggiata sulla pubblica via, con quanto al suo interno - carta di circolazione, documenti assicurativi, materiale di lavoro e badge di entrata all'Istituto ISPRA, fotocopie della carta d'identità dell'attore nr.
[...]
, etc.); in data 10 marzo 2010, ignoti sostituitisi a dette parti attrici, avevano Nume_1 alienato/acquistato l'appartamento, la cantina ed il posto macchina, di proprietà del Di CC, siti in Roma alla Via Nomentana 1014, (atto di compravendita a rogito Notaio in Roma, Controparte_8
n. rep. 62689, n. racc. 38082), dietro versamento del prezzo di euro 395.000,00 Controparte_8
(di cui euro 105.000,00 mediante n. 4 assegni bancari BNL ed euro 290.000,00 mediante mutuo); la falsa parte venditrice si era assunta l'obbligo contrattuale di estinguere anticipatamente l'ipoteca, già iscritta a favore di in data 20.10.2009 (n. form. 39139) a garanzia del Controparte_10 mutuo fondiario all'epoca ancora in ammortamento, a rogito Notaio in Roma;
a garanzia del CP_7 mutuo di credito fondiario, n. rep. 62690, n. racc. 38083 del 10.3.2010 concesso dalla
[...]
a ed IV TT, coniugi in regime di separazione dei Controparte_2 Controparte_5 beni, era stata iscritta in data 12.3.2010, n. reg. gen. 27806, n. reg. part. 6704, ipoteca volontaria per la somma di euro 300.000,00 sul cespite di proprietà dell'attore; che le NC citate in giudizio nonché i notai dovevano ritenersi responsabili, in solido tra di loro, per gli eventi descritti, per non aver correttamente adempiuto agli obblighi di diligenza e di verifica della clientela impostigli (il tutto anche in relazione alla violazione degli obblighi di protezione impostigli e, quindi, per responsabilità da contatto sociale) sia ex art. 2043 c.c.; detta responsabilità derivava dagli omessi approfonditi controlli sui nuovi clienti, dal falso grossolano di cui era affetta la falsa carta di identità presentata dal falso Di CC (mancanza del timbro a secco di congiunzione della foto al documento), dall'assenza di ulteriori controlli rispetto alla carta di identità, dalla presenza sul certificato anagrafico del falso Di CC di un n. di repertorio difforme rispetto a quello presente sulla carta di identità, dall'errata indicazione del Municipio rilasciante la carta in questione, dall'illecito trattamento dei dati personali, dalla mancanza di fidefacenti volti a garantire l'identità del Di
18 CC.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, stante la sentenza emessa nel giudizio di querela di falso sopra citato, e attesa l'accertata falsità delle firme degli attori, deve essere dichiarata, per assoluta mancanza di accordo, la nullità dell'atto di compravendita per Notaio del 10.03.2010, rep. Controparte_8
62689 racc. 38082, del contratto di mutuo del 10.03.2010 a rogito Notaio di Controparte_8
racc. 38083, rep. 62690, e del contratto del 19.10.2009 a rogito Notaio rep. CP_8 Controparte_7
120566 racc. 13092.
Consegue alla predetta pronuncia la nullità dell'atto di costituzione di ipoteca iscritta a favore della per la somma di euro 600.000,00 avente ad oggetto l'unità Controparte_2 immobiliare sita in Roma alla via Nomentana n. 1014 (al Catasto dei fabbricati del Comune di Roma al foglio 288, particella 80, sub 8, sub 45, sub 110), nonché, ai sensi dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dei predetti atti dichiarati nulli.
Esaminando, poi, la posizione delle NC convenute nel presente giudizio e, nella fattispecie, valutando la sussistenza o meno nei loro confronti dei vari profili di responsabilità alle stesse imputate dagli attori, giova ricordare quanto segue. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997 e n. 12093 del 27.09.2001, ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela, e in generale, per la collettività. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario, il principio è connotato dal ruolo della banca che assume sul piano funzionale una posizione preminente innalzando, agli istituti di credito, un l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, diligenza, caratterizzata da condotte in parte tipizzate in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo
(v. Cass. 343/1993, 72/1997, 5562/1999). In altri termini è stato ritenuto che, per il carattere dell'attività svolta dalle NC, è richiesto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché
l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere;
infatti, “la c.d. diligenza del bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili”
19 (Cass. 5421/1992). In senso ancora più penetrante si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del 23.02.2000, per la quale “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità”.
Ciò posto, quindi, dagli obblighi di diligenza qualificata dell'accorto banchiere, da commisurare alle circostanze concrete dell'attività esercitata, viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omettendo (ex multis Cass. 4571/1992; Cass. 72/1997; Cass. 12093/2001; Cass. 1865/2006; Cass.
13777/2007; Cass. 3462/2007; Cass. 11123/2015). L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha, pertanto, evidenziato che l'istituto bancario deve uniformare la propria condotta sia al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, sia allo standard di diligenza qualificata dell'operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art.1176 c.c. Nella predetta direzione, quindi, dovendo la banca osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza (Cass. 11123/2015). Infatti, “l'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello “status” dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale”. (Cass. 13.01.1993 n. 343).
Premessa, quindi, la suddetta ricostruzione generale dei doveri e delle responsabilità degli istituti bancari e passando all'esame del caso concreto, deve rilevarsi che gli odierni attori hanno dedotto una responsabilità delle NC convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non aver provveduto ad una identificazione dei falsi Di CC, e IV omettendo il rispetto delle regole sopra CP_5 esposte.
Orbene, deve rilevarsi che tutte e tre le NC convenute hanno, incontestatamente, asserito di aver stipulato i contratti con i falsi Di CC, e IV, mediante l'esibizione da parte degli CP_5 stessi delle rispettive carte di identità. Ciò posto, la produzione in copia di detti documenti non consente la valutazione del dedotto falso grossolano sugli stessi visibile, ossia la mancanza del timbro a secco di congiunzione della foto con i documenti in questione e, pertanto, in assenza di ulteriori
20 dati, deve ritenersi che la presentazione di detti documenti sia stata ritenuta valida e priva di sospetti da parte delle NC. Relativamente, nello specifico, alle posizione della e del CP_4 [...]
, posizione maggiormente rilevanti in ragione della concessione dei mutui citati in CP_2 epigrafe, deve rilevarsi che entrambi i predetti istituti di credito, oltre a riportare, ai fini della identificazione dei rispettivi falsi clienti, l'acquisizione del documento di identità, specificavano di aver inviato il perito incaricato per le pratiche del mutuo presso l'immobile venduto e, quanto Contr all' di aver inoltrato all'indirizzo di via Nomentana n. 1014, copia degli estratti di conto corrente intestati al falso di CC e, quanto al di aver richiesto certificato di residenza e stato CP_2 di famiglia, modello unico e varia altra documentazione. Di talché, deve ritenersi che dette NC abbiano correttamente adempiuto alle obbligazioni di diligenza loro imposte, avendo svolto tutte le operazioni necessarie per l'identificazione dei clienti (non può, per altro, tralasciarsi, che l'accesso del perito incaricato per l'istruttoria del mutuo presso l'immobile compravenduto, determina una grado di affidabilità della identità personale del falso Di CC assai elevato, come pure l'inoltro a detto indirizzo di copia di tutti gli estratti conto periodici senza ricevere mai alcuna contestazione).
In conclusione, quindi, deve ritenersi infondata la domanda ex art. 2043 c.c. svolta dagli attori nei confronti degli istituti bancari.
Deve, poi, essere respinta la domanda svolta da e volta ad accertare, ai sensi Controparte_2
e per gli effetti artt.1175, 1176, 1218, 1375, 1453, 2043 c.c., nonché dell'art. 47, D.P.R. n. 380/2001,
e degli artt. 28 e 47 della Legge n. 89/1913, la responsabilità del Notaio Controparte_8 di per i danni patiendi dalla in conseguenza CP_8 Controparte_2 dell'eventuale accoglimento delle domande attrici, con conseguente condanna dello stesso a risarcire detti danni alla da liquidarsi in € 297.116,25, somma corrispondente a quanto erogato in CP_2 data 1.4.2010 per il mutuo dichiarato nullo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, ovvero, nel caso di accoglimento della domanda attrice, del minor importo per effetto della imputazione (a decurtazione da € 297.116,25 sopra determinati) di quella somma che la verserà Controparte_10 alla per effetto dell'accoglimento della domanda proposta Controparte_2 nei confronti della stessa.
All'uopo, giova ricordare che “atteso in base all'id quod plerumque accidit la banca si determina ad accogliere la richiesta di mutuo all'esito dei istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto nella quale assume ruolo logicamente e necessariamente e indefettibilmente prodromica l'identificazione del soggetto mutuatario, si appalesa invero (quantomeno) contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175, 1375 c.c. il comportamento della medesima consistente nel predisporre la documentazione all'uopo necessaria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal
21 notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessi trasmessi ai fini del rogito sulla base dell'apparente regolarità della carte di identità” (v. Cass. 13362/2018). In detta prospettiva, infatti, deve rilevarsi che il Notaio , deduceva, sin dalla comparsa di costituzione e senza mai Controparte_8 alcuna contestazione della predetta banca, di aver stipulato i contratti in esame presso gli uffici dell'istituto di credito in Fiumicino e che le parti erano note a quest'ultimo in quanto avevano già ottenuto il finanziamento necessario per l'acquisto (v. pagina 10 comparsa).
Quanto, poi, alla domanda di Paschi di Siena volta, in caso di accoglimento della domanda CP_2 di nullità del contratto di mutuo rogato in data 10.3.2010 dal Notaio di Controparte_8 rep. n. 62690 e racc. n. 38083 e di nullità dell'iscrizione ipotecaria in data 12.3.2010 al n. CP_8
6704, ad accertare e dichiarare non dovuti ai sensi dell'art. 2033 c.c. sia l'erogazione dalla NC della somma mutuata pari a € 297.116,25, mediante accredito in data 1.4.2010 sul conto corrente n.
590.07, sia i successivi bonifici di € 118.899,35 e € 171.111,65 disposti dai mutuatari in favore del
“falso” FA Di CC sui rapporti a questo illegittimamente intestati presso la
[...]
per la quale la ha spiegato nel riunendo CP_10 Controparte_2 giudizio R.G. 52245/2012, domanda autonoma di accertamento che la Controparte_2 ha diritto al riconoscimento della somma di € 111.307,16, oltre interessi maturati,
[...] giacente presso la già Controparte_14 Controparte_12 già in quanto maturata sui rapporti accesi dal “falso” FA Di CC Controparte_10 per effetto degli accrediti dei bonifici conseguenti alla erogazione del mutuo della
[...]
così chiedendo in quel giudizio che venisse ordinato alla Controparte_2 [...] già già di Controparte_14 Controparte_12 Controparte_10 restituire alla ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. e Controparte_2 dell'art. 2041 c.c., la somma di € 111.307,16, oltre interessi nel frattempo maturati, ancora giacente presso quella banca per effetto dell'estinzione dei rapporti intestati a Di CC FA e da quell'Istituto tenuta «a disposizione dei soggetti che risulteranno avervi diritto in forza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria», deve osservarsi quanto segue.
Dall'esame della documentazione agli atti di causa (v. doc. 16 ), risulta che la Controparte_2 aveva chiuso il conto corrente n. 847 intestato al falso Di CC, residuando sullo CP_10 stesso la somma di euro 111.307,16. Ritiene, quindi, il che detta somma gli vada CP_2 restituita, ex artt. 2033 e 2041 c.c., in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo del 10.3.2010. Ciò posto, deve rilevarsi che l'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., ricorre tutte le volte in cui il soggetto che ha versato una somma non dovuta è legittimato a riavere quanto versato, oltre agli eventuali frutti e agli interessi maturati;
nello specifico, nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito
22 oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali.
Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede
(Cass. 2993/2019). Pertanto, deve disporsi la condanna di alla restituzione in favore di CP_4
della somma di euro € 111.307,16, oltre interessi decorrenti dalla data della Controparte_2 presente pronuncia e sino al saldo.
Quanto, poi, alla domanda attorea di nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente n. 2181769 tra e del contratto di conto corrente Controparte_5 Controparte_2
n. 759800039 tra e del contratto di conto Controparte_5 Controparte_3 corrente n. 847 tra Di CC FA e deve rilevarsi che i procuratori Controparte_10 delle parti attrici, sin dalla costituzione in giudizio, disconoscevano le firme apposte su dette contratti come appartenenti al e al Di CC. Nonostante detto disconoscimento le NC CP_5 convenute non producevano agli atti di causa gli originali di detti contratti, di talché i documenti in questione devono ritenersi come inutilizzabili nel presente giudizio. Consegue a ciò la mancanza della prova del consenso tra le parti nel perfezionamento dei contratti de quibus e, conseguentemente,
l'accoglimento delle domande di nullità proposte dagli attori.
Esaminando, quindi, le domande attoree di cancellazione dei nominativi di Di CC FA,
e IV TT dagli archivi della centrale Rischi della NC d'Italia, Controparte_5 dall'albo dei protesti e dai registri informatici dei protesti degli assegni, deve rilevarsi quanto segue.
Premesso che alcuna responsabilità può essere riscontrata in capo alle NC per le predette segnalazioni (le stesse, infatti, in ragione della ricorrenza delle circostanze previste dalla legge, hanno il dovere di procedere alle segnalazioni in questione), deve rilevarsi che l'esito del presente giudizio, con il quale sono state accertate e dichiarate le nullità sopra descritte (tra le quali, quelle dei contratti di conto corrente), impone la cancellazione dei nominativi dagli attori dai registri sopra indicati.
Passando, poi, all'esame della eventuale responsabilità dei Notaio, occorre osservare quanto segue.
Come noto, il notaio per un verso assume le vesti di Pubblico Ufficiale tenuto a garantire erga omnes la pubblica fede degli atti da lui rogati e, per altro verso, è considerato professionista legato da contratto di prestazione d'opera con i propri mandanti. Ne consegue, pertanto, un duplice profilo di responsabilità e, nella fattispecie, una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del cliente, qualora il danno sia la conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del proprio mandante e una responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui l'erroneo esercizio della sua funzione pubblica abbia causato danni a terzi estranei al rapporto di clientela.
23 In questo caso, la responsabilità extracontrattuale del Notaio, può essere configurata in seguito alle violazioni delle medesime regole di condotta professionale che riguardano il piano contrattuale, qualora tuttavia abbiano cagionato ripercussioni negative in capo a soggetti diversi dalle parti contrattuali.
La suddetta dicotomia, non assume rilievo esclusivamente a livello teorico e dottrinale, ma involge notevoli divergenze dal punto di vista della disciplina applicabile. In particolare, qualora emerga una responsabilità di tipo contrattuale, si applicherà la disciplina fondamentale delineata dagli artt.
1218 e 1176 c.c. Diversamente, in presenza di responsabilità aquiliana, la norma cardine andrà individuata nell'art. 2043 c.c. Ne consegue una disciplina del tutto diversa ad esempio in materia di prescrizione, di onere della prova, di quantificazione del danno risarcibile.
Applicando quanto esposto al caso di specie, emerge la riconducibilità della fattispecie concreta ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto, l'azione di responsabilità, è fatta valere da soggetti che in alcun modo aveva instaurato un rapporto contrattuale con i notai parte del presente giudizio.
Ciò stante, e passando alla verifica della dedotta sussistenza di responsabilità del notaio nello svolgimento della propria attività professionale, occorre rilevare quanto segue.
La principale doglianza mossa dagli attori, riguarda un profilo di negligenza relativamente all'accertamento dell'identità delle parti, le quali in seguito si sono rivelate false. Orbene, la disciplina applicabile al caso in esame va individuata nella legge notarile (legge n.89 del 1913), in specie nell'art. 49 in forza del quale “il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni”. La suddetta disposizione, nel corso degli anni, è stata oggetto di attenzione da parte di autorevoli pronunce della Corte di Cassazione, le quali hanno contribuito a delineare un quadro interpretativo definito nelle linee essenziali. In particolare, può richiamarsi, tra le tante, la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 28823 del
2017), la quale evidenzia la modifica dell'art. 49 legge notarile, avvenuta ad opera della legge 333 del 1976, che ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti ad opera del notaio.
In particolare, si legge nella suddetta pronuncia che il citato art. 49 deve essere interpretato nel senso che “il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass.
24 10 maggio 2005, n. 9757). E che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale … tra i fattori che possono concorrere a formare la certezza richiesta dalla norma, possono senz'altro ricomprendersi, oltre ai documenti di riconoscimento, il comportamento delle parti, la natura dell'affare e le indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoni informali e non di fidefacenti” (Cass. 10 agosto 2004, n. 15424).
Orbene, fatte tali dovute precisazioni e contestualizzando i principi della Cassazione, emerge come l'operato del notaio di nello svolgimento della funzione notarile, non Controparte_8 CP_8 risulti totalmente conforme ai principi di diligenza professionale come descritta dall'art. 1176, comma 2° Cod. Civ. Detta disposizione normativa da ultimo richiamata, nella fattispecie impone, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, di valutare la diligenza, richiesta nell'adempimento, con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Applicando tale principio allo svolgimento dell'attività notarile, si ricava uno standard particolarmente elevato di diligenza richiesta, stante la funzione “sociale” svolta dal suddetto
Pubblico Ufficiale.
In particolare, nel caso di specie, in relazione alla identificazione delle parti contrattuali ad opera del , non può essere tralasciata la difformità riscontrata tra il falso Controparte_8 documento di Di CC FA presentato al notaio all'atto del rogito e il certificato anagrafico dal predetto professionista richiesto in pari circostanza, certificato questo dal quale emerge la difformità del numero dell'atto di nascita rispetto a quello indicato nella carta di identità. Più nello specifico, dalla falsa carta di identità esibita al Notaio risultava atto n. 00045, p. 1, s. A 21, mentre dal certificato sopra citato risultava atto n. 00952, p. 1, s. A4
Detta difformità, nei termini del dovere di diligenza sopra descritto, avrebbe dovuto richiedere una attenzione suppletiva da parte del professionista incaricato alla redazione dell'atto, imponendogli, quanto meno, la richiesta di chiarimenti.
Emergono, pertanto, elementi di fatto che ragionevolmente inducono ad affermare l'assenza della necessaria certezza circa l'identità delle parti, in applicazione di regole di diligenza, prudenza e perizia professionale. Nello specifico, il notaio di si è limitato ad una Controparte_8 CP_8 verifica meramente formale dei documenti dei soggetti coinvolti, facendo esclusivamente affidamento sulle dichiarazioni di questi ultimi.
Per contro, risulta correttamente svolta l'attività di identificazione svolta dal Notaio la quale CP_7 sulla base della carta di identità e del codice fiscale nonché della personale conoscenza del Di
25 CC da parte del personale della NC, ha provveduto a raggiungere certezza in ordine a detto soggetto.
In ordine al profilo della quantificazione del danno subito dalle parti attrici in ragione della condotta del Notaio di la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata Controparte_8 CP_8 ordinanza.
Le spese di lite tra gli attori e Controparte_2 Controparte_14
e seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi
[...] Controparte_3 dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 260.000,00.
Partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati:
1. in favore di DI UC EF e a carico di stante Controparte_14 la compensazione in ragione della metà delle spese in ragione del rigetto della domanda ex art. 2043
c.c. e dell'accoglimento della domanda di nullità del contratto di c/c, compensi nella misura di €
1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
2. in favore di e a carico di DI UC EF, stante Controparte_2 la riduzione della metà in ragione della sola domanda ex art. 2043 c.c., compensi nella misura di €
1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
3. in favore di e carico di DI UC EF, stante la riduzione Controparte_7 della metà in ragione della sola domanda ex art. 2043 c.c., compensi nella misura di € 1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
4. in favore di e OL ET e carico di Controparte_5 [...] stante la riduzione della metà in ragione della sola domanda di nullità del c/c, Controparte_3 compensi nella misura di € 1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
5. in favore di e OL ET, e a carico di Controparte_5 Controparte_2
stante la compensazione in ragione della metà delle spese in ragione del rigetto
[...] della domanda ex art. 2043 c.c. e dell'accoglimento della domanda di nullità del contratto di c/c, compensi nella misura di € 1.219 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva, € 2.700 per la fase istruttoria, € 2.025 per la fase conclusionale;
6. la compensazione delle spese tra e Controparte_2 Controparte_14
.
[...]
26 La sentenza definitiva è motivata come segue.
“Le domande di risarcimento danni proposte dagli attori vanno accolte per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
1. Richiamato integralmente il contenuto della sentenza già emessa nel corso del presente giudizio
(sentenza n. 1785/2020) e considerato il contenuto delle difese e delle conclusioni formulate dalle parti, va innanzitutto precisato che la predetta sentenza, oltre a pronunciarsi in via definitiva su ogni diversa domanda formulata dalle parti nelle due cause riunite, ha emesso pronuncia non definitiva sulle domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti del convenuto Controparte_8
non rilevando, in senso contrario, che il dispositivo non contenga l'esplicitazione di ciò
[...]
(cfr. fra le molte Cass. 24600/2017, secondo cui, nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale).
Come infatti emerge dall'esame delle motivazioni della sentenza sopra richiamata, quest'ultima ha già accertato la responsabilità extracontrattuale del suddetto convenuto (v. pag. da 24 a 26 della motivazione), disponendo quindi la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, ai soli fini della quantificazione del danno subito dagli attori (“In ordine al profilo della quantificazione del danno subito dalle parti attrici in ragione della condotta del Notaio di la Controparte_8 CP_8 causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza”).
Il presente giudizio ha quindi unicamente ad oggetto l'accertamento dei danni derivanti dalla condotta colposa già accertata, oltre che, evidentemente (stante il carattere subordinato della stessa), la domanda proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità professionale.
2. Va poi esclusa la ricorrenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, richiesta in ragione della pendenza, innanzi alla Corte di Appello di Roma, dell'ulteriore giudizio avente ad oggetto le impugnazioni proposte avverso la sentenza già emessa.
Per la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., non è infatti sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma occorre l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (cfr. Cass. 12198/1998).
Inoltre, non sussiste obbligo del giudice di sospendere il processo, proseguito dopo la pronuncia di sentenza non definitiva, a causa della intervenuta impugnazione di quest'ultima, non essendo
27 configurabile il rapporto di pregiudizialità giuridica (tra il giudizio in fase di impugnazione e quello in fase di prosecuzione) richiesto dall'art. 295, sia perché tale norma prevede la sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra (e non dalla stessa) causa
(che prosegue sino alla sentenza definitiva), sia perché non può sussistere possibilità alcuna di conflitto tra i due giudicati, che costituisce, invece, la finalità della disposizione (cfr. Cass.
6491/2004).
In ogni caso, peraltro, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e non ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. 13823/2016, nonché da ultimo Cass. S.U. 21763/2021).
La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., tuttavia, è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimenti (cfr. Cass.
17623/2020).
Nella specie non ricorrono pertanto i presupposti per la sospensione necessaria disciplinata dall'art. 295 c.p.c., difettando il requisito della pendenza di un diverso giudizio in rapporto di pregiudizialità giuridica e stante in ogni caso la pendenza in grado di appello dell'ulteriore giudizio.
Né d'altra parte ricorrono i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2,
c.p.c., come tale rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Non emergono infatti ragioni tali da far apparire altamente probabile la riforma della sentenza impugnata (in particolare per quanto destinato ad incidere sulla presente pronuncia) e dunque tali da giustificare, per ragioni di economia processuale, la sospensione.
Inoltre, considerando l'epoca molto risalente di introduzione del presente giudizio e non risultando imminente la decisione in sede di appello, la sospensione si presenta in contrasto con le esigenze di ragionevole durata del giudizio stesso.
3. Passando quindi all'esame del merito, le domande degli attori sono fondate nei limiti che seguono.
3.1. Sotto il profilo del danno non patrimoniale, devono essere richiamate le conclusioni cui è giunta la CTU disposta in corso di causa (v. relazione depositata in data 14.6.2021).
L'ausiliario del giudice – con motivazioni congrue, logiche, aderenti alle risultanze processuali ritualmente acquisite e fondate su idonee indagini specialistiche – ha infatti accertato quanto segue:
(i) per effetto dei fatti oggetto di controversia, il Di CC ha riportato un “Disturbo da Stress Post
28 Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
% per un anno a causa dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 20 % (venti per cento), in considerazione della rilevante incidenza degli eventi traumatici sul funzionamento psichico del sig. FA Di CC e sulle sue scelte di vita. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso un'ulteriore psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso. […] Il Sig. Di
CC ha reagito agli eventi fonte di stress attuando una strategia difensiva, che lo ha determinato nella scelta dell'opzione del part time a livello lavorativo”;
(ii) a causa dei medesimi eventi, la IV ha riportato un “Disturbo da Stress Post Traumatico
(309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30 % per un anno a causa dell'evento traumatico (cfr. Edizione 2014, ) e un Disturbo CP_19 CP_20 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici percento), in considerazione dell'aggravamento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”;
(iii) sempre in conseguenza dei fatti di causa, il ha riportato “un Disturbo da Stress Post CP_5
Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
% per un anno dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici per cento), tenuto anche conto del peggioramento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”.
In modo altrettanto adeguato, il CTU ha inoltre replicato alle osservazioni formulate dalle parti (sul punto si richiama integralmente la “risposta alle note critiche” allegata alla relazione).
Risulta pertanto adeguatamente accertato anche il nesso di causalità fra la condotta colposa del convenuto e pregiudizi non patrimoniali sopra descritti, avendo senz'altro avuto la condotta del convenuto un ruolo eziologico concorrente nella causazione del danno.
Né, in senso contrario rileva che la predetta condotta colposa abbia in particolare riguardato l'identificazione del soggetto qualificatosi come FA Di CC.
29 Al riguardo, va infatti osservato che, avendo la condotta riguardato la stipula dell'atto di compravendita, si deve ragionevolmente ritenere che, ove fosse stata accertata la falsa identità del sedicente Di CC e dunque impedita la stipulazione del predetto contratto, anche il contestuale contratto di mutuo fondiario (tramite il quale gli altrettanto sedicenti ed TT Controparte_5
IV hanno ottenuto la provvista necessaria al pagamento di parte del prezzo di acquisto) non sarebbe stato posto in essere.
Facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. 8508/2020) ed aggiornate all'anno 2021, devono pertanto essere liquidate – in via congiunta e ricomprendendo dunque, in mancanza di peculiarità del caso concreto che giustifichino una diversa quantificazione, la liquidazione: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione – le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale:
(i) in favore del Di CC (data dell'evento lesivo 9.5.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio convenuto;
età all'epoca dell'evento 39 anni;
invalidità temporanea parziale al 30% per un anno;
invalidità permanente della misura del 20%), complessivi euro 83.058,50 (di cui euro 10.840,50 per l'invalidità temporanea parziale ed euro 72.218,00 per l'invalidità permanente);
(ii) in favore della IV (data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio convenuto;
età all'epoca dell'evento 48 anni;
invalidità temporanea parziale al 30% per un anno;
invalidità permanente della misura del 15%), complessivi euro 52.376,50 (di cui euro 10.840,50 per l'invalidità temporanea parziale ed euro 41.536,00 per l'invalidità permanente)
(iii) in favore del (data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della CP_5 scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio convenuto;
età all'epoca dell'evento 48 anni;
invalidità temporanea parziale al 30% per un anno;
invalidità permanente della misura del 15%), complessivi euro 52.376,50 (di cui euro 10.840,50 per l'invalidità temporanea parziale ed euro 41.536,00 per l'invalidità permanente).
3.2. Quanto al danno di natura patrimoniale, sempre in base alle risultanze della già richiamata
CTU, va liquidato in favore del Di CC l'importo di euro 5.245,07 per spese mediche documentate.
3.3. Trattandosi di obbligazioni di valore, sugli importi liquidati ai due paragrafi che precedono devono essere calcolati gli interessi cd. compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulle somme
30 spettanti, di anno in anno rivalutate (v. Cass. S.U. 1712/1995), al fine di ristorare le parti danneggiate del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma.
Tali interessi devono essere dunque calcolati sulle somme devalutate all'epoca dell'evento (e dunque: (i) per il Di CC, sull'importo di euro 76.919,49; (ii) per la IV sull'importo di euro
45.152,16; (iii) per il sull'importo di euro 45.152,16) e rivalutate di anno in anno, secondo CP_5 gli indici ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI), sino alla presente sentenza.
3.4. Nulla va invece liquidato al Di CC a titolo di danno patrimoniale da perdita (parziale) della capacità lavorativa specifica.
Dall'esame dell'atto di citazione, così come della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., non emerge infatti l'allegazione specifica – di cui la parte era onerata – della voce di pregiudizio in questione, non essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo, peraltro finalizzato alla individuazione del danno non patrimoniale (v. atto di citazione, pag. 26), alla perizia di parte versata in atti (doc. 42 del fascicolo di parte attrice Di CC), la quale a sua volta, altrettanto genericamente, fa riferimento ad una parziale compromissione del “funzionamento lavorativo” (v. pag. 10).
3.5. La domanda del Di CC va inoltre rigettata nella parte in cui è diretta ad ottenere il risarcimento del lucro cessante derivante dalla dedotta impossibilità, a decorrere da maggio 2011 e
“sino alla affettiva reintegrazione del bene nel patrimonio dell'attore”, di locare a terzi l'immobile e trarne quindi i frutti civili.
Al riguardo, occorre infatti considerare che:
- in linea generale, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (cfr. Cass. 8411/2006, Cass. 9493/2007 e
Cass. 27021/2016);
- nella specie, l'attore ha sempre mantenuto (prima e fino alla risoluzione del precedente contratto di locazione) la detenzione del bene e poi il suo possesso (oltre che la proprietà, come poi accertato con la sentenza già emessa nel corso del presente giudizio);
- nessuna contestazione è stata infatti mai sollevata, dall'apparente proprietario in ordine CP_5 al possesso del bene, così come in ordine alla sua proprietà; motivo per cui, fra l'altro, il proprietario effettivo del bene, per rassicurare eventuali soggetti terzi interessati alla conduzione in locazione dell'immobile, avrebbe potuto agevolmente ottenere dal proprietario apparente un riconoscimento
31 formale del proprio diritto;
- la vendita poi dichiarata nulla non ha pertanto costituito, per il Di CC, impedimento insuperabile alla locazione del bene.
4. Quanto poi alla domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata, non
è contestata l'operatività della copertura assicurativa, avendo la stessa terza chiamata eccepito unicamente l'esistenza di un massimale di euro 30.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo (ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto), nonché di una franchigia assoluta pari ad euro 5.000,00 (ai sensi dell'art. 4 lett. a) delle medesime condizioni).
Essendo ampiamente capiente il massimale, la terza chiamata va quindi condannata a tenere indenne il convenuto assicurato, con esclusione del solo importo pari alla predetta franchigia.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia determinato in base all'ammontare del risarcimento effettivamente dovuto, con conseguente applicazione dello scaglione ricompreso fra
52.001,00 e 260.000,00; nei rapporti fra gli attori ed il convenuto, valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
nel rapporto fra convenuto e terza chiamata, valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione della semplicità e limitatezza delle questioni controverse).
Per le stesse ragioni, le spese di CTU, liquidate come da decreto del 30.6.2021, vanno definitivamente poste a carico del convenuto”.
§ 4. — Appello principale della avverso la sentenza non Controparte_2 definitiva.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “error in procedendo: vizio di motivazione ex art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà della sentenza e/o motivazione apparente”.
32 L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui – nonostante l'accoglimento delle domande di risarcimento da parte del Notaio in favore delle attrici – rigetta, in via del CP_8 tutto contraddittoria, la medesima domanda risarcitoria avanzata dalla Controparte_2 nei confronti del notaio. Secondo l'appellante è evidente la connessione tra i danni occorsi alle
[...] parti attrici a causa della condotta del notaio (derivanti dalla declaratoria di nullità del contratto di mutuo e della relativa garanzia ipotecaria) e quelli subiti dalla Contrariamente a quanto CP_2 ritenuto in primo grado, infatti, a nulla varrebbe la stipula dei contratti di compravendita e mutuo presso i locali e l'esecuzione dell'istruttoria sui mutuatari per rigettare la domanda proposta dall'appellante.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “erronea applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione agli elementi di fatto e di diritto acquisiti al giudizio, erronea applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223, 1375, 1453, 2043 c.c...”. Secondo l'appellante erroneamente non è stata riconosciuta la responsabilità del notaio nei confronti della Il giudice di prime cure CP_8 CP_2 avrebbe erroneamente applicato il principio di causalità e il criterio d'imputazione del danno previsto nell'ipotesi della responsabilità del professionista (c.d. colpa omissiva), incorrendo nella violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223, 1375, 1453, 2043 c.c.. Ed invero appare evidente l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice, il quale, sottostimando il ruolo di pubblico ufficiale rivestito dal notaio nonché l'autorevolezza degli accertamenti dallo stesso eseguiti, non ha qualificato l'attività di certificazione dell'identità delle parti quale “antecedente necessario dell'evento dannoso”. Qualora il notaio avesse svolto correttamente tale attività, l'atto di compravendita non sarebbe stato concluso e la banca non avrebbe eseguito il rogito del mutuo.
§ 5. — Appello incidentale proposto da FA Di CC avverso la sentenza non definitiva.
È articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata per “”nullità della sentenza n.
1785/20 ex art. 161 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. - error in procedendo - omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale.”
Il Di CC ha rinunciato a tale motivo di appello (come da nota conclusiva), che pertanto non va esaminato.
§ 6. — Appello incidentale proposto da avverso la sentenza non Controparte_8 definitiva.
È articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata per aver ritenuto sussistente la responsabilità extracontrattuale del notaio , omettendo l'esame delle Controparte_8 eccezioni preliminari avanzate in primo grado e valutando erroneamente le risultanze probatorie in atti. In particolare secondo l'appellante non si sono valutati fatti fondamentali che, qualora correttamente esaminati, avrebbero senza altro condotto ad una diversa conclusione. Si rileva che
33 l'attività di identificazione delle parti (posta alla base della condanna del notaio), era stata già effettuata sia dal notaio – ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità – sia dalla CP_7 CP_10 per l'erogazione del mutuo. Pertanto, appare evidente che il convincimento del notaio sulla
[...] bontà dell'identificazione delle parti, sia stato influenzato dalle verifiche operate dai soggetti summenzionati. In secondo luogo erronea è la ritenuta responsabilità in via esclusiva del notaio nei confronti del Di CC. Quest'ultimo, infatti, qualora avesse sollecitamente denunciato il furto del documento d'identità, si sarebbe potuto accorgere della truffa ben prima dell'instaurazione della vicenda del mutuo e della compravendita.
§ 7. — Appello incidentale proposto dagli avverso la sentenza non Parte_1 definitiva.
È articolato in un unico motivo con cui la sentenza viene censurata per non aver equiparato la condotta del Notaio nella identificazione delle parti a quella svolta dal Notaio nella medesima CP_8 CP_7 attività. Parimenti erronea appare l'assimilazione della identificazione di Di CC a quella di e IV. La prima è avvenuta in base a carta d'identità, codice fiscale e certificato CP_5 anagrafico. La seconda, invece, sulla base della sola carta d'identità e del codice fiscale. Il giudice prime cure, secondo tale prospettazione, inoltre avrebbe trascurato di considerare il fatto che il notaio ha maturato il convincimento sulla identificazione delle parti in base a: l'attività svolta dal CP_8 notaio (cui però non viene riconosciuta alcuna responsabilità); la pratica di concessione del CP_7 mutuo – con ulteriore conferma della verifica dell'identità dei mutuatari – gestita da persona nota al notaio;
il fatto che parte del mutuo venisse usato per estinguere un precedente mutuo ipotecario insistente su un immobile oggetto di compravendita con rogito del notaio CP_7
§ 8. — Appello incidentale promosso dagli da Parte_1 Controparte_9
e da avverso la sentenza definitiva.
[...] Controparte_8
Con il primo motivo la sentenza viene censurata “Sulla sospensione del presente giudizio in pendenza di appello in ordine all'an debeatur”. Gli appellanti incidentali censurano l'operato del giudice di prime cure per avere rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza del giudizio presso la Corte d'Appello avverso la sentenza non definitiva. Secondo tale prospettazione, sarebbe erronea la statuizione del giudice di primo grado circa la scarsa probabilità di successo della riforma della sentenza parziale, in ragione delle numerose contraddittorietà e lacune motivazionali che la stessa presenta.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “Sulla erroneità della sentenza in punto di accertamento del nesso eziologico, di quantificazione del danno e di condanna al suo risarcimento.”
Gli appellanti incidentali censurano l'operato del giudice di prime cure per aver aderito acriticamente alle risultanze della CTU medico- legale effettuate sulle parti stipulanti i contratti di cui è causa. Nello
34 specifico, viene contestata la quantificazione del danno da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, con contestuale richiesta di rinnovazione della Ctu (negata in primo grado). Contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la CTU non appare condivisibile per un duplice ordine di motivi: 1) il nesso di causa non è comprovato documentalmente a causa di ampie lacune temporali nelle perizie;
2) la diagnosi di disturbo post traumatico da stess non è supportata da documenti e i criteri del DSM
5 non appaiono soddisfatti né dopo un anno dall'evento né attualmente.
§ 9. — Per questioni di ordine logico vanno innanzitutto esaminati gli appelli incidentali proposti da e da diretti a censurare la ritenuta Controparte_8 Parte_1 responsabilità del notaio (e quindi la sentenza non definitiva).
Il ha innanzitutto riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata in primo CP_8 grado e che sostiene non esaminata dal giudice di primo grado neanche incidentalmente.
Nella specie l'eccezione non esaminata è la seguente: “Era stato tempestivamente eccepito il “difetto di legittimazione attiva sia del Sig. Di CC che dei Sig.ri ed IV, in relazione alla CP_5 posizione del Notaio CP_8
Più esattamente, il Sig. Di CC ha richiesto il risarcimento dei danni al Notaio Controparte_8
"per la condotta colposa e/o dolosa posta in essere", ex pag. 21 dell'atto di citazione.
[...]
Inoltre, a pag. 24 dell'atto de quo, si afferma: "Ciò evidenziato, è palese l'inadempimento dei Notai agli specifici obblighi di diligenza impostigli dalla Legge Notarile e dall'art. 1176 c. c.".
Parimenti, i Sig.ri ed IV, a pag. 17 dell'atto introduttivo affermano: "E' di tutta CP_5 evidenza quindi che, in assenza dell'inadempimento del professionista agli obblighi imposti dall'art. 49 L. Notarile e dall'art. 1176 c.c., l'evento danno non si sarebbe prodotto."
Nella successiva pag. 18 dello stesso atto, si chiede "(...) in conseguenza della condotta colposa e/o dolosa dalla dal notaio di Parte_2 Controparte_8
e dalla (...)", il risarcimento dei danni non patrimoniali CP_11 Controparte_21 subiti.
Pertanto, date le rispettive richieste delle controparti, emerge senza tema di smentita la volontà delle stesse di agire nei confronti del Notaio a titolo di responsabilità contrattuale, quando invece tra le parti stesse (quelle autentiche) mai è intercorso alcun rapporto: v. sentenza n. 22523/2017.
Di qui, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva nei confronti del notaio.
Fermo restando ciò, nell'ambito delle eccezioni preliminari, il concludente notaio ha anche contestato la nullità degli atti di citazione ex adverso notificati, in quanto con gli stessi tutte le parti attrici pur avendo dedotto l'inadempienza del professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 C.
C., hanno reclamato il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale.
E, data l'innegabile confusione che siffatte richieste hanno ingenerato in capo al destinatario, con
35 sua pratica impossibilità di assumere specifica posizione, è stata sollevata eccezione ex art. 164 comma III C. P. C. (erroneamente indicato IV) con richiesta di adozione dei provvedimenti stabiliti dal comma IV (erroneamente indicato V)”.
Il giudice di primo grado ha espressamente qualificato la responsabilità del notaio in termini di responsabilità extracontrattuale, e sul punto parte appellante non formula alcuna censura (neanche quindi sotto il profilo di un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Ne consegue che del tutto correttamente il giudice di primo grado non ha esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, formulata in relazione alla responsabilità contrattuale (non essendo stata in tali termini qualificata la domanda). Pertanto la doglianza così come formulata non può essere accolta.
Va poi evidenziato come nell'atto di appello il ha chiesto “in via subordinata - accertare e CP_8 dichiarare, che alla non corretta identificazione delle parti contrattuali, per i motivi di cui narrativa, hanno causalmente concorso, con i propri rispettivi inadempimenti, anche la Parte_2
(già e
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
ed il Notaio Dott.ssa - per l'effetto, graduare la Controparte_18 Controparte_7 responsabilità di ciascuno nell'occorso in base all'effettiva efficacia causale dei rispettivi inadempimenti”.
Rilevato che il in primo grado non ha proposto alcuna domanda diretta ad accertare la CP_8
(co)responsabilità delle altre parti, tale domanda è inammissibile ex 345 c.p.c..
Venendo al merito, il giudice di primo grado ha ricondotto la responsabilità del notaio a quella extracontrattuale. Tale valutazione è condivisibile (e d'altronde sul punto non vi è alcuna censura), essendo il Di CC estraneo al contratto posto in essere dal notaio con il falso Di CC.
Per valutare la condotta del notaio correttamente il giudice di primo grado ha richiamato l'art. 49 della legge notarile (L. n. 89/2013). Va sul punto osservato come non pare discutibile – né è stata messa in discussione - l'applicazione di tali disposizioni anche nel caso di responsabilità extracontrattuale, stante la funzione pubblica svolta del notaio.
Ai sensi dell'art. 49 della legge notarile nel testo novellato con legge n. 333/ 1976 "il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento della attestazione valutando tutti gli elementi a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due sfide facente da lui conosciuti che possono anche essere testimoni".
Pertanto tale disposizione non contempla più la necessità dell'accertamento "oggettivo" da parte del notaio dell'identità degli stipulanti quale "risultato da ottenersi personalmente ed esclusivamente dal notaio", ma quale "stato soggettivo di certezza intorno ad un'identità attraverso regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare un tale convincimento" (cfr. Cass. N. 13362/18).
36 In particolare secondo la S.C. “la modificazione del testo normativo si deve alla L. n. 333 del 1976, art. 1 che ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti per il notaio tenuto alla loro identificazione. Infatti, nell'attuale versione non compare più l'avverbio "personalmente"
(collegato alla certezza in ordine all'identità delle parti); nel testo della disposizione vigente è inoltre precisato che la sicurezza circa l'identificazione possa conseguirsi anche al momento dell'attestazione: il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale della parte da parte del notaio;
infine, la norma novellata conferisce rilievo a "tutti gli elementi atti a formare il (...) convincimento" del professionista: con ciò chiarendo che l'acquisizione di una certezza sulla identità della parte non dipenda - o comunque possa non dipendere, in concreto - dalla conoscenza personale che il notaio abbia di quel soggetto (la quale può anche mancare) e che detta acquisizione sia anzi determinata da fatti o situazioni che non sono definibili in via astratta e generale, ma che è necessario accertare di volta in volta.
In tal senso, questa Corte è venuta affermando che il cit. art. 49 vada interpretato nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 10 maggio
2005, n. 9757; analogamente, nel senso che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale: Cass. 10 agosto 2004, n.
15424) (Cass. n. 28823/1017).
Ulteriormente, “ora, è principio di diritto che il notaio deve cercare di avere certezza della identità della parte, e che per averla non può limitarsi a verificare la carta di identità, quando l'esibizione di tale documento può non risultare sufficiente (Cass. 14409/ 2023). Occorre in tal caso che il notaio effettui ulteriori verifiche, e tra queste l'articolo 49 della legge notarile prevede la verifica della identità mediante ricorso a persone che hanno conoscenza diretta della parte, chiamati dalla predetta norma "fidefacenti"” (Cass. n. 765/2025).
Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del notaio attesa la “difformità riscontrata tra il falso documento di Di CC FA presentato al notaio all'atto del rogito e il certificato anagrafico dal predetto professionista richiesto in pari circostanza, certificato questo dal quale emerge la difformità del numero dell'atto di nascita rispetto a quello indicato nella carta di identità.
37 Più nello specifico, dalla falsa carta di identità esibita al Notaio risultava atto n. 00045, p. 1, s. A 21, mentre dal certificato sopra citato risultava atto n. 00952, p. 1, s. A4”, difformità che imponeva una attenzione supplettiva e quanto meno la richiesta di chiarimenti.
Gli appellanti non censurano la sussistenza di tale difformità, che d'altronde risulta dalla documentazione in atti.
Il censura la sentenza per non avere valutato ulteriori elementi da cui ha tratto il proprio CP_8 convincimento circa l'identità del Di CC: il fatto che in data 19.10.2009 il notaio aveva CP_7 rogato il contratto di mutuo fondiario intervenuto il 19.10.2009 tra il falso Di CC FA e la e che sul punto non è stata ritenuta alcuna responsabilità (pur essendo stato Controparte_10 il Di CC presumibilmente identificato con gli stessi atti); il fatto che dinanzi al le parti CP_8 hanno dichiarato di conoscersi, essendo quindi già state identificate sia dal notaio che dalla CP_7
; il fatto che prima di concedere il mutuo e erano stati identificati Controparte_10 CP_5 CP_15
Contr e valutati da che aveva anche provveduto a visionare l'immobile in proprietà del Di CC.
Inoltre contraddittoriamente è stata ritenuta la responsabilità esclusiva del solo del notaio e non anche Contr di pur avendo anche tale istituto richiesto lo stato di famiglia e quindi dovendo risultare la medesima discrasia. Anche gli censurano la sentenza per non avere Parte_1 considerato ulteriori elementi: il fatto che la pratica per la concessione del mutuo era stata gestita dalla Mutui Elite, in persona del noto al notaio;
il fatto che una parte del mutuo era impiegato Pt_3
Contr da per estingue il mutuo ipotecario contratto a rogito del notaio Inoltre censurano la CP_7 contraddittorietà della sentenza per avere, a fronte di identiche condotte, ritenuto la responsabilità del e non della Inoltre evidenziano come non è stata effettuata alcuna valutazione in CP_8 CP_7 ordine all'identificazione di e CP_5 CP_15
Le doglianze di entrambi gli appellanti (in gran parte sovrapponibili) non colgono nel segno.
Innanzitutto il fatto che è stata esclusa la responsabilità del e delle NC (con statuizione CP_7 passata in giudicato), non vale di per sé a ritenere l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado in relazione al atteso che siamo dinanzi a diverse condotte che in quanto tali sono CP_8 state valutate distintamente con la conseguenza che diverse sono le ragioni per cui è stata esclusa la loro responsabilità. L'assunto del secondo cui il Di CC è stato identificato dal CP_8 CP_7 sulla base degli stessi atti (certificato anagrafico e falsa carta di identità) posti a base della sua identificazione è sfornito di alcuna prova, non sussistendo quindi elementi per ritenere che anche dinanzi al risultasse la difformità tra i due atti. Al contrario peraltro il giudice di primo grado ha CP_7 ritenuto esente da responsabilità in quanto l'ha identificato sulla base della carta d'identità, del CP_7 codice fiscale e della personale conoscenza del Di CC da parte del personale della NC (non risultando quindi alcuna valutazione del certificato anagrafico). Pertanto risulta provato che solo
38 dinanzi al fosse emersa tale difformità. CP_8
Contr Per quanto attiene a precisato che la sentenza di primo grado ha dato conto “di aver richiesto certificato di residenza e stato di famiglia, modello unico e varia altra documentazione” da parte di Contr Contr
va innanzitutto osservato come ha contratto con e e non con Di CC, Parte_4 CP_15 concernendo la documentazione acquisita ai contraenti e non al Di CC, così come attenendo all'accertamento di queste parti la diligenza richiesta. D'altronde gli stessi appellanti rilevano Contr l'accertamento da parte di dell'identità di e e non del Di CC. Anche a Parte_4 CP_15
Contr ritenere che nella documentazione trasmessa dalla al vi fosse il certificato anagrafico CP_8
Contr del Di CC, essendo questo estraneo al rapporto attinente all'erogazione del mutuo, non era tenuta ad effettuare alcun accertamento del Di CC.
In ogni caso va osservato come il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la colpa delle NC atteso che a fronte della produzione delle carte di identità, “la produzione in copia di detti documenti non consente la valutazione del dedotto falso grossolano sugli stessi visibile, ossia la mancanza del timbro a secco di congiunzione della foto con i documenti in questione e, pertanto, in assenza di ulteriori dati, deve ritenersi che la presentazione di detti documenti sia stata ritenuta valida e priva di sospetti da parte delle NC”, rigettando quindi la domanda per difetto di prova. Inoltre il giudice di primo grado ha valutato come diverso lo standard di diligenza richiesto per le NC e per il notaio, operando solo per quest'ultimo, attesa la funzione pubblica svolta (come osservato dal giudice di primo grado), la disposizione di cui all'art. 49 legge notarile, che impone al notaio di avere certezza dell'identità della parte.
Tali considerazioni portano ad escludere qualsiasi contraddittorietà nella sentenza.
Peraltro va osservato come, in assenza di impugnazione dei capi relativo alle ulteriori responsabilità
(o meglio in presenza di una impugnazione inammissibile per quanto sopra rilevato), eventuali contraddittorietà tra capi non determina di per sé l'erroneità del capo oggetto di impugnazione, potendo in linea teorica essere errati anche i capi non impugnati.
Del pari sono anche infondate le censure attinenti all'omessa valutazione dei fatti che hanno concorso a formare il convincimento del notaio circa l'identità delle parti.
In primo luogo il fatto che le parti fossero già state in precedenza identificate - dal notaio e dalla CP_7
Contr
in relazione al mutuo del 2009 e poi in fase di preconcessione del mutuo da Controparte_10 con gestione da parte di un soggetto che il notaio conosceva - se certamente è un elemento per ritenere la loro identità, ciò non pare sufficiente per sostanziare quella verifica sull'identità richiesta dalla legge notarile, atteso che il notaio non può di per sé fare affidamento sulla diligenza di altri professionisti (come si verificherebbe nel caso di specie), ma deve direttamente effettuare accertamenti in ordine all'identità. Irrilevante appare poi al fine di tale verifica che le parti abbiano
39 dichiarato di conoscersi.
In ogni caso è da osservare come a fronte di tali elementi rimane fermo che dinanzi al notaio vi era un (evidente) elemento di incongruenza che imponeva di effettuare accertamenti o avere chiarimenti in modo da superarlo;
e non è contestato che nessuna condotta è stata posta in essere in tal senso. Il che vale di per sé e in modo assorbente a ritenere la sua responsabilità.
Gli censurano la sentenza per non aver nulla argomentato in ordine all'identità Parte_1 di e dell' per i quali non è stato acquisito il certificato anagrafico e quindi per i quali CP_5 CP_15 non sussiste alcuna incongruenza, sussistendo una diversità di posizioni non valutata dal giudice di primo grado.
Anche tale censura è infondata.
Infatti parte appellante non tiene conto del fatto che il contratto di mutuo stipulato da e Pt_5 era strettamente connesso al contratto di compravendita tra lo stesso e il Di CC CP_15 Pt_5
(nel contratto di compravendita si dà atto che parte del prezzo veniva pagato grazie al mutuo).
Trattandosi di una operazione complessivamente unitaria (presupponendo il mutuo la compravendita), una condotta diligente del notaio a fronte delle su indicate incongruenze relative alla parte venditrice avrebbe presumibilmente permesso di constatare la falsa identità del Di CC e quindi anche conseguentemente dei (falsi) e impedendo l'intera operazione. Ne Pt_5 CP_15 consegue pertanto la responsabilità del anche nei confronti del e dell' CP_8 Pt_5 CP_15 trattandosi di un fatto illecito unitario con pluralità di danneggiati.
Secondo il il giudice di primo grado non ha valutato la condotta del Di CC che ha CP_8 lasciato imprudentemente il proprio documento d'identità in una macchina parcheggiata su una pubblica via, denunciando lo smarrimento solo dopo la stipula dell'atto.
La deduzione dell'appellante, da ricondurre all'art. 1227, comma 1, c.c., è infondata.
Innanzitutto va evidenziato come parte appellante ha chiesto il rigetto della domanda nei suoi confronti, non una riduzione del danno per la responsabilità concorrente del Di CC. E sul punto lo stesso appellante deduce che il comportamento del Di CC ha solamente concorso a cagionare il danno, escludendo quindi lo stesso appellante che la condotta del Di CC abbia cagionato in via esclusiva il danno (con conseguente rigetto della domanda).
In ogni caso, a fronte di un furto perpetrato che ha riguardato non solo la carta di identità e della conseguente truffa, non può ritenersi colpevole la condotta del Di CC per avere lasciato dentro una macchina la propria carta d'identità e denunciato tardivamente il relativo furto. In primo luogo la condotta di dimenticanza della carta d'identità non pare colposa, essendo stata lasciata dentro una macchina chiusa, pur in una pubblica via, e in ogni caso non pare idonea di per sé a realizzare la truffa. Inoltre, quanto alla denuncia, non pare che una denuncia maggiormente tempestiva avrebbe
40 impedito la truffa.
In definitiva gli appelli incidentali sono infondati. Contr
§ 10. — Va quindi esaminato l'appello principale proposto da
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, essendo diretti censurare il rigetto della domanda da questa proposta nei confronti del notaio CP_8
I motivi sono infondati con le precisazioni che seguono. Contr In linea di fatto la è parte del contratto di mutuo stipulato con e (rogato dal CP_5 CP_15
, e ha proposto domanda risarcitoria nei confronti del nel caso di declaratoria di CP_8 CP_8
Contr nullità del mutuo (dichiarata e non censurata). ha specificato, come dato conto da parte del giudice di primo grado, di aver inviato il proprio perito presso l'immobile venduto (come da perizia in atti). Inoltre nella fase istruttoria ha acquisito, oltre alla carta d'identità, certificato di residenza e stato di famiglia, per quanto sopra osservato relativamente al e alla Il giudice di CP_5 CP_15 primo grado ha inoltre ritenuto come non contestato (e sul punto non vi è alcuna censura) che i contratti in esame siano stati stipulati presso gli uffici dell'istituto di credito di Fiumicino e che “le parti erano note a quest'ultimo in quanto avevano già ottenuto il finanziamento necessario per l'acquisto”. In tal senso il teste ha confermato la stipulazione presso la filiale della banca. Tes_1
Contr Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da ritenendo la richiesta della banca contraria a buona fede ex art. 1175 e 1375 cc..
E' da premettere che il giudice di primo grado, inquadrate le domande proposte dall'attore nei Contr confronti di e del nell'alveo dell'art. 2043 c.c., ha da un lato rigettato la domanda nei CP_8
Contr confronti di in quanto non provata e dall'altro lato accolto la domanda nei confronti del risultando provata la violazione dell'art. 49 legge notarile (stante le difformità che CP_8 risultavano dai documenti prodotti, con riferimento alla difformità tra la carta d'identità e il certificato anagrafico).
Innanzitutto va evidenziato come il passaggio in giudicato del capo relativo al rigetto della domanda Contr proposta dagli attori nei confronti della non preclude una diversa valutazione della condotta della in relazione alla domanda da questa proposta nei confronti del notaio, trattandosi di capi CP_2 autonomi (e considerato che il notaio ha contestato la colpa della banca). Contr Il rapporto tra e il notaio è più propriamente inquadrabile nell'ambito del rapporto contrattuale d'opera professionale, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Nella valutazione delle rispettive condotte va tuttavia considerato che la banca rispetto al notaio non si presenta come un soggetto privato che può fare affidamento sugli accertamenti del notaio e su quanto questi tenuto in virtù della legge notarile, trattandosi di un soggetto qualificato che ha svolto l'attività istruttoria funzionale all'erogazione del mutuo e che quindi è tenuto ad uno standard di
41 diligenza qualificato. In tal senso d'altronde il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato sul punto come “la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997
e n. 12093 del 27.09.2001, ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela, e in generale, per la collettività. Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d'azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile. Nel settore bancario, il principio è connotato dal ruolo della banca che assume sul piano funzionale una posizione preminente innalzando, agli istituti di credito, un l'obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, diligenza, caratterizzata da condotte in parte tipizzate in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genererà responsabilità per culpa in omettendo (v. Cass. 343/1993, 72/1997, 5562/1999). In altri termini è stato ritenuto che, per il carattere dell'attività svolta dalle NC, è richiesto un maggior grado di attenzione e prudenza nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal comportamento diligente dell'accorto banchiere;
infatti, “la c.d. diligenza del bonus argentarius qualifica il maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede. Essa deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere, nell'esercizio della sua attività, dalla banca la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo onde evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” (Cass. 5421/1992). In senso ancora più penetrante si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 2058 del 23.02.2000, per la quale “nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d'impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell'elevato grado di professionalità”. Ciò posto, quindi, dagli obblighi di diligenza qualificata dell'accorto banchiere, da commisurare alle circostanze concrete dell'attività esercitata, viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omettendo (ex multis Cass. 4571/1992; Cass.
72/1997; Cass. 12093/2001; Cass. 1865/2006; Cass. 13777/2007; Cass. 3462/2007; Cass.
11123/2015). L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha, pertanto, evidenziato che l'istituto bancario deve uniformare la propria condotta sia al canone di correttezza e buona fede (art. 1175
42 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, sia allo standard di diligenza qualificata dell'operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1176 c.c. Nella predetta direzione, quindi, dovendo la banca osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza (Cass.
11123/2015). Infatti, “l'imprenditore bancario che, omettendo di porre in essere la gamma di cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito, violi i doveri propri dello “status” dei soggetti facenti parte del sistema bancario, incorre in una responsabilità di natura extracontrattuale”. (Cass.
13.01.1993 n. 343)”.
In relazione ad una operazione complessivamente unitaria come nel caso di specie, risultando la vendita della casa e la concessione del mutuo ipotecario due contratti chiaramente collegati, sia il notaio e che la sono tenuti a svolgere in relazione ad entrambi gli atti la propria attività secondo CP_2 il rispettivo standard di diligenza (qualificato). D'altronde la banca svolge tutta l'attività istruttoria finalizzata all'erogazione del mutuo sulla casa oggetto di vendita e quindi di ipoteca, rispondendo anch'essa complessivamente dell'operazione (secondo lo standard di diligenza suo proprio): il mutuo ipotecario valido presuppone d'altronde un valido contratto di vendita. Pertanto il fatto che parte contrattuale della banca nel contratto di mutuo siano unicamente gli acquirenti non esime la banca stessa dagli accertamenti dovuti in ordine ad entrambi i negozi collegati e quindi anche in relazione all'atto di vendita presupposto del mutuo ipotecario.
E' quindi in tale prospettiva che si pone quell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal giudice di primo grado, secondo cui “in base all'id quod plerumque accidit la banca si determina ad accogliere la richiesta di mutuo all'esito di istruttoria svolta ai fini dell'an della stipulazione del contratto nella quale assume ruolo logicamente e necessariamente e indefettibilmente prodromica l'identificazione del soggetto mutuatario, si appalesa invero (quantomeno) contrario a buona fede o correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. il comportamento della medesima consistente nel predisporre la documentazione all'uopo necessaria contemplante anche l'indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità” (Cass. n. 13362/2018; in tal senso anche recentemente Cass. n.
26463/2023). Nella sostanza, a fronte di un difetto di diligenza della banca attinente all'identificazione delle parti, la stessa non può poi dolersi della errata identificazione da parte del notaio.
Nel caso di specie per quanto osservato (con aspetto rilevante anche nei rapporti tra il notaio e la il notaio ha violato l'art. 49 della legge notarile in relazione all'identificazione del Di CC, CP_2
43 non essendosi avveduto dell'incongruenza tra la carta d'identità e la documentazione anagrafica prodotta.
E' da interrogarsi se sia ravvisabile la violazione dell'obbligo di diligenza (qualificata) anche da parte della banca. Contr Dalla documentazione in atti risulta che ha svolto una attività prodromica all'identificazione della propria parte contrattuale e quindi dei mutuatari ( e della , trasmettendo la CP_5 CP_15 relativa documentazione al notaio, da tale documentazione non emergevano elementi dai quali desumere la loro falsa identità. D'altronde nessuna censura è stata posta al notaio in ordine a tale identificazione. Né rileva al fine di una errata loro identificazione il fatto che questi erano conosciuti all'Istituto di credito in quanto avevano ottenuto il finanziamento per l'acquisto, attenendo la conoscenza alla stessa operazione in esame e quindi non ad una conoscenza diretta. Pertanto in relazione all'identificazione dei mutuatari non vi sono elementi per ritenere un difetto di diligenza.
Per quanto attiene all'identificazione del Di CC, in relazione alla quale è stata ritenuta la colpa del notaio, la banca risulta avere effettuato un accertamento “indiretto” tramite la perizia valutativa dell'immobile. Peraltro a fronte della produzione di tale perizia dal quale lo stesso giudice di primo grado ha desunto l'accesso del perito nell'immobile non vi sono elementi per ritenere che tale accesso non sia stato effettuato (potendo un accesso in assenza del vero Di CC essere stato architettato).
Punto centrale assume anche rispetto alla banca la valutazione della documentazione attinente alla identificazione del Di CC che presentava incongruenze (carta d'identità e certificato anagrafico).
Nel costituirsi in primo grado il notaio ha dedotto di avere chiesto alle parti le carte d'identità CP_8
e di avere chiesto e ottenuto le relative certificazioni degli atti di stato civile, non essendo quindi stata tale documentazione ottenuta tramite la banca (non rientrando quindi nell'attività istruttoria espletata dalla banca).
Va tuttavia considerato che pacificamente i contratti sono stati stipulati presso l'istituto bancario. Ne consegue che ivi è avvenuta l'identificazione delle parti, alla presenza quindi del personale dell'istituto di credito. Pertanto lo stesso personale era tenuto in quella sede ad effettuare l'identificazione delle parti e a constatare la difformità tra carta d'identità e certificato anagrafico, non potendo semplicemente fare affidamento sull'accertamento del notaio, essendo per quanto sopra osservato l'istituto di credito tenuto ad espletare tutta l'attività possibile (secondo il suo standard di diligenza) funzionale alla regolare e valida conclusione dell'affare complessivamente considerato (i due negozi collegati). In relazione alla violazione dell'obbligo di diligenza da parte della banca è poi da osservare come si trattava di una difformità evidente (essendo diversi i numeri dell'atto di nascita) che non richiedeva uno standard di diligenza particolare (richiedibile unicamente al notaio). Non avendo l'istituto constatato tale difformità lo stesso deve ritenersi in colpa.
44 Tali considerazioni portano pertanto a ritenere una condotta colposa della banca, risultando quindi la stipula dell'atto nullo di mutuo imputabile (anche) alla stessa. Pertanto essendo la stessa banca causa del danno, la richiesta di risarcimento del danno al notaio è contraria a buona fede, come ritenuto dal giudice di primo grado in conformità dell'orientamento della S.C. sul punto.
I motivi di appello vanno quindi rigettati, integrata la motivazione di primo grado.
§ 11. — Va quindi esaminato l'appello proposto da da Parte_1 [...]
e da avverso la sentenza definitiva. Controparte_9 CP_8
Con il primo motivo la sentenza è censurata in relazione al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio che ha portato alla sentenza definitiva in pendenza dell'appello avverso la sentenza definitiva.
La riunione dei due appelli (avverso la sentenza non definitiva e definitiva) assorbe qualsiasi questione.
E in ogni caso va evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279 c.p.c., comma 4, e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279 c.p.c., comma 4), né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della l. 26 novembre 1990,
n. 353, artt. 6 e 35” (Cass. n. 8664/2020).
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza in punto di accertamento del nesso di causalità e di quantificazione del danno. Gli appellanti chiedono la rinnovazione della CTU, rilevando come il nesso di causalità va sostenuto da adeguata documentazione non sussistente nel caso di specie.
La diagnostica di disturbo post traumatico da stress che riguarderebbe il primo anno per tutti i danneggiati non solo non è sostenuta da adeguata documentazione, ma la sintomatologia non soddisfa tutti i criteri diagnostici. Inoltre le risultanze dei test somministrati alla e al CP_15 CP_22 depongono per una messa in atto di tentativi volti ad esagerare la condizione psichica reale. Le somme riconosciute sono inoltre evidentemente eccessive.
Precisato che è stata disposta la rinnovazione della CTU, vanno esaminate distintamente le diverse posizioni.
A) Quanto al Di CC.
La sentenza di primo grado, sulla base della consulenza espletata, ha accertato come:
(i) per effetto dei fatti oggetto di controversia, il Di CC ha riportato un “Disturbo da Stress Post
Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
45 % per un anno a causa dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 20 % (venti per cento), in considerazione della rilevante incidenza degli eventi traumatici sul funzionamento psichico del sig. FA Di CC e sulle sue scelte di vita. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso un'ulteriore psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso. […] Il Sig. Di
CC ha reagito agli eventi fonte di stress attuando una strategia difensiva, che lo ha determinato nella scelta dell'opzione del part time a livello lavorativo”.
Anche la consulenza espletata nel presente grado ha accertato un “Disturbo dell'Adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al Disturbo post-traumatico da stress”. È stata inoltre esclusa
(attraverso la somministrazione di test) una simulazione psicopatologica.
Per quanto attiene alla lamentata carenza documentazione, la consulenza è pervenuta a tale diagnosi nonostante vi siano delle lacune documentali (risultando prodotti: una relazione medica psichiatrica dott.ssa , specialista in psichiatria, psicoterapeutica del 12.6.2012, recante diagnosi Persona_1 di: “Disturbo di ansia generalizzato”; ricevute per sedute di psicoterapia anni 2015-2016 a firma dott.
Ricevute di psicoterapia svolte negli anni 2016-2017 dal dott. ; Per_2 Persona_3 prescrizione farmacologica a firma dott. del 4.7.2016; visita psichiatrica dott.ssa Per_3 Per_4
del 12.12.2017 con prescrizione di terapia medica;
prescrizione farmacologica della dott.ssa
[...]
del 16.1.2028; scontrini di acquisto farmaci relativi al periodo 2018), tenuto conto della Per_4 raccolta anamnestica, dell'iter terapeutico documentato, dell'obiettività rilevata in sede di visita peritale e delle risultanze del test SIMS. Pertanto la valutazione è stata effettuata sulla base di una pluralità di elementi (anamnesi obiettività, test SIMS e documentazione prodotta) che convergono per ritenere tale diagnosi. Ne consegue che i rilievi relativi alla impossibilità di pervenire alla diagnosi effettuata in assenza di documentazione medica sono infondati, risultando comunque prodotta sufficiente documentazione (in particolare la relazione medica a firma della dott.ssa del Per_1
2012, recante diagnosi di disturbo di ansia generalizzato e una visita psichiatrica del 2017 con prescrizione di terapia, oltre che numerosi scontrini per l'acquisto di terapia medica specifica) che unitamente agli altri elementi (obiettività medica e test) porta a ritenere la sussistenza della indicata patologia e la sua riconducibilità ai fatti in esame.
La consulenza, a fronte delle critiche in ordine alla diagnosi, ha evidenziato come il disturbo post traumatico da stress (o Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) è definito dal Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) all'interno dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti. Come descritto nel DSM-5 i sintomi del PTSD sono variabili e molteplici, e insorgono sempre dopo l'evento traumatico, il PTSD si può manifestare a qualsiasi età, e i sintomi insorgono
46 generalmente nei primi 3 mesi dopo il trauma ma possono manifestarsi anche successivamente, a volte dopo mesi o anni, nel DSM-5 si parla in questi casi di “espressione ritardata”. La durata dei sintomi può variare nel tempo e, se in circa la metà degli adulti si verifica un recupero completo entro
3 mesi, altri continuano a mostrare sintomi per più di 12 mesi o anche per molti anni. Data la variabilità della sintomatologia del PTSD è importante non confonderlo con altri disturbi. Nello specifico il DSM-5 fa una diagnosi differenziale con:
- Disturbo dell'adattamento: anch'esso fa parte dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti ma ciò che lo contraddistingue principalmente dal PTSD riguarda l'evento all'origine del disturbo.
Nel disturbo dell'adattamento, infatti, l'evento stressante può essere di qualsiasi gravità o tipo, e non riguardare necessariamente un rischio di morte o incolumità fisica. Ne sono un esempio la chiusura di una relazione o un licenziamento che, nonostante non siano eventi che mettono a rischio l'incolumità fisica, sono spesso profondamente stressanti. Nello specifico, inoltre, il disturbo dell'adattamento riguarda una sofferenza che comprende sintomi ansiosi e/o depressivi con compromissione del funzionamento in ambito sociale o lavorativo.
- Disturbi di personalità: le difficoltà interpersonali possono essere un indicatore di PTSD piuttosto che di un disturbo di personalità, soprattutto se si manifestano dopo un evento traumatico e non sono preesistenti.
Nel caso in esame, vista la sintomatologia sopradescritta, esordita in modo acuto, risulta protratta e tuttora persistente.
In sede di risposta alle osservazioni critiche in ordine alla diagnosi la consulenza ha poi compiutamente evidenziato come “Il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) rappresenta una condizione psicopatologica complessa che può insorgere a seguito dell'esposizione a eventi traumatici, i quali comportano una minaccia reale o percepita alla vita o all'integrità fisica e psichica dell'individuo. Nel corso degli ultimi decenni, l'inquadramento teorico e diagnostico del
PTSD si è profondamente evoluto: da una concezione inizialmente rigida e centrata esclusivamente sull'evento traumatico, si è passati a una visione più articolata che tiene conto dell'interazione dinamica tra fattori biologici, psicologici e ambientali. La risposta al trauma è quindi considerata esito di una vulnerabilità individuale preesistente, delle esperienze pregresse e delle risorse personali e sociali disponibili al momento dell'evento. In ambito clinico, il DSM-5-TR colloca il PTSD all'interno della categoria dei disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti e lo definisce attraverso quattro cluster sintomatologici fondamentali: intrusioni (come ricordi involontari e flashback), evitamento persistente di stimoli associati al trauma, alterazioni negative della cognizione e dell'umore, e infine uno stato di iperattivazione fisiologica, che si manifesta con irritabilità, ipervigilanza o difficoltà del sonno.
47 L'ICD-11, adottando un approccio più essenziale, individua tre componenti cardine: ricordi intrusivi, evitamento e uno stato costante di allerta o minaccia percepita.
La diagnosi sindromica del PTSD, pertanto, si basa sulla coesistenza di un insieme di manifestazioni cliniche che devono avere una correlazione temporale con l'evento traumatico e comportare una compromissione significativa del funzionamento individuale.
I sintomi possono insorgere tipicamente entro tre mesi dal trauma, ma non è infrequente una loro espressione ritardata, anche a distanza di molti mesi o anni. La durata e la gravità del disturbo sono estremamente variabili: mentre alcuni soggetti riescono a ottenere un pieno recupero nel breve periodo, altri possono manifestare una sintomatologia cronica e resistente.
È fondamentale procedere a una diagnosi differenziale accurata, al fine di distinguere il PTSD da altri disturbi psicopatologici che condividono caratteristiche sintomatiche simili.
In particolare, va differenziato dal disturbo dell'adattamento, nel quale la reazione disfunzionale deriva da eventi stressanti di minore intensità e non necessariamente traumatici, e che si manifesta prevalentemente con ansia, umore depresso e compromissione della vita sociale o lavorativa. Inoltre, va distinta la sintomatologia post-traumatica dai disturbi di personalità, soprattutto quando le alterazioni comportamentali e relazionali emergono in seguito a un trauma e non costituiscono tratti stabili e preesistenti.
In questo contesto, si pone una riflessione importante in merito alla natura traumatica di eventi non fisicamente violenti ma comunque lesivi dell'identità personale.
Il furto di identità, previsto e sanzionato dall'art. 494 del Codice Penale, rappresenta un'ipotesi giuridicamente riconosciuta di lesione dell'integrità morale dell'individuo. Tale fattispecie delittuosa si configura quando un soggetto induce in errore terzi mediante la sostituzione della propria persona con quella di un altro, o attribuendosi un falso nome o una qualità giuridicamente rilevante, allo scopo di ottenere un indebito vantaggio o arrecare un danno.
….
Alla luce di ciò, si può ipotizzare che il furto d'identità, pur non essendo sempre accompagnato da un'aggressione fisica, possa configurarsi come evento potenzialmente traumatico, tale da compromettere la percezione di sé, la fiducia interpersonale e la sicurezza individuale, innescando una risposta psicopatologica assimilabile al PTSD, specialmente nei casi in cui l'evento si inserisce in un contesto di fragilità psichica preesistente. In conclusione, il PTSD deve essere considerato una sindrome multifattoriale che richiede una valutazione clinico-giuridica approfondita, in grado di cogliere non solo la natura e l'intensità dell'evento scatenante, ma anche la complessità del vissuto soggettivo della vittima e l'impatto globale sulla sua identità e sul suo funzionamento sociale”.
Pertanto anche la consulenza espletata in grado di appello, con motivazione congrua e completa, ha
48 riconosciuto esiti conformi alla consulenza di primo grado.
Dal punto di vista medico legale, in considerazione di tutte le valutazioni poste in essere in merito al nesso causale, con riferimento ai criteri del DSM 5, i disturbi imputabili all'evento traumatico per il quale si procede sono valutabili secondo la CTU in termini di invalidità temporanea parziale al 25% per 1 anno (gg 365) e di invalidità permanente caratterizzata dal disturbo dell'adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al disturbo post-traumatico da stress nella misura del 15% (quindici), con postumi non emendabili.
La CTU ha inoltre precisato come tale valutazione è stata effettuata sulla base delle “buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e
100 punti di invalidità permanente –ed. 2025” relativamente alla fascia tabellare relativa al disturbo dell'adattamento complicato del 13-19%, indicando un valore tabellare medio nella misura del 15%
(quindici per cento) in quanto maggiormente aderente al caso in esame, non ritenendo conforme la valutazione del 20% (di cui alla CTU in primo grado).
Per quanto attiene alla percentuale di invalidità (temporanea e permanente) riconosciuta, evidenziato che la consulenza di primo grado (del 2021) aveva fatto riferimento quanto alla temporanea a un testo alquanto risalente (2014) mentre non ha indicato il parametro della valutazione della permanente
(comunque superiore al range previsto per il disturbo dell'adattamento), si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado, che tiene conto delle buone pratiche cliniche all'attualità. Ne consegue che al Di CC vada riconosciuta una temporanea per un anno al 25% e una permanente al 15%, dovendo pertanto essere rideterminato il danno.
Tenuto conto della data dell'evento lesivo 9.5.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio, l'età all'epoca dell'evento 39 anni
(in relazione a tali dati non vi è contestazione), applicando le tabelle di Milano all'attualità si perviene a:
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 365
Danno biologico risarcibile € 39.020,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.116,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.493,75
49 Totale: € 61.609,75.
B) Quanto alla CP_15
La sentenza, sulla base della CTU espletata, ha accertato come:
(ii) a causa dei medesimi eventi, la IV ha riportato un “Disturbo da Stress Post Traumatico
(309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30% per un anno a causa dell'evento traumatico (cfr. Edizione 2014, ) e un Disturbo CP_19 CP_20 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici percento), in considerazione dell'aggravamento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”;
Anche in questo caso la consulenza espletata in primo grado ha confermato la diagnosi accertata in primo grado.
Nonostante vi siano delle lacune documentali (risultando prodotti: Certificato medico del 4.12.2012,
a firma dott. dirigente psicologo attestante l'esecuzione di test MMPI/2 in Tes_2 Parte_6 data 3.12.2012, responso test riportato nella relazione clinica della dott.ssa del 24.8.2020; Per_5
Certificato medico dott.ssa del 9.5.2013: “…il quadro psicopatologico è
Persona_6 sostanzialmente invariato dall'ultima visita di 5 mesi fa circa. Si consiglia psicoterapia continua terapia farmacologica in atto”; Certificato medico dott.ssa del 5.12.2013: “…grave
Persona_6 stato depressivo con persistenza del disturbo del sonno e notevole ansia associata a DPTS. Rinnovo il consiglio della psicoterapia e modifico terapia farmacologica”; Prescrizione di terapia medica dott.ssa del 5.12.2013: “Dropaxin gtt. 20 gocce dopo pranzo per una settimana,
Persona_6 poi aumenta a 30 gocce per ulteriore 1 settimana poi aumenta a 40 gocce dopo pranzo… Tranquirit gtt 10 gocce tre volte al giorno..”; Ricevuta di visita dott.ssa controllo
Persona_6 farmacologico del 5.12.2013; Relazione clinica a firma dott.ssa del 24.8.2020
Persona_6 recante diagnosi di: “.. disturbo post-traumatico da stress cronico..”), secondo la CTU la raccolta anamnestica, l'iter terapeutico documentato, l'obiettività rilevata in sede di visita peritale e le risultanze del test SIMS, in accordo con la sintomatologia sopradescritta, esordita in modo acuto, risulta protratta e tuttora persistente e i dati anamnestici riferiti, configurano la diagnosi di: “Disturbo dell'Adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al Disturbo post-traumatico da stress”. Anche in questo caso i rilievi relativi alla impossibilità di pervenire alla diagnosi effettuata in assenza di documentazione medica sono infondati, risultando comunque prodotta sufficiente documentazione
(sin dal 2012) che unitamente agli altri elementi (obiettività medica e test) convergono per tale
50 accertamento.
Va inoltre evidenziato che, se i testi somministrati evidenziano una “simulazione psicopatologica”,
l'analisi del profilo permette di comprendere che l'eventuale simulazione si collocherebbe nell'ambito del malfunzionamento neuropsicologico conseguente a traumi cranici o similari situazioni traumatiche, dovendo escludersi che quindi si rientri nella simulazione di una sofferenza psichica che non c'è, essendo l'eventuale simulazione conseguenza del trauma stesso.
Quanto poi all'assunto della rilevanza di situazioni stressanti (tipo la disoccupazione dei figli), va osservato come vengono in considerazioni situazioni non patologiche.
Pertanto anche la consulenza espletata in grado di appello, con motivazione congrua e completa, ha riconosciuto esiti conformi alla consulenza di primo grado.
Richiamato quanto sopra osservato in via generale circa questa patologia (in relazione al Di CC), la consulenza ha valutato l'invalidità temporanea parziale al 25% per 1 anno (gg 365) e l'invalidità permanente caratterizzata dal disturbo dell'adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al disturbo post-traumatico da stress nella misura del 13%.
Per quanto attiene alla percentuale di invalidità (temporanea e permanente) riconosciuti, evidenziato che la consulenza di primo (del 2021) aveva fatto riferimento quanto alla temporanea a un testo al quanto risalente (2014) mentre non ha indicato il parametro della valutazione della temporanea
(comunque superiore al range previsto per il disturbo dell'adattamento), si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado, che tiene conto delle buone pratiche cliniche all'attualità. Ne consegue che alla vada riconosciuta una temporanea per un anno al 25% e CP_15 una permanente al 13%, dovendo pertanto essere rideterminato il danno.
Considerata la data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio, l'età all'epoca dell'evento 48 anni
(non risultando tali elementi contestati), applicando le tabelle di Milano si pervengono alle seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89
Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 365
Danno biologico risarcibile € 29.557,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 38.128,00
51 Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.493,75
Totale: € 48.621,75
c) Quanto al CP_5
Secondo la sentenza, alla luce della CTU espletata in primo grado:
(iii) sempre in conseguenza dei fatti di causa, il ha riportato “un Disturbo da Stress Post CP_5
Traumatico (309.81 - F43.10) di grado grave, valutabile come invalidità temporanea parziale al 30
% per un anno dell'evento traumatico e un Disturbo dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti, valutabile come danno biologico permanente della misura del 15% (quindici per cento), tenuto anche conto del peggioramento indotto da fenomeni di rebound coniugale e familiare. Tali esiti sono da considerarsi stabilizzati e non emendabili neanche attraverso psicoterapia, tenuto conto del perdurare negli anni dell'insulto traumatico, che si è dispiegato in un continuum temporale molto esteso, con susseguirsi di eventi che hanno portato la Sig.ra IV ad una presa di coscienza della gravità della situazione”.
Nonostante vi siano delle lacune documentali (risultano prodotti: Certificato medico dott. Persona_7
specialista in cardiologia del 27.11.2012, U.O.C. Aurelia Hospital:”..ipertensione severa e
[...] intolleranza ai carboidrati. Stato di agitazione da stress emotivi esterni. Necessita di continuazione terapia medica prescritta e regime dietetico appropriato con dieta iposodica ipocalorica. Da evitarsi in modo assoluto stress emotivi che contribuiscono allo scarso controllo dei valori pressori e possono portare a deterioramento dello stato psichico…”; Certificato del 4.12.2012 a firma dott. Tes_2 attestante l'esecuzione di test MMPI/2 somministrato in data 3.12.2012, test riportato nella relazione clinica della dott.ssa del 27.12.2020; Certificato medico a firma dott.ssa Persona_6 Per_6
del 9.5.2013, recante diagnosi di:”.. stato depressivo associato a DPTS cronico con notevole
[...] quota di ansia che altera i valori pressori…si consiglia visita cardiologica, psicoterapia e continua terapia farmacologica in atto…”; Certificato di visita del 5.12.2013 dott.ssa ” …il Persona_6 quadro psicopatologico è sostanzialmente invariato dall'ultima visita….si modifica terapia…”;
Certificato con prescrizione medica del 5.12.2013 dott.ssa ” … Cipralex 10 mg Persona_6 cp ½ compressa per 3 giorni poi aumenta 1 compressa dopo colazione. Tranquirit gtt 5 gocce al mattino, 5 gocce a pranzo 10 gocce la sera…”; Ricevuta visita per controllo del 5.12.203 n.15 dott.ssa
Relazione clinica a firma dott.ssa , specialista in psichiatrica, Persona_6 Persona_6 psicoterapeuta del 27.12.2020, recante la seguente diagnosi al termine della sua osservazione clinica:
“…disturbo post-traumatico da stress cronico…reazione depressiva di lunga durata.. scompenso dell'ipertensione essenziale…. Si quantifica il danno biologico di natura psichica di moderata entità con un punteggio pari al 36%...”) secondo la consulenza la raccolta anamnestica, l'iter terapeutico documentato, l'obiettività rilevata in sede di visita peritale e le risultanze del test SIMS, in accordo
52 con la sintomatologia sopradescritta, esordita in modo acuto, risulta protratta e tuttora persistente e i dati anamnestici riferiti, configurano la diagnosi di: “Disturbo dell'Adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al Disturbo post-traumatico da stress”.
Anche in questo caso i rilievi relativi alla impossibilità di pervenire alla diagnosi in assenza di documentazione medica sono infondati, risultando comunque prodotta documentazione (sin dal
2012) che unitamente agli altri elementi (obiettività medica e test) convergono per tale accertamento.
Va inoltre evidenziato che se i testi somministrati evidenziano una “simulazione psicopatologica”,
l'analisi del profilo permette di comprendere come la maggior parte dei disturbi segnalati rientri nelle condizioni affettive (ansia, depressione, stress) che possono innalzarsi in presenza di problematiche attinenti l'area nevrotica, conseguenti a condizioni traumatiche psichiatricamente rilevanti, dovendo escludersi quindi si rientri nella simulazione di una sofferenza psichica che non c'è, essendo l'eventuale simulazione conseguenza del trauma stesso.
Quanto poi all'assunto della rilevanza lesiva del trapianto di osso (effettuato nel 2015) e della relativa infezione, va osservato come viene in considerazione un evento che non pare di per sé idoneo a incidente sul disturbo dell'adattamento accertato. D'altronde le deduzioni degli appellanti sono del tutto generiche e non tengono conto di come la documentazione prodotta diretta a dimostrare gli esiti conseguenti ai fatti di causa è anteriore a tale evento.
Pertanto anche la consulenza espletata in grado d'appello, con motivazione congrua e completa, ha riconosciuti esiti conformi alla consulenza di primo grado.
Richiamato quanto sopra osservato in via generale circa questa patologia (in relazione al Di CC), la consulenza ha valutato l'invalidità temporanea parziale al 25% per 1 anno (gg 365) e l'invalidità permanente caratterizzato dal disturbo dell'adattamento cronico grave con elementi ascrivibili al disturbo post-traumatico da stress nella misura del 13%.
Per quanto attiene alla percentuale di invalidità (temporanea e permanente) riconosciuti, evidenziato che la consulenza di primo (del 2021) aveva fatto riferimento quanto alla temporanea a un testo al quanto risalente (2014) mentre non ha indicato il parametro della valutazione della temporanea
(comunque superiore al range previsto per il disturbo dell'adattamento), si ritiene di aderire alle conclusioni della CTU espletata in secondo grado, che tiene conto delle buone pratiche cliniche all'attualità. Ne consegue che al vada riconosciuta una temporanea per un anno al 25% e CP_22 una permanente al 13%, dovendo pertanto essere rideterminato il danno.
Tenuto conto della data dell'evento lesivo 4.2.2011, coincidente con il momento della scoperta del compimento degli atti negoziali compiuti per il tramite del notaio, dell'età all'epoca dell'evento 48 anni (elementi non contestati), applicando le tabelle di Milano all'attualità si pervengono alle seguenti somme:
53 Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 29%) € 861,89
Punto danno non patrimoniale € 3.833,93
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 365
Danno biologico risarcibile € 29.557,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 38.128,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.493,75
Totale € 48.621,75
In definitiva quindi in parziale accoglimento dell'appello vanno rideterminati i danni non patrimoniali subiti, da quantificare all'attualità in € 61.609,75 a favore del Di CC ed in € 48.621,75 a favore di e della CP_5 CP_15
Dato atto che il Di CC ha in esecuzione della sentenza di primo grado ottenuto il pagamento di €
38.265,64 in data 11.8.2023 e di € 5.000,00 in data 27.7.2023, dalla somma come sopra determinata vanno detratte tali somme.
Dato atto che nei confronti della e della è stata corrisposta la somma di € 46.650,16 CP_5 CP_15
(in data 19.8.2023), dalla somma come sopra determinata vanno detratte tali somme.
Tali somme sono già all'attualità e sulle stesse decorrono dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
54 creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice in primo grado non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Il fatto che il giudice di primo grado abbia riconosciuto gli interessi compensativi non è preclusivo di tale statuizione, considerato che viene in considerazione una mera modalità liquidatoria del danno con la conseguenza che la revisione della statuizione relativa al danno comporta una nuova valutazione sul punto (arg. a contrario da Cass. n. 2171/1987 secondo cui il debito di interessi qualora abbia natura accessoria può essere riconosciuto in secondo grado anche in assenza di domanda).
Rimangono inoltre ferme le spese mediche riconosciute al Di CC dalla sentenza di primo grado per € 5.245,07 (non sussistendo alcuna censura sul punto).
§ 12. — Spese. Contr La complessità della ricostruzione dei rapporti tra e il con colpe di entrambi, giustifica CP_8 la compensazione delle spese del grado nei loro rapporti.
Per quanto attiene ai rapporti tra e e gli attori in primo grado, il CP_8 Parte_1 riconoscimento di una somma inferiore a quella di primo grado comporta una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi. L'esito complessivo, con il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta, giustifica la compensazione delle spese per un quarto, dovendo i rimanenti tre quarti essere posti a carico dei soccombenti e (quest'ultimo in CP_8 Parte_1 relazione al secondo grado). La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 260.000, quanto al Di CC, tabelle II e
55 XII, scaglione VI, valori medi;
valore della causa sino ad € 52.000, quanto a e con CP_5 CP_15 aumento del 30% per il numero delle parti, tabelle II e XII, scaglione V, valori medi).
Le spese di CTU dei due gradi sono poste in via definitiva a carico di e CP_8 Parte_1
[...]
Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Compensa le spese del grado tra le altre parti, essendo intervenuta Controparte_9 unicamente quale successore.
Poiché le impugnazioni della di Controparte_2 Controparte_11
e di avverso la sentenza non definitiva sono respinte, sussistono i
[...] Parte_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Controparte_2
e sugli appelli incidentali proposti da
[...] Controparte_23 avverso la sentenza non definitiva n. 1785/2020 e la sentenza definitiva n.
[...]
7286/2022 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza Controparte_2 non definitiva;
rigetta l'appello incidentale proposto da e da Controparte_11 Parte_1 avverso la sentenza non definitiva;
[...] in parziale accoglimento dell'appello proposto Controparte_23
e in parziale riforma della sentenza definitiva, condanna di
[...] Controparte_8 al pagamento: a favore del Di CC di € 61.609,75 per danno non patrimoniale, oltre alle CP_11 spese mediche riconosciute in primo grado, detratte le somme ricevute;
a favore di e CP_5 CP_15 di € 48.621,75 per ciascuno quale danno non patrimoniale, detratte le somme ricevute;
il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
compensa le spese di primo grado per un quarto, condannando alla refusione a favore del Di CC dei Controparte_8 rimanenti tre quarti che liquida (già ridotte) in € 10.577,00 per compensi, oltre ¾ CU, spese generali,
IVA e CPA;
compensa le spese di primo grado per un quarto, condannando Controparte_8
alla refusione a favore di e dei rimanenti tre quarti che liquida (già ridotte)
[...] Pt_5 CP_15 in € 7.425,00 per compensi, oltre 3/4CU, spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di secondo grado per un quarto, condannando e Controparte_8
in via solidale, alla refusione a favore del Di CC dei rimanenti tre quarti Parte_1 che liquida (già ridotte) in € 10.737,75 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
56 compensa le spese di secondo grado per un quarto, condannando alla Controparte_8 refusione a favore di e dei rimanenti tre quarti che liquida (già ridotte) in € 9.741,22 Pt_5 CP_15 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di secondo grado tra e Controparte_11 [...]
Controparte_2 compensa le spese del grado tra le altre parti;
nulla nei confronti delle parti contumaci;
pone le spese di CTU dei due gradi in via definitiva a carico di e CP_8 Parte_1 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
e di di un Controparte_2 Controparte_11 Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva;
Roma, così deciso nella camera di consiglio 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI AR ER TI
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