CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2024, n. 29388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29388 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: IC LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Giudice per le indagini preliminari di Brescia ha applicato nei confronti di LF NT la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione ed € 800,00 di multa in relazione ai reati di furto aggravato, tentata estorsione e minaccia aggravata ai danni di tal AT DA. 2. Con il ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia deduce violazione di legge per illegalità della pena, ex art 448 comma 2 bis c.p.p. in relazione all'applicazione all'imputato di una pena detentiva superiore ai due anni di reclusione nonostante il riconoscimento da parte del giudice della contestata recidiva reiterata specifica. La presenza della recidiva preclude infatti il ricorso al c.d. "patteggiamento allargato", come previsto dall'art.444 co. 1 bis c.p.p.. 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29388 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/07/2024 Come correttamente evidenziato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, è illegale per violazione dell'art. 444, comma 1 bis, c.p.p., la pena applicata su richiesta congiunta delle parti, in misura superiore a due anni di reclusione, nonostante la recidiva 'ostativa'. Nel caso concreto, all'imputato era stata contestata con l'imputazione la recidiva specifica e reiterata, come si legge in calce all'imputazione. L'aggravante era stata inoltre riconosciuta in sentenza ed applicata (ancorché in maniera errata, perché il relativo aumento era stato operato successivamente al calcolo della continuazione) ai fini del calcolo della pena. 2. Il ricorso è pertanto ammissibile (ari. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Come più volte affermato da questa Corte ai fini dell'esclusione dal cosiddetto "patteggiamento allargato" di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non è necessaria una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (cfr., Cass. SS.UU., 27.5.2010 n. 35.738, PG in proc. Calibé in cui la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma ibis, cod. proc. pen., laddove si fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge). 3. Nessun dubbio, infine, che la applicazione del patteggiamento "allargato" in presenza di una siffatta causa di esclusione comporti la applicazione di una pena "illegale" e, dunque, consenta la ricorribilità in Cassazione ai sensi dell'ari. 448, comma 2bis cod. proc. pen. come inserito dalla legge 103 del 2017 (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 10.1.2019 n. 3.828, PG in proc. Taha Bouzekri;
conf., Cass. Pen., 2, 11.10.2017 n. 54.958, PG in proc. D'Onofrio). il. La sentenza va dunque annullata senza rinvio. Trattandosi di sentenza emessa a seguito di istanza di applicazione pena successiva all'emissione di decreto di giudizio immediato, la trasmissione degli atti va disposta a favore del Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 10 luglio 2024 Il Consigli re este sore La Presidente
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Giudice per le indagini preliminari di Brescia ha applicato nei confronti di LF NT la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione ed € 800,00 di multa in relazione ai reati di furto aggravato, tentata estorsione e minaccia aggravata ai danni di tal AT DA. 2. Con il ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia deduce violazione di legge per illegalità della pena, ex art 448 comma 2 bis c.p.p. in relazione all'applicazione all'imputato di una pena detentiva superiore ai due anni di reclusione nonostante il riconoscimento da parte del giudice della contestata recidiva reiterata specifica. La presenza della recidiva preclude infatti il ricorso al c.d. "patteggiamento allargato", come previsto dall'art.444 co. 1 bis c.p.p.. 3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Passafiume ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29388 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 10/07/2024 Come correttamente evidenziato da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, è illegale per violazione dell'art. 444, comma 1 bis, c.p.p., la pena applicata su richiesta congiunta delle parti, in misura superiore a due anni di reclusione, nonostante la recidiva 'ostativa'. Nel caso concreto, all'imputato era stata contestata con l'imputazione la recidiva specifica e reiterata, come si legge in calce all'imputazione. L'aggravante era stata inoltre riconosciuta in sentenza ed applicata (ancorché in maniera errata, perché il relativo aumento era stato operato successivamente al calcolo della continuazione) ai fini del calcolo della pena. 2. Il ricorso è pertanto ammissibile (ari. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Come più volte affermato da questa Corte ai fini dell'esclusione dal cosiddetto "patteggiamento allargato" di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non è necessaria una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (cfr., Cass. SS.UU., 27.5.2010 n. 35.738, PG in proc. Calibé in cui la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma ibis, cod. proc. pen., laddove si fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge). 3. Nessun dubbio, infine, che la applicazione del patteggiamento "allargato" in presenza di una siffatta causa di esclusione comporti la applicazione di una pena "illegale" e, dunque, consenta la ricorribilità in Cassazione ai sensi dell'ari. 448, comma 2bis cod. proc. pen. come inserito dalla legge 103 del 2017 (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 10.1.2019 n. 3.828, PG in proc. Taha Bouzekri;
conf., Cass. Pen., 2, 11.10.2017 n. 54.958, PG in proc. D'Onofrio). il. La sentenza va dunque annullata senza rinvio. Trattandosi di sentenza emessa a seguito di istanza di applicazione pena successiva all'emissione di decreto di giudizio immediato, la trasmissione degli atti va disposta a favore del Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 10 luglio 2024 Il Consigli re este sore La Presidente