Articolo 129 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 128Articolo 130
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9 ottobre 2010
Art. 129. Studi e approvvigionamento della Marina militare 1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa. 3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e' presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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