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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità cartolari, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 221 r.g. dell'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna e Parte_1
Alfonso Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61, come in atti Ricorrente E
, in persona del Direttore generale e pro tempore, con sede in Controparte_1
VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13A 80143 NAPOLI, rapp.ta e difesa dall' MESCO GIANPIERO come in atti e dom.ta presso il Servizio di Affari Legai della predetta Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in 07/01/2025 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario – infermiere senior” , Categoria D S5, come emergeva dalle allegate buste paga in atti e prestava servizio presso il distretto 29: UU.OO.; di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su un turno mattutino e di avere sempre percepito la “indennità SERT ” disciplinata dall'art. 88 del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi , a decorrere dal 1 gennaio 2023 la “ indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” disciplinata dall' art. 107 del CCNL 2019-2021 ed indicata in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND. SERT-FASC BS-C-D- DS” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e di € 5,00 dall'1 gennaio 2023 in poi. Lamentava tuttavia che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui la parte ricorrente aveva goduto delle ferie, era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS). Pertanto, come si notava dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di né quella , a decorrere dal 1 gennaio 2023, di “ CP_2 indennità per l' operatività in particolari UO/servizi”. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare il diritto della parte istante al riconoscimento delle sopra citate indennità per ciascun giorno di ferie per il periodo di cui al ricorso introduttivo, con conseguente condanna dell' convenuta al CP_3 pagamento dell'importo di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 88, nonché € 5,00 e dal 1 gennaio 2023 alla data del deposito del ricorso, ex art 107 comma 2, CCNL 2019 2021, con condanna della resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l' ,in Controparte_1 persona del direttore generale e pro tempore, la quale eccepiva la nullità del ricorso, la parziale prescrizione , ritenendolo infondato in fatto e diritto e chiedeva il rigetto e la condanna alle spese. All'udienza odierna, lette le note regolarmente depositate nei rispettivi termini concessi, la causa è stata quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
Va in via preliminare respinta l' eccezione di prescrizione parziale posto che la parte ricorrente ha documentato l' avvenuta tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione mediante diffida recapitata all' amministrazione convenuta in data 6.12.2024. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Per_2
altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...] pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_3 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_3 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliere e di particolari condizioni di lavoro risultano pacificamente CP_2 erogate alla parte ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato dai fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta..
ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e CP_4 la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità di e ,dal 1 gennaio 2023, quella denominata CP_2
“indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” sono regolate dagli articoli citati in atti del CCNL Comparto Sanità pro tempore applicato al rapporto di lavoro . Si rileva in proposito che il previgente art. 88, comma 1, del CCNL 2016-2018 qualificava espressamente tale indennità SERT come giornaliera, con la precisazione di cui al comma 2 secondo il quale: "... L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il CP_2 limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione". L'art. 107 comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 dispone che “ Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: -Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori
€ 5,00;- Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto € 1,50. Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. Dall'analisi delle fonti collettive, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto dei contratti collettivi, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Williams) con le Numer_1 mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria atteso che dette indennità appaiono strettamente connesse allo status professionale del dipendente e mirano a compensare il particolare disagio costituito dall' espletamento del servizio in reparti connotati da particolare gravosità delle condizioni dei pazienti ivi ricoverati. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 88, 33, comma 1, 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Deve pertanto essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità CP_2
e ,dal 1 gennaio 2023, di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” “per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso ( rispettivamente, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 quanto all' indennità di e, dal 1 gennaio CP_2
2023 alla data di deposito del ricorso ( 7.1.2025) , di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” “e ,per l'effetto, va condannata l' Controparte_5 genericamente, come richiesto, al pagamento delle predette indennità in suo favore nella misura prevista dai CCNL versati in atti, oltre interessi come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità e ,dal 1 CP_2 gennaio 2023, di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” “per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso ( rispettivamente, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 quanto all' indennità di e, dal 1 gennaio CP_2
2023 alla data di deposito del ricorso ( 7.1.2025) , di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” ) e ,per l'effetto, condanna l' Controparte_5 genericamente, come richiesto, al pagamento delle predette indennità in suo favore nella misura prevista dal CCNL versato in atti, oltre interessi come per legge. Condanna, altresì, l , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 15/07/2025 IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Clara Ruggiero, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità cartolari, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 221 r.g. dell'anno 2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Odierna e Parte_1
Alfonso Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61, come in atti Ricorrente E
, in persona del Direttore generale e pro tempore, con sede in Controparte_1
VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13A 80143 NAPOLI, rapp.ta e difesa dall' MESCO GIANPIERO come in atti e dom.ta presso il Servizio di Affari Legai della predetta Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in 07/01/2025 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Di essere dipendente dell'amministrazione convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario – infermiere senior” , Categoria D S5, come emergeva dalle allegate buste paga in atti e prestava servizio presso il distretto 29: UU.OO.; di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su un turno mattutino e di avere sempre percepito la “indennità SERT ” disciplinata dall'art. 88 del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e poi , a decorrere dal 1 gennaio 2023 la “ indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” disciplinata dall' art. 107 del CCNL 2019-2021 ed indicata in busta paga con il codice 673 e la descrizione: “IND. SERT-FASC BS-C-D- DS” nella misura giornaliera di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 e di € 5,00 dall'1 gennaio 2023 in poi. Lamentava tuttavia che la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui la parte ricorrente aveva goduto delle ferie, era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS). Pertanto, come si notava dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di né quella , a decorrere dal 1 gennaio 2023, di “ CP_2 indennità per l' operatività in particolari UO/servizi”. In diritto deduceva la nozione Europea di retribuzione, allegando giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia a sostegno delle proprie tesi. Allegava, altresì, giurisprudenza di merito di segno favorevole. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare il diritto della parte istante al riconoscimento delle sopra citate indennità per ciascun giorno di ferie per il periodo di cui al ricorso introduttivo, con conseguente condanna dell' convenuta al CP_3 pagamento dell'importo di € 5,16 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 88, nonché € 5,00 e dal 1 gennaio 2023 alla data del deposito del ricorso, ex art 107 comma 2, CCNL 2019 2021, con condanna della resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l' ,in Controparte_1 persona del direttore generale e pro tempore, la quale eccepiva la nullità del ricorso, la parziale prescrizione , ritenendolo infondato in fatto e diritto e chiedeva il rigetto e la condanna alle spese. All'udienza odierna, lette le note regolarmente depositate nei rispettivi termini concessi, la causa è stata quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
Va in via preliminare respinta l' eccezione di prescrizione parziale posto che la parte ricorrente ha documentato l' avvenuta tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione mediante diffida recapitata all' amministrazione convenuta in data 6.12.2024. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Ritiene il tribunale di doversi uniformare all'orientamento espresso da altri giudici della sezione lavoro del Tribunale di Napoli coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e di retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il Tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_1
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Per_2
altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...] pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_3 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_3 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente. Va, in primo luogo, ritenuto che le predette indennità giornaliere e di particolari condizioni di lavoro risultano pacificamente CP_2 erogate alla parte ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato dai fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta..
ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e CP_4 la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità di e ,dal 1 gennaio 2023, quella denominata CP_2
“indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” sono regolate dagli articoli citati in atti del CCNL Comparto Sanità pro tempore applicato al rapporto di lavoro . Si rileva in proposito che il previgente art. 88, comma 1, del CCNL 2016-2018 qualificava espressamente tale indennità SERT come giornaliera, con la precisazione di cui al comma 2 secondo il quale: "... L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il CP_2 limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione". L'art. 107 comma 2 del CCNL comparto sanità 2019-2021 dispone che “ Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i, i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: -Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori
€ 5,00;- Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto € 1,50. Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. Dall'analisi delle fonti collettive, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto dei contratti collettivi, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10– Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” Williams) con le Numer_1 mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria atteso che dette indennità appaiono strettamente connesse allo status professionale del dipendente e mirano a compensare il particolare disagio costituito dall' espletamento del servizio in reparti connotati da particolare gravosità delle condizioni dei pazienti ivi ricoverati. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 88, 33, comma 1, 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Deve pertanto essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità CP_2
e ,dal 1 gennaio 2023, di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” “per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso ( rispettivamente, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 quanto all' indennità di e, dal 1 gennaio CP_2
2023 alla data di deposito del ricorso ( 7.1.2025) , di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” “e ,per l'effetto, va condannata l' Controparte_5 genericamente, come richiesto, al pagamento delle predette indennità in suo favore nella misura prevista dai CCNL versati in atti, oltre interessi come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo il ricorso: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità e ,dal 1 CP_2 gennaio 2023, di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” “per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso ( rispettivamente, dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 quanto all' indennità di e, dal 1 gennaio CP_2
2023 alla data di deposito del ricorso ( 7.1.2025) , di quella denominata “indennità per l' operatività in particolari UO/servizi” ) e ,per l'effetto, condanna l' Controparte_5 genericamente, come richiesto, al pagamento delle predette indennità in suo favore nella misura prevista dal CCNL versato in atti, oltre interessi come per legge. Condanna, altresì, l , in persona del Direttore Generale pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 15/07/2025 IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero