Art. 5.
L' articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa e' di trentasei ore".
L' articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' sostituito dal seguente:
"Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa e' di trentasei ore".