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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6789 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6789 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei
[...] Parte_3 poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Melfi;
Appellante E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Gaetano Bartiromo e Miriam Mancinella;
Appellato
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 586/2022 (RG n. 5321/2020), pubblicata in data 12.02.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace l' estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento n. 100 2014 0017433264 000, concernente mancato pagamento di violazioni al codice della strada, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento e domandava l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria.
2. Con sentenza n. 586/2022, il Giudice di primo grado accertava il vizio di notifica della supposta cartella di pagamento e pertanto accoglieva la domanda attorea, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite. Controparte_2 2.1 Con atto di citazione in appello notificato in data 03.09.2021, l' proponeva il presente Pt_1 mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernevano: l'erronea valutazione del materiale documentale prodotto in primo grado, comprovante la rituale notifica della cartella di pagamento opposta;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'inammissibilità del motivo sull'omessa indicazione delle modalità di computo degli interessi. Concludeva, dunque, affinché venisse accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 2.2 Con comparsa, si è costituito l'appellato che deduceva, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse deduzioni, evidenziando l'ammissibilità della spiegata opposizione, e insistendo nel rappresentare il vizio di notifica della cartella esattoriale, peraltro prescritta. Disconosceva, inoltre, la documentazione esibita in copia dalla controparte e concludeva per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio a carico dell'appellante. 3. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno, è stata depositata in data 12.02.2021, e successivamente non notificata, sicché si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, conseguenzialmente dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). L'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 03.09.2021, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno, poiché divenuta cosa giudicata, Pt_1 avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 03.09.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 12.08.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che anche il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione, costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 131;00 fase introduttiva del giudizio: € 131,00; fase decisionale € 200,00; totale: € 462,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Condanna l'appellante, , in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 462,00 per onorari, il tutto
[...] oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 20.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 6789 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore in virtù dei
[...] Parte_3 poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Melfi;
Appellante E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Gaetano Bartiromo e Miriam Mancinella;
Appellato
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 586/2022 (RG n. 5321/2020), pubblicata in data 12.02.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace l' estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento n. 100 2014 0017433264 000, concernente mancato pagamento di violazioni al codice della strada, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento e domandava l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria.
2. Con sentenza n. 586/2022, il Giudice di primo grado accertava il vizio di notifica della supposta cartella di pagamento e pertanto accoglieva la domanda attorea, con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite. Controparte_2 2.1 Con atto di citazione in appello notificato in data 03.09.2021, l' proponeva il presente Pt_1 mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernevano: l'erronea valutazione del materiale documentale prodotto in primo grado, comprovante la rituale notifica della cartella di pagamento opposta;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'inammissibilità del motivo sull'omessa indicazione delle modalità di computo degli interessi. Concludeva, dunque, affinché venisse accolto l'appello e per l'effetto riformata la sentenza gravata, con vittoria di spese di doppio grado di giudizio. 2.2 Con comparsa, si è costituito l'appellato che deduceva, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse deduzioni, evidenziando l'ammissibilità della spiegata opposizione, e insistendo nel rappresentare il vizio di notifica della cartella esattoriale, peraltro prescritta. Disconosceva, inoltre, la documentazione esibita in copia dalla controparte e concludeva per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio a carico dell'appellante. 3. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno, è stata depositata in data 12.02.2021, e successivamente non notificata, sicché si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, conseguenzialmente dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). L'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 03.09.2021, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Salerno, poiché divenuta cosa giudicata, Pt_1 avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 03.09.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 12.08.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che anche il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione, costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 131;00 fase introduttiva del giudizio: € 131,00; fase decisionale € 200,00; totale: € 462,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. Condanna l'appellante, , in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 462,00 per onorari, il tutto
[...] oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 20.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)