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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2024, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.4234/23 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 4 luglio 2024
TRA
, nato il giorno 27.11.1982 in CAVA de' TIRRENI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliato in META alla CodiceFiscale_1 via S.E. DE MARTINO n.4 presso lo studio degli avv.ti Angela AIELLO e Antonio
ESPOSITO che lo rappresentano e difendono come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
Controparte_1
, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , rappresentati e difesi dal Dirigente dott. CP_2 CP_2
Vincenzo ROMANO
RESISTENTI
1 OGGETTO: diritto ad ottenere la Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 e s.m.i., dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00), per ciascun anno scolastico di servizio come precario.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il 5 luglio 2023 il sig. , già Parte_1 docente precario alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in virtù di pregressi contratti di supplenza, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato
Tribunale, previa disapplicazione delle fonti normative e regolamentari nazionali ostative alla estensione del beneficio, di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per gli anni dedotti in giudizio, con pedissequa condanna del alla corresponsione in suo favore dell'importo CP_1 nominale di euro 2.000,00, oltre interessi, a titolo di “bonus carta docente”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio si costituiva tempestivamente in Giudizio l'Amministrazione convenuta che formalizzava eccezione di difetto di giurisdizione del G.U.L. e di parziale prescrizione della posta azionata.
Nel merito il sollecitava, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea CP_1 per asserita infondatezza della stessa.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno
4/7/2024, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
2 § § §
(1)
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata concerne l'attribuzione della “Carta elettronica del
Docente” non riconosciuta al ricorrente negli anni del c.d. “precariato”.
In fatto l'istante allega e documenta di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente supplente per la scuola secondaria di CP_1 primo grado negli anni e per i periodi di seguito indicati.
A.s. 2016/2017: dal 6 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, senza soluzione di continuità, sulla base di un unico contratto che prevedeva un orario settimanale di 3 ore presso lo stesso Istituto scolastico, sulla classe di insegnamento “AC 77-clarinetto”.
A.s. 2018/2019: dal 17 settembre 2018 al 31 agosto 2019, senza soluzione di continuità, sulla base di un unico contratto a 18 ore settimanali presso lo stesso Istituto su cattedra “AC56-strumento musicale-clarinetto”.
A.s. 2019-2020: dal 23 settembre 2019 al 31 agosto 2020, con unico rapporto sviluppatosi secondo le coordinate negoziali e fattuali di cui al punto precedente.
A.s. 2020-2021: dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, senza soluzione di continuità, sulla base di un unico contratto a 6 ore settimanali presso lo stesso
Istituto, in classe di insegnamento “AC56”.
La -rectius: questa- premessa in fatto resta, per come anticipato, documentata nei termini sopra delineati e non contestata dall'Amministrazione resistente.
(2)
Se non che, obietta prioritariamente il appartenersi il contenzioso CP_1 in oggetto alla giurisdizione del G.A.
Nel caso di specie, attraverso il DPCM del 28 novembre 2016, che ha sostituito il DPCM del 25 settembre 2015, è stata data attuazione al disposto di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e, in particolare, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della cd. Carta
3 del docente di cui al comma 121, l'importo da assegnare nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni e dei benefici a essa collegati.
Si tratta chiaramente di atti qualificabili in termini di atti di macro- organizzazione e, dunque, atti organizzativi di carattere e portata generale attraverso i quali l'Amministrazione ha dettato la disciplina generale, relativa al particolare strumento di formazione dei docenti di cui ai richiamati commi 121
e seguenti. È evidente, in effetti, che la controparte non contesta un atto di micro-organizzazione, emanato dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto lavorativo individuale, bensì un atto di macro-organizzazione, che riguarda il sistema scolastico nel suo complesso. … Siffatte considerazioni portano a ritenere che la giurisdizione in materia rientri nella cognizione del Giudice
Amministrativo …>
L'assunto non è condivisibile.
Ed invero, la pretesa azionata individua un ben preciso “bene della vita” di cui si chiede di accertare la rivendicabilità con conseguente condanna all'ottenimento dello stesso, seppure nell'ambito di un determinato contesto settoriale, nel caso di specie segnato dalla natura della parte datoriale, ed al cospetto di peculiari modalità di fruizione del bene stesso.
Pare del tutto evidente che tali dati “circostanziali” non interferiscono con la sostanza della domanda attorea, pur sempre incentrata sul diritto azionato che, per (ri)estendersi nella sua delineata consistenza giuridica, necessita di una disamina a fini eventualmente disapplicativi delle determinazioni assunte dall'Amministrazione.
Ora, si appartiene al notorio il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. resta dirimente il criterio del petitum sostanziale da scrutinare in combinato disposto con la dedotta causa petendi ed alla luce del sotteso rapporto giuridico che funge da ineludibile premessa dell'iniziativa attorea.
Nella fattispecie de qua, per come anticipato, la pretesa ha ad oggetto il riconoscimento, in via diretta ed immediata, di un diritto che vuolsi leso dalla parte datoriale sulla base di un impianto “regolamentare” denunciato di illegittimità.
4 Del resto, ed in definitiva, il contenzioso in disamina rientra nel più ampio contesto della “questione del precariato scolastico” sulla cui riconducibilità alla giurisdizione del G.O. non residuano dubbi.
Come da ultimo confermato dal recente intervento mirato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. infra).
Non è, pertanto, discutibile la giurisdizione del G.U.L.
Per quel che concerne, invece, l'eccezione di prescrizione, pare opportuno rimandarne l'analisi ad altra sezione della sentenza onde verificarne l'effettiva rilevanza nel presente contesto e, se del caso, scrutinare la stessa alla luce della recente pronuncia della Corte Regolatrice (cfr. infra).
(3)
Quanto al merito della vicenda, si rende necessario un richiamo seppure sintetico all'impianto normativo di riferimento. Essenzialmente costituito dall'art. 1, commi 121 e 122, Lex n.107/2015 e dalle disposizioni contenute nei
DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016.
Recita il primo testo.
<Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
5 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.>
Dispongono, a loro volta i summenzionati Decreti.
<La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, comma 1, DPCM 28/11/2016); la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, comma
2, DPCM 28/11/2016); le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, comma 6, DPCM 28/11/2016).>
Dunque, la questione posta dal ricorrente concerne la denunciata illegittimità dello sbarramento voluto dal Legislatore nazionale che ha escluso i docenti non di ruolo dal beneficio della c.d. “carta elettronica”.
(4)
Sull'argomento si sono succeduti almeno tre interventi interpretativi, due dei quali hanno indirizzato le prime decisioni di merito. Trattasi, per la precisione, dell'ordinanza C.G.U.E. 18 maggio 2022 resa nella causa C-
450/2021, e della sentenza della settima Sezione del Consiglio di Stato, contrassegnata dal n.1842/2022.
Tuttavia, anche per ragioni di sintesi, pare al G.U.L. dirimente attestarsi sulla traccia ermeneutica desumibile dalla già citata sentenza della Corte
Regolatrice, contrassegnata dal n.29961/23.
Di cui si riportano i passaggi maggiormente significativi.
<<Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la
6 data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo alla ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
…
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli
7 insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
…
Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte
Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi- sono giuridicamente tenuti a disapplicare la norma interna incompatibile … v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi.
…
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della
Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_1 liquidazione.
Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
8 …
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del DPCM 28 novembre 2016 la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
…
Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
…
… essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del
2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
…
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia
9 perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
…
Va in proposito considerato, come si è già detto … che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di cessazione va evidentemente adattata …
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
10 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà …
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
…
Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
…
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
…
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione
è quella risarcitoria.
…
Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
11 Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
…>>
La pronuncia si chiude con la statuizione dei seguenti principi di diritto.
<<A) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
B) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12 C) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
D) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>>
(5)
Ebbene, la questione “di fatto” da decidere facendo buon governo dei suddetti principi di diritto non si presta a conclusioni uniformi.
L'ambito concettuale valorizzato dal recente intervento della Corte
Regolatrice muove dalla premessa secondo cui l'estromissione a tutto campo del docente “precario” dal novero dei destinatari del bene/servizio destinato - essenzialmente- all'aggiornamento professionale viola in maniera palese e
13 diretta il principio di non discriminazione. Ciò per la evidente ragione che l'attività di docenza svolta da coloro che non sono “organici” all'Amministrazione scolastica tendenzialmente non differisce da quella assicurata dal personale “di ruolo”.
Seppure in via di estrema sintesi, è questo il nodo centrale del problema, affrontato e risolto dai Giudici di legittimità nei termini di cui si è data contezza.
Consegue che -in disparte l'ormai anacronistico e comunque residuale problema della almeno tendenziale uniformità dell'attività di docenza del
“supplente” e di quella dell'insegnante “di ruolo”- la fondatezza della pretesa azionata deve misurarsi con la “simmetricità” della posizione in disamina rispetto a quelle del personale inserito nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica.
Di qui la necessità di un'analisi mirata non solo della singola situazione soggettiva ma anche, e soprattutto, delle modalità attraverso cui la singola supplenza si è dipanata come da contratto.
Da una prima prospettiva, sembra al G.U.L., anche sulla base di precedenti giurisprudenziali di merito, che il fattore della unità o pluralità dei contratti che regolano la “supplenza annuale” non interferisce, di per sé solo, con la soluzione del problema.
Ed invero, per come già sostenuto in parallele, condivisibili pronunzie di merito, se l'ubi consistam concettuale del beneficio in contenzioso è costituito da un sostegno formativo all'attività didattica continua e di natura tendenzialmente annuale, perché intrinsecamente annuale è il corso scolastico ordinario che si protrae nel tempo secondo le cadenze normate, resterebbe priva di ragionevolezza una interpretazione sistemica delle regole basata sulla unicità della fonte negoziale.
Insomma, a parità di periodo “coperto” dalle supplenze annuali, la circostanza che detta “copertura” sia originata da uno o più contratti non può spostare i termini della soluzione.
Laddove è il principio della tendenziale-intrinseca annualità dell'incarico a fungere da elemento dirimente. Con la conseguenza che i parametri “collante”,
14 nei casi di plurimi contratti, restano quelli della “continuità” nel tempo, dell'assegnazione alla stessa classe di insegnamento e, in misura forse minore, dell'unicità dell'Istituto presso cui il docente è collocato.
Naturalmente, l'annualità di cui si discute è quella delineata espressamente dalla Corte Regolatrice.
Da altra prospettiva, la valorizzazione del principio di non discriminazione deve evitare di trasformare la soluzione del problema in una sorta di … discriminazione alla rovescia. Ragione per la quale altro parametro da tenere in considerazione, ad avviso del G.U.L., è costituito dalle ore settimanali assegnate in supplenza al docente nell'anno scolastico di riferimento, quelle del personale “di ruolo” notoriamente attestandosi su un minimo di 18/24-25, a seconda della tipologia di insegnamento (scuola dell'infanzia-primaria- secondaria).
Ora, deve segnalarsi che su entrambi i punti in disamina la recente sentenza della Corte Regolatrice ha volutamente lasciato un vuoto ermeneutico.
All'uopo sostenendo la necessità di ritornare ex professo sulle relative questioni.
<<Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la modalità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
15 La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.>>
Così, in termini, Cass. Sez. Lav. n.29961/23.
(6)
Per come anticipato, pare conforme alla ratio interpretativa seguita dai
Giudici di legittimità valorizzare, ai fini di tutela del principio di non discriminazione, le supplenze “annuali” anche laddove originate da plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, riferibili allo stesso Istituto e alla medesima classe di concorso.
Naturalmente, una tale opzione non si armonizza con la tesi della c.d.
“annualità ex ante”, ritenuta, invece, in determinate pronunzie di merito conditio sine qua non del beneficio.
Diverso, evidentemente, è il caso dei plurimi contratti “paralleli”, o se si preferisce “simultanei”, con i quali il docente è chiamato a supplenze
16 contestuali con orari ridotti rispetto a quello “ordinario” tali da consentire l'impegno professionale -appunto- contestuale su due o più cattedre di insegnamento. In tali situazioni la questione che si pone non è più quella dell'annualità ex ante, ma della verifica delle ore settimanali assegnate in supplenza e della compatibilità didattica delle classi di insegnamento.
Quanto al concetto temporale di “annualità”, pare evidente che la stessa
Corte Regolatrice ha lasciato aperto il problema di una durata dell'incarico minore rispetto a quella sicuramente foriera della “carta”.
Il riferimento ad un riconoscimento del beneficio “pro rata temporis”, potenziale approdo risolutivo alla questione, pone, in concreto, il grave problema della individuazione di parametri obiettivi tali da consentire un'applicazione più o meno certa in estensione nazionale della regola. Di qui la necessità di attendere l'eventuale sviluppo in tale direzione della giurisprudenza di legittimità.
Allo stato, il criterio differenziatore astratto e generale potrebbe essere, almeno tendenzialmente, quello dei 180 giorni di supplenza sull'a.s. di riferimento, escluso dalla Corte Regolatrice solo nell'approccio ermeneutico iniziale della citata sentenza, non nella sezione decisionale.
<<Semmai … il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art.
4, co. 1 e 2, L. 124/1999 124/1999.>>
Con la precisazione secondo cui tale soglia, ad avviso del G.U.L. e ad ulteriore perimetrazione decisionale rispetto alle pregresse sentenze rese in materia, deve (= dovrebbe) ritenersi raggiunta attraverso un calcolo algebrico che prescinde dalla aprioristica formale individuazione, in via astratta e generale, di un determinato dies a quo.
Così argomentando sembra al G.U.L. tutelato quel concetto di “annualità” dell'insegnamento da cui ha preso le mosse il Legislatore nel delineare, per i docenti di ruolo, il contesto entro cui la “carta” diviene esigibile, dovendosi
17 convenire sul fatto che un tale arco temporale “copre” in maniera quasi totale l'a.s. ordinario.
Trattasi, evidentemente, di una “tendenza interpretativa” da verificare, specie all'indomani del recentissimo provvedimento adottato dalla Prima Presidente della Corte Regolatrice che, nel dichiarare la inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di NOVARA, sembra avere invitato i Giudici di merito ad una più profonda analisi della questione delle “supplenze temporanee” alla luce non solo dell'ultimo intervento della Suprema Corte ma anche di una lettura “sistemica” delle pronunzie dei Giudici di legittimità in materia di precariato scolastico.
Una tale verifica, peraltro, va calata nel concreto contesto di riferimento, estremamente variabile risultando la casistica delle fattispecie di volta in volta da scrutinare.
Per quel che concerne le ore settimanali assegnate al supplente pare al
G.U.L. trattarsi di questione -a sua volta- obiettivamente complessa.
Anch'essa da rimeditare all'indomani delle primissime pronunzie licenziate da questo Giudice.
Ed invero, il testo “normativo” riferito ai soli docenti di ruolo prevede il beneficio anche a favore del personale in part time.
Tuttavia questa scelta non sembra riversabile in maniera acritica nella soluzione del problema in quanto si inserisce in un contesto concettuale incentrato sulla necessità di favorire in ogni caso l'aggiornamento professionale del docente di ruolo che, evidentemente, resta organico all'Amministrazione a prescindere dal singolo rapporto in part time, di per sé solo contingente.
Nel “precariato”, invece, muta del tutto il contesto concettuale di riferimento, ragion per cui il numero ridotto delle ore settimanali va ad innestarsi su un rapporto “esterno” che tale potrebbe rimanere all'indomani dell'incarico in supplenza senza mai tramutarsi in rapporto organico, id est: a tempo indeterminato.
Con il -possibile- conseguente venir meno di quell'esigenza di aggiornamento professionale pensata per il personale inserito nell'Amministrazione in pianta
18 organica, portatore nel tempo di detta esigenza intrinseca all'attività didattica annuale continua.
Se non che, tale originario iter argomentativo deve -necessariamente- essere calato nella realtà del caso concreto. Se, infatti, la singola fattispecie in scrutinio si attesta sul perdurante inserimento del ricorrente nel circuito del
“precariato”, o se addirittura il docente supplente è definitivamente transitato nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica, non residuano margini per non portare a compimento l'analisi “parallela” delle posizioni del docente di ruolo e del docente supplente.
Ora, si appartiene al notorio che la riduzione dell'orario in part time del docente di ruolo si estende fino al 50% come limite massimo.
Siccome per fonte normativa della c.d. carta “elettronica” beneficia anche il personale docente organico all'Amministrazione con contratto in part time, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria/scuola dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario
“ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24-25 (scuola primaria- scuola dell'infanzia) ore settimanali.
A margine, è necessaria una breve digressione conclusiva.
Per come anticipato, le variabili che in concreto caratterizzano le singole fattispecie astrattamente passibili di scrutinio giudiziario sono numerose e si intersecano tra loro in maniera ulteriormente variegata.
Sembra, pertanto, opportuno tenere ferma la premessa concettuale avuta di mira dalla Corte Regolatrice nel recente intervento ermeneutico. E quindi valorizzare la continuità annuale della supplenza, specie se inerente uno stesso
Istituto scolastico e, specialmente, uno stesso “posto” (= classe di insegnamento) assegnato al docente. In questi casi, infatti, l'eventuale sdoppiamento dell'orario, che raggiunga il limite sopra individuato solo grazie alla sommatoria delle ore assegnate nei diversi contratti, non interferisce affatto con l'esigenza di formazione professionale di cui sono portatori, da prospettive diverse ma concorrenti, il docente e l'Amministrazione scolastica.
19 (7)
In tal modo perimetrata la problematica di causa nelle sue coordinate decisionali, alla luce della fattispecie dedotta siccome in premessa sintetizzata, si ritiene solo in parte accoglibile la pretesa azionata.
La premessa di fondo è, naturalmente, quella della necessità, per il Giudice, di valorizzare le sole situazioni “allegate e documentate”. Alla quale corrisponde la necessità, per la parte attrice, di dimostrare per tabulas le situazioni allegate come fonte di specifica rivendicazione.
Insomma, il “beneficio” annuale poggia su un fatto costitutivo che deve essere oggetto di mirata allegazione e dimostrazione, a prescindere dai rilievi - eventuali- ex adverso veicolati dal . CP_1
Per tale motivo, passando in singola rassegna le annualità in scrutinio (cfr. supra, sub 1) si è omesso ogni riferimento ad un contratto allegato dalla resistente Amministrazione non solo non -direttamente- documentati quanto, ancor prima, nemmeno richiamato nell'atto introduttivo di lite quale premessa del rivendicato diritto all'assegnazione del beneficio. Id est: escluso, dal diretto interessato, dal novero delle situazioni fondanti la pretesa fatta valere.
E dunque.
Il beneficio va riconosciuto al ricorrente per gli anni scolastici 2018-2019 e
2019-2020, restando scrutinabile un unico rapporto di durata annuale iniziato, sulla base di un solo contratto, a settembre e protrattosi fino alla scadenza negoziata del 31 agosto dell'anno solare successivo senza soluzione di continuità, con orario settimanale di 18 ore, che è l'orario ordinario “completo” di una docente di scuola secondaria (di primo grado), assicurato presso un solo
Istituto e sulla medesima classe di insegnamento.
Nella fattispecie, tra l'altro, resta riscontrato pure il requisito della c.d.
“annualità ex ante”, in taluni contesti interpretativi -ripetesi- ritenuto imprescindibile per il riconoscimento del beneficio.
A fronte di tale scenario, che racchiude in pratica tutte le premesse fondanti l'assegnazione ordinaria della “Carta”, sembra davvero arduo dubitare della necessità del sostegno formativo in capo ad un docente impegnato da
20 settembre alla fine dell'anno scolastico, secondo un programma previsto fin dall'inizio come “annuale”, quindi senza soluzione di continuità.
Nei casi in scrutinio, insomma, vengono in emersione fattispecie “comparabili” alla luce dei criteri interpretativi di cui si è data contezza.
La domanda deve, invece, essere rigettata in riferimento ai restanti anni scolastici (2016-2017 e 2020-2021) in quanto il numero di ore settimanali assegnate in supplenza risulta minore a quello sulla base del quale il docente di ruolo avrebbe beneficiato della “Carta elettronica”.
Alla luce dell'iter argomentativo di cui si è data contezza, infatti, il numero di ore minimo è quello del part time, pari, per il docente di scuola secondaria, a nove.
Negli anni scolastici in disamina le ore assegnate in supplenza sono tre in un caso e sei nell'altro.
Va sottolineato che in riferimento all'a.s. 2020-2021 il CP_1 convenuto ha documentato un secondo, parallelo contratto di supplenza con rapporto protrattosi dal 25 novembre 2020 al 30 giugno 2021.
Se non che, ritiene il G.U.L. impossibile l'analisi di detta situazione, ignorata dal diretto interessato non solo a livello documentale quanto anche e specialmente nella delimitazione in fatto della causa petendi sottesa alla pretesa azionata.
(8)
Quanto, infine, alla effettiva perimetrazione della decisione va rammentato, nuovamente sulla base dei principi desumibili da Cass.
n.29961/23, che l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della “carta elettronica” presuppone l'accertamento positivo della permanenza dell'interessato nel circuito scolastico e, quindi, per come chiarito dai Giudici di legittimità, il protrarsi dell'iscrizione dello stesso nelle graduatorie per le supplenze, in alternativa alla sopravvenuta immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica.
Ora, alla luce delle documentate allegazioni attoree, ed in disparte la problematica della “non contestazione” -di un dato che, tuttavia, è intraneo alla causa petendi originaria e, come tale, andrebbe comunque sempre dimostrato
21 dalla parte ricorrente-, va segnalato che, nel caso di specie, la questione si risolve “a monte” posto che allega e documenta la Parte_1 immissione “in ruolo” a decorrere dall'1 settembre 2021.
(9)
La conclusione dell'iter argomentativo rende evidentemente ultronea ogni digressione inerente la questione prescrizionale sollevata in esclusivo riferimento agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.
Per come verificato, infatti, l'a.s. 2017-2018 non rientra nel novero delle annualità rivendicate, laddove per quello precedente lo scrutinio di merito negativo copre l'eccezione di parte resistente.
Per mero dovere di compiutezza espositiva, pertanto, si segnala l'atto interruttivo allegato e documentato dal ricorrente, andato giuridicamente ad effetto il 9 aprile 2022.
(10)
L'accoglimento della domanda, nei termini appena delineati, comporta la declaratoria del diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuo di euro 500,00 per i soli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, permanendo - ripetesi- l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio in disamina alla luce del meccanismo di iscrizione di cui si è detto e delle connesse, documentate allegazioni attoree.
Va ulteriormente precisato che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del docente
“precario” a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta elettronica, perché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal Legislatore agli importi di riferimento (cfr. art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Evidentemente, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui viene attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Trattasi, nella buona sostanza e coerentemente con la premessa concettuale già analizzata, di un beneficio a destinazione vincolata. La norma di legge
22 prevede, cioè, uno specifico ed infungibile strumento di aggiornamento professionale a destinazione -pertanto- vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
Insomma.
La richiesta di liquidazione del controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta elettronica, laddove condivisa non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea di adempimento in forma specifica, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (G.U. n.281 dell'1 dicembre
2016) oppure con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito su detta Carta della somma dovuta, per un importo nominale di euro 500,00 per ognuna delle annualità riconosciute;
somma di cui il ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Va da ultimo rammentato che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
Il governo delle spese di lite accede al principio della soccombenza parziale.
Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri sensibili all'intervento della
Corte Regolatrice, successivo alla iscrizione del presente contenzioso a ruolo e volutamente solo in parte “chiarificatore”, e ad un panorama ermeneutico ancora ben lungi dall'essersi sedimentato, come confermato dal provvedimento recentissimo della Prima Presidente, che rimanda a scenari interpretativi ancora in fieri.
23
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 [...] per la , ogni diversa Controparte_4 CP_2 eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per
l'effetto
2) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, legge 107/2015, siccome interpretato in via estensiva alla luce del principio di non discriminazione, in esclusivo riferimento all'a.s. 2018-2019 e all'a.s. 2019-2020;
3) condanna, pertanto, il all'erogazione in favore del CP_1 docente di un buono elettronico, di Parte_1 importo nominale pari ad €. 500,00, per ognuna delle suddette annualità, oltre agli accessori di Legge dalla data del diritto all'accredito alla sua concreta attribuzione;
4) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in complessivi €. 800,00 oltre IVA e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 17/07/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
24
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.4234/23 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 4 luglio 2024
TRA
, nato il giorno 27.11.1982 in CAVA de' TIRRENI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , elettivamente domiciliato in META alla CodiceFiscale_1 via S.E. DE MARTINO n.4 presso lo studio degli avv.ti Angela AIELLO e Antonio
ESPOSITO che lo rappresentano e difendono come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite
RICORRENTE
E
Controparte_1
, Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , rappresentati e difesi dal Dirigente dott. CP_2 CP_2
Vincenzo ROMANO
RESISTENTI
1 OGGETTO: diritto ad ottenere la Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 legge 107/2015 e s.m.i., dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00), per ciascun anno scolastico di servizio come precario.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. il 5 luglio 2023 il sig. , già Parte_1 docente precario alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in virtù di pregressi contratti di supplenza, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato
Tribunale, previa disapplicazione delle fonti normative e regolamentari nazionali ostative alla estensione del beneficio, di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per gli anni dedotti in giudizio, con pedissequa condanna del alla corresponsione in suo favore dell'importo CP_1 nominale di euro 2.000,00, oltre interessi, a titolo di “bonus carta docente”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio si costituiva tempestivamente in Giudizio l'Amministrazione convenuta che formalizzava eccezione di difetto di giurisdizione del G.U.L. e di parziale prescrizione della posta azionata.
Nel merito il sollecitava, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea CP_1 per asserita infondatezza della stessa.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno
4/7/2024, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
2 § § §
(1)
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata concerne l'attribuzione della “Carta elettronica del
Docente” non riconosciuta al ricorrente negli anni del c.d. “precariato”.
In fatto l'istante allega e documenta di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto quale docente supplente per la scuola secondaria di CP_1 primo grado negli anni e per i periodi di seguito indicati.
A.s. 2016/2017: dal 6 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, senza soluzione di continuità, sulla base di un unico contratto che prevedeva un orario settimanale di 3 ore presso lo stesso Istituto scolastico, sulla classe di insegnamento “AC 77-clarinetto”.
A.s. 2018/2019: dal 17 settembre 2018 al 31 agosto 2019, senza soluzione di continuità, sulla base di un unico contratto a 18 ore settimanali presso lo stesso Istituto su cattedra “AC56-strumento musicale-clarinetto”.
A.s. 2019-2020: dal 23 settembre 2019 al 31 agosto 2020, con unico rapporto sviluppatosi secondo le coordinate negoziali e fattuali di cui al punto precedente.
A.s. 2020-2021: dal 26 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, senza soluzione di continuità, sulla base di un unico contratto a 6 ore settimanali presso lo stesso
Istituto, in classe di insegnamento “AC56”.
La -rectius: questa- premessa in fatto resta, per come anticipato, documentata nei termini sopra delineati e non contestata dall'Amministrazione resistente.
(2)
Se non che, obietta prioritariamente il appartenersi il contenzioso CP_1 in oggetto alla giurisdizione del G.A.
Nel caso di specie, attraverso il DPCM del 28 novembre 2016, che ha sostituito il DPCM del 25 settembre 2015, è stata data attuazione al disposto di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 e, in particolare, sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della cd. Carta
3 del docente di cui al comma 121, l'importo da assegnare nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni e dei benefici a essa collegati.
Si tratta chiaramente di atti qualificabili in termini di atti di macro- organizzazione e, dunque, atti organizzativi di carattere e portata generale attraverso i quali l'Amministrazione ha dettato la disciplina generale, relativa al particolare strumento di formazione dei docenti di cui ai richiamati commi 121
e seguenti. È evidente, in effetti, che la controparte non contesta un atto di micro-organizzazione, emanato dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto lavorativo individuale, bensì un atto di macro-organizzazione, che riguarda il sistema scolastico nel suo complesso. … Siffatte considerazioni portano a ritenere che la giurisdizione in materia rientri nella cognizione del Giudice
Amministrativo …>
L'assunto non è condivisibile.
Ed invero, la pretesa azionata individua un ben preciso “bene della vita” di cui si chiede di accertare la rivendicabilità con conseguente condanna all'ottenimento dello stesso, seppure nell'ambito di un determinato contesto settoriale, nel caso di specie segnato dalla natura della parte datoriale, ed al cospetto di peculiari modalità di fruizione del bene stesso.
Pare del tutto evidente che tali dati “circostanziali” non interferiscono con la sostanza della domanda attorea, pur sempre incentrata sul diritto azionato che, per (ri)estendersi nella sua delineata consistenza giuridica, necessita di una disamina a fini eventualmente disapplicativi delle determinazioni assunte dall'Amministrazione.
Ora, si appartiene al notorio il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A. resta dirimente il criterio del petitum sostanziale da scrutinare in combinato disposto con la dedotta causa petendi ed alla luce del sotteso rapporto giuridico che funge da ineludibile premessa dell'iniziativa attorea.
Nella fattispecie de qua, per come anticipato, la pretesa ha ad oggetto il riconoscimento, in via diretta ed immediata, di un diritto che vuolsi leso dalla parte datoriale sulla base di un impianto “regolamentare” denunciato di illegittimità.
4 Del resto, ed in definitiva, il contenzioso in disamina rientra nel più ampio contesto della “questione del precariato scolastico” sulla cui riconducibilità alla giurisdizione del G.O. non residuano dubbi.
Come da ultimo confermato dal recente intervento mirato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. infra).
Non è, pertanto, discutibile la giurisdizione del G.U.L.
Per quel che concerne, invece, l'eccezione di prescrizione, pare opportuno rimandarne l'analisi ad altra sezione della sentenza onde verificarne l'effettiva rilevanza nel presente contesto e, se del caso, scrutinare la stessa alla luce della recente pronuncia della Corte Regolatrice (cfr. infra).
(3)
Quanto al merito della vicenda, si rende necessario un richiamo seppure sintetico all'impianto normativo di riferimento. Essenzialmente costituito dall'art. 1, commi 121 e 122, Lex n.107/2015 e dalle disposizioni contenute nei
DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016.
Recita il primo testo.
<Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
5 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile.>
Dispongono, a loro volta i summenzionati Decreti.
<La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, comma 1, DPCM 28/11/2016); la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, comma
2, DPCM 28/11/2016); le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, comma 6, DPCM 28/11/2016).>
Dunque, la questione posta dal ricorrente concerne la denunciata illegittimità dello sbarramento voluto dal Legislatore nazionale che ha escluso i docenti non di ruolo dal beneficio della c.d. “carta elettronica”.
(4)
Sull'argomento si sono succeduti almeno tre interventi interpretativi, due dei quali hanno indirizzato le prime decisioni di merito. Trattasi, per la precisione, dell'ordinanza C.G.U.E. 18 maggio 2022 resa nella causa C-
450/2021, e della sentenza della settima Sezione del Consiglio di Stato, contrassegnata dal n.1842/2022.
Tuttavia, anche per ragioni di sintesi, pare al G.U.L. dirimente attestarsi sulla traccia ermeneutica desumibile dalla già citata sentenza della Corte
Regolatrice, contrassegnata dal n.29961/23.
Di cui si riportano i passaggi maggiormente significativi.
<<Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la
6 data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo alla ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
…
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli
7 insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
…
Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte
Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi- sono giuridicamente tenuti a disapplicare la norma interna incompatibile … v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi.
…
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della
Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla CP_1 liquidazione.
Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
8 …
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del DPCM 28 novembre 2016 la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
…
Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
…
… essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del
2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
…
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia
9 perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
…
Va in proposito considerato, come si è già detto … che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di cessazione va evidentemente adattata …
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
10 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà …
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
…
Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
…
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
…
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione
è quella risarcitoria.
…
Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
11 Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
…>>
La pronuncia si chiude con la statuizione dei seguenti principi di diritto.
<<A) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
B) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12 C) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
D) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>>
(5)
Ebbene, la questione “di fatto” da decidere facendo buon governo dei suddetti principi di diritto non si presta a conclusioni uniformi.
L'ambito concettuale valorizzato dal recente intervento della Corte
Regolatrice muove dalla premessa secondo cui l'estromissione a tutto campo del docente “precario” dal novero dei destinatari del bene/servizio destinato - essenzialmente- all'aggiornamento professionale viola in maniera palese e
13 diretta il principio di non discriminazione. Ciò per la evidente ragione che l'attività di docenza svolta da coloro che non sono “organici” all'Amministrazione scolastica tendenzialmente non differisce da quella assicurata dal personale “di ruolo”.
Seppure in via di estrema sintesi, è questo il nodo centrale del problema, affrontato e risolto dai Giudici di legittimità nei termini di cui si è data contezza.
Consegue che -in disparte l'ormai anacronistico e comunque residuale problema della almeno tendenziale uniformità dell'attività di docenza del
“supplente” e di quella dell'insegnante “di ruolo”- la fondatezza della pretesa azionata deve misurarsi con la “simmetricità” della posizione in disamina rispetto a quelle del personale inserito nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica.
Di qui la necessità di un'analisi mirata non solo della singola situazione soggettiva ma anche, e soprattutto, delle modalità attraverso cui la singola supplenza si è dipanata come da contratto.
Da una prima prospettiva, sembra al G.U.L., anche sulla base di precedenti giurisprudenziali di merito, che il fattore della unità o pluralità dei contratti che regolano la “supplenza annuale” non interferisce, di per sé solo, con la soluzione del problema.
Ed invero, per come già sostenuto in parallele, condivisibili pronunzie di merito, se l'ubi consistam concettuale del beneficio in contenzioso è costituito da un sostegno formativo all'attività didattica continua e di natura tendenzialmente annuale, perché intrinsecamente annuale è il corso scolastico ordinario che si protrae nel tempo secondo le cadenze normate, resterebbe priva di ragionevolezza una interpretazione sistemica delle regole basata sulla unicità della fonte negoziale.
Insomma, a parità di periodo “coperto” dalle supplenze annuali, la circostanza che detta “copertura” sia originata da uno o più contratti non può spostare i termini della soluzione.
Laddove è il principio della tendenziale-intrinseca annualità dell'incarico a fungere da elemento dirimente. Con la conseguenza che i parametri “collante”,
14 nei casi di plurimi contratti, restano quelli della “continuità” nel tempo, dell'assegnazione alla stessa classe di insegnamento e, in misura forse minore, dell'unicità dell'Istituto presso cui il docente è collocato.
Naturalmente, l'annualità di cui si discute è quella delineata espressamente dalla Corte Regolatrice.
Da altra prospettiva, la valorizzazione del principio di non discriminazione deve evitare di trasformare la soluzione del problema in una sorta di … discriminazione alla rovescia. Ragione per la quale altro parametro da tenere in considerazione, ad avviso del G.U.L., è costituito dalle ore settimanali assegnate in supplenza al docente nell'anno scolastico di riferimento, quelle del personale “di ruolo” notoriamente attestandosi su un minimo di 18/24-25, a seconda della tipologia di insegnamento (scuola dell'infanzia-primaria- secondaria).
Ora, deve segnalarsi che su entrambi i punti in disamina la recente sentenza della Corte Regolatrice ha volutamente lasciato un vuoto ermeneutico.
All'uopo sostenendo la necessità di ritornare ex professo sulle relative questioni.
<<Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la modalità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
15 La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.>>
Così, in termini, Cass. Sez. Lav. n.29961/23.
(6)
Per come anticipato, pare conforme alla ratio interpretativa seguita dai
Giudici di legittimità valorizzare, ai fini di tutela del principio di non discriminazione, le supplenze “annuali” anche laddove originate da plurimi contratti succedutisi senza soluzione di continuità, riferibili allo stesso Istituto e alla medesima classe di concorso.
Naturalmente, una tale opzione non si armonizza con la tesi della c.d.
“annualità ex ante”, ritenuta, invece, in determinate pronunzie di merito conditio sine qua non del beneficio.
Diverso, evidentemente, è il caso dei plurimi contratti “paralleli”, o se si preferisce “simultanei”, con i quali il docente è chiamato a supplenze
16 contestuali con orari ridotti rispetto a quello “ordinario” tali da consentire l'impegno professionale -appunto- contestuale su due o più cattedre di insegnamento. In tali situazioni la questione che si pone non è più quella dell'annualità ex ante, ma della verifica delle ore settimanali assegnate in supplenza e della compatibilità didattica delle classi di insegnamento.
Quanto al concetto temporale di “annualità”, pare evidente che la stessa
Corte Regolatrice ha lasciato aperto il problema di una durata dell'incarico minore rispetto a quella sicuramente foriera della “carta”.
Il riferimento ad un riconoscimento del beneficio “pro rata temporis”, potenziale approdo risolutivo alla questione, pone, in concreto, il grave problema della individuazione di parametri obiettivi tali da consentire un'applicazione più o meno certa in estensione nazionale della regola. Di qui la necessità di attendere l'eventuale sviluppo in tale direzione della giurisprudenza di legittimità.
Allo stato, il criterio differenziatore astratto e generale potrebbe essere, almeno tendenzialmente, quello dei 180 giorni di supplenza sull'a.s. di riferimento, escluso dalla Corte Regolatrice solo nell'approccio ermeneutico iniziale della citata sentenza, non nella sezione decisionale.
<<Semmai … il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art.
4, co. 1 e 2, L. 124/1999 124/1999.>>
Con la precisazione secondo cui tale soglia, ad avviso del G.U.L. e ad ulteriore perimetrazione decisionale rispetto alle pregresse sentenze rese in materia, deve (= dovrebbe) ritenersi raggiunta attraverso un calcolo algebrico che prescinde dalla aprioristica formale individuazione, in via astratta e generale, di un determinato dies a quo.
Così argomentando sembra al G.U.L. tutelato quel concetto di “annualità” dell'insegnamento da cui ha preso le mosse il Legislatore nel delineare, per i docenti di ruolo, il contesto entro cui la “carta” diviene esigibile, dovendosi
17 convenire sul fatto che un tale arco temporale “copre” in maniera quasi totale l'a.s. ordinario.
Trattasi, evidentemente, di una “tendenza interpretativa” da verificare, specie all'indomani del recentissimo provvedimento adottato dalla Prima Presidente della Corte Regolatrice che, nel dichiarare la inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di NOVARA, sembra avere invitato i Giudici di merito ad una più profonda analisi della questione delle “supplenze temporanee” alla luce non solo dell'ultimo intervento della Suprema Corte ma anche di una lettura “sistemica” delle pronunzie dei Giudici di legittimità in materia di precariato scolastico.
Una tale verifica, peraltro, va calata nel concreto contesto di riferimento, estremamente variabile risultando la casistica delle fattispecie di volta in volta da scrutinare.
Per quel che concerne le ore settimanali assegnate al supplente pare al
G.U.L. trattarsi di questione -a sua volta- obiettivamente complessa.
Anch'essa da rimeditare all'indomani delle primissime pronunzie licenziate da questo Giudice.
Ed invero, il testo “normativo” riferito ai soli docenti di ruolo prevede il beneficio anche a favore del personale in part time.
Tuttavia questa scelta non sembra riversabile in maniera acritica nella soluzione del problema in quanto si inserisce in un contesto concettuale incentrato sulla necessità di favorire in ogni caso l'aggiornamento professionale del docente di ruolo che, evidentemente, resta organico all'Amministrazione a prescindere dal singolo rapporto in part time, di per sé solo contingente.
Nel “precariato”, invece, muta del tutto il contesto concettuale di riferimento, ragion per cui il numero ridotto delle ore settimanali va ad innestarsi su un rapporto “esterno” che tale potrebbe rimanere all'indomani dell'incarico in supplenza senza mai tramutarsi in rapporto organico, id est: a tempo indeterminato.
Con il -possibile- conseguente venir meno di quell'esigenza di aggiornamento professionale pensata per il personale inserito nell'Amministrazione in pianta
18 organica, portatore nel tempo di detta esigenza intrinseca all'attività didattica annuale continua.
Se non che, tale originario iter argomentativo deve -necessariamente- essere calato nella realtà del caso concreto. Se, infatti, la singola fattispecie in scrutinio si attesta sul perdurante inserimento del ricorrente nel circuito del
“precariato”, o se addirittura il docente supplente è definitivamente transitato nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica, non residuano margini per non portare a compimento l'analisi “parallela” delle posizioni del docente di ruolo e del docente supplente.
Ora, si appartiene al notorio che la riduzione dell'orario in part time del docente di ruolo si estende fino al 50% come limite massimo.
Siccome per fonte normativa della c.d. carta “elettronica” beneficia anche il personale docente organico all'Amministrazione con contratto in part time, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria/scuola dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario
“ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24-25 (scuola primaria- scuola dell'infanzia) ore settimanali.
A margine, è necessaria una breve digressione conclusiva.
Per come anticipato, le variabili che in concreto caratterizzano le singole fattispecie astrattamente passibili di scrutinio giudiziario sono numerose e si intersecano tra loro in maniera ulteriormente variegata.
Sembra, pertanto, opportuno tenere ferma la premessa concettuale avuta di mira dalla Corte Regolatrice nel recente intervento ermeneutico. E quindi valorizzare la continuità annuale della supplenza, specie se inerente uno stesso
Istituto scolastico e, specialmente, uno stesso “posto” (= classe di insegnamento) assegnato al docente. In questi casi, infatti, l'eventuale sdoppiamento dell'orario, che raggiunga il limite sopra individuato solo grazie alla sommatoria delle ore assegnate nei diversi contratti, non interferisce affatto con l'esigenza di formazione professionale di cui sono portatori, da prospettive diverse ma concorrenti, il docente e l'Amministrazione scolastica.
19 (7)
In tal modo perimetrata la problematica di causa nelle sue coordinate decisionali, alla luce della fattispecie dedotta siccome in premessa sintetizzata, si ritiene solo in parte accoglibile la pretesa azionata.
La premessa di fondo è, naturalmente, quella della necessità, per il Giudice, di valorizzare le sole situazioni “allegate e documentate”. Alla quale corrisponde la necessità, per la parte attrice, di dimostrare per tabulas le situazioni allegate come fonte di specifica rivendicazione.
Insomma, il “beneficio” annuale poggia su un fatto costitutivo che deve essere oggetto di mirata allegazione e dimostrazione, a prescindere dai rilievi - eventuali- ex adverso veicolati dal . CP_1
Per tale motivo, passando in singola rassegna le annualità in scrutinio (cfr. supra, sub 1) si è omesso ogni riferimento ad un contratto allegato dalla resistente Amministrazione non solo non -direttamente- documentati quanto, ancor prima, nemmeno richiamato nell'atto introduttivo di lite quale premessa del rivendicato diritto all'assegnazione del beneficio. Id est: escluso, dal diretto interessato, dal novero delle situazioni fondanti la pretesa fatta valere.
E dunque.
Il beneficio va riconosciuto al ricorrente per gli anni scolastici 2018-2019 e
2019-2020, restando scrutinabile un unico rapporto di durata annuale iniziato, sulla base di un solo contratto, a settembre e protrattosi fino alla scadenza negoziata del 31 agosto dell'anno solare successivo senza soluzione di continuità, con orario settimanale di 18 ore, che è l'orario ordinario “completo” di una docente di scuola secondaria (di primo grado), assicurato presso un solo
Istituto e sulla medesima classe di insegnamento.
Nella fattispecie, tra l'altro, resta riscontrato pure il requisito della c.d.
“annualità ex ante”, in taluni contesti interpretativi -ripetesi- ritenuto imprescindibile per il riconoscimento del beneficio.
A fronte di tale scenario, che racchiude in pratica tutte le premesse fondanti l'assegnazione ordinaria della “Carta”, sembra davvero arduo dubitare della necessità del sostegno formativo in capo ad un docente impegnato da
20 settembre alla fine dell'anno scolastico, secondo un programma previsto fin dall'inizio come “annuale”, quindi senza soluzione di continuità.
Nei casi in scrutinio, insomma, vengono in emersione fattispecie “comparabili” alla luce dei criteri interpretativi di cui si è data contezza.
La domanda deve, invece, essere rigettata in riferimento ai restanti anni scolastici (2016-2017 e 2020-2021) in quanto il numero di ore settimanali assegnate in supplenza risulta minore a quello sulla base del quale il docente di ruolo avrebbe beneficiato della “Carta elettronica”.
Alla luce dell'iter argomentativo di cui si è data contezza, infatti, il numero di ore minimo è quello del part time, pari, per il docente di scuola secondaria, a nove.
Negli anni scolastici in disamina le ore assegnate in supplenza sono tre in un caso e sei nell'altro.
Va sottolineato che in riferimento all'a.s. 2020-2021 il CP_1 convenuto ha documentato un secondo, parallelo contratto di supplenza con rapporto protrattosi dal 25 novembre 2020 al 30 giugno 2021.
Se non che, ritiene il G.U.L. impossibile l'analisi di detta situazione, ignorata dal diretto interessato non solo a livello documentale quanto anche e specialmente nella delimitazione in fatto della causa petendi sottesa alla pretesa azionata.
(8)
Quanto, infine, alla effettiva perimetrazione della decisione va rammentato, nuovamente sulla base dei principi desumibili da Cass.
n.29961/23, che l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della “carta elettronica” presuppone l'accertamento positivo della permanenza dell'interessato nel circuito scolastico e, quindi, per come chiarito dai Giudici di legittimità, il protrarsi dell'iscrizione dello stesso nelle graduatorie per le supplenze, in alternativa alla sopravvenuta immissione nei ruoli organici dell'Amministrazione scolastica.
Ora, alla luce delle documentate allegazioni attoree, ed in disparte la problematica della “non contestazione” -di un dato che, tuttavia, è intraneo alla causa petendi originaria e, come tale, andrebbe comunque sempre dimostrato
21 dalla parte ricorrente-, va segnalato che, nel caso di specie, la questione si risolve “a monte” posto che allega e documenta la Parte_1 immissione “in ruolo” a decorrere dall'1 settembre 2021.
(9)
La conclusione dell'iter argomentativo rende evidentemente ultronea ogni digressione inerente la questione prescrizionale sollevata in esclusivo riferimento agli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.
Per come verificato, infatti, l'a.s. 2017-2018 non rientra nel novero delle annualità rivendicate, laddove per quello precedente lo scrutinio di merito negativo copre l'eccezione di parte resistente.
Per mero dovere di compiutezza espositiva, pertanto, si segnala l'atto interruttivo allegato e documentato dal ricorrente, andato giuridicamente ad effetto il 9 aprile 2022.
(10)
L'accoglimento della domanda, nei termini appena delineati, comporta la declaratoria del diritto dell'istante ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuo di euro 500,00 per i soli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, permanendo - ripetesi- l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio in disamina alla luce del meccanismo di iscrizione di cui si è detto e delle connesse, documentate allegazioni attoree.
Va ulteriormente precisato che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del docente
“precario” a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta elettronica, perché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal Legislatore agli importi di riferimento (cfr. art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Evidentemente, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui viene attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Trattasi, nella buona sostanza e coerentemente con la premessa concettuale già analizzata, di un beneficio a destinazione vincolata. La norma di legge
22 prevede, cioè, uno specifico ed infungibile strumento di aggiornamento professionale a destinazione -pertanto- vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
Insomma.
La richiesta di liquidazione del controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta elettronica, laddove condivisa non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea di adempimento in forma specifica, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (G.U. n.281 dell'1 dicembre
2016) oppure con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito su detta Carta della somma dovuta, per un importo nominale di euro 500,00 per ognuna delle annualità riconosciute;
somma di cui il ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Va da ultimo rammentato che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente.
Il governo delle spese di lite accede al principio della soccombenza parziale.
Liquidazione come da dispositivo, secondo criteri sensibili all'intervento della
Corte Regolatrice, successivo alla iscrizione del presente contenzioso a ruolo e volutamente solo in parte “chiarificatore”, e ad un panorama ermeneutico ancora ben lungi dall'essersi sedimentato, come confermato dal provvedimento recentissimo della Prima Presidente, che rimanda a scenari interpretativi ancora in fieri.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 [...] per la , ogni diversa Controparte_4 CP_2 eccezione, istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per
l'effetto
2) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, legge 107/2015, siccome interpretato in via estensiva alla luce del principio di non discriminazione, in esclusivo riferimento all'a.s. 2018-2019 e all'a.s. 2019-2020;
3) condanna, pertanto, il all'erogazione in favore del CP_1 docente di un buono elettronico, di Parte_1 importo nominale pari ad €. 500,00, per ognuna delle suddette annualità, oltre agli accessori di Legge dalla data del diritto all'accredito alla sua concreta attribuzione;
4) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in complessivi €. 800,00 oltre IVA e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 17/07/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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