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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 356 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , residente in Isola del Giglio ma Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Marco
Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: pensione anticipata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla pensione di anzianità/anticipata Parte_1
nella gestione Fondi Speciali e nel fondo Prev. Marinara, condannando, per l'effetto,
l' a provvedere alla relativa liquidazione con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa e con corresponsione in favore del ricorrente dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i
CP_ motivi di cui in narrativa, assolvendo l da ogni domanda contro lo stesso proposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 23 aprile 2024 depositava ricorso nei confronti Parte_1 dell' chiedendo che il Controparte_1
Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione
“Pensione anticipata di vecchiaia nella gestione Fondi speciali e nel fondo Prev.
Marinara", a decorrere dalla domanda amministrativa, condannando, per l'effetto,
l' a provvedere alla relativa liquidazione con decorrenza dalla data della CP_1
domanda amministrativa e con corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente lamentava l'asserita illegittimità del rigetto da parte dell' , peraltro privo di motivazione, attesa la sussistenza, CP_1
in capo al ricorrente, di tutti i requisiti a tal fine previsti dalla legge. Rappresentava
a tal fine: i) che nel corso della propria attività professionale, a partire dal
29/12/2001 e fino al 28/02/2017, è stato imbarcato quale comandante svolgendo tuttavia, allo stesso tempo, anche le funzioni di “addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo” (docc. 1-2); ii) che in data 24/01/2023 ha chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione Fondi speciali e nel
Fondo Prev. Marinara, avendo già maturato il requisito contributivo di 520 settimane al servizio di macchina o di radiotelegrafista;
iii) che con provvedimento del 21/09/2023 l' ha rigettato la domanda, così argomentando: “in base a CP_1
quanto previsto dalla normativa vigente e alla documentazione presentata non risultano perfezionati i requisiti richiesti, in particolare con riferimento al msg
1431/2016 il servizio radioelettrico di bordo deve essere svolto in “via esclusiva”
Pag. 2 di 8 e in assenza di altro personale certificato” (doc. 3); iv) che il Comitato Provinciale dell' in data 25/03/2024 ha deliberato la reiezione del ricorso amministrativo CP_1
n. AMM/PEN/2024/1237 del 05/01/2024 concernente la domanda in oggetto, ribadendo la tesi secondo la quale, ai fini della concessione della prestazione previdenziale richiesta, sarebbe necessario il requisito della esclusività dell'attività come radiotelegrafista e dell'assenza di altro personale certificato (doc. Pt_2
4). Tanto premesso, il ricorrente, vedendosi costretto a ricorrere all'AG e ritenendo la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, concludeva come in epigrafe riportato.
2. Si costituiva tempestivamente l' che, contestando in fatto e in diritto l'avversa CP_1
domanda, richiamava nel merito la correttezza ed il fondamento del proprio operato, insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
3. All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. L'articolo 31 della Legge n. 413/1984, recante la normativa di riordino del sistema di pensionistico dei lavoratori marittimi, prevede che questi ultimi possono ottenere il trattamento di pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale diritto è tuttavia subordinato al soddisfacimento di un requisito contributivo pari a 1040 settimane, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane accreditate per effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
6. Alla luce dei documenti allegati al ricorso dal ricorrente, deve ritenersi provato che quest'ultimo vanti un periodo di effettiva navigazione (risultante dagli imbarchi), non solo quale Comandante, ma anche quale addetto alla stazione radiotelegrafica
(rectius "radioelettrica", come si vedrà nel seguito) di bordo, superiore a quello richiesto dalla Legge (520 settimane) per l'accesso alla prestazione.
7. Ebbene, il ricorrente ha prodotto, in allegato alla domanda, secondo quanto ammesso dallo stesso Istituto, le dichiarazioni di responsabilità/attestazioni
Pag. 3 di 8 dell'Armatore (doc. 6 ric.), come da circolare , che coprono CP_1
complessivamente il periodo d'imbarco dal 29.12.2001 al 28.2.2017 (doc.5) a bordo di varie navi da trasporto passeggeri, con qualifica di Comandante, ricoprendo anche il ruolo di operatore nella stazione radiotelefonica di Pt_2 bordo, “essendo in possesso delle idonee abilitazioni e risultando unico Ufficiale presente a bordo con tale titolo” come attestato dal Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano. (doc.5)
8. L' incentra le proprie difese attorno alla carenza di esclusività della mansione CP_1
di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo. CP_ Con messaggio del n. 6701 del 3.11.2015, l' ha previsto invece che “ai fini dell'accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante. Solo per il periodo di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante”. Peraltro, lo stesso istituto con più recente messaggio n. 59 del 1° aprile 2016, ha informato che
“l'equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi è possibile a condizione che dalla tabella di armamento rilasciata dalla competente Autorità marittima risulti che il marittimo sia dedicato all'attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in via esclusiva e che non vi sia altro personale certificato . Pt_2
La tabella di armamento che ogni nave deve possedere, contiene il numero e i nomi dei componenti dell'equipaggio con i relativi gradi corrispondenti alle qualifiche di bordo, laddove il libretto di navigazione è invece il documento di lavoro del personale marittimo iscritto alle categorie delle matricole della gente di mare che lo abilita alla navigazione e contiene i dati anagrafici del titolare e altri dati personali.
9. Orbene deve rilevarsi che le tabelle minime di sicurezza delle tre navi sulle quali è stato imbarcato il ricorrente attestano che “La presenza dell'Operatore dedicato non è richiesta a condizione che in ciascun turno di guardia sia presente Pt_2
Pag. 4 di 8 un Ufficiale di Coperta in possesso del Certificato di cui alla Regola VI/2 della
Convenzione STCW 78/95”, qualifica, quest'ultima, appunto posseduta dal ricorrente (docc. 7-8-9); e che i diversi verbali di collaudo o di ispezione alla stazione radioelettrica di tipo installata a bordo individuano come Pt_2
“Personale incaricato delle radiocomunicazioni” sempre e solo il (docc. PT
10-11-12); deve pertanto riconoscersi il diritto alla liquidazione della prestazione previdenziale richiesta posto che il ha sempre svolto, contemporaneamente PT
alla mansione di comandante, anche la funzione di unico addetto alla stazione radiotelegrafica (oggi radioelettrica , per un periodo superiore a quello Pt_2
richiesto dalla legge.
Il Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, con la sentenza del 25 maggio 2022, relativa ad un caso analogo a quello in esame, ha infatti condivisibilmente statuito che “vi possono essere [v. messaggio Hermes n. 6701 del 3.11.2015], nella materia della pensione anticipata, casi di lavoratori marittimi che abbiano
“ricoperto contemporaneamente” (cioè nel medesimo momento) diverse qualifiche
e, così, in particolare, di comandanti di unità che facciano richiesta di pensione di vecchiaia anticipata, allegando la dichiarazione dell'azienda relativa all'attestazione dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, o meglio (per quanto qui rileva) di operatore (“anche se dal libretto di navigazione Pt_2 risulti la sola qualifica di comandante”). Addirittura, il messaggio CP_1
2409/2015 (cit.) fa riferimento alle condizioni per il riconoscimento del requisito delle 520 settimane, “nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina”, con equiparazione di questi ai casi di (contemporaneo svolgimento di) servizio di addetto alla stazione radiotelegrafica. Del resto, il modulo da compilare a cura delle Aziende armatoriali, allegato al messaggio prevede l'attestazione di “attività CP_1
effettiva di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”, senza evocare il criterio della esclusività. Invero, al requisito dell'esclusività non sembra riferirsi neppure l'art. 31 l. 26/07/1984, n. 413, il cui tenore letterale è quello “ripreso” nei messaggi e nel modulo di attestazione:
Pag. 5 di 8 “cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”. A fronte di dette situazioni, dunque, l' CP_1
non evidenzia alcuna preclusione di principio al riconoscimento dello svolgimento
(anche) delle (contemporanee) funzioni di addetto alla stazione radiotelegrafica
(oggi radioelettrica , ma pretende che, ai fini del riconoscimento, “dal Pt_2
libretto di navigazione risulti la qualifica di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo, oltre che quella di comandante”. Precisando, però (messaggio
6701/2015) che (solo) per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo (ed è questo il caso di specie, posto che – come visto – il progresso dei sistemi di comunicazione e allarme ha condotto all'adozione dei sistemi radioelettrici , “è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione Pt_2 la qualifica di comandante”. Il “distinguo” di cui da ultimo discende evidentemente dal fatto che – come precisato nel messaggio – ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante, cosicché l' esonera il comandante che CP_1
richieda il riconoscimento di periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, dal produrre altro, se non il libretto di navigazione dal quale risulti la (sola) qualifica di comandante. Effettivamente, il Servizio radioelettrico mobile marittimo è regolamentato dagli artt. 164 e 165 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d. lgs. N. 259/2003), secondo cui l'utilizzo di apparati radioelettrici a bordo di navi di qualsiasi tipo è subordinato al possesso da parte degli operatori di un Certificato che garantisca che il livello di competenza sia adeguato al servizio da svolgere, tra cui – secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, pubbliche e consultabili da ogni cittadino sul sito istituzione – il Certificato Generale di operatore (GOC – General Pt_2
Operator Certificate), idoneo per qualsiasi tipo di nave in qualunque area di navigazione. Proprio il certificato di cui è in possesso il ricorrente e di cui doveva disporre, essendo la nave da diporto munita di sistema (radioelettrico) Pt_2
Insomma, non vi è dubbio alcuno che, secondo lo stesso Istituto previdenziale, possano essere rilevanti, ai fini in questione, anche periodi di contemporaneo esercizio delle funzioni di comandante e di addetto alla stazione radioelettrica
Pag. 6 di 8 posto che è venuta meno la figura del radiotelegrafista impegnato Pt_2 nell'ascolto per l'intero turno di lavoro” (doc. 15 ric.; si veda nello stesso senso
Corte di appello di Genova sent. 25.2.2019, n. 70).
In assenza di un espresso riferimento nella normativa al requisito di esclusività, al fine di integrare il requisito di cui qui si discute appare sufficiente l'effettiva adibizione del lavoratore alla suddetta mansione a prescindere dall'impegno quantitativo che detta mansione comporti. Adibizione, come detto, documentalmente risultante nel caso di specie, laddove il possesso degli altri requisiti è pacifico e comunque non contestato dall' . CP_1
Ne consegue che la domanda di pensione a suo tempo presentata dal ricorrente deve essere accolta, atteso che era sussistente, alla data della domanda, l'unico requisito contestato dall' , cioè quello di almeno 520 settimane di "effettiva CP_1 navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica”.
10. La peculiarità della fattispecie in esame e l'assenza, per quel che consta, di precedenti di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'accoglimento della propria domanda di pensione anticipata nella gestione Fondi Speciali e nel Fondo Prev. Marinara e, per l'effetto,
- condanna l' alla relativa liquidazione in favore del ricorrente con decorrenza dalla CP_1
data della domanda amministrativa e con corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Pag. 7 di 8 - condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.350 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Grosseto, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 356 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , residente in Isola del Giglio ma Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Marco
Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: pensione anticipata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla pensione di anzianità/anticipata Parte_1
nella gestione Fondi Speciali e nel fondo Prev. Marinara, condannando, per l'effetto,
l' a provvedere alla relativa liquidazione con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa e con corresponsione in favore del ricorrente dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i
CP_ motivi di cui in narrativa, assolvendo l da ogni domanda contro lo stesso proposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 23 aprile 2024 depositava ricorso nei confronti Parte_1 dell' chiedendo che il Controparte_1
Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione
“Pensione anticipata di vecchiaia nella gestione Fondi speciali e nel fondo Prev.
Marinara", a decorrere dalla domanda amministrativa, condannando, per l'effetto,
l' a provvedere alla relativa liquidazione con decorrenza dalla data della CP_1
domanda amministrativa e con corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente lamentava l'asserita illegittimità del rigetto da parte dell' , peraltro privo di motivazione, attesa la sussistenza, CP_1
in capo al ricorrente, di tutti i requisiti a tal fine previsti dalla legge. Rappresentava
a tal fine: i) che nel corso della propria attività professionale, a partire dal
29/12/2001 e fino al 28/02/2017, è stato imbarcato quale comandante svolgendo tuttavia, allo stesso tempo, anche le funzioni di “addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo” (docc. 1-2); ii) che in data 24/01/2023 ha chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia nella gestione Fondi speciali e nel
Fondo Prev. Marinara, avendo già maturato il requisito contributivo di 520 settimane al servizio di macchina o di radiotelegrafista;
iii) che con provvedimento del 21/09/2023 l' ha rigettato la domanda, così argomentando: “in base a CP_1
quanto previsto dalla normativa vigente e alla documentazione presentata non risultano perfezionati i requisiti richiesti, in particolare con riferimento al msg
1431/2016 il servizio radioelettrico di bordo deve essere svolto in “via esclusiva”
Pag. 2 di 8 e in assenza di altro personale certificato” (doc. 3); iv) che il Comitato Provinciale dell' in data 25/03/2024 ha deliberato la reiezione del ricorso amministrativo CP_1
n. AMM/PEN/2024/1237 del 05/01/2024 concernente la domanda in oggetto, ribadendo la tesi secondo la quale, ai fini della concessione della prestazione previdenziale richiesta, sarebbe necessario il requisito della esclusività dell'attività come radiotelegrafista e dell'assenza di altro personale certificato (doc. Pt_2
4). Tanto premesso, il ricorrente, vedendosi costretto a ricorrere all'AG e ritenendo la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, concludeva come in epigrafe riportato.
2. Si costituiva tempestivamente l' che, contestando in fatto e in diritto l'avversa CP_1
domanda, richiamava nel merito la correttezza ed il fondamento del proprio operato, insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
3. All'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. L'articolo 31 della Legge n. 413/1984, recante la normativa di riordino del sistema di pensionistico dei lavoratori marittimi, prevede che questi ultimi possono ottenere il trattamento di pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale diritto è tuttavia subordinato al soddisfacimento di un requisito contributivo pari a 1040 settimane, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane accreditate per effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
6. Alla luce dei documenti allegati al ricorso dal ricorrente, deve ritenersi provato che quest'ultimo vanti un periodo di effettiva navigazione (risultante dagli imbarchi), non solo quale Comandante, ma anche quale addetto alla stazione radiotelegrafica
(rectius "radioelettrica", come si vedrà nel seguito) di bordo, superiore a quello richiesto dalla Legge (520 settimane) per l'accesso alla prestazione.
7. Ebbene, il ricorrente ha prodotto, in allegato alla domanda, secondo quanto ammesso dallo stesso Istituto, le dichiarazioni di responsabilità/attestazioni
Pag. 3 di 8 dell'Armatore (doc. 6 ric.), come da circolare , che coprono CP_1
complessivamente il periodo d'imbarco dal 29.12.2001 al 28.2.2017 (doc.5) a bordo di varie navi da trasporto passeggeri, con qualifica di Comandante, ricoprendo anche il ruolo di operatore nella stazione radiotelefonica di Pt_2 bordo, “essendo in possesso delle idonee abilitazioni e risultando unico Ufficiale presente a bordo con tale titolo” come attestato dal Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano. (doc.5)
8. L' incentra le proprie difese attorno alla carenza di esclusività della mansione CP_1
di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo. CP_ Con messaggio del n. 6701 del 3.11.2015, l' ha previsto invece che “ai fini dell'accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo occorre che dal libretto di navigazione risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante. Solo per il periodo di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante”. Peraltro, lo stesso istituto con più recente messaggio n. 59 del 1° aprile 2016, ha informato che
“l'equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi è possibile a condizione che dalla tabella di armamento rilasciata dalla competente Autorità marittima risulti che il marittimo sia dedicato all'attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in via esclusiva e che non vi sia altro personale certificato . Pt_2
La tabella di armamento che ogni nave deve possedere, contiene il numero e i nomi dei componenti dell'equipaggio con i relativi gradi corrispondenti alle qualifiche di bordo, laddove il libretto di navigazione è invece il documento di lavoro del personale marittimo iscritto alle categorie delle matricole della gente di mare che lo abilita alla navigazione e contiene i dati anagrafici del titolare e altri dati personali.
9. Orbene deve rilevarsi che le tabelle minime di sicurezza delle tre navi sulle quali è stato imbarcato il ricorrente attestano che “La presenza dell'Operatore dedicato non è richiesta a condizione che in ciascun turno di guardia sia presente Pt_2
Pag. 4 di 8 un Ufficiale di Coperta in possesso del Certificato di cui alla Regola VI/2 della
Convenzione STCW 78/95”, qualifica, quest'ultima, appunto posseduta dal ricorrente (docc. 7-8-9); e che i diversi verbali di collaudo o di ispezione alla stazione radioelettrica di tipo installata a bordo individuano come Pt_2
“Personale incaricato delle radiocomunicazioni” sempre e solo il (docc. PT
10-11-12); deve pertanto riconoscersi il diritto alla liquidazione della prestazione previdenziale richiesta posto che il ha sempre svolto, contemporaneamente PT
alla mansione di comandante, anche la funzione di unico addetto alla stazione radiotelegrafica (oggi radioelettrica , per un periodo superiore a quello Pt_2
richiesto dalla legge.
Il Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, con la sentenza del 25 maggio 2022, relativa ad un caso analogo a quello in esame, ha infatti condivisibilmente statuito che “vi possono essere [v. messaggio Hermes n. 6701 del 3.11.2015], nella materia della pensione anticipata, casi di lavoratori marittimi che abbiano
“ricoperto contemporaneamente” (cioè nel medesimo momento) diverse qualifiche
e, così, in particolare, di comandanti di unità che facciano richiesta di pensione di vecchiaia anticipata, allegando la dichiarazione dell'azienda relativa all'attestazione dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, o meglio (per quanto qui rileva) di operatore (“anche se dal libretto di navigazione Pt_2 risulti la sola qualifica di comandante”). Addirittura, il messaggio CP_1
2409/2015 (cit.) fa riferimento alle condizioni per il riconoscimento del requisito delle 520 settimane, “nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina”, con equiparazione di questi ai casi di (contemporaneo svolgimento di) servizio di addetto alla stazione radiotelegrafica. Del resto, il modulo da compilare a cura delle Aziende armatoriali, allegato al messaggio prevede l'attestazione di “attività CP_1
effettiva di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”, senza evocare il criterio della esclusività. Invero, al requisito dell'esclusività non sembra riferirsi neppure l'art. 31 l. 26/07/1984, n. 413, il cui tenore letterale è quello “ripreso” nei messaggi e nel modulo di attestazione:
Pag. 5 di 8 “cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”. A fronte di dette situazioni, dunque, l' CP_1
non evidenzia alcuna preclusione di principio al riconoscimento dello svolgimento
(anche) delle (contemporanee) funzioni di addetto alla stazione radiotelegrafica
(oggi radioelettrica , ma pretende che, ai fini del riconoscimento, “dal Pt_2
libretto di navigazione risulti la qualifica di addetto alla stazione radiotelegrafica di bordo, oltre che quella di comandante”. Precisando, però (messaggio
6701/2015) che (solo) per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo (ed è questo il caso di specie, posto che – come visto – il progresso dei sistemi di comunicazione e allarme ha condotto all'adozione dei sistemi radioelettrici , “è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione Pt_2 la qualifica di comandante”. Il “distinguo” di cui da ultimo discende evidentemente dal fatto che – come precisato nel messaggio – ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante, cosicché l' esonera il comandante che CP_1
richieda il riconoscimento di periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, dal produrre altro, se non il libretto di navigazione dal quale risulti la (sola) qualifica di comandante. Effettivamente, il Servizio radioelettrico mobile marittimo è regolamentato dagli artt. 164 e 165 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d. lgs. N. 259/2003), secondo cui l'utilizzo di apparati radioelettrici a bordo di navi di qualsiasi tipo è subordinato al possesso da parte degli operatori di un Certificato che garantisca che il livello di competenza sia adeguato al servizio da svolgere, tra cui – secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, pubbliche e consultabili da ogni cittadino sul sito istituzione – il Certificato Generale di operatore (GOC – General Pt_2
Operator Certificate), idoneo per qualsiasi tipo di nave in qualunque area di navigazione. Proprio il certificato di cui è in possesso il ricorrente e di cui doveva disporre, essendo la nave da diporto munita di sistema (radioelettrico) Pt_2
Insomma, non vi è dubbio alcuno che, secondo lo stesso Istituto previdenziale, possano essere rilevanti, ai fini in questione, anche periodi di contemporaneo esercizio delle funzioni di comandante e di addetto alla stazione radioelettrica
Pag. 6 di 8 posto che è venuta meno la figura del radiotelegrafista impegnato Pt_2 nell'ascolto per l'intero turno di lavoro” (doc. 15 ric.; si veda nello stesso senso
Corte di appello di Genova sent. 25.2.2019, n. 70).
In assenza di un espresso riferimento nella normativa al requisito di esclusività, al fine di integrare il requisito di cui qui si discute appare sufficiente l'effettiva adibizione del lavoratore alla suddetta mansione a prescindere dall'impegno quantitativo che detta mansione comporti. Adibizione, come detto, documentalmente risultante nel caso di specie, laddove il possesso degli altri requisiti è pacifico e comunque non contestato dall' . CP_1
Ne consegue che la domanda di pensione a suo tempo presentata dal ricorrente deve essere accolta, atteso che era sussistente, alla data della domanda, l'unico requisito contestato dall' , cioè quello di almeno 520 settimane di "effettiva CP_1 navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica”.
10. La peculiarità della fattispecie in esame e l'assenza, per quel che consta, di precedenti di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PT
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'accoglimento della propria domanda di pensione anticipata nella gestione Fondi Speciali e nel Fondo Prev. Marinara e, per l'effetto,
- condanna l' alla relativa liquidazione in favore del ricorrente con decorrenza dalla CP_1
data della domanda amministrativa e con corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Pag. 7 di 8 - condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.350 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
Grosseto, 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
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