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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 78/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Roberta NUNNARI- Consigliera dr.ssa Cristina GIANNELLI- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 78 / 2024 promossa in grado d'appello
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof.
Michele Castellano, Francesco Paolo Bello e Gloria Visaggio
APPELLANTE
CONTRO in persona del Curatore Controparte_1 rag. rappresentata ed assistita dall'avv. Andrea Bassi con studio in Como CP_2
APPELLATO
APPELLATO CONTUMACE CP_3
avente ad oggetto: revocatoria art. 66 L.Fall. sulle seguenti
CONCLUSIONI
- PER L'APPELLANTE:
Voglia codesta ecc.ma Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1) previa sospensione, ove occorra, della sua efficacia esecutiva, riformare integralmente la sentenza impugnata del
Tribunale di Como n. 1226/2023, Rep. N. 3617/2023 del 03 novembre 2023, pubblicata il 03 novembre 2023
pagina 1 di 17 e notificata il 10 novembre 2023, Giudice Dott. Marco Mancini, in relazione al procedimento recante R.G. n.
2550/2020 e, per l'effetto:
2) Rigettare, per le ragioni indicate in narrativa, tutte le avverse domande, perché inammissibili, infondate e non provate;
3) Condannare controparte alla refusione di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- PER L'APPELLATO:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
In via preliminare: dichiararsi l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c dell'appello proposto da Controparte_4 non essendosi l'appellante costituita in termini, con conseguente cancellazione della presente causa dal
[...] ruolo. In via preliminare: respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza n. 1226/2023, emessa in data 02.11.2023, depositata in Cancelleria in data
03.11.2023, dal Tribunale di Como, in persona del Giudice dott. Marco Mancini, in esito alla causa civile per revocatoria rubricata al n. 2550/2020 R.G., promossa dal Controparte_1 nei confronti di e poiché infondata in fatto e in diritto. In via Parte_1 CP_3 principale nel merito: respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi l'appello proposto dalla
[...] poiché infondato in fatto e in diritto e pertanto confermare la sentenza n. Controparte_4
1226/2023 pronunciata in data 02.11.2023 e depositata in cancelleria in data 03.11.2023 dal Tribunale di
Como, in persona del Giudice dott. Marco Mancini, nell'ambito della causa civile rubricata al n. 2550/20 R.G.
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali di studio 15%, oltre agli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(per brevità ) ha proposto appello per la Parte_1 CP_4 riforma integrale della sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023, Rep. N. 3617/2023 del 02 novembre 2023, pubblicata in data 3 novembre 2023.
La sentenza è stata emessa nella causa RGN 2550\2020, introdotta dal Curatore del
[...]
(per brevità ) nei confronti della cooperativa Parte_2 Parte_2
e di , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale nel CP_4 CP_3 merito: previe declaratorie del caso, voglia il Tribunale Ill.mo: 1) previa dichiarazione di inefficacia ex art. 66 L.F., con tutte le conseguenze di legge, nei confronti del dell'atto di Parte_2 CP_1 Controparte_1 cessione del credito datato 30.05.2016 (doc. 12 agli atti), dichiarare inefficace ex art. 66 L.F., con tutte le conseguenze di legge, nei confronti del l'Accordo Transattivo Parte_2 Controparte_1 stipulato in data 03.03.2017 (doc. 18 agli atti) tra . e Pt_2 Controparte_1 CP_3 [...]
2) per l'effetto condannare in persona Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 13030 Caresanablot (VC) – via Vercelli n. 23/a, al pagamento in favore del in persona del curatore rag. , Parte_2 Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 17 dell'importo di € 53.151,65.=, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data della presente domanda al saldo, per i motivi di cui alla narrativa”.
Nel giudizio di primo grado si è costituita chiedendo l'integrale rigetto delle CP_4 domande del , in quanto inammissibili e infondate;
è rimasta Parte_2 CP_3 contumace, anche nel presente grado d'appello.
1)- A fondamento delle domande- accolte dal Tribunale- il Curatore del ha allegato le Parte_2 seguenti circostanze: la società era controllata dalla società Controparte_1
Gruppo ai sensi dell'art. 2497 cod. civ.; in data 3.5.2016 Gruppo 300sessanta Controparte_6
s.p.a. ha stipulato con il contratto di “Mandato di ristrutturazione Controparte_7 industriale, economico, finanziaria e advisoring”, col quale ha riconosciuto Controparte_8
a la dazione di somme mediante la cessione dei crediti di maggiore rilevanza e Controparte_7 solvibilità di proprietà della controllata tra cui il credito Parte_2 dell'importo di € 753.125,73 vantato nei confronti di;
in data 20.5.2016, in esecuzione CP_4 del contratto di mandato, Gruppo 300sessanta e le sue controllate Controparte_1
e hanno sottoscritto il “Contratto di cessione del credito Italia e mandato
[...] Controparte_9 al recupero del credito” con e con la società (di nazionalità Controparte_7 CP_3 estone); in data 30.05.2016 ha inviato alla debitrice – in epoca prossima alla CP_3 CP_4 domanda di concordato presentata da in data 26.7.2016- la comunicazione dell'intervenuta CP_1 cessione del credito;
con sentenza emessa in data 8.5.2017, depositata in data 11.05.2017, il
Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della;
con comunicazione via pec in data CP_1
30.5.2017 il Curatore del diffidava dall'effettuare pagamenti a qualsivoglia Parte_2 CP_4 titolo, compresi quelli risultanti dall'atto di cessione notificato dalla , contestandone CP_3
l'efficacia e l'opponibilità alla massa dei creditori del;
in data 27.09.2017 Parte_2 CP_4 comunicava al Curatore di avere già provveduto in data 8.3.2017 a corrispondere a CP_3
l'importo complessivo di € 700.000,00 in base agli accordi transattivi sottoscritti in data 3 marzo
2017 dalle parti.
Il Curatore ha dedotto che il pagamento di € 700.000,00 era stato effettuato dalla debitrice
[...]
in favore di in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato in data 3.3.2017, “ovvero CP_4 CP_3 in pendenza della procedura concordataria, tra quest'ultima, e CP_3 Controparte_1 Controparte_1
(rappresentata ed assistita dal sig. LI VA); con la transazione ut supra veniva definita ogni pendenza con la corresponsione da parte di dell'importo omnicomprensivo di € 700.000,00.= a fronte dell'effettivo CP_4 suo debito di € 753.151,65”.
Il Curatore ha allegato che: “la transazione è stata sottoscritta tra le parti senza che la stessa, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione ex art. 161, settimo comma, L.F., fosse autorizzata dal Tribunale e dal commissario giudiziale”; non ha mai corrisposto CP_3
pagina 3 di 17 l'importo pattuito nell'atto né alla società in bonis né al né, tantomeno, alla procedura Parte_2 concordataria. L'ammontare di € 700.000,00 incassato da sul proprio conto corrente CP_3 estone avrebbe dovuto essere utilizzato “per lo sviluppo del piano di ristrutturazione aziendale o concordatario liquidatorio” come previsto nel contratto di mandato, “Peraltro, esso è stato incassato da senza che successivamente la somma sia stata impiegata per lo sviluppo delle CP_3 procedure concordatarie in essere presso il Tribunale di Como”; nel medesimo lasso temporale
(01.03.2017 – 08.03.2017) la società non ha coltivato la procedura concorsuale avviata, CP_1 omettendo il deposito del piano concordatario nei termini assegnati dal Tribunale e non presentandosi all'udienza chiamata per il giorno 06.03.2017 con la conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, come da provvedimento emesso ex art. 162, comma secondo, L.F. dal Tribunale di Como in data 13.03.2017.
Il Curatore ha allegato, inoltre, che il Tribunale di Como in data 18 settembre 2017 ha concesso il provvedimento di sequestro conservativo presso le società debitrici di tutte le somme da queste dovute e/o crediti formalmente di proprietà di , rilevando che, una volta recuperata CP_10
l'ingente somma oggetto di cessioni dei crediti, messa al riparo in Estonia, “si è concretizzato il fine depauperante sotteso all'atto oggi oggetto di revocatoria, tanto da rendere superflue le azioni concordatarie intraprese”; nella motivazione del provvedimento di sequestro conservativo, il
Tribunale ha rilevato che le società del Gruppo “erano in palese crisi prefallimentare, e quelle controllate erano in procinto di presentare domanda di concordato, ciò nonostante hanno deciso di affidare in toto di fatto la loro gestione, soprattutto quella essenziale ai fini della sopravvivenza, della riscossione di ogni credito a società estere loro diretta filiazione …. tali contratti di mandato avevano l'unica finalità di permettere a tali società estere di raccogliere dai debitori delle società, di fatto all'epoca già fallite, ogni bene per portarlo al riparo oltre confine…. le azioni poste in essere con i mandati qui contestati mirano palesemente a raccogliere tutti i crediti vantati dalle società fallite a favore di società estere che non hanno assunto alcun impegno di corrispettivo, non hanno fornito alcuna garanzia né risultano in grado di farlo…”. Lo stesso , nella sua veste di legale rappresentante di CP
, nella fase di conferma del sequestro conservativo, aveva dichiarato di non opporsi al CP_3 sequestro e di non contestarlo. Anche nella relazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale avanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Como nei confronti del sig. e di altri soggetti, era stato evidenziato che le domande di concordato CP preventivo presentate dalle società del Gruppo “non avevano lo scopo risanatorio che la legge Fallimentare attribuisce al concordato preventivo, bensì quello di procrastinare la decretazione del fallimento delle società onde consentire a di rastrellare con tutta calma i crediti ceduti presso i vari debitori”. CP_3
Il Curatore ha allegato che fra i crediti di proprietà di vi erano Controparte_1 quelli vantati nei confronti di , incassati da su vari conti estoni intestati CP_4 CP_3 alla stessa società, “somme successivamente impiegate dal sig. per scopi personali CP
pagina 4 di 17 e comunque per finalità estranee alle società poi fallite ed a quelle dei contratti oggetto di revocatoria”, fra cui la somma di € 700.000,00 corrisposta a da . CP_3 CP_4
Il Curatore ha allegato, inoltre, che il Tribunale di Como con sentenza n. 546/2020, nella causa civile RGN. 5542/17 R.G. instaurata dal nei confronti di , Parte_2 CP_3 [...]
e , così ha deciso: “a) dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. del CP_12 Controparte_7 contratto di “Mandato di ristrutturazione industriale, economico, finanziaria e advisoring” stipulato in data
03.05.2016 tra la società Gruppo 300sessanta s.p.a. e la , anche quale mandataria Controparte_7 della;
b) dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. del “Contratto di cessione del credito Controparte_13
Italia e mandato al recupero del credito”, stipulato in data 20.05.2016 tra le società Gruppo 300sessanta s.p.a.,
e e le società e Controparte_1 Controparte_14 Controparte_7 CP_15
…” e ha condannato a pagare in favore del l'importo di €
[...] CP_3 Controparte_1
1.169.941,07, nel quale è compreso l'importo di € 700.000,00 corrisposto da in CP_4 attuazione dell'accordo transattivo del 3 marzo 2017, nonché l'importo di € 309.860,00 in favore del Il Curatore ha allegato, infine, in primo grado che i crediti vantati Controparte_16 dai creditori ammessi al passivo del ammontavano Controparte_1
a complessivi € 5.490.334,51.
Sulla base di queste premesse il Curatore ha proposto l'azione revocatoria ex artt. 66 L. Fall. nei confronti dei convenuti e , precisando che nei confronti di CP_3 CP_4 CP_3 veniva formulata preliminarmente domanda di declaratoria d'inefficacia dell'atto di cessione in data Parte 30 maggio 2016 del credito di € 753.125,73- vantato da nei confronti di CP_4
[debitore ceduto] - tra [cedente] e [cessionaria] e Controparte_1 CP_3 che, successivamente, nei confronti di e veniva richiesta la declaratoria CP_4 CP_3
d'inefficacia dell'accordo transattivo stipulato in data 3.3.2017, “perfezionato in assenza di specifica autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F. del Tribunale e del commissario giudiziale in epoca in cui la società aveva proposto domanda di concordato”, Controparte_1 con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del CP_4
dell'importo di € 53.151,65, “pari alla differenza tra l'ammontare del credito oggetto di Parte_2 transazione (€ 753.151,65) e quanto corrisposto a (€ 700.000,00), quest'ultimo CP_3 ammontare già oggetto della pronuncia di condanna emessa nei confronti di dal CP_3
Tribunale di Como con la sentenza n. 546/20”, essendo “innegabile che tali atti hanno recato pregiudizio alla massa dei creditori per l'importo, che interessa la presente azione, di € 53.151,65”.
1.1- Con la sentenza n. 1226/2023, oggetto del presente appello proposto solo da , il CP_4
Tribunale di Como ha accolto le domande del Curatore del , così statuendo: Parte_2
“a) dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. dell'atto di cessione del credito datato 30.05.2016 e dell'Accordo
Transattivo stipulato in data 03.03.2017; b) per l'effetto, condanna al Controparte_4
pagina 5 di 17 pagamento in favore del . dell'importo di € 53.151,65, oltre agli Parte_2 Controparte_1 interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo;
c) condanna 53.151,65 a rifondere al le spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi Controparte_1 professionali, nonché in euro 811,00 per anticipazioni, oltre spese generali 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
La stringata motivazione del Tribunale muove della premessa, in diritto, per cui la disciplina della revocatoria ex art. 66 L.F. non comporta per il Curatore l'onere di provare la conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore come nella revocatoria fallimentare di cui all'art. 67
L.F., ma richiede al Curatore di dimostrare il semplice pregiudizio dell'atto dispositivo nei confronti della massa dei creditori, inteso come menomazione della garanzia generica posta dall'art. 2740 c.c.;
l'esistenza del rimedio della revocatoria ex art. 66 L.Fall. si fonda sull'esistenza del pregiudizio
(“eventus damni”) costituito anche soltanto dall'aver reso più ardua l'esazione coattiva del credito, ovvero dall'averne compromesso la fruttuosità.
Il Tribunale ha dedotto che, nella specie, risulta provato che in data 30.5.2016 R&D ha stipulato atti di cessione dei singoli crediti con i quali ha trasferito formalmente ex art. 1260 c.c. la proprietà degli stessi alla cessionaria , “con l'effetto di spogliare la società fallita di ogni suo attivo CP_3 in favore di società estere e, dunque, in danno dei creditori sociali, in conseguenza della diminuzione della sua garanzia patrimoniale”, come corroborato anche dalla Relazione predisposta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale nella quale la Polizia Giudiziaria ha appurato che la domanda di concordato avanzata dalla società RD ora fallita non avesse uno scopo ripristinatorio bensì unicamente quello di "consentire a di rastrellare con tutta calma i CP_3 crediti ceduti presso i vari debitori".
Il Tribunale ha affermato che da tali circostanze “risulta, dunque, provato il grave danno che gli atti pregiudizievoli hanno determinato nei confronti delle masse dei creditori, essendosi la società ora fallita privata della proprietà dei propri crediti, rendendo il suo patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori così come risultanti negli stati passivi prodotti dalla Curatela”.
Ne ha dedotto: “Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 66 L.F. dell'atto di cessione del credito tra e del 30.05.2016, Controparte_1 CP_3 avente ad oggetto il credito vantato nei confronti di RG VI e, successivamente, nei confronti di e nonché l'accordo transattivo Controparte_17 CP_3 stipulato in data 03.03.2017, perfezionato in assenza di specifica autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F. del Tribunale e del commissario giudiziale in epoca in cui la società
[...] aveva proposto domanda di concordato”; per l'effetto, il Tribunale Controparte_1 ha condannato nel dispositivo al pagamento in favore del Controparte_4
. dell'importo di € 53.151,65, oltre agli interessi di Parte_2 Controparte_1 mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, corrispondente alla differenza fra il pagina 6 di 17 Parte credito € 753.151,65 oggetto della cessione stipulata da con e la somma di € CP_3
700.000,00 versata dalla debitrice alla cessionaria in forza della transazione CP_4 CP_3 del 3.3.2017.
2)- Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: CP_4
- Sulla pronuncia di revoca ex art. 66 l. fall.: a) erroneità e contraddittorietà tra la pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione dei crediti e pronuncia di condanna emessa nei confronti della società appellante.
In sintesi, l'appellante allega che il Tribunale, dopo aver dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 66 l.f.,
l'atto di cessione del credito del 30.05.2016 intervenuto tra e , avrebbe poi CP_1 CP_3 irragionevolmente condannato , ossia la debitrice ceduta e non la società cessionaria CP_4
, a pagare quanto asseritamente sottratto al fallimento in forza della transazione del 3 CP_3 marzo 2017, pari alla somma di € 53.151,65;
b) sulla pronuncia di revoca ex art. 66, l. fall. dell'atto transattivo intervenuto tra la società appellante e . CP_3 in sintesi, l'appellante allega che il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia dell'accordo transattivo del
3 marzo 2017, sull'erroneo presupposto che si sarebbe trattato di un atto di straordinaria amministrazione del debitore soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.f. nell'ambito della procedura di concordato preventivo “in bianco” con conseguente inefficacia dell'atto dispositivo ex art. 66 l.f.;
c) sulla carenza di presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 66 l. fall. in sintesi, l'appellante allega che, rispetto all'accordo transattivo, il Curatore non ha dimostrato i presupposti dell'azione costitutiva promossa ai sensi dell'art. 66 l. fall., ovverosia l'eventus damni, la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, la consapevolezza, in capo al terzo di tale pregiudizio;
la domanda di revocatoria ex art. 66 L. Fall. del
Curatore è stata accolta con riferimento, sia alla cessione dei crediti, sia alla transazione senza il benché minimo supporto né argomentativo, né probatorio fornito dal Curatore.
2.1- Con riferimento all'istanza del procuratore del d'improcedibilità ex art. 348 c.p.c Parte_2 dell'appello proposto da “non essendosi l'appellante costituita in termini”, si dà atto CP_4 che nella prima udienza in data 2 maggio 2024 la Consigliera istruttrice ha accolto l'istanza del procuratore dell'appellante di rimessione in termine;
con ordinanza depositata il 6 maggio 2024 la
Corte ha respinto l'istanza formulata ex art. 283 cpc dall'appellante e norma dell'art. 331 c.p.c. ha disposto l'integrazione del contraddittorio ad;
nell'udienza del 6 marzo 2025 la CP_3
Consigliera Istruttrice ha dichiarato la contumacia di , avendo l'appellante provveduto CP_3 ad integrare il contraddittorio con la stessa. Nell'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio a norma dell'art. 350 bis cpc. pagina 7 di 17 Nelle note conclusionali depositate ex art. 350 bis cpc l'appellante ha allegato e documentato che la Corte di Appello di Milano ha emesso la sentenza n. 905/2025 nella causa R.G. n. 2897/2023 fra già (fusa per Parte_3 Controparte_17 incorporazione in con atto del 20 settembre 2021), il Parte_1 [...]
e . In questa sentenza la Corte ha rilevato il giudicato Controparte_1 CP_3 interno per la posizione di rimasta contumace anche in grado d'appello- sui capi della CP_3 sentenza del Tribunale di Como n. 546/2020 con la quale è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione del credito tra e e l'inefficacia dell'atto di transazione con per CP_1 CP_3 CP_17 quanto riguarda;
per la posizione di (già ), la Corte ne ha accolto CP_3 CP_4 CP_17
l'appello, rigettando la domanda del per il Controparte_18 pagamento dell'importo di € 70.422,47, pari alla differenza tra l'ammontare del credito ceduto oggetto della transazione (€ 250.422,47) e quanto corrisposto da a (€ CP_17 CP_3
180.000,00) in esecuzione della transazione. In merito a questa sentenza, nelle note in replica il
Curatore ha manifestato l'intenzione di proporre ricorso per cassazione.
DECISIONE DELLA CORTE
I- Sui motivi d'appello proposti da la Corte osserva quanto segue. CP_4
a) - Erroneità e contraddittorietà tra la pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione dei crediti e pronuncia di condanna emessa nei confronti della società appellante.
Il primo motivo si riferisce alla parte della sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023 emessa nella causa RG n. 2550/2020 (oggetto del presente giudizio), con la quale è stata accolta la domanda del Curatore di revocatoria ex art. 66 L.Fall. dell'atto di cessione dei crediti stipulato in data 30 maggio 2016 fra cedente] e [cessionaria], avente ad oggetto i crediti di RDamp;
Pt_2 CP_3 nei confronti di [debitore ceduto], del complessivo importo di € 753.125,73. CP_4
L'appellante allega una contraddizione fra tale statuizione e la condanna di a pagare CP_4 il minor importo di € 53.151,65, richiesto dal Curatore quale credito residuo rispetto all'importo di
€ 700.000,00, già pagato da a col bonifico in data 8 marzo 2017 in CP_4 CP_3 adempimento della transazione del 3 marzo 2017, anch'essa dichiarata inefficace dal Tribunale.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale ha dichiarato “l'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti intervenuto tra la società fallita e la , ha poi condannato non già la società cessionaria a pagare quanto CP_3
– in thesi – distratto al patrimonio della fallita, bensì la società appellante, ovverosia il debitore ceduto”; questi ha pagato “in forza di una cessione di credito regolarmente notificata e quindi alla stessa opponibile ai sensi dell'art.
1264 c.c… da epoca ovviamente antecedente (30 maggio 2016) rispetto al momento dell'adempimento dell'obbligazione (03 marzo 2017). Il pagamento del debitore ceduto nei confronti del cessionario, pertanto, ha conseguito piena efficacia liberatoria in favore del primo”; “il debitore ceduto avrebbe potuto pagare efficacemente il
pagina 8 di 17 fallimento del creditore cedente, in quanto quest'ultimo preventivamente al pagamento (viceversa correttamente eseguito in favore del cessionario) avesse conseguito una pronuncia di revoca dell'atto di cessione del credito”.
Nelle note conclusive depositate ex art. 350 bis cpc l'appellante ha sollevato, inoltre, eccezione di giudicato esterno, per essere passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Como n. 546/2020, deducendo che la Curatela appellata ha già agito nei confronti, tra l'altro, di per sentire CP_3 dichiarare la revoca e l'inefficacia ex art. 66 l. fall. di una serie di atti di cessione dei crediti, Parte intervenuti tra e , tra cui il credito vantato da nei confronti di Parte_2 CP_3
[...]
; la domanda di revoca e di inefficacia ex art. 66 l. fall. della cessione di quel credito è stata CP_4 riproposta anche nel primo grado del presente giudizio nei confronti di e, a dire CP_3 dell'appellante, con la sentenza n. 546/2020 il Tribunale di Como non ha accolto la domanda di revoca ex art. 66 l. fall. dell'atto di cessione del credito ceduto da parte di R&D a oggetto CP_3 del presente giudizio, mentre ha invece dichiarato l'inefficacia di altri atti di cessione dei crediti, analiticamente indicati alle pagg.
8-10 della sentenza;
con la sentenza n. 615/2023 la Corte
d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile sia l'appello principale proposto da
[...]
e , sia l'appello incidentale proposto dalle Controparte_13 CP_3 Parte_4
, al fine di ottenere
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_16
l'inserimento di altri due crediti rispetto a quelli indicati nella sentenza n. 546/2020 tra i crediti revocati. Nelle note in replica il Curatore ha contestato la sussistenza del dedotto giudicato.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Ad avviso della Corte, la sentenza n. 546/2020 emessa dal Tribunale di Como nella causa RG n.
5542/2017 non può avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, neppure in favore di
[...]
. CP_4
Al riguardo è assorbente rilevare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, i soggetti, il petitum e la causa petendi (cfr. ad es. Cass. Ordinanza
n. 32545/2024); non è stata parte nella causa RG n. 5542/2017 definita con la CP_4 sentenza n. 546/2020 e in tale causa è stata proposta dal nei confronti di Parte_2 CP_3
non solo domanda di revocatoria, ma anche domanda di condanna di al
[...] CP_3 pagamento dell'importo complessivo delle somme riscosse per i crediti oggetto delle cessioni di
R&D, pari all'importo di € 1.169.941,07; nella causa RG n. 2550/2020 il non ha Parte_2 proposto domanda di condanna di alla restituzione della somma di € 700.000,00 CP_3 ricevuta da in forza della transazione del 3 marzo 2017. CP_4
Fra la causa RG n. 5542/2017 e la causa RG n. 2550/2020 (instaurate dinnanzi al Tribunale di
Como) non sussiste, quindi, identità di parti, né di causa petendi, né di petitum e, pertanto, è
pagina 9 di 17 infondata l'eccezione dell'appellante di giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 546/2020 emessa dal Tribunale di Como nella causa RG n. 5542/2017.
La Corte rileva che, invece, nel presente processo si è formato il giudicato interno nei confronti della convenuta , rimasta contumace anche in grado d'appello, sulla statuizione della CP_3 sentenza n. 1226\2023 (oggetto del presente appello), con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato inefficace ex art. 66 L. fall la cessione del credito stipulata in data 30 maggio 2016 fra e , cessione che include il credito di € 753.125,73 di R&D verso il debitore Pt_2 CP_3 ceduto . CP_4
Rispetto alla posizione del debitore ceduto non emerge, quindi, una contraddizione CP_4 nella sentenza del Tribunale n. 1226\2023, per il fatto che è stata accolta sia la domanda del
Curatore d'inefficacia della cessione del credito stipulata da , sia la domanda di CP_3 condanna di al pagamento della somma residua di € 53.151,65 in favore del CP_4
. Parte_2
Tale ultima domanda è allegata dal Curatore sul presupposto dell'inefficacia “ex post”- nei confronti della massa dei creditori- della transazione del 3 marzo 2017 stipulata da con CP_3
, al limitato fine di ottenere dal debitore ceduto il pagamento della differenza tra CP_4
l'asserito credito di complessivi € 753.000,00 ed il minor importo di € 700.000,00 pagato da
[...]
in forza della transazione;
il Curatore ha così selezionato, quale rappresentante CP_4 contemporaneamente sia della massa dei creditori, sia del debitore fallito, le domande nei confronti di , rispetto alla domanda d'inefficacia della cessione proposta ex art. 66 L. Fall. nei CP_4 confronti della cessionaria , senza contestare nei confronti del debitore ceduto l'efficacia CP_3 liberatoria del pagamento della somma di € 700.000,00 ad estinzione (a dire del curatore parziale) dell'asserito maggior debito di € 753.125,73.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
b) - Sulla pronuncia di revoca ex art. 66, l. fall. dell'atto transattivo intervenuto tra la società appellante e . CP_3
In sintesi, l'appellante allega che il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 66 L. Fall. dell'accordo transattivo del 3 marzo 2017, concluso fra la cessionaria e il debitore ceduto , CP_3 CP_4 sull'erroneo presupposto che si sarebbe trattato di un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.f. nell'ambito della procedura di concordato preventivo “in bianco” promossa da R&D.
A sostegno della doglianza, l'appellante ha dedotto una pluralità di argomenti: la transazione del 3 marzo 2017 non può annoverarsi tra gli atti soggetti da autorizzazione ex art. 161, comma 7, l. fall., perché R&D era un soggetto del tutto estraneo all'accordo transattivo;
alla data in cui è stata conclusa la transazione, RDamp;
non era più titolare di alcun credito nei confronti di , CP_4
pagina 10 di 17 avendo perfezionato l'atto di cessione con;
R&D ha sottoscritto l'atto di transazione CP_3 con e di , “unicamente intervenendo al fine di attestare che i crediti CP_4 CP_3 oggetto di cessione in favore di non fossero stati ulteriormente ceduti ad altri soggetti CP_3
e di dichiarare “di non vantare alcun credito nei confronti di ; R&D non era titolare di alcun CP_4 diritto di credito nei confronti di , allorché veniva siglata la transazione tra CP_4 CP_10
e la società appellante, “di talché non aveva il potere di disporre in via transattiva di nessuna
[...] delle situazioni giuridiche oggetto del contendere”; anche qualora si fosse trattato di un atto transattivo non autorizzato ex art. 161, comma 7 o 167, l. fall., la conseguenza non sarebbe comunque la revocabilità dell'atto, “ma unicamente l'inopponibilità della transazione alla massa dei creditori, ovvero la revoca ex art. 173 l. fall. della R&D dal beneficio concordatario”; “posto che alla domanda di concordato preventivo c.d. in bianco non ha fatto seguito alcun provvedimento di apertura della procedura, essendo stato dichiarato improseguibile il primo ricorso, non si è prodotto neanche in linea ipotetica l'effetto indicato dal citato art. 167, l fall., di talché l'atto transattivo sarebbe rimasto comunque perfettamente valido, efficace ed opponibile ai creditori.
Ad avviso della Corte il motivo d'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
L'art. 161, VII comma L. Fall., dispone che “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato”; l'art. 163 L. Fall prevede che “il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo”.
Dal collegamento fra tali disposizioni normative si desume che l'inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione conseguente alla mancanza di autorizzazione del Tribunale ex art. 161 L. Fall, presuppone che la domanda di concordato sia stata poi accolta e che, pertanto, il Tribunale abbia dichiarato aperta la procedura di concordato ex art. 163 L. Fall.; in tal caso l'atto di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 161, comma 7, I. fall. non è annullabile, ma inefficace nei confronti dei creditori (Cass.
Ordinanza n. 29912/2019). Parte Nel caso in esame, la domanda di concordato preventivo “in bianco” è stata presentata da con ricorso depositato il 26.7.2016 e in data 13 marzo 2017 il Tribunale di Como a norma dell'art. 162, II comma L.Fall. ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato, in quanto la debitrice R&D non aveva depositato nel termine concesso la proposta di concordato e i documenti richiesti dalla legge;
con sentenza emessa in data 8.5.2017, depositata in data 11.05.2017, il
Tribunale di Como ha poi dichiarato il fallimento della Controparte_1
pagina 11 di 17 Non ricorre, quindi, il presupposto dell'inefficacia di un atto di straordinaria amministrazione posto in essere, senza l'autorizzazione del Tribunale ex art. 161 L. Fall., dal debitore che abbia presentato domanda di concordato preventivo “in bianco” e, pertanto, è irrilevante la questione allegata dal
Curatore circa il fatto che alla data della transazione (3.3.2017), aveva già Parte_2 depositato domanda di concordato c.d. in bianco, iscritta presso la Camera di Commercio in data
2.9.2016.
Questo rilievo impone la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda del Curatore del d'inefficacia della transazione del 3 marzo 2017 per mancanza di Parte_2 autorizzazione ex art. 161 L. Fall.
c) Sulla carenza di presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 66 l. fall.
L'appellante allega che l'azione promossa ai sensi dell'art. 66 l. fall. altro non è se non un'azione revocatoria ordinaria promossa, in sede fallimentare, dalla Curatela, sicché incombeva in capo a quest'ultima l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi ed essenziali dell'azione, ovverosia: l'eventus damni, la conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;
la consapevolezza, in capo al terzo, di tale pregiudizio.
L'appellante evidenzia che la domanda d'inefficacia ex art. 66 L. Fall. è stata accolta a carico del debitore ceduto senza il benché minimo supporto né argomentativo, né probatorio CP_4 fornito dal Curatore, sulla base della valutazione di circostanze- anche di rilievo penalistico- attinenti all'operazione della cessione di crediti perfezionata fra e R&D in frode ai creditori, CP_3 alle quali è del tutto estraneo il debitore ceduto . CP_4
Ad avviso della Corte, anche questo motivo d'appello va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Nella sentenza appellata il Tribunale di Como ha così motivato l'accoglimento della domanda revocatoria formulata ex art. 66 L.Fall. dal Curatore, riguardo sia alla cessione del credito stipulata Parte da con il 30 maggio 2016, sia alla transazione stipulata con da CP_3 CP_3 CP_4 in data 3 marzo 2017:
“Nella specie, risulta provato che il 30.5.2016 la società attrice, ora fallita, aveva ceduto una serie di crediti alla società (società estone) e che tale cessione era stata comunicata in pari data CP_3 da alla società debitrice;
che in data 30.5.2017 il curatore CP_3 Parte_1 del fallimento aveva diffidato la ad effettuare i pagamenti dei Parte_1 crediti ceduti;
che, ciò nonostante, la società convenuta aveva comunicato il 27.09.2017 di avere provveduto al pagamento in data 8.3.2017 a dell'importo di euro 700.000,00 in CP_3 esecuzione dell'accordo transattivo del 3.3.2017; che l'accordo transattivo raggiunto in sede di procedura concordataria cui era stata ammessa la società attrice ora fallita non era stata autorizzata pagina 12 di 17 dagli organi concordatari. In altri termini, la società attrice ha stipulato atti di cessione dei singoli crediti (di con i quali ha trasferito formalmente ex art. 1260 Controparte_1
c.c. la proprietà degli stessi alla cessionaria , con l'effetto di spogliare la società fallita di CP_3 ogni suo attivo in favore di società estere e, dunque, in danno dei creditori sociali, in conseguenza della diminuzione della sua garanzia patrimoniale. Tale circostanza e corroborata dalla Relazione predisposta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale nella quale la Polizia
Giudiziaria ha appurato che la domanda di concordato avanzata dalla società RD ora fallita non avesse uno scopo ripristinatorio bensì unicamente quello di "consentire a EL OU di rastrellare con tutta calma i crediti ceduti presso i vari debitori". Da tali circostanze risulta, dunque, provato il grave danno che gli atti pregiudizievoli hanno determinato nei confronti delle masse dei creditori, essendosi la società ora fallita privata della proprietà dei propri crediti, rendendo il suo patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori così come risultanti negli stati passivi prodotti dalla
Curatela. Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 66 L.F. dell'atto di cessione del credito tra e del 30.05.2016, avente Controparte_1 CP_3 ad oggetto il credito vantato nei confronti di RG VI e, successivamente, nei confronti di e nonché l'accordo transattivo stipulato in data Controparte_17 CP_3
03.03.2017, perfezionato in assenza di specifica autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F. del
Tribunale e del commissario giudiziale in epoca in cui la società Controparte_1 aveva proposto domanda di concordato”.
[...]
Ad avviso della Corte, i motivi esposti dal Tribunale non valgono a sorreggere la statuizione d'inefficacia nei confronti del Fallimento ex art. 66 L. Fall. della transazione stipulata da
[...]
in data 3 marzo 2017 e, di conseguenza, neppure la condanna dell'appellante al pagamento CP_4 della somma di € 53.000,00.
Si premette che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “la revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte” (Cass. Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023); “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del pagina 13 di 17 debitore per effetto di tale atto;
solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni”
(Cass. Ordinanza n. 11296 del 29/04/2025); “Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori” (Cass. n. 9092/1998).
Nel caso in esame non è stata in alcun modo allegata e neppure ipotizzata dal Curatore del
.D. la dolosa preordinazione, da parte di , della transazione stipulata CP_1 CP_4 in data 3 marzo 2017 con , al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori di R&D. CP_3
Si evince dalle allegazioni del Curatore in merito cessioni dei crediti in data 30 maggio 2016, oggetto di accertamenti della Guardia di Finanza in sede penale, nonché dalla sentenza n. 546\2020 emessa dal Tribunale di Como nella causa introdotta ex art. 66 L. Fall. dal Curatore dei Fallimenti Gruppo
300sessanta s.p.a., e nei confronti di Parte_2 Controparte_9 [...]
, , , che si è trattato di cessioni ad Controparte_7 Controparte_19 CP_3 CP_3 dei crediti verso terzi debitori (fra cui , stipulate dalle società controllate da
[...] CP_4
Gruppo 300sessanta s.p.a. e , in palese Parte_2 Controparte_9 crisi prefallimentare, con la finalità, preordinata mediante “Mandato di ristrutturazione industriale, economico, finanziaria e advisoring”, di permettere alle società estere e CP_3 [...]
di raccogliere dai debitori delle società cedenti (di fatto all'epoca già “fallite”), le Controparte_19 liquidità riscosse in forza di transazioni, per sottrarle alla garanzia patrimoniale dei creditori delle società del Gruppo.
Circa il presupposto oggettivo della revocatoria, il Curatore appellato ha ribadito che l'azione revocatoria nei confronti del debito ceduto “mira a conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto oggetto di revocatoria attraverso la condanna di al pagamento dell'importo di € CP_4
53.151,65.=, oggetto della transazione” e, dunque, la curatela “è pienamente legittimata a pretendere dalla debitrice ceduta il residuo ancora dovuto oggetto di un Accordo Transattivo inefficace”; ha richiamato le allegazioni esposte in primo grado, secondo cui alla data della transazione i crediti pagina 14 di 17 ammessi al passivo ammontavano a complessivi € 5.490.334,51; ha aggiunto che “a CP_4 fronte dello stralcio del credito di un rilevante importo (€ 53.151,65 su un credito di € 753.151,65), tra l'altro oggetto di una cessione di credito a certamente revocabile, si è accollata il rischio dell'omesso pagamento CP_3 da parte di delle somme dovute ai dipendenti che avevano prestato la propria attività lavorativa in favore CP_3 di Tale rischio si è effettivamente concretizzato, avendo i lavoratori depositato plurimi ricorsi per CP_4 ammissione al passivo del per il rilevante importo di € 221.872,58”. Parte_2
Ad avviso della Corte, a fronte del pagamento ad della somma di € 700.000,00 da parte CP_3 di - la cui efficacia (parzialmente) liberatoria per il debitore ceduto non è stata CP_4 contestata dal curatore del - era onere del Curatore dimostrare, quale eventus damni, che Parte_2 la transazione su tale somma abbia comportato un mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio della cedente R&D, sotto il profilo della sottrazione dal suo patrimonio di un residuo credito effettivo di € 53.000,00, in danno della massa dei suoi creditori.
Tale onere probatorio non è stato assolto dal Curatore.
Dai documenti e dalle allegazioni dell'appellante, risulta che l'accordo transattivo del 3 marzo 2017 stipulato da con , ha avuto per oggetto il credito di R&D portato da fatture CP_4 CP_3 di complessivi € 753.151,65, per il quale la cessionaria aveva ottenuto il decreto ingiuntivo CP_3 notificato a in data 9 gennaio 2017; il credito atteneva ai servizi oggetto di appalti CP_4 per l'affidamento, da parte di Punto VI a R&D, della ristorazione presso le strutture socio- sanitarie della committente;
gli appalti sono stati risolti nel marzo del 2016; il credito vantato da Parte
si riferiva a corrispettivi maturati e scaduti alla data della transazione. In data 30 maggio 2016 Parte era pervenuta a la notifica dell'atto di cessione pro solvendo dei crediti da parte
CP_4 in favore della . Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato CP_3 per l'udienza del 20 giugno 2017, ha contestato il credito di € 753.151,65, eccependo
CP_4 in modo specifico una serie d'inadempimenti nei servizi resi da R&D a partire dall'inizio del 2016, già formalmente contestati all'appaltatrice con numerose comunicazioni PEC nei mesi di febbraio- aprile 2016; l'opponente ha allegato, inoltre, che erano pervenute a quale obbligata
CP_4 in solido con l'appaltatrice- espresse e formali richieste di pagamento di contributi e retribuzioni di dipendenti di R&D, rimaste inadempiute da parte dell'appaltatore e che, quindi, erano necessarie verifiche della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatrice, ulteriore motivo per il quale le fatture non erano state pagate (ex art. 1460 c.c.). Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in quanto il
CP_4 credito non era certo, né liquido, né esigibile e, in subordine, ha eccepito la compensazione del pagina 15 di 17 credito di € 753.151,65 con controcrediti di di circa 40 mila euro, analiticamente CP_4 specificati nell'atto.
Con la transazione del 3 marzo 2017 le parti- e la cessionaria del credito CP_4 CP_3 anno definito la controversia oggetto del decreto ingiuntivo, evitando l'iscrizione a ruolo
[...] della causa di opposizione, mediante il pagamento della somma di € 700.000,00 da parte del debitore ceduto “entro 7 giorni dalla firma dell'accordo”, il quale a propria volta ha dichiarato di non avere nulla a che pretendere in relazione alle prestazioni di cui allegato B (vale a dire ai controcrediti eccepiti in compensazione); s'impegnava “a soddisfare interamente e in via CP_3
Parte_ definitiva le Richieste dei Dipendenti e a corrispondere a ogni lavoratore che erano in forza ad che svolga, o abbia svolto, attività presso le strutture socio sanitarie gestite da , tutti gli importi a qualsiasi titolo Parte_5 dovuti e ad oggi non ancora pagati relativi alle attività svolte sino a tutto marzo 2016”.
A questo accordo transattivo ha partecipato la cedente R&D, al solo scopo di dichiarare che i crediti di cui alle fatture allegate, non erano stato oggetto di ulteriori cessioni a soggetti diversi da CP_3
[...]
La transazione è stata regolarmente adempiuta da , la quale ha pagato in data 8 marzo CP_4
2017 l'importo di € 700.000,00 in favore di , dopo aver ricevuto in data 30.5.2016 la notifica CP_3 della cessione del credito ai fini dell'art. 1264 c.c.; solo dopo l'avvenuto pagamento della somma, con comunicazione via pec in data 30.5.2017 il Curatore ha diffidato dall'effettuare CP_4 pagamenti relativi a qualsivoglia titolo, compresi quelli risultanti dall'atto di cessione già notificato da . CP_3
A fronte delle specifiche contestazioni dell'ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, analiticamente esposte da nell'atto di citazione in opposizione, il Curatore non ha CP_4 preso posizione sulle eccezioni dell'opponente d'inadempimento di R&D e di compensazione dell'asserito maggior credito di € 753.000,00 con controcrediti di;
il Curatore non ha CP_4 fornito elementi dai quali eventualmente inferire che le eccezioni dell'opponente fossero pretestuose, tanto da non giustificare l'accordo transattivo del 3 marzo 2017 fra il debitore ceduto e la cessionaria del credito di R&D.
In definitiva, ad avviso della Corte, il Curatore non ha assolto l'onere di dimostrare, ai fini dell'eventus damni ex art. 66 L. Fall, che la transazione sull'importo di € 700.000,00 stipulata da
[...]
in data 3 marzo 2017, abbia comportato un mutamento qualitativo o quantitativo del CP_4 patrimonio di R&D, sotto il profilo della sottrazione alla sua garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. di un residuo credito di € 53.000,00 in danno della massa dei suoi creditori.
Ne consegue, in accoglimento anche dell'autonomo motivo sub C dell'appello, la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda del Curatore di revocatoria ex art. 66 L. fall nei pagina 16 di 17 confronti di e la connessa domanda di condanna dalla stessa al pagamento della CP_4 somma di € 53.000,00 oltre interessi.
II- Per il principio della soccombenza, in riforma della sentenza di primo grado il Parte_2 dev'essere condannato a pagare le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, tenendo conto dei valori medi per le quattro fasi del giudizio di primo grado;
per il grado d'appello il compenso si liquida in base ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta secondo il rito dell'art. 350 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023 pubblicata in Parte_1 data 3 novembre 2023, così provvede:
I- In accoglimento dell'appello proposto da in riforma Parte_1 della sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023 limitatamente alla posizione dell'appellante, respinge tutte le domande proposte dal Curatore Parte_6 nei confronti di Controparte_4 Parte_1
II- Condanna il alla rifusione a Controparte_18 [...] delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado Parte_1 in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso spese forfetario ex art. 2 DM n. 55\2014
(e successive modifiche), CPA ed IVA se dovuta, per il secondo grado in complessivi € 9.602,00, oltre rimborso spese forfetario ex art. 2 DM n. 55\2014, contributo unificato, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 10 giugno 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Roberta NUNNARI- Consigliera dr.ssa Cristina GIANNELLI- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 78 / 2024 promossa in grado d'appello
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof.
Michele Castellano, Francesco Paolo Bello e Gloria Visaggio
APPELLANTE
CONTRO in persona del Curatore Controparte_1 rag. rappresentata ed assistita dall'avv. Andrea Bassi con studio in Como CP_2
APPELLATO
APPELLATO CONTUMACE CP_3
avente ad oggetto: revocatoria art. 66 L.Fall. sulle seguenti
CONCLUSIONI
- PER L'APPELLANTE:
Voglia codesta ecc.ma Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
1) previa sospensione, ove occorra, della sua efficacia esecutiva, riformare integralmente la sentenza impugnata del
Tribunale di Como n. 1226/2023, Rep. N. 3617/2023 del 03 novembre 2023, pubblicata il 03 novembre 2023
pagina 1 di 17 e notificata il 10 novembre 2023, Giudice Dott. Marco Mancini, in relazione al procedimento recante R.G. n.
2550/2020 e, per l'effetto:
2) Rigettare, per le ragioni indicate in narrativa, tutte le avverse domande, perché inammissibili, infondate e non provate;
3) Condannare controparte alla refusione di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- PER L'APPELLATO:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
In via preliminare: dichiararsi l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c dell'appello proposto da Controparte_4 non essendosi l'appellante costituita in termini, con conseguente cancellazione della presente causa dal
[...] ruolo. In via preliminare: respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza n. 1226/2023, emessa in data 02.11.2023, depositata in Cancelleria in data
03.11.2023, dal Tribunale di Como, in persona del Giudice dott. Marco Mancini, in esito alla causa civile per revocatoria rubricata al n. 2550/2020 R.G., promossa dal Controparte_1 nei confronti di e poiché infondata in fatto e in diritto. In via Parte_1 CP_3 principale nel merito: respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi l'appello proposto dalla
[...] poiché infondato in fatto e in diritto e pertanto confermare la sentenza n. Controparte_4
1226/2023 pronunciata in data 02.11.2023 e depositata in cancelleria in data 03.11.2023 dal Tribunale di
Como, in persona del Giudice dott. Marco Mancini, nell'ambito della causa civile rubricata al n. 2550/20 R.G.
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese generali di studio 15%, oltre agli accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(per brevità ) ha proposto appello per la Parte_1 CP_4 riforma integrale della sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023, Rep. N. 3617/2023 del 02 novembre 2023, pubblicata in data 3 novembre 2023.
La sentenza è stata emessa nella causa RGN 2550\2020, introdotta dal Curatore del
[...]
(per brevità ) nei confronti della cooperativa Parte_2 Parte_2
e di , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale nel CP_4 CP_3 merito: previe declaratorie del caso, voglia il Tribunale Ill.mo: 1) previa dichiarazione di inefficacia ex art. 66 L.F., con tutte le conseguenze di legge, nei confronti del dell'atto di Parte_2 CP_1 Controparte_1 cessione del credito datato 30.05.2016 (doc. 12 agli atti), dichiarare inefficace ex art. 66 L.F., con tutte le conseguenze di legge, nei confronti del l'Accordo Transattivo Parte_2 Controparte_1 stipulato in data 03.03.2017 (doc. 18 agli atti) tra . e Pt_2 Controparte_1 CP_3 [...]
2) per l'effetto condannare in persona Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 13030 Caresanablot (VC) – via Vercelli n. 23/a, al pagamento in favore del in persona del curatore rag. , Parte_2 Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 17 dell'importo di € 53.151,65.=, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data della presente domanda al saldo, per i motivi di cui alla narrativa”.
Nel giudizio di primo grado si è costituita chiedendo l'integrale rigetto delle CP_4 domande del , in quanto inammissibili e infondate;
è rimasta Parte_2 CP_3 contumace, anche nel presente grado d'appello.
1)- A fondamento delle domande- accolte dal Tribunale- il Curatore del ha allegato le Parte_2 seguenti circostanze: la società era controllata dalla società Controparte_1
Gruppo ai sensi dell'art. 2497 cod. civ.; in data 3.5.2016 Gruppo 300sessanta Controparte_6
s.p.a. ha stipulato con il contratto di “Mandato di ristrutturazione Controparte_7 industriale, economico, finanziaria e advisoring”, col quale ha riconosciuto Controparte_8
a la dazione di somme mediante la cessione dei crediti di maggiore rilevanza e Controparte_7 solvibilità di proprietà della controllata tra cui il credito Parte_2 dell'importo di € 753.125,73 vantato nei confronti di;
in data 20.5.2016, in esecuzione CP_4 del contratto di mandato, Gruppo 300sessanta e le sue controllate Controparte_1
e hanno sottoscritto il “Contratto di cessione del credito Italia e mandato
[...] Controparte_9 al recupero del credito” con e con la società (di nazionalità Controparte_7 CP_3 estone); in data 30.05.2016 ha inviato alla debitrice – in epoca prossima alla CP_3 CP_4 domanda di concordato presentata da in data 26.7.2016- la comunicazione dell'intervenuta CP_1 cessione del credito;
con sentenza emessa in data 8.5.2017, depositata in data 11.05.2017, il
Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della;
con comunicazione via pec in data CP_1
30.5.2017 il Curatore del diffidava dall'effettuare pagamenti a qualsivoglia Parte_2 CP_4 titolo, compresi quelli risultanti dall'atto di cessione notificato dalla , contestandone CP_3
l'efficacia e l'opponibilità alla massa dei creditori del;
in data 27.09.2017 Parte_2 CP_4 comunicava al Curatore di avere già provveduto in data 8.3.2017 a corrispondere a CP_3
l'importo complessivo di € 700.000,00 in base agli accordi transattivi sottoscritti in data 3 marzo
2017 dalle parti.
Il Curatore ha dedotto che il pagamento di € 700.000,00 era stato effettuato dalla debitrice
[...]
in favore di in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato in data 3.3.2017, “ovvero CP_4 CP_3 in pendenza della procedura concordataria, tra quest'ultima, e CP_3 Controparte_1 Controparte_1
(rappresentata ed assistita dal sig. LI VA); con la transazione ut supra veniva definita ogni pendenza con la corresponsione da parte di dell'importo omnicomprensivo di € 700.000,00.= a fronte dell'effettivo CP_4 suo debito di € 753.151,65”.
Il Curatore ha allegato che: “la transazione è stata sottoscritta tra le parti senza che la stessa, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione ex art. 161, settimo comma, L.F., fosse autorizzata dal Tribunale e dal commissario giudiziale”; non ha mai corrisposto CP_3
pagina 3 di 17 l'importo pattuito nell'atto né alla società in bonis né al né, tantomeno, alla procedura Parte_2 concordataria. L'ammontare di € 700.000,00 incassato da sul proprio conto corrente CP_3 estone avrebbe dovuto essere utilizzato “per lo sviluppo del piano di ristrutturazione aziendale o concordatario liquidatorio” come previsto nel contratto di mandato, “Peraltro, esso è stato incassato da senza che successivamente la somma sia stata impiegata per lo sviluppo delle CP_3 procedure concordatarie in essere presso il Tribunale di Como”; nel medesimo lasso temporale
(01.03.2017 – 08.03.2017) la società non ha coltivato la procedura concorsuale avviata, CP_1 omettendo il deposito del piano concordatario nei termini assegnati dal Tribunale e non presentandosi all'udienza chiamata per il giorno 06.03.2017 con la conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, come da provvedimento emesso ex art. 162, comma secondo, L.F. dal Tribunale di Como in data 13.03.2017.
Il Curatore ha allegato, inoltre, che il Tribunale di Como in data 18 settembre 2017 ha concesso il provvedimento di sequestro conservativo presso le società debitrici di tutte le somme da queste dovute e/o crediti formalmente di proprietà di , rilevando che, una volta recuperata CP_10
l'ingente somma oggetto di cessioni dei crediti, messa al riparo in Estonia, “si è concretizzato il fine depauperante sotteso all'atto oggi oggetto di revocatoria, tanto da rendere superflue le azioni concordatarie intraprese”; nella motivazione del provvedimento di sequestro conservativo, il
Tribunale ha rilevato che le società del Gruppo “erano in palese crisi prefallimentare, e quelle controllate erano in procinto di presentare domanda di concordato, ciò nonostante hanno deciso di affidare in toto di fatto la loro gestione, soprattutto quella essenziale ai fini della sopravvivenza, della riscossione di ogni credito a società estere loro diretta filiazione …. tali contratti di mandato avevano l'unica finalità di permettere a tali società estere di raccogliere dai debitori delle società, di fatto all'epoca già fallite, ogni bene per portarlo al riparo oltre confine…. le azioni poste in essere con i mandati qui contestati mirano palesemente a raccogliere tutti i crediti vantati dalle società fallite a favore di società estere che non hanno assunto alcun impegno di corrispettivo, non hanno fornito alcuna garanzia né risultano in grado di farlo…”. Lo stesso , nella sua veste di legale rappresentante di CP
, nella fase di conferma del sequestro conservativo, aveva dichiarato di non opporsi al CP_3 sequestro e di non contestarlo. Anche nella relazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale avanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Como nei confronti del sig. e di altri soggetti, era stato evidenziato che le domande di concordato CP preventivo presentate dalle società del Gruppo “non avevano lo scopo risanatorio che la legge Fallimentare attribuisce al concordato preventivo, bensì quello di procrastinare la decretazione del fallimento delle società onde consentire a di rastrellare con tutta calma i crediti ceduti presso i vari debitori”. CP_3
Il Curatore ha allegato che fra i crediti di proprietà di vi erano Controparte_1 quelli vantati nei confronti di , incassati da su vari conti estoni intestati CP_4 CP_3 alla stessa società, “somme successivamente impiegate dal sig. per scopi personali CP
pagina 4 di 17 e comunque per finalità estranee alle società poi fallite ed a quelle dei contratti oggetto di revocatoria”, fra cui la somma di € 700.000,00 corrisposta a da . CP_3 CP_4
Il Curatore ha allegato, inoltre, che il Tribunale di Como con sentenza n. 546/2020, nella causa civile RGN. 5542/17 R.G. instaurata dal nei confronti di , Parte_2 CP_3 [...]
e , così ha deciso: “a) dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. del CP_12 Controparte_7 contratto di “Mandato di ristrutturazione industriale, economico, finanziaria e advisoring” stipulato in data
03.05.2016 tra la società Gruppo 300sessanta s.p.a. e la , anche quale mandataria Controparte_7 della;
b) dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. del “Contratto di cessione del credito Controparte_13
Italia e mandato al recupero del credito”, stipulato in data 20.05.2016 tra le società Gruppo 300sessanta s.p.a.,
e e le società e Controparte_1 Controparte_14 Controparte_7 CP_15
…” e ha condannato a pagare in favore del l'importo di €
[...] CP_3 Controparte_1
1.169.941,07, nel quale è compreso l'importo di € 700.000,00 corrisposto da in CP_4 attuazione dell'accordo transattivo del 3 marzo 2017, nonché l'importo di € 309.860,00 in favore del Il Curatore ha allegato, infine, in primo grado che i crediti vantati Controparte_16 dai creditori ammessi al passivo del ammontavano Controparte_1
a complessivi € 5.490.334,51.
Sulla base di queste premesse il Curatore ha proposto l'azione revocatoria ex artt. 66 L. Fall. nei confronti dei convenuti e , precisando che nei confronti di CP_3 CP_4 CP_3 veniva formulata preliminarmente domanda di declaratoria d'inefficacia dell'atto di cessione in data Parte 30 maggio 2016 del credito di € 753.125,73- vantato da nei confronti di CP_4
[debitore ceduto] - tra [cedente] e [cessionaria] e Controparte_1 CP_3 che, successivamente, nei confronti di e veniva richiesta la declaratoria CP_4 CP_3
d'inefficacia dell'accordo transattivo stipulato in data 3.3.2017, “perfezionato in assenza di specifica autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F. del Tribunale e del commissario giudiziale in epoca in cui la società aveva proposto domanda di concordato”, Controparte_1 con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del CP_4
dell'importo di € 53.151,65, “pari alla differenza tra l'ammontare del credito oggetto di Parte_2 transazione (€ 753.151,65) e quanto corrisposto a (€ 700.000,00), quest'ultimo CP_3 ammontare già oggetto della pronuncia di condanna emessa nei confronti di dal CP_3
Tribunale di Como con la sentenza n. 546/20”, essendo “innegabile che tali atti hanno recato pregiudizio alla massa dei creditori per l'importo, che interessa la presente azione, di € 53.151,65”.
1.1- Con la sentenza n. 1226/2023, oggetto del presente appello proposto solo da , il CP_4
Tribunale di Como ha accolto le domande del Curatore del , così statuendo: Parte_2
“a) dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. dell'atto di cessione del credito datato 30.05.2016 e dell'Accordo
Transattivo stipulato in data 03.03.2017; b) per l'effetto, condanna al Controparte_4
pagina 5 di 17 pagamento in favore del . dell'importo di € 53.151,65, oltre agli Parte_2 Controparte_1 interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo;
c) condanna 53.151,65 a rifondere al le spese di lite che si liquidano in euro 8.433,00 per compensi Controparte_1 professionali, nonché in euro 811,00 per anticipazioni, oltre spese generali 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
La stringata motivazione del Tribunale muove della premessa, in diritto, per cui la disciplina della revocatoria ex art. 66 L.F. non comporta per il Curatore l'onere di provare la conoscenza da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore come nella revocatoria fallimentare di cui all'art. 67
L.F., ma richiede al Curatore di dimostrare il semplice pregiudizio dell'atto dispositivo nei confronti della massa dei creditori, inteso come menomazione della garanzia generica posta dall'art. 2740 c.c.;
l'esistenza del rimedio della revocatoria ex art. 66 L.Fall. si fonda sull'esistenza del pregiudizio
(“eventus damni”) costituito anche soltanto dall'aver reso più ardua l'esazione coattiva del credito, ovvero dall'averne compromesso la fruttuosità.
Il Tribunale ha dedotto che, nella specie, risulta provato che in data 30.5.2016 R&D ha stipulato atti di cessione dei singoli crediti con i quali ha trasferito formalmente ex art. 1260 c.c. la proprietà degli stessi alla cessionaria , “con l'effetto di spogliare la società fallita di ogni suo attivo CP_3 in favore di società estere e, dunque, in danno dei creditori sociali, in conseguenza della diminuzione della sua garanzia patrimoniale”, come corroborato anche dalla Relazione predisposta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale nella quale la Polizia Giudiziaria ha appurato che la domanda di concordato avanzata dalla società RD ora fallita non avesse uno scopo ripristinatorio bensì unicamente quello di "consentire a di rastrellare con tutta calma i CP_3 crediti ceduti presso i vari debitori".
Il Tribunale ha affermato che da tali circostanze “risulta, dunque, provato il grave danno che gli atti pregiudizievoli hanno determinato nei confronti delle masse dei creditori, essendosi la società ora fallita privata della proprietà dei propri crediti, rendendo il suo patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori così come risultanti negli stati passivi prodotti dalla Curatela”.
Ne ha dedotto: “Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 66 L.F. dell'atto di cessione del credito tra e del 30.05.2016, Controparte_1 CP_3 avente ad oggetto il credito vantato nei confronti di RG VI e, successivamente, nei confronti di e nonché l'accordo transattivo Controparte_17 CP_3 stipulato in data 03.03.2017, perfezionato in assenza di specifica autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F. del Tribunale e del commissario giudiziale in epoca in cui la società
[...] aveva proposto domanda di concordato”; per l'effetto, il Tribunale Controparte_1 ha condannato nel dispositivo al pagamento in favore del Controparte_4
. dell'importo di € 53.151,65, oltre agli interessi di Parte_2 Controparte_1 mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda al saldo, corrispondente alla differenza fra il pagina 6 di 17 Parte credito € 753.151,65 oggetto della cessione stipulata da con e la somma di € CP_3
700.000,00 versata dalla debitrice alla cessionaria in forza della transazione CP_4 CP_3 del 3.3.2017.
2)- Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: CP_4
- Sulla pronuncia di revoca ex art. 66 l. fall.: a) erroneità e contraddittorietà tra la pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione dei crediti e pronuncia di condanna emessa nei confronti della società appellante.
In sintesi, l'appellante allega che il Tribunale, dopo aver dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 66 l.f.,
l'atto di cessione del credito del 30.05.2016 intervenuto tra e , avrebbe poi CP_1 CP_3 irragionevolmente condannato , ossia la debitrice ceduta e non la società cessionaria CP_4
, a pagare quanto asseritamente sottratto al fallimento in forza della transazione del 3 CP_3 marzo 2017, pari alla somma di € 53.151,65;
b) sulla pronuncia di revoca ex art. 66, l. fall. dell'atto transattivo intervenuto tra la società appellante e . CP_3 in sintesi, l'appellante allega che il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia dell'accordo transattivo del
3 marzo 2017, sull'erroneo presupposto che si sarebbe trattato di un atto di straordinaria amministrazione del debitore soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.f. nell'ambito della procedura di concordato preventivo “in bianco” con conseguente inefficacia dell'atto dispositivo ex art. 66 l.f.;
c) sulla carenza di presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 66 l. fall. in sintesi, l'appellante allega che, rispetto all'accordo transattivo, il Curatore non ha dimostrato i presupposti dell'azione costitutiva promossa ai sensi dell'art. 66 l. fall., ovverosia l'eventus damni, la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, la consapevolezza, in capo al terzo di tale pregiudizio;
la domanda di revocatoria ex art. 66 L. Fall. del
Curatore è stata accolta con riferimento, sia alla cessione dei crediti, sia alla transazione senza il benché minimo supporto né argomentativo, né probatorio fornito dal Curatore.
2.1- Con riferimento all'istanza del procuratore del d'improcedibilità ex art. 348 c.p.c Parte_2 dell'appello proposto da “non essendosi l'appellante costituita in termini”, si dà atto CP_4 che nella prima udienza in data 2 maggio 2024 la Consigliera istruttrice ha accolto l'istanza del procuratore dell'appellante di rimessione in termine;
con ordinanza depositata il 6 maggio 2024 la
Corte ha respinto l'istanza formulata ex art. 283 cpc dall'appellante e norma dell'art. 331 c.p.c. ha disposto l'integrazione del contraddittorio ad;
nell'udienza del 6 marzo 2025 la CP_3
Consigliera Istruttrice ha dichiarato la contumacia di , avendo l'appellante provveduto CP_3 ad integrare il contraddittorio con la stessa. Nell'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio a norma dell'art. 350 bis cpc. pagina 7 di 17 Nelle note conclusionali depositate ex art. 350 bis cpc l'appellante ha allegato e documentato che la Corte di Appello di Milano ha emesso la sentenza n. 905/2025 nella causa R.G. n. 2897/2023 fra già (fusa per Parte_3 Controparte_17 incorporazione in con atto del 20 settembre 2021), il Parte_1 [...]
e . In questa sentenza la Corte ha rilevato il giudicato Controparte_1 CP_3 interno per la posizione di rimasta contumace anche in grado d'appello- sui capi della CP_3 sentenza del Tribunale di Como n. 546/2020 con la quale è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione del credito tra e e l'inefficacia dell'atto di transazione con per CP_1 CP_3 CP_17 quanto riguarda;
per la posizione di (già ), la Corte ne ha accolto CP_3 CP_4 CP_17
l'appello, rigettando la domanda del per il Controparte_18 pagamento dell'importo di € 70.422,47, pari alla differenza tra l'ammontare del credito ceduto oggetto della transazione (€ 250.422,47) e quanto corrisposto da a (€ CP_17 CP_3
180.000,00) in esecuzione della transazione. In merito a questa sentenza, nelle note in replica il
Curatore ha manifestato l'intenzione di proporre ricorso per cassazione.
DECISIONE DELLA CORTE
I- Sui motivi d'appello proposti da la Corte osserva quanto segue. CP_4
a) - Erroneità e contraddittorietà tra la pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione dei crediti e pronuncia di condanna emessa nei confronti della società appellante.
Il primo motivo si riferisce alla parte della sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023 emessa nella causa RG n. 2550/2020 (oggetto del presente giudizio), con la quale è stata accolta la domanda del Curatore di revocatoria ex art. 66 L.Fall. dell'atto di cessione dei crediti stipulato in data 30 maggio 2016 fra cedente] e [cessionaria], avente ad oggetto i crediti di RDamp;
Pt_2 CP_3 nei confronti di [debitore ceduto], del complessivo importo di € 753.125,73. CP_4
L'appellante allega una contraddizione fra tale statuizione e la condanna di a pagare CP_4 il minor importo di € 53.151,65, richiesto dal Curatore quale credito residuo rispetto all'importo di
€ 700.000,00, già pagato da a col bonifico in data 8 marzo 2017 in CP_4 CP_3 adempimento della transazione del 3 marzo 2017, anch'essa dichiarata inefficace dal Tribunale.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale ha dichiarato “l'inefficacia dell'atto di cessione dei crediti intervenuto tra la società fallita e la , ha poi condannato non già la società cessionaria a pagare quanto CP_3
– in thesi – distratto al patrimonio della fallita, bensì la società appellante, ovverosia il debitore ceduto”; questi ha pagato “in forza di una cessione di credito regolarmente notificata e quindi alla stessa opponibile ai sensi dell'art.
1264 c.c… da epoca ovviamente antecedente (30 maggio 2016) rispetto al momento dell'adempimento dell'obbligazione (03 marzo 2017). Il pagamento del debitore ceduto nei confronti del cessionario, pertanto, ha conseguito piena efficacia liberatoria in favore del primo”; “il debitore ceduto avrebbe potuto pagare efficacemente il
pagina 8 di 17 fallimento del creditore cedente, in quanto quest'ultimo preventivamente al pagamento (viceversa correttamente eseguito in favore del cessionario) avesse conseguito una pronuncia di revoca dell'atto di cessione del credito”.
Nelle note conclusive depositate ex art. 350 bis cpc l'appellante ha sollevato, inoltre, eccezione di giudicato esterno, per essere passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Como n. 546/2020, deducendo che la Curatela appellata ha già agito nei confronti, tra l'altro, di per sentire CP_3 dichiarare la revoca e l'inefficacia ex art. 66 l. fall. di una serie di atti di cessione dei crediti, Parte intervenuti tra e , tra cui il credito vantato da nei confronti di Parte_2 CP_3
[...]
; la domanda di revoca e di inefficacia ex art. 66 l. fall. della cessione di quel credito è stata CP_4 riproposta anche nel primo grado del presente giudizio nei confronti di e, a dire CP_3 dell'appellante, con la sentenza n. 546/2020 il Tribunale di Como non ha accolto la domanda di revoca ex art. 66 l. fall. dell'atto di cessione del credito ceduto da parte di R&D a oggetto CP_3 del presente giudizio, mentre ha invece dichiarato l'inefficacia di altri atti di cessione dei crediti, analiticamente indicati alle pagg.
8-10 della sentenza;
con la sentenza n. 615/2023 la Corte
d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile sia l'appello principale proposto da
[...]
e , sia l'appello incidentale proposto dalle Controparte_13 CP_3 Parte_4
, al fine di ottenere
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_16
l'inserimento di altri due crediti rispetto a quelli indicati nella sentenza n. 546/2020 tra i crediti revocati. Nelle note in replica il Curatore ha contestato la sussistenza del dedotto giudicato.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Ad avviso della Corte, la sentenza n. 546/2020 emessa dal Tribunale di Como nella causa RG n.
5542/2017 non può avere efficacia di giudicato nel presente giudizio, neppure in favore di
[...]
. CP_4
Al riguardo è assorbente rilevare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, i soggetti, il petitum e la causa petendi (cfr. ad es. Cass. Ordinanza
n. 32545/2024); non è stata parte nella causa RG n. 5542/2017 definita con la CP_4 sentenza n. 546/2020 e in tale causa è stata proposta dal nei confronti di Parte_2 CP_3
non solo domanda di revocatoria, ma anche domanda di condanna di al
[...] CP_3 pagamento dell'importo complessivo delle somme riscosse per i crediti oggetto delle cessioni di
R&D, pari all'importo di € 1.169.941,07; nella causa RG n. 2550/2020 il non ha Parte_2 proposto domanda di condanna di alla restituzione della somma di € 700.000,00 CP_3 ricevuta da in forza della transazione del 3 marzo 2017. CP_4
Fra la causa RG n. 5542/2017 e la causa RG n. 2550/2020 (instaurate dinnanzi al Tribunale di
Como) non sussiste, quindi, identità di parti, né di causa petendi, né di petitum e, pertanto, è
pagina 9 di 17 infondata l'eccezione dell'appellante di giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 546/2020 emessa dal Tribunale di Como nella causa RG n. 5542/2017.
La Corte rileva che, invece, nel presente processo si è formato il giudicato interno nei confronti della convenuta , rimasta contumace anche in grado d'appello, sulla statuizione della CP_3 sentenza n. 1226\2023 (oggetto del presente appello), con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato inefficace ex art. 66 L. fall la cessione del credito stipulata in data 30 maggio 2016 fra e , cessione che include il credito di € 753.125,73 di R&D verso il debitore Pt_2 CP_3 ceduto . CP_4
Rispetto alla posizione del debitore ceduto non emerge, quindi, una contraddizione CP_4 nella sentenza del Tribunale n. 1226\2023, per il fatto che è stata accolta sia la domanda del
Curatore d'inefficacia della cessione del credito stipulata da , sia la domanda di CP_3 condanna di al pagamento della somma residua di € 53.151,65 in favore del CP_4
. Parte_2
Tale ultima domanda è allegata dal Curatore sul presupposto dell'inefficacia “ex post”- nei confronti della massa dei creditori- della transazione del 3 marzo 2017 stipulata da con CP_3
, al limitato fine di ottenere dal debitore ceduto il pagamento della differenza tra CP_4
l'asserito credito di complessivi € 753.000,00 ed il minor importo di € 700.000,00 pagato da
[...]
in forza della transazione;
il Curatore ha così selezionato, quale rappresentante CP_4 contemporaneamente sia della massa dei creditori, sia del debitore fallito, le domande nei confronti di , rispetto alla domanda d'inefficacia della cessione proposta ex art. 66 L. Fall. nei CP_4 confronti della cessionaria , senza contestare nei confronti del debitore ceduto l'efficacia CP_3 liberatoria del pagamento della somma di € 700.000,00 ad estinzione (a dire del curatore parziale) dell'asserito maggior debito di € 753.125,73.
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
b) - Sulla pronuncia di revoca ex art. 66, l. fall. dell'atto transattivo intervenuto tra la società appellante e . CP_3
In sintesi, l'appellante allega che il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 66 L. Fall. dell'accordo transattivo del 3 marzo 2017, concluso fra la cessionaria e il debitore ceduto , CP_3 CP_4 sull'erroneo presupposto che si sarebbe trattato di un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.f. nell'ambito della procedura di concordato preventivo “in bianco” promossa da R&D.
A sostegno della doglianza, l'appellante ha dedotto una pluralità di argomenti: la transazione del 3 marzo 2017 non può annoverarsi tra gli atti soggetti da autorizzazione ex art. 161, comma 7, l. fall., perché R&D era un soggetto del tutto estraneo all'accordo transattivo;
alla data in cui è stata conclusa la transazione, RDamp;
non era più titolare di alcun credito nei confronti di , CP_4
pagina 10 di 17 avendo perfezionato l'atto di cessione con;
R&D ha sottoscritto l'atto di transazione CP_3 con e di , “unicamente intervenendo al fine di attestare che i crediti CP_4 CP_3 oggetto di cessione in favore di non fossero stati ulteriormente ceduti ad altri soggetti CP_3
e di dichiarare “di non vantare alcun credito nei confronti di ; R&D non era titolare di alcun CP_4 diritto di credito nei confronti di , allorché veniva siglata la transazione tra CP_4 CP_10
e la società appellante, “di talché non aveva il potere di disporre in via transattiva di nessuna
[...] delle situazioni giuridiche oggetto del contendere”; anche qualora si fosse trattato di un atto transattivo non autorizzato ex art. 161, comma 7 o 167, l. fall., la conseguenza non sarebbe comunque la revocabilità dell'atto, “ma unicamente l'inopponibilità della transazione alla massa dei creditori, ovvero la revoca ex art. 173 l. fall. della R&D dal beneficio concordatario”; “posto che alla domanda di concordato preventivo c.d. in bianco non ha fatto seguito alcun provvedimento di apertura della procedura, essendo stato dichiarato improseguibile il primo ricorso, non si è prodotto neanche in linea ipotetica l'effetto indicato dal citato art. 167, l fall., di talché l'atto transattivo sarebbe rimasto comunque perfettamente valido, efficace ed opponibile ai creditori.
Ad avviso della Corte il motivo d'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
L'art. 161, VII comma L. Fall., dispone che “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato”; l'art. 163 L. Fall prevede che “il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo”.
Dal collegamento fra tali disposizioni normative si desume che l'inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione conseguente alla mancanza di autorizzazione del Tribunale ex art. 161 L. Fall, presuppone che la domanda di concordato sia stata poi accolta e che, pertanto, il Tribunale abbia dichiarato aperta la procedura di concordato ex art. 163 L. Fall.; in tal caso l'atto di straordinaria amministrazione compiuto dal debitore in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 161, comma 7, I. fall. non è annullabile, ma inefficace nei confronti dei creditori (Cass.
Ordinanza n. 29912/2019). Parte Nel caso in esame, la domanda di concordato preventivo “in bianco” è stata presentata da con ricorso depositato il 26.7.2016 e in data 13 marzo 2017 il Tribunale di Como a norma dell'art. 162, II comma L.Fall. ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato, in quanto la debitrice R&D non aveva depositato nel termine concesso la proposta di concordato e i documenti richiesti dalla legge;
con sentenza emessa in data 8.5.2017, depositata in data 11.05.2017, il
Tribunale di Como ha poi dichiarato il fallimento della Controparte_1
pagina 11 di 17 Non ricorre, quindi, il presupposto dell'inefficacia di un atto di straordinaria amministrazione posto in essere, senza l'autorizzazione del Tribunale ex art. 161 L. Fall., dal debitore che abbia presentato domanda di concordato preventivo “in bianco” e, pertanto, è irrilevante la questione allegata dal
Curatore circa il fatto che alla data della transazione (3.3.2017), aveva già Parte_2 depositato domanda di concordato c.d. in bianco, iscritta presso la Camera di Commercio in data
2.9.2016.
Questo rilievo impone la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda del Curatore del d'inefficacia della transazione del 3 marzo 2017 per mancanza di Parte_2 autorizzazione ex art. 161 L. Fall.
c) Sulla carenza di presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 66 l. fall.
L'appellante allega che l'azione promossa ai sensi dell'art. 66 l. fall. altro non è se non un'azione revocatoria ordinaria promossa, in sede fallimentare, dalla Curatela, sicché incombeva in capo a quest'ultima l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi ed essenziali dell'azione, ovverosia: l'eventus damni, la conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;
la consapevolezza, in capo al terzo, di tale pregiudizio.
L'appellante evidenzia che la domanda d'inefficacia ex art. 66 L. Fall. è stata accolta a carico del debitore ceduto senza il benché minimo supporto né argomentativo, né probatorio CP_4 fornito dal Curatore, sulla base della valutazione di circostanze- anche di rilievo penalistico- attinenti all'operazione della cessione di crediti perfezionata fra e R&D in frode ai creditori, CP_3 alle quali è del tutto estraneo il debitore ceduto . CP_4
Ad avviso della Corte, anche questo motivo d'appello va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Nella sentenza appellata il Tribunale di Como ha così motivato l'accoglimento della domanda revocatoria formulata ex art. 66 L.Fall. dal Curatore, riguardo sia alla cessione del credito stipulata Parte da con il 30 maggio 2016, sia alla transazione stipulata con da CP_3 CP_3 CP_4 in data 3 marzo 2017:
“Nella specie, risulta provato che il 30.5.2016 la società attrice, ora fallita, aveva ceduto una serie di crediti alla società (società estone) e che tale cessione era stata comunicata in pari data CP_3 da alla società debitrice;
che in data 30.5.2017 il curatore CP_3 Parte_1 del fallimento aveva diffidato la ad effettuare i pagamenti dei Parte_1 crediti ceduti;
che, ciò nonostante, la società convenuta aveva comunicato il 27.09.2017 di avere provveduto al pagamento in data 8.3.2017 a dell'importo di euro 700.000,00 in CP_3 esecuzione dell'accordo transattivo del 3.3.2017; che l'accordo transattivo raggiunto in sede di procedura concordataria cui era stata ammessa la società attrice ora fallita non era stata autorizzata pagina 12 di 17 dagli organi concordatari. In altri termini, la società attrice ha stipulato atti di cessione dei singoli crediti (di con i quali ha trasferito formalmente ex art. 1260 Controparte_1
c.c. la proprietà degli stessi alla cessionaria , con l'effetto di spogliare la società fallita di CP_3 ogni suo attivo in favore di società estere e, dunque, in danno dei creditori sociali, in conseguenza della diminuzione della sua garanzia patrimoniale. Tale circostanza e corroborata dalla Relazione predisposta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale nella quale la Polizia
Giudiziaria ha appurato che la domanda di concordato avanzata dalla società RD ora fallita non avesse uno scopo ripristinatorio bensì unicamente quello di "consentire a EL OU di rastrellare con tutta calma i crediti ceduti presso i vari debitori". Da tali circostanze risulta, dunque, provato il grave danno che gli atti pregiudizievoli hanno determinato nei confronti delle masse dei creditori, essendosi la società ora fallita privata della proprietà dei propri crediti, rendendo il suo patrimonio insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori così come risultanti negli stati passivi prodotti dalla
Curatela. Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l'inefficacia ex art. 66 L.F. dell'atto di cessione del credito tra e del 30.05.2016, avente Controparte_1 CP_3 ad oggetto il credito vantato nei confronti di RG VI e, successivamente, nei confronti di e nonché l'accordo transattivo stipulato in data Controparte_17 CP_3
03.03.2017, perfezionato in assenza di specifica autorizzazione ex art. 161, settimo comma, L.F. del
Tribunale e del commissario giudiziale in epoca in cui la società Controparte_1 aveva proposto domanda di concordato”.
[...]
Ad avviso della Corte, i motivi esposti dal Tribunale non valgono a sorreggere la statuizione d'inefficacia nei confronti del Fallimento ex art. 66 L. Fall. della transazione stipulata da
[...]
in data 3 marzo 2017 e, di conseguenza, neppure la condanna dell'appellante al pagamento CP_4 della somma di € 53.000,00.
Si premette che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “la revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte” (Cass. Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023); “Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del pagina 13 di 17 debitore per effetto di tale atto;
solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni”
(Cass. Ordinanza n. 11296 del 29/04/2025); “Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori” (Cass. n. 9092/1998).
Nel caso in esame non è stata in alcun modo allegata e neppure ipotizzata dal Curatore del
.D. la dolosa preordinazione, da parte di , della transazione stipulata CP_1 CP_4 in data 3 marzo 2017 con , al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori di R&D. CP_3
Si evince dalle allegazioni del Curatore in merito cessioni dei crediti in data 30 maggio 2016, oggetto di accertamenti della Guardia di Finanza in sede penale, nonché dalla sentenza n. 546\2020 emessa dal Tribunale di Como nella causa introdotta ex art. 66 L. Fall. dal Curatore dei Fallimenti Gruppo
300sessanta s.p.a., e nei confronti di Parte_2 Controparte_9 [...]
, , , che si è trattato di cessioni ad Controparte_7 Controparte_19 CP_3 CP_3 dei crediti verso terzi debitori (fra cui , stipulate dalle società controllate da
[...] CP_4
Gruppo 300sessanta s.p.a. e , in palese Parte_2 Controparte_9 crisi prefallimentare, con la finalità, preordinata mediante “Mandato di ristrutturazione industriale, economico, finanziaria e advisoring”, di permettere alle società estere e CP_3 [...]
di raccogliere dai debitori delle società cedenti (di fatto all'epoca già “fallite”), le Controparte_19 liquidità riscosse in forza di transazioni, per sottrarle alla garanzia patrimoniale dei creditori delle società del Gruppo.
Circa il presupposto oggettivo della revocatoria, il Curatore appellato ha ribadito che l'azione revocatoria nei confronti del debito ceduto “mira a conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto oggetto di revocatoria attraverso la condanna di al pagamento dell'importo di € CP_4
53.151,65.=, oggetto della transazione” e, dunque, la curatela “è pienamente legittimata a pretendere dalla debitrice ceduta il residuo ancora dovuto oggetto di un Accordo Transattivo inefficace”; ha richiamato le allegazioni esposte in primo grado, secondo cui alla data della transazione i crediti pagina 14 di 17 ammessi al passivo ammontavano a complessivi € 5.490.334,51; ha aggiunto che “a CP_4 fronte dello stralcio del credito di un rilevante importo (€ 53.151,65 su un credito di € 753.151,65), tra l'altro oggetto di una cessione di credito a certamente revocabile, si è accollata il rischio dell'omesso pagamento CP_3 da parte di delle somme dovute ai dipendenti che avevano prestato la propria attività lavorativa in favore CP_3 di Tale rischio si è effettivamente concretizzato, avendo i lavoratori depositato plurimi ricorsi per CP_4 ammissione al passivo del per il rilevante importo di € 221.872,58”. Parte_2
Ad avviso della Corte, a fronte del pagamento ad della somma di € 700.000,00 da parte CP_3 di - la cui efficacia (parzialmente) liberatoria per il debitore ceduto non è stata CP_4 contestata dal curatore del - era onere del Curatore dimostrare, quale eventus damni, che Parte_2 la transazione su tale somma abbia comportato un mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio della cedente R&D, sotto il profilo della sottrazione dal suo patrimonio di un residuo credito effettivo di € 53.000,00, in danno della massa dei suoi creditori.
Tale onere probatorio non è stato assolto dal Curatore.
Dai documenti e dalle allegazioni dell'appellante, risulta che l'accordo transattivo del 3 marzo 2017 stipulato da con , ha avuto per oggetto il credito di R&D portato da fatture CP_4 CP_3 di complessivi € 753.151,65, per il quale la cessionaria aveva ottenuto il decreto ingiuntivo CP_3 notificato a in data 9 gennaio 2017; il credito atteneva ai servizi oggetto di appalti CP_4 per l'affidamento, da parte di Punto VI a R&D, della ristorazione presso le strutture socio- sanitarie della committente;
gli appalti sono stati risolti nel marzo del 2016; il credito vantato da Parte
si riferiva a corrispettivi maturati e scaduti alla data della transazione. In data 30 maggio 2016 Parte era pervenuta a la notifica dell'atto di cessione pro solvendo dei crediti da parte
CP_4 in favore della . Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato CP_3 per l'udienza del 20 giugno 2017, ha contestato il credito di € 753.151,65, eccependo
CP_4 in modo specifico una serie d'inadempimenti nei servizi resi da R&D a partire dall'inizio del 2016, già formalmente contestati all'appaltatrice con numerose comunicazioni PEC nei mesi di febbraio- aprile 2016; l'opponente ha allegato, inoltre, che erano pervenute a quale obbligata
CP_4 in solido con l'appaltatrice- espresse e formali richieste di pagamento di contributi e retribuzioni di dipendenti di R&D, rimaste inadempiute da parte dell'appaltatore e che, quindi, erano necessarie verifiche della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatrice, ulteriore motivo per il quale le fatture non erano state pagate (ex art. 1460 c.c.). Nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in quanto il
CP_4 credito non era certo, né liquido, né esigibile e, in subordine, ha eccepito la compensazione del pagina 15 di 17 credito di € 753.151,65 con controcrediti di di circa 40 mila euro, analiticamente CP_4 specificati nell'atto.
Con la transazione del 3 marzo 2017 le parti- e la cessionaria del credito CP_4 CP_3 anno definito la controversia oggetto del decreto ingiuntivo, evitando l'iscrizione a ruolo
[...] della causa di opposizione, mediante il pagamento della somma di € 700.000,00 da parte del debitore ceduto “entro 7 giorni dalla firma dell'accordo”, il quale a propria volta ha dichiarato di non avere nulla a che pretendere in relazione alle prestazioni di cui allegato B (vale a dire ai controcrediti eccepiti in compensazione); s'impegnava “a soddisfare interamente e in via CP_3
Parte_ definitiva le Richieste dei Dipendenti e a corrispondere a ogni lavoratore che erano in forza ad che svolga, o abbia svolto, attività presso le strutture socio sanitarie gestite da , tutti gli importi a qualsiasi titolo Parte_5 dovuti e ad oggi non ancora pagati relativi alle attività svolte sino a tutto marzo 2016”.
A questo accordo transattivo ha partecipato la cedente R&D, al solo scopo di dichiarare che i crediti di cui alle fatture allegate, non erano stato oggetto di ulteriori cessioni a soggetti diversi da CP_3
[...]
La transazione è stata regolarmente adempiuta da , la quale ha pagato in data 8 marzo CP_4
2017 l'importo di € 700.000,00 in favore di , dopo aver ricevuto in data 30.5.2016 la notifica CP_3 della cessione del credito ai fini dell'art. 1264 c.c.; solo dopo l'avvenuto pagamento della somma, con comunicazione via pec in data 30.5.2017 il Curatore ha diffidato dall'effettuare CP_4 pagamenti relativi a qualsivoglia titolo, compresi quelli risultanti dall'atto di cessione già notificato da . CP_3
A fronte delle specifiche contestazioni dell'ammontare del credito oggetto del decreto ingiuntivo, analiticamente esposte da nell'atto di citazione in opposizione, il Curatore non ha CP_4 preso posizione sulle eccezioni dell'opponente d'inadempimento di R&D e di compensazione dell'asserito maggior credito di € 753.000,00 con controcrediti di;
il Curatore non ha CP_4 fornito elementi dai quali eventualmente inferire che le eccezioni dell'opponente fossero pretestuose, tanto da non giustificare l'accordo transattivo del 3 marzo 2017 fra il debitore ceduto e la cessionaria del credito di R&D.
In definitiva, ad avviso della Corte, il Curatore non ha assolto l'onere di dimostrare, ai fini dell'eventus damni ex art. 66 L. Fall, che la transazione sull'importo di € 700.000,00 stipulata da
[...]
in data 3 marzo 2017, abbia comportato un mutamento qualitativo o quantitativo del CP_4 patrimonio di R&D, sotto il profilo della sottrazione alla sua garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. di un residuo credito di € 53.000,00 in danno della massa dei suoi creditori.
Ne consegue, in accoglimento anche dell'autonomo motivo sub C dell'appello, la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda del Curatore di revocatoria ex art. 66 L. fall nei pagina 16 di 17 confronti di e la connessa domanda di condanna dalla stessa al pagamento della CP_4 somma di € 53.000,00 oltre interessi.
II- Per il principio della soccombenza, in riforma della sentenza di primo grado il Parte_2 dev'essere condannato a pagare le spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, tenendo conto dei valori medi per le quattro fasi del giudizio di primo grado;
per il grado d'appello il compenso si liquida in base ai parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e decisionale tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta secondo il rito dell'art. 350 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023 pubblicata in Parte_1 data 3 novembre 2023, così provvede:
I- In accoglimento dell'appello proposto da in riforma Parte_1 della sentenza del Tribunale di Como n. 1226/2023 limitatamente alla posizione dell'appellante, respinge tutte le domande proposte dal Curatore Parte_6 nei confronti di Controparte_4 Parte_1
II- Condanna il alla rifusione a Controparte_18 [...] delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado Parte_1 in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso spese forfetario ex art. 2 DM n. 55\2014
(e successive modifiche), CPA ed IVA se dovuta, per il secondo grado in complessivi € 9.602,00, oltre rimborso spese forfetario ex art. 2 DM n. 55\2014, contributo unificato, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 10 giugno 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
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