Sentenza breve 20 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 20/12/2021, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 01539/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00926/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Esteri, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza del Tribunale -OMISSIS- n. -OMISSIS--resa nel ricorso n.rg. -OMISSIS-- depositata e comunicata in data 1/02/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno istante ha chiesto l’esecuzione, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., dell’ordinanza del Tribunale -OMISSIS- n. -OMISSIS-– resa nel ricorso n.r.g. -OMISSIS-- depositata e comunicata in data 1/02/2021, con la quale, in accoglimento dell’istanza proposta dal ricorrente, è stato accertato e dichiarato il diritto di -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- del ricorrente, all’ingresso e soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare con rilascio del visto di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 30/2007, con compensazione delle spese di lite.
Per effetto della decisione così assunta l’Ambasciata italiana ad -OMISSIS-avrebbe dovuto valutare la richiesta di visto del -OMISSIS- del ricorrente e quindi provvedere al rilascio della documentazione necessaria per l’ingresso sul territorio nazionale per motivi familiari, così come statuito dal Tribunale.
Il provvedimento così emesso dal Tribunale -OMISSIS- ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 1.2.2021 e debitamente notificato alle parti, passava definitivamente in giudicato in data 4.3.2021, non essendo stata proposta alcuna impugnazione da parte del Ministero degli Esteri, così come attestato dalla difesa istante con il documento depositato in giudizio in occasione dell’odierna camera di consiglio.
Nonostante l’avvenuta notifica di copia autentica dell’ordinanza alla cancelleria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e i ripetuti solleciti inviati dal difensore anche presso la sede dell’Ambasciata, nessuna esecuzione è stata data al provvedimento del Tribunale.
Conseguentemente con il ricorso in esame, stante il perdurare dell’inerzia dell’amministrazione, è stata chiesta la declaratoria attestante obbligo di procedere all’esecuzione della statuizione contenuta nell’ordinanza del Tribunale -OMISSIS- da parte del Ministero degli Esteri, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistenza dell’inottemperanza.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 1 dicembre 2021, udito il procuratore del ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte del Ministero degli Esteri a dare tempestiva esecuzione e comunque non oltre il termine di giorni 45 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia, all’ordinanza n. -OMISSIS- del Tribunale -OMISSIS- che ha accertato e dichiarato il diritto del -OMISSIS- del ricorrente ad ottenere il visto per l’ingresso e il soggiorno in territorio italiano per motivi di ricongiungimento familiare.
Nomina sin d’ora in caso di persistente inerzia da parte dell’amministrazione, in qualità di commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione intimata.
Le spese sono poste a carico dell’amministrazione intimata e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto, ordina al Ministero degli Esteri, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione all’ordinanza indicata in epigrafe, nei modi in essa specificati e nei termini sopra indicati.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione intimata.
Condanna l’amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1000,00 €, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO