TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3445/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Guglielmo Mossuto del Foro di Firenze, giusta procura in atti
Ricorrente
E nato a [...] il [...], (C.F.: ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Guglielmo Mossuto del Foro di Firenze, giusta procura in atti
Resistente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
* * *
Ha agito in giudizio in data 22.11.2024 i sig.ri e Parte_1 [...] hiedendo la modifica delle condizioni di separazione, deducendo che: CP_1
- i Sigg.ri e ontraevano matrimonio concordatario in data 06/05/1995 Pt_1 CP_1
a Lastra a Signa (FI), in regime di comunione dei beni, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lastra a Signa, atto n.16, parte 2, serie B anno 1995;
- i coniugi stabilivano la residenza familiare nell'immobile sito in San Miniato (PI), Via
Vincenzo Padula n.2, immobile in comproprietà per la quota del 50% ciascuno;
- dalla loro unione è nato in [...] il [...] il figlio C.F. Persona_1
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
C.F._3
- la sig.ra svolge attività di commessa, il sig. camionista;
Pt_1 CP_1
- con sentenza n.72/2024 pubblicata il 16/01/2024 il Tribunale di Pisa nel procedimento r.g. 3010/2023 – pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti con il ricorso congiuntamente proposto
- tra le suddette condizioni vi era la seguente previsione: “4) sulla casa coniugale grava un mutuo stipulato in data 14/07/2011 e intestato ad entrambi i coniugi, la cui rata mensile ammonta a euro
700,00. In particolare si tratta di un complesso immobiliare posto in San Miniato (PI), Via Vincenzo
Padula n.2 e precisamente: a) appartamento per civile abitazione sviluppantesi ai piani terreno e primo, il primo per chi guarda da Via Vincenzo Padula il fabbricato da destra verso sinistra, con accesso da resede esclusivo dove sono poste le scale esclusive che conducono al portoncino d'ingresso dell'appartamento, composto da cucina/soggiorno, due camere, disimpegno, bagno e due terrazzi oltre a ripostiglio/lavanderia al piano terreno;
b) Garage posto al piano terreno con annesso resede collegato all'appartamento tramite scala a chiocciola interna e precisamente al primo per chi guarda da Via Pepe il fabbricato da sinistra verso destra. Confini di tutti i beni: proprietà proprietà Via Parte_2 Parte_3
Vincenzo Padula, salvo se altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Miniato, detti immobili sono censiti - con corretta intestazione – nel foglio di mappa 27, dalla particella 1216, subalterni: - 3, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita catastale Euro 297,48 (duecentonovantasette virgola quarantotto) - 14, categoria C/6, classe 2, consistenza 21 (ventuno) metri quadrati, rendita catastale Euro 105,20 (centocinque virgola venti) In merito al suddetto immobile le parti si accordano come segue: La sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Pt_1 tra i coniugi, al sig. la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà CP_1 dell'abitazione coniugale sita nel comune di San Miniato (PI), Via Vincenzo Padula n.2 il tutto come sopra censito. Il sig. a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per CP_1 intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della omologazione della separazione. Nella casa coniugale rimarrà ad abitare il sig. con tutti gli arredi che la compongono. CP_1
5) in caso di futura vendita dell'immobile, il sig. si impegna fin da adesso a trasferire l'importo CP_1 di euro 50.000,00 in favore del figlio Persona_1
- le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le sopra citate condizioni
Le parti sopra indicate hanno chiesto di modificare la sentenza di separazione n. 72/2024 pubblicata il 16.01.2024 r.g. 3010/23 alle seguenti condizioni:
“1. la sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i Pt_1 coniugi, al figlio C.F. la propria quota di comproprietà, pari al Persona_1 C.F._3
50% della proprietà dell'abitazione coniugale sita nel comune di San Miniato (PI), Via Vincenzo Padula n.2 il tutto come sopra censito 2. Tutte le spese relative al suddetto immobile restano a esclusivo carico del sig. CP_1
(a titolo esemplificativo: mutuo, ristrutturazioni, tasse, utenze e quant'altro);
3. il cane continuerà a
[...] CP_2 vivere nel suddetto immobile, con diritto della sig.ra di visita e permanenza nell'immobile finché ci sarà Pt_1 il cane (il cane è gravemente malato e non più facilmente trasportabile) 4. invariate le altre condizioni.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 27.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Le condizioni appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone in punto di spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3445/2024, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.72/2024 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data
16.01.2024, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Pt_1
rapporti patrimoniali tra i coniugi, al figlio la propria quota di comproprietà, Persona_1 pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale sita nel comune di San Miniato (PI), Via
Vincenzo Padula n.2;
DISPONE che tutte le spese relative al suddetto immobile restino a esclusivo carico del sig.
; CP_1
DÀ ATTO che il cane OI continui a vivere nel suddetto immobile, con diritto della sig.ra di visita e permanenza nell'immobile finché ci sarà il cane. Pt_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3445/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Guglielmo Mossuto del Foro di Firenze, giusta procura in atti
Ricorrente
E nato a [...] il [...], (C.F.: ) e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Guglielmo Mossuto del Foro di Firenze, giusta procura in atti
Resistente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
* * *
Ha agito in giudizio in data 22.11.2024 i sig.ri e Parte_1 [...] hiedendo la modifica delle condizioni di separazione, deducendo che: CP_1
- i Sigg.ri e ontraevano matrimonio concordatario in data 06/05/1995 Pt_1 CP_1
a Lastra a Signa (FI), in regime di comunione dei beni, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lastra a Signa, atto n.16, parte 2, serie B anno 1995;
- i coniugi stabilivano la residenza familiare nell'immobile sito in San Miniato (PI), Via
Vincenzo Padula n.2, immobile in comproprietà per la quota del 50% ciascuno;
- dalla loro unione è nato in [...] il [...] il figlio C.F. Persona_1
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
C.F._3
- la sig.ra svolge attività di commessa, il sig. camionista;
Pt_1 CP_1
- con sentenza n.72/2024 pubblicata il 16/01/2024 il Tribunale di Pisa nel procedimento r.g. 3010/2023 – pronunciava la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti con il ricorso congiuntamente proposto
- tra le suddette condizioni vi era la seguente previsione: “4) sulla casa coniugale grava un mutuo stipulato in data 14/07/2011 e intestato ad entrambi i coniugi, la cui rata mensile ammonta a euro
700,00. In particolare si tratta di un complesso immobiliare posto in San Miniato (PI), Via Vincenzo
Padula n.2 e precisamente: a) appartamento per civile abitazione sviluppantesi ai piani terreno e primo, il primo per chi guarda da Via Vincenzo Padula il fabbricato da destra verso sinistra, con accesso da resede esclusivo dove sono poste le scale esclusive che conducono al portoncino d'ingresso dell'appartamento, composto da cucina/soggiorno, due camere, disimpegno, bagno e due terrazzi oltre a ripostiglio/lavanderia al piano terreno;
b) Garage posto al piano terreno con annesso resede collegato all'appartamento tramite scala a chiocciola interna e precisamente al primo per chi guarda da Via Pepe il fabbricato da sinistra verso destra. Confini di tutti i beni: proprietà proprietà Via Parte_2 Parte_3
Vincenzo Padula, salvo se altri. Al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Miniato, detti immobili sono censiti - con corretta intestazione – nel foglio di mappa 27, dalla particella 1216, subalterni: - 3, categoria A/2, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita catastale Euro 297,48 (duecentonovantasette virgola quarantotto) - 14, categoria C/6, classe 2, consistenza 21 (ventuno) metri quadrati, rendita catastale Euro 105,20 (centocinque virgola venti) In merito al suddetto immobile le parti si accordano come segue: La sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Pt_1 tra i coniugi, al sig. la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà CP_1 dell'abitazione coniugale sita nel comune di San Miniato (PI), Via Vincenzo Padula n.2 il tutto come sopra censito. Il sig. a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per CP_1 intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della omologazione della separazione. Nella casa coniugale rimarrà ad abitare il sig. con tutti gli arredi che la compongono. CP_1
5) in caso di futura vendita dell'immobile, il sig. si impegna fin da adesso a trasferire l'importo CP_1 di euro 50.000,00 in favore del figlio Persona_1
- le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le sopra citate condizioni
Le parti sopra indicate hanno chiesto di modificare la sentenza di separazione n. 72/2024 pubblicata il 16.01.2024 r.g. 3010/23 alle seguenti condizioni:
“1. la sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i Pt_1 coniugi, al figlio C.F. la propria quota di comproprietà, pari al Persona_1 C.F._3
50% della proprietà dell'abitazione coniugale sita nel comune di San Miniato (PI), Via Vincenzo Padula n.2 il tutto come sopra censito 2. Tutte le spese relative al suddetto immobile restano a esclusivo carico del sig. CP_1
(a titolo esemplificativo: mutuo, ristrutturazioni, tasse, utenze e quant'altro);
3. il cane continuerà a
[...] CP_2 vivere nel suddetto immobile, con diritto della sig.ra di visita e permanenza nell'immobile finché ci sarà Pt_1 il cane (il cane è gravemente malato e non più facilmente trasportabile) 4. invariate le altre condizioni.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 27.03.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Le condizioni appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone in punto di spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 3445/2024, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.72/2024 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data
16.01.2024, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Pt_1
rapporti patrimoniali tra i coniugi, al figlio la propria quota di comproprietà, Persona_1 pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale sita nel comune di San Miniato (PI), Via
Vincenzo Padula n.2;
DISPONE che tutte le spese relative al suddetto immobile restino a esclusivo carico del sig.
; CP_1
DÀ ATTO che il cane OI continui a vivere nel suddetto immobile, con diritto della sig.ra di visita e permanenza nell'immobile finché ci sarà il cane. Pt_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 02.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi