Articolo 4 della Legge 28 aprile 1975, n. 145
Articolo 3
Versione
15 maggio 1975
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298 .

Entrata in vigore il 15 maggio 1975