Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298 .