CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1887/2022
promossa da
, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Flaminia Parte_1 n. 101, presso lo studio degli avv.ti Marco Lunedei e Monica Lunedei che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Flaminia n. 163, presso lo studio dell'avv. Antonio Colella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notifi- cato nel precedente grado di giudizio Appellato
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribu- Parte_1 nale di Rimini, (di seguito solo , al fine di sentirla condannare al Controparte_1 CP_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 23.05.2015. Più in dettaglio l'attrice ha dedotto che, in data 23.05.2015 alle ore 9:45 circa, mentre si trovava all'interno della struttura termale di proprietà delle sita a Rapolano RM (SI), scivolava all'interno di una CP_1 vasca di disinfezione dei piedi, antistante le piscine, a causa della presenza di una sostanza altamente scivolosa depositatasi sul fondo “presumibilmente riconducibile a residui solidi di acqua sulfurea”; a seguito del sinistro la riportava lesioni personali, certificate dal Pronto Soccorso di Rimini, con Pt_1 accertamenti tecnici e strumentali;
ha chiesto quindi dichiararsi la responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 1218 e/o 2049 e/o 2051 c.c. e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio contestando ogni addebito di re- Controparte_1 sponsabilità sia nell'an che nel quantum; ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 947/2022, all'esito della espletata istruttoria, consistita nell'acqui- sizione della CTU medico legale - che aveva già quantificato l'entità del trauma subito dall'attrice nel
1 pregresso giudizio per ATP ex art. 696 bis c.p.c. - nonché nell'interrogatorio formale, nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“La domanda risarcitoria di parte attrice, pur genericamente formulata, può essere inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, atteso che nell'atto intro- duttivo e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli elementi di fatto fondanti la responsabilità di parte convenuta vengono identificati nella presenza di una sostanza scivolosa nella vasca disinfetta piedi antistante la piscina in questione, a causa della quale, a suo dire, la sig.ra scivolava e si pro- Pt_1 curava le descritte lesioni.
La controversia è dunque inquadrabile nella tematica della responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c. che si riferisce a beni sia mobili sia immobili, e contempla quali due unici presupposti applica- tivi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass.n.20427/2008, Cass.n.4279/2008 e
Cass.n.858/2008).
…Tale responsabilità pertanto resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla parte convenuta, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee causate da terzi, incluso anche il fatto del danneggiato. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e, sul convenuto, la prova del caso fortuito (cfr. ex multis Cass. Sez. III 2.3.2012 n. 3253; Cass.n.20247/2008).
Ebbene, nel caso che ci occupa la danneggiata non è riuscita a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale, della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa.
…Parte attrice assume di essere caduta per aver messo il piede su una sostanza biancastra scivolosa posizionata sul fondo della vasca lavapiedi, ma non solo non ha fornito la prova del luogo esatto dell'ac- caduto, ma non è stata neppure in grado di provare che effettivamente vi fosse e cosa fosse la sostanza biancastra descritta. Sul punto la deposizione resa dall'unico teste oculare, , marito dell'attrice, appare Testimone_1 generica e non suffragata da alcuna altra prova quale ad esempio l'indicazione delle persone alle quali aveva riferito l'incidente, né tantomeno immagini della descritta ed asserita patina . Parte_2 Né è emersa, in istruttoria, un'eventuale mancanza da parte del centro termale nella gestione e manuten- zione delle vasche, tale da provocare o ignorare la formazione di una indefinita sostanza biancastra scivolosa. I testi escussi, fra gli altri il teste , dipendente della struttura, descrivevano le attività di manuten- Tes_2 zione e pulizia della vasca, affermando che detta vasca veniva quotidianamente pulita e riempita fino ad un livello di 10 cm di acqua corrente contenente cloro con funzione disinfettante e confermava che il centro, in quel periodo dell'anno, apriva alle ore 9; che la pavimentazione della vasca non era a piastrelle lisce come affermato dal ma di “cemento rugoso e granuloso”. Tes_1
Quanto alle dichiarazioni di parte attrice, dai referti medici allegati dalle parti emergeva che la stessa dichiarava in più occasioni di essere genericamente caduta accidentalmente;
già nella raccomandata inviata il 26.05.2015 alla struttura termale (doc. 2 convenuto), la rappresentava di avere messo Pt_1 il piede nella vasca di disinfezione e di essere caduta a terra, contestando unicamente l'assenza di un corrimano e senza fare alcun cenno alla sostanza scivolosa;
la dott.ssa , teste alla quale parte Tes_3 attrice aveva riferito nell'immediatezza il fatto occorsole, affermava che la stessa le aveva riferito di essere caduta “accidentalmente”; il teste marito della unico teste oculare, ricordava Tes_1 Pt_1 che era sopraggiunta una signora dopo che aveva aiutato la moglie a rialzarsi, ma detta signora non era
2 stata chiamata a teste per riferire in merito alla reale sussistenza di tale patina scivolosa;
nel corso dell'istruttoria non veniva allegata alcuna valida prova in merito al personale (quale ad esempio un eventuale bagnino di salvataggio) al quale fosse stata segnalata l'insidia, né venivano allegate immagini della vasca.
Ebbene, va osservato che non sono dunque emerse anomalie della vasca in questione, tali da poterla definire non a norma, e quindi intrinsecamente pericolosa secondo la prospettazione attorea, al punto che, con ogni probabilità, la vasca è stata non la causa bensì l'occasione di una caduta, frutto di verosi- mile distrazione dell'attrice, che, in presenza di una situazione “intrinsecamente pericolosa” come una vasca piena di acqua, avrebbe dovuto operare la normale prudenza ed attenzione richieste in un simile contesto.
Si rammenta, in punto di diritto, che "in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'au- tonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'impru- dente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c." (Cass.n.2345/2019).
Per i motivi innanzi esposti, che fanno ritenere scarsamente persuasiva la tesi attorea e comunque non consentono di ritenere provato il fatto storico generatore dell'evento lesivo e, conseguentemente, la de- dotta responsabilità, la domanda attorea va integralmente respinta per difetto di prova del nesso causale tra la cosa sottoposta alla custodia di parte convenuta ed i danni subiti dall'attrice, la cui condotta im- prudente andrebbe in ogni caso qualificata come fortuito ai fini dell'interruzione del nesso causale” Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale, ravvisando solo una responsabilità ex art. 2051 c.c., ha erroneamente omesso ogni pronuncia sulla sussistenza di responsabilità contrattuale in capo alla con- venuta, con conseguente inversione dell'onere probatorio. Rileva che la motivazione della sentenza è tutta incentrata sull'istituto della responsabilità derivante dalla cosa in custodia, laddove viceversa la domanda attorea è stata dedotta, in via principale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e solo in via residuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Evidenzia che, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., la responsabilità dell'evento dannoso sopra descritto è totalmente ed esclusivamente addebitabile alle sussistendo tra quest'ultima e l'appellante, un rap- CP_1 porto contrattuale finalizzato alla fruizione in sicurezza delle piscine e delle vasche di disinfezione da parte della cliente-consumatrice.
La aveva adempiuto correttamente all'obbligazione a suo carico, consistente nel pagamento del Pt_1 biglietto di ingresso (doc.1 fasc. A.T.P.) e aveva pertanto il diritto di richiedere ed ottenere l'adempi- mento, da parte dell'altro contraente, della propria prestazione, consistente nella fruizione in sicurezza delle piscine e delle vasche di disinfezione.
Come noto, all'interno del rapporto contrattuale, è il contraente inadempiente che deve dare la prova dell'a- dempimento che, nel caso di specie, consisteva nel consentire alla cliente-consumatrice la possibilità di fruire della struttura in sicurezza.
Ribadisce che la responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che il creditore deve solo provare in giudizio il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c.; egli non deve provare invece, ma solo allegare, l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
3 Con il secondo motivo, lamenta una errata valutazione delle risultanze processuali. Rileva, al riguardo che, all'udienza del 19.06.2019, il teste ha confermato che “la sig.ra Testimone_1 scivolava su una sostanza biancastra presente sul fondo di una vasca di disinfezione per i piedi Pt_1 presente lungo il percorso di accesso alle piscine termali e cadeva a terra”, precisando che egli aveva assistito allo scivolamento personalmente, trovandosi esattamente dietro all'attrice, distante circa un paio di metri (quindi con una visibilità totale e diretta). A precisa domanda ha dichiarato: “Io ho visto che è scivolata nella vasca cadendo all'indietro andando a sbattere la schiena ed il piede contro il bordo della vasca stessa. Sono andato a soccorrerla e ho notato che non riusciva a stare in piedi, vi era una patina bianca sul fondo, in pratica le mattonelle erano rico- perte da questa patina biancastra”. Nell'immediatezza dell'evento, la e il marito hanno riferito, al medico presente presso l'inferme- Pt_1 ria, l'esatta dinamica del sinistro e segnalato, immediatamente, l'insidia al personale della struttura, come confermato dal teste “dopo che ho accompagnato mia moglie presso il personale medico della Tes_1 struttura ho riferito allo stesso personale medico che mia moglie era scivolata in questa vaschetta per i piedi, segnalando la presenza di tale patina biancastra”.
Osserva quindi che il testimone ha risposto in maniera precisa e circostanziata (sui capitoli di prova am- messi dal Tribunale), eppure la sua dichiarazione è stata ritenuta generica e non suffragata da alcuna prova, quale ad esempio l'indicazione delle persone alle quali aveva riferito l'incidente, né immagini della de- scritta ed asserita patina biancastra. Rileva che: a) il teste ha esattamente risposto alle domande rivoltegli;
b) che la “mancanza di fotografie della vasca e della sostanza” è del tutto irrilevante, in ragione del fatto notorio che i clienti di un centro termale accedono ai servizi con il solo costume, lasciando nello spogliatoio vestiario ed oggetti personali, quali borse, telefoni cellulari;
c) la “mancata identificazione” della sostanza scivolosa è parimenti del tutto irrilevante in considerazione del fatto che il testimone ha risposto unicamente su quanto direttamente visto e percepito e, non essendo un chimico, non ha provveduto a prelevare e fare analizzare la composizione molecolare della sostanza costituente insidia. Ribadisce quindi che è stata provata la causa dell'evento dannoso, rappresentata dalla presenza di una sostanza scivolosa accumulatasi sul fondo della vasca di disinfezione dei piedi, costituente insidia non altrimenti prevenibile dall'utenza e non visibile, in quanto sostanza di colore biancastro, derivata da un probabile residuo fisso dello zolfo presente nell'acqua delle piscine termali o da un eccesso di cloro che, se versato in grandi concentrazioni, non riesce a sciogliersi completamente e cade sul fondo, su una pavi- mentazione di colore chiaro. Sostiene ancora che, dall'espletata istruttoria, è altresì emerso che, in prossimità della vasca di disinfe- zione, attraverso la quale era obbligatorio il passaggio per accedere alle piscine, al momento dell'evento dannoso, non era installato alcun corrimano, supporto di appoggio o sostegno, ai quali la danneggiata avrebbe potuto tenersi per camminare in sicurezza, così da evitare la caduta, mentre, nei giorni successivi all'evento, è stato effettivamente collocato il corrimano prima era assente (cfr. teste : ciò a con- Tes_1 ferma del riconoscimento, da parte dei responsabili del centro termale, dell'insita pericolosità dello stato del luogo del sinistro.
Evidenzia ancora che è del tutto inattendibile la dichiarazione relativa alla dinamica dell'evento del testi- mone sig. , il quale ha espressamente riferito “ero in ferie quando è accaduto il sinistro ho parlato Tes_4 con la dottoressa la quale mi ha riferito quanto indicato nel capitolo” (ovvero la dott.ssa Persona_1
).
[...]
4 Per quanto riguarda poi l'ulteriore elemento evidenziato dal Tribunale, ovvero il fatto che nelle dichiara- zioni di parte attrice e nei referti medici allegati dalle parti vi fosse il riferimento ad una caduta “acciden- tale”, osserva che, come già dedotto nel precedente grado di giudizio (V. verbale 16.09.2021 e relativa produzione documentale della circolare 23.12.2016 della Regione Emilia Romagna) la locuzione “caduta accidentale” ricomprende ogni genere di caduta non dovuta alla azione diretta e violenta di una terza persona, comprese quelle dovute a responsabilità di terzi. Con il terzo motivo sostiene che, in ogni caso, anche qualificando i fatti di causa come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. emerge comunque la responsabilità delle RM, stante la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Rileva al riguardo che la presenza di una sostanza traslucida e altamente scivolosa (presumibilmente re- siduo solido di acqua sulfurea o di cloro non sciolto perché in eccessivo dosaggio), depositatasi sul fondo di una vasca d'acqua con pavimentazione chiara e liscia, costituisce elemento di pericolo soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente invisibile per chiunque sia costretto a camminarvi sopra a piedi nudi.
D'altra parte, nessuna responsabilità potrà essere attribuita, neppure a titolo concorrente, alla CA, la quale attraversava detta vasca di disinfezione (passaggio obbligatorio per l'accesso alla piscina termale), adottando tutte le cautele del caso possibili (ad es. non poteva neppure tenersi ad un corrimano perché assente, dal momento che è stato installato solamente dopo il suo infortunio). Osserva ancora che l'appellata dovrà rispondere anche per responsabilità extracontrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 c.c., in quanto il personale dipendente del centro termale, contravvenendo alla doverosa diligenza, prudenza perizia, nella circostanza, ha omesso di adottare tutte le necessarie precauzioni (pulizia delle vasche di disinfezione) al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza ai clienti.
Con il quarto motivo, sul quantum debeatur, sostiene che il danno biologico riportato dall'appellante è stato accertato e quantificato dalla C.T.U. medico legale, esperita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. mentre, con riferimento alla richiesta personalizzazione, osserva che il precedente Giudice istrut- tore (diverso magistrato dall'estensore della sentenza) aveva ammesso le prove richieste dalla Pt_1 su questo punto (prove inizialmente subordinate al raggiungimento di quelle sull'an debeatur) : ritiene quindi che il Giudice avesse già effettuato una valutazione prognostica positiva sull'accoglibilità della domanda attorea e sulla fondatezza della stessa, salvo poi essere sostituito al momento della decisione.
Ribadisce quindi, sul danno biologico, che il C.T.U. ha quantificato il danno in giorni 20 (venti) di I.T.T., giorni 10 (dieci) di I.T.P. al 75%, giorni 20 (venti) di I.T.P. al 50%, giorni 20 (venti) di I.T.P. al 25%, e una invalidità permanente costituente “danno biologico” pari al 4% (quattro per cento); ha ritenuto con- gruo il rimborso delle spese mediche sostenute, per “un importo complessivo di 2.315,00 euro”. Sostiene di avere riportato un danno morale per la sofferenza legata al forte dolore fisico, nonché per la frustrazione e il turbamento conseguenti all'impossibilità di attendere alle quotidiane occupazioni familiari e lavorative, nonché un ulteriore danno - meritevole di personalizzazione nella misura del 20% di quello non patrimoniale - per la sopravvenuta impossibilità di effettuare lunghe camminate in compagnia del marito e di amici, con i quali condivideva anche la propria passione per la danza, come è emerso dalle prove testimoniali (testi e ) Tes_1 Tes_5
Infatti detti testimoni, sentiti all'udienza dello 03.02.2021, hanno confermato che, fino alla data del sinistro del 23.05.2015 , la praticava da circa quindici anni, in coppia col marito, il ballo da sala e danze Pt_1 caraibiche, con cadenza plurisettimanale, partecipando a lezioni e corsi presso la scuola di ballo “Official
5 Salsero di Rimini” ed a competizioni amatoriali;
hanno confermato che l'appellante studiava danza e pra- ticava il ballo di coppia sin dalla prima giovinezza e che, dalla data del sinistro di cui è causa, si era astenuta dal praticare il ballo oltre che a partecipare alle passeggiate che prima faceva con marito ed amici.
Sul danno patrimoniale chiede il rimborso: a) dei costi di C.T.U. e C.T.P. (pari rispettivamente ad € 488,00 ed € 305,00), come da relative fatture, prodotte (docc. 7 e 8 fasc. I grado); b) dell'importo pagato per la collaboratrice domestica del cui ausilio ha dovuto avvalersi nel periodo immediatamente successivo all'evento, dal 01.06.2015 al 07.08.2015, durante il quale è stata completa- mente impossibilitata allo svolgimento delle normali mansioni domestiche (osserva che al polso sinistro le era stato applicato un gesso per 30 giorni e precisamente dal 25.05.2015 al 26.06.2015).
Per far fronte a tali necessità, è stata costretta a richiedere l'assistenza della sig.ra Controparte_2 per l'aiuto nello svolgimento delle attività personali e familiari quotidiane, cui ha corrisposto l'importo di
€ 1.000,00 (doc. 3 fasc. I grado); c) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale consistita nell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante prima dell'introduzione della presente causa (V. missive del 03.08.2015 e del 15.03.2016, docc.24, 25 fascicolo A.T.P.). Tali spese sono state quantificate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con specifica nota spese emessa dallo in data 18.09.2017 (doc. 5 fasc. I grado) per un importo pari ad € 2.757,74; CP_3
d) spese legali giudiziali relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per € 3.246,75 come da nota.
Quindi conclude chiedendo, in accoglimento del proposto appello, la condanna dell'appellata al paga- mento della complessiva somma di € 15.250,85 oltre accessori di legge, come da prospetto riportato in appello, con distrazione in favore dei difensori delle spese di lite, comprese quelle relative al procedimento di ATP oltre che di quelle del doppio grado d giudizio,
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che se è vero che il Tribunale ha sussunto la controversia sotto l'art. 2051 c.c. e non sotto le altre norme richiamate dall'attrice, ivi quindi inclusi gli artt. 1218 e 1228 c.c., pur tuttavia non è ravvisabile alcun vizio della sentenza e/o della sua motivazione. Infatti, la domanda risarcitoria dell'appellante non è meritevole di accoglimento, neppure in applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., per i seguenti motivi.
Sostiene che le hanno provato di avere diligentemente adempiuto alla prestazione a proprio carico CP_1 e richiama, al riguardo, le deposizioni del teste sig. , rese all'udienza del 19.06.2019 Tes_4 In ogni caso osserva che, a differenza di quanto dedotto dall'appellante (secondo cui, in materia di re- sponsabilità contrattuale, al creditore sarebbe “sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'adempimento”), la giurisprudenza ha più volte affermato (Cass.n.30998/2018) che “Nel nostro ordinamento esistono molte norme che solle- vano l'attore dall'onere di provare la colpa del convenuto, sia in materia di contratti (ad esempio, gli artt. 1218 o 1681 c.c., o l'art. 178 d. Lgs.
7.9.2005 n.209), sia in materia di fatti illeciti (ad esempio, gli artt. 2048 e seguenti c.c.). Non esiste, invece, alcuna norma che sollevi l'attore dall'onere di provare il nesso di causa (rectius, i fatti materiali sui quali fondare il giudizio di causalità) tra l'inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato”. Quindi il creditore-danneggiato deve allegare e provare il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, in mancanza del quale, la mera circostanza dell'inadempimento, diviene irrilevante, poiché “la
6 colpa civile è priva di conseguenze, quando da essa non sia derivato un danno con nesso di causalità immediato e diretto” (Cass.n.17406/2016). Nel caso di specie, a differenza di quanto ex adverso dedotto la non ha dimostrato l'accadimento Pt_1 di cui al presente giudizio, ossia di essere scivolata e caduta a causa di una “sostanza altamente scivolosa depositatasi sul fondo, presumibilmente riconducibile a residui solidi di acqua sulfurea”, difettando quindi la prova del nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso. Sul secondo motivo sostiene che, come noto “in tema di valutazione delle prove spetta al giudice di merito il controllo della loro attendibilità e concludenza, come la scelta, fra le risultanze istruttorie, dopo averle vagliate nel loro complesso, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, pri- vilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, senza altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse” (Cass.n.3385/2023). Nel caso di specie, il Tribunale ha effettuato una valutazione delle prove corretta ed esente da censura, poiché completa e congruamente motivata. Difatti, l'unica prova a tal fine fornita dalla CA è stata la testimonianza del marito, giustamente ritenuta generica, in quanto questi non ha indicato in quale punto della vasca era avvenuta la caduta, non ha descritto la “patina biancastra” (era ad esempio fluida, o gelatinosa, o granulosa?) e, soprattutto, non ha chiarito se egli l'abbia vista oppure toccata. Ed ancora, pur dichiarando che all'infortunio era sopraggiunta “una signora”, come evidenziato dal Tri- bunale, detta signora “non è stata chiamata a teste per riferire in merito alla reale sussistenza di tale patina scivolosa”; non ha specificato a quale soggetto era stata fatta la segnalazione della presente di tale sostanza “quale ad esempio un eventuale bagnino di salvataggio” o ad un addetto alle pulizie, o a qual- cuno della reception? (V. pag. 5 sentenza).
Quindi, correttamente, il Tribunale ha affermato che la prova orale - rappresentata dalla generica testimo- nianza del sig. - non era accompagnata da altre prove che, valutate complessivamente, potessero Tes_1 dimostrare “il luogo esatto della caduta” e “che effettivamente vi fosse e cosa fosse la sostanza bianca descritta” (pag. 5 sentenza). Rileva al riguardo che il Tribunale non ha preteso che il testimone “prelevasse e facesse analizzare la composizione molecolare della sostanza”, ma solo che la descrivesse e ciò non è avvenuto. Osserva che la circostanza che il Giudice che ha redatto la sentenza non sia quello che ha assunto la prova orale è irrilevante, in quanto la sentenza è stata certamente motivata all'esito di una corretta valutazione ed esame degli atti, dei documenti e delle dichiarazioni dei testimoni, riportate nei verbali di udienza.
Evidenzia ancora che, dalla documentazione in atti (V. doc. 1 e 2 fasc. I grado appellata;
doc.2,3,4 fasc. I grado appellante) emerge chiaramente che la ha riferito di essere caduta accidentalmente, senza Pt_1 dunque fare riferimento ad alcuna sostanza presente sul fondo della vasca. Da tutto ciò consegue che gli esiti dell'istruttoria non consentono di ritenere dimostrato che, nel momento in cui la CA ha messo il piede all'interno della vasca di disinfezione, fosse presente la sostanza ex adverso allegata e che sia scivolata e quindi caduta a causa di essa. Rileva che l'appellante non ha motivo di dolersene, poiché su di lei incombeva il relativo onere probatorio a prescindere dalle norme – artt. 1218/1228/2051/2043/2049 c.c. – applicabili alla fattispecie. Evidenzia ancora che il teste , pur non presente il giorno del sinistro, ha reso dichiarazioni del tutto Tes_4 attendibili con riferimento alle caratteristiche oggettive dello stato dei luoghi, confermando che la vasca destinata al pre-lavaggio dei bagnanti antistante la piscina denominata “Cascate” aveva una lunghezza di
7 2 metri e una larghezza di 1,5 metri, era priva di scalini interni, era riempita fino ad un livello di 10 centimetri di acqua corrente ed era dotata di pavimentazione in cemento a superficie rugosa e granulosa.
Egli ha altresì specificato che il complesso termale nell'anno 2015 e in data 23/05/2015, aveva aperto alle ore 9.00, e che ogni giorno, prima dell'apertura del centro termale , il personale Controparte_1 del centro provvedeva a svuotare tutte le vasche di disinfezione, a ripulirle e nuovamente riempirle con acqua corrente contenente cloro con funzione disinfettante, specificando che “vi sono le modalità opera- tive quotidiane che prevedono la pulizia del lava piedi con macchina aspira liquidi e aggiunta di acqua corrente con pasticca di cloro”. Sul terzo motivo sostiene che, anche prendendo a riferimento l'art. 2051 c.c., comunque la domanda at- torea rimane infondata in difetto del nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Ribadisce che la non ha dimostrato nulla di quanto allegato ossia che, al momento dell'infortu- Pt_1 nio, sul fondo della vasca di disinfezione dei piedi fosse presente una sostanza scivolosa e che la stessa avesse provocato la scivolata e la caduta dell'appellante.
Sul quarto motivo, in caso di accoglimento della domanda, osserva quanto segue.
a) Sul danno biologico, dovrà essere valutato con riferimento a quanto emerso in sede di CTU (i. p. 4%);
b) Sul danno morale, non è dovuto in quanto mai allegato, né richiesto nell'atto di citazione. Sostiene che dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la non ha mai dedotto di aver subito Pt_1 un danno morale a cagione dell'occorso; detto atto contiene la sola menzione del “dolore fisico” (che è insito in ogni tipo di lesione appunto fisica e quindi è ontologicamente e compreso nel danno biologico) e una non meglio dettagliata e/o descritta “sofferenza e frustrazione psicologica per l'ingiustizia del vul- nus subìto”, nonché la richiesta di risarcimento dei “danni tutti subiti” – ciò che naturalmente non basta a soddisfare quel puntuale onere di allegazione richiesto dalla giurisprudenza (Cass.n.13328/2015;
Cass.n.10527/2011).
Consegue a quanto dedotto che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla nei confronti delle RM , dovrà applicarsi il principio Pt_1 stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 (ribadito con la sentenza n. 32935/2022), secondo cui “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
(…); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate”. c) Sulla personalizzazione del danno, osserva che secondo la consolidata cessato di praticare l'attività del ballo a causa delle lesioni residuate dal sinistro, difettando quindi la prova del nesso di causalità tra tale
“cessazione” (e quindi il danno) e l'infortunio di cui si discute. Non vi è quindi la prova dell'unica circostanza (l'aver abbandonato la pratica del ballo) che avrebbe potuto dare luogo alla personalizzazione del risarcimento. In via subordinata, sostiene che in assenza del danno morale, dovrà applicarsi un altro principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 25164/2020 (ribadito con la sentenza n.
32935/2022), secondo cui, nei casi in cui non sussiste il danno morale ma sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno, il Giudice di merito dovrà procedere all'aumento del valore del solo danno biologico depurato dalla componente morale del danno (aumento richiesto nella misura del 20%) . d) Sul danno patrimoniale per le spese sostenute per la collaboratrice domestica, sostiene che il danno biologico riscontrato è stato minimo (4%) e che la CA conviveva con il marito e pertanto non vi era alcuna ragione di avvalersi di una collaboratrice domestica, peraltro per un periodo di più di due mesi (cfr.
8 doc.3 avversario: “periodo 01 giugno 2015 - 07 agosto 2015”) a fronte di lesioni sfociate in un'invalidità temporanea totale di appena venti giorni.
Osserva ancora che non è stata fornita la prova di tale pregiudizio, poiché, da un lato, il doc.3 avversario è inopponibile in quanto di provenienza unilaterale e, dall'altro, il Tribunale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova a tal fine formulati dalla CA. e) Sulle spese di assistenza stragiudiziale, evidenzia che la non ha mai allegato di aver sostenuto Pt_1 alcun esborso per spese di assistenza legale stragiudiziale e/o di aver corrisposto al proprio difensore l'importo di cui alla nota spese (doc.5 fasc. I grado appellante). Rileva quindi che non è dovuto alcun risarcimento per le spese di assistenza legale stragiudiziale, poiché il danno, come si desume dalle stesse allegazioni e produzioni avversarie, non sussiste e, in ogni caso, non ricorrono i presupposti di risarcibilità richiesti dalla giurisprudenza maggioritaria. In via subordinata osserva che l'importo ex adverso indicato, ossia € 2.757,74 (di cui € 1.890,00 per compensi, corrispondente ai parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014) è manifestamente spropositato rispetto all'attività in concreto effettuata e descritta. Come affermato dalla giurisprudenza, “non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.)” (Cass.n.26 44/2018). f) Sulle spese legali per ATP, osserva che non vi era alcuna utilità di esperire un procedimento finalizzato ad ottenere preventivamente una CTU medico-legale, che nulla avrebbe accertato circa l'an della vertenza
(e quindi non avrebbe consentito di addivenire ad alcuna conciliazione) e che avrebbe ben potuto essere richiesta nel processo ordinario, con conseguente risparmio di spese correlate ad un procedimento che ex ante era privo di utilità. Sostiene quindi che non è dovuto alcun risarcimento per le spese di assistenza legale per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. e, solo in via subordinata chiede che sia quantificata con riferimento all'effettivo valore della controversia, tenuto conto quindi della percentuale di invalidità permanente riportata dalla
CA (richiesta in 10 punti, ma accertata in soli 4 punti).
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.04.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Trattandosi di infortunio avvenuto all'interno della struttura termale di proprietà dell'appellata sita a Ra- polano RM (SI), la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 2051 c.c.
A tale fine è utile richiamare alcuni principi, rilevanti nella fattispecie di cui è causa, espressi dalle SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20943/2022 successivamente confermati e ulteriormente chia- riti da pronunce successive (fra le altre, Cass.Civ.n.11152/2023, 21675/2023 e 14228/2023, 14228/2023
e 2376/2024). L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, ha carattere oggettivo, e non presunto, prescinde dalla colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore, cui incombe l'onere, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che abbia rilevanza la diligenza o meno del custode stesso. In quest'ottica, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
9 deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Nella sentenza n. 21675/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta imprudente del danneg- giato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca.
Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile. Ciò premesso, all'esito di un riesame degli atti e dei documenti alla luce dei motivi di appello, si deve ritenere che il sinistro avvenuto in data 23.05.2015, che ha visto coinvolta la si sia effettivamente Pt_1 verificato con la dinamica descritta nell'atto introduttivo. Difatti nell'atto di citazione (pag.1 § 2) è testualmente allegato quanto segue: “nelle circostanze di cui al punto 1), l'attrice cadeva pesantemente al suolo per essere scivolata all'interno di una vasca di disinfe- zione per i piedi antistante le piscine a causa della presenza di una sostanza altamente scivolosa deposi- tatasi sul fondo, presumibilmente riconducibile a residui solidi di acqua sulfurea. Tale deposito, di colore biancastro, costituiva un'insidia non visibile dagli utenti del centro – anche in rapporto al colore chiaro della pavimentazione – e soggettivamente non prevedibili”.
La ha altresì aggiunto (pag.3 § 7) che “nessuna responsabilità potrà essere attribuita, neppure Pt_1
a titolo concorrente, all'attrice, che attraversava la predetta vasca di disinfezione (passaggio oltretutto obbligatorio per chi debba accedere alla piscina termale), adottando tutte le cautele del caso”. Ebbene l'espletata istruttoria ha confermato le modalità della caduta e il danno conseguito;
la danneggiata ha quindi provato il nesso causale tra cosa e danno, mentre l'appellata/custode non ha provato che l'evento si è verificato per caso fortuito (ivi compreso il fatto della stessa danneggiata o di un terzo). Difatti il teste , marito dell'appellante, sentito all'udienza del 19.06.2019, interrogato Testimone_1 sul cap.2 della seconda memoria art. 183 c.p.c. n. 6 di parte attrice (Vero è che nelle circostanze di tempo
e di luogo di cui al cap. 1) la sig.ra scivolava su una sostanza biancastra presente sul fondo di Pt_1 una vasca di disinfezione per i piedi presente lungo il percorso di accesso alle piscine termali e cadeva a terra?), ha così risposto :“si è vero, ero presente mi trovavo dietro di lei distante circa un paio di metri, ho assistito allo scivolamento Io ho visto che è scivolata nella vasca cadendo all'indietro andando a sbattere la schiena ed il piede contro il bordo della vasca stessa. Sono andato a soccorrerla e ho notato
10 che non si riusciva a stare in piedi, vi era una patina bianca sul fondo, in pratica le mattonelle erano ricoperte da questa patina biancastra”. Interrogato sul cap. 4 della seconda memoria art. 183 c.p.c. n. 6 di parte attrice (Vero è che in seguito Pt_ all'evento lesivo, , esaminato il fondo della vasca di disinfezione, riscontrava la presenza di uno strato di sostanza viscida e dal colore biancastro e lo segnalava al personale del Centro Termale?) ha così risposto :“si è vero, dopo che ho accompagnato mia moglie presso il personale medico della struttura ho riferito allo stesso personale medico che mia moglie era scivolata in questa vaschetta per i piedi segna- lando la presenza di tale patina biancastra” . La circostanza della caduta della CA, in detto giorno e con queste modalità, è riportata nel certificato medico a firma della dott.ssa (doc. 1 fasc. I grado appellata), la quale sentita all'udienza del Tes_3 19.06.2019 lo ha confermato e ha altresì aggiunto “il bagnino ivi presente mi riferì che era scivolata come ho scritto nel certificato”. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la deposizione resa dal teste è certa- Tes_1 mente dettagliata, mentre, la circostanza che tale incidente, nell'immediatezza del fatto, fosse stato riferito al personale delle RM, trova conferma nel certificato e nella dichiarazione testimoniale della teste dott.ssa Tes_3
Ed ancora sui capitoli 9 e 10 della seconda memoria art. 183 c.p.c. n. 6 di parte attrice relativi alla presenza di un corrimano in detta vasca al momento del fatto e successivamente all'evento, il teste ha così Tes_1 risposto: “non vi era alcun appoggio…si è vero, mio fratello che si recò nelle stesse terme poco dopo mi informò che era stato posizionato un corrimano”. Anche tale circostanza ha trovato conferma nell'interrogatorio formale di , sentito Testimone_6 all'udienza del 19.06.2019, il quale ha dichiarato “…Non so se nel 2015 fu aggiunto il corrimano dopo il sinistro. I lavori più importanti sono stati fatti nel 2017 non so se il corrimano è stato installato in tale occasione, adesso ne confermo la presenza”. Ed ancora, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, sulla ricostruzione della dinamica dell'evento sono del tutto irrilevanti: a) la dichiarazione del testimone sig. , sentito all'udienza del 19.06.2019, il quale ha espressamente Tes_4 riferito di essere assente al momento del fatto (“ero in ferie quando è accaduto il sinistro…”) e comunque ha reso dichiarazioni sull'organizzazione generale della struttura e non sul fatto concretamente verifica- tosi;
b) l'evidenziato riscontro dell'omessa produzione di “fotografie della vasca e della sostanza”, in ragione del fatto notorio che i clienti di un centro termale accedono ai servizi con il solo costume;
c) la “mancata identificazione” della sostanza scivolosa, avendo il testimone riferito, in maniera suffi- ciente e dettagliata, quanto personalmente visto e percepito;
d) la locuzione caduta “accidentale”, contenuta nelle dichiarazioni di parte attrice e nei referti medici allegati dalle parti, in quanto tale termine ricomprende ogni genere di caduta non dovuta all'azione diretta e violenta di una terza persona. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse pre- vedibile da parte del custode” (Cass.n.25837/2017). Ebbene, esaminando la modalità dell'evento, lato/danneggiante, si deve ritenere che la caduta della Cara- bini, in quel luogo e con quelle modalità, non fosse un evento del tutto imprevedibile per l'appellata, tenuta a consentire e garantire la fruizione in sicurezza delle vasche di disinfezione;
mentre, esaminando
11 la dinamica del sinistro, lato/danneggiata, nessuna responsabilità può esserle ravvisata, neppure a titolo concorrente, in quanto si è limitata ad attraversare detta vasca di disinfezione (passaggio obbligatorio per l'accesso alla piscina termale), adottando tutte le possibili cautele del caso possibili, né ha potuto tenersi ad un corrimano (assente al momento del suo infortunio e installato soltanto in seguito). Passando quindi all'accertamento del danno riportato dalla CA, il Tribunale di Rimini, in sede di ATP ex art. 696 bis cpc, ha nominato un consulente medico legale al fine di: accertare le lesioni riportate dall'appellante in conseguenza dei fatti di causa;
determinare l'eventuale sussistenza di postumi perma- nenti e la durata dell'invalidità temporanea;
quantificare le spese mediche riferibili al sinistro. Il nominato CTU ha depositato il proprio elaborato peritale con il quale ha ravvisato l'esistenza di nesso causale tra gli esiti del trauma contusivo e l'evento lesivo del 23.05.2015 e ha valutato il riscontrato danno biologico, nei seguenti termini: giorni 20 (venti) di I.T.T.; giorni 10 (dieci) di I.T.P. al 75%; giorni 20 (venti) di I.T.P. al 50%; giorni 20 (venti) di I.T.P. al 25%; I.P.4% (quattro per cento) “comprensivo sia della menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) che dei nocumenti che si manifestano attraverso una cattiva risonanza sullo stato di benessere e quindi nello svolgersi della vita ordinaria”; ha infine ritenuto congruo il rimborso delle spese mediche sostenute per “un importo complessivo di 2.315,00 euro”. Avverso tale relazione, ritualmente trasmessa alle parti, non è stata formulata alcuna osservazione dai
CTP nominati e comunque, questa Corte aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha esaustivamente risposto ai quesiti demandatigli, con argomentazioni complete, corrette e concordanti con le nozioni della peculiare scienza pratica: la depositata relazione è pertanto indicata quale fonte dell'ap- prezzamento espresso nella presente sentenza, con conseguente implicito rigetto di tutte le contrarie de- duzioni (Cass.n.21504/2018; Cass.n.5229/2011; Cass.n.19475/05). Si osserva sin d'ora che, considerato quanto affermato in giurisprudenza sul punto (ex plurimis Cass.n.23233/2024; Cass.n.20643/2016) nella quantificazione del danno (che segue), si è tenuto conto del danno morale, da ritenersi incluso nelle allegazioni contenute nell'atto di citazione (pag. 4 § 14).
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di incremento del risarcimento del danno biologico, a titolo di cd. personalizzazione, per l'impossibilità “di praticare hobby e/o dedicarsi a passioni”, in considerazione del fatto che la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass.n.25164/2020), richiede che il danneggiato alleghi e provi “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”. Ebbene, nella fattispecie in esame:
a) non è stato ammesso il capitolo di prova testimoniale relativo all'asserita rinuncia alle camminate che la era solita fare con il marito ed altri conoscenti;
Pt_1 b) non è emersa la prova dell'asserita impossibilità della di dedicarsi alla danza, non avendo i
Pt_1 testi dichiarato che, a causa delle lesioni residuate dal sinistro, avesse cessato definitivamente di praticare l'attività del ballo Non è meritevole di risarcimento neppure il lamentato danno patrimoniale per la temporanea assunzione di una collaboratrice domestica, sia perché non è stata data prova di tale pregiudizio (avendo il Tribunale correttamente dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova a tal fine formulati dalla , sia
Pt_1 perché il documento asseritamente attestante detto importo (doc.3 fasc. I grado appellante) è privo di valore probatorio perché di provenienza e formazione unilaterale, da parte della stessa
Pt_1
Al riguardo, si aggiunge ancora che il CTU, nel quantificare il danno biologico, ha espressamente dichia- rato che l'indicata percentuale del 4% è comprensiva “sia della menomazione dell'integrità psico-fisica
12 (danno biologico) che dei nocumenti che si manifestano attraverso una cattiva risonanza sullo stato di benessere e quindi nello svolgersi della vita ordinaria”.
Quindi passando ora alla quantificazione del riscontrato danno biologico, non trattandosi di sinistro stra- dale non possono essere prese a riferimento le Tabelle del danno biologico di lieve entità, ma quelle at- tualmente vigenti (anno 2024) del Tribunale di Milano.
Si ottengono, pertanto, i seguenti importi. Età della danneggiata al momento del sinistro (60 anni); IP: 4% (danno biologico) = € 4.666,00; (danno morale) € 1.166,00; ITT per 20 gg = € 2.300,00; ITP al 75% per 10 giorni = € 862,50; ITP al 50% per 20 giorni = € 1.150,00; ITP al 25% per 20 giorni= € 575,50; spese mediche: € 2.315,00; per un totale com- plessivo € 13.034,50. Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (23.05.2015) e si ottiene quindi la somma di € 10.853,04 e poi maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza pari ad € 3.504,50. Si ottiene quindi il complessivo importo di € 16.539,00; su detto importo sono dovuti i soli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo. È altresì dovuto il rimborso delle spese di CTP (doc.8 fasc. I grado appellante) pari ad € 305,00 e quelle di CTU (doc. 7 fasc. I grado appellante) pari ad € 488,00.
Non è in invece dovuto il rimborso delle spese stragiudiziali (doc. 5 fasc. I grado appellante) in quanto, trattandosi di danno emergente (Cass.n.11424/2024), la sua risarcibilità è subordinata all'allegazione e alla prova che un effettivo esborso sostenuto e, nella fattispecie in esame, certamente ciò non è avvenuto come implicitamente si evince dal documento denominato “riconoscimento di debito del 19.07.2021”, in cui la assume solo l'impegno di pagare dette spese. Pt_1 Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, nonché quelle del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico di e distratte in favore dei Controparte_1 difensori dichiaratisi antistatari per tutti i gradi e procedimenti. Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione proba- toria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara la responsabilità di con riferimento al sinistro del Controparte_1 23.05.2015 occorso a e, per l'effetto: Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a pagare a la complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.539,00 già comprensiva di rivalutazione e interessi legali, oltre ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del procedi- Controparte_1 Parte_1 mento per ATP ex art. 696 c.p.c. che si liquidano in complessivi € 2.337,00 oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA, nonché quelle del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 382,50 per spese e € 4.888,00 per onorari,
13 oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA, tutte da distrarsi in favore dei difensori dichia- ratisi antistatari, per tutti i gradi e procedimenti;
- condanna a rimborsare a le spese di CTP per l'importo Controparte_1 Parte_1 indicato in parte motiva;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU del precedente grado Controparte_1 di giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1887/2022
promossa da
, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Flaminia Parte_1 n. 101, presso lo studio degli avv.ti Marco Lunedei e Monica Lunedei che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Flaminia n. 163, presso lo studio dell'avv. Antonio Colella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione notifi- cato nel precedente grado di giudizio Appellato
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribu- Parte_1 nale di Rimini, (di seguito solo , al fine di sentirla condannare al Controparte_1 CP_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 23.05.2015. Più in dettaglio l'attrice ha dedotto che, in data 23.05.2015 alle ore 9:45 circa, mentre si trovava all'interno della struttura termale di proprietà delle sita a Rapolano RM (SI), scivolava all'interno di una CP_1 vasca di disinfezione dei piedi, antistante le piscine, a causa della presenza di una sostanza altamente scivolosa depositatasi sul fondo “presumibilmente riconducibile a residui solidi di acqua sulfurea”; a seguito del sinistro la riportava lesioni personali, certificate dal Pronto Soccorso di Rimini, con Pt_1 accertamenti tecnici e strumentali;
ha chiesto quindi dichiararsi la responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 1218 e/o 2049 e/o 2051 c.c. e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio contestando ogni addebito di re- Controparte_1 sponsabilità sia nell'an che nel quantum; ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 947/2022, all'esito della espletata istruttoria, consistita nell'acqui- sizione della CTU medico legale - che aveva già quantificato l'entità del trauma subito dall'attrice nel
1 pregresso giudizio per ATP ex art. 696 bis c.p.c. - nonché nell'interrogatorio formale, nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione:
“La domanda risarcitoria di parte attrice, pur genericamente formulata, può essere inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità da cose in custodia, atteso che nell'atto intro- duttivo e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. gli elementi di fatto fondanti la responsabilità di parte convenuta vengono identificati nella presenza di una sostanza scivolosa nella vasca disinfetta piedi antistante la piscina in questione, a causa della quale, a suo dire, la sig.ra scivolava e si pro- Pt_1 curava le descritte lesioni.
La controversia è dunque inquadrabile nella tematica della responsabilità da cose in custodia ex art.
2051 c.c. che si riferisce a beni sia mobili sia immobili, e contempla quali due unici presupposti applica- tivi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass.n.20427/2008, Cass.n.4279/2008 e
Cass.n.858/2008).
…Tale responsabilità pertanto resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla parte convenuta, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee causate da terzi, incluso anche il fatto del danneggiato. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e, sul convenuto, la prova del caso fortuito (cfr. ex multis Cass. Sez. III 2.3.2012 n. 3253; Cass.n.20247/2008).
Ebbene, nel caso che ci occupa la danneggiata non è riuscita a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale, della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa stessa.
…Parte attrice assume di essere caduta per aver messo il piede su una sostanza biancastra scivolosa posizionata sul fondo della vasca lavapiedi, ma non solo non ha fornito la prova del luogo esatto dell'ac- caduto, ma non è stata neppure in grado di provare che effettivamente vi fosse e cosa fosse la sostanza biancastra descritta. Sul punto la deposizione resa dall'unico teste oculare, , marito dell'attrice, appare Testimone_1 generica e non suffragata da alcuna altra prova quale ad esempio l'indicazione delle persone alle quali aveva riferito l'incidente, né tantomeno immagini della descritta ed asserita patina . Parte_2 Né è emersa, in istruttoria, un'eventuale mancanza da parte del centro termale nella gestione e manuten- zione delle vasche, tale da provocare o ignorare la formazione di una indefinita sostanza biancastra scivolosa. I testi escussi, fra gli altri il teste , dipendente della struttura, descrivevano le attività di manuten- Tes_2 zione e pulizia della vasca, affermando che detta vasca veniva quotidianamente pulita e riempita fino ad un livello di 10 cm di acqua corrente contenente cloro con funzione disinfettante e confermava che il centro, in quel periodo dell'anno, apriva alle ore 9; che la pavimentazione della vasca non era a piastrelle lisce come affermato dal ma di “cemento rugoso e granuloso”. Tes_1
Quanto alle dichiarazioni di parte attrice, dai referti medici allegati dalle parti emergeva che la stessa dichiarava in più occasioni di essere genericamente caduta accidentalmente;
già nella raccomandata inviata il 26.05.2015 alla struttura termale (doc. 2 convenuto), la rappresentava di avere messo Pt_1 il piede nella vasca di disinfezione e di essere caduta a terra, contestando unicamente l'assenza di un corrimano e senza fare alcun cenno alla sostanza scivolosa;
la dott.ssa , teste alla quale parte Tes_3 attrice aveva riferito nell'immediatezza il fatto occorsole, affermava che la stessa le aveva riferito di essere caduta “accidentalmente”; il teste marito della unico teste oculare, ricordava Tes_1 Pt_1 che era sopraggiunta una signora dopo che aveva aiutato la moglie a rialzarsi, ma detta signora non era
2 stata chiamata a teste per riferire in merito alla reale sussistenza di tale patina scivolosa;
nel corso dell'istruttoria non veniva allegata alcuna valida prova in merito al personale (quale ad esempio un eventuale bagnino di salvataggio) al quale fosse stata segnalata l'insidia, né venivano allegate immagini della vasca.
Ebbene, va osservato che non sono dunque emerse anomalie della vasca in questione, tali da poterla definire non a norma, e quindi intrinsecamente pericolosa secondo la prospettazione attorea, al punto che, con ogni probabilità, la vasca è stata non la causa bensì l'occasione di una caduta, frutto di verosi- mile distrazione dell'attrice, che, in presenza di una situazione “intrinsecamente pericolosa” come una vasca piena di acqua, avrebbe dovuto operare la normale prudenza ed attenzione richieste in un simile contesto.
Si rammenta, in punto di diritto, che "in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'au- tonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'impru- dente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c." (Cass.n.2345/2019).
Per i motivi innanzi esposti, che fanno ritenere scarsamente persuasiva la tesi attorea e comunque non consentono di ritenere provato il fatto storico generatore dell'evento lesivo e, conseguentemente, la de- dotta responsabilità, la domanda attorea va integralmente respinta per difetto di prova del nesso causale tra la cosa sottoposta alla custodia di parte convenuta ed i danni subiti dall'attrice, la cui condotta im- prudente andrebbe in ogni caso qualificata come fortuito ai fini dell'interruzione del nesso causale” Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale, ravvisando solo una responsabilità ex art. 2051 c.c., ha erroneamente omesso ogni pronuncia sulla sussistenza di responsabilità contrattuale in capo alla con- venuta, con conseguente inversione dell'onere probatorio. Rileva che la motivazione della sentenza è tutta incentrata sull'istituto della responsabilità derivante dalla cosa in custodia, laddove viceversa la domanda attorea è stata dedotta, in via principale, ai sensi dell'art. 1228 c.c. e solo in via residuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Evidenzia che, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., la responsabilità dell'evento dannoso sopra descritto è totalmente ed esclusivamente addebitabile alle sussistendo tra quest'ultima e l'appellante, un rap- CP_1 porto contrattuale finalizzato alla fruizione in sicurezza delle piscine e delle vasche di disinfezione da parte della cliente-consumatrice.
La aveva adempiuto correttamente all'obbligazione a suo carico, consistente nel pagamento del Pt_1 biglietto di ingresso (doc.1 fasc. A.T.P.) e aveva pertanto il diritto di richiedere ed ottenere l'adempi- mento, da parte dell'altro contraente, della propria prestazione, consistente nella fruizione in sicurezza delle piscine e delle vasche di disinfezione.
Come noto, all'interno del rapporto contrattuale, è il contraente inadempiente che deve dare la prova dell'a- dempimento che, nel caso di specie, consisteva nel consentire alla cliente-consumatrice la possibilità di fruire della struttura in sicurezza.
Ribadisce che la responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che il creditore deve solo provare in giudizio il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c.; egli non deve provare invece, ma solo allegare, l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
3 Con il secondo motivo, lamenta una errata valutazione delle risultanze processuali. Rileva, al riguardo che, all'udienza del 19.06.2019, il teste ha confermato che “la sig.ra Testimone_1 scivolava su una sostanza biancastra presente sul fondo di una vasca di disinfezione per i piedi Pt_1 presente lungo il percorso di accesso alle piscine termali e cadeva a terra”, precisando che egli aveva assistito allo scivolamento personalmente, trovandosi esattamente dietro all'attrice, distante circa un paio di metri (quindi con una visibilità totale e diretta). A precisa domanda ha dichiarato: “Io ho visto che è scivolata nella vasca cadendo all'indietro andando a sbattere la schiena ed il piede contro il bordo della vasca stessa. Sono andato a soccorrerla e ho notato che non riusciva a stare in piedi, vi era una patina bianca sul fondo, in pratica le mattonelle erano rico- perte da questa patina biancastra”. Nell'immediatezza dell'evento, la e il marito hanno riferito, al medico presente presso l'inferme- Pt_1 ria, l'esatta dinamica del sinistro e segnalato, immediatamente, l'insidia al personale della struttura, come confermato dal teste “dopo che ho accompagnato mia moglie presso il personale medico della Tes_1 struttura ho riferito allo stesso personale medico che mia moglie era scivolata in questa vaschetta per i piedi, segnalando la presenza di tale patina biancastra”.
Osserva quindi che il testimone ha risposto in maniera precisa e circostanziata (sui capitoli di prova am- messi dal Tribunale), eppure la sua dichiarazione è stata ritenuta generica e non suffragata da alcuna prova, quale ad esempio l'indicazione delle persone alle quali aveva riferito l'incidente, né immagini della de- scritta ed asserita patina biancastra. Rileva che: a) il teste ha esattamente risposto alle domande rivoltegli;
b) che la “mancanza di fotografie della vasca e della sostanza” è del tutto irrilevante, in ragione del fatto notorio che i clienti di un centro termale accedono ai servizi con il solo costume, lasciando nello spogliatoio vestiario ed oggetti personali, quali borse, telefoni cellulari;
c) la “mancata identificazione” della sostanza scivolosa è parimenti del tutto irrilevante in considerazione del fatto che il testimone ha risposto unicamente su quanto direttamente visto e percepito e, non essendo un chimico, non ha provveduto a prelevare e fare analizzare la composizione molecolare della sostanza costituente insidia. Ribadisce quindi che è stata provata la causa dell'evento dannoso, rappresentata dalla presenza di una sostanza scivolosa accumulatasi sul fondo della vasca di disinfezione dei piedi, costituente insidia non altrimenti prevenibile dall'utenza e non visibile, in quanto sostanza di colore biancastro, derivata da un probabile residuo fisso dello zolfo presente nell'acqua delle piscine termali o da un eccesso di cloro che, se versato in grandi concentrazioni, non riesce a sciogliersi completamente e cade sul fondo, su una pavi- mentazione di colore chiaro. Sostiene ancora che, dall'espletata istruttoria, è altresì emerso che, in prossimità della vasca di disinfe- zione, attraverso la quale era obbligatorio il passaggio per accedere alle piscine, al momento dell'evento dannoso, non era installato alcun corrimano, supporto di appoggio o sostegno, ai quali la danneggiata avrebbe potuto tenersi per camminare in sicurezza, così da evitare la caduta, mentre, nei giorni successivi all'evento, è stato effettivamente collocato il corrimano prima era assente (cfr. teste : ciò a con- Tes_1 ferma del riconoscimento, da parte dei responsabili del centro termale, dell'insita pericolosità dello stato del luogo del sinistro.
Evidenzia ancora che è del tutto inattendibile la dichiarazione relativa alla dinamica dell'evento del testi- mone sig. , il quale ha espressamente riferito “ero in ferie quando è accaduto il sinistro ho parlato Tes_4 con la dottoressa la quale mi ha riferito quanto indicato nel capitolo” (ovvero la dott.ssa Persona_1
).
[...]
4 Per quanto riguarda poi l'ulteriore elemento evidenziato dal Tribunale, ovvero il fatto che nelle dichiara- zioni di parte attrice e nei referti medici allegati dalle parti vi fosse il riferimento ad una caduta “acciden- tale”, osserva che, come già dedotto nel precedente grado di giudizio (V. verbale 16.09.2021 e relativa produzione documentale della circolare 23.12.2016 della Regione Emilia Romagna) la locuzione “caduta accidentale” ricomprende ogni genere di caduta non dovuta alla azione diretta e violenta di una terza persona, comprese quelle dovute a responsabilità di terzi. Con il terzo motivo sostiene che, in ogni caso, anche qualificando i fatti di causa come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. emerge comunque la responsabilità delle RM, stante la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Rileva al riguardo che la presenza di una sostanza traslucida e altamente scivolosa (presumibilmente re- siduo solido di acqua sulfurea o di cloro non sciolto perché in eccessivo dosaggio), depositatasi sul fondo di una vasca d'acqua con pavimentazione chiara e liscia, costituisce elemento di pericolo soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente invisibile per chiunque sia costretto a camminarvi sopra a piedi nudi.
D'altra parte, nessuna responsabilità potrà essere attribuita, neppure a titolo concorrente, alla CA, la quale attraversava detta vasca di disinfezione (passaggio obbligatorio per l'accesso alla piscina termale), adottando tutte le cautele del caso possibili (ad es. non poteva neppure tenersi ad un corrimano perché assente, dal momento che è stato installato solamente dopo il suo infortunio). Osserva ancora che l'appellata dovrà rispondere anche per responsabilità extracontrattuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 c.c., in quanto il personale dipendente del centro termale, contravvenendo alla doverosa diligenza, prudenza perizia, nella circostanza, ha omesso di adottare tutte le necessarie precauzioni (pulizia delle vasche di disinfezione) al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza ai clienti.
Con il quarto motivo, sul quantum debeatur, sostiene che il danno biologico riportato dall'appellante è stato accertato e quantificato dalla C.T.U. medico legale, esperita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. mentre, con riferimento alla richiesta personalizzazione, osserva che il precedente Giudice istrut- tore (diverso magistrato dall'estensore della sentenza) aveva ammesso le prove richieste dalla Pt_1 su questo punto (prove inizialmente subordinate al raggiungimento di quelle sull'an debeatur) : ritiene quindi che il Giudice avesse già effettuato una valutazione prognostica positiva sull'accoglibilità della domanda attorea e sulla fondatezza della stessa, salvo poi essere sostituito al momento della decisione.
Ribadisce quindi, sul danno biologico, che il C.T.U. ha quantificato il danno in giorni 20 (venti) di I.T.T., giorni 10 (dieci) di I.T.P. al 75%, giorni 20 (venti) di I.T.P. al 50%, giorni 20 (venti) di I.T.P. al 25%, e una invalidità permanente costituente “danno biologico” pari al 4% (quattro per cento); ha ritenuto con- gruo il rimborso delle spese mediche sostenute, per “un importo complessivo di 2.315,00 euro”. Sostiene di avere riportato un danno morale per la sofferenza legata al forte dolore fisico, nonché per la frustrazione e il turbamento conseguenti all'impossibilità di attendere alle quotidiane occupazioni familiari e lavorative, nonché un ulteriore danno - meritevole di personalizzazione nella misura del 20% di quello non patrimoniale - per la sopravvenuta impossibilità di effettuare lunghe camminate in compagnia del marito e di amici, con i quali condivideva anche la propria passione per la danza, come è emerso dalle prove testimoniali (testi e ) Tes_1 Tes_5
Infatti detti testimoni, sentiti all'udienza dello 03.02.2021, hanno confermato che, fino alla data del sinistro del 23.05.2015 , la praticava da circa quindici anni, in coppia col marito, il ballo da sala e danze Pt_1 caraibiche, con cadenza plurisettimanale, partecipando a lezioni e corsi presso la scuola di ballo “Official
5 Salsero di Rimini” ed a competizioni amatoriali;
hanno confermato che l'appellante studiava danza e pra- ticava il ballo di coppia sin dalla prima giovinezza e che, dalla data del sinistro di cui è causa, si era astenuta dal praticare il ballo oltre che a partecipare alle passeggiate che prima faceva con marito ed amici.
Sul danno patrimoniale chiede il rimborso: a) dei costi di C.T.U. e C.T.P. (pari rispettivamente ad € 488,00 ed € 305,00), come da relative fatture, prodotte (docc. 7 e 8 fasc. I grado); b) dell'importo pagato per la collaboratrice domestica del cui ausilio ha dovuto avvalersi nel periodo immediatamente successivo all'evento, dal 01.06.2015 al 07.08.2015, durante il quale è stata completa- mente impossibilitata allo svolgimento delle normali mansioni domestiche (osserva che al polso sinistro le era stato applicato un gesso per 30 giorni e precisamente dal 25.05.2015 al 26.06.2015).
Per far fronte a tali necessità, è stata costretta a richiedere l'assistenza della sig.ra Controparte_2 per l'aiuto nello svolgimento delle attività personali e familiari quotidiane, cui ha corrisposto l'importo di
€ 1.000,00 (doc. 3 fasc. I grado); c) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale consistita nell'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante prima dell'introduzione della presente causa (V. missive del 03.08.2015 e del 15.03.2016, docc.24, 25 fascicolo A.T.P.). Tali spese sono state quantificate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con specifica nota spese emessa dallo in data 18.09.2017 (doc. 5 fasc. I grado) per un importo pari ad € 2.757,74; CP_3
d) spese legali giudiziali relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per € 3.246,75 come da nota.
Quindi conclude chiedendo, in accoglimento del proposto appello, la condanna dell'appellata al paga- mento della complessiva somma di € 15.250,85 oltre accessori di legge, come da prospetto riportato in appello, con distrazione in favore dei difensori delle spese di lite, comprese quelle relative al procedimento di ATP oltre che di quelle del doppio grado d giudizio,
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che se è vero che il Tribunale ha sussunto la controversia sotto l'art. 2051 c.c. e non sotto le altre norme richiamate dall'attrice, ivi quindi inclusi gli artt. 1218 e 1228 c.c., pur tuttavia non è ravvisabile alcun vizio della sentenza e/o della sua motivazione. Infatti, la domanda risarcitoria dell'appellante non è meritevole di accoglimento, neppure in applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., per i seguenti motivi.
Sostiene che le hanno provato di avere diligentemente adempiuto alla prestazione a proprio carico CP_1 e richiama, al riguardo, le deposizioni del teste sig. , rese all'udienza del 19.06.2019 Tes_4 In ogni caso osserva che, a differenza di quanto dedotto dall'appellante (secondo cui, in materia di re- sponsabilità contrattuale, al creditore sarebbe “sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'adempimento”), la giurisprudenza ha più volte affermato (Cass.n.30998/2018) che “Nel nostro ordinamento esistono molte norme che solle- vano l'attore dall'onere di provare la colpa del convenuto, sia in materia di contratti (ad esempio, gli artt. 1218 o 1681 c.c., o l'art. 178 d. Lgs.
7.9.2005 n.209), sia in materia di fatti illeciti (ad esempio, gli artt. 2048 e seguenti c.c.). Non esiste, invece, alcuna norma che sollevi l'attore dall'onere di provare il nesso di causa (rectius, i fatti materiali sui quali fondare il giudizio di causalità) tra l'inadempimento o il fatto illecito, ed il danno che si assume esserne derivato”. Quindi il creditore-danneggiato deve allegare e provare il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, in mancanza del quale, la mera circostanza dell'inadempimento, diviene irrilevante, poiché “la
6 colpa civile è priva di conseguenze, quando da essa non sia derivato un danno con nesso di causalità immediato e diretto” (Cass.n.17406/2016). Nel caso di specie, a differenza di quanto ex adverso dedotto la non ha dimostrato l'accadimento Pt_1 di cui al presente giudizio, ossia di essere scivolata e caduta a causa di una “sostanza altamente scivolosa depositatasi sul fondo, presumibilmente riconducibile a residui solidi di acqua sulfurea”, difettando quindi la prova del nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso. Sul secondo motivo sostiene che, come noto “in tema di valutazione delle prove spetta al giudice di merito il controllo della loro attendibilità e concludenza, come la scelta, fra le risultanze istruttorie, dopo averle vagliate nel loro complesso, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, pri- vilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, senza altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse” (Cass.n.3385/2023). Nel caso di specie, il Tribunale ha effettuato una valutazione delle prove corretta ed esente da censura, poiché completa e congruamente motivata. Difatti, l'unica prova a tal fine fornita dalla CA è stata la testimonianza del marito, giustamente ritenuta generica, in quanto questi non ha indicato in quale punto della vasca era avvenuta la caduta, non ha descritto la “patina biancastra” (era ad esempio fluida, o gelatinosa, o granulosa?) e, soprattutto, non ha chiarito se egli l'abbia vista oppure toccata. Ed ancora, pur dichiarando che all'infortunio era sopraggiunta “una signora”, come evidenziato dal Tri- bunale, detta signora “non è stata chiamata a teste per riferire in merito alla reale sussistenza di tale patina scivolosa”; non ha specificato a quale soggetto era stata fatta la segnalazione della presente di tale sostanza “quale ad esempio un eventuale bagnino di salvataggio” o ad un addetto alle pulizie, o a qual- cuno della reception? (V. pag. 5 sentenza).
Quindi, correttamente, il Tribunale ha affermato che la prova orale - rappresentata dalla generica testimo- nianza del sig. - non era accompagnata da altre prove che, valutate complessivamente, potessero Tes_1 dimostrare “il luogo esatto della caduta” e “che effettivamente vi fosse e cosa fosse la sostanza bianca descritta” (pag. 5 sentenza). Rileva al riguardo che il Tribunale non ha preteso che il testimone “prelevasse e facesse analizzare la composizione molecolare della sostanza”, ma solo che la descrivesse e ciò non è avvenuto. Osserva che la circostanza che il Giudice che ha redatto la sentenza non sia quello che ha assunto la prova orale è irrilevante, in quanto la sentenza è stata certamente motivata all'esito di una corretta valutazione ed esame degli atti, dei documenti e delle dichiarazioni dei testimoni, riportate nei verbali di udienza.
Evidenzia ancora che, dalla documentazione in atti (V. doc. 1 e 2 fasc. I grado appellata;
doc.2,3,4 fasc. I grado appellante) emerge chiaramente che la ha riferito di essere caduta accidentalmente, senza Pt_1 dunque fare riferimento ad alcuna sostanza presente sul fondo della vasca. Da tutto ciò consegue che gli esiti dell'istruttoria non consentono di ritenere dimostrato che, nel momento in cui la CA ha messo il piede all'interno della vasca di disinfezione, fosse presente la sostanza ex adverso allegata e che sia scivolata e quindi caduta a causa di essa. Rileva che l'appellante non ha motivo di dolersene, poiché su di lei incombeva il relativo onere probatorio a prescindere dalle norme – artt. 1218/1228/2051/2043/2049 c.c. – applicabili alla fattispecie. Evidenzia ancora che il teste , pur non presente il giorno del sinistro, ha reso dichiarazioni del tutto Tes_4 attendibili con riferimento alle caratteristiche oggettive dello stato dei luoghi, confermando che la vasca destinata al pre-lavaggio dei bagnanti antistante la piscina denominata “Cascate” aveva una lunghezza di
7 2 metri e una larghezza di 1,5 metri, era priva di scalini interni, era riempita fino ad un livello di 10 centimetri di acqua corrente ed era dotata di pavimentazione in cemento a superficie rugosa e granulosa.
Egli ha altresì specificato che il complesso termale nell'anno 2015 e in data 23/05/2015, aveva aperto alle ore 9.00, e che ogni giorno, prima dell'apertura del centro termale , il personale Controparte_1 del centro provvedeva a svuotare tutte le vasche di disinfezione, a ripulirle e nuovamente riempirle con acqua corrente contenente cloro con funzione disinfettante, specificando che “vi sono le modalità opera- tive quotidiane che prevedono la pulizia del lava piedi con macchina aspira liquidi e aggiunta di acqua corrente con pasticca di cloro”. Sul terzo motivo sostiene che, anche prendendo a riferimento l'art. 2051 c.c., comunque la domanda at- torea rimane infondata in difetto del nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Ribadisce che la non ha dimostrato nulla di quanto allegato ossia che, al momento dell'infortu- Pt_1 nio, sul fondo della vasca di disinfezione dei piedi fosse presente una sostanza scivolosa e che la stessa avesse provocato la scivolata e la caduta dell'appellante.
Sul quarto motivo, in caso di accoglimento della domanda, osserva quanto segue.
a) Sul danno biologico, dovrà essere valutato con riferimento a quanto emerso in sede di CTU (i. p. 4%);
b) Sul danno morale, non è dovuto in quanto mai allegato, né richiesto nell'atto di citazione. Sostiene che dalla lettura dell'atto di citazione emerge che la non ha mai dedotto di aver subito Pt_1 un danno morale a cagione dell'occorso; detto atto contiene la sola menzione del “dolore fisico” (che è insito in ogni tipo di lesione appunto fisica e quindi è ontologicamente e compreso nel danno biologico) e una non meglio dettagliata e/o descritta “sofferenza e frustrazione psicologica per l'ingiustizia del vul- nus subìto”, nonché la richiesta di risarcimento dei “danni tutti subiti” – ciò che naturalmente non basta a soddisfare quel puntuale onere di allegazione richiesto dalla giurisprudenza (Cass.n.13328/2015;
Cass.n.10527/2011).
Consegue a quanto dedotto che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla nei confronti delle RM , dovrà applicarsi il principio Pt_1 stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164/2020 (ribadito con la sentenza n. 32935/2022), secondo cui “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
(…); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate”. c) Sulla personalizzazione del danno, osserva che secondo la consolidata cessato di praticare l'attività del ballo a causa delle lesioni residuate dal sinistro, difettando quindi la prova del nesso di causalità tra tale
“cessazione” (e quindi il danno) e l'infortunio di cui si discute. Non vi è quindi la prova dell'unica circostanza (l'aver abbandonato la pratica del ballo) che avrebbe potuto dare luogo alla personalizzazione del risarcimento. In via subordinata, sostiene che in assenza del danno morale, dovrà applicarsi un altro principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 25164/2020 (ribadito con la sentenza n.
32935/2022), secondo cui, nei casi in cui non sussiste il danno morale ma sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno, il Giudice di merito dovrà procedere all'aumento del valore del solo danno biologico depurato dalla componente morale del danno (aumento richiesto nella misura del 20%) . d) Sul danno patrimoniale per le spese sostenute per la collaboratrice domestica, sostiene che il danno biologico riscontrato è stato minimo (4%) e che la CA conviveva con il marito e pertanto non vi era alcuna ragione di avvalersi di una collaboratrice domestica, peraltro per un periodo di più di due mesi (cfr.
8 doc.3 avversario: “periodo 01 giugno 2015 - 07 agosto 2015”) a fronte di lesioni sfociate in un'invalidità temporanea totale di appena venti giorni.
Osserva ancora che non è stata fornita la prova di tale pregiudizio, poiché, da un lato, il doc.3 avversario è inopponibile in quanto di provenienza unilaterale e, dall'altro, il Tribunale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova a tal fine formulati dalla CA. e) Sulle spese di assistenza stragiudiziale, evidenzia che la non ha mai allegato di aver sostenuto Pt_1 alcun esborso per spese di assistenza legale stragiudiziale e/o di aver corrisposto al proprio difensore l'importo di cui alla nota spese (doc.5 fasc. I grado appellante). Rileva quindi che non è dovuto alcun risarcimento per le spese di assistenza legale stragiudiziale, poiché il danno, come si desume dalle stesse allegazioni e produzioni avversarie, non sussiste e, in ogni caso, non ricorrono i presupposti di risarcibilità richiesti dalla giurisprudenza maggioritaria. In via subordinata osserva che l'importo ex adverso indicato, ossia € 2.757,74 (di cui € 1.890,00 per compensi, corrispondente ai parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014) è manifestamente spropositato rispetto all'attività in concreto effettuata e descritta. Come affermato dalla giurisprudenza, “non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.)” (Cass.n.26 44/2018). f) Sulle spese legali per ATP, osserva che non vi era alcuna utilità di esperire un procedimento finalizzato ad ottenere preventivamente una CTU medico-legale, che nulla avrebbe accertato circa l'an della vertenza
(e quindi non avrebbe consentito di addivenire ad alcuna conciliazione) e che avrebbe ben potuto essere richiesta nel processo ordinario, con conseguente risparmio di spese correlate ad un procedimento che ex ante era privo di utilità. Sostiene quindi che non è dovuto alcun risarcimento per le spese di assistenza legale per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. e, solo in via subordinata chiede che sia quantificata con riferimento all'effettivo valore della controversia, tenuto conto quindi della percentuale di invalidità permanente riportata dalla
CA (richiesta in 10 punti, ma accertata in soli 4 punti).
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.04.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Trattandosi di infortunio avvenuto all'interno della struttura termale di proprietà dell'appellata sita a Ra- polano RM (SI), la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 2051 c.c.
A tale fine è utile richiamare alcuni principi, rilevanti nella fattispecie di cui è causa, espressi dalle SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20943/2022 successivamente confermati e ulteriormente chia- riti da pronunce successive (fra le altre, Cass.Civ.n.11152/2023, 21675/2023 e 14228/2023, 14228/2023
e 2376/2024). L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, ha carattere oggettivo, e non presunto, prescinde dalla colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore, cui incombe l'onere, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che abbia rilevanza la diligenza o meno del custode stesso. In quest'ottica, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
9 deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Nella sentenza n. 21675/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta imprudente del danneg- giato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca.
Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile. Ciò premesso, all'esito di un riesame degli atti e dei documenti alla luce dei motivi di appello, si deve ritenere che il sinistro avvenuto in data 23.05.2015, che ha visto coinvolta la si sia effettivamente Pt_1 verificato con la dinamica descritta nell'atto introduttivo. Difatti nell'atto di citazione (pag.1 § 2) è testualmente allegato quanto segue: “nelle circostanze di cui al punto 1), l'attrice cadeva pesantemente al suolo per essere scivolata all'interno di una vasca di disinfe- zione per i piedi antistante le piscine a causa della presenza di una sostanza altamente scivolosa deposi- tatasi sul fondo, presumibilmente riconducibile a residui solidi di acqua sulfurea. Tale deposito, di colore biancastro, costituiva un'insidia non visibile dagli utenti del centro – anche in rapporto al colore chiaro della pavimentazione – e soggettivamente non prevedibili”.
La ha altresì aggiunto (pag.3 § 7) che “nessuna responsabilità potrà essere attribuita, neppure Pt_1
a titolo concorrente, all'attrice, che attraversava la predetta vasca di disinfezione (passaggio oltretutto obbligatorio per chi debba accedere alla piscina termale), adottando tutte le cautele del caso”. Ebbene l'espletata istruttoria ha confermato le modalità della caduta e il danno conseguito;
la danneggiata ha quindi provato il nesso causale tra cosa e danno, mentre l'appellata/custode non ha provato che l'evento si è verificato per caso fortuito (ivi compreso il fatto della stessa danneggiata o di un terzo). Difatti il teste , marito dell'appellante, sentito all'udienza del 19.06.2019, interrogato Testimone_1 sul cap.2 della seconda memoria art. 183 c.p.c. n. 6 di parte attrice (Vero è che nelle circostanze di tempo
e di luogo di cui al cap. 1) la sig.ra scivolava su una sostanza biancastra presente sul fondo di Pt_1 una vasca di disinfezione per i piedi presente lungo il percorso di accesso alle piscine termali e cadeva a terra?), ha così risposto :“si è vero, ero presente mi trovavo dietro di lei distante circa un paio di metri, ho assistito allo scivolamento Io ho visto che è scivolata nella vasca cadendo all'indietro andando a sbattere la schiena ed il piede contro il bordo della vasca stessa. Sono andato a soccorrerla e ho notato
10 che non si riusciva a stare in piedi, vi era una patina bianca sul fondo, in pratica le mattonelle erano ricoperte da questa patina biancastra”. Interrogato sul cap. 4 della seconda memoria art. 183 c.p.c. n. 6 di parte attrice (Vero è che in seguito Pt_ all'evento lesivo, , esaminato il fondo della vasca di disinfezione, riscontrava la presenza di uno strato di sostanza viscida e dal colore biancastro e lo segnalava al personale del Centro Termale?) ha così risposto :“si è vero, dopo che ho accompagnato mia moglie presso il personale medico della struttura ho riferito allo stesso personale medico che mia moglie era scivolata in questa vaschetta per i piedi segna- lando la presenza di tale patina biancastra” . La circostanza della caduta della CA, in detto giorno e con queste modalità, è riportata nel certificato medico a firma della dott.ssa (doc. 1 fasc. I grado appellata), la quale sentita all'udienza del Tes_3 19.06.2019 lo ha confermato e ha altresì aggiunto “il bagnino ivi presente mi riferì che era scivolata come ho scritto nel certificato”. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, la deposizione resa dal teste è certa- Tes_1 mente dettagliata, mentre, la circostanza che tale incidente, nell'immediatezza del fatto, fosse stato riferito al personale delle RM, trova conferma nel certificato e nella dichiarazione testimoniale della teste dott.ssa Tes_3
Ed ancora sui capitoli 9 e 10 della seconda memoria art. 183 c.p.c. n. 6 di parte attrice relativi alla presenza di un corrimano in detta vasca al momento del fatto e successivamente all'evento, il teste ha così Tes_1 risposto: “non vi era alcun appoggio…si è vero, mio fratello che si recò nelle stesse terme poco dopo mi informò che era stato posizionato un corrimano”. Anche tale circostanza ha trovato conferma nell'interrogatorio formale di , sentito Testimone_6 all'udienza del 19.06.2019, il quale ha dichiarato “…Non so se nel 2015 fu aggiunto il corrimano dopo il sinistro. I lavori più importanti sono stati fatti nel 2017 non so se il corrimano è stato installato in tale occasione, adesso ne confermo la presenza”. Ed ancora, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, sulla ricostruzione della dinamica dell'evento sono del tutto irrilevanti: a) la dichiarazione del testimone sig. , sentito all'udienza del 19.06.2019, il quale ha espressamente Tes_4 riferito di essere assente al momento del fatto (“ero in ferie quando è accaduto il sinistro…”) e comunque ha reso dichiarazioni sull'organizzazione generale della struttura e non sul fatto concretamente verifica- tosi;
b) l'evidenziato riscontro dell'omessa produzione di “fotografie della vasca e della sostanza”, in ragione del fatto notorio che i clienti di un centro termale accedono ai servizi con il solo costume;
c) la “mancata identificazione” della sostanza scivolosa, avendo il testimone riferito, in maniera suffi- ciente e dettagliata, quanto personalmente visto e percepito;
d) la locuzione caduta “accidentale”, contenuta nelle dichiarazioni di parte attrice e nei referti medici allegati dalle parti, in quanto tale termine ricomprende ogni genere di caduta non dovuta all'azione diretta e violenta di una terza persona. Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito", ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse pre- vedibile da parte del custode” (Cass.n.25837/2017). Ebbene, esaminando la modalità dell'evento, lato/danneggiante, si deve ritenere che la caduta della Cara- bini, in quel luogo e con quelle modalità, non fosse un evento del tutto imprevedibile per l'appellata, tenuta a consentire e garantire la fruizione in sicurezza delle vasche di disinfezione;
mentre, esaminando
11 la dinamica del sinistro, lato/danneggiata, nessuna responsabilità può esserle ravvisata, neppure a titolo concorrente, in quanto si è limitata ad attraversare detta vasca di disinfezione (passaggio obbligatorio per l'accesso alla piscina termale), adottando tutte le possibili cautele del caso possibili, né ha potuto tenersi ad un corrimano (assente al momento del suo infortunio e installato soltanto in seguito). Passando quindi all'accertamento del danno riportato dalla CA, il Tribunale di Rimini, in sede di ATP ex art. 696 bis cpc, ha nominato un consulente medico legale al fine di: accertare le lesioni riportate dall'appellante in conseguenza dei fatti di causa;
determinare l'eventuale sussistenza di postumi perma- nenti e la durata dell'invalidità temporanea;
quantificare le spese mediche riferibili al sinistro. Il nominato CTU ha depositato il proprio elaborato peritale con il quale ha ravvisato l'esistenza di nesso causale tra gli esiti del trauma contusivo e l'evento lesivo del 23.05.2015 e ha valutato il riscontrato danno biologico, nei seguenti termini: giorni 20 (venti) di I.T.T.; giorni 10 (dieci) di I.T.P. al 75%; giorni 20 (venti) di I.T.P. al 50%; giorni 20 (venti) di I.T.P. al 25%; I.P.4% (quattro per cento) “comprensivo sia della menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) che dei nocumenti che si manifestano attraverso una cattiva risonanza sullo stato di benessere e quindi nello svolgersi della vita ordinaria”; ha infine ritenuto congruo il rimborso delle spese mediche sostenute per “un importo complessivo di 2.315,00 euro”. Avverso tale relazione, ritualmente trasmessa alle parti, non è stata formulata alcuna osservazione dai
CTP nominati e comunque, questa Corte aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha esaustivamente risposto ai quesiti demandatigli, con argomentazioni complete, corrette e concordanti con le nozioni della peculiare scienza pratica: la depositata relazione è pertanto indicata quale fonte dell'ap- prezzamento espresso nella presente sentenza, con conseguente implicito rigetto di tutte le contrarie de- duzioni (Cass.n.21504/2018; Cass.n.5229/2011; Cass.n.19475/05). Si osserva sin d'ora che, considerato quanto affermato in giurisprudenza sul punto (ex plurimis Cass.n.23233/2024; Cass.n.20643/2016) nella quantificazione del danno (che segue), si è tenuto conto del danno morale, da ritenersi incluso nelle allegazioni contenute nell'atto di citazione (pag. 4 § 14).
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di incremento del risarcimento del danno biologico, a titolo di cd. personalizzazione, per l'impossibilità “di praticare hobby e/o dedicarsi a passioni”, in considerazione del fatto che la consolidata giurisprudenza (ex plurimis Cass.n.25164/2020), richiede che il danneggiato alleghi e provi “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”. Ebbene, nella fattispecie in esame:
a) non è stato ammesso il capitolo di prova testimoniale relativo all'asserita rinuncia alle camminate che la era solita fare con il marito ed altri conoscenti;
Pt_1 b) non è emersa la prova dell'asserita impossibilità della di dedicarsi alla danza, non avendo i
Pt_1 testi dichiarato che, a causa delle lesioni residuate dal sinistro, avesse cessato definitivamente di praticare l'attività del ballo Non è meritevole di risarcimento neppure il lamentato danno patrimoniale per la temporanea assunzione di una collaboratrice domestica, sia perché non è stata data prova di tale pregiudizio (avendo il Tribunale correttamente dichiarato l'inammissibilità dei capitoli di prova a tal fine formulati dalla , sia
Pt_1 perché il documento asseritamente attestante detto importo (doc.3 fasc. I grado appellante) è privo di valore probatorio perché di provenienza e formazione unilaterale, da parte della stessa
Pt_1
Al riguardo, si aggiunge ancora che il CTU, nel quantificare il danno biologico, ha espressamente dichia- rato che l'indicata percentuale del 4% è comprensiva “sia della menomazione dell'integrità psico-fisica
12 (danno biologico) che dei nocumenti che si manifestano attraverso una cattiva risonanza sullo stato di benessere e quindi nello svolgersi della vita ordinaria”.
Quindi passando ora alla quantificazione del riscontrato danno biologico, non trattandosi di sinistro stra- dale non possono essere prese a riferimento le Tabelle del danno biologico di lieve entità, ma quelle at- tualmente vigenti (anno 2024) del Tribunale di Milano.
Si ottengono, pertanto, i seguenti importi. Età della danneggiata al momento del sinistro (60 anni); IP: 4% (danno biologico) = € 4.666,00; (danno morale) € 1.166,00; ITT per 20 gg = € 2.300,00; ITP al 75% per 10 giorni = € 862,50; ITP al 50% per 20 giorni = € 1.150,00; ITP al 25% per 20 giorni= € 575,50; spese mediche: € 2.315,00; per un totale com- plessivo € 13.034,50. Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere devalutato alla data del sinistro (23.05.2015) e si ottiene quindi la somma di € 10.853,04 e poi maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino alla data della presente sentenza pari ad € 3.504,50. Si ottiene quindi il complessivo importo di € 16.539,00; su detto importo sono dovuti i soli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo. È altresì dovuto il rimborso delle spese di CTP (doc.8 fasc. I grado appellante) pari ad € 305,00 e quelle di CTU (doc. 7 fasc. I grado appellante) pari ad € 488,00.
Non è in invece dovuto il rimborso delle spese stragiudiziali (doc. 5 fasc. I grado appellante) in quanto, trattandosi di danno emergente (Cass.n.11424/2024), la sua risarcibilità è subordinata all'allegazione e alla prova che un effettivo esborso sostenuto e, nella fattispecie in esame, certamente ciò non è avvenuto come implicitamente si evince dal documento denominato “riconoscimento di debito del 19.07.2021”, in cui la assume solo l'impegno di pagare dette spese. Pt_1 Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, nonché quelle del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico di e distratte in favore dei Controparte_1 difensori dichiaratisi antistatari per tutti i gradi e procedimenti. Dette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione proba- toria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara la responsabilità di con riferimento al sinistro del Controparte_1 23.05.2015 occorso a e, per l'effetto: Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a pagare a la complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.539,00 già comprensiva di rivalutazione e interessi legali, oltre ulteriori interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del procedi- Controparte_1 Parte_1 mento per ATP ex art. 696 c.p.c. che si liquidano in complessivi € 2.337,00 oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA, nonché quelle del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 382,50 per spese e € 4.888,00 per onorari,
13 oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA, tutte da distrarsi in favore dei difensori dichia- ratisi antistatari, per tutti i gradi e procedimenti;
- condanna a rimborsare a le spese di CTP per l'importo Controparte_1 Parte_1 indicato in parte motiva;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU del precedente grado Controparte_1 di giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
14