TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott. Fabio Luongo Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2872/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 11.11.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Federica Zambon
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: modifica condizioni di affidamento di figli minori riconosciuti ma nati fuori del matrimonio: art. 473 bis 29 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-disporre l'affidamento esclusivo rafforzato a favore del padre con conferma del collocamento dei minori presso la residenza del padre in Fiumicello, con facoltà del padre di assumere ogni decisione ordinaria e straordinaria relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei figli, nonché il rilascio e il rinnovo dei documenti necessari all'espatrio dei minori inclusi i passaporti;
oltre alle decisioni in merito ad investimenti ed operazioni economiche nell'interesse dei figli;
-disporre la facoltà della madre di fare visita ai minori a fine settimana alternati esclusivamente in
Fiumicello alla presenza del padre e compatibilmente con le esigenze dei minori medesimi;
-disporre a carico della signora l'obbligo immediato di versamento, a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli della somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, somma annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal regolamento elaborato dall'osservatorio del diritto di famiglia di Udine;
-disporre che l'assegno unico venga percepito dal sig. in ragione del 100%; Pt_1
-revocare il divieto di espatrio dei minori;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al Parte_1 decreto reso dal Tribunale di Udine ex artt. 337 bis ss. c.c. in data 8.11.2018 -depositato in data
12.11.2028, sub R.G. 106/2018, cron n. 8462/2018-, deducendo che i figli vivevano con lui, mentre la madre viveva a Pola, ove egli li conduceva regolarmente per frequentarla: però, ella si era sempre
2 disinteressata dei minori;
non versava più l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli sin dal mese di aprile 2020; non gli aveva mai versato le spese straordinarie di sua competenza;
non dava più notizie di sé (tant'è che egli aveva solo per caso appreso del di lei ricovero in una clinica psichiatrica di Zagabria) ed i figli non volevano più recarsi a trovarla per paura dei suoi comportamenti inquietanti.
Con decreto inaudita altera parte emesso ai sensi dell'art. 473bis 15 c.p.c. il giudice ha sospeso la frequentazione della madre con i minori in Croazia, disponendo per contro che le visite madre/figli avvenissero in Italia, nel luogo di residenza dei minori, ove la madre si sarebbe dovuta recare per incontrare i figli.
All'udienza del 2.12.2024 fissata per la modifica, convalida ovvero revoca del decreto, è comparsa personalmente la resistente assistita da un legale, senza peraltro costituirsi in giudizio. Con ordinanza di data 2.12.2024 il giudice ha confermato il proprio precedente decreto, disponendo altresì il divieto di espatrio dei due minori.
Alla prima udienza davanti al G.I. di data 16.4.2024 la resistente non si è costituita in giudizio, né è personalmente comparsa davanti al giudice istruttore e ne è dunque stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza del 16.4.2024 parte ricorrente, autorizzata dal giudice, ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Pertanto, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione ex art. 473bis 22 c.p.c.
La causa è stata indi rimessa in istruttoria per l'ascolto dei due minori.
All'udienza del 10 luglio 2025 il giudice ha provveduto all'ascolto di e , i quali Per_1 Per_2 hanno dichiarato la loro sicura e netta preferenza di vivere con il padre a Fiumicello, poiché con lui si sentono protetti, considerati e vivono una quotidianità serena e tranquilla (“stanno benissimo”); hanno altresì affermato entrambi di non vedere la madre da molti mesi -in sostanza, dall'agosto scorso, quando il padre li aveva accompagnati a Pola presso l'abitazione materna- e di non gradire molto eventuali visite future della mamma: visite alle quali, però, non si sottraggono.
All'esito dell'ascolto dei minori la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con rinuncia del ricorrente ai termini per il deposito di conclusionali e repliche, sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
Le conclusioni rassegnate da parte ricorrente possono venire integralmente accolte.
Quanto alla richiesta di affido esclusivo rafforzato dei figli minori, infatti, ritiene questo Collegio che, nelle condizioni attuali, con la latitanza materna che si protrae quantomeno dall'inizio del presente procedimento -quasi un anno e mezzo-, il padre debba essere autorizzato a decidere in autonomia sulle questioni relative ai bisogni dei figli, senza eccezione alcuna, nel superiore interesse di questi ultimi ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna
3 esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali della madre non affidataria che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale Milano
20.3.2014). Il padre va altresì autorizzato a decidere in autonomia sul rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori e . Per_1 Per_2
All'affido esclusivo dei minori al padre consegue il diritto di quest'ultimo a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per entrambi i minori.
La frequentazione madre/figli, cui il padre e nemmeno i due figli si oppongono, va però condizionata al fatto che queste visite avvengano esclusivamente a Fiumicello ed alla presenza del padre, stante il timore dei minori nei confronti di una mamma che mantiene comportamenti non responsabili nei confronti dei figli (cfr. messaggi wa che i minori hanno inviato al padre e che non sono stati contestati dalla madre).
L'assegno di mantenimento a carico della madre deve venire aumentato nella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio: sia in ragione della permanenza dei minori senza soluzione di continuità presso il padre, sia per le aumentate esigenze di vita di entrambi i minori dopo 8 anni, ora in fase adolescenziale, sia infine per il fatto che la madre lavorava già alla data del primo decreto emesso nell'anno 2018 (con un reddito netto mensile di circa euro 700/800) e si suppone lavori anche attualmente, presumibilmente con uno stipendio maggiore. D'altronde, spettava alla madre dedurre e documentare sul punto, anche in quanto, vivendo ella in Croazia, non è possibile per parte ricorrente acquisire le sue dichiarazioni dei redditi.
Può altresì venire revocato il divieto di espatrio dei minori poiché non più necessario stante l'affido esclusivo rafforzato dei figli al padre.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede a modifica del decreto cron 8462/2018, R.G. 106/2018 emesso da questo Tribunale in data 8.11.2018 e depositato in data 12.11.2018:
-dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori a favore del padre, con conferma del collocamento dei minori presso la residenza del padre in Fiumicello, e con facoltà del padre di assumere ogni decisione ordinaria e straordinaria relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei minori;
4 nonché l'autorizzazione a decidere in autonomia sul rilascio e il rinnovo dei documenti necessari all'espatrio dei minori, inclusi i passaporti;
-dispone la facoltà della madre di fare visita ai minori a fine settimana alternati esclusivamente in
Fiumicello, alla presenza del padre e compatibilmente con le esigenze dei minori medesimi;
-dispone a carico della signora l'obbligo di versamento al padre, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento dei figli, della somma mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, somma annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori, come individuate dal regolamento elaborato dall'osservatorio del diritto di famiglia di
Udine;
-dispone che l'assegno unico universale per i minori venga percepito dal sig. in ragione del Pt_1
100%;
-revoca il divieto di espatrio dei minori;
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 10.7.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
5