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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NA MA Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. OB NU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 93/2025 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VARESE, 25/G 21047 SARONNO
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. FRANCHI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRAGLICA CONSOLATA KATIUSCIA APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE CP_1 C.F._1
MOLISE N.51 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL MONTE PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E
C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 :
[...] pagina 1 di 12 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 10306/2024 (doc. 1), R.G. 13345/2022, emessa dal Tribunale di Milano dott. Damiano Spera il 28/11/2024 e pubblicata il giorno 28/11/2024, notificata in data 6/12/2024, così giudicare: Nel merito:
-In via principale: accertata e dichiarata l'erronea e ingiusta condanna di parte convenuta in primo grado per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, per l'effetto respingere la domanda proposta dalla signora condannando la stessa alla restituzione a favore CP_1 di di quanto percepito in forza della sentenza di 1° grado. Parte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
-In via di subordine: accertata e dichiarata l'erronea e ingiusta condanna di parte convenuta in primo grado per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, limitare la pretesa risarcitoria di parte appellata a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza CP_1 immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, riducendo il risarcimento per concorso dell'appellata nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., e per l'effetto condannare l'appellata CP_1 alla restituzione a favore di di quanto percepito in forza della gravata sentenza di 1° Parte_1 grado nella misura ritenuta di giustizia. Spese di lite di entrambi gradi giudizio compensate.
-In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova preceduto dalla locuzione “Vero che” 1) “In data 06.03.2019, alle ore 11,50 circa, il dottor alla guida del veicolo Controparte_2 UD A3 tg. EZ456CB, si trovava nel Comune di Milano percorrendo la via Marcona, procedendo ad una velocità di circa 15-20Km in prossimità dell'incrocio con via Polti De' Bianchi”;
2) “Da destra rispetto al proprio senso di marcia, un pedone -al di fuori delle strisce pedonali- attraversava la via Marcona, oltrepassando tra due veicoli fermi in sosta parcheggiati trasversalmente lungo la via”;
3) “Il pedone impegnava la sede stradale senza impiegare l'attraversamento pedonale presente in loco”;
4) “Il conducente dell'UD A3 arrestava l'autovettura e si accertava delle condizioni del pedone che era riverso sulla sede stradale”;
5) “Il pedone riferiva al conducente dell'autovettura UD A3 di avere attraversato al di fuori dell'attraversamento pedonale perché in ritardo per una visita presso la clinica Igea”;
6) “L'autovettura UD A3 rimaneva ferma nella posizione in cui si trovava dopo l'impatto con il pedone fino al sopraggiungere dell'Ambulanza”;
7) “Il conducente dell'UD A3 rilasciava le proprie generalità ai familiari della signora CP_1 che nel frattempo ero giunti in loco avvertiti dalla stessa attrice”;
8) “Il conducente dell'UD rimaneva in loco fino al sopraggiungere dell'autoambulanza per il soccorso della signora comunicando di doversi recare in aeroporto per impegni CP_1 improrogabili di lavoro”;
pagina 2 di 12 9) “Ho fornito i miei dati al conducente dell'UD A3 avendo assistito alla verificazione dell'incidente”. Si indica a teste: Agente di Polizia Locale presso il Comune di Milano – Unità Radiomobile Testimone_1 corpo di Polizia Locale.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare, in via gradata: Dichiarare improponibile l'appello ex art. 329 c.p.c.; Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c.; Respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
Pt_1 Rigettare le istanze di prova orale di in quanto inammissibili e irrilevanti;
Pt_1 In ogni caso con la integrale conferma della sentenza di primo grado e la rifusione delle spese del grado di appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e la (d'ora in avanti anche solo ) in persona del
[...] Parte_1 Pt_1 suo legale rappresentante pro tempore, rispettivamente proprietario/conducente ed assicuratore dell'autovettura UD A3 targata EZ456CB per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 06/03/2019 alle ore 11.50 circa mentre stava attraversando a piedi l'incrocio tra Via Piolti dé Bianchi e via Marcona in Milano per recarsi alla vicina clinica Igea.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice che, Parte_1 contraddette le avverse pretese, chiedeva per il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale, dichiarata la contumacia di istruita la causa mediante assunzione Controparte_2 delle prove testimoniali espletamento di CT medico-legale, con sentenza n. 10306/2024 resa ex art.281 sexies c.p.c. il Tribunale di Milano ha così statuito :“-dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione dell'incidente verificatosi il 06.03.2019; Controparte_2
-condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 102.357,20 oltre interessi come specificato in motivazione;
-rigetta le istanze istruttorie di parte convenuta;
-pone le spese della CT definitivamente a carico dei convenuti in solido;
-condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali che liquida in € 545,00 per esborsi, in € 610,00 per CTP, in € 11.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA”.
In particolare il Tribunale, quanto all'an debeatur, ha accolto la domanda di parte attrice, riconoscendo in capo al conducente dell'autovettura l'esclusiva responsabilità nella causazione pagina 3 di 12 del sinistro , in quanto ha ritenuto che, in applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente del veicolo non avesse assolto l'onere della CP_2 prova liberatoria a suo carico, non avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale, aderendo alle risultanze della c.t.u. medico- legale, in applicazione degli importi standard previsti dalle Tabelle Milanesi, esclusa la personalizzazione del danno permanente, ha riconosciuto in favore dell'attrice: a) l'importo di euro € 90.062,00, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto dell' accertata riduzione dell'efficienza psicofisica al 24 %), importo comprendente la voce del danno biologico relazionale, pari ad € 64.330,00, e la voce danno biologico da sofferenza soggettiva interiore, pari a € 25.732,00; b) la somma di euro di € 11.635,20, a titolo di danno biologico temporaneo, di cui € 8.064,00 a titolo di danno dinamico relazionale (euro 84 pro die ) e la somma € 3.571,20 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore ( euro 37,20 pari all'importo di euro 31,00 pro die aumentato per la personalizzazione del 20%); c) a titolo di danno patrimoniale la somma rivalutata pari ad euro ad € 660,00.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , affidandolo a tre motivi che si riportano Pt_1 come segue: 1)“ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 190 C.D.S., 2054 C.C. E 1227 C.C. ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.”: l'appellante censura la pronuncia impugnata in punto di “ an”per aver il Tribunale ritenuto l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione dell'evento lesivo poiché il giudice di prime cure si sarebbe limitato a decidere in base alla mera presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2054 c.c., senza svolgere alcun accertamento specifico in ordine alle condotte tenute dalle parti in occasione del sinistro, omettendo di valutare la particolarità del singolo caso in esame;
dalle risultanze istruttorie e in particolare dalle prove testimoniali, sarebbe emersa una dinamica del sinistro secondo cui, a fronte della condotta prudente del conducente, il quale, secondo quanto riferito dal teste , “procedeva lentamente quasi a passo d'uomo”, l'impatto con il Tes_2 pedone si sarebbe verificato a causa dell'incauto procedere della la quale si era immessa CP_1 nella carreggiata per procedere all'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, sbucando da due auto ferme in sosta a spina di pesce, provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia dell'auto, circostanze che avevano reso impossibile qualsivoglia reazione psico tecnica del conducente utile ad evitare l'impatto; il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di considerare la condotta massimamente prudente del conducente il veicolo e quella pericolosa tenuta dal pedone ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 , comma 1, c.c. ai fini del superamento della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. 2)“ERRONEA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE” : con il secondo motivo di gravame, articolato in due distinte argomentazioni, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il primo giudice liquidato le voci di danno non patrimoniale:
2.a) relativa alla “ personalizzazione del danno biologico temporaneo avendo il Ctu riscontrato un grado di sofferenza “menomazione correlata” pari a 3 relativa all'inabilità temporanea in una scala da 1 a 5 e quindi assolutamente nella media” (pag. 9 atto di appello);
2.b) “ la liquidazione di euro 25.732,00 del così detto danno da sofferenza soggettiva interiore/danno morale correlato al danno biologico permanente” (pagg.
9-10 atto di appello)
pagina 4 di 12 sulla scorta di generiche allegazioni di parte attrice e secondo i criteri standard previsti dalle Tabelle milanesi senza tener in considerazione le risultanze della Ctu che, su una scala da 1 a 5 di sofferenza psico-fisica permanente, l'ha accertata nella misura dell'1,5 e, quindi, in misura inferiore allo standard dei casi analoghi. In relazione a tali doglianze ha chiesto di “respingere la personalizzazione del danno biologico temporaneo e di rideterminare nella corretta inferiore misura la componente di danno da sofferenza soggettiva interiore da postumi permanenti” ( p.10 appello).
L'appellante ha infine chiesto in via principale il rigetto della domanda di in subordine CP_1 di limitare la pretesa risarcitoria ai danni conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa, riducendo il risarcimento per il concorso dell'appellata nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. , oltre alla riforma delle spese di lite in ragione dell'invocato accoglimento del gravame.
Si è costituita che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché CP_1 ex art.329 c.p.c., nel merito, contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato, e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza di trattazione del 26.06.2025, dichiarata la contumacia di Controparte_2 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 26.6.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
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0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc. Rileva che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, articolando l'impugnazione in termini complessivamente aderenti al vaglio imposto dalla norma, ovvero in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
Anche l'eccezione avanzata dall'appellata ex art.329 cpc è del tutto priva di fondamento. La comunicazione di avvenuto bonifico della somma di euro 125.574,84 trasmessa dalla compagnia in data 10.12.2024 è in successione e in stretta correlazione alla pregressa comunicazione dal difensore . In effetti con pec del 2.12.2024 l'avv. Delmonte per conto Pt_1 di trasmetteva conteggio del dovuto in forza della sentenza inter partes indicando la CP_1 debenza nella complessiva somma di euro 125.574,84 specificando altresì i dati bancari per il bonifico ed intimando il pagamento entro 8 giorni (doc. n. 3 parte appellante) e con con pec del 6.12.2024 l'avv. Franchi per conto di in risposta alla suddetta richiesta comunicava: “fatto Pt_1 salvo e impregiudicato ogni diritto di appello, ho provveduto a trasmettere alla mia cliente i conteggi” (doc. n. 4 parte appellante); Il pagamento è quindi avvenuto solamente ed unicamente in funzione della richiesta di adempimento spontanea da parte di , fermi gli espressi diritti Pt_1 di impugnativa. In merito alla ipotesi di acquiescenza tacita la Suprema Corte ha per contro pagina 5 di 12 chiarito perché possa ravvisarsi tale istituto occorra una “precisa ed univoca” volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia (Cass. civ. n. 17267/2015).
1.Il primo motivo di appello è parzialmente fondato, come di seguito esposto.
L'art. 2054 c.c. comma 1 c.c. stabilendo una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, introduce l'inversione dell'onere della prova secondo cui quest'ultimo è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.Trattasi tuttavia di una presunzione che ammette prova contraria, vertendosi in tema di presunzione relativa (e non assoluta), non potendosi escludere che il conducente fornisca la prova di un concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è quindi sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Fatta tale premessa, merita di essere richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte, da ultimo nel precedente citato dall'appellante (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 in cui si svolge un excursus sulla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di “ regole generali della responsabilità civile in senso sbilanciato” ) secondo cui sul conducente del mezzo “grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone. Ma quello che il Collegio oggi ritiene di dover riaffermare è chela lettura combinata dell'art. 2054 – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (in senso conforme Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024). Rileva quindi che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non operando in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (Cass. n. 24204/2014; Cass. 20137/2023). E' stato quindi precisato “che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 pagina 6 di 12 richiamante Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che in relazione alla fattispecie in esame il primo giudice, in applicazione dei suddetti principi, non abbia provveduto ad un corretto apprezzamento delle risultanze acquisite in giudizio in relazione alla dinamica del sinistro ed all'apprezzamento dell'incidenza della condotta tenuta dalla danneggiata.
Il punto di investimento è stato individuato in Milano, via Mancona, nel tratto antistante il civico 77, sicchè è pacifico che il pedone ha iniziato l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti qualche metro dal predetto civico.Seppure, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è dirimente che il pedone stesse procedendo all'attraversamento fuori dalle strisce zebrate, in ogni caso tale vaglio non esaurisce il perimetro di apprezzamento spettante al giudice sulla scorta di tutte le circostanze emerse nel corso di giudizio.
In tal senso dalle dichiarazioni del teste emerge che: Tes_2
• ha iniziato l'attraversamento passando “tra due auto ferme in sosta, provenendo da destra CP_1 rispetto alla direzione di marcia dell'auto”,
• “Le strisce pedonali si trovavano a circa un paio di metri di distanza subito dopo l'autovettura parcheggiata” da cui proveniva CP_1
• “La signora cominciò l'attraversamento con passo, a mio giudizio, normale e portava con sé un trolley L'incidente si verificò, subito dopo che, la signora superò le due auto parcheggiate, credo un metro dopo”.
• (…)“ Appena la signora uscì tra le due auto in sosta, fu investita dall'auto UD”
• Il pedone, a seguito dell'urto, fu spostato per circa 1 m, proprio perché l'auto procedeva molto lentamente.
Trattasi di dichiarazioni che si pongono in linea con quanto il teste oculare aveva riferito nella immediatezza, per come riportate nel verbale di sinistro stradale redatto dalla polizia municipale intervenuta. Tale verbale di incidente stradale dà conto di condizioni stradali ottimali e dell'assenza di tracce di frenata, in termini congruenti con le dichiarazioni rese dal conducente il quale CP_2 aveva riferito “si parava improvvisamente davanti una signora che nonostante la mia immediata frenata urtava il cofano anteriore dell'auto e cadeva a terra“.
Da quanto richiamato emerge che, seppure non abbia tenuto una “andatura anomala, nel CP_1 senso di repentina/ affrettata”( p.4 sentenza impugnata) ciò che rileva è che l'inizio dell'attraversamento pedonale, fuori dal luogo deputato specificatamente a ciò, è avvenuto quando l'autovettura era a brevissima distanza dal punto delle auto in sosta da cui è CP_1 fuoriuscita. In tal senso non è di poco conto che abbia cominciato l'attraversamento CP_1 provenendo da due auto ferme in sosta sul lato “da destra rispetto alla direzione di marcia dell'auto”, interessato al parcheggio di auto “a spina di pesce” ( vedasi rilievi fotografici nel pagina 7 di 12 corpo dell'atto di citazione in primo grado, p.7). La circostanza che abbia iniziato CP_1
l'attraversamento “con passo….normale”, non contraddice il fatto che la stessa si sia accinta all'attraversamento della sede stradale senza preventivamente accertarsi che non stessero sopraggiungendo auto. Trattasi di condotta ancora più incauta ove si consideri che CP_1 fuoriuscendo tra le due autovetture ferme in sosta e disposte “a spina di pesce”, è andata immettendosi nella carreggiata in misura più avanzata di quanto non avvenga in caso di auto in sosta parcheggiate parallelamente alla sede stradale.
E' pacifico che dal suo canto, tenesse una velocità di guida decritta in termini “l'auto CP_2 procedeva lentamente, quasi a passo d'uomo” tant'è che “ Appena la signora uscì tra le due auto in sosta, fu investita dall'auto UD (….)“Il pedone, a seguito dell'urto, fu spostato per circa 1 m, proprio perché l'auto procedeva molto lentamente”.Pertanto il conducente del veicolo procedeva a velocità moderata ed il contatto è avvenuto “appena” è fuoriuscita dalla fila di auto in CP_1 sosta a spina di pesce, venendo pertanto urtata fondatamente quando ancora era sul margine destro della carreggiata. Non è stato per contro efficacemente contraddetto che vi fosse una piena visibilità al momento del sinistro, atteso che “la visibilità era buona” e che “non veniva riscontrata la presenza di ostacoli che potessero costituire impedimento visivo” (verbale di sinistro stradale doc.3 fasc. I grado . ha arrestato il veicolo nella immediatezza CP_1 CP_2 del contatto, tant'è che non sono state rinvenute tracce di frenata, prestando subitaneamente soccorso. La tipologia di pregiudizio patito dalla danneggiata, rottura del femore e lussazione della spalla, è del tutto compatibile con una caduta cagionata anche solo dal mero contatto con il veicolo.
Da quanto esposto risulta dunque che pur tenendo una andatura “normale”, deponente CP_1 come l'assenza di una condotta improvvisa o repentina nell'accezione datane dalla giurisprudenza, ha in ogni caso iniziato l'attraversamento stradale, per di più fuoriuscendo tra le due autovetture ferme in sosta e disposte “a spina di pesce”, senza mettere atto le dovute precauzioni, in primis preventivamente controllare l'eventuale sopraggiungere di auto, così impattando con l'UD che sopraggiungeva in quell'istante a velocità moderata.
L'investimento, come rilevato dal giudice di prime cure, è avvenuto in pieno giorno, in prossimità della , vicino ad un incrocio prevedibilmente interessato dal transito Parte_2 di pedoni, circostanze che avrebbero richiesto che il veicolo tenesse una condotta di guida tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza del pedone ai sensi dell'art 191 C.d.S. Non è stata quindi fornita da la prova che abbia tenuto una condotta abnorme CP_2 CP_1
o assolutamente imprevedibile, di talchè il conducente non abbia potuto minimamente avvistare il pedone in tempo utile a conformare la propria condotta. Anche la breve distanza di avvistamento all' approcciarsi all'attraversamento da parte di non è dato che elide la possibilità di CP_1 operare un'idonea manovra di arresto, sicchè non ha assolto l'onere della prova CP_2 liberatorio in ordine all' assoluta inevitabilità dell'evento dannoso.
pagina 8 di 12 Le considerazioni svolte non si prestato ad essere contraddette dal supplemento istruttorio invocato dall'appellante: basta scorrere l'articolato dei capitoli di prova per testi richiamati anche in sede di conclusioni per avvedersi che si tratta di circostanze pacifiche o del tutto ininfluenti al fine del decidere.
Discende da quanto esposto che, ferma la responsabilità del conducente, non essendo stata vinta la presunzione ex art. 2054 c.c., il motivo di appello risulta fondato quanto al concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. avendo costei iniziato l'attraversamento CP_1 immettendosi, attraverso due auto in sosta, nel flusso dei veicoli senza verificarne il sopraggiungere, non utilizzando le strisce pedonali poco distanti con ciò omettendo di improntare la propria condotta a regole di comune prudenza e diligenza e contribuendo a cagionare l'evento.
Ritiene la corte che la condotta del conducente il veicolo abbia fornito un contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c , a tempo stesso l'evento dannoso si è perfezionato per l'apporto deterministico fornito in concreto dal pedone mediante la propria condotta (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024). La responsabilità del conducente deve pertanto essere ridotta della percentuale di condotta colposa assegnabile al pedone, percentuale, che appare fondato potersi stimare nella misura del 30%.
2.1 Privo di pregio risulta invece il secondo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della erronea personalizzazione e liquidazione del danno biologico temporaneo operata dal primo giudice.
Al riguardo , lungi dal muovere una specifica contestazione in ordine alla quantificazione Pt_1 in esame, si limita a rilevare genericamente che “ si impugna la personalizzazione del danno biologico temporaneo avendo il Ctu riscontrato un grado di sofferenza “menomazione correlata” pari a 3 relativa all'inabilità temporanea in una scala da 1 a 5 e quindi assolutamente nella media” ( v. pag. 9 atto di appello), senza nulla argomentare né in ordine alle circostanze che avrebbero determinato un diverso computo di tale voce di danno, né relativamente alle ragioni che, anche alla luce delle risultanze peritali, renderebbero viziato il percorso logico-argomentativo svolto dal Tribunale.
2.2.Risultano prive di pregio parimenti le censure svolte dall'appellante in ordine liquidazione di euro 25.732,00 del danno da sofferenza soggettiva interiore/danno morale correlato al danno biologico permanente.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che è compito del giudice di merito identificare la situazione soggettiva e valutare, sul piano della prova, specialmente quella presuntiva, i migliori criteri ai fini di un'equa determinazione della voce di danno in esame. A tal fine, oltre alla rilevanza degli indici sintomatici ricavabili dalla fattispecie concreta, “un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale pagina 9 di 12 autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. n.25164/2020).
Ciò premesso, deve rilevarsi come nel caso di specie soggetto ultrasettantenne, a causa CP_1 del sinistro ha subito un intervento di artroprotesi d' anca ed ha subito un periodo di immobilizzazione dell'arto superiore dx mediante tutore per infrazione del trochite omerale dx. A seguito dell'intervento è seguito un periodo di ricovero ospedaliero e riabilitazione della durata di 51 giorni ed un successivo periodo di riabilitazione a domicilio.
Sulla scorta di quanto esposto le deduzioni dell'appellante in tema di omessa esaustività dell'onere di allegazione non appare fondata.
Per altro verso il primo giudice, premesso che non sussiste alcun rapporto diretto ed automatico tra entità della menomazione permanente /temporanea e la sofferenza da essa derivata, ha ritenuto convincenti le valutazioni offerte dal CT (ossia un grado di sofferenza psicofisica permanente pari ad 1,5, v. pagg.
8-11 relazione peritale) secondo cui “nel corso della malattia traumatica la perizianda fu attendibilmente ostacolata nell' espletamento delle comuni attività quotidiana quali lavarsi, vestirsi, provvedere alla cura personale, deambulare.La sofferenza “menomazione correlata” è una delle componenti della sofferenza psicofisica, ovvero conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito , diverso dal bene salute , ma concettualmente ricompresa all' interno del danno biologico, di cui rappresenta una conseguenza , nei suoi aspetti di temporaneità e permanenza
….. Il soggetto ha percepito gli effetti delle menomazioni sul fare quotidiano nel sia periodo di inabilità temporanea totale che parziale per una totale dipendenza da terzi negli atti della vita quotidiana : igiene , alimentazione, mobilizzazione. Tenuto conto che le conseguenze delle menomazioni subite hanno coinvolto l' arto superiore destro e l' arto inferiore dx.Effetti percepiti anche in ambito dinamico- relazionale infatti la Sig.ra prima dell'evento era in buono stato di salute fisica e psichica , CP_1 godeva di buona vita di relazione , frequentava una palestra e si spostava in autonomia. La quantificazione ha tenuto conto dell'allontanamento dai comuni e quotidiani piaceri della vita derivanti dal lungo periodo di ospedalizzazione , della durata della convalescenza e della riabilitazione.”.
Trattasi di valutazioni che non sono state contradette dall'appellante sicchè a fronte di un grado di sofferenza psico fisica permanente individuato nella misura del 1,5, in una scala da 1 a 5 calcolato in base a criteri desumibili da specifica letteratura, non è specificatamente indicato sotto quale profilo si presti a censura la personalizzazione del danno non patrimoniale, applicata nella misura del 20% del danno biologico temporaneo operata dal giudice di prime cure.
4.Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza deve essere riformata.
pagina 10 di 12 In ragione della delimitazione della condanna ai danni conseguenza immediata e diretta della condotta assunta da l'ammontare della somma oggetto di condanna in primo grado deve CP_2 essere rapportata alla percentuale di responsabilità riconosciuta al conducente e pertanto dimidiata.
deve essere pertanto condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro Pt_1 CP_1
71.650,04 ferma restando l'applicazione degli interessi come riconosciuti in sentenza, statuizione non investita dall'appello e che pertanto rimane non intaccata dalla riforma della sentenza gravata.
Risulta peraltro che nelle more de giudizio, in data 10.12.2024, ha corrisposto l'importo di Pt_1 euro 125.574,51 (somma comprensiva di capitale, per euro 102.357,20 interessi compensativi, spese di ctp e ctu, nonché rifusione spese del primo grado come da doc.4 fasc.I grado ), sicchè deve Pt_1 essere restituita a la differenza tra quanto accertato come dovuto a sulla scorta della Pt_1 CP_1 presente pronuncia e quanto corrisposto.
La domanda restitutoria è stata avanzata in appello, ammissibilmente non potendo considerarsi domanda nuova ma conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata l'ordinanza (Cassazione, Sez. I civ, ordinanza n. 7144/2021).Deve pertanto procedersi alla condanna di CP_3 alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto accertato come dovuto a a CP_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
5.Consegue alla suddetta riforma, la rideterminazione delle spese di lite, sia con riguardo al primo grado di giudizio che relativamente al presente grado.
Deve infatti richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Tali spese vanno poste a carico solidale delle parti convenute e nonché Pt_1 CP_2 contumace.
Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 con riferimento al decisum, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri minimi/ medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 10306/2024 del Parte_1 CP_1 Tribunale di Milano, così dispone:
1) condanna e in solido tra loro al pagamento in Parte_1 Controparte_2 favore di dell'importo di euro 71.650,04 oltre interessi compensativi dal sinistro al CP_1 giorno della liquidazione e interessi e interessi legali sulla somma rivalutata;
2) dispone la restituzione da parte di a della differenza CP_1 Parte_1 tra quanto corrisposto in corso di causa e quanto oggetto di condanna di cui al precedente punto 1), oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna i convenuti soccombenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante che liquida per il primo grado in complessivi euro 11.000,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva, se dovuta, e c.p.a. di legge e per il secondo grado in euro 7.000,00 oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva, se dovuta, e c.p.a.;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio del 3 luglio 2025.
La Consigliera est.
OB NU
La Presidente
NA MA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NA MA Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. OB NU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 93/2025 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VARESE, 25/G 21047 SARONNO
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. FRANCHI ALBERTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRAGLICA CONSOLATA KATIUSCIA APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE CP_1 C.F._1
MOLISE N.51 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL MONTE PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E
C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 :
[...] pagina 1 di 12 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma dell'appellata sentenza n. 10306/2024 (doc. 1), R.G. 13345/2022, emessa dal Tribunale di Milano dott. Damiano Spera il 28/11/2024 e pubblicata il giorno 28/11/2024, notificata in data 6/12/2024, così giudicare: Nel merito:
-In via principale: accertata e dichiarata l'erronea e ingiusta condanna di parte convenuta in primo grado per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, per l'effetto respingere la domanda proposta dalla signora condannando la stessa alla restituzione a favore CP_1 di di quanto percepito in forza della sentenza di 1° grado. Parte_1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
-In via di subordine: accertata e dichiarata l'erronea e ingiusta condanna di parte convenuta in primo grado per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, limitare la pretesa risarcitoria di parte appellata a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza CP_1 immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, riducendo il risarcimento per concorso dell'appellata nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., e per l'effetto condannare l'appellata CP_1 alla restituzione a favore di di quanto percepito in forza della gravata sentenza di 1° Parte_1 grado nella misura ritenuta di giustizia. Spese di lite di entrambi gradi giudizio compensate.
-In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova preceduto dalla locuzione “Vero che” 1) “In data 06.03.2019, alle ore 11,50 circa, il dottor alla guida del veicolo Controparte_2 UD A3 tg. EZ456CB, si trovava nel Comune di Milano percorrendo la via Marcona, procedendo ad una velocità di circa 15-20Km in prossimità dell'incrocio con via Polti De' Bianchi”;
2) “Da destra rispetto al proprio senso di marcia, un pedone -al di fuori delle strisce pedonali- attraversava la via Marcona, oltrepassando tra due veicoli fermi in sosta parcheggiati trasversalmente lungo la via”;
3) “Il pedone impegnava la sede stradale senza impiegare l'attraversamento pedonale presente in loco”;
4) “Il conducente dell'UD A3 arrestava l'autovettura e si accertava delle condizioni del pedone che era riverso sulla sede stradale”;
5) “Il pedone riferiva al conducente dell'autovettura UD A3 di avere attraversato al di fuori dell'attraversamento pedonale perché in ritardo per una visita presso la clinica Igea”;
6) “L'autovettura UD A3 rimaneva ferma nella posizione in cui si trovava dopo l'impatto con il pedone fino al sopraggiungere dell'Ambulanza”;
7) “Il conducente dell'UD A3 rilasciava le proprie generalità ai familiari della signora CP_1 che nel frattempo ero giunti in loco avvertiti dalla stessa attrice”;
8) “Il conducente dell'UD rimaneva in loco fino al sopraggiungere dell'autoambulanza per il soccorso della signora comunicando di doversi recare in aeroporto per impegni CP_1 improrogabili di lavoro”;
pagina 2 di 12 9) “Ho fornito i miei dati al conducente dell'UD A3 avendo assistito alla verificazione dell'incidente”. Si indica a teste: Agente di Polizia Locale presso il Comune di Milano – Unità Radiomobile Testimone_1 corpo di Polizia Locale.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare, in via gradata: Dichiarare improponibile l'appello ex art. 329 c.p.c.; Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c.; Respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
Pt_1 Rigettare le istanze di prova orale di in quanto inammissibili e irrilevanti;
Pt_1 In ogni caso con la integrale conferma della sentenza di primo grado e la rifusione delle spese del grado di appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e la (d'ora in avanti anche solo ) in persona del
[...] Parte_1 Pt_1 suo legale rappresentante pro tempore, rispettivamente proprietario/conducente ed assicuratore dell'autovettura UD A3 targata EZ456CB per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 06/03/2019 alle ore 11.50 circa mentre stava attraversando a piedi l'incrocio tra Via Piolti dé Bianchi e via Marcona in Milano per recarsi alla vicina clinica Igea.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice che, Parte_1 contraddette le avverse pretese, chiedeva per il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale, dichiarata la contumacia di istruita la causa mediante assunzione Controparte_2 delle prove testimoniali espletamento di CT medico-legale, con sentenza n. 10306/2024 resa ex art.281 sexies c.p.c. il Tribunale di Milano ha così statuito :“-dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella produzione dell'incidente verificatosi il 06.03.2019; Controparte_2
-condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 102.357,20 oltre interessi come specificato in motivazione;
-rigetta le istanze istruttorie di parte convenuta;
-pone le spese della CT definitivamente a carico dei convenuti in solido;
-condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese processuali che liquida in € 545,00 per esborsi, in € 610,00 per CTP, in € 11.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre IVA e CPA”.
In particolare il Tribunale, quanto all'an debeatur, ha accolto la domanda di parte attrice, riconoscendo in capo al conducente dell'autovettura l'esclusiva responsabilità nella causazione pagina 3 di 12 del sinistro , in quanto ha ritenuto che, in applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente del veicolo non avesse assolto l'onere della CP_2 prova liberatoria a suo carico, non avendo dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In ordine al quantum debeatur, il Tribunale, aderendo alle risultanze della c.t.u. medico- legale, in applicazione degli importi standard previsti dalle Tabelle Milanesi, esclusa la personalizzazione del danno permanente, ha riconosciuto in favore dell'attrice: a) l'importo di euro € 90.062,00, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto dell' accertata riduzione dell'efficienza psicofisica al 24 %), importo comprendente la voce del danno biologico relazionale, pari ad € 64.330,00, e la voce danno biologico da sofferenza soggettiva interiore, pari a € 25.732,00; b) la somma di euro di € 11.635,20, a titolo di danno biologico temporaneo, di cui € 8.064,00 a titolo di danno dinamico relazionale (euro 84 pro die ) e la somma € 3.571,20 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore ( euro 37,20 pari all'importo di euro 31,00 pro die aumentato per la personalizzazione del 20%); c) a titolo di danno patrimoniale la somma rivalutata pari ad euro ad € 660,00.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , affidandolo a tre motivi che si riportano Pt_1 come segue: 1)“ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 190 C.D.S., 2054 C.C. E 1227 C.C. ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.”: l'appellante censura la pronuncia impugnata in punto di “ an”per aver il Tribunale ritenuto l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione dell'evento lesivo poiché il giudice di prime cure si sarebbe limitato a decidere in base alla mera presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2054 c.c., senza svolgere alcun accertamento specifico in ordine alle condotte tenute dalle parti in occasione del sinistro, omettendo di valutare la particolarità del singolo caso in esame;
dalle risultanze istruttorie e in particolare dalle prove testimoniali, sarebbe emersa una dinamica del sinistro secondo cui, a fronte della condotta prudente del conducente, il quale, secondo quanto riferito dal teste , “procedeva lentamente quasi a passo d'uomo”, l'impatto con il Tes_2 pedone si sarebbe verificato a causa dell'incauto procedere della la quale si era immessa CP_1 nella carreggiata per procedere all'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, sbucando da due auto ferme in sosta a spina di pesce, provenendo da destra rispetto alla direzione di marcia dell'auto, circostanze che avevano reso impossibile qualsivoglia reazione psico tecnica del conducente utile ad evitare l'impatto; il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di considerare la condotta massimamente prudente del conducente il veicolo e quella pericolosa tenuta dal pedone ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 , comma 1, c.c. ai fini del superamento della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. 2)“ERRONEA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE” : con il secondo motivo di gravame, articolato in due distinte argomentazioni, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il primo giudice liquidato le voci di danno non patrimoniale:
2.a) relativa alla “ personalizzazione del danno biologico temporaneo avendo il Ctu riscontrato un grado di sofferenza “menomazione correlata” pari a 3 relativa all'inabilità temporanea in una scala da 1 a 5 e quindi assolutamente nella media” (pag. 9 atto di appello);
2.b) “ la liquidazione di euro 25.732,00 del così detto danno da sofferenza soggettiva interiore/danno morale correlato al danno biologico permanente” (pagg.
9-10 atto di appello)
pagina 4 di 12 sulla scorta di generiche allegazioni di parte attrice e secondo i criteri standard previsti dalle Tabelle milanesi senza tener in considerazione le risultanze della Ctu che, su una scala da 1 a 5 di sofferenza psico-fisica permanente, l'ha accertata nella misura dell'1,5 e, quindi, in misura inferiore allo standard dei casi analoghi. In relazione a tali doglianze ha chiesto di “respingere la personalizzazione del danno biologico temporaneo e di rideterminare nella corretta inferiore misura la componente di danno da sofferenza soggettiva interiore da postumi permanenti” ( p.10 appello).
L'appellante ha infine chiesto in via principale il rigetto della domanda di in subordine CP_1 di limitare la pretesa risarcitoria ai danni conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa, riducendo il risarcimento per il concorso dell'appellata nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. , oltre alla riforma delle spese di lite in ragione dell'invocato accoglimento del gravame.
Si è costituita che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché CP_1 ex art.329 c.p.c., nel merito, contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato, e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza di trattazione del 26.06.2025, dichiarata la contumacia di Controparte_2 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 26.6.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
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0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc. Rileva che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, articolando l'impugnazione in termini complessivamente aderenti al vaglio imposto dalla norma, ovvero in modo tale da consentire di individuare i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
Anche l'eccezione avanzata dall'appellata ex art.329 cpc è del tutto priva di fondamento. La comunicazione di avvenuto bonifico della somma di euro 125.574,84 trasmessa dalla compagnia in data 10.12.2024 è in successione e in stretta correlazione alla pregressa comunicazione dal difensore . In effetti con pec del 2.12.2024 l'avv. Delmonte per conto Pt_1 di trasmetteva conteggio del dovuto in forza della sentenza inter partes indicando la CP_1 debenza nella complessiva somma di euro 125.574,84 specificando altresì i dati bancari per il bonifico ed intimando il pagamento entro 8 giorni (doc. n. 3 parte appellante) e con con pec del 6.12.2024 l'avv. Franchi per conto di in risposta alla suddetta richiesta comunicava: “fatto Pt_1 salvo e impregiudicato ogni diritto di appello, ho provveduto a trasmettere alla mia cliente i conteggi” (doc. n. 4 parte appellante); Il pagamento è quindi avvenuto solamente ed unicamente in funzione della richiesta di adempimento spontanea da parte di , fermi gli espressi diritti Pt_1 di impugnativa. In merito alla ipotesi di acquiescenza tacita la Suprema Corte ha per contro pagina 5 di 12 chiarito perché possa ravvisarsi tale istituto occorra una “precisa ed univoca” volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia (Cass. civ. n. 17267/2015).
1.Il primo motivo di appello è parzialmente fondato, come di seguito esposto.
L'art. 2054 c.c. comma 1 c.c. stabilendo una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, introduce l'inversione dell'onere della prova secondo cui quest'ultimo è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.Trattasi tuttavia di una presunzione che ammette prova contraria, vertendosi in tema di presunzione relativa (e non assoluta), non potendosi escludere che il conducente fornisca la prova di un concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è quindi sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Fatta tale premessa, merita di essere richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte, da ultimo nel precedente citato dall'appellante (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 in cui si svolge un excursus sulla giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di “ regole generali della responsabilità civile in senso sbilanciato” ) secondo cui sul conducente del mezzo “grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone. Ma quello che il Collegio oggi ritiene di dover riaffermare è chela lettura combinata dell'art. 2054 – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (in senso conforme Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024). Rileva quindi che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non operando in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (Cass. n. 24204/2014; Cass. 20137/2023). E' stato quindi precisato “che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 pagina 6 di 12 richiamante Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che in relazione alla fattispecie in esame il primo giudice, in applicazione dei suddetti principi, non abbia provveduto ad un corretto apprezzamento delle risultanze acquisite in giudizio in relazione alla dinamica del sinistro ed all'apprezzamento dell'incidenza della condotta tenuta dalla danneggiata.
Il punto di investimento è stato individuato in Milano, via Mancona, nel tratto antistante il civico 77, sicchè è pacifico che il pedone ha iniziato l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti qualche metro dal predetto civico.Seppure, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è dirimente che il pedone stesse procedendo all'attraversamento fuori dalle strisce zebrate, in ogni caso tale vaglio non esaurisce il perimetro di apprezzamento spettante al giudice sulla scorta di tutte le circostanze emerse nel corso di giudizio.
In tal senso dalle dichiarazioni del teste emerge che: Tes_2
• ha iniziato l'attraversamento passando “tra due auto ferme in sosta, provenendo da destra CP_1 rispetto alla direzione di marcia dell'auto”,
• “Le strisce pedonali si trovavano a circa un paio di metri di distanza subito dopo l'autovettura parcheggiata” da cui proveniva CP_1
• “La signora cominciò l'attraversamento con passo, a mio giudizio, normale e portava con sé un trolley L'incidente si verificò, subito dopo che, la signora superò le due auto parcheggiate, credo un metro dopo”.
• (…)“ Appena la signora uscì tra le due auto in sosta, fu investita dall'auto UD”
• Il pedone, a seguito dell'urto, fu spostato per circa 1 m, proprio perché l'auto procedeva molto lentamente.
Trattasi di dichiarazioni che si pongono in linea con quanto il teste oculare aveva riferito nella immediatezza, per come riportate nel verbale di sinistro stradale redatto dalla polizia municipale intervenuta. Tale verbale di incidente stradale dà conto di condizioni stradali ottimali e dell'assenza di tracce di frenata, in termini congruenti con le dichiarazioni rese dal conducente il quale CP_2 aveva riferito “si parava improvvisamente davanti una signora che nonostante la mia immediata frenata urtava il cofano anteriore dell'auto e cadeva a terra“.
Da quanto richiamato emerge che, seppure non abbia tenuto una “andatura anomala, nel CP_1 senso di repentina/ affrettata”( p.4 sentenza impugnata) ciò che rileva è che l'inizio dell'attraversamento pedonale, fuori dal luogo deputato specificatamente a ciò, è avvenuto quando l'autovettura era a brevissima distanza dal punto delle auto in sosta da cui è CP_1 fuoriuscita. In tal senso non è di poco conto che abbia cominciato l'attraversamento CP_1 provenendo da due auto ferme in sosta sul lato “da destra rispetto alla direzione di marcia dell'auto”, interessato al parcheggio di auto “a spina di pesce” ( vedasi rilievi fotografici nel pagina 7 di 12 corpo dell'atto di citazione in primo grado, p.7). La circostanza che abbia iniziato CP_1
l'attraversamento “con passo….normale”, non contraddice il fatto che la stessa si sia accinta all'attraversamento della sede stradale senza preventivamente accertarsi che non stessero sopraggiungendo auto. Trattasi di condotta ancora più incauta ove si consideri che CP_1 fuoriuscendo tra le due autovetture ferme in sosta e disposte “a spina di pesce”, è andata immettendosi nella carreggiata in misura più avanzata di quanto non avvenga in caso di auto in sosta parcheggiate parallelamente alla sede stradale.
E' pacifico che dal suo canto, tenesse una velocità di guida decritta in termini “l'auto CP_2 procedeva lentamente, quasi a passo d'uomo” tant'è che “ Appena la signora uscì tra le due auto in sosta, fu investita dall'auto UD (….)“Il pedone, a seguito dell'urto, fu spostato per circa 1 m, proprio perché l'auto procedeva molto lentamente”.Pertanto il conducente del veicolo procedeva a velocità moderata ed il contatto è avvenuto “appena” è fuoriuscita dalla fila di auto in CP_1 sosta a spina di pesce, venendo pertanto urtata fondatamente quando ancora era sul margine destro della carreggiata. Non è stato per contro efficacemente contraddetto che vi fosse una piena visibilità al momento del sinistro, atteso che “la visibilità era buona” e che “non veniva riscontrata la presenza di ostacoli che potessero costituire impedimento visivo” (verbale di sinistro stradale doc.3 fasc. I grado . ha arrestato il veicolo nella immediatezza CP_1 CP_2 del contatto, tant'è che non sono state rinvenute tracce di frenata, prestando subitaneamente soccorso. La tipologia di pregiudizio patito dalla danneggiata, rottura del femore e lussazione della spalla, è del tutto compatibile con una caduta cagionata anche solo dal mero contatto con il veicolo.
Da quanto esposto risulta dunque che pur tenendo una andatura “normale”, deponente CP_1 come l'assenza di una condotta improvvisa o repentina nell'accezione datane dalla giurisprudenza, ha in ogni caso iniziato l'attraversamento stradale, per di più fuoriuscendo tra le due autovetture ferme in sosta e disposte “a spina di pesce”, senza mettere atto le dovute precauzioni, in primis preventivamente controllare l'eventuale sopraggiungere di auto, così impattando con l'UD che sopraggiungeva in quell'istante a velocità moderata.
L'investimento, come rilevato dal giudice di prime cure, è avvenuto in pieno giorno, in prossimità della , vicino ad un incrocio prevedibilmente interessato dal transito Parte_2 di pedoni, circostanze che avrebbero richiesto che il veicolo tenesse una condotta di guida tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza del pedone ai sensi dell'art 191 C.d.S. Non è stata quindi fornita da la prova che abbia tenuto una condotta abnorme CP_2 CP_1
o assolutamente imprevedibile, di talchè il conducente non abbia potuto minimamente avvistare il pedone in tempo utile a conformare la propria condotta. Anche la breve distanza di avvistamento all' approcciarsi all'attraversamento da parte di non è dato che elide la possibilità di CP_1 operare un'idonea manovra di arresto, sicchè non ha assolto l'onere della prova CP_2 liberatorio in ordine all' assoluta inevitabilità dell'evento dannoso.
pagina 8 di 12 Le considerazioni svolte non si prestato ad essere contraddette dal supplemento istruttorio invocato dall'appellante: basta scorrere l'articolato dei capitoli di prova per testi richiamati anche in sede di conclusioni per avvedersi che si tratta di circostanze pacifiche o del tutto ininfluenti al fine del decidere.
Discende da quanto esposto che, ferma la responsabilità del conducente, non essendo stata vinta la presunzione ex art. 2054 c.c., il motivo di appello risulta fondato quanto al concorso di colpa di ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. avendo costei iniziato l'attraversamento CP_1 immettendosi, attraverso due auto in sosta, nel flusso dei veicoli senza verificarne il sopraggiungere, non utilizzando le strisce pedonali poco distanti con ciò omettendo di improntare la propria condotta a regole di comune prudenza e diligenza e contribuendo a cagionare l'evento.
Ritiene la corte che la condotta del conducente il veicolo abbia fornito un contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c , a tempo stesso l'evento dannoso si è perfezionato per l'apporto deterministico fornito in concreto dal pedone mediante la propria condotta (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024). La responsabilità del conducente deve pertanto essere ridotta della percentuale di condotta colposa assegnabile al pedone, percentuale, che appare fondato potersi stimare nella misura del 30%.
2.1 Privo di pregio risulta invece il secondo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della erronea personalizzazione e liquidazione del danno biologico temporaneo operata dal primo giudice.
Al riguardo , lungi dal muovere una specifica contestazione in ordine alla quantificazione Pt_1 in esame, si limita a rilevare genericamente che “ si impugna la personalizzazione del danno biologico temporaneo avendo il Ctu riscontrato un grado di sofferenza “menomazione correlata” pari a 3 relativa all'inabilità temporanea in una scala da 1 a 5 e quindi assolutamente nella media” ( v. pag. 9 atto di appello), senza nulla argomentare né in ordine alle circostanze che avrebbero determinato un diverso computo di tale voce di danno, né relativamente alle ragioni che, anche alla luce delle risultanze peritali, renderebbero viziato il percorso logico-argomentativo svolto dal Tribunale.
2.2.Risultano prive di pregio parimenti le censure svolte dall'appellante in ordine liquidazione di euro 25.732,00 del danno da sofferenza soggettiva interiore/danno morale correlato al danno biologico permanente.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che è compito del giudice di merito identificare la situazione soggettiva e valutare, sul piano della prova, specialmente quella presuntiva, i migliori criteri ai fini di un'equa determinazione della voce di danno in esame. A tal fine, oltre alla rilevanza degli indici sintomatici ricavabili dalla fattispecie concreta, “un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale pagina 9 di 12 autonoma componente del danno alla salute, è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. n.25164/2020).
Ciò premesso, deve rilevarsi come nel caso di specie soggetto ultrasettantenne, a causa CP_1 del sinistro ha subito un intervento di artroprotesi d' anca ed ha subito un periodo di immobilizzazione dell'arto superiore dx mediante tutore per infrazione del trochite omerale dx. A seguito dell'intervento è seguito un periodo di ricovero ospedaliero e riabilitazione della durata di 51 giorni ed un successivo periodo di riabilitazione a domicilio.
Sulla scorta di quanto esposto le deduzioni dell'appellante in tema di omessa esaustività dell'onere di allegazione non appare fondata.
Per altro verso il primo giudice, premesso che non sussiste alcun rapporto diretto ed automatico tra entità della menomazione permanente /temporanea e la sofferenza da essa derivata, ha ritenuto convincenti le valutazioni offerte dal CT (ossia un grado di sofferenza psicofisica permanente pari ad 1,5, v. pagg.
8-11 relazione peritale) secondo cui “nel corso della malattia traumatica la perizianda fu attendibilmente ostacolata nell' espletamento delle comuni attività quotidiana quali lavarsi, vestirsi, provvedere alla cura personale, deambulare.La sofferenza “menomazione correlata” è una delle componenti della sofferenza psicofisica, ovvero conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito , diverso dal bene salute , ma concettualmente ricompresa all' interno del danno biologico, di cui rappresenta una conseguenza , nei suoi aspetti di temporaneità e permanenza
….. Il soggetto ha percepito gli effetti delle menomazioni sul fare quotidiano nel sia periodo di inabilità temporanea totale che parziale per una totale dipendenza da terzi negli atti della vita quotidiana : igiene , alimentazione, mobilizzazione. Tenuto conto che le conseguenze delle menomazioni subite hanno coinvolto l' arto superiore destro e l' arto inferiore dx.Effetti percepiti anche in ambito dinamico- relazionale infatti la Sig.ra prima dell'evento era in buono stato di salute fisica e psichica , CP_1 godeva di buona vita di relazione , frequentava una palestra e si spostava in autonomia. La quantificazione ha tenuto conto dell'allontanamento dai comuni e quotidiani piaceri della vita derivanti dal lungo periodo di ospedalizzazione , della durata della convalescenza e della riabilitazione.”.
Trattasi di valutazioni che non sono state contradette dall'appellante sicchè a fronte di un grado di sofferenza psico fisica permanente individuato nella misura del 1,5, in una scala da 1 a 5 calcolato in base a criteri desumibili da specifica letteratura, non è specificatamente indicato sotto quale profilo si presti a censura la personalizzazione del danno non patrimoniale, applicata nella misura del 20% del danno biologico temporaneo operata dal giudice di prime cure.
4.Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza deve essere riformata.
pagina 10 di 12 In ragione della delimitazione della condanna ai danni conseguenza immediata e diretta della condotta assunta da l'ammontare della somma oggetto di condanna in primo grado deve CP_2 essere rapportata alla percentuale di responsabilità riconosciuta al conducente e pertanto dimidiata.
deve essere pertanto condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro Pt_1 CP_1
71.650,04 ferma restando l'applicazione degli interessi come riconosciuti in sentenza, statuizione non investita dall'appello e che pertanto rimane non intaccata dalla riforma della sentenza gravata.
Risulta peraltro che nelle more de giudizio, in data 10.12.2024, ha corrisposto l'importo di Pt_1 euro 125.574,51 (somma comprensiva di capitale, per euro 102.357,20 interessi compensativi, spese di ctp e ctu, nonché rifusione spese del primo grado come da doc.4 fasc.I grado ), sicchè deve Pt_1 essere restituita a la differenza tra quanto accertato come dovuto a sulla scorta della Pt_1 CP_1 presente pronuncia e quanto corrisposto.
La domanda restitutoria è stata avanzata in appello, ammissibilmente non potendo considerarsi domanda nuova ma conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata l'ordinanza (Cassazione, Sez. I civ, ordinanza n. 7144/2021).Deve pertanto procedersi alla condanna di CP_3 alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto accertato come dovuto a a CP_1 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
5.Consegue alla suddetta riforma, la rideterminazione delle spese di lite, sia con riguardo al primo grado di giudizio che relativamente al presente grado.
Deve infatti richiamarsi che in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Tali spese vanno poste a carico solidale delle parti convenute e nonché Pt_1 CP_2 contumace.
Le stesse sono determinate ex D.M. 147/2022 con riferimento al decisum, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri minimi/ medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 10306/2024 del Parte_1 CP_1 Tribunale di Milano, così dispone:
1) condanna e in solido tra loro al pagamento in Parte_1 Controparte_2 favore di dell'importo di euro 71.650,04 oltre interessi compensativi dal sinistro al CP_1 giorno della liquidazione e interessi e interessi legali sulla somma rivalutata;
2) dispone la restituzione da parte di a della differenza CP_1 Parte_1 tra quanto corrisposto in corso di causa e quanto oggetto di condanna di cui al precedente punto 1), oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna i convenuti soccombenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellante che liquida per il primo grado in complessivi euro 11.000,00, oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva, se dovuta, e c.p.a. di legge e per il secondo grado in euro 7.000,00 oltre 15% per rimborso spese generali sui compensi, iva, se dovuta, e c.p.a.;
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio del 3 luglio 2025.
La Consigliera est.
OB NU
La Presidente
NA MA
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