Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2744/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avvocato Eva Lubrano (c.f. ) presso il cui studio CodiceFiscale_2 elettivamente domicilia giusta procura in atti in Quarto alla via Enrico De Nicola n. 6, Parco
Bove, indirizzo di posta elettronica certificata iuffrè.it Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f. ; Carandente Controparte_2 CodiceFiscale_4
nata a [...] il [...], c.f. e Carandente CP_3 CodiceFiscale_5 CP_4 nata a [...] il [...], c.f. , tutti eredi di , CodiceFiscale_6 Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Giugliano in Campania il 03.06.2023, c.f.
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Raffaella Moio (c.f. CodiceFiscale_7 [...]
) nel cui studio in Quarto, alla via Masullo n. 1 elettivamente domiciliano C.F._8
giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3477/2023 pubblicata in data
3 aprile 2023, notificata in data 3 maggio 2023, in materia di responsabilità contrattuale da inadempimento.
CONCLUSIONI: come da udienza di discussione
- 1 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 2 giugno 2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 3477/2023, notificata in data 3 maggio 2023, con cui il Tribunale di Napoli ha accertato la sua responsabilità per inadempimento all'obbligo contrattualmente assunto con l'atto per notar del 20 dicembre 1994 e lo ha condannato a procedere alla pulizia Persona_2
del suo fondo individuato in catasto terreni del Comune di Quarto al foglio 3, particella 696,
a spianarlo per portarlo alla medesima quota del fondo finitimo dell'attore
[...]
indicato come riportato in catasto al foglio 697 particella 692 e a regimentarne Per_1
le acque, con la condanna ad € 2.000,00 oltre alle spese del giudizio liquidate in € 3.360,00 per onorario ed € 264,00 per spese, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario Avvocato Raffaella Moio.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, oggetto della disamina a seguire, all'esito dei quali ha chiesto - in via pregiudiziale e cautelare - la sospensione della Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
in via principale e nel merito che venga revocata la pronuncia da lui impugnata e che siano disattese tutte le pretese attoree, con condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di Persona_1
giudizio.
Ha chiesto inoltre l'ammissione di prova testimoniale indicando quali testi , Testimone_1
e , con riserva di indicarne altri nel corso del giudizio. Testimone_2 Testimone_3
2. In data 28 luglio 2023 si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
e in qualità di successori ab intestato di Controparte_5 Controparte_6
, chiedendo alla Corte adita di dichiarare e accertare l'improcedibilità o Persona_1
inammissibilità dell'appello e in subordine di respingere nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere resistito con colpa grave alla domanda avversaria sia al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Con ordinanza del 16 agosto 2023 la sezione feriale della Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non avendo rilevato prima facie in essa palesi vizi logici né errori di diritto e non avendo l'appellante prospettato alcun pregiudizio grave ed irreparabile, ulteriore rispetto a quello riconducibile alla
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda provvisoria esecutività della medesima statuizione, ponendo a carico di Parte_1
la pena pecuniaria di € 500,00.
Verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio è stata fissata udienza di discussione e, celebrata la stessa in data 15 gennaio 2025, il Collegio ha assunto la causa a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti degli atti processuali del primo grado del giudizio e di quanto accaduto durante il suo svolgimento.
4.1. Con atto di citazione ritualmente notificato dall'Ufficiale giudiziario a mani proprie del destinatario in data 5 settembre 2022, ha citato in giudizio Persona_1 Parte_1
assumendo che in data 20 dicembre 1994 entrambi hanno acquistato, con atto per
[...] notar , porzioni di un fondo sito in agro di Quarto già appartenuto a Persona_2
; in particolare, un corpo di terra di are CP_7 Persona_3 Parte_1
CP_ 28.55 confinante con proprietà e proprietà , Persona_1 Controparte_8 individuato in catasto terreni al foglio 3 particella 696 e l'istante altro corpo di terra di are Per_ 51.93 confinante con proprietà proprietà , e , identificato in Per_4 CP_1 Pt_1 catasto terreni del Comune di Quarto al foglio 697 particella 692.
Tanto premesso, ha dichiarato che nell'atto notarile sottoscritto dalle parti in causa è previsto che possa procedere al riempimento del terreno acquistato fino Parte_1
a portarlo a quota non superiore a quello dei confinanti e che dovrà irregimentare le acque piovane mediante un canale di raccolta da realizzarsi in prosieguo del canale già esistente sul confine tra i fondi di e . Controparte_8 Persona_1
Ha invece lamentato che nel corso degli anni ha accumulato ammassi Parte_1
di terreno a confine con la proprietà di , senza rispettare l'impegno di Persona_1 livellarli per portarli alla quota del fondo confinante, realizzando un inadempimento contrattuale che ha comportato anche conseguenze rilevanti in tema di sicurezza di fatto, precludendo all'attore l'accesso alla strada come via di fuga.
Ha indi riferito che nonostante lettera di diffida inoltrata in data 8 giugno 2022, il convenuto non ha affatto provveduto alla sistemazione del fondo.
, sulla base dei fatti dedotti in giudizio, ha protestato l'inadempimento Persona_1 del convenuto, nonché la violazione dell'art. 913 c.c. ultimo comma, per aver portato a confine con la proprietà di parte attrice cumuli di terreno senza poi provvedere al loro
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda livellamento, con alterazione del deflusso delle acque, causa di allagamenti e danni alla coltivabilità del suo fondo.
L'attore ha anche prospettato profili di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., indicando come l'omessa manutenzione del fondo da parte di lo Parte_1
esponga a pericolo immanente e costante di possibili incendi idonei a propagare sui fondi contermini nonché a pericolo igienico sanitario.
Ha così concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto condannandolo all'adempimento degli obblighi contrattuali, ordinando a la pulizia e lo spianamento del suo fondo in modo da portarlo allo stesso Parte_1
livello del fondo contiguo e la regimentazione delle acque, con la condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
4.2. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
Articolate le richieste istruttorie dall'attore e acquisiti i documenti da lui prodotti, il
Tribunale ha deciso la controversia.
5. Con sentenza n. 3477/2023 il giudice di prime cure ha accolto la domanda di parte attrice, rilevando come il titolo di proprietà di entrambi i contraddittori abbia previsto che Parte_1 ha diritto a portare il proprio fondo a livello di quello finitimo e non oltre, laddove
[...]
dalle fotografie prodotte in atti appare evidente sia il fatto che esso è stato elevato ad un livello superiore e si presenti invaso da erbacce antigieniche e fonte di pericolo d'incendi, sia che alcuna opera di regimentazione delle acque, necessaria e prevista da un obbligo contrattuale, sia stata eseguita. Al contrario, l'elevazione della quota del terreno ha determinato stillicidio d'acqua sul fondo contermine dell'attore prima inesistente.
Per queste motivazioni il Tribunale ha condannato il convenuto a procedere alla pulizia del fondo identificato in catasto terreni del Comune di Quarto al foglio 3, particella 696; a spianare il prefato fondo sino a portarlo a quota pari a quello del terreno finitimo, indicato come catastalmente distinto dalla particella 692 del foglio 697 e a provvedere alla regimentazione delle acque piovane impedendo il loro sversamento sulla proprietà attorea, condannando il convenuto anche al pagamento di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni e ponendo a suo carico le spese di giudizio.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con la citazione notificata in data 2 giugno 2023, a fronte della notificazione della sentenza in data 3 maggio 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Esso è anche latamente ammissibile in quanto declinato in tre motivi con i quali parte appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque non solo la critica sufficientemente specifica alla decisione, ma anche la devoluzione e la proposta del progetto alterativo di sentenza opzionata, sia pure nel senso lato ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del 13 dicembre 2022), di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
7. Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante ha censurato la nullità della sentenza di primo grado, per non aver motivato il giudice il rigetto delle istanze istruttorie, avendo accolto la domanda avversaria sulla base delle fotografie prodotte e non contestate dall'odierno appellante, contumace nel corso del primo grado del giudizio, traendo da esse la conclusone che il fondo Speranza sia stato elevato ad un livello superiore di quello contermine e che si presenti invaso da erbacce. ha invece dichiarato di avere provveduto a sue cure e spese al Parte_1
riempimento del terreno e a regimentare le acque piovane mediante un canale di raccolta in prosecuzione del canale già esistente al confine tra il suo fondo e quello di
[...]
dolendosi che l'appellato non abbia provveduto alla manutenzione ordinaria e Per_1
straordinaria, prevista dall'atto notarile con cui entrambi hanno conseguito i rispettivi terreni, in proporzione delle superfici possedute.
L'appellante ha dichiarato di avere ottemperato al suo obbligo, con un esborso economico di € 5.000,00 di cui ha indicato d'avere prodotto fattura in atti.
8.1. Il motivo è infondato se non addirittura inammissibile.
In primo luogo va osservato come l'appellante sia volontariamente rimasto contumace nel primo grado del giudizio, non avendo proceduto alla costituzione nonostante il 5 settembre
2022 abbia ricevuto regolare notifica della citazione.
Conseguentemente, egli non ha articolato alcun mezzo istruttorio della cui mancata ammissione possa dolersi in appello.
Le prove che il Tribunale ha ritenuto superflue per la decisione, disponendo di sufficienti elementi da cui verificare la fondatezza dell'invitta pretesa attorea (atto notarile e fotografie
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dello stato esistente degli immobili contigui), appartengono infatti all'attore che ha cautelativamente articolato prova testimoniale e richiesta di consulenza tecnica d'Ufficio nelle memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. depositate nel fascicolo telematico in data 15 febbraio 2023.
Al contrario rimasto volontariamente contumace, nulla ha prodotto né Parte_1
chiesto al Tribunale di provare per cui i documenti che pretende di produrre in appello, che si sarebbero ben potuti produrre al Tribunale, sono tardivi e come tali inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 27.07.2024, n. 21080; Cassazione civile, sez. I, 12.06.2024, n. 16289).
La superiore affermazione rende superfluo il rilievo che nessuna fattura dimostrativa dell'esecuzione di opere sul fondo è comunque presente in atti e che la perizia a Pt_1 firma del geom. riferisce di una condizione successiva alla decisione, CP_10
verificabile a questo punto solo in sede esecutiva.
Né ha pregio la doglianza dell'insufficienza probatoria a conforto della domanda attorea che, al contrario, è stata validamente argomentata con il richiamo all'obbligazione negozialmente assunta con l'art. 2 dell'atto per notar del 20 dicembre Persona_2
1994, rep. n. 11694/9313 che, oltre a regolare gli accessi ai terreni degli odierni contraddittori, ha previsto la possibilità per l'appellante di elevare il suo terreno
(originariamente dunque sottoposto) fino (ma non oltre) a raggiungere la quota del fondo
Carandente e l'obbligo di prolungare tra essi il canale di raccolta delle acque meteoriche da regimentare in esso (l'orografia naturale dei luoghi essendo inversa a quella ritratta dalle fotografie e denunciata dall'attore in citazione).
La raffigurazione dei luoghi ben visibile dalle allegate fotografie che l'attore ha prodotto con la costituzione dinanzi al Tribunale ha reso francamente superflua la prova orale confermativa, anche in ragione del fatto che la responsabilità di fonte contrattuale beneficia della distribuzione dei carichi probatori dell'art. 1218 c.c. secondo cui, per costante giurisprudenza nomofilattica, al creditore che lamenti l'altrui inadempimento compete provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza sia quando agisce per la risoluzione o per l'adempimento del contratto, sia quando agisce per il risarcimento del danno (Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001). La regola dettata dalle Sezioni Unite implica che quando si assume che il fatto generatore del danno consista nell'omesso o inesatto adempimento, spetti al creditore
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda allegare quest'ultimo, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Ebbene, il danneggiato ha dimostrato l'obbligo altrui producendo l'atto per notar con la sua chiara previsione degli obblighi a carico di Per_2 Parte_1 mentre costui, a carico del quale sussiste onere di discolparsi dall'addebito, non ha dimostrato nulla a suo vantaggio, preferendo non costituirsi nel primo grado e adducendo argomenti sorretti da una documentazione tardiva e inammissibile in appello.
Si osserva invece che sulla fonte della sua obbligazione lo stesso appellante ha prodotto l'atto per notar addotto dall'allora attore. Per_2
8. Con il secondo motivo di appello è stata indicata ulteriore causa di nullità della sentenza di primo grado per l'errata identificazione del fondo attoreo al livello del quale spianare il fondo del condannato e a beneficio del quale regimentare le acque piovane, avendo il giudice di prime cure individuato esso al foglio 697, inesistente nel . Controparte_11
8.1. Il motivo è infondato.
L'indicazione del terreno dell'attore da prendere a riferimento per la quota cui elevare quello del convenuto, perfettamente indicato, è effetto di palese errore materiale che non nuoce all'esecutività della condanna, che ha infatti ad oggetto il terreno contermine indicato al foglio 3 particella 696 su cui necessita l'intervento.
L'errore suddetto, frutto di mero lapsus calami, in quanto agevolmente riconoscibile, merita al più emenda ove possa realmente interferire con la condanna che, per altro, neanche lo riguarda.
9. Con il terzo ed ultimo motivo di appello ha rilevato la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per illeggibilità della procura esibita da parte convenuta.
L'appellante ha protestato il fatto che il giudice di prime cure non abbia rilevato tale irregolarità che si sarebbe potuta sanare concedendo un termine alla parte convenuta per ovviare a tale vizio.
9.1. Anche questo motivo è infondato.
Il mandato è presente in atti e, sebbene la sua restituzione in formato digitale con scannerizzazione sia alquanto opaco, dal documento accluso in atti è ben leggibile sia il nome del conferente la procura, sia il legale con essa officiato, sia la sua autentica, di talché di alcun rimedio ai sensi dell'art. 182 c.p.c. vi è stata necessità.
10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio. Il valore della controversia quale dichiarato e verificato rende applicabile
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda il II scaglione. Le spese vanno distratte all'Avvocato Raffaella Moio che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Non sussistono invece gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto nelle vicende narrate e nelle condotte processuali osservate non traspaiono gravi motivi - che il giudice deve enunciare in modo specifico (Cassazione civile, sez. I 02.03.2022
n. 6866 la cui motivazione richiama propri precedenti: Cass. n. 9203/2020; Cass. n.
27475/2019; Cass. n. 20878/2010) – sub specie di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero di mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata.
11. Trattandosi di causa di impugnazione iscritta a ruolo a giugno 2023, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dall'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
n. 3477/2023 pubblicata in data 3 aprile 2023, notificata in data 3 maggio 2023;
⎯ condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di parte appellata in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato
Raffaella Moio per anticipo fattone;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli il 15 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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