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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 468/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 468/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristina Elia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuela Vanzillotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 15.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 1.2.2023 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 3.7.2009, dalla cui unione nascevano i figli Controparte_1
(l'11.10.1999) e (il 16.1.2002) e di essersi separato consensualmente Per_1 Per_2 dalla moglie, giusto decreto di omologa n. 128/2021 emesso da questo Tribunale
l'11.3.2021 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Nulla, a suo dire, spettava alla ex moglie a titolo di divorzile, attesa la stabile convivenza di quest'ultima con un altro uomo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.4.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, anche a causa della mancata comparizione della resistente, il Presidente, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa.
Radicato correttamente il contraddittorio anche per la fase di trattazione della causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., si costituiva in giudizio in data
29.7.2025 , la quale dava atto che nelle more del giudizio le parti avevano Controparte_1 raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Orbene, con note congiunte del 30.7.2025 le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“1) di avere trovato un accordo per la definizione del procedimento di divorzio a totale tacitazione di ogni pretesa reciproca;
2) il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere la somma di € 2.400,00 Parte_1 per assegno di mantenimento non versato da maggio 2024 ad aprile 2025, secondo le seguenti modalità:
pagina 2 di 4 - Euro 500,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
- Euro 500,00 entro il 1.6.2025;
- Euro 500,00 entro il 1.7.2025;
- Euro 500,00 entro il 1.8.2025;
- Euro 500,00 entro il 1.9.2025.
3) La sig.ra rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento e divorzile a Controparte_1 partire dal maggio 2025 e definitivamente, a fronte del rispetto del punto 2).
4) resta inteso che il ritardo del pagamento delle rate come sopra concordate determina il venir meno del presente accordo e la sig.ra sarà libera di continuare CP_1 nell'azione giudiziaria e la rinuncia di cui al punto 3) sarà da intendersi revocata con effetto retroattivo.
5) le parti si obbligano a depositare accordo congiunto e note congiunte di anticipazione udienza al fine di definire il procedimento di divorzio in corso.
6) le parti con la sottoscrizione del presente accordo e salvo inadempimenti reciproci, dichiarano di non avere null'altro a pretendere a qualunque titolo derivante dalle premesse di cui alla presente scrittura”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 15.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge avendone le parti espressamente rinunciato.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto da e in Melilli il giorno 3.7.2009 Parte_1 Controparte_1
(Anno 2009 - Atto n. 3, Parte I).
Inoltre, le condizioni del divorzio, concordate tra le parti, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 468/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 3.7.2009 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Melilli, nell'anno
2009 (Atto n. 3, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Melilli di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 15.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 468/2023 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Cristina Elia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Emanuela Vanzillotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 15.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 1.2.2023 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 3.7.2009, dalla cui unione nascevano i figli Controparte_1
(l'11.10.1999) e (il 16.1.2002) e di essersi separato consensualmente Per_1 Per_2 dalla moglie, giusto decreto di omologa n. 128/2021 emesso da questo Tribunale
l'11.3.2021 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Nulla, a suo dire, spettava alla ex moglie a titolo di divorzile, attesa la stabile convivenza di quest'ultima con un altro uomo.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.4.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, anche a causa della mancata comparizione della resistente, il Presidente, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa.
Radicato correttamente il contraddittorio anche per la fase di trattazione della causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., si costituiva in giudizio in data
29.7.2025 , la quale dava atto che nelle more del giudizio le parti avevano Controparte_1 raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Orbene, con note congiunte del 30.7.2025 le parti chiedevano la pronuncia del divorzio alle condizioni di seguito riportate:
“1) di avere trovato un accordo per la definizione del procedimento di divorzio a totale tacitazione di ogni pretesa reciproca;
2) il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere la somma di € 2.400,00 Parte_1 per assegno di mantenimento non versato da maggio 2024 ad aprile 2025, secondo le seguenti modalità:
pagina 2 di 4 - Euro 500,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
- Euro 500,00 entro il 1.6.2025;
- Euro 500,00 entro il 1.7.2025;
- Euro 500,00 entro il 1.8.2025;
- Euro 500,00 entro il 1.9.2025.
3) La sig.ra rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento e divorzile a Controparte_1 partire dal maggio 2025 e definitivamente, a fronte del rispetto del punto 2).
4) resta inteso che il ritardo del pagamento delle rate come sopra concordate determina il venir meno del presente accordo e la sig.ra sarà libera di continuare CP_1 nell'azione giudiziaria e la rinuncia di cui al punto 3) sarà da intendersi revocata con effetto retroattivo.
5) le parti si obbligano a depositare accordo congiunto e note congiunte di anticipazione udienza al fine di definire il procedimento di divorzio in corso.
6) le parti con la sottoscrizione del presente accordo e salvo inadempimenti reciproci, dichiarano di non avere null'altro a pretendere a qualunque titolo derivante dalle premesse di cui alla presente scrittura”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 15.10.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge avendone le parti espressamente rinunciato.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 3 di 4 Ricorrono, pertanto, le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto da e in Melilli il giorno 3.7.2009 Parte_1 Controparte_1
(Anno 2009 - Atto n. 3, Parte I).
Inoltre, le condizioni del divorzio, concordate tra le parti, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito della controversia, sussistono le ragioni per compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 468/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 3.7.2009 iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Melilli, nell'anno
2009 (Atto n. 3, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Melilli di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 15.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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