Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. CATTAPAN MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BONETTI ALESSANDRA e avv. DISOGRA ROCCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 2 aprile 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 2 aprile 2025; Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario, in CIVIDATE AL PIANO, Parte_1 in data 10/09/2005 (anno 2005, atto n. 18, reg. CIVIDATE AL PIANO, parte II, serie A), in regime di comunione dei beni, con dalla cui unione nascevano i figli il 9.05.2003, Controparte_1 Persona_1 maggiorenne economicamente indipendente, il 15.01.2008 e il Persona_2 Persona_3
23.06.2009, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie;
domandava, inoltre, pronunciarsi sentenza di divorzio una volta decorso il termine di un all'art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande Controparte_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 2 aprile 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
- frequentazioni padre-figli regolate come da accordo diretto con la madre;
- assegnazione della casa coniugale alla madre ex art. 337-sexies c.c.;
- il padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 225,00 al mese per ciascun figlio minore (in totale, euro 450,00 al mese), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o
2 uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il padre si impegna ad aumentare il contributo per il mantenimento dei due figli fino all'importo di euro 500,00 al mese, non appena avrà reperito un'attività lavorativa stabile;
- il signor si impegna a proseguire il percorso con il SERD di Martinengo e a relazionare CP_1 dell'andamento del percorso alla signora con cadenza almeno trimestrale;
Pt_1
- qualora il signor dovesse interrompere il percorso con il SERD, ovvero dovesse omettere di CP_1 relazionare alla signora dell'andamento del percorso, la signora potrà pretendere Pt_1 Pt_1 che le frequentazioni padre-figli avvengano unicamente in sua presenza o in presenza di persona terza di fiducia;
- il signor autorizza la signora a percepire per intero l'Assegno Unico e Universale CP_1 Pt_1 per i due figli minori;
- la signora rinuncia alla domanda di addebito e di assegno di mantenimento per il coniuge;
Pt_1
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
3 Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa, è emerso che e anno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario, in CIVIDATE AL PIANO, in data 10/09/2005 (anno 2005, atto n. 18, reg. CIVIDATE AL
PIANO, parte II, serie A).
Dalla loro unione, sono nati i figli il 9.05.2003, maggiorenne economicamente Persona_1 indipendente, l 15.01.2008 e l 23.06.2009. Persona_2 Persona_3
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Considerato che, col ricorso introduttivo, la parte attrice ha domandato al Tribunale anche la pronuncia del divorzio, considerato altresì che, all'udienza del 2 aprile 2025, entrambe le parti hanno domandato la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione, si osserva che la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, con la conseguenza che la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorsi sei mesi dalla data dell'udienza di prima comparizione, e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970.
4 Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni formulate nell'accordo raggiunto all'udienza del 2 aprile 2025, anche con riferimento alla domanda di divorzio.
A tal proposito, questo Collegio osserva fin d'ora che, in caso di modifiche unilaterali dipese dall'allegazione di fatti nuovi o comunque dal venir meno del pregresso accordo, ove le parti non addivengano alla formulazione di nuove condizioni congiunte, la domanda di divorzio verrà rigettata, difettando il requisito dell'indicazione concorde delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in CIVIDATE AL PIANO, in data 10/09/2005 (anno 2005, atto n. 18, reg.
CIVIDATE AL PIANO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
- frequentazioni padre-figli regolate come da accordo diretto con la madre;
- assegnazione della casa coniugale alla madre ex art. 337-sexies c.c.;
- il padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 225,00 al mese per ciascun figlio minore (in totale, euro 450,00 al mese), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto
5 frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- il padre si impegna ad aumentare il contributo per il mantenimento dei due figli fino all'importo di euro
500,00 al mese, non appena avrà reperito un'attività lavorativa stabile;
- il signor si impegna a proseguire il percorso con il SERD di Martinengo e a relazionare CP_1 dell'andamento del percorso alla signora con cadenza almeno trimestrale;
Pt_1
- qualora il signor dovesse interrompere il percorso con il SERD, ovvero dovesse omettere di CP_1 relazionare alla signora dell'andamento del percorso, la signora potrà pretendere Pt_1 Pt_1 che le frequentazioni padre-figli avvengano unicamente in sua presenza o in presenza di persona terza di fiducia;
- il signor autorizza la signora a percepire per intero l'Assegno Unico e Universale CP_1 Pt_1 per i due figli minori;
- la signora rinuncia alla domanda di addebito e di assegno di mantenimento per il coniuge;
Pt_1
- spese di lite compensate”; provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
6 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CIVIDATE AL PIANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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